CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 marzo 2011
457.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 marzo 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 10.35.

Sui lavori del comitato permanente per i pareri.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede la rimessione alla Commissione plenaria dell'esame della nuovo testo della proposta di legge C. 3137, approvata dal Senato, recante misure contro la durata indeterminata dei processi.

Donato BRUNO, presidente, preso atto della richiesta, comunica che la Commissione sarà convocata su questo punto nella giornata di oggi, al posto del comitato permanente per i pareri, e che la stessa dovrà esprimersi sulla proposta di legge entro domani.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
Atto n. 317.
(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
(Seguito dell'esame e conclusione - Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2011.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che la relatrice ha presentato una proposta di rilievi (vedi allegato 1) e che la stessa è stata trasmessa ieri a tutti i componenti la Commissione.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), rilevato che nella Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è stata presentata dal relatore di maggioranza una proposta di parere favorevole condizionata all'introduzione nel testo di numerose e rilevanti modifiche e integrazioni delle quali non tiene conto la proposta di rilievi della relatrice, chiede se tali modifiche e integrazioni saranno oggetto di dibattito da parte della Commissione affari costituzionali.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che i rilievi della Commissione affari costituzionali dovranno riferirsi al testo del provvedimento sul quale il Governo ha richiesto il parere, vale a dire al testo attuale dello schema di decreto; ciò non impedisce, tuttavia, di tenere conto degli sviluppi della discussione in corso di svolgimento presso la Commissione di merito.
Quindi, considerata l'assenza della relatrice, la quale è impegnata nei lavori della Giunta per le autorizzazioni, sospende la seduta in attesa del suo arrivo.

La seduta, sospesa alle 10.45, riprende alle 11.30.

Paolo FONTANELLI (PD) rileva che la proposta di rilievi della relatrice evidenzia

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molti aspetti critici e solleva forti dubbi sulla qualità del testo all'esame della Commissione, che in molti punti è poco chiaro o incoerente rispetto alla delega. Esprime preoccupazione per il modo frettoloso e frammentario in cui il Governo, con provvedimenti non ben coordinati tra loro, sta attuando la delega per il federalismo fiscale, alla quale il suo gruppo non è era contrario, e manifesta il timore che in questa maniera si finisca con l'affermare, in luogo del federalismo, un nuovo centralismo a danno delle autonomie territoriali.
Invita la maggioranza a procedere con maggiore ponderazione, prendendo tutto il tempo necessario a realizzare questa riforma di portata storica, per evitare il «deragliamento» del processo attuativo del federalismo fiscale, e la esorta a riflettere sulle questioni segnalate dall'opposizione: in particolare, insiste sull'importanza di tradurre in dettato normativo l'impegno preso dal Governo a livello politico con le autonomie territoriali introducendo nel provvedimento una «clausola di salvaguardia» volta a sospendere l'applicazione del decreto legislativo nel caso in cui il prossimo anno la situazione della finanza pubblica non fosse tale da permettere al governo di revocare i tagli disposti con il decreto-legge n. 78 del 2010.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), dopo aver sottolineato come molti rilievi proposti dalla relatrice attengano ai singoli rinvii disposti dal provvedimento in esame ad atti normativi secondari per la disciplina di aspetti sostanziali della materia tributaria, esprime l'avviso che si dovrebbe formulare un rilievo di carattere generale, per evidenziare come questi rinvii diano luogo in sostanza alla delegificazione di una materia, quella tributaria, che è coperta da riserva di legge ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione.
Osserva poi che il fatto che sugli schemi di questi atti normativi secondari sia prevista l'intesa o il parere della Conferenza unificata è un'ulteriore prova del processo in atto in questa legislatura tendente a trasferire il potere normativo dal Parlamento al Governo e alla Conferenza unificata, che, benché priva di qualsiasi legittimazione democratica, si qualifica sempre più nel sistema come il principale interlocutore del Governo stesso. La proposta di parere presentata dal relatore Corsaro nella Commissione di merito accentua questa tendenza delegando alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che è un organismo amministrativo interno alla Conferenza unificata, competenze spettanti alla Conferenza unificata stessa. Si aggiunga che, in base all'articolo 24-quinquies del nuovo testo proposto dal relatore Corsaro, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sarà copresieduta dal ministro dell'economia e delle finanze e dal presidente della Conferenza unificata, vale a dire dal presidente del Consiglio dei ministri: in altre parole si prevede espressamente che questo organismo così rilevante sarà presieduto a pari titolo dal presidente del Consiglio, quando presente, e dal ministro dell'economia e delle finanze.
Rileva, ancora, che l'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica non è stata oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata, in quanto non era prevista nel testo iniziale del Governo, e che pertanto la sua previsione costituisce una violazione del procedimento di formazione dei decreti attuativi previsto dall'articolo 2 della legge delega.
Osserva poi che ulteriori profili di criticità riguardano la variabilità delle aliquote Irpef, la cui manovrabilità è suscettibile di produrre una forte differenziazione della pressione fiscale, a parità di reddito, incidendo sull'unitarietà e sulla progressività dell'imposta, in violazione dell'articolo 53 della Costituzione.
Quindi, dopo aver ricordato come obiettivo del federalismo non sia solo l'efficienza della spesa, ma anche la perequazione dei territori con diversa capacità fiscale, secondo quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione, osserva che la capacità fiscale non può essere misurata

