CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 marzo 2011
461.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
C. 3921-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio FUGATTI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, la proposta di legge C. 3921-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
Ricorda, preliminarmente, che la Commissione ha già esaminato la proposta di legge nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo su di essa, nella seduta del 2 febbraio 2010, parere favorevole con osservazione.
Osserva quindi, in linea generale, che la proposta di legge, la quale si compone ora di 8 articoli, è diretta ad aggiornare la legge n. 196 del 2009, legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di armonizzare ed allineare il sistema nazionale delle decisioni di bilancio alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri
Passando ad illustrare le modifiche apportate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera, rileva in primo luogo come nella nuova formulazione dell'articolo 7

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della legge n. 196 del 2009, novellato dal comma 1 dell'articolo 2 della proposta di legge, al comma 1, lettera f), si sia specificato che i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica devono essere presentati dal Governo alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno.
Nel comma 3 del medesimo articolo 7 si precisa inoltre che il Documento di economia e finanza (DEF) è inviato per il relativo parere alla Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime prima delle deliberazioni parlamentari sul medesimo Documento di economia e finanza.
Inoltre, il Senato ha soppresso, in connessione con le modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 196 del 2009, il comma 2 dell'articolo 2, il quale integrava il contenuto dell'articolo 8 della medesima legge n. 196, prevedendo che la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica valutasse nel mese di marzo gli andamenti di finanza pubblica, al fine di dare al Governo elementi per la redazione del Documento di economia e finanza.
Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata altresì integrata la formulazione dell'articolo 10 della legge n. 196, novellato dall'attuale comma 2 dell'articolo 2, inserendo, alla lettera b) del comma 3, relativo al contenuto della seconda sezione del Documento di economia e finanza, la previsione secondo cui in tale sezione devono essere anche indicate le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.
Al comma 6 del novellato articolo 10 della legge n. 196 viene quindi inserito un inciso in base al quale il concorso di ciascun disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica non riguarda gli obiettivi relativi alla legge di stabilità ed alla legge di bilancio.
Il Senato ha quindi inserito un nuovo articolo 5, il quale sostituisce la delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa, contenuta nell'articolo 42 della legge n. 196, con una nuova norma di delega, da esercitare entro quattro anni, volta a riordinare la disciplina per la gestione del bilancio di cassa e potenziare la funzione del bilancio di cassa, ferma restando, tuttavia, la redazione del bilancio anche in termini di competenza.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala, tra i principi e criteri direttivi finalizzati alla riorganizzazione della fase gestionale della spesa statale, la lettera a) del comma 1, la quale prevede la razionalizzazione della disciplina degli accertamenti d'entrata e degli impegni di spesa, nonché della disciplina relativa alla formazione e al regime contabile dei residui attivi e passivi.
Ai fini del potenziamento del ruolo programmatorio del bilancio di cassa, è inoltre previsto un raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria.
Confermando quanto disposto dal citato articolo 42, viene ribadito l'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di redigere un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale lo stesso dirigente ordina e paga le spese.
Ulteriori princìpi e criteri direttivi riguardano la revisione del sistema dei controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile del pagamento e la previsione della graduale estensione delle disposizioni legislative delegate alle altre amministrazioni pubbliche, anche in coerenza con la delega al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale e, in particolare, con la delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili.
È quindi previsto un periodo di sperimentazione, della durata massima di due esercizi finanziari, propedeutico alla predisposizione del decreto legislativo di attuazione della delega.

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La delega deve essere esercitata dal Governo entro quattro anni dall'entrata in vigore della legge di contabilità, vale a dire entro il 1o gennaio 2014.
Ulteriori modifiche sono state apportate dal Senato all'articolo 6, il quale, ai commi 1 e 2, non reca più l'abrogazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente e la sua sostituzione con una nuova Relazione predisposta annualmente dall'ISTAT, bensì una sua riforma, attraverso l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia, di una Commissione incaricata di valutare le informazioni da far confluire nella Relazione, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'ISTAT.
L'articolo prevede inoltre che la Relazione sulla situazione economica del Paese sia presentata annualmente nel mese di aprile, stabilendo, per il 2011, che la relazione sia presentata entro il 30 settembre.
Le modifiche contenute nell'articolo 6 comportano altresì l'abrogazione della Relazione sull'economia e sulla finanza pubblica, la quale non risulterebbe più necessaria alla luce della presentazione del DEF nel mese di aprile, documento che assorbe i contenuti della medesima.
In connessione con tali modifiche, il nuovo comma 3 dell'articolo abroga l'articolo 2, comma 17-sexies, del decreto - legge n. 225 del 2010 (cosiddetto «mille proroghe»), il quale prevede che la Relazione generale sulla situazione economica del Paese sia presentata annualmente entro il 30 settembre.
È stato invece soppresso l'articolo 6 del testo approvato dalla Camera, il quale recava modifiche all'articolo 42 della legge n. 196, relative al rapporto che il Ministro dell'economia deve presentare alle Camere nel quadro della sperimentazione concernente il passaggio al bilancio di sola cassa.
All'articolo 7, il quale prevede ulteriori modifiche alla legge n. 196 e ad altre leggi connesse al processo di programmazione economico-finanziaria, il Senato ha integrato la lettera c), numero 1, del comma 1, recante modifiche all'articolo 11 della legge n. 196 del 2009, al fine di prevedere che la legge di stabilità e la legge di bilancio devono tenere conto degli aggiornamenti agli obiettivi programmatici di finanza pubblica apportati dalla Nota di aggiornamento al DEF ai sensi dell'articolo 10-bis della stessa legge n. 196, introdotto dall'articolo 2, comma 3, della proposta di legge.
È stata inoltre introdotta una nuova lettera d) nel comma 1, la quale, modificando l'articolo 13 della legge n. 196, prevede che la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche concernente i dati dei bilanci di previsione contenga anche i dati necessari alla ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 e sia accessibile anche dall'ISTAT, il quale esprime parere sui decreti ministeriali che regolano l'acceso alla predetta banca dati.
È stato altresì differito, alla lettera l) del comma 1, da un anno a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di contabilità, il termine per l'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 30, comma 8, della legge n. 196 del 2009, per la razionalizzazione delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche.
Per quanto riguarda la delega legislativa per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, prevista dall'articolo 40 della legge n. 196, tra i princìpi e criteri direttivi della delega è stata, introdotta, alla lettera m), numero 2, del predetto comma 1, la previsione di una sperimentazione, per l'esercizio finanziario 2012, finalizzata all'introduzione delle «azioni» quali unità elementari e gestionali del bilancio dello Stato per il lato della spesa.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 30 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).
(Svolgimento e conclusione).

Cosimo VENTUCCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Interviene sull'ordine dei lavori Francesco BARBATO (IdV).

Cosimo VENTUCCI, presidente, apprezzate le circostanze, e nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno limitarsi ad acquisire la memoria predisposta ai fini dell'audizione, senza dar corso ad alcun intervento.

Paolo GARONNA, Direttore generale dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), consegna alla Commissione una memoria sui temi oggetto dell'audizione.

Cosimo VENTUCCI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 14.10

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.