CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 marzo 2011
461.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 30 marzo 2011.

Misure contro la durata indeterminata dei processi.
Emendamenti C. 3137-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.10 alle 10.25 e dalle 14.35 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.
C. 2426-2956/B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela NAPOLI (FLI), relatore, rileva come la proposta di legge in esame, preso atto della scarsa rappresentatività delle donne nella veste di consiglieri di amministrazione e di componenti degli organi di controllo delle società per azioni quotate nei mercati regolamentati, intervenga a integrare il decreto legislativo 24 febbraio

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1998, n. 58, recante il testo unico dell'intermediazione finanziari (TUF) al fine di bilanciare la rappresentanza tra generi in seno ai consigli di amministrazione e agli organi di controllo delle suddette società.
La proposta, approvata alla Camera il 2 dicembre 2010, è stata poi approvata dal Senato il 15 marzo scorso.
Le disposizioni in commento prevedono un «doppio binario» normativo: per le società non controllate da Pubbliche Amministrazioni, la disciplina in materia di equilibrio di genere è recata puntualmente da norme di rango primario. Le disposizioni introdotte sono applicabili anche alle società a controllo pubblico, ma per queste ultime la normativa di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate.
L'articolo 1 della proposta (modificato nel corso dell'esame del provvedimento al Senato), integra l'articolo 147-ter del TUF, norma che reca disposizioni relative all'elezione e alla composizione del consiglio di amministrazione. Viene aggiunto in particolare un comma 1-ter al suddetto articolo, ai sensi del quale lo statuto delle società deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere venga effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Tale equilibrio si intende raggiunto quando il genere meno rappresentato all'interno dell'organo amministrativo ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti.
Nella formulazione del testo approvata dalla Camera, il mancato rispetto di tale prescrizione comportava la decadenza dalla carica dei componenti eletti.
La nuova formulazione del testo istituisce un'articolata procedura per l'ipotesi in cui il CdA eletto non rispetti i predetti criteri di equilibrio dei generi.
La CONSOB emette a tal fine una prima diffida nei confronti della società inottemperante, affinché si adegui entro il termine massimo di quattro mesi. L'inottemperanza a tale diffida implica l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa (da 100.000 euro a 1 milione di euro), secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento CONSOB, e la fissazione di un ulteriore termine di tre mesi per adempiere. La sanzione della decadenza dei membri del CdA consegue all'inosservanza di tale ultima diffida.
Le norme proposte affidano allo statuto societario la disciplina delle modalità di formazione delle liste e dei casi di sostituzione in corso di mandato, al fine di garantire l'equilibrio dei generi. Con regolamento, la CONSOB statuisce in materia di violazione, applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di quote di genere, anche in riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare.
Il comma 2 estende anche al consiglio di gestione, ove costituito da almeno tre membri, le disposizioni in materia di equilibrio di genere già esaminate per il consiglio di amministrazione della società.
Il comma 3 dell'articolo 1 alla lettera a) propone alcune modifiche all'articolo 148 del TUF, disposizione che riguarda la composizione degli organi di controllo societario. Sono proposte disposizioni analoghe a quanto previsto per l'equilibrio di genere nei CdA: nel dettaglio, l'atto costitutivo della società deve stabilire che il riparto dei membri del collegio sindacale sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi (intendendosi tale equilibrio raggiunto ove il genere meno rappresentato all'interno dell'organo amministrativo ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti).
Anche per tale organo il testo approvato dalla Camera sanzionava il mancato rispetto delle suddette prescrizioni con la decadenza dalla carica dei componenti eletti. Nella formulazione approvata dal Senato, l'inserito comma 1-bis dell'articolo 148 prevede una procedura articolata di diffida analoga a quella già illustrata al comma 1 dell'articolo in commento per i consigli di amministrazione (tranne che per l'ammontare della sanzione pecuniaria, che in tal caso va da 20.000 a 200.000 euro, e per il fatto che in questo caso le modalità e i criteri di applicazione della sanzione non sono affidati a un regolamento CONSOB).