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soltanto mediante il gettito tributario, altrimenti si determinerebbe il paradosso per cui regioni ricche e produttive, ma fortemente inclini all'evasione fiscale, sarebbero premiate proprio per il fatto di evadere le imposte.
Ritiene poi inaccettabile demandare alla SOSE spa la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi ai fini della determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità.
Infine, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, nel ricordare come l'articolo 27 della legge delega detti per queste ultime una disciplina speciale, sottolinea la necessità di chiarire che, nondimeno, il principio della corrispondenza tra risorse assegnate e fabbisogni corrispondenti ai costi standard deve valere su tutto il territorio nazionale: diversamente si sottrarrebbero risorse alla perequazione per destinarle a territori privilegiati, discriminando quindi ingiustamente tra cittadini e cittadini.
Per queste ragioni, ritenendo la proposta di rilievi della relatrice ampiamente insufficiente, preannuncia il proprio voto contrario su di essa.

Roberto ZACCARIA (PD) esprime apprezzamento per la proposta di rilievi della relatrice, che dà voce ad alcune delle forti preoccupazioni del suo gruppo, evidenziando i numerosi problemi di costituzionalità del testo. Rileva peraltro che non si fa mai riferimento espresso alla Costituzione, ancorché si evidenzino aspetti del testo che violano diversi articoli di questa. Si sofferma in particolare sul rinvio della disciplina di aspetti sostanziali della materia de quo ad atti normativi secondari per i quali non è previsto il termine di adozione: in questo modo si elude il termine di esercizio della delega disposto dalla legge n, 42 ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, in base al quale l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non per un tempo limitato. La medesima elusione sostanziale del termine di esercizio della delega si verifica quando si rinvia a un decreto correttivo la disciplina di una materia nuova.
Rileva inoltre che il rinvio ad atti secondari determina in alcuni casi, come quando si interviene nella materia tributaria, una violazione di riserve di legge stabilite dalla Costituzione.
Stigmatizza, ancora, la tendenza ricorrente del Governo a qualificare gli atti secondari cui si fa rinvio come atti di natura non regolamentare, ricordando che si tratta di un espediente per sottrarre al controllo del Consiglio di Stato atti a carattere regolamentare e per invadere la competenza normativa delle regioni in determinate materie.
Segnala, infine, l'inopportunità di prescrivere alla regione la natura dell'atto con il quale istituire la compartecipazione comunale all'addizionale regionale IRPEF, come fa l'articolo all'articolo 8, comma 2, che prevede a questo scopo un atto amministrativo regionale, in violazione dell'autonomia organizzativa interna delle regioni, oltre che della riserva di legge in materia tributaria.
Parimenti fuori luogo, infine, è la previsione dell'articolo 8, comma 3, in base al quale «resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 2, della Costituzione»: è infatti evidente che, nel sistema delle fonti, una fonte di rango ordinario non potrebbe in nessun modo derogare alla fonte costituzionale.

