CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2011
463.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 5 aprile 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla missione a Bruxelles del 14 e 15 marzo 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, riferisce che il 14 ed il 15 marzo scorsi una delegazione della Commissione, composta da lui e dal deputato Paolo Baretta si è recata a Bruxelles per partecipare ad un incontro del Parlamento europeo con i Parlamenti nazionali articolato in due sessioni di lavoro. Illustra, quindi, l'attività svolta nei due incontri: la prima sessione, tenutasi il 14 marzo e organizzata dalla Commissione speciale per la crisi economica, finanziaria e sociale del Parlamento europeo, ha avuto ad oggetto il tema «Investire nell'economia reale: un insieme di strumenti per la crescita, l'innovazione e la coesione»; la seconda sessione, svoltasi il 15 marzo e promossa dalla Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo, ha avuto ad oggetto il tema «Il semestre europeo per il coordinamento della politica economica». La prima sessione di lavoro si è incentrata su due relazioni, di carattere prevalentemente tecnico, tenute da Thomas Mirow,

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Presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), e da Philippe Maystadt, Presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI). Al termine di ciascuna relazione, ha avuto luogo un'ampia discussione tra i parlamenti nazionali ed europei presenti all'incontro. Sottolinea come il Presidente della BERS abbia rilevato la necessità di raccogliere la sfida della competitività e della crescita, osservando come l'economia europea sia tornata a crescere ma rimanga assai elevato il margine di incertezza. Le cause della crisi, ha aggiunto, non sono state affrontate ed occorre completare le riforme e creare un ambiente favorevole alla crescita, eliminando le barriere residue attraverso, ad esempio, una migliore attuazione della direttiva servizi e il mutuo riconoscimento dei titoli di studio e professionali. Il Presidente della BERS ha inoltre osservato come il settore finanziario debba svolgere una funzione servente rispetto all'economia reale ed ha ricordato le sfide relative al settore ambientale che rimangono irrisolte, specie nei Paesi dell'Est europeo. Il Presidente della BEI ha rilevato la necessità di rilanciare gli investimenti, osservando come il crollo degli stessi sia stato all'origine della crisi. Tra le priorità ha indicato la creazione di nuove infrastrutture e l'ammodernamento di quelle esistenti. A questo proposito ha osservato come un effetto leva potrebbe derivare dalle sinergie tra bilancio dell'Unione europea e bilanci degli Stati membri, mentre ha ritenuto illusorio poter utilizzare i prestiti bancari per investimenti a basso rendimento, aggiungendo come Basilea 3 non incoraggi di certo gli investimenti a lungo termine. Tra le azioni della BEI ha ricordato la prestazione di garanzie relative al finanziamento di progetti in ricerca e sviluppo e l'introduzione dei project bond quale strumento di finanziamento di progetti a rischio per i quali non si rivela possibile ricorrere al credito bancario. Le due sessioni di lavoro hanno avuto un momento unificante nell'incontro, la sera del 14 marzo, con Jacques Delors, che ci ha fornito il suo punto di vista sull'attuale fase di sviluppo dell'Unione europea. La fiducia nel metodo comunitario, la prospettiva di una più accentuata integrazione e l'introduzione di nuovi strumenti per favorire la crescita attraverso gli investimenti sono stati i capisaldi dell'intervento di Delors. La seconda sessione di lavoro ha consentito un confronto con gli alti vertici istituzionali dell'Unione europea. Son infatti intervenuti il Presidente del Consiglio europeo, Herman Von Rompuy, il Presidente dell'ECOFIN, Gyorgy Matolcsy, il Presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Junker, e il Commissario per gli affari economici e monetari, Olli Rehn. Tra i relatori figurava inoltre quattro parlamentari europei e quattro parlamentari nazionali.
Evidenzia come il Presidente del Consiglio europeo, dopo aver ripercorso le vicende che hanno indotto la UE a riformare la governance economica, abbia sottolineato come il bilancio nazionale resti appannaggio dei parlamenti nazionali che sono tuttavia vincolati al rispetto di determinati obiettivi fiscali, macroeconomici e tematici ed abbia aggiunto di non ritenere possibile la permanenza di un'area monetaria priva di unità economica anche se questo non vuol dire creare uno Stato federale. Le politiche fiscali, il welfare e il mercato del lavoro manterranno una dimensione nazionale. Dopo avere ricordato come per alcuni rappresenti un problema il fatto che il coordinamento delle politiche non rivesta un carattere vincolante, ha osservato come l'UE miri ad esercitare pressioni sugli Stati membri in nome di un interesse comune rappresentato dall'euro. Ha infine ricordato i progressi effettuati dalla UE negli ultimi anni, osservando come, quando ha assunto il mandato, il patto di stabilità non fosse applicato, non esistesse la sorveglianza macroeconomica e non vi fosse alcun fondo di salvataggio per gli Stati con debiti pubblici eccessivi.
Sottolinea che il Presidente dell'ECOFIN ha rilevato come la ripresa sia cominciata ma i mercati finanziari restino nervosi. Ha quindi riassunto le caratteristiche del semestre europeo, espressione della collaborazione tra la Commissione

