CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 marzo 2011
458.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 24 marzo 2011.

Audizione del professor Emilio Dolcini, ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro, recanti norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 marzo 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.
C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 23 marzo 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che ieri il relatore ha annunciato la

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presentazione di una nuova proposta di testo unificato elaborata sulla base della precedente proposta, depurandola dalla parte relativa al diritto penale sostanziale. Tale soluzione era stata proposta dall'onorevole Contento e condivisa da rappresentanti di altri Gruppi nonché dal rappresentante del Governo. Dà quindi, la parola all'onorevole Rao

Roberto RAO (UdC), relatore, come preannunciato, presenta una proposta di testo unificato scevra della parte di diritto penale sostanziale (vedi allegato 1). In questo modo si potrà rimandare alla fase emendativa la scelta di quali nuove figure di reato introdurre nell'ordinamento.
Ricorda che proprio nel corso della seduta di questa mattina in Assemblea il Ministro degli Esteri, dopo aver precisato come a suo parere per l'Italia le norme sulla Corte penale internazionale siano immediatamente applicative anche in assenza di una normativa interna di attuazione, ha affermato che il Governo è comunque favorevole a che si approvi la legge sulla Corte penale internazionale in tempi brevi.
Esprime perplessità sull'affermazione secondo la quale non sarebbero necessarie norme interne di attuazione ma sottolinea come il dato importante sia che il Governo è favorevole alla rapida approvazione del provvedimento in esame. Auspica quindi una rapida approvazione del provvedimento anche, ove ne ricorrano i presupposti, in sede legislativa.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare e pone in votazione la proposta del relatore.

La Commissione adotta come testo base il testo proposto dal relatore (vedi allegato 1).

Giulia BONGIORNO, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di mercoledì 30 marzo prossimo. Rinvia il termine dell'esame ad altra seduta.

Misure contro la durata indeterminata dei processi.
C. 3137, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 23 marzo 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che le Commissioni V e VI hanno espresso il parere sul provvedimento in esame, come modificato dagli emendamenti. Sospende quindi la seduta in attesa che la Commissione Affari costituzionali esprima il parere di competenza.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.45.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che la I Commissione ha espresso parere favorevole sul testo in esame.

Federico PALOMBA (IdV) rileva come alla fine di un iter lungo e travagliato la maggioranza abbia fatto una sostanziale marcia indietro, recependo i rilievi e le contestazioni dell'opposizione, degli operatori e degli studiosi del diritto. Tuttavia, all'ultimo momento ed in modo surrettizio, è stata inserita una norma in materia di prescrizione sostanziale che qualifica ciò che rimane dell'originario provvedimento. Si tratta di una norma subdola, incostituzionale, palesemente ad personam e capace di arrecare dei danni consistenti ad un sistema giustizia già in una situazione di grave conferenza. Ribadisce la ferma e totale contrarietà del proprio gruppo al provvedimento in esame e, pertanto, anche al conferimento al relatore di un mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD) esprime la totale contrarietà del PD al conferimento al relatore di un mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento. Sperava che la maggioranza, una volta compresi gli effetti devastanti che avrebbe prodotto il provvedimento originario,

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decidesse coerentemente di abbandonarne l'esame. Al contrario, è stata inserita una norma sulla prescrizione sostanziale che è irragionevole, incostituzionale e ad personam, perché concepita all'unico scopo di sottrarre il Presidente del Consiglio ai processi che lo riguardano, e dannosa per il sistema giustizia nel suo complesso. Evidenzia, inoltre, come il provvedimento in esame sia contrario all'articolo 28 della Convenzione ONU sulla corruzione, che prevede per tale tipologia debbano essere previsti dei termini di prescrizione particolarmente ampi.

Rita BERNARDINI (PD) rileva come, a seguito delle modifiche e soppressioni apportate, non vi sia quasi più traccia del provvedimento originario e non vi sia alcuna corrispondenza tra il titolo ed il contenuto dello stesso. Lo scopo reale del provvedimento è stato spiegato dall'onorevole Mannino, il quale ha dichiarato di votare a favore proprio perché il provvedimento è a favore del Presidente del Consiglio. Ricorda come la situazione di sofferenza del sistema giustizia italiano sia enorme e come ben altri sarebbero gli interventi necessari. Ribadisce di avere presentato un subemendamento, integralmente sostitutivo dell'articolo aggiuntivo 4.0200 del relatore e modificativo della legge cosiddetta «ex Cirielli», che tuttavia è stato ritenuto irricevibile. Ricorda come il sistema penitenziario in Italia sia del tutto illegale e come la Commissione giustizia sinora non sia stata in grado di costituire il «Comitato carceri», che potrebbe costituire un efficace strumento istruttorio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Maurizio Paniz, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 marzo 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO, indi del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.10.

Legge comunitaria 2010.
Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che l'onorevole Ferranti ha chiesto che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni si procederà in tal senso.