David FAVIA (IdV) rileva che quello in esame è un provvedimento la cui finalità è più politica che istituzionale: serve infatti a consentire alla maggioranza di sostenere di fronte al suo elettorato che il federalismo fiscale è stato realizzato. Si tratta però di un provvedimento concepito in modo frettoloso e quindi pericoloso. Premesso che i rilievi proposti dalla relatrice, pur essendo tutti condivisibili, non sono che una parte di quelli che si possono

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formulare, preannuncia il voto contrario del suo gruppo. A suo avviso, l'unica proposta che si dovrebbe approvare è quella di chiedere alla Commissione di merito di esprimere al Governo un parere contrario sullo schema in esame, che non solo viola l'autonomia delle regioni dettando norme prescrittive in ogni campo e stravolge il sistema delle fonti rinviando a fonti secondarie la disciplina di punti che dovrebbero essere normati con legge o decreto legislativo, ma - a dispetto di quanto enunciato - pone le premesse per un innalzamento della pressione fiscale.
Ritiene che un esempio del federalismo che il Governo ha in mente - un federalismo non solidale, che premia i territori ricchi e penalizza quelli meno abbienti - lo offra la vicenda della sua regione, le Marche, che è stata duramente colpita dagli eventi alluvionali di questo inverno, ma non riceverà alcun aiuto dallo Stato, e questo perché il decreto-legge «mille proroghe» (n. 225 del 2010) ha stabilito che, se il bilancio regionale non reca risorse sufficienti a far fronte all'emergenza, il presidente della regione può deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, e solo qualora tali misure non siano sufficienti può essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, che in ogni caso deve essere reintegrato attraverso l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina. In sostanza, i cittadini danneggiati dagli eventi calamitosi sono chiamati a contribuire al reperimento delle risorse per far fronte al danno che hanno subito.

Mario TASSONE (UdC) osserva che i rilievi proposti dalla relatrice, la quale ha svolto un ottimo lavoro, confermano le preoccupazioni nutrite fin dall'inizio dal suo gruppo, da sempre contrario al federalismo fiscale. È un processo che sta trasformando radicalmente l'assetto istituzionale del paese, sottraendo potere decisionale al parlamento senza attribuirlo alle regioni e agli enti locali, che restano istituzioni a sovranità limitata. Fa presente, tra l'altro, che in tutto questo non è chiaro che fine farà il debito pubblico dello Stato ed esprime il timore che finisca con il ricadere sui cittadini delle regioni meno ricche, mentre le regioni a statuto speciale continuano a godere di privilegi intoccabili.
Conclude affermando che, se la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dovesse ignorare, come è probabile, anche in considerazione dei tempi ristretti di cui dispone, i rilievi che la Commissione affari costituzionali si accinge a deliberare, si dovrà riflettere su una qualche revisione delle procedure parlamentari che permetta un effettivo raccordo e una reale collaborazione tra le Commissioni permanenti e la Commissione bicamerale.

Doris LO MORO (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, che non ha nascosto i problemi posti da un provvedimento che suscita forti preoccupazioni in quanto non rispetta appieno la delega, né per l'oggetto né per i principi e criteri direttivi, e inoltre rinvia per molti versi ad atti secondari.
Intende tuttavia soffermarsi in questa sede soltanto sull'articolo 9 dello schema, che prevede che la legge statale stabilisca la disciplina delle procedure per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni e che fino alla loro determinazione si considerino quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente. Fa presente che su questo punto intervengono più disposizioni che compongono nell'insieme un quadro normativo estremamente confuso: la materia è infatti trattata anche dal comma 2 dell'articolo 20 della legge delega (n. 42 del 2009), ai sensi del quale la legge statale disciplina direttamente la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni, e non la procedura per la loro determinazione, nonché dall'articolo 24, comma 3, dello schema in esame, che prevede che con decreto legislativo integrativo - e non

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si sofferma sulla questione, già affrontata da altri, della impossibilità per i decreti legislativi integrativi di disciplinare materie nuove - siano determinati i costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale.
Sottolinea inoltre come l'articolo 9 dello schema, stabilendo che fino alla determinazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni si deve far riferimento a quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente, in sostanza riafferma il criterio della spesa storica, legando il fabbisogno alle risorse disponibili, contro lo spirito della legge delega sul federalismo fiscale.

