CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 marzo 2011
460.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 29 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 marzo 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
C. 3921-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pier Paolo BARETTA, relatore, rileva che, con la seduta odierna, riprende l'esame presso questo ramo del Parlamento della proposta di legge presentata da tutti i rappresentanti dei gruppi presenti

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in questa Commissione, al fine di armonizzare ed allineare il sistema nazionale delle decisioni di bilancio - e in particolare i contenuti e la tempistica di esame dei principali documenti contabili nazionali - alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri, in relazione all'introduzione del cosiddetto semestre europeo. Fa presente che, in questa relazione, darà conto esclusivamente delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, conclusosi nella seduta del 23 marzo 2011. In primo luogo, all'articolo 2, che riscrive il ciclo e gli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio, sostituendo l'articolo 7 della legge n. 196 del 2009, è stato precisato che i disegni di legge collegati alla legge di stabilità devono essere presentati alle Camere entro il mese di gennaio di ciascun anno. È stata, poi, sostanzialmente ripristinata l'originaria formulazione del progetto di legge, secondo la quale lo schema di DEF è inviato, per il relativo parere, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale deve esprimersi in tempo utile per le deliberazioni parlamentari su esso. Il Senato ha ritenuto poi di sopprimere la disposizione, introdotta in prima lettura alla Camera, che prevedeva - nell'ambito della procedura di formazione del DEF - la presentazione da parte del Governo alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici tra i diversi livelli territoriali, ai fini dell'espressione del parere su di esse. Conseguentemente le linee guida sono trasmesse entro il 10 settembre e tale parere si esprime direttamente entro il 15 settembre, solo nel caso di una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi del nuovo articolo 10-bis, comma 2. Con riferimento al contenuto del DEF, in seguito ad una modifica introdotta al Senato, si è stabilito che, all'interno della seconda sezione del documento, si debba dare conto anche delle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali, così come del resto previsto dalla vigente normativa contabile. Relativamente alle aree sottoutilizzate, ricorda che il progetto di legge già nel testo approvato dalla Camera conferma anche la Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, prevedendo però che questa venga presentata in allegato al DEF (e non più in allegato alla Relazione sull'economia e finanza pubblica). Con riferimento all'indicazione, in allegato al DEF e alla Nota di aggiornamento, degli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, che concorrono all'attuazione del Programma nazionale di riforma e all'attuazione degli obiettivi programmatici, è stata inoltre specificata l'esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi relativi alla manovra di finanza pubblica, composta dalla legge di bilancio e dalla legge di stabilità. Nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto un nuovo articolo 5, volto a sostituire la delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa, contenuta nell'articolo 42 della legge di contabilità, con una nuova delega, da esercitare entro il 1o gennaio 2014, al fine di riordinare la disciplina per la gestione del bilancio di cassa e potenziare la funzione del bilancio di cassa, ferma restando, tuttavia, la redazione del bilancio anche in termini di competenza, sopprimendo conseguentemente l'originario articolo 6 che recava una modifica alla richiamata delega. Tra i principi e criteri direttivi finalizzati alla riorganizzazione della fase gestionale della spesa statale, vi è la razionalizzazione della disciplina degli accertamenti d'entrata e degli impegni di spesa, nonché di quella relativa alla formazione e al regime contabile dei residui attivi e passivi. Ai fini del potenziamento del ruolo di programmazione del bilancio di cassa, è previsto un raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria. Confermando quanto disposto dal citato articolo 42, viene ribadito l'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di redigere