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ed il Consiglio, che colloca in un unico contesto e fa interagire la disciplina fiscale con la strategia Europa 2020, rilevando come Programma di stabilità e Programma nazionale di riforma diano corpo ad un'unica strategia integrata.
Riferisce che il Presidente dell'Eurogruppo ha sostenuto l'importanza del coordinamento delle politiche economiche e di un coordinamento ex ante, osservando come il Patto di stabilità dovrà essere reso coerente con la strategia Europa 2020. Riguardo al Patto per l'euro e la competitività ha osservato come non rechi un valore aggiunto ma fosse necessario riunire in un unico strumento tutti gli strumenti di governo dell'economia sia quelli dell'Unione sia quelli intergovernativi. Ritiene che i 17 paesi dell'area dell'euro siano tenuti ad un maggiore coordinamento ma senza costruire muri e che i paesi con i requisiti necessari dovrebbero aderire all'euro.
Evidenzia, infine, come il Commissario per gli affari economici e monetari abbia osservato come la necessità di rafforzare la dimensione preventiva e correttiva della governance economica derivi dalla crescente instabilità dei mercati finanziari. Ha inoltre evidenziato come, dopo un iniziale scetticismo, oggi la gran parte degli Stati sostenga apertamente le proposte della Commissione.
Rileva che entrambe le sessioni di lavoro sono state caratterizzate da numerosi interventi di parlamentari nazionali ed europei. In considerazione dell'omogeneità dei temi trattati è possibile dare conto congiuntamente delle diverse discussioni. È emerso come in molti Paesi sia fortemente avvertita la necessità di rilanciare la crescita e sviluppare l'occupazione mediante l'attuazione della strategia Europa 2020. Allo stesso tempo vi è la consapevolezza della debolezza degli strumenti politici ed economici a disposizione della UE per attuare tale strategia. Europeo. Molti si chiedono se la nuova strategia europea sarà effettivamente in grado di coniugare rigore e sviluppo posto che non sono stati introdotti meccanismi vincolanti per quanto riguarda la strategia Europa 2020, insistendo sulla necessità di riservare risorse più consistenti alla crescita. Vi è poi ancora una diffusa preoccupazione per lo stato del sistema bancario. Da un lato si sostiene che non dovrà più essere consentito di salvare le banche con i soldi dei contribuenti, mentre si pone in dubbio l'efficacia degli stress test svolti a livello nazionale e si osserva come i derivati continuino a rivestire un'importanza eccessiva. Pertanto, mentre è risultata ampiamente condivisa la necessità di un maggiore coordinamento, sono state espresse perplessità circa l'idoneità della nuova strategia ad evitare il ripetersi di nuove crisi a fronte di un assetto dei mercati finanziari sul quale si è scarsamente inciso. Inoltre, è stato evidenziato come l'accesso al credito continui a risultare problematico per le piccole imprese anche alla luce dei requisiti in termini di capitalizzazione richiesti da Basilea 3.
Sottolinea come la convinzione diffusa sia che la crisi non sia stata ancora superata e molti ravvisano, allo stato, difficoltà nel coniugare stabilità e crescita. Alcuni hanno sottolineato l'esito piuttosto deludente della strategia di Lisbona che rende i cittadini indisponibili a farsi carico di oneri aggiuntivi. Allo stesso tempo, si osserva come non sia possibile affrontare il problema del debito solo riducendo le spese, finendo per colpire settori come l'istruzione e la ricerca, e si debbano trovare le risorse per finanziare la crescita verde. È stato tra l'altro ritenuto fondamentale attuare un sistema di incentivi che vada di pari passo con le sanzioni nonché considerare come la prospettiva di una maggiore competitività vada alimentata nella consapevolezza che il coordinamento riguarda economie diverse che richiedono interventi diversi. È stata da alcuni sottolineata l'opportunità di rafforzare la solidarietà europea, specie nell'ambito dell'area dell'euro, evitando di costruire un'Europa a due velocità. È stato poi auspicato che tutti i paesi che soddisfino i requisiti aderiscano alla moneta unica. Nessuno mette in dubbio l'obiettivo della stabilità finanziaria e del risanamento dei bilanci. Tuttavia, molti Paesi del