Enrico COSTA (PdL) dichiara di opporsi alla richiesta dell'onorevole Ferranti ritenendo che non vi siano le ragioni per le quali predisporre tale sistema di pubblicità solo per la seduta in sede consultiva, quando la Commissione giustizia si è convocata anche su altri punti.

Giulia BONGIORNO, presidente, preso atto dell'obiezione dell'onorevole Costa avverte che non sarà disposta l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Donatella FERRANTI (PD) rileva come il rappresentante del gruppo PDL sia contrario a che la seduta della Commissione giustizia su una questione tanto rilevante

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come quella in esame sia resa pubblica in maniera immediata.

Giulia BONGIORNO, presidente, rileva che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, l'articolo aggiuntivo del relatore 12.03 al disegno di legge C. 4059, approvato dal Senato, recante la Legge comunitaria 2010, trasmesso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea in quanto rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
In merito agli effetti del parere su tali emendamenti, ricorda che le proposte emendative sulle quali la Commissione esprimesse parere favorevole potrebbero essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
Per quanto riguarda, poi, gli emendamenti sui quali la Commissione dovesse esprimere un parere favorevole condizionato, la XIV Commissione dovrà recepire le condizioni indicate nel parere, attraverso opportune riformulazioni, potendo respingerli, anche in questo caso, solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
La XIV Commissione non potrà, invece, procedere all'esame degli emendamenti sui quali la Commissione esprimesse parere contrario, ovvero non esprimesse alcun parere.
Prima di dare la parola al relatore, quale Presidente della Commissione precisa che per quanto l'articolo aggiuntivo si riferisca ad una materia oggetto di proposte di legge il cui esame in Commissione giustizia è stato avviato in sede referente il 29 giugno scorso, effettuando anche le audizioni dell'Avvocato generale dello Stato e del professore Massimo Luciani, non spetta alla Presidenza di questa Commissione sollevare alcuna questione di ammissibilità del predetto articolo aggiuntivo in relazione al disegno di legge C. 4059 (Legge comunitaria 2010). A tale proposito ricorda che il vaglio di ammissibilità degli emendamenti che si riferiscano al disegno di legge comunitaria ha come parametro la sussistenza di un procedimento di infrazione contro l'Italia per violazione della normativa comunitaria nonché della relativa giurisprudenza. Tale parametro è rispettato dall'articolo aggiuntivo in esame.
Esprime tuttavia una profonda amarezza per questo modo di procedere che finisce per comprimere le prerogative della Commissione giustizia relativamente ad un tema di estrema rilevanza quale è quello della responsabilità dei magistrati.

Salvatore TORRISI (PdL), relatore, osserva che l'articolo aggiuntivo, diretto a modificare l'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità dei magistrati, è stato presentato dal relatore ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 giugno 2006 (Traghetti del Mediterraneo SpA), per adeguamento alla procedura di infrazione 2009/2230.
La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati di obblighi ad essi imposti dal diritto dell'Unione europea. L'Italia è stata deferita dalla Commissione Europea alla Corte di giustizia del Lussemburgo per non aver modificato la sua legge sulle responsabilità dei giudici nell'applicazione del diritto dell'Unione europea.
La Commissione ritiene che i commi 1 e 2, dell'articolo 2 della legge 117 violerebbero i principi generali dell'ordinamento dell'UE in materia di responsabilità extracontrattuale dello Stato membro per i danni cagionati da autorità giudiziarie in violazione del diritto comunitario, quali enucleati dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell'UE.
Il comma 1 sarebbe in contrasto con la giurisprudenza consolidata in quanto esso limita la responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o di colpa grave del giudice. Nella motivazione dell'articolo aggiuntivo si legge che la Commissione richiama la sentenza Traghetti del Mediterraneo SpA in base alla quale «il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del

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giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente».
L'articolo aggiuntivo, pertanto, sostituisce al comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, le parole «con dolo o colpa grave» con le parole «in violazione manifesta del diritto».
L'articolo aggiuntivo sopprime altresì il comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, secondo cui: «Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.»
Secondo la Commissione europea il comma 2 sarebbe incompatibile con l'ordinamento europeo in quanto escluderebbe ogni responsabilità dello Stato per danni arrecati ai singoli per violazione del diritto comunitario commessa da un organo giurisdizionale nazionale nell'interpretazione di norme o nella valutazione di fatti e prove. La Commissione europea richiama al riguardo la sentenza Traghetti del Mediterraneo Spa, nella quale si afferma che escludere ogni responsabilità dello Stato per il fatto che la violazione del diritto comunitario deriva da un'operazione di interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove effettuata da un organo giurisdizionale equivarrebbe a privare della sua stessa sostanza il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, per cui «uno Stato membro è obbligato a risarcire i danni arrecati ai singoli per violazioni del diritto comunitario che gli sono imputabili in riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione del diritto comunitario, qualunque sia l'organo di tale Stato la cui azione od omissione ha dato origine alla trasgressione». Nella sentenza Traghetti la Corte di giustizia ha inoltre ribadito che «tale constatazione vale, a maggior ragione, per gli organi giurisdizionali di ultimo grado, incaricati di assicurare a livello nazionale l'interpretazione uniforme delle norme giuridiche».
Propone pertanto di esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 12.03.