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un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale lo stesso dirigente ordina e paga le spese. Ulteriori principi e criteri direttivi riguardano la revisione del sistema dei controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile del pagamento e la previsione della graduale estensione delle disposizioni legislative delegate alle altre amministrazioni pubbliche, anche in coerenza con la delega al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale e, in particolare, con la delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili. È quindi previsto un periodo di sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari propedeutico alla predisposizione del decreto legislativo di attuazione della delega. L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca non più l'abrogazione dell'articolo 12 della legge n. 196 del 2009, relativo alla Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente, e la sua sostituzione con una nuova Relazione predisposta annualmente dall'ISTAT - come previsto nel corso dell'iter alla Camera - bensì una revisione dei suoi contenuti. A tale revisione provvede una Commissione,da istituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, incaricata di valutare le informazioni da far confluire nella relazione, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'ISTAT. L'articolo prevede che la Relazione sulla situazione economica del Paese venga presentata annualmente nel mese di aprile. Per l'anno 2011, è previsto che la relazione sia presentata entro il 30 settembre. In conseguenza di ciò, viene abrogato l'articolo 2, comma 17-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, il quale ha previsto che la Relazione in esame venga presentata annualmente entro il 30 settembre. L'articolo 7, recante le ulteriori modifiche alla legge di contabilità e ad altre leggi connesse al processo di programmazione economico-finanziaria, talune di carattere formale, altre di carattere sostanziale, a seguito di una modifica introdotta dell'esame al Senato, differisce a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di contabilità, il termine per l'esercizio della delega al Governo per la razionalizzazione delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche. Il testo approvato dalla Camera prevedeva, invece, un differimento di diciotto mesi. Nel corso dell'esame al Senato è stata, infine, introdotta la previsione di una sperimentazione, per l'esercizio finanziario 2012, finalizzata all'introduzione delle «azioni» quali unità elementari e gestionali del bilancio dello Stato per il lato della spesa. Come si evince dal tenore delle modifiche introdotte, il Senato ha in larga misura confermato l'impianto della proposta di legge presentata alla Camera dei deputati e condivisa da tutti i gruppi parlamentari, introducendo tuttavia modifiche di rilievo politico. Per tali ragioni, nonché per consentire la prima applicazione delle nuove disposizioni in occasione della presentazione del prossimo Programma nazionale di riforma, auspica che questo ramo del Parlamento possa procedere all'approvazione della proposta di legge in tempi assai rapidi, restando comunque salva la possibilità di apportare ulteriori modifiche, in relazione al lavoro svolto dal Senato della Repubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Renato CAMBURSANO (IdV), richiamando la relazione svolta dall'onorevole Baretta, evidenzia come, tra le modifiche apportate dal Senato della Repubblica, debba essere considerata positivamente l'introduzione di un termine più stringente per la presentazione degli eventuali disegni di legge collegati alla legge di stabilità. Esprime invece perplessità in ordine alla soppressione del comma 2 dell'articolo 2 del testo approvato dalla Camera, che prevedeva la presentazione da parte del Governo alla Conferenza permanente per

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il coordinamento della finanza pubblica delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici tra i diversi livelli territoriali, ai fini dell'espressione del parere su di esse. In proposito, rileva di non comprendere la filosofia che ha ispirato tale modifica, anche in considerazione dei compiti e del ruolo da attribuire alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. A titolo personale, non ritiene particolarmente problematica la soppressione del passaggio ad un bilancio di sola cassa, sottolineando invece l'opportunità dell'introduzione di un bilancio economico. Condivide il richiamo del relatore per una rapida approvazione del testo, senza detrimento tuttavia del necessario livello di approfondimento sul medesimo, in relazione alle modifiche apportate dal Senato della Repubblica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che, come convenuto in Ufficio di presidenza, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 18 di oggi e rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta i domani.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 marzo 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.10.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite trasmesse dall'Assemblea.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, ricorda che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Fa presente che il testo originario è corredato di relazione tecnica e che il provvedimento, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal Senato, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, che nella seduta del 1o marzo 2011 ha espresso il prescritto parere. Successivamente la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente, apportando ulteriori modifiche al testo. Con riferimento a tali modifiche non risultano pervenute relazioni tecniche.
Con riferimento all'articolo 6, in materia di missioni connesse con gli impegni europei, osserva che la norma non dà luogo a rilievi - per i profili di quantificazione - qualora la disapplicazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea sia configurabile all'interno della più ampia deroga - già prevista a legislazione vigente - riferita a «gli accordi internazionali indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari». In proposito andrebbe acquisita una conferma dal Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, al fine di verificare l'idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dal provvedimento, appare opportuno che il Governo chiarisca a quali risorse di bilancio la disposizione faccia riferimento.
Con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera m), in materia di Fondi comuni gestiti da Società di gestione del risparmio, rileva che andrebbe confermato che l'inclusione di un ulteriore principio di delega (finalizzato a prevedere, nei casi di Società di gestione del risparmio anche non sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei creditori, qualora le attività del fondo