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nord Europa sembrano considerare questo l'unica priorità della fase attuale, limitandosi per il resto ad auspicare un migliore utilizzo delle risorse per gli investimenti ed escludendo un incremento del bilancio comunitario, l'introduzione di nuovi strumenti finanziari a livello europeo e la previsione di una tassa sulle transazioni finanziarie. Non sono mancati riferimenti alla necessità di introdurre a livello nazionale regole di bilancio effettivamente stringenti quali limiti di spesa a tutte le voci di bilancio.
Riferisce, quindi che un generale apprezzamento è stato espresso in merito all'intensificazione del dialogo tra i parlamenti nazionali e dei parlamenti nazionali con il parlamento europeo che è il presupposto di una positiva attuazione del semestre europeo.
In conclusione, osserva che il Trattato di Lisbona e la nuova governance europea comportano un intensificarsi delle relazioni tra istituzioni europee e parlamenti nazionali. Nella seconda sessione di lavoro abbiamo verificato come le istituzioni europee debbano ancora trovare un registro comunicativo efficace con i parlamenti nazionali. Per molti aspetti abbiamo assistito a un'illustrazione asettica che si teneva, per ragioni peraltro comprensibili, a debita distanza dai nodi politici. Evidenzia come, dal dibattito tra i rappresentanti parlamentari siano, con tutta evidenza, emerse opinioni piuttosto divergenti e che tuttavia spiegano i termini del compromesso raggiunto con la strategia Europa 2020 e con la stessa riforma della governance economica europea. È stata evidenziata una mancanza di proporzioni tra la strategia Europa 2020 e la risposta che si sta organizzando a livello europeo e nazionale. Esiste un gap tra fabbisogni finanziari e obiettivi che non appare agevole colmare attraverso una migliore qualità della spesa. In particolare, appare difficile compiere passi avanti per quanto riguarda gli eurobond, mentre Basilea 3 rischia di penalizzare le PMI. Dovremmo in ogni caso insistere per affidare un ruolo più significativo alla BEI e proporre l'estensione dei project bond anche agli investimenti di taglio più piccolo. Sarebbe anche utile riuscire a dimostrare come gli investimenti ed i finanziamenti europei comportino un valore aggiunto rispetto ad analoghe iniziative assunte a livello nazionale: non si tratterebbe quindi di spendere di più ma di spendere meglio. Occorrerà in ogni caso operare affinché l'Unione si faccia realmente carico anche delle esigenze di sviluppo dei singoli Paesi valutando in modo adeguato le peculiarità delle singole economie.
Afferma che, sul piano istituzionale, vada rilevato come la crisi economico-finanziaria e i più recenti sviluppi del quadro istituzionale abbiano determinato un'intensificazione delle relazioni interparlamentari. Lo scambio di opinioni tra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo sembra destinato ad intensificarsi. Sia la Commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale che la Commissione per gli affari economici e monetari avevano predisposto del materiale istruttorio, distribuito a tutti i partecipanti all'incontro, nel quale erano state tra l'altro inserite due risoluzioni approvate dalla Commissione bilancio, a conferma della tendenza a creare un circuito interparlamentare anche attraverso l'adozione di atti formali al livello dei Parlamenti nazionali. Sostiene che non ci si debba neanche nascondere, come chiaramente evidenziato dal confronto interparlamentare, come armonizzare voci e sensibilità così diverse non sia affatto agevole, e ciò confermi peraltro l'opportunità di una presenza attiva in sede europea. Avverte, da ultimo, che i temi affrontati nell'incontro sul quale ha riferito potranno essere opportunamente approfonditi nel corso della prossima riunione delle Commissioni competenti in materia di bilancio dei Parlamenti dell'Unione europea, organizzata dalla Commissione per i bilanci del Parlamento europeo, che avrà per tema il coordinamento dei bilanci degli Stati membri e di quello dell'Unione europea nel quadro del semestre europeo. Segnala, in proposito, che tale riunione avrà luogo

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il 13 aprile 2011 e che la Camera è stata invitata a partecipare con due propri rappresentanti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 aprile 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.15.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2011.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, integrando la relazione svolta nella seduta del 30 marzo 2011, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso due ulteriori proposte emendative. In particolare, segnale che l'articolo aggiuntivo Gottardo 41.052 dispone che i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005 siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, dal momento che una quota di tali proventi, ai sensi della legislazione vigente, è destinata alle amministrazioni territoriali e non al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ritiene, invece, che la proposta emendativa Dell'Elce 9.50 non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in merito all'articolo 6, conferma che la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'UE rientra all'interno della più ampia deroga di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010. Premesso che le spese di viaggio relative a dette missioni sono coperte dalle Istituzioni europee, precisa che il capitolo di bilancio sul quale gravano le spese relative alle diarie è stato ridotto per lì'anno 2011 alla somma 300.000 euro, rispetto ai 400.000 euro del 2010. Fa presente che, nella prassi, tale capitolo è utilizzato ad esaurimento e una volta impegnati tutti i fondi sono le Amministrazioni di appartenenza dei delegati a fare fronte alle spese di diaria dei rispettivi funzionari. Ritiene quindi indispensabile l'approvazione di tale disposizione in quanto si è osservata, nella seconda parte del 2010, e cioè dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, una flessione di oltre il 20 per cento delle presenze dei delegati delle amministrazioni italiane alle riunioni dei gruppi del Consiglio dell'Unione europea. Con riferimento all'articolo 18 del provvedimento in esame, concernente disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati, evidenzia che le modifiche introdotte sono suscettibili di determinare un ampliamento delle ipotesi di responsabilità civile dei magistrati, non più limitata alle sole fattispecie del «dolo o colpa grave», ma anche estesa alla più ampia casistica della errata interpretazione della legge per «violazione manifesta del diritto». Fa presente che, sulla scorta degli elementi in possesso del Ministero della giustizia, relativi alle sentenze di condanna di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civili dei magistrati, ammontanti a 4 nel corso dell'ultimo quinquennio, in applicazione della legge n. 117 del 1998, è possibile fornire una stima seppur approssimativa dei presumibili oneri recati dalle norme in esame.