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L'articolo 2 della proposta dispone in merito alla decorrenza dell'applicazione delle norme proposte, al fine di renderne graduale l'applicazione.
L'articolo 3 estende le disposizioni in commento anche alle società a controllo pubblico non quotate. Rispetto al testo approvato alla Camera, la formulazione approvata dal Senato demanda però a un regolamento (ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 400/1988: con la forma di decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato) la definizione di termini e modalità di attuazione delle prescrizioni in tema di equilibrio dei generi negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche, con lo scopo di recare una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Al predetto regolamento è affidata la disciplina della vigilanza sull'applicazione delle norme introdotte, nonché delle forme e dei termini dei provvedimento ivi previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.
Ricorda che il 13 luglio 2010 la Commissione giustizia ha espresso, in prima lettura, un parere sulla precedente formulazione del provvedimento. La principale preoccupazione allora espressa era relativa alla previsione della sanzione della decadenza dalla carica di tutti i componenti eletti, qualora il meccanismo di elezione degli organi statutari non avesse prodotto, in concreto, le proporzioni tra i componenti dei generi prestabilite dalla legge. Si era evidenziato come, in casi estremi, si sarebbe potuti giungere alla paralisi dell'operatività della società, invitando quindi la Commissione di merito ad elaborare meccanismi alternativi che garantissero comunque il rispetto delle clausole statutarie volte ad assicurare l'equilibrio dei generi.
Il nuovo meccanismo sanzionatorio, basato su diffide e sanzioni pecuniarie, caratterizzato dall'attribuzione di un ruolo centrale alla Consob, appare essere una soluzione più adeguata rispetto a quella originariamente prescelta.
Presenta quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Sottolinea peraltro la scarsa partecipazione alla seduta dei colleghi di maggioranza, nonostante il provvedimento in esame nasca dall'iniziativa proprio di colleghi della maggioranza. Stigmatizza tale comportamento e ritiene che lo stesso rappresenti la conferma di come i provvedimenti che interessano la maggioranza non siano quelli realmente utili ed importanti per la collettività.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.
Testo unificato C. 2699-ter.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 29 marzo 2011.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni e la illustra (vedi allegato 2).

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) esprime talune perplessità sulla proposta di parere, con particolare riferimento all'osservazione di cui alla lettera e).

Antonino LO PRESTI (FLI) osserva come il rischio di frodi da parte dell'utenza sia da sempre connaturato con l'attività assicurativa. Frodi di vario genere, che vanno dal mero approfittamento e accrescimento del valore del danno alla frode individuale sino alla frode organizzata nell'ambito di vere e proprie associazioni per delinquere, e l'incidenza sui costi assicurativi non è certo irrilevante.
Nell'assicurazione r.c. auto la diffusione delle frodi ha assunto un livello inaccettabile e determina una dispersione

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enorme di risorse della collettività che sconta il fenomeno pagando premi assicurativi più elevati di quelli che sarebbero necessari. Si tratta quindi di un problema particolarmente delicato e che necessita, ormai da troppo tempo, di un approccio idoneo e calibrato, soprattutto tenendo conto della specificità del settore assicurativo e della assoluta differenza, proprio sotto il profilo della esposizione alla frode, rispetto ai settori finanziari e creditizi.
In quest'ottica si deve purtroppo constatare che l'articolato approvato dalla Commissione di merito non risponde alle necessità di base per una sufficiente disciplina di gestione dell'attività di contrasto delle frodi assicurative.
L'articolato in parola, infatti, non istituisce un vero organismo antifrode, ma semplicemente un gruppo di lavoro a composizione prevalentemente amministrativa (per il settore assicurativo è prevista la presenza di un rappresentante ANIA e, del tutto fuori luogo, di un rappresentante degli intermediari) e addirittura con incarichi a tempo determinato, che dovrebbe presiedere, senza alcuna struttura dedicata e qualificata, ad una serie di attività complesse. Del tutto inspiegabilmente, poi, la proposta presentata trascura la fase di stipulazione dei contratti, che al contrario presenta propri profili di possibili frodi e che in molti casi costituisce già attività preparatoria della frode relativa alla fase del risarcimento del danno.
Per dare concreto impulso all'attività antifrode, occorre pensare un organismo di prevenzione dotato di autonomia gestionale e patrimoniale e soprattutto costituito da una vera e propria struttura operativa composta da personale specializzato nelle investigazioni e proveniente pertanto dalle Forze di Polizia, oltre il necessario ma ridotto personale amministrativo di supporto.
Il nucleo centrale del «sistema» delineato dal provvedimento risulta consistere nell'interconnessione di una serie di banche dati esistenti per l'estrazione di parametri di significativo rischio di frode e prevede solo una blanda forma di collaborazione tra il citato gruppo di lavoro e le imprese di assicurazione, collaborazione che si riduce a sporadici scambi di informazioni.
È di tutta evidenza in conclusione come si sarebbe in presenza di un apparato meramente amministrativo, privo di quei concreti poteri investigativi e di quelle risorse di personale specializzato indispensabili per un sistema efficace.
L'esperienza nel particolare campo insegna che l'antifrode assicurativa non può risolversi semplicemente con un «gioco di ricerca in rete», ma, pur necessitando del supporto di banche dati e di raffinati sistemi informatici di allerta, non può assolutamente prescindere dalla investigazione di stampo classico e soprattutto dal costante scambio di informazioni e di segnalazioni fra la struttura investigativa centrale (che ha rango di polizia giudiziaria) e le singole imprese di assicurazione con le rispettive periferie (agenzie, ispettorati, ecc.), dove si percepisce il primo sentore della possibile frode, soprattutto nel caso della frode più pericolosa, quella organizzata.
L'organismo potrebbe essere allocato presso l'ISVAP, così come la gestione dell'interconnessione delle banche dati potrebbe essere affidata alla CONSAP SpA, ma, si ribadisce, il cuore della iniziativa deve individuarsi in una struttura operativa con la presenza di personale proveniente dalle Forze dell'ordine.
Ciò permetterebbe anche di superare l'antico problema della procedibilità d'ufficio per le truffe alle assicurazioni, in quanto si potrebbe attribuire tale procedibilità esclusivamente alle segnalazioni messe a punto dalla struttura operativa e trasmesse alla Autorità giudiziaria, che in tal modo verrebbe chiamata ad operare non a tappeto ma solo per casi realmente «significativi».
Ovviamente l'intero sistema non dovrebbe gravare sul bilancio statale e le imprese di assicurazione sono pronte a finanziarlo con apposito contributo.
Oltre al «sistema» antifrode, vengono previste disposizioni sulla dematerializzazione della documentazione assicurativa (certificato, contrassegno e attestato di