Pierluigi MANTINI (UdC) ribadisce la contrarietà del suo gruppo al provvedimento e alla proposta di rilievi della relatrice, già dichiarata dal deputato Tassone, alle cui riflessioni si associa. In particolare, ritiene condivisibile ma insufficiente la proposta di rilievi della relatrice, che, nel segnalare alcuni problemi del testo, trascura tuttavia di menzionarne altri. In definitiva, quello in esame è un testo inadeguato ad attuare la legge delega e conferma il fallimento del progetto del federalismo fiscale, che rappresenta una strada sbagliata, a proseguire sulla quale si rischia di peggiorare la situazione del paese. Meglio sarebbe stato, a suo avviso, adeguare il sistema della finanza derivata correggendolo nel senso di una maggiore autonomia fiscale delle regioni.
Ciò premesso, esorta la relatrice a riformulare i suoi rilievi in termini più diretti e coraggiosi, evitando di nascondere dietro perifrasi e garbati inviti quelle che sono critiche radicali.

Enrico LA LOGGIA (PdL), intervenendo anche in qualità di presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, esprime grande apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, che segnala numerosi problemi sui quali anche la Commissione da lui presieduta ha discusso. Deve tuttavia avvertire che i rilievi della Commissione affari costituzionali rischiano di mancare il bersaglio in quanto si riferiscono, come è necessario in ragione dei regolamenti e delle prassi parlamentari, a un testo oramai superato nella Commissione di merito, dove il dibattito verte ora sul nuovo testo proposto dal relatore di maggioranza nella sua proposta di parere. Poiché non è la prima volta che questa circostanza si verifica, invita la presidenza a valutare l'opportunità di sottoporre il problema al Presidente della Camera, affinché nei investa eventualmente la Giunta del regolamento, in vista di una eventuale revisione delle prassi parlamentari che permetta ai rilievi delle Commissioni permanenti di inserirsi nell'iter di esame in Commissione di merito in modo più proficuo.
Nel ribadire che il testo risultante dal dibattito nella Commissione di merito ha profondamente rivisto il provvedimento, chiarisce che, per quanto riguarda il rinvio ad atti secondari, è stato previsto nel nuovo testo che questi siano adottati previo parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e, in generale, si è prestata grande attenzione al rispetto della gerarchia delle fonti. Si sta inoltre rivedendo l'assetto organizzativo della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nel senso di prevedere che la presidenza spetti solo al presidente del Consiglio dei ministri, il quale può però delegarla al ministro dell'economia e delle finanze. Quanto alle regioni a statuto speciale, si prevede che le norme dei decreti siano attuate secondo le norme dei rispettivi statuti. Nega infine che abbia fondamento la tesi secondo cui i provvedimenti attuativi del federalismo fiscale determineranno un aumento della pressione fiscale, che anzi diminuirà grazie a una maggiore efficienza della spesa quando il sistema andrà a regime, e assicura che la riforma non nuocerà alle regioni meno abbienti, ma solo agli amministratori regionali e locali incapaci e corrotti. Ricorda infatti che il progetto federalista, del quale personalmente è un sostenitore convinto, si fonda su due pilastri - la responsabilità e la solidarietà - dei quali l'uno non può

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stare senza l'altro, nel senso che non può esistere solidarietà senza responsabilità.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la presidenza a valutare la possibilità, anche alla luce dell'intervento del presidente La Loggia, di sospendere l'esame del provvedimento per sottoporre la questione procedurale al Presidente della Camera, in modo da verificare se esista un modo per permettere alla Commissione di esprimersi sul nuovo testo di cui si discute nella Commissione di merito.

Donato BRUNO, presidente, ribadisce che i rilievi della Commissione Affari costituzionali dovranno necessariamente riferirsi al testo del provvedimento sul quale il Governo ha richiesto il parere, vale a dire al testo attuale dello schema di decreto. Peraltro, fermo restando che nella seduta di oggi, come convenuto, la Commissione deve concludere i suoi lavori esprimendo i rilievi, si riserva di valutare se sottoporre la questione al Presidente della Camera.