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Rileva, in particolare, che utilizzando come parametro di riferimento la media degli importi liquidati, pari a euro 49.000,00 e ipotizzando un incremento delle ipotesi di condanna per responsabilità civile del magistrato quantificate in un massimo di 100 casi all'anno, l'onere annuo può essere stimato in euro 4.900.00. Al riguardo, evidenzia che le somme liquidate per le azioni di risarcimento del danno contro lo Stato, possono essere recuperate mediante la procedura di rivalsa nei confronti del magistrato responsabile, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 117 del 1998. Alla luce di quanto precisato rileva che occorre comunque evidenziare la necessità di avere una quantificazione dell'onere fin dal 2011, tenendo conto che per tale esercizio il suddetto importo dovrebbe essere frazionato in funzione della decorrenza e sarà sicuramente inferiore all'annualità piena. Ipotizzando l'entrata in vigore della norma a partire dal secondo semestre 2011, ferma restando la suddetta quantificazione dell'onere fin dal 2011, propone di aggiungere due commi, recanti la copertura finanziaria del testo, de seguente tenore: «2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 2,45 milioni di euro per l'anno 2011 e 4,9 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro 2,45 milioni di euro per l'anno 2011, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 4,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. 3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.».
Relativamente all'articolo 39, esprime parere contrario all'inserimento nello stesso di una clausola di salvaguardia, in quanto, per la tipologia dell'agevolazione e per la modalità di fruizione della stessa, qualunque clausola di salvaguardia non avrebbe di fatto concreta attuazione nell'anno stesso in cui l'agevolazione è fruita. Nello specifico, rileva che, la detrazione in parola deve essere fatta valere già in sede di dichiarazione dei redditi relativi al 2012, e tenuto conto che tale dichiarazione dei redditi viene presentata dai contribuenti nell'anno successivo al periodo d'imposta cui la stessa si riferisce, la successiva elaborazione dei modelli presentati, da parte dell'Agenzia delle entrate, verrà completata nel corso dell'anno 2014.
Con riferimento, poi, all'articolo aggiuntivo 13.0200 del Governo precisa che, l'esercizio della delega in oggetto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, considerato che tali compiti rientrano tra le attività istituzionali del Ministero dello sviluppo economico e pertanto esperibili con le risorse umane, finanziari e strumentali già esistenti e disponibili. Segnala peraltro, che uno degli specifici criteri di delega prevede proprio la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure. Deposita in proposito,

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agli atti della Commissione, una nota dello stesso Ministero dello sviluppo economico.

Roberto OCCHIUTO (UdC) osserva come i problemi emersi in ordine alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 18 dimostrino in modo evidente che non era questa la sede per affrontare la questione della responsabilità civile dei magistrati. In ogni caso, rileva come i criteri utilizzati ai fini della quantificazione dall'amministrazione competente non appaiano particolarmente persuasivi, in quanto non si comprende da cosa derivi la stima di cento ulteriori sentenze di condanna. Ritiene, altresì, che nella quantificazione degli oneri dovrebbe opportunamente tenersi conto della circostanza che, salvo il caso di dolo, la misura della rivalsa dello Stato prevista dalla legge n. 117 del 1988 non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento, riservandosi di esprimere il parere sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea nel corso della seduta:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4059-A, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 3;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
riguardo all'articolo 6, va considerato che le spese di viaggio per la partecipazione a riunioni nell'ambito di processi decisionali dell'Unione europea sono a carico delle istituzioni europee e che, per prassi, il capitolo di bilancio sul quale gravano le spese per la diaria è utilizzata ad esaurimento e, una volta impegnate tutte le risorse, sono le Amministrazioni di appartenenza dei delegati a fare fronte alle spese di diaria dei rispettivi funzionari;
l'articolo 10, comma 1, lettera m), prevede una semplice revisione delle procedure già esistenti di gestione delle crisi previste dall'ordinamento, al fine di meglio garantire, all'interno di tali procedure, la posizione dei creditori dei fondi medesimi;
le disposizioni di cui all'articolo 11 hanno carattere meramente procedurale e, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 1, lettera h), comportano, in termini di gettito, effetti di cassa negativi per il primo anno che possono, tuttavia, ritenersi trascurabili;
dall'articolo 18 derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica valutati nella misura di 2,45 milioni di euro per l'anno 2011 e, a regime, nella misura di 4,9 milioni di euro annui, per i quali occorre prevedere un'adeguata copertura finanziaria;
con riferimento all'articolo 25 appare opportuno riformulare la clausola di neutralità finanziaria al fine di meglio garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
la clausola di invarianza di cui all'articolo 29 deve essere riformulata prevedendo espressamente che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti da tale articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
occorre modificare l'articolo 31, comma 6, al fine di chiarire che gli oneri derivanti dalla predisposizione dello studio di valutazione ivi previsto sono a carico dei soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 4;
in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, deve ritenersi che le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

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gli oneri previsti dall'articolo 39 possono essere quantificati nella misura di 28 milioni di euro per l'anno 2013 e di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e la relativa autorizzazione di spesa non deve essere corredata da una specifica clausola di salvaguardia;
l'articolo aggiuntivo 13.0200 del Governo non ha conseguenze di carattere finanziario, come si evince anche dalla nota trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico;
ritenuto che, al fine di evitare che dall'applicazione dell'articolo 18 derivino oneri ulteriori rispetto a quelli oggetto di quantificazione e copertura, vada valutata l'opportunità di introdurre forme di assicurazione obbligatoria per i componenti della magistratura;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 16, comma 5, capoverso 1, sostituire le parole: della finanza pubblica con le seguenti: del bilancio dello Stato;

all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, valutati in 2,45 milioni di europer l'anno 2011 e in 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 2,45 milioni di euro per l'anno 2011, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e quanto a 4,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della Giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

all'articolo 25, comma 1, sopprimere le parole da: senza oneri aggiuntivi fino a: normativa vigente.

conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Dall'attuazione del decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

all'articolo 29, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento

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dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

all'articolo 31, comma 6, dopo le parole: rischi ambientali aggiungere le seguenti: predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

sopprimere l'articolo 32;

sopprimere l'articolo 33;

all'articolo 39, comma 3, sostituire le parole: pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, con le seguenti: valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2013 e in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

e con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di prevedere una forma di assicurazione obbligatoria nei confronti dei componenti della magistratura, al fine di assicurare la possibilità di recuperare, mediante la procedura di rivalsa nei confronti del magistrato responsabile, le somme liquidate per le azioni di risarcimento del danno contro lo Stato.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.21, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 10.1, 17.53, 18.50, 18.51, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 24.51, 33.57, 33.58 e sugli articoli aggiuntivi 7.03 limitatamente al comma 2, lettera d), 24.01, 41.051, 41.052, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Massimo VANNUCCI (PD) deposita, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativo (vedi allegato 1), facendo presente in proposito che essa differisce da quella proposta dal relatore per la soluzione adottata con riferimento alla questione dell'articolo 18 sulla responsabilità civile dei magistrati. In particolare, nel prendere atto che il Governo ha ammesso l'esigenza di una copertura della disposizione, rileva che la stima effettuata dal Ministero della giustizia non può essere considerata attendibile per la presumibile esplosione del contenzioso dovuto alla nuova disciplina. Ritiene che la soluzione più corretta sia quella di espungere la norma dal disegno di legge comunitaria per affrontare la questione in una sede più appropriata.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva come la questione affrontata dall'articolo 18 sia particolarmente complessa.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel dichiarare di sottoscrivere e sostenere la proposta di parere alternativo presentata dall'onorevole Vannucci, osserva che la stima effettuata dal Ministero della giustizia e basata su cento risarcimenti annuali non può essere considerata realistica per l'ampliamento dello spettro applicativo della responsabilità civile dei magistrati a seguito della modifica che si intende introdurre. Si associa quindi alla richiesta di espungere l'articolo 18 dal testo, sottolineando l'inadeguatezza della quantificazione.

Roberto OCCHIUTO (UdC), a nome del suo gruppo, dichiara di sottoscrivere e sostenere la proposta di parere presentata dall'onorevole Vannucci. Prende atto che con riferimento all'articolo 18 il Governo ne ammette l'onerosità e sottolinea come la quantificazione non sia definibile nel modo effettuato dal Ministero della giustizia

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e comunque molto difficile in considerazione della portata della disposizione. Ritiene che la questione vada affrontata in una sede più appropriata, eventualmente incidendo anche sui meccanismi di rivalsa dello Stato nei confronti dei magistrati.

Gioacchino ALFANO (PdL), nell'assicurare che il proprio gruppo non intende procedere nell'esame del provvedimento a colpi di maggioranza, si chiede se la soluzione prospettata dal rappresentante del Governo e recepita dal relatore nella propria proposta di parere consenta alla Commissione di merito e all'Assemblea di individuare anche soluzioni alternative a quelle che verrebbero indicate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che una condizione contenuta in un parere approvato dalla Commissione bilancio si traduce automaticamente in un corrispondente emendamento da porre in votazione in Assemblea.

Renato CAMBURSANO (IdV) propone che la Commissione esprima il proprio parere sul testo del provvedimento, rinviando l'esame delle proposte emendative ad altra seduta.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che l'eventuale espressione di un parere riferito al solo testo del provvedimento non sarebbe utile, in quanto l'Assemblea non potrebbe comunque esaminare il testo del disegno di legge comunitaria in assenza di un parere sulle proposte emendative presentate.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, osserva come nel corso della seduta odierna siano emersi nuovi elementi di valutazione sul provvedimento, evidenziando che i gruppi dell'opposizione hanno presentato una proposta di parere alternativa e che nella sua proposta di parere è contenuta una specifica osservazione volta a richiedere l'introduzione di forme di assicurazione obbligatoria nei confronti dei componenti della magistratura.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che prima di decidere come proseguire l'esame del provvedimento, il Governo debba esprimere il proprio avviso sugli emendamenti presentati in Assemblea.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario sull'emendamento Mariani 1.1, in quanto comporta oneri non quantificati e non coperti. Con riferimento all'emendamento Bernardini 1.21, esprime parere contrario per le seguenti motivazioni. Circa il comma 2, lettera f), rileva che non vi è nessun obbligo di dare permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, in quanto la direttiva all'articolo 6, comma 4, prevede una mera possibilità di concederlo, a discrezione dello Stato membro; riguardo al comma 2, lettera g), osserva che non vi è nessun obbligo di astenersi dall'emettere la decisione di rimpatrio, in quanto all'articolo 6, comma 5, della direttiva prevede che lo stato membro valuti l'opportunità di astenersi dall'emissione della decisione; in riferimento al comma 2, lettera p), rileva che l'articolo 15, comma 2, lettera a), della direttiva CE/2008/115 non prevede che il riesame giudiziario del provvedimento amministrativo debba avvenire entro 48 ore e comunque, non si ritiene di poter assimilare la fattispecie alla convalida da parte dell'Autorità giudiziaria di un provvedimento di polizia giudiziaria; riguardo al comma 2, lettera q), rileva che l'articolo 15, comma 3, della direttiva CE/2008/115 non prevede il termine di 60 giorni per il riesame giudiziario del provvedimento; circa il comma 2, lettera d), osserva che, prevedendo la possibilità di concedere un permesso di soggiorno per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura a cittadini di paesi terzi, esso è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica legati all'ampliamento della sfera dei beneficiari del diritto alle prestazioni assistenziali, connesso al soggiorno sul territorio italiano; quanto al comma 3, fa presente che la