Federico PALOMBA (IdV) sottolinea l'assoluta contrarietà del suo gruppo all'articolo aggiuntivo in esame che, come è costume della maggioranza, introduce all'interno di un contesto normativo del tutto estraneo una norma che stravolge i principi dell'ordinamento. A differenza di altri casi la nuova norma non è diretta a favorire qualcuno ma a punire un'intera categoria di soggetti, quali i magistrati. Protesta formalmente per le modalità con le quali il Parlamento viene chiamato a esprimersi sulla delicata questione della responsabilità dei magistrati, evidenziando come l'escamotage dell'articolo aggiuntivo al disegno di legge comunitaria costituisca un vero e proprio scippo a danno delle prerogative di ciascun parlamentare e della Commissione giustizia, avendo ad oggetto una materia di sua competenza. Chiede che la Presidenza della Commissione assuma tutte le iniziative opportune affinché venga posto rimedio a quanto da lui contestato, ristabilendo la competenza della Commissione giustizia sulla materia della responsabilità dei magistrati.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, dopo aver ricordato che sotto il profilo regolamentare non vi sono spazi per rivendicare la competenza della Commissione giustizia in via primaria in quanto l'articolo aggiuntivo in esame ha per oggetto una normativa in merito alla quale è in corso la procedura di infrazione dell'Italia per violazione della normativa comunitaria, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea. Sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.25, riprende alle 16.05.

Federico PALOMBA (IdV) ribadisce che l'articolo aggiuntivo in esame costituisce un vero e proprio scippo nei confronti della Commissione giustizia che finisce per offendere la stessa dignità del Parlamento. Si meraviglia che colleghi della maggioranza assistano inerti a tale sottrazione di

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competenze da parte della XIV Commissione a danno della II Commissione.
Rileva che l'assoluta contrarietà del suo gruppo all'articolo aggiuntivo non è dovuta unicamente a ragioni di metodo ma anche, anzi specialmente, a motivi di merito, trattandosi di una modifica alla legislazione vigente del tutto illogica e non conforme alla giurisprudenza comunitaria, la quale è travisata completamente. Si tratta in realtà unicamente di una norma che ha una finalità punitiva nei confronti dei magistrati. È grave che si voglia approvare senza alcun dibattito parlamentare, nonostante che in Commissione giustizia fosse stata da tempo già avviata una approfondita discussione sui margini di una riforma della disciplina in materia di responsabilità dei magistrati. Sottolinea come questa materia sia estremamente delicata e complessa implicando il bilanciamento di diversi interessi di rilevanza costituzionale. Proprio questa delicatezza e complessità avevano indotto la Commissione giustizia a procedere in una serie di audizioni tutte volte ad individuare le soluzioni migliori per procedere alla predetta riforma.
Conclude ribadendo l'assoluta contrarietà all'articolo aggiuntivo e chiedendo alla Presidenza di procedere ad un voto di natura procedurale sulla mancanza di competenza da parte della XIV Commissione circa la materia della responsabilità dei magistrati.

Giulia BONGIORNO, presidente, ribadisce quanto da lei già affermato in merito alla assoluta correttezza della procedura seguita, la cui disciplina è dettata dall'articolo 126-ter del Regolamento. Ciò non significa che personalmente ella non sia particolarmente rammaricata per la circostanza che sulla materia della responsabilità civile dei magistrati è in corso l'esame in sede referente presso la Commissione giustizia.

Enrico COSTA (PdL), dopo aver sottolineato come sia ineccepibile l'argomentazione della Presidenza circa la correttezza della procedura seguita, invita l'opposizione ad abbandonare un atteggiamento ostruzionistico su un tema così importante, come quello della responsabilità civile dei magistrati, ricordando peraltro che il testo potrà essere migliorato anche nel corso dell'esame in Assemblea.