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siano insufficienti per l'adempimento delle relative obbligazioni) non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale conferma appare opportuna in quanto la nuova disposizione, pur rientrando formalmente nell'ambito di applicazione della clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10, comma 2, non specifica a carico di quali risorse i predetti meccanismi di tutela potranno essere attivati.
Con riferimento all'articolo 11, in materia di recepimento delle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE in materia di IVA, rileva che la norma introduce numerose modifiche al testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riguardante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Tali modifiche appaiono suscettibili di determinare effetti in termini di variazioni del gettito IVA, anche di segno opposto. Segnala in particolare le seguenti modifiche: l'individuazione del momento in cui si intendono rese, a fini IVA, le prestazioni di servizi transfrontalieri, che è effettuata all'ultimazione delle medesime prestazioni ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla maturazione dei corrispettivi; le modifiche all'articolo 7-septies, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 concernenti la territorialità delle concessioni di accesso ai sistemi di gas naturale ed alle reti connesse; le modifiche all'elenco delle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; l'ampliamento dell'ambito delle operazioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, in quanto rese a particolari soggetti, quali, in particolare, sedi e rappresentanti diplomatici esteri in condizione di reciprocità, organi dell'Unione europea e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; l'eliminazione, dall'elenco di cui alla Tabella A Parte III relativo ai beni e servizi soggetti ad aliquota del 10 per cento, delle prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; la determinazione delle modalità di attivazione di un sistema di scambio di informazioni tra l'autorità doganale e quella fiscale, al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione. Tale sistema dovrebbe attuarsi senza oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In considerazione della molteplicità delle modifiche introdotte alla normativa in materia di IVA, al fine di escludere che le medesime determinino variazioni nette di segno negativo del gettito di tale imposta, ritiene opportuno disporre di valutazioni quantitative analitiche relative all'impatto delle singole disposizioni in esame. In ordine alla disposizione riguardante un sistema di scambio di informazioni tra l'autorità doganale e quella fiscale, andrebbero fornite assicurazioni circa l'effettiva possibilità di attivare il meccanismo di controllo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 13, comma 3, in materia di capacità trasmissiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, rileva che la disposizione prevede la facoltà per l'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale di concedere capacità trasmissiva a specifici soggetti. Andrebbe chiarito se la disposizione è suscettibile di interferire con le procedure relative all'assegnazione di frequenze in ambito nazionale, anche con riferimento a quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 220 del 2010, cui sono connessi rilevanti introiti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 13, comma 4, lettera m), in materia di investimenti nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, rileva l'opportunità che il Governo confermi la neutralità per la finanza pubblica del criterio di delega, anche alla luce delle modifiche introdotte. Con riferimento all'articolo 15, recante delega in materia di commercializzazione e uso di mangimi, rileva che la norma è corredata di una clausola di invarianza finanziaria e precisa altresì che le amministrazioni interessate

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provvederanno all'adempimento dei compiti loro assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tenuto conto del tenore della norma, non sussistono, allo stato, elementi per valutare l'eventuale impatto finanziario della delega. Pertanto la conformità alla clausola di neutralità finanziaria potrà essere valutata soltanto con riferimento ai decreti attuativi della delega. Con riferimento all'articolo 16, comma 5, recante poteri sanzionatori in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva, rileva che la norma, sostituendo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 225 del 2005, attribuisce al Ministro delle politiche agricole e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, poteri relativi all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato decreto legislativo in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva. Il testo precisa, inoltre, che tale potere è esercitato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare, nel presupposto - sul quale appare necessaria una conferma - che i predetti poteri possano effettivamente essere esercitati con le risorse già assegnate al Ministero. In merito ai profili di copertura finanziaria, ferma rimanendo l'opportunità di una conferma circa l'effettiva idoneità della clausola di neutralità finanziaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare la suddetta clausola riferendola al solo aggregato del bilancio dello Stato, dal momento che la stessa concerne l'applicazione di sanzioni, prima di competenza delle Regioni e delle province autonome, ed ora del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Con riferimento all'articolo 17, comma, 4, recante disciplina della fiducia, ricorda che le modifiche apportate rispetto al testo precedentemente esaminato dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione, sono volte a recepire una condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla suddetta Commissione in data 1o marzo 2011.
Con riferimento all'articolo 18, in materia di responsabilità civile dei magistrati, evidenzia che la norma - adottata in attuazione della sentenza C-173/03 della Corte di Giustizia dell'Unione europea - modifica la disciplina della responsabilità civile dei magistrati e del risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio della funzione giudiziaria. La norma, nello specifico, introduce la «violazione manifesta del diritto» - quale elemento rilevante ai fini della qualificazione di una condotta come illecita - in sostituzione dei requisiti del «dolo o colpa grave», previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988. Evidenzia altresì che, a fronte della suddetta modifica, l'articolo 2, comma 3, della medesima legge è fatto salvo dall'intervento normativo in esame e continua a disciplinare gli elementi costitutivi della «colpa grave». Il testo in esame sopprime, inoltre, il comma 2 della medesima disposizione, che esclude che possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova. Sul punto, rileva che non appare chiara la portata della norma in esame considerato che, se da un lato le modifiche introdotte sembrerebbero configurare la fattispecie della responsabilità civile dei magistrati - e per relationem dello Stato - in termini innovativi e presumibilmente più ampi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, dall'altro, dall'interpretazione sistematica dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988 nel testo modificato, il criterio della colpa grave - riferito ad elementi sia di diritto che di fatto - continuerebbe ad essere rilevante ai fini della qualificazione della condotta illecita. A tale riguardo, appare, pertanto, opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione da parte del Governo al fine di valutare l'eventuale impatto finanziario della disposizione in esame.