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proposta normativa in parola, ed, particolare, i criteri di cui alle lettere b), g), n) sono suscettibili di comportare oneri per la finanza pubblica, contrariamente all'asserita invarianza finanziaria, prevista dal primo periodo. Sull'emendamento Zaccaria 1.52, comma 2, lettera f), segnala che non vi è nessun obbligo di concedere un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, in quanto la direttiva, all'articolo 6, paragrafo 4, prevede una mera possibilità di accordarlo, a discrezione dello stato membro; circa il comma 2, lettera g), evidenzia che non vi è nessun obbligo di astenersi o dall'emettere la decisione di rimpatrio, in quanto all'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva prevede che lo stato membro valuti l'opportunità di astenersi dall'emissione della decisione; quanto al comma 2, lettera h), ricorda che l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva prevede che, in caso di rischio di fuga o di domanda di soggiorno fraudolenta o qualora l'interessato costituisca pericolo per l'ordine pubblico, lo stato membro non è tenuto a concedere alcun termine per il rimpatrio volontario, potendolo esigere immediatamente. Richiede pertanto di modificare la lettera h), come segue, aggiungendo in fine: «salvo nei casi di cui al comma 4 articolo 7 della direttiva 2008/115/CE di rischio di fuga, di domanda di soggiorno manifestamente fraudolenta e salvo nei casi in cui, ai sensi del medesimo comma 4 dell'articolo 7 della direttiva 2008/115/CE l'interessato costituisca pericolo per l'ordine pubblico.»; circa il comma 2, lettera p), osserva che l'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/115/Ce non prevede che il riesame giudiziario del provvedimento amministrativo debba avvenire entro 48 ore e comunque, non si ritiene di poter assimilare la fattispecie alla convalida da parte dell'Autorità giudiziaria di un provvedimento di polizia giudiziaria; riguardo al comma 2, lettera q), l'articolo 15, paragrafo 3 della direttiva 2008/115/CE non prevede il termine di sessanta giorni per il riesame giudiziario del provvedimento. con riferimento agli emendamenti Gozi 1.53 e Porcino 1.55, che prevedono l'introduzione, nell'allegato B di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in oggetto, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, non formula osservazioni nel presupposto che dal recepimento della stessa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Damiano 7.03, limitatamente alla lettera d) che prevede, tra l'altro, la concessione di un permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca di lavoro in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica legati all'ampliamento della sfera dei beneficiari del diritto alle prestazioni assistenziali, connesso al soggiorno sul territorio italiano. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Ferranti 2.50 e 3.50. con riferimento all'emendamento Fluvi 10.1, rileva che la redistribuzione delle competenze tra Banca d'Italia e CONSOB potrebbe comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Riguardo l'emendamento Fluvi 11.50, osserva che la disposizione appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Circa l'emendamento Quartiani 12.1, nel rilevare che la previsione di una piattaforma nazionale per la formazione delle figure esercenti professioni del turismo montano sarebbe suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, richiede pertanto o di espungere tale previsione o di fornire adeguata relazione illustrativa e tecnica per giustificarne l'invarianza finanziaria, oltre alla previsione della clausola di neutralità finanziaria da inserirsi in apposito comma dell'emendamento in esame. Con riferimento agli emendamenti Porcino 13.51, lettera q), e Gozi 13.2, lettera q), chiede di aggiungere, in fine le parole: «evitando duplicazioni di competenze e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Con riferimento agli emendamenti Borghesi 21.6,

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Marchioni 21.2, Ciccanti 21.50, Mariani 21.5, e Ciccanti 21.51 osserva in primo luogo che, per quanto la cornice normativa di riferimento riconduca all'ambito delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in entrambi gli emendamenti di cui trattasi detta fattispecie non è espressamente richiamata. Evidenzia come tale circostanza, potrebbe risultare foriera di confusione e incertezze applicative. Fa inoltre presente che il procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, è già previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, per cui risultano in corso, presso le competenti sedi istituzionali, tavoli di lavoro volti al raggiungimento della previa intesa, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 18, in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente criteri e modalità di affidamento delle predette concessioni demaniali.
Peraltro, in ordine alle previsioni di cui alle lettere e) ed f) dell'emendamento Borghesi 21.6, della lettera e) dell'emendamento Marchioni 21.2, della lettera e) dell'emendamento Mariani 21.5, della lettera c) dell'emendamento Ciccanti 21.50 evidenzia come le relative previsioni parrebbero esulare dall'ambito di competenza dell'intesa do conseguirsi secondo quanto delineato dall'articolo 1, comma 18, del menzionato decreto-legge n. 194 del 2009, in quanto recano la disciplina di fattispecie che attengono principalmente alla regolazione dei rapporti fra privati. Con riferimento all'emendamento Paroli 24.01, esprime parere contrario, in quanto suscettibile di comportare oneri non quantificati e non coperti, facendo presente che la direttiva 2009/28/CE è già in corso di attuazione e che il relativo testo è stato presentato alle Camere con lo schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 373, già verificato positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Relativamente agli emendamenti Porcino 33.55 e 33.56 e Messina 33.57, osserva che essi sono suscettibili di comportare l'apertura di una procedura d'infrazione comunitaria con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica. Si rinvia comunque al competente Dipartimento per le politiche comunitarie.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) ritiene che, alla luce della presentazione di una proposta di parere alternativa da parte dei gruppi di opposizione, si renda necessario un approfondimento dell'esame del provvedimento.