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rischio) che possono risultare condivisibili. Del tutto non condivisibili, invece, sono le competenze attribuite alla Motorizzazione civile che, con oneri a carico delle imprese di assicurazione, dovrebbe inviare a tutti i proprietari di veicoli non assicurati una comunicazione di avviso e di informazione sulle conseguenze sanzionatorie dell'inadempimento dell'obbligo: una forma di richiamo del tutto inutile, costosa e burocratica.
Correlate al «sistema» antifrode, compaiono disposizioni sparse sulle procedure liquidative, che riguardano, in particolare, l'obbligo per il danneggiato di far periziare il veicolo e la facoltà per l'impresa di sospendere i termini per la formulazione dell'offerta risarcitoria nel caso in cui dalla consultazione delle banche dati emergano almeno due parametri di significativo rischio frode. Il termine concesso per la sospensione è peraltro risibile (30 giorni) e l'esito finale di tale sospensione è assurdo: o l'impresa liquida il danno o presenta querela per truffa. Altrettanto illogica è la previsione dello sconto sul premio r.c. auto da concedere all'assicurato che, richiesto dalla compagnia, sottoponga il veicolo a perizia preventiva.
Del tutto inutili sono poi le previsioni (di integrazione ad una disciplina già inutile) in materia di sanzioni amministrative per i professionisti autori o coautori di frodi, nonché le disposizioni sul sistema di monitoraggio della frodi commesse da tali soggetti: si tratta di un puro appesantimento burocratico che non intacca assolutamente la piaga delle speculazioni soprattutto nel caso di danni alla persona inesistenti.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, preso atto di quanto emerso dal dibattito, riformula la proposta di parere (vedi allegato 3).
Precisa come la proposta di parere riformulata, con riferimento all'intervento dell'onorevole Lo Presti, dia conto in premessa che nel dibattito sono emerse perplessità sull'efficacia dell'organismo antifrode proposto. Tenendo conto dei rilievi critici dell'onorevole Paolini, inoltre, è stata modificata la formulazione della condizione di cui alla lettera e).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (vedi allegato 3).

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie.
C. 3459 Vassallo e C. 3854 Savino.
(Esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 4077 Motta).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che alle proposte di legge C. 3459 Vassallo e C. 3854 Savino è abbinata la proposta di legge C. 4077 Motta.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, osserva come le proposte di legge C. 3459 (Vassallo, Pes) e C. 3854 (Savino e altri) mirino entrambe a valorizzare il rapporto che, grazie all'istituto dell'affidamento, si instaura tra il minore e la famiglia che lo accoglie in un momento di estremo bisogno (artt. 2-5, legge n. 184/83).
A tale fine, entrambe le proposte di legge prevedono quanto segue.
In primo luogo, prevedono una corsia preferenziale per l'adozione a favore della famiglia affidataria, laddove risulti impossibile ricostituire il rapporto del minore con la famiglia d'origine e venga dichiarato lo stato di abbandono. Peraltro, mentre la proposta C. 3459 non chiarisce se i presupposti per l'affidamento siano sufficienti