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Con riferimento all'articolo 25, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, appare necessario acquisire un chiarimento del Governo sulle modalità che si prevede di adottare sia per l'espletamento dell'attività ispettiva sia per la predisposizione della banca dati telematica, presso il Ministero della salute, per la raccolta dei dati relativi all'utilizzo degli animali, previste dalle lettere f) e g) del comma 1, allo scopo di verificare la compatibilità tra tali nuove attività e la clausola di invarianza finanziaria prevista dalla norma in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, ferma rimanendo l'opportunità di una conferma circa l'effettiva idoneità della clausola di neutralità finanziaria, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare la suddetta clausola in maniera conforme alla prassi vigente facendo riferimento ai «nuovi o maggiori oneri», anziché, più genericamente come previsto dal testo, agli «oneri aggiuntivi». Con riferimento all'articolo 29, in materia di istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname, rileva che la norma contempla, tra i criteri di delega, l'individuazione di una o più autorità nazionali competenti per la verifica, mediante risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze. Inoltre è prevista una tariffa per l'importazione di legname, destinata all'integrale copertura delle spese delle autorità competenti finalizzate ai controlli. Infine, viene dettata una clausola di non onerosità per la finanza pubblica. Dato il tenore della norma di delega, la compatibilità della disciplina con la clausola di invarianza potrà essere verificata in modo esaustivo soltanto sulla base della normativa che sarà adottata nell'esercizio della delega. Sarebbe comunque opportuno acquisire elementi volti ad individuare le strutture cui dovranno presumibilmente essere affidati i compiti di autorità competenti, nonché elementi circa l'idoneità delle stesse ad esercitare tali attività nell'ambito delle risorse già assegnate. In merito ai profili di copertura finanziaria, ferma rimanendo l'opportunità di una conferma circa l'effettiva idoneità della clausola di neutralità finanziaria, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare la suddetta clausola in maniera conforme alla prassi vigente eliminando il riferimento alle «minori entrate», le quali sono già ricomprese nella locuzione «nuovi o maggiori oneri» contenuta nel testo. Con riferimento all'articolo 30, recante disciplina delle emissioni di composti organici volatili dall'uso di pitture e di vernici, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, nel presupposto - sul quale appare opportuno acquisire una conferma del Governo - che la soppressione dei termini temporali prevista dal testo risulti compatibile con gli obblighi stabiliti dall'ordinamento europeo. Con riferimento all'articolo 31, in materia di reintroduzione e ripopolamento di specie autoctone, andrebbe chiarito a carico di quali soggetti e di quali risorse debbano essere sostenute le spese per l'elaborazione degli studi di valutazione richiesti - ai sensi del capoverso 4 - per l'introduzione delle specie e delle popolazioni non autoctone. Per quanto attiene all'articolo 32, in materia di tutela dall'inquinamento acustico, osserva che le norme di delega recate dalla disposizione in esame sono assistite da una previsione di invarianza riferita alla finanza pubblica (comma 6). Tenuto conto del tenore dei criteri di delega indicati, la conformità degli stessi alla predetta clausola di neutralità finanziaria potrà essere verificata soltanto sulla base delle discipline emanate nell'esercizio delle deleghe. In relazione all'articolo 33, in materia di difesa del suolo e gestione delle risorse idriche, rileva che la norma è corredata di una clausola di invarianza finanziaria e precisa altresì che le amministrazioni interessate provvederanno all'adempimento dei compiti loro assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tenuto conto del tenore assai ampio della delega, non sussistono, allo stato, elementi per valutare la conformità dei criteri di delega rispetto alla predetta clausola di invarianza. La conformità alla clausola di neutralità finanziaria