Renato CAMBURSANO (IdV) stigmatizza il comportamento della maggioranza che, a suo avviso, aveva già dimostrato un atteggiamento dilatorio la scorsa settimana sul provvedimento in esame e lo reitera oggi impedendo di votare il parere, al fine di creare i presupposti per richiedere in Aula un'inversione dell'ordine del giorno per anticipare l'esame della proposta di legge recante disposizioni per contrastare la durata indeterminata dei processi.

Massimo BITONCI (LNP), anche in considerazione della presentazione di una proposta di parere alternativa a quella del relatore, ritiene che sia opportuno un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, che, a suo avviso, presenta evidenti problemi di copertura finanziaria.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che dovrebbe essere posta in votazione la proposta di parere presentata dall'onorevole Vannucci.

Amedeo CICCANTI (UdC) chiede di precisare a quando verrebbe rinviato il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, precisa che l'esame del provvedimento proseguirebbe nella prima seduta utile.

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Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, ritiene che il Governo dovrebbe esprimere il proprio avviso sull'ipotesi di prevedere forme di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei magistrati.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene che sia necessario effettuare un approfondimento sulle questioni da ultimo sollevate dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) ritiene che la votazione sulla proposta di rinvio debba precedere quella sulle proposte di parere.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce l'esigenza che venga posta in votazione la proposta di parere presentata dall'onorevole Vannucci, sottolineando come la proposta di rinvio formulata dall'onorevole Marinello giunga fuori tempo massimo, dal momento che la Commissione ha già dedicato molto tempo all'esame del disegno di legge comunitaria.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di acquisire le risposte del Governo sulle questioni sollevate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce del dibattito svoltosi, propone di aggiornare i lavori al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, ritiene che sarebbe più opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta da convocare nella mattina di domani, al fine di lasciare al Governo il tempo necessario agli opportuni approfondimenti.

Pier Paolo BARETTA (PD) ricorda che nella composizione della Commissione sussiste un sostanziale equilibrio tra maggioranza e opposizione.

Gioacchino ALFANO (PdL), in considerazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, ritiene che sia sufficiente rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima seduta della Commissione, prevedendone eventualmente l'iscrizione al primo punto dell'ordine del giorno.

Massimo VANNUCCI (PD), nel richiamare l'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea, che contempla l'esame del disegno di legge comunitaria successivamente a quello della proposta di legge recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, ritiene che vi siano tutte le condizioni necessarie perché la Commissione approvi una proposta di parere. In ogni caso, sottolinea che sarebbe altresì possibile esprimere il parere sul disegno di legge comunitaria al termine dell'esame in Assemblea della proposta sui piccoli comuni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che all'ordine del giorno dell'Assemblea risulta anche il provvedimento sui piccoli comuni, peraltro prima del disegno di legge comunitaria e che quindi occorrerebbe consentire lo svolgimento del comitato dei nove delle Commissioni riunite V e VIII.

Amedeo CICCANTI (UdC) evidenzia la necessità di aggiornare l'esame del provvedimento in considerazione dell'avvio dei lavori dell'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge comunitaria e delle proposte emendative ad esso riferite ad una seduta da convocare dopo il termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.10.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 aprile 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 20.45.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione - Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana il relatore ha formulato una proposta di parere e l'onorevole Vannucci, a nome del suo gruppo, ha presentato una proposta di parere alternativo, sottoscritta anche dagli altri gruppi di opposizione.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, ad integrazione di quanto rilevato nella seduta pomeridiana, fa presente che il Governo, per le vie brevi, ha manifestato perplessità in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento Fluvi 11.50, che modifica la lettera h) dell'articolo 11, stabilendo che possono richiedere il rimborso dell'IVA in relazione ai periodi infrannuali, i contribuenti che effettuino prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 30 per cento, anziché al 50 per cento, dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate. Il Governo ha osservato che la percentuale del 50 per cento attualmente prevista è quella minima richiesta dal disposto della lettera d) dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 663 del 1972, il quale fa riferimento al criterio della prevalenza di «operazioni non soggette ad IVA». Pertanto, il Governo non giudica corretto concedere il rimborso infrannuale anche a soggetti che effettuano operazioni esenti in percentuale inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Favia 21.050, che mira ad escludere le attività connesse con l'esercizio di impresa nel settore turistico balneare, dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, fa presente che il Governo ha anticipato la volontà di esprimere un parere contrario sull'esclusione dell'applicazione della citata direttiva da parte delle imprese del settore turistico balneare anche in relazione a possibili conseguenze finanziarie negative derivanti dall'imperfetto recepimento della normativa dell'Unione europea. Propone, quindi, una nuova formulazione della proposta di parere presentata nella seduta antimeridiana (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore come da ultimo riformulata.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che l'articolo aggiuntivo Favia 21.050 incide sulla materia delle concessioni demaniali marittime, rispetto alle quali, malgrado l'entrata in vigore della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, è stata disposta una proroga al 2015 dell'attuale normativa. Ricorda che la richiamata direttiva imporrebbe l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni, senza tenere conto della situazione, a suo avviso, del tutto peculiare delle coste italiane rispetto agli altri paesi europei. Fa presente che, per timore dell'applicazione della richiamata direttiva, non vengono più investite risorse negli stabilimenti, il cui mantenimento diventerebbe molto più incerto. Evidenzia comunque come la proposta emendativa non