Gianclaudio BRESSA (PD), dopo aver rilevato come l'articolo 7 dello schema, nel disporre la soppressione nelle regioni a statuto ordinario di una serie di tributi, abroghi le norme istitutive di tali tributi, determinando in questo modo indirettamente la soppressione dei tributi in questione anche nelle regioni a statuto speciale, invita la relatrice ad integrare la sua proposta con un rilievo che segnali alla Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in luogo dell'abrogazione delle norme in questione, la cessazione della loro efficacia limitatamente al territorio delle regioni a statuto ordinario.
Intervenendo quindi per dichiarazione di voto, giudica ragionevole la proposta del presidente La Loggia di verificare la possibilità di rivedere le procedure parlamentari per permettere alle Commissioni permanenti di esprimersi alla luce del lavoro svolto dalla Commissione di merito, anziché sul testo iniziale del Governo. Chiede in ogni caso al presidente La Loggia di farsi garante, nella sua doppia veste di presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e di componente della Commissione affari costituzionali, di una attenta valutazione delle questioni di costituzionalità emerse nel dibattito di quest'ultima.
Quanto alla proposta di parere della relatrice, ritiene che sia corretta e obiettiva, in quanto prende atto delle gravi insufficienze dello schema in esame, e pertanto pienamente condivisibile. Invita pertanto i deputati degli altri gruppi di opposizione, che hanno preannunciato un voto contrario, a considerare che un voto contrario su una proposta di rilievi come quella della relatrice non ha motivo di essere, atteso che la contrarietà al provvedimento nel suo insieme deve essere dichiarata in altra sede. Considerato d'altra parte che un voto favorevole potrebbe essere equivocato nel senso di una valutazione favorevole dello schema in esame, preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione.
Ciò premesso, ritiene che a questo punto occorra porsi una domanda politica ben precisa: i decreti che il Governo sta adottando sulla base della legge delega n. 42 del 2009 stanno realizzando il federalismo fiscale o non invece qualcos'altro? A suo avviso non c'è dubbio che i decreti attuativi stiano tradendo la legge delega, che recava grandi potenzialità per la realizzazione del progetto federalista. La maggioranza ha a cuore solo di adottare tutti i decreti per poter poi dire di aver realizzato la riforma, come il suo elettorato si aspetta, senza però attuare davvero la grande riforma che si è preannunciata, quella del passaggio dalla finanza derivata all'autonomia tributaria e di spesa. Per poter ottenere questo risultato occorre infatti una riflessione molto più lunga e accurata. Per questa ragione si può a questo punto dire che il Governo ha fallito, sprecando un'occasione storica forse irripetibile.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, dopo aver ringraziato tutti i deputati intervenuti, anche per i giudizi

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positivi espressi sulla sua proposta di rilievi, si dichiara disponibile a recepire quanto suggerito dal deputato Bressa e riformula pertanto la sua proposta di rilievi in questo senso (vedi allegato 2). Rispondendo quindi a quanti hanno espresso valutazioni negative sul lavoro del Governo e della maggioranza, fa presente che quello in esame è soltanto uno dei decreti attuativi e che la riforma andrà valutata nel suo insieme, quando tutti i tasselli del mosaico saranno andati al loro posto. Al deputato Zaccaria, che l'ha invitata a richiamare le disposizioni costituzionali potenzialmente lese dalle norme oggetto dei rilievi, fa presente che in passato nei rilievi della Commissione non si è fatta menzione espressa degli articoli della Costituzione, il che non ha impedito alla Commissione di merito di recepirli. Al deputato Tassone fa presente che il problema del debito pubblico è stato affrontato nel decreto legislativo sul federalismo demaniale, dove si è previsto che le entrate derivanti dalla allocazione dei beni andranno a sconto del debito. Nel dichiararsi, infine, d'accordo con il presidente La Loggia sulla necessità che le Commissioni permanenti si esprimano alla luce del lavoro della Commissione di merito, assicura anche da parte sua, in quanto componente della Commissione bicamerale, il massimo impegno affinché le questioni di costituzionalità sollevate dai rilievi della I Commissione siano tenute nel debito conto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di rilievi formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 marzo 2011 - Presidenza del presidente Donato BRUNO, indi del vicepresidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Sulle Autorità amministrative indipendenti.
Audizione del Primo Presidente della Corte di Cassazione, dott. Ernesto Lupo.
(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, presidente, introduce l'audizione.

Ernesto LUPO, Primo Presidente della Corte di Cassazione, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto ZACCARIA (PD), Pierluigi MANTINI (UdC) e Gianclaudio BRESSA (PD).

Ernesto LUPO, Primo Presidente della Corte di Cassazione, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Roberto ZACCARIA, presidente, ringrazia il dott. Ernesto Lupo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 marzo 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.
C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana.
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 23 marzo 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.40.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali.
(COM(2010)776 definitivo).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2011.

Donato BRUNO, presidente, avverte che è pervenuto il parere della Commissione politiche dell'Unione europea il quale è favorevole con alcune osservazioni e che alla luce del suddetto parere la relatrice ha presentato una nuova proposta di documento finale.