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potrà essere pertanto valutata soltanto con riferimento ai decreti attuativi della delega. Con riferimento all'articolo 34, in materia di recupero dei vapori di benzina nelle stazioni di servizio, andrebbe chiarito a quali soggetti spetterà l'effettuazione dei controlli sulle attrezzature installate per il recupero dei vapori di benzina e con quali risorse tali adempimenti saranno eseguiti. Per quanto attiene all'articolo 35, in materia di emissioni industriali, stante l'ampiezza della disciplina prevista dalla direttiva 2010/75/CE - che interessa un ambito assai esteso di attività industriali da sottoporre ad autorizzazione e controllo a fini di tutela ambientale -, ritiene che andrebbe precisata la portata attuativa del criterio direttivo di cui alla lettera d), che prevede una revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e i controlli. In particolare, andrebbe chiarito il coordinamento fra la revisione prevista dal testo e la disposizione di carattere generale richiamata dall'articolo 4 del provvedimento in esame, riguardante tutte le norme di recepimento di obblighi comunitari. In base a tale ultima disposizione, gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. In relazione all'articolo 36, recante disciplina per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari, nel rilevare l'ampiezza della disciplina oggetto del coordinamento legislativo in esame - che interessa un ambito assai esteso di attività da sottoporre a controllo a fini di tutela della salute e dell'ambiente -, osserva che la verifica dell'effettiva coerenza delle norme di attuazione rispetto agli obblighi di neutralità finanziaria disposti dai commi 4 e 5 potrà essere valutata soltanto sulla base della normativa adottata nell'esercizio della delega. Analoga osservazione riguarda l'attuazione del comma 2, lettera c), circa l'applicazione del principio di integrale copertura dei costi effettivi del servizio tramite le tariffe dovute dalle imprese per il rilascio delle autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari. Con riferimento all'articolo 38, in materia di poteri delle Autorità europee nei settori assicurativo e finanziario, rileva che le norme delegano il Governo ad apportare modifiche al testo unico bancario, al testo unico dell'intermediazione finanziaria al codice delle assicurazioni private alla disciplina delle forme pensionistiche complementari e ad una serie di decreti legislativi di attuazione di normativa comunitaria in materia di attività finanziarie e assicurative. Sono dettati i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega. Questi, tra l'altro, prevedono che le Autorità nazionali competenti debbano cooperare con le Autorità di vigilanza europee, il Comitato congiunto, le Autorità competenti degli altri Stati membri e il Comitato europeo per il rischio sistemico. Detta cooperazione si dovrà sostanziare, ad esempio, nello scambio di informazioni e nella possibilità di delega di compiti tra autorità nazionali competenti e tra le stesse e le Autorità di vigilanza europee. Si prevede che dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tenuto conto del tenore della norme di delega, non appare possibile valutare in via preventiva il possibile impatto finanziario della stessa, in particolare per quanto attiene all'eventuale ricaduta, in termini di carichi di lavoro, sugli enti pubblici che dovranno concretamente dare attuazione alle disposizioni di futura emanazione. Pertanto la conformità della disciplina alla clausola di invarianza finanziaria, di cui al comma 2 dell'articolo in esame, potrà essere valutata soltanto sulla base delle norme dettate nell'esercizio della delega. Con riferimento all'articolo 39, in materia di detraibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, in merito ai profili di quantificazione,

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rileva che l'emendamento, prevedendo l'applicabilità dell'agevolazione a decorrere dal 1o gennaio 2012, determina effetti di minore gettito a partire dall'anno 2013, mentre la clausola di cui al comma 3 prevede la copertura dell'onere a decorrere dall'anno 2012. Inoltre, la quantificazione dell'onere non appare considerare il meccanismo del saldo e dell'acconto, in base al quale si ha un effetto di minore gettito pari quasi al doppio nel primo anno di applicazione della norma. Giudica, pertanto, necessario che il Governo fornisca i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere al fine di verificare la congruità della copertura disposta. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, appare opportuno che il Governo chiarisca se lo stesso rechi ancora disponibilità almeno pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, e se l'utilizzo della stessa non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
In ogni caso,fatti salvi i chiarimenti richiesti sul testo del provvedimento approvato dalla Commissione di merito, segnala che nel parere reso il 1o marzo 2011 dalla Commissione bilancio si era evidenziato che il Governo non aveva ancora provveduto ad aggiornare la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento. Ricorda in proposito che, alla luce della limitata portata finanziaria delle modifiche introdotte durante l'esame presso il Senato e dei chiarimenti forniti dal Governo, la Commissione aveva tuttavia ritenuto di poter esprimere comunque il proprio parere, a fronte dell'impegno del Governo a trasmettere l'aggiornamento entro l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento. Ritengo, pertanto, opportuno chiedere al Governo se sia disponibile la relazione tecnica sul testo approvato dal Senato della Repubblica.
Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, con riferimento all'emendamento Mariani 1.1, riferisce che esso introduce principi e criteri direttivi suscettibili di determinare con certezza maggiori oneri per la finanza pubblica - prevedendo, in particolare, la stabilizzazione degli incentivi temporanei previsti per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio - senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria degli oneri, peraltro non quantificati. Al riguardo, rileva che in ragione della certezza e della rilevanza finanziaria degli oneri previsti non appare idoneo il ricorso al meccanismo di copertura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della proposta in esame, ai sensi del quale ad eventuali spese o minori entrate si fa fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, o, qualora ciò non sia possibile, con le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Con riferimento all'emendamento Di Giuseppe 17.53, evidenzia che la proposta emendativa sopprime il comma 4 dell'articolo 17, che prevede che i decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi alle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Riguardo all'articolo aggiuntivo Paroli 24.01, sottolinea che esso è volto ad introdurre un nuovo incentivo per gli impianti energetici cogenerativi che non accedano né ai certificati verdi, né agli incentivi di cui all'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, senza prevedere alcuna forma di copertura. In ordine all'emendamento Zaccaria 1.52 e agli identici emendamenti Gozi 1.53 e Porcino 1.55, rileva che essi recano una delega per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; al riguardo, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo in ordine alla possibilità di far fronte a possibili nuovi oneri derivanti dal recepimento della direttiva richiamata nell'ambito del meccanismo previsto in via generale