Lanfranco TENAGLIA (PD) osserva come vi sia una particolare attenzione da parte della maggioranza ad adeguare l'ordinamento interno alla normativa comunitaria quando si tratti di intervenire in materia di responsabilità civile dei magistrati, quando invece la stessa attenzione non c'è anche in merito alla esigenza di adeguare a quella normativa la disciplina in materia di corruzione. Un medesimo livello di attenzione la maggioranza l'aveva dimostrato anche quando ha approvato le norme in tema di capitali depositati all'estero escogitando lo scudo fiscale.
Osserva che la riparazione dell'errore giudiziario è una questione la cui esistenza non è negata da nessuno, tuttavia il problema, nel caso in esame, è che si procede a regolamentare tale materia evitando qualsiasi approfondimento da parte del Parlamento, cercando di introdurre nell'ordinamento una norma del tutto sbagliata. Ritiene che la gravità del metodo utilizzato pregiudichi non solo il Parlamento ed in particolare la Commissione giustizia ma anche il Ministro della giustizia che viene defraudato di una materia di sua competenza. Si tratta di un fatto gravissimo che deve essere stigmatizzato dalla Presidenza della Commissione giustizia, la quale non può considerare tale vicenda alla stregua di altre questioni procedurali che possono verificarsi nel corso dell'esame in sede consultiva del disegno di legge comunitaria. Ritiene che il Presidente della Commissione giustizia debba presentare una formale protesta al Presidente della Camera, il quale dovrebbe a sua volta convocare sul punto la Giunta del Regolamento, che non potrebbe che rilevare l'inammissibilità di un emendamento presentato presso un'altra Commissione rispetto a quella competente nel caso in cui questo abbia ad oggetto una materia

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rispetto alla quale quest'ultima Commissione abbia già avviato l'esame in sede referente.
Il modo di procedere non consente, ad esempio, di valutare nel merito la stessa sentenza della Corte di giustizia al fine di verificare se le modifiche alla normativa interna da effettuare per conformarsi a tale sentenza siano in linea, ad esempio, con gli stessi principi costituzionali. L'esame in sede referente sarebbe servito proprio ad evidenziare tutte le contraddizioni di tale sentenza, evidenziando come la riforma della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati avrebbe dovuto seguire una via non strettamente conforme a quella indicata in ambito comunitario.
Rileva poi come l'ampliamento dell'ambito di responsabilità dei magistrati in ordine alla interpretazione del diritto possa determinare una paralisi della stessa evoluzione giurisprudenziale, in quanto la maggior parte dei magistrati si adeguerà sempre ai precedenti giurisprudenziali ed in particolare alla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Ricorda a tale proposito come sia stata proprio l'interpretazione evolutiva della magistratura ad aver dato nuovi assetti ad istituti giuridici la cui disciplina legislativa non era più adeguata ai tempi ed alle esigenze della società. Un esempio, sicuramente caro ai colleghi della Lega, sono le sentenze innovative che una serie di magistrati hanno emanato in materia di quote latte. Non comprende come i colleghi deputati che esercitano la professione forense possano essere insensibili a tale rischio.

Donatella FERRANTI (PD) in primo luogo ritiene che vi sia un dovere istituzionale del Presidente della Commissione giustizia nel far presente al Presidente della Camera, al Presidente della XIV Commissione ed al relatore presso tale Commissione dello scippo che la Commissione giustizia ha subito attraverso la presentazione dell'articolo aggiuntivo in esame nell'ambito del procedimento legislativo del disegno di legge comunitaria.
Si dichiara estremamente amareggiata e delusa dell'atteggiamento della maggioranza e del Governo rispetto ad un articolo aggiuntivo di contenuto tanto grave come quello in esame. Tale gravità le aveva fatto credere inizialmente che l'atteggiamento sarebbe stato diverso e sicuramente costruttivo. Invece, con la proposta di parere favorevole del relatore si è resa conto che la maggioranza intende approvare una disposizione la cui ragione è unicamente quella di recare un grave e ingiustificato danno alla magistratura. Era convinta che la maggioranza avrebbe preso atto di come l'articolo aggiuntivo non sia neanche conforme a quella normativa comunitaria per la cui attuazione sarebbe stato presentato. Si tratta di un articolo aggiuntivo che affronta la materia della responsabilità civile dei magistrati in maniera affrettata ed incompleta. Non si tiene conto di tutte le questioni di diritto che una materia del genere implica, essendosi invece limitati unicamente a sopprimere alcune disposizioni della normativa vigente e ad introdurre la nozione di violazione manifesta del diritto. Non si è tenuto conto neanche che la giurisprudenza comunitaria impone che la valutazione di violazione manifesta sia effettuata sulla base di criteri e parametri individuati dalla giurisprudenza stessa. Si tratta di parametri che presuppongono una valutazione dell'elemento psicologico che ha indotto il magistrato alla violazione delle norme di diritto. Invece di procedere in tal senso si è voluto considerare come una forma di responsabilità civile dei magistrati ciò che invece può essere un vizio di un atto giudiziario. Tutto ciò è uno scandalo, come è uno scandalo che non si sia tenuto conto in alcun modo di quanto è emerso nelle audizioni che erano in corso presso la Commissione giustizia.
Non comprende come il Governo non evidenzi tutti gli errori giuridici contenuti nell'articolo aggiuntivo in esame. A tale proposito ricorda che è stato proprio il rappresentante del Governo a chiedere alla Commissione giustizia di sospendere l'esame in sede consultiva di una proposta di legge di ratifica della Convenzione in materia di corruzione in base ad un presupposto contrasto con la Costituzione di

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una norma della Convenzione stessa. Questa attenzione il Governo non la dimostra nel caso in esame.
Ritiene che l'atteggiamento della maggioranza sia ancor più incomprensibile se si tiene conto che si tratta di questioni attinenti ai principi dell'ordinamento e non tanto a questioni relative a particolari vicende processuali.