Jole SANTELLI (PdL), relatore, illustra la nuova proposta di documento finale elaborata sulla base del dibattito svolto nel corso delle precedenti sedute (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di documento finale della relatrice.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 marzo 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.45.

Misure contro la durata indeterminata dei processi.
C. 3137, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che il deputato Bressa, a nome del gruppo del Partito Democratico, ha chiesto che l'esame del provvedimento si svolga in sede di Commissione plenaria.

Isabella BERTOLINI (PDL), relatore, illustra il provvedimento all'esame, che reca

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misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi. Il testo della Commissione Giustizia risultante dall'esame degli emendamenti consta di sei articoli. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati infatti soppressi gli articolo 1, 4, 7, 8 e 9. Ricorda che l'articolo 1 novellava la legge n. 89 del 2001, la cosiddetta legge Pinto, in materia di procedure di equo indennizzo nel caso di violazione del diritto alla ragionevole durata del processo; l'articolo 4 interveniva in materia di ragionevole durata del giudizio di responsabilità contabile; l'articolo 7 prevedeva un meccanismo di monitoraggio per valutare l'impatto finanziario derivante dall'applicazione della nuova legge; l'articolo 8 prevedeva l'applicabilità anche ai procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato del meccanismo di estinzione del processo per decorso dei termini di fase contemplato dal testo originario dell'articolo 5; l'articolo 9, nell'ambito delle disposizioni transitorie, prevedeva un meccanismo di estinzione dei processi in corso in primo grado relativi ai reati commessi fino al 2 maggio 2006, puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva, inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, diversi da quelli rientranti nelle esclusioni previste dalla legge sull'indulto. Il testo attuale è quindi composto dagli articoli 2, 3, 4-bis, 5, 6 e 10.
Passa quindi all'illustrazione degli articoli del testo della Commissione: l'articolo 2 assoggetta al pagamento di un contributo unificato di 70 euro i processi per equa riparazione previsti dalla citata legge Pinto, attualmente esenti da tale pagamento; l'articolo 3 reca una norma di interpretazione autentica che chiarisce la portata di una disposizione transitoria in materia di procedimento per danno erariale introdotta dall'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009, interpretazione volta ad escludere dall'applicazione della relativa norma transitoria esclusivamente i casi in cui sia stata pronunciata sentenza «di merito» anche non definitiva.
Ricorda che l'articolo 4-bis è stato inserito a seguito dell'approvazione di un articolo aggiuntivo del relatore. Il comma 1 dell'articolo novella il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, che disciplina gli effetti dell'interruzione della prescrizione del reato. Osserva al proposito che gli atti giuridici in presenza dei quali la prescrizione si interrompe sono indicati dall'articolo 160, primo e secondo comma del codice penale (sentenza di condanna, decreto di condanna, ordinanza che applica le misure cautelari personali, ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto, interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, invito a presentarsi davanti al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, richiesta di rinvio a giudizio, decreto che dispone il giudizio abbreviato, decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, presentazione o citazione per il giudizio direttissimo, decreto che dispone il giudizio immediato, decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio). Rileva che a seguito di interruzione della prescrizione il termine di prescrizione già decorso viene meno e comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione.
Ricorda che il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, novellato dall'articolo 4-bis, individua i limiti al prolungamento del tempo necessario a prescrivere che l'interruzione comporta. A seguito della riforma operata con la legge n. 205 del 2005, tali limiti si differenziano in funzione sia delle tipologie dei reati sia dei rei. Con riferimento al primo profilo, il testo vigente esclude dal suo ambito di applicazione i reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale
Con riferimento al secondo profilo, osserva che esso prevede che in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento come regola generale di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere. Nei casi di cui all'articolo 99,