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dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del disegno di legge. Con riferimento all'emendamento Bernardini 1.21, il quale reca una delega per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e prevede, inoltre, la possibilità di prevedere disposizioni volte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini stranieri di entrare in contatto con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari e ad assicurare la necessaria assistenza legale, stabilendo che agli oneri derivanti da tale criterio di delega si provveda ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo in ordine alla possibilità di far fronte a possibili nuovi oneri derivanti dal recepimento della direttiva richiamata nell'ambito del meccanismo previsto in via generale dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del disegno di legge. Per quanto attiene alla copertura finanziaria del criterio di delega di cui al comma 2, lettera n), dell'introducendo articolo 42, si rileva che la facoltà di rinviare l'effettiva copertura a futuri provvedimenti legislativi è prevista dall'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009 solo per le fattispecie per le quali al momento del conferimento della delega non sia possibile procedere alla quantificazione degli oneri per la complessità della materia trattata. Con riferimento agli emendamenti Oliverio 1.51 e Borghesi 1.54, i quali inseriscono nell'elenco delle direttive da recepire rispettivamente la direttiva 2009/106/CE della Commissione concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana e la direttiva 2011/7/UE del Parlamento e del consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo in ordine alla possibilità di far fronte a possibili nuovi oneri derivanti dal recepimento delle direttive richiamate nell'ambito del meccanismo previsto in via generale dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del disegno di legge. Riguardo all'emendamento Fluvi 10.1, il quale introduce un criterio direttivo volto a ridefinire l'attribuzione delle competenze tra Banca d'Italia e CONSOB in materia di fondi gestiti dalle società di gestione del risparmio, ritiene opportuna una conferma in ordine alla possibilità di dare attuazione al criterio di delega nell'ambito delle risorse attribuite alla CONSOB a legislazione vigente. In ordine all'emendamento Fluvi 11.50, il quale modifica la disciplina dei rimborsi IVA in relazione a periodi inferiori all'anno, abbassando la soglia introdotta dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 11, riferisce che non è corredato da relazione tecnica; reputa, pertanto, opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in ordine ai profili finanziari dello stesso. Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo 13.0200 del Governo, il quale delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di neutralità finanziaria ad evitare l'insorgere di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento Ria 18.63, che prevede, in ogni caso, la responsabilità dello Stato per i danni derivanti da manifesta violazione del diritto comunitario cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale da sentenza passata in giudicato, anche se la proposta emendativa sembra specificare principi già previsti a legislazione vigente, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Con riferimento alle proposte emendative Contento 18.59 e 18.60, Buttiglione 18.50 e 18.61, Palomba 18.62, Contento 18.57 e 18.58 e Bernardini 18.51, che incidono sui requisiti per l'individuazione della responsabilità civile dei magistrati in caso di violazione manifesta del diritto, ferme rimanendo le osservazioni formulate con