Giulia BONGIORNO, presidente, replica all'onorevole Ferranti che non spetta alla Presidenza della Commissione giustizia prendere delle iniziative circa la procedura che ha portato all'esame dell'articolo aggiuntivo 12.03. Tuttavia, ciò non significa che ella condivida nel merito tale articolo aggiuntivo. Anzi ritiene che sia del tutto erroneo e non conforme alla sentenza comunitaria alla quale si ispirerebbe. Ciò per tre ragioni: estende alla interpretazione del diritto interno ciò che è statuito per il diritto comunitario; non tiene conto dei parametri di natura soggettiva previsti attraverso la individuazione dei casi in cui l'errore è manifesto; non limita, come previsto dalla sentenza, le modifiche normative alle istanze di ultimo grado.
Per lei è politicamente inaccettabile il modo nel quale si cerca di approvare una norma come quella in esame.

Rita BERNARDINI (PD) osserva che tutti gli interventi critici che finora si sono susseguiti non hanno evidenziato come la normativa vigente sia in contrasto con l'esito del referendum in materia di responsabilità civile dei magistrati. La volontà popolare fu tradita già immediatamente dopo il referendum stesso quando il Parlamento ha approvato la legge n. 117 del 1988. Da allora in alcun modo è stato possibile adeguare la normativa in materia di responsabilità civile dei magistrati a quanto sancito dal referendum. Per tale ragione, ritiene che solo l'Europa possa costringere l'Italia a modificare quella normativa.
Ritiene che sono del tutto ingiustificate le questioni regolamentari sollevate circa l'incompetenza della Commissione dell'Unione Europea, in quanto è connaturale alla natura stessa della legge comunitaria la circostanza che le materie che ne costituiscono oggetto siano riconducibili alla competenza di diverse Commissioni. Ricorda a tale proposito che la legge comunitaria è una legge a contenuto proprio, nel senso che il suo contenuto è stabilito in via tassativa dalla legge. Tra le disposizioni che possono essere inserite in una legge comunitaria vi sono proprio quelle relative alla normativa vigente in relazione a disposizioni che sono oggetto di infrazione presso gli organi comunitari.
Invita la maggioranza a non invocare l'esigenza di adeguare la normativa interna ai principi comunitari solo per alcune materie e non anche per altre, come ad esempio per la materia della regolamentazione dell'immigrazione.
Ritornando all'articolo aggiuntivo in esame, del quale auspica l'approvazione, rileva come nei giorni scorsi sia stato organizzato un convegno da parte dell'Unione delle Camere Penali di Roma al quale ha partecipato anche l'avvocato Guido Calvi, importante rappresentante della sinistra, che, in una ottica di riforma della normativa vigente ha richiamato apertamente i principi sui quali si fondano le sentenze della Corte di Giustizia in materia di responsabilità civile dei magistrati.
Ribadisce l'importanza di approvare l'articolo aggiuntivo in tempi celeri, sottolineando come ciò non debba comunque indurre la Commissione Giustizia ad abbandonare l'esame delle proposte di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati al fine di riformare in maniera completa ed adeguata tale materia. Auspica che il lavoro della Commissione non sia interrotto dall'esigenza di approvare leggi che servono solo ad alcuni.

Anna ROSSOMANDO (PD) preliminarmente precisa che non si tratta di rivendicare delle competenze che si ritengono sottratte da un'altra Commissione, quanto piuttosto di evitare che ciò avvenga al fine di approvare gravi modifiche alla disciplina della materia della responsabilità

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civile dei magistrati senza il necessario approfondimento parlamentare. Evidenzia come l'articolo aggiuntivo sia del tutto errato sotto il profilo giuridico non essendo conforme alle stesse sentenze della Corte di Giustizia delle quali dovrebbe essere attuazione. Così come avviene sempre più spesso le sentenze vengono lette da taluni senza essere capite nel loro contenuto. Nel caso in esame, ad esempio, ci si è limitati a prendere alcune parti di queste sentenze senza tenere conto di altre parti delle medesime. Ad esempio, si è esteso l'ambito di applicazione delle stesse dal diritto comunitario al diritto interno. Sono stati esclusi i parametri del dolo e della colpa grave senza allo stesso momento specificare, come invece viene fatto dalle sentenze comunitarie, cosa si intenda per manifesta violazione del diritto. Tutto ciò ha portato a creare una norma del tutto indeterminata. Ricorda a tale proposito che, all'esito delle audizioni svolte, si era stabilito di approfondire proprio il tema della individuazione della violazione manifesta del diritto, ritenendo che in caso contrario la responsabilità civile del magistrato sarebbe stata ancorata a parametri del tutto indeterminati. La presentazione dell'articolo aggiuntivo in esame travolge tutto ciò e costringe il Parlamento ad esaminare e ad approvare in brevissimo tempo una norma estremamente complessa come quella in esame.

