CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 marzo 2011
460.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 87

SEDE REFERENTE

Martedì 29 marzo 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.
C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative alla proposta di legge (vedi allegato).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Vanalli 1.1, 1.2 e 2.1.

Il Sottosegretario Sonia VIALE esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianfranco CONTE, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Vanalli 1.1, 1.2 e 2.1: si intende vi abbiano rinunciato.
Avverte, quindi, che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione dei prescritti pareri, una volta acquisiti i quali sarà possibile avviare la procedura per l'eventuale trasferimento dell'esame alla sede legislativa. A questo proposito invita i gruppi a dichiarare o meno il loro assenso in merito al predetto trasferimento.

Pag. 88

Alberto FLUVI (PD) dichiara fin d'ora l'assenso del proprio gruppo al trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 marzo 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo.
C. 4135 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni DIMA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4135, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009.
Il Protocollo di cui si dispone la ratifica, in esame, si compone di 4 articoli.
L'articolo I interviene sulla formulazione dell'articolo 2 della Convenzione, che ne definisce l'ambito oggettivo di applicazione, indicando le imposte cui si applica la Convenzione stessa, al fine di sostituire, ai numeri 3 e 4 del paragrafo 3, lettera a), i riferimenti all'imposta locale sui redditi ed all'imposta sul patrimonio delle imprese, non più contemplate dell'ordinamento tributario italiano, con quello all'imposta regionale sulle attriti produttive.
L'articolo II modifica una delle definizioni contenute nell'articolo 3 della Convenzione, relativamente all'individuazione del'amministrazione competente alla gestione della Convenzione per la Parte italiana, al fine di sostituire il riferimento al Ministero delle finanze con quello al Ministero dell'economia e delle finanze, alla luce delle modifiche intervenute nella denominazione del predetto Dicastero.
L'articolo III sostituisce l'articolo 27 della Convenzione, che disciplina lo scambio di informazioni tra gli Stati contraenti in ordine all'applicazione della Convenzione stessa, nonché per l'applicazione delle leggi interne ai rispettivi ordinamenti connesse all'applicazione della Convenzione medesima.
In particolare, rispetto al testo attualmente vigente si prevede, al paragrafo 1, che lo scambio di informazioni verosimilmente pertinenti all'applicazione della Convenzione o all'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere o denominazione, comprese le imposte prelevate dalle articolazioni politiche interne o dagli enti locali dei due Stati.
Al paragrafo 2 si prevede che le informazioni ricavate dallo scambio di informazioni possano essere comunicate, in deroga all'obbligo generale di segretezza, alle persone o autorità incaricate del controllo delle attività di accertamento, riscossione o altre procedure relative a tali imposte, nonché delle relative decisioni di ricorso e non più solamente alle persone o autorità incaricate di tali attività.

Pag. 89

Il paragrafo 3 mantiene ferma la previsione secondo cui le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo non possono essere interpretate nel senso di imporre ad una delle Parti di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa, di fornire informazioni che potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione, ovvero di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o commerciale, oppure informazioni contrarie al'ordine pubblico.
Vengono altresì introdotti nell'articolo 27 due nuovi paragrafi.
In particolare, il nuovo paragrafo 4 rafforza gli obblighi di cooperazione e informazione delle Parti nella lotta all'evasione fiscale, prevedendo, tra l'altro, che se a uno dei due Stati viene richiesto dall'altro di raccogliere informazioni, il primo dovrà dare corso alla richiesta anche qualora tali informazioni non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni.
In base al nuovo paragrafo 5, si prevede che uno Stato contraente non possa rifiutarsi di fornire informazioni in quanto esse siano in possesso di una banca o di un'altra istituzione finanziaria.
L'articolo IV dispone in merito all'entrata in vigore del Protocollo, il quale è parte integrante della Convenzione, stabilendo che esso avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della seconda delle due notifiche che le Parti si scambieranno in ordine al completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo stesso.
Rileva quindi come il provvedimento non presenti profili problematici per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, proponendo quindi di esprimere su di esso parere favorevole.
La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 13.40.