CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 marzo 2011
460.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 29 marzo 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 12.05.

Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri.

Donato BRUNO, presidente, comunica che per il gruppo Popolo della Libertà il deputato Annagrazia Calabria è entrato a far parte del Comitato permanente per i pareri.

DL 5/2011: Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.
C. 4215 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Annagrazia CALABRIA (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge n. 5 del 2011, adottato dal Governo per sancire gli effetti civili della festività del 17 marzo 2011.
La giornata del 17 marzo 2011, ricorrenza del 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, è stata dichiarata «festa nazionale» già dall'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. L'articolo 7-bis citato non ha tuttavia disciplinato gli effetti giuridici derivanti dalla dichiarazione di festività nazionale. Il problema era stato peraltro segnalato dalla Commissione affari costituzionali, che, nel parere favorevole espresso il 22 giugno 2010 in sede di esame alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 64, aveva osservato come fosse opportuno chiarire se la giornata del 17 marzo 2011 dovesse intendersi festa nazionale ai sensi della legge n. 260 del 1949, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive, che individua espressamente le giornate festive nell'arco dell'anno e gli effetti giuridici che ne conseguono.
Ora l'articolo 1 del decreto legge in esame, al comma 1, chiarisce che il giorno 17 marzo 2011 è considerato festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 260 del 1949, per cui si riconosce l'osservanza del completo orario festivo e si dispone l'imbandieramento degli edifici pubblici.
Va ricordato che i giorni festivi sono determinati in modo tassativo dalla legge. In particolare, il carattere di «festività» viene determinato in base alla legge 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni, il cui articolo 2 riporta l'elenco dei giorni considerati festivi a livello nazionale. La festività comporta l'osservanza del completo orario festivo ed il divieto di compiere determinati atti giuridici.
Ai sensi dell'articolo 4 della legge citata, in occasione di alcune festività e solennità civili, espressamente indicate, si provvede all'imbandieramento degli edifici pubblici. Il complesso dei giorni festivi può riassumersi come segue: tutte le domeniche; 1o gennaio (Capodanno), 6 gennaio (Epifania), lunedì dopo Pasqua, 25 aprile (anniversario della liberazione), 1o maggio (festa del lavoro), 2 giugno (fondazione della Repubblica), 15 agosto (Assunzione della Beata Vergine Maria), 1o novembre (Ognissanti), 8 dicembre (Immacolata Concezione), 25 dicembre (Natale) e 26 dicembre.
Va precisato che le giornate festive sono determinate, oltre che dalla legge, dai contratti collettivi. Questi ultimi, in particolare, disciplinano essenzialmente gli ulteriori giorni festivi, quali la ricorrenza del Santo Patrono, il giorno di riposo compensativo per i lavoratori impegnati di domenica, e, in taluni casi, di sabato. Ulteriori aspetti regolamentati dalla contrattazione collettiva riguardano le cosiddette ex festività, di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54, le ore che devono essere retribuite per le festività fruite dai lavoratori

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compensati ad ore nonché la determinazione della maggiorazione per lavoro festivo.
Per quanto attiene alle cosiddette festività soppresse, l'articolo 1 della legge n. 54 del 1977 ha disposto la cessazione delle festività, agli effetti civili, dei giorni dell'Epifania, S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Apostoli Pietro e Paolo (alcune di queste festività, quali l'Epifania e, per il solo comune di Roma, la giornata dei santi Pietro e Paolo, sono state in seguito ripristinate).
Successivamente, la legge 23 dicembre 1977, n. 937, ha introdotto, a favore dei dipendenti pubblici, in seguito alla soppressione delle richiamate festività civili e religiose, 6 giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno, di cui 2 giornate da aggiungere obbligatoriamente al congedo ordinario (articolo 1, comma 1, lettera a)), e 4 giornate, a richiesta degli interessati, da poter fruire a discrezione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio (articolo 1, comma 1, lettera b)).
Mentre le prime 2 giornate seguono la disciplina del congedo ordinario, per le 4 giornate non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, è previsto un rimborso forfetario.
La legge 20 novembre 2000, n. 336, pur ripristinando a decorrere dal 2001 la festività del 2 giugno, non ha ridotto il numero delle festività soppresse introdotte dalla citata legge n. 937 del 1977, che pertanto continuano ad essere conteggiate sulla base di 6 giorni l'anno.
Per quanto attiene alla disciplina contrattuale delle cosiddette festività soppresse, in generale, l'abolizione delle 4 festività è stata generalmente compensata dalla contrattazione collettiva attraverso permessi individuali pari, in totale, a 32 ore. Normalmente, la fruizione delle richiamate ore di permesso viene subordinata, dai contratti collettivi, alla loro maturazione (cioè ogni mese matura 1 dodicesimo delle 32 ore). I permessi per le festività soppresse devono essere goduti entro l'anno (a parte alcune eccezioni presenti in alcuni contratti, che prevedono la possibilità di usufruire delle ex festività entro un determinato limite temporale dell'anno successivo) altrimenti devono essere retribuiti. La materia delle ex festività, nella sua regolamentazione di settore, è quindi demandata alla contrattazione collettiva.
Ciò premesso, il comma 2 dell'articolo 1, nel testo iniziale del Governo, stabilisce che, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e delle imprese private, per il solo 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.
Rispetto a tale testo, la nuova formulazione introdotta al Senato prevede la non applicazione degli effetti economici e degli istituti giuridici e contrattuali derivanti dal riconoscimento quale festa nazionale del 17 marzo 2011 non solamente in riferimento alla festività soppressa del 4 novembre ma anche, in alternativa, «per una delle altre festività» tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54.
Il testo in esame, come risulta dalle modifiche apportate dal Senato, prevede inoltre espressamente, con riguardo al lavoro pubblico, la riduzione da 4 a 3 delle giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 937 del 1977 e dai contratti e accordi collettivi in base a tale disposizione.
Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, che avviene il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.
C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 29 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.40.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 29 marzo 2011.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

Il Comitato si è riunito dalle 12.40 alle 13.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 29 marzo 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.
Emendamenti C. 54-A Realacci.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, rileva che i nuovi emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 (10.24 Cambursano, 11.26 Borghesi, 11.25 Borghesi e 11.27 Piffari) non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Misure contro la durata indeterminata dei processi.
Emendamenti C. 3137-A, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte Pag. 49
sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009.
C. 4135 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Annagrazia CALABRIA (PdL), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.
Nuovo testo C. 797 Angela Napoli.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, dopo aver brevemente illustrato la proposta di legge in esame, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.
C. 2064-B Grimoldi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, dopo aver illustrato le modifiche apportate dal Senato al provvedimento approvato dalla VII Commissione della Camera, formula su di esse una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2010.
Emendamenti C. 4059-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo la relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, gli articoli aggiuntivi 13.0200 e 18.05 del Governo e gli emendamenti 11.300 e 25.300 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.35.