Pierluigi MANTINI (UdC) ritiene che l'articolo aggiuntivo in esame sia inammissibile perché verte su materia estranea rispetto al contenuto della legge comunitaria: a suo giudizio, infatti, vi è una semplice costituzione in mora dell'Italia e non una procedura di infrazione. L'articolo aggiuntivo, inoltre, pone una norma della quale non vi è bisogno nell'ordinamento interno, nel quale non si può ravvisare una lacuna in tale settore, e che comunque travisa il reale significato della giurisprudenza della Corte di giustizia. Vi è ampia condivisione tra i gruppi sulla necessità di modificare la vigente disciplina della responsabilità dei magistrati, ma è chiaro che non sono questi gli strumenti e le forme per riformare una disciplina così complessa e delicata. Piuttosto, la Commissione deve proseguire l'esame dei provvedimenti in materia di responsabilità civile dei magistrati, fra i quali segnala la sua proposta di legge n. 2089.
Insiste quindi affinché l'articolo aggiuntivo in esame sia dichiarato inammissibile e, in ogni caso, ritiene che sia pregiudiziale, per il corretto esame dell'articolo aggiuntivo Pini 12.03, che il Governo chiarisca quale sia la sua posizione e quali siano le sue argomentazioni difensive in relazione all'atto di costituzione in mora proveniente dalle istituzioni europee.

Giulia BONGIORNO, presidente, ribadisce come questa Commissione non possa compiere alcuna valutazione sull'ammissibilità della proposta emendativa in esame, il cui esame si svolge in sede consultiva, e tanto meno operare una revisione dei giudizi di ammissibilità effettuati dalla Commissione di merito.
Precisa peraltro come il parametro di ammissibilità dell'articolo aggiuntivo in questione sia rappresentato dall'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge n. 11 del 2005, a norma del quale il contenuto della Legge comunitaria può comprendere «disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana». Il presupposto di ammissibilità dell'articolo aggiuntivo è, appunto, rappresentato dalla necessità di adeguare l'ordinamento interno in relazione ad una specifica procedura di infrazione, identificata come «causa C-379/10», introdotta con apposito ricorso alla Corte.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara di non essere a conoscenza del contenuto degli atti difensivi con i quali lo Stato italiano si è costituito nel giudizio relativo alla procedura di infrazione in questione. Auspica peraltro che nel dibattito che si sta svolgendo non si dimentichi che l'articolo

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aggiuntivo 12.03 ha lo scopo di evitare le conseguenze di una procedura di infrazione in atto, in ordine alla quale si attende a breve la pronuncia di una sentenza. Ricorda anche che si sta svolgendo l'esame in sede consultiva di una proposta emendative relativa alla Legge comunitaria e che in questa sede il Governo può essere chiamato a svolgere un compiti molto limitato, che è quello contribuire al dibattito esprimendo una valutazione in ordine alla proposta emendativa in oggetto.

Mario PEPE (IR) con riferimento agli interventi degli onorevoli Ferranti, Palomba e Tenaglia, osserva come i colleghi deputati che provengono dalla magistratura difendano a spada tratta i privilegi della casta alla quale appartengono. Ciò a conferma di come la magistratura rinunci a ricercare le vere cause delle disfunzioni della giustizia, considerando la magistratura comunque esente da responsabilità. Dichiara di essere convinto che ora, a causa della proposta emendativa che si sta discutendo, l'Associazione nazionale magistrati proclamerà un altro sciopero. Ritiene peraltro che uno sciopero della magistratura sia assolutamente inconcepibile e totalmente al di fuori del concetto di unità dello Stato. In un simile contesto, sottolinea come a suo giudizio solo l'Europa, quale espressione di principi di civiltà del diritto, costituisca una salvezza.

Carolina LUSSANA (LNP) ritiene che le questioni relative alla competenza in ordine alla valutazione di ammissibilità dell'articolo aggiuntivo ed ai limiti dell'esame che la Commissione giustizia può svolgere in sede consultiva, siano state esaurientemente illustrate e chiarite dalla presidente Bongiorno. Evidenzia d'altra parte come faccia parte della natura stessa del procedimento di esame della Legge comunitaria che vengano presentati presso la XIV Commissione emendamenti che rientrino negli ambiti di competenza di tutte le altre Commissioni permanenti, le quali saranno quindi chiamate ad esprimere un parere sugli stessi. In questo senso non ritiene corretto affermare che la Commissione giustizia sia stata lesa nelle sue prerogative e spogliata delle sue competenze. Oggi si sta svolgendo una discussione utile e sarà poi possibile discutere in Assemblea, tenendo anche conto che la Legge comunitaria può rappresentare una corsia privilegiata per approvare norme utili e importanti. Nel caso di specie sussiste una esigenza seria ed effettiva di evitare le conseguenze di una procedura di infrazione. Ritiene condivisibile che si superi il vincolo del riferimento normativo al dolo e alla colpa grave, per affermare una responsabilità del magistrato in caso di manifesta violazione del diritto. Sottolinea peraltro che sarebbe opportuno precisare cosa si intenda per «manifesta violazione del diritto» e, in tal senso, nella norma potrebbero essere richiamati gli specifici criteri indicati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Pierluigi MANTINI (UdC) insiste nel richiedere al Governo di chiarire quali siano le sue posizioni ed argomentazioni difensive nella causa in questione. Si tratta, infatti, di un dato essenziale per comprendere se fosse realmente necessario in intervento di adeguamento dell'ordinamento interno. Cosa della quale dubita fortemente, anche in considerazione del contenuto della contestazione mossa dalla Commissione europea all'Italia, che appare impreciso ed inesatto.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ribadisce come nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, dell'articolo aggiuntivo 12.03 il Governo sia chiamato ad esprimere una valutazione su una proposta emendativa. Ben diverso è invece il ruolo del Governo nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito. Sottolinea come la norma in esame non sottenda nessun intento pretestuoso, poiché il principio di responsabilità non intacca l'indipendenza e la discrezionalità del magistrato, che deve coniugarsi con la professionalità di quest'ultimo.

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Nicola MOLTENI (LNP) rileva come oggi vi sia una elevata partecipazione alla seduta della Commissione, mentre alle audizioni che si sono svolte in relazione all'esame dei provvedimenti in materia di responsabilità civile dei magistrati, che lui ha seguito con molta attenzione, fossero presenti pochi colleghi.
Non ritiene che la Commissione giustizia sia stata scippata delle proprie competenze. Al contrario, la Commissione sta svolgendo un utile lavoro, che si raccorda con l'esame approfondito che sta svolgendo sulle proposte di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Sottolinea, peraltro, come nel corso delle audizioni svolte in relazione a quei provvedimenti sia il professor Luciani sia l'Avvocato generale dello Stato abbiano affermato che tutte le proposte di legge appaiano viziate da profili di incostituzionalità e ritengano che l'unica strada percorribile per una seria riforma sia quella dell'adeguamento dell'ordinamento interno alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Ciò significa che la Commissione ha svolto un lavoro importante ed utile e che la proposta emendativa in esame tiene conto e fa tesoro del lavoro svolto.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che la mera esistenza di una procedura di infrazione non sia sufficiente a giustificare l'articolo aggiuntivo in esame e che sia pregiudiziale per la prosecuzione dell'esame conoscere la posizione del Governo nell'ambito di quella procedura. Chiede quindi che la seduta sia sospesa finché il Governo non sia in grado di rispondere sul punto.
Rileva inoltre che vi è una sostanziale convergenza dei gruppi sulla necessità di riformare la disciplina della responsabilità civile dei magistrati. Tuttavia, sussistono fondati dubbi sull'utilità e sulla conformità alla Costituzione della soluzione prospettata nell'articolo aggiuntivo in esame, non comprende quindi per quale motivo la Presidenza non fissi un termine per la presentazione di emendamenti, rinviando il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ritiene che le affermazioni dell'onorevole Mario Pepe contengano delle accuse molto gravi, poiché nella Commissione giustizia vi sarebbero tre deputati che, essendo appartenuti in passato alla magistratura, agirebbero nell'interesse di una casta, contro gli interessi dei cittadini ed in contrasto con il mandato parlamentare. Sfida quindi l'onorevole Mario Pepe ad indicare, anche eventualmente presso gli organi parlamentari competenti, fatti concreti e circostanze in grado di avvalorare le sue affermazioni ovvero a porgere le sue scuse.

Giulia BONGIORNO, presidente, con riferimento all'intervento dell'onorevole Tenaglia, precisa che non sussistono i presupposti per sospendere la seduta e che specifiche richieste di dati e informazioni possono essere rivolte al Governo presso la Commissione di merito e nelle forme previste dal Regolamento. Ricorda inoltre che l'esame dell'articolo aggiuntivo Pini 12.03 si sta svolgendo presso la Commissione giustizia in sede consultiva e che, pertanto, il Regolamento non prevede la possibilità di presentare emendamenti.