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riferimento all'articolo 18 del provvedimento, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari negativi a carico dello Stato derivanti dall'eventuale attivazione, in prima istanza, della responsabilità dello Stato per i danni causati dai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni. Con riferimento agli emendamenti Borghesi 21.6, Marchioni 21.2, Mariani 21.5, Ciccanti 21.50 e 21.51, i quali delegano il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione della legislazione relativa alle concessioni demaniali, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di neutralità finanziaria ad evitare l'insorgere di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Favia 21.050, che esclude l'applicazione della direttiva europea sul mercato interno di cui al decreto legislativo n. 59 del 2010 per le imprese del settore turistico - balneare, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa. Per quanto riguarda l'emendamento Di Stanislao 24.51, il quale sostituisce l'articolo 24 prevedendo solo che il Governo sia delegato ad adottare la direttiva europea che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eliminazione, tra l'altro, del comma 5 dell'articolo 24, in base al quale gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle certificazioni e ai controlli sono posti a carico dei soggetti interessati. Riguardo all'emendamento Messina 33.57, che prevede che la gestione del servizio idrico integrato avvenga in maniera diretta da parte dell'amministrazione comunale ovvero attraverso società a capitale interamente pubblico e partecipate dallo stesso comune, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale modello organizzativo, difforme da quello risultante dall'attuale disciplina dei servizi pubblici locali, sia suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero si ponga in contrasto con la normativa della UE. Con riferimento all'emendamento Piffari 33.58, il quale dispone che il decreto legislativo integrativo e correttivo della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia di difesa del suolo, debba comunque garantire un rafforzamento dei livelli complessivi di tutela ambientale, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dalla richiamata disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in ragione del disposto aumento dei livelli di tutela. Per quanto attiene l'articolo aggiuntivo Brandolini 41.051, riferisce che esso dispone una interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 194 del 2008, che prevede l'esclusione dall'ambito o di applicazione del decreto stesso, recante la Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile. In particolare la proposta emendativa prevede che siano esclusi dal pagamento delle tariffe previste per i controlli sanitari obbligatori gli imprenditori agricoli ed i soggetti ad essi equiparati sulla base del nostro ordinamento, per l'esercizio delle attività descritte dall'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le attività connesse, ad eccezione di quelle per le quali lo Stato membro deve assicurare la riscossione dei una tassa ai sensi dell'articolo 27 del regolamento CE/882/2004 ed espressamente indicate negli allegati IV e V del medesimo regolamento comunitario. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa, laddove prevede che l'esenzione dal pagamento delle tariffe previste per i controlli sanitari obbligatori sia estesa ai soggetti equiparati agli imprenditori agricoli e alle attività connesse a quelle richiamate dall'articolo 2135 del codice civile. Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea

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non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti una volta conclusa l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento e delle proposte emendative richiamate dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Misure contro la durata indeterminata dei processi.
C. 3137-A, approvato dal Senato, ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite trasmesse dall'Assemblea.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, fa presente preliminarmente che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione nella seduta del 24 marzo 2011 e che in quell'occasione, la Commissione ha espresso un parere di nulla osta. Nel segnalare che la Commissione di merito, nella stessa data, ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo, ritiene che il testo all'esame dell'Assemblea non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario. Per quanto riguarda le proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, fa presente che l'emendamento Ferranti 1.6 sembra determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria, in quanto esso reca una delega legislativa per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria, da attuare sulla base delle effettive esigenze di funzionalità dell'amministrazione. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire una valutazione del Governo in ordine alle conseguenze finanziarie di altre proposte emendative. In particolare segnala che l'emendamento Ferranti 1.5 reca una delega legislativa volta a costituire articolazioni organizzative delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie denominate «ufficio per il processo», con il compito di garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare all'attività giurisdizionale. Al riguardo, andrebbe, a suo avviso, chiarito se l'istituzione di tali uffici comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa presente, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Di Pietro 1.02 prevede la costituzione presso gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado di strutture organizzative denominate «uffici del processo» mediante la riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, allo scopo di rendere effettivi le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini e la ragionevole durata dei processi. Al riguardo, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se tale riorganizzazione possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva, poi, che l'articolo aggiuntivo Di Pietro 2.021 reca disposizioni in materia di documentazione dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria ed in particolare di quella relativa all'attività di ricerca dell'imputato da parte dell'ufficiale giudiziario. A suo giudizio, andrebbe chiarito se la proposta, introducendo nuovi adempimenti amministrativi nonché disciplinando l'utilizzo della posta elettronica, sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Di Pietro 2.020, limitatamente alla materia penale, sembra estendere il ricorso da parte dell'ufficiale giudiziario della notificazione di persona, limitando la possibilità di avvalersi del servizio postale. A suo giudizio, dovrebbe verificarsi se tale disciplina possa determinare la necessità di incrementare il personale dell'amministrazione preposto alla notifica degli atti giudiziari. Ritiene, altresì, che l'articolo aggiuntivo Di Pietro 3.014 prevede che gli