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secondo comma, del codice penale. (recidiva aggravata), tale aumento non può eccedere la metà del tempo necessario a prescrivere, mentre nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale (recidiva reiterata) non può essere superiore ai due terzi del tempo necessario a prescrivere. Infine, nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 del codice penale (abitualità e professionalità nel reato), in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento del doppio del tempo necessario a prescrivere.
Osserva che il testo risultante dall'esame degli emendamenti, da un lato, conferma l'eccezione per i reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, dall'altro riduce il limite del prolungamento del tempo necessario a prescrivere nella fattispecie generale da un quarto ad un sesto e introduce una disposizione specifica per un'ulteriore categoria di rei, ovvero i recidivi semplici di cui all'articolo 99, primo comma, del codice penale, prevedendo il limite di un quarto.
Il comma 2 dell'articolo 4-bis introduce una disposizione transitoria, prevedendo l'inapplicabilità della novella all'articolo 161, secondo comma, del codice penale nei procedimenti nei quali sia stata già pronunciata sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore della legge.
Illustrando l'articolo 5, riferisce che è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame in sede referente a seguito dell'approvazione di un emendamento del relatore. Il testo approvato dal Senato, attraverso una novella al codice di procedura penale, disciplinava un meccanismo di estinzione dei processi penali a seguito del decorso di termini specificamente indicati, senza che il medesimo grado fosse stato definito. I «termini di fase» erano individuati con riferimento a ciascun grado del processo penale ed erano diversamente articolati in funzione della gravità del reato e, quindi della pena comminata. Il testo della Commissione invece novella le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - e non il codice di procedura penale - inserendovi il nuovo Capo XVI-bis, costituito dal solo articolo 205-quater. Osserva che l'articolo conferma i termini di ciascun grado del processo contenuti nel testo approvato dal Senato, ma all'inutile decorso dei medesimi ricollega non l'estinzione del processo penale, ma una comunicazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede al Ministro della giustizia e al procuratore generale preso la Corte di Cassazione.
In particolare illustra in dettaglio i termini dei medesimi. Per i reati per cui è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i limiti sono di tre anni per il giudizio di primo grado, di due anni per il giudizio di appello, di un anno e sei mesi per il giudizio di Cassazione e di un anno per gradi ulteriori, vale a dire nel caso di annullamento con rinvio. Per i reati per cui è prevista una pena detentiva pari o superiore nel massimo a dieci anni,di reclusione i limiti sono di quattro anni per il giudizio di primo grado, di due anni per il giudizio di appello, di un anno e sei mesi per il giudizio di Cassazione e di un anno per gradi ulteriori. Infine per i reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, i limiti sono di cinque anni per il giudizio di primo grado, di tre anni per il giudizio di appello, di due anni per il giudizio di Cassazione e di un anno e sei mesi per gradi ulteriori. Riguardo al dies a quo, per il giudizio di primo grado decorre dal momento dell'esercizio dell'azione penale, vale a dire dalla formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedurapenale, per il giudizio di appello dalla pronuncia della sentenza di primo grado e per il giudizio di cassazione dalla pronuncia della sentenza d'appello. Per quanto riguarda i gradi ulteriori, il dies a quo decorre dalla pronuncia della sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato il provvedimento con rinvio.
Rileva che il nuovo articolo 205-quater detta ulteriori disposizioni che prevedono: il limite temporale di tre mesi dal termine

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delle indagini preliminari entro il quale il pubblico ministero. deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale; il prolungamento di tre mesi dei termini nel caso di modifica dell'imputazione ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 del codice di procedura penale; i casi di sospensione del decorso dei termini. Un'ulteriore ipotesi di sospensione è contenuta inoltre nel comma 2 dell'articolo 4-bis per il periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2008.
Il comma 3 dell'articolo 5, come modificato dalla Commissione, reca una norma transitoria, prevedendo in particolare l'inapplicabilità della disposizione ai processi in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, sia stato già emesso il provvedimento con cui il Pubblico Ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.
Illustra quindi l'articolo 6, che novellando l'articolo 23 del codice di procedura penale, prevede che, se in una fase antecedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice dichiara con sentenza l'esistenza di una causa di non punibilità in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato connesso e dispone contestualmente la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
L'articolo 10, infine, prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 23 marzo 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.
Emendamenti C. 54-A Realacci.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, rilevato che l'articolo aggiuntivo 8.020 Ciccanti, interviene su una materia riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni, propone di esprimere su di esso parere contrario; propone invece di esprimere parere di nulla osta sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1 (vedi allegato 4).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.
Emendamenti C. 60-A Realacci ed abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

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Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.
Testo unificato C. 2699-ter, approvato dal Senato, ed abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, dopo aver brevemente illustrato il contenuto del provvedimento, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Emendamenti C. 2854-A Buttiglione ed abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché gli emendamenti 2.100, 3.100, 17.100, 18.100, 29.100 e 51.100 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.
Nuovo testo C. 797 Angela Napoli.

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.