Federico PALOMBA (IdV) con riferimento alle considerazioni dell'onorevole Mario Pepe, si limita a ricordare come non faccia più parte della magistratura dal 1997, ovvero da quando ha iniziato a dedicarsi alla carriera politica. Cionondimeno continua a sentirsi un magistrato e considera questo un onore. Quanto alle accuse di appartenere ad una casta, ricorda come sia nella Giunta per le autorizzazioni a procedere che si possa osservare una casta che protegge strenuamente se stessa, non certo nella Commissione giustizia.
Replica quindi all'onorevole Molteni, sottolineando come egli, a suo giudizio, sembri quasi considerare un fatto positivo che le competenze della Commissione giustizia, lenta e inconcludente, siano state eluse tramite l'inserimento, surrettizio ed improvviso, di un emendamento alla Legge comunitaria, che consente maggiore speditezza e minore approfondimento. Ricorda,

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in particolare, come la giurisprudenza della Corte di giustizia preveda che la responsabilità del magistrato possa sussistere nei casi eccezionali nei quali si ravvisi una manifesta violazione del diritto comunitario e solo del diritto comunitario. Vengono inoltre indicati i parametri per stabilire quando la violazione del diritto comunitario sia manifesta. Per fini di strumentalizzazione politica, pertanto, non ci si sta adeguando realmente al diritto comunitario ma si sta completamente travisando il significato della giurisprudenza comunitaria cui si fa riferimento.

Salvatore TORRISI (PdL), relatore, ritiene che la Commissione Giustizia debba esprime un parere sulla rispondenza dell'articolo aggiuntivo in esame con la normativa comunitaria alla quale esso intende conformare la normativa nazionale. Rispetta l'opinione dei colleghi che dichiarano la propria contrarietà a tale articolo aggiuntivo, ma deve anche evidenziare come questo sia proprio ancorato alla giurisprudenza comunitaria. Ciò non significa che con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame sia risolta qualsiasi questione normativa in merito alla materia della responsabilità civile dei magistrati, quanto piuttosto che si compia un primo passo per adeguare la disciplina di tale materia ai principi sanciti in ambito comunitario. L'esigenza di comunque riformare tale disciplina risulta con tutta evidenza se si tiene conto che i cittadini riescono ad ottenere un risarcimento del danno per errori giudiziari solo nell'uno per cento dei casi. Non ritiene che l'articolo aggiuntivo possa determinare un danno per i magistrati, che non saranno chiamati a rispondere per ogni interpretazione errata delle norme applicate, confondendo il vizio dell'atto con una forma di responsabilità civile da parte del magistrato. Tuttavia, proprio in base al dibattito appena svoltosi in Commissione, ritiene che la Commissione di merito potrebbe valutare l'opportunità di inserire all'articolo 2 della legge n. 117 del 1988 una disposizione volta a specificare i parametri della valutazione della violazione manifesta di norme giuridiche, utilizzando quanto previsto dalla sentenza Kobler. Presenta pertanto una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Donatella FERRANTI (PD) chiede che siano concessi almeno dieci minuti di sospensione dei lavori della Commissione per consentire di esaminare la proposta di parere del relatore e valutare l'opportunità di presentare eventualmente delle proposte alternative di parere.

Giulia BONGIORNO, presidente, ritenendo che sia pienamente condivisibile la richiesta dell'onorevole Ferranti, sospende la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle 17.50, è ripresa alle 18.05.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che gli onorevoli Ferranti, Rao e Palomba hanno presentato, a nome dei rispettivi gruppi, una proposta alternativa di parere (vedi allegato 3) che sarà posta in votazione solo nel caso in cui dovesse essere respinta la proposta di parere del relatore.

Federico PALOMBA (IdV) illustra la sua proposta alternativa di parere, evidenziando come sia volta a rendere realmente conforme la normativa nazionale alla giurisprudenza comunitaria con particolare riferimento ai criteri da utilizzare per valutare la violazione manifesta del diritto.

Donatella FERRANTI (PD) evidenzia come la proposta di parere prenda anche spunto da quanto affermato dall'Avvocato generale dello Stato nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione Giustizia. Ricorda che in quella occasione l'Avvocato generale ha affermato che la modifica della legge italiana è necessaria in quanto è in corso una procedura di infrazione, ma ha anche ricordato che nella causa presso la Corte di Giustizia la difesa del Governo italiano fa leva sulla sola circostanza che la modifica della legge non sarebbe necessaria in quanto la formulazione della norma già

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consentirebbe una interpretazione «comunitariamente orientata» nel senso della sentenza Traghetti. Conclude sottolineando come neanche le modifiche che il relatore ha prefigurato nella sua proposta di parere siano realmente conformi alla giurisprudenza comunitaria, la cui attuazione non richiede necessariamente la soppressione della limitazione della responsabilità ai casi di dolo e colpa grave, né tantomeno la soppressione della disposizione che esclude la responsabilità del magistrato in merito all'attività di interpretazione e a quella di valutazione delle prove e dei fatti.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore e che nel caso di approvazione non si procederà alla votazione della proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 18.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE LEGISLATIVA

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364-728-1944-2564-A.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INTERROGAZIONI

5-03279 Codurelli: Sulla carenza di personale di polizia penitenziaria.