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uffici giudiziari utilizzino, nel processo civile e nel processo penale, sistemi di pagamento telematici ovvero con carte di debito, carte di credito o carte prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancari e postali. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono assegnati ad appositi fondi nell'ambito del Ministero della giustizia, finalizzati all'incentivazione del personale. Il Ministero della giustizia stipula apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture necessari per l'attuazione delle presenti disposizioni. All'onere derivante dall'articolo aggiuntivo si provvede mediante modifica dallo 0,30 per cento allo 0,29 della percentuale di deduzione di cui all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di svalutazione dei crediti e di accantonamento per rischi su crediti. Al riguardo, tenuto conto che la proposta emendativa non reca una quantificazione degli oneri, in assenza di una relazione tecnica, non ritiene possibile verificare l'impatto finanziario della stessa e la congruità della copertura utilizzata. Giudica, poi, necessari chiarimenti sugli effetti finanziari dell'articolo aggiuntivo Di Pietro 3.0100, in materia di notificazioni e avvisi ai difensori, che prevede l'utilizzo della posta elettronica certificata ed esclude l'utilizzo degli uffici postali per le notificazioni agli imputati delle sentenze, dei decreti penali e dei relativi estratti, nonché sull'articolo aggiuntivo Di Pietro 3.0102, che prevede l'utilizzo della posta elettronica certificata per la trasmissione al giudice, da parte delle parti e dei difensori, di memorie e altri atti. Con riferimento alle proposte emendative Di Pietro 3.023 e Di Pietro 3.01, osserva che entrambe prevedono che le notificazioni degli atti siano eseguite dagli ufficiali giudiziari, dalla polizia penitenziaria, dalla polizia o dai carabinieri di quartiere, dalla polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza. È inoltre resa ordinaria la procedura di notifica a mezzo della polizia penitenziaria nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al Tribunale del riesame. Il solo articolo aggiuntivo 3.023, in materia di prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto dispone che il relativo atto debba essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. In caso di irreperibilità è previsto che il pubblico ministero possa disporre altre ricerche rispetto a quelle già previste. In materia di notificazione del decreto di citazione a giudizio è previsto l'utilizzo della posta elettronica e dell'invio di un telegramma di conferma. Ritiene, poi, necessari chiarimenti sugli effetti finanziari degli articoli aggiuntivi Di Pietro 3.0104, 3.02 e 3.0105, in materia di notificazioni e avvisi ai difensori, che prevedono l'utilizzo della posta elettronica certificata, Di Pietro 3.09, in materia di irreperibilità della persona sottoposta ad indagini, che prevede il ricorso ad ulteriori ricerche, nonché Di Pietro 3.0112, che esclude l'utilizzo degli uffici postali per le notificazioni agli imputati delle sentenze, dei decreti penali e dei relativi estratti. Segnala, poi, che l'articolo aggiuntivo Di Pietro 3.015 dispone, in particolare, che le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane S.p.a. di cui è disposta le restituzione con provvedimento definitivo o di archivi di azioni, non riscosse e non reclamate entro cinque anni siano acquisite allo Stato e versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia. L'articolo aggiuntivo prevede che una somma pari al 20 per cento di quanto riscosso affluisca al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia e prevede, inoltre l'istituzione di un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste alimentato con una somma pari al 4 per cento delle somme riscosse con le modalità suddette. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle disposizioni in esame e, in particolar modo, alla possibilità di utilizzare le somme, che non appaiono avere carattere di continuità, per l'incentivazione alla permanenza

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in servizio dei magistrati in sedi non richieste. Fa, infine, presente che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 marzo 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 17.10.

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.
C. 60 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti - Parere).

La Commissione inizia l'esame del subemendamento 0.10.51.1, riferito al provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il subemendamento da ultimo trasmesso dall'Assemblea. Interviene sull'emendamento Margiotta 10.51, che modifica la disciplina relativa alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10 del provvedimento. In proposito, rileva che il subemendamento prevede in sostanza la soppressione del diritto di prima iscrizione, disponendo il mantenimento del diritto annuale, il cui ammontare deve comunque essere determinato in misura tale da garantire la copertura integrale dei nuovi oneri derivanti dall'articolo 10. Alla luce di queste considerazioni, ritiene che l'emendamento non presenti profili finanziari problematici. Osserva, altresì, che, qualora fosse approvato il subemendamento 0.10.51.1, potrebbe esprimersi un parere favorevole sull'emendamento Margiotta 10.51. Sul punto, chiede comunque una conferma al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI concorda con le valutazioni del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il subemendamento 0.10.51.1, riferito al progetto di legge C. 60 e abb.-A, recante disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia;

esprime

NULLA OSTA

conseguentemente, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 10.51, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sia approvato il subemendamento 0.10.51.1»

Si intende, conseguentemente, revocato il parere contrario sull'emendamento 10.51 espresso nella seduta del 23 marzo 2011».

Antonio BORGHESI (IdV) dichiara di non condividere il contenuto delle disposizioni

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dell'articolo 10, che pone nuovi oneri a carico delle imprese.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 marzo 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti.

La seduta comincia alle 20.10.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti.
(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Giulio TREMONTIsvolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Massimo VANNUCCI (PD), Massimo BITONCI (LNP), Sandro GOZI (PD), Pier Paolo BARETTA (PD), Roberto OCCHIUTO (UdC), Lino DUILIO (PD), Marco MARSILIO (PdL), Gabriele TOCCAFONDI (PdL), Renato CAMBURSANO (IdV), Amedeo CICCANTI (UdC), Alberto FLUVI (PD), Rolando NANNICINI (PD) e Ludovico VICO (PD), ai quali replica il Ministro Giulio TREMONTI.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il Ministro per l'importante contributo offerto all'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.