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presenti profili finanziari problematici e quindi, al di là delle posizioni di merito, non dovrebbe avere un parere contrario per tali motivi.

Rolando NANNICINI (PD) fa presente che le disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime interessano una platea di oltre 23.000 concessionari, che sulla base della legislazione vigente sono sottoposti a normative regionali spesso assai differenziate, che prevedono l'applicazione di canoni spesso sperequati. Non condivide, tuttavia, la considerazione secondo la quale la materia delle concessioni sarebbe oramai integralmente rimessa alla competenza delle Regioni, dal momento che è di tutta evidenza che la materia del recepimento della direttiva sui servizi nel mercato interno è evidentemente di competenza del legislatore nazionale. Ritiene pertanto che non possa esprimersi un parere contrario sull'articolo aggiuntivo Favia 21.050, che rischia di danneggiare gravemente un settore particolarmente rilevante, che già allo stato attuale sconta una stasi negli investimenti in ragione dell'incertezza normativa esistente.

Amedeo CICCANTI (UdC) ricorda che il decreto legislativo n. 59 del 2010, attuativo della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, prevede una procedura di monitoraggio volta a verificare la congruità dei servizi esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva ed auspica quindi una riconsiderazione della mancata esclusione delle concessioni demaniali marittime. Ritiene comunque che l'articolo aggiuntivo Favia 21.050 non abbia un impatto finanziario negativo perché non sono dimostrabili con certezza maggiori entrate per il bilancio dello Stato in caso di ricorso alle gare. Pertanto invita il relatore a riconsiderare il parere espresso con riferimento alla richiamata proposta emendativa.

Renato CAMBURSANO (IdV) si associa alle argomentazioni svolte ed invita il relatore a riconsiderare il parere espresso con riferimento all'articolo aggiuntivo Favia 21.050.

Paola DE MICHELI (PD) dichiara di non condividere il giudizio espresso dal rappresentante del Governo in ordine all'emendamento Zaccaria 1.52 e agli identici emendamenti Gozi 1.53 e Porcino 1.55, che dispongono il recepimento della direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini extracomunitari che soggiornino irregolarmente negli Stati membri. Al riguardo, osserva infatti che non è tanto il recepimento della direttiva a determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quanto il suo mancato recepimento, è suscettibile di determinare oneri per circa 8 milioni di euro in relazione alle conseguenti procedure di infrazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma la valutazione negativa sull'articolo aggiuntivo Favia 21.050, sottolineando come il Governo non possa avallare il mancato rispetto di una direttiva così importante. Si rimette alla Commissione con riferimento alle proposte emendative richiamate dall'onorevole De Micheli.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, conferma la proposta di parere come da ultimo riformulata.

Massimo VANNUCCI (PD), riformula la sua proposta di parere alternativo, espungendo dal novero delle proposte emendative per le quali si esprimerebbe parere contrario, gli emendamenti Zaccaria 1.52 e Bernardini 1.21 (vedi allegato 3).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, dopo avere dato atto delle sostituzioni, pone in votazione la proposta di parere dell'onorevole Polledri come da ultimo riformulata.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede che si proceda alla votazione per appello nominale.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che in sede consultiva le Commissioni non possono procedere a votazioni per appello nominale. Invita quindi i deputati segretari a verificare il regolare svolgimento della votazione.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere presentata dall'onorevole Vannucci.

La seduta termina alle 21.10.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 5 aprile 2011.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
C. 3921-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 21.10 alle 21.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.
COM(2011)11 definitivo.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 457 del 23 marzo 2011,
a pagina 96, prima colonna, sopprimere la trentasettesima e la trentottesima riga;
a pagina 98, seconda colonna, dopo la settima riga, aggiungere il seguente periodo: «Rinvia quindi il seguito dell'esame della Comunicazione ad altra seduta.».

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 462 del 31 marzo 2011,
a pagina 37, prima colonna, quarantesima riga, le parole: «IX Commissione» sono sostituite dalle seguenti «X Commissione»;
a pagina 39, seconda colonna, trentottesima riga, le parole: «nella seduta antimeridiana» sono sostituite dalle seguenti: «nella seduta del 30 marzo 2011».