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a legittimare anche la domanda di adozione, la proposta C. 3854 è chiara nell'affermare che la corsia preferenziale opera soltanto quando la famiglia affidataria soddisfa tutti i requisiti previsti per l'adozione legittimante (stabile rapporto di coppia, idoneità all'adozione e differenza d'età con l'adottato).
Prevedono, inoltre, che, comunque, anche in questa fase occorre preservare i rapporti già instaurati dal minore con la famiglia affidataria, garantendo una continuità di relazioni.
Consentono, infine, alla famiglia affidataria di procedere all'adozione anche nei casi particolari di cui all'articolo 44 della legge, e dunque in mancanza di una dichiarazione di adottabilità. Tale forma di adozione potrà quindi applicarsi anche in presenza della famiglia di origine, qualora quest'ultima non sia in grado di far fronte ai bisogni del minore dalle persone unite al minore e sussista un preesistente rapporto stabile e duraturo con la famiglia cui il minore stato affidato per un protratto periodo di tempo. Anche in questo caso, le proposte si differenziano sul punto dei requisiti per procedere all'adozione: infatti, mentre l'A.C. 3459 consente l'adozione in casi particolari anche all'affidatario che non ha i requisiti richiesti dall'articolo 6 per l'adozione legittimante (e dunque anche alla famiglia di fatto o alla persona singola), l'A.C. 3854 richiede la sussistenza dei requisiti per accedere all'adozione legittimante.
La sola proposta C. 3854 interviene sulla disciplina dell'affidamento, attribuendo esplicitamente agli affidatari del minore il diritto di agire e intervenire in giudizio - in nome del rapporto instaurato con il minore - nell'interesse proprio e di quello che ritiene essere l'interesse del minore.
Esprime l'auspicio che si possa giungere rapidamente all'approvazione di un testo condiviso su un tema che non si presta a contrapposizioni politiche.
Segnala infine alla Presidenza la proposta di legge C. 3657 Lupi ed altri, ritenendo che sussistano i margini per l'abbinamento anche di tale proposta.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, si riserva di esaminare la proposta di legge C. 3657, che tuttavia sembra avere un oggetto molto più ampio rispetto a quello delle proposte già abbinate. In tal caso l'eventuale abbinamento dovrebbe essere deliberato dalla Commissione, non essendo possibile un semplice abbinamento d'ufficio.

Cinzia CAPANO (PD) condivide l'auspicio del relatore che si possa addivenire ad una rapida approvazione di un testo sul quale convergano tutti i gruppi, poiché è vero che la materia, almeno in teoria, non si presta a contrapposizioni politiche ed ideologiche. Tuttavia, esprime anche l'auspicio che l'improvviso interesse per questo tema non mascheri in realtà secondi fini che potrebbero favorire il Presidente del Consiglio.
Rileva come i provvedimenti in esame siano volti a creare una corsia preferenziale per consentire agli affidatari di adottare i minori che hanno ricevuto in affidamento, tenuto conto del particolare rapporto che si instaura tra il minore e la famiglia affidataria. Ritiene che il principio sia condivisibile, ma fa presenta come la materia sia particolarmente delicata e richieda degli attenti approfondimenti, che potrebbero essere effettuati anche disponendo un ciclo di audizioni. Sottolinea, in particolare, come sia necessario tenere conto della profonda diversità di presupposti che intercorre tra affidamento e adozione ordinaria, nonché tra adozione ordinaria ed adozione in casi particolari, il cui ambito di applicazione con questi provvedimenti si vuole estendere. Ritiene infatti che una disciplina che non tenga conto di tale dato e che non sia adeguatamente calibrata, potrebbe rendere molto più attento e severo l'atteggiamento dei giudici nei confronti degli affidatari, poiché questi ultimi avranno maggiori probabilità di diventare genitori adottivi, e

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quindi indirettamente, rendere più difficile l'affidamento.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara di non aver compreso il riferimento fatto dalla collega Capano al Presidente del Consiglio. Ringrazia comunque l'onorevole Capano per il suo contributo e conferma la propria totale disponibilità a lavorare in vista di un testo condiviso. Ritiene che possa essere utile disporre delle audizioni, ma ritiene che queste, per evitare che il lavoro della Commissione possa essere dispersivo, siano disposte solo dopo che siano delineati con precisione i punti nodali e le questioni critiche relative al provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli.

Riforma delle professioni regolamentate.
C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI