CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 marzo 2011
456.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 22 marzo 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO indi del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.40.

Misure contro la durata indeterminata dei processi.
C. 3137, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 16 marzo 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il deputato Giancarlo Lehner entra a far parte della Commissione giustizia come componente del gruppo Iniziativa Responsabile.
Ricorda che il relatore ha presentato l'articolo aggiuntivo 4.0200 e l'emendamento 5.200 (vedi allegato 1), rispetto ai quali è stato fissato alle ore 18 di ieri il termine per la presentazione di subemendamenti. Avverte pertanto che sono stati presentati subemendamenti (vedi allegato 2) ai predetti emendamenti del relatore.
Per quanto attiene agli emendamenti dichiarati inammissibili nella scorsa seduta, i gruppi PD, IDV e UDC hanno chiesto il riesame di alcune inammissibilità.
Ha ritenuto di riammettere gli emendamenti oggetto della predetta richiesta alla luce delle argomentazioni svolte sia nella predetta seduta che nelle lettere di richiesta di revisione del giudizio di inammissibilità, salvo che per l'articolo aggiuntivo 3.06 presentato dall'onorevole Di Pietro.
Ribadisce che i predetti emendamenti non appaiono strettamente attinenti alla materia oggetto della proposta di legge. Le ragioni le ha già esposte nella seduta del 16 marzo scorso. Tuttavia, anche tenendo conto dell'orientamento unanime dei rappresentanti dei gruppi, ha ritenuto di ricorrere ad un criterio meno rigoroso di quello adottato in precedenza, ammettendo

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gli emendamenti segnalati dai gruppi in quanto ritenuti dai medesimi strettamente connessi al testo. Ribadisce che questa valutazione meno rigorosa è stata resa possibile in ragione di un atteggiamento di apertura in tal senso da parte dei gruppi e che pertanto rimangono valide le considerazioni che ha espresso nella scorsa seduta relativamente all'adozione del criterio teleologico per l'ammissibilità degli emendamenti.
L'unico emendamento la cui ammissibilità appare estremamente difficile affermare rimane l'articolo aggiuntivo 3.06 Di Pietro, in ragione della sua ampiezza. Esso infatti si compone di 35 articoli che riscrivono parti estremamente rilevanti del codice di procedura penale. Ammettere tale emendamento significherebbe consentire attraverso un unico voto una sorta di riscrittura del codice di procedura penale. Inoltre l'articolo aggiuntivo è composto da disposizioni che costituiscono anche oggetto di specifici emendamenti presentati sempre dall'onorevole Di Pietro. Alcuni tra questi sono stati considerati ammissibili. Pertanto, anche avendo sentito sul punto la Presidenza della Camera, conferma l'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo 3.06. Dichiara pertanto l'ammissibilità degli emendamenti riportati in allegato (vedi allegato 3).
Prima di dare la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per esprimere il parere sugli emendamenti presentati, avverte che l'emendamento 1.43 Di Pietro, diretto a sopprimere sia l'articolo 1 che gli articoli 5 e 9, viene trasformato in soppressivo dei soli articoli 5 e 9 (emendamento 5.190), in quanto tra l'articolo 1 e gli articoli 5 e 9 non vi è alcuna connessione che giustifichi la soppressione dei predetti articoli con un solo voto (vedi allegato 1). Ricorda che l'onorevole Di Pietro ha presentato l'emendamento 1.18 volto a sopprimere l'articolo 1.
Invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, dopo aver ringraziato i gruppi per il contributo dato all'esame del provvedimento presentando numerosi emendamenti e subemendamenti, precisa che l'invito al ritiro che si appresta ad esprimere su di essi non significa in alcun modo che non ne terrà conto in vista di un approfondimento che intende effettuare in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea.
Esprime pertanto parere favorevole sugli identici emendamenti 1.200 del relatore, Di Pietro 1.18 e Ferranti 1.1, sugli identici emendamenti 4.200 del relatore, 4.2 Ferranti e 4.5 Di Pietro, sull'articolo aggiuntivo del relatore 4.0200, sull'emendamento del relatore 5.200 e sugli identici emendamenti 9.100 del relatore, 9.2 Ferranti e 9.6 Di Pietro. Invita al ritiro dei restanti emendamenti ed subemendamenti, esprimendo parere contrario qualora non venissero ritirati.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello del relatore. Ritiene che sul subemendamento Ferranti 0.5.200.3 la Commissione debba prestare una particolare attenzione, in quanto sembra ispirarsi a una esigenza condivisibile.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti all'articolo 1, in primo luogo evidenzia come l'istruttoria legislativa in Commissione ed in particolare le audizioni svolte sia stata in grado a far cambiare idea al relatore sul provvedimento in esame, considerati gli emendamenti presentati all'articolo 5 ed all'articolo 9, ed alla maggioranza stessa, della quale il relatore è un importante esponente. Si tratta di un rilevante passo indietro rispetto al testo approvato dal Senato che era diretto ad introdurre nell'ordinamento l'istituto della prescrizione processuale, la cui funzione non era altro che quella di estinguere un numero rilevante di processi. Nel corso delle audizioni i responsabili di diversi uffici giudiziari hanno chiarito come il provvedimento del Senato avrebbe determinato dei gravi pregiudizi ai cittadini.
A seguito della presentazione dell'articolo aggiuntivo del relatore 4.0200 si è tuttavia aperto un nuovo fronte, in quanto

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la maggioranza ora intende percorrere la via della riduzione dei tempi di prescrizione del reato per raggiungere la finalità reale che ha portato all'approvazione da parte del Senato del testo sul cosiddetto processo breve. Con rammarico constata che il relatore non ha inteso accogliere una serie di emendamenti del suo gruppo, come ad esempio gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, ispirati dalle audizioni svolte e tutti diretti ad accelerare realmente il processo penale.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che in considerazione degli emendamenti del relatore volti a sopprimere l'articolo 1 ed a riscrivere l'articolo 5 sia oramai inutile soffermarsi in Commissione in merito alle storture che il Senato e la maggioranza intendevano introdurre nell'ordinamento in relazione alla modifica della cosiddetta legge Pinto e all'istituto della prescrizione processuale. Preannuncia che il tenore dei suoi interventi in Commissione sarà principalmente volto a mettere in evidenza questioni di natura strettamente giuridica, lasciando ad altre sedi, tra le quali in primo luogo richiama l'Assemblea della Camera, lo scontro di natura politica. Annuncia il proprio voto favorevole alla soppressione dell'articolo 1.

Rita BERNARDINI (PD) evidenzia come anche in questo caso il testo che la Commissione si appresta ad approvare sia una totale riscrittura del testo originario che la Commissione ed il Governo in un primo momento intendevano approvare senza apportarvi alcuna modifica. Di quel testo non vi sarà pertanto più alcuna traccia. Rileva che il provvedimento in esame, così come tanti altri sui quali si è da qualche tempo soffermata l'attenzione della Camera e del Senato, è del tutto scollegato da quelle riforme costituzionali in materia di giustizia elaborate dal Governo, ma delle quali non vi è alcuna traccia in Parlamento. Pertanto, anche in questo caso, la Commissione giustizia procederà all'esame di provvedimenti del tutto estemporanei con finalità particolari e scollegati da qualsiasi riforma della giustizia.

Lorenzo RIA (UdC) in relazione agli emendamenti soppressivi dell'articolo 1 ritiene che vi sia poco da dire, essendo ben altre le questioni e le insidie che pone il provvedimento in esame, come, in primo luogo, l'articolo aggiuntivo del relatore 4.0200 diretto ad introdurre nell'ordinamento la prescrizione breve per gli incensurati. Ritiene che non si possa non tenere conto di tale articolo aggiuntivo nel valutare il provvedimento in esame pure alla luce delle diverse soppressioni e dei passi indietro fatti dalla maggioranza relativamente alla cosiddetta prescrizione processuale.

La Commissione approva gli identici emendamenti 1.200 del relatore, Di Pietro 1.18 e Ferranti 1.1.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione degli emendamenti 1.200 del relatore, Di Pietro 1.18 e Ferranti 1.1, volti a sopprimere l'articolo 1, non saranno posti in votazione gli altri emendamenti riferiti al medesimo articolo.

Antonio DI PIETRO (IdV) e Donatella FERRANTI (PD) ritirano rispettivamente gli emendamenti Ferranti 2.1 e Di Pietro 2.2, riservandosi di presentarli in Assemblea.

La Commissione respinge con distinte votazioni gli articoli aggiuntivi Di Pietro 2.08 e Di Pietro 2.09, Di Pietro 2.04 e Di Pietro 2.03, Ferranti 3.1 e Di Pietro 3.04.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, rileva che l'articolo aggiuntivo 3.05 interviene insieme ad una lunga serie di articoli aggiuntivi sulla disciplina delle notificazioni ritenendo che una riforma della stessa possa determinare una accelerazione e razionalizzazione del processo penale, riducendo in tal modo i tempi stessi del processo. Si tratta di una materia complessa la cui definizione non è presupposto per l'esame delle altre disposizioni oggetto sia del provvedimento che degli emendamenti presentati. Considerati

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i ristretti tempi oramai a disposizione della Commissione affinché possa essere rispettato il calendario dei lavori dell'Assemblea, secondo il quale l'avvio dell'esame del provvedimento dovrebbe iniziare lunedì 28 marzo prossimo, propone di accantonare gli articoli aggiuntivi in materia di notificazione per esaminarli una volta concluso l'esame delle altre proposte emendative presentate. Si tratta in particolare degli articoli aggiuntivi Di Pietro 3.05, 3.08, 3.09, 3.010, 3.011, 3.012, 3.013, 3.014, 3.015, 3.016, 3.017, 3.020, 3.019, 3.021, 3.07, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.010, 4.011, 4.012, 4.013 e 6.023.

La Commissione approva la richiesta di accantonamento formulata dal relatore.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Di Pietro 3.022.

Giulia BONGIORNO, presidente, rileva che l'articolo aggiuntivo Di Pietro 3.025 incide sulla disciplina della prescrizione sostanziale apportandovi una serie di modifiche che toccano diverse disposizioni del codice penale, per cui si procederà prima alla votazione di tale articolo aggiuntivo dalla cui eventuale approvazione deriverebbe la preclusione dell'articolo aggiuntivo 4.0200 del relatore che disciplina una parte oggetto dell'articolo aggiuntivo in esame. In caso invece di reiezione dell'articolo aggiuntivo 3.025 si passerà ad esaminare l'articolo aggiuntivo 4.0200 con i rispettivi subemendamenti, trattandosi sempre della materia della prescrizione.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che l'esame del provvedimento oramai si incentri sul tema della prescrizione. Invita pertanto il relatore a chiarire quali siano le ragioni della sua contrarietà all'articolo aggiuntivo 3.025, che interviene su varie questioni relative alla disciplina della prescrizione.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, ringrazia l'onorevole Di Pietro per aver presentato emendamenti in materia di prescrizione sostanziale che sono stati per lui lo spunto per la presentazione del suo articolo aggiuntivo 4.0200. Rileva che non aveva inteso presentare originariamente tale articolo aggiuntivo in quanto non aveva ben chiaro se la materia della prescrizione sostanziale potesse essere considerata connessa, ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti. Tuttavia una volta ammessi gli emendamenti dell'Italia dei Valori sulla prescrizione ha ritenuto opportuno presentare anche lui un emendamento sulla medesima materia con particolare riguardo alla durata della prescrizione relativamente a soggetti incensurati nonché a recidivi semplici. A tale proposito ritiene che sia del tutto ingiusto prevedere per i soggetti che non abbiano riportato condanne la medesima durata della prescrizione prevista per soggetti già condannati, anche se non rientranti nell'ipotesi dell'articolo 99, comma 4, del codice penale. Naturalmente la modifica della durata complessiva della prescrizione per determinati soggetti ha conseguenze anche sulla durata dei processi nell'ottica del provvedimento in esame. Si sofferma pertanto sulle diverse obiezioni che ha letto sulla stampa relativamente al suo articolo aggiuntivo 4.0200, tutte dirette ad evidenziare come questo sarebbe stato presentato con l'unica finalità di consentire la prescrizione di un reato per il quale è imputato il Presidente del Consiglio. In realtà quando si affronta questa questione si deve anche tenere conto che è impensabile che il procedimento giudiziario relativo al predetto reato si possa concludere prima del termine nel quale il reato stesso sarà prescritto sulla base della normativa vigente.

Donatella FERRANTI (PD) rileva che le modifiche in materia di prescrizione rappresentano oramai il nuovo tema centrale del provvedimento in esame, essendo fallito ogni tentativo di introdurre nell'ordinamento la prescrizione processuale. Riservandosi di intervenire successivamente sull'articolo aggiuntivo del relatore 4.0200, si sofferma sull'articolo aggiuntivo Di Pietro 3.025 evidenziando come la disciplina complessiva della prescrizione andrebbe

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affrontata in maniera autonoma esaminando provvedimenti che abbiano ad oggetto esclusivo tale materia, anziché interventi sporadici in provvedimenti di contenuto diverso. Per quanto l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Di Pietro rappresenti un miglioramento rispetto alla disciplina vigente, annuncia che rispetto ad esso, per le ragioni di metodo appena esposte, il suo gruppo si asterrà.

Antonio DI PIETRO (IdV) piuttosto che intervenire sulle singole questioni affrontate dall'articolo aggiuntivo in esame, ritiene opportuno evidenziare come il suo gruppo sia contrario al principio secondo il quale i termini di prescrizione debbano differenziarsi secondo le qualità del reo, prevedendo termini minori per l'incensurato e quindi maggiori per i recidivi e le altre categorie previste dal codice penale relativamente a soggetti che abbiano commesso reati. Ritiene che in realtà si dovrebbe intervenire sui tempi del processo al fine di renderlo più celere e quindi di non sottoporvi per un tempo indeterminato soggetti che siano, ad esempio, incensurati. Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo presentato dal relatore, rileva che questo non introduce nell'ordinamento il predetto principio, ma si limita a ridurre da un quarto ad un sesto il tempo per il quale la prescrizione può protrarsi rispetto a quello che si determina sulla base dell'entità della pena. Proprio la scarsa portata dell'articolo aggiuntivo rispetto al tema più complessivo della prescrizione nonché a quello che dovrebbe essere l'oggetto della proposta di legge in esame fa sorgere il sospetto che la finalità dell'articolo aggiuntivo stesso sia mirata ad un obiettivo ben preciso e sicuramente estraneo all'interesse generale. Tale questione sarà comunque approfondita in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea, quando il provvedimento sarà affrontato anche sotto il profilo politico e, quindi, anche in relazione degli effetti dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.0200 sul cosiddetto processo Mills.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che il relatore dovrebbe dare conto alla Commissione delle ragioni per le quali, pur avendo la possibilità di intervenire in materia di prescrizione in maniera più incisiva rispetto alla disciplina vigente, abbia sentito l'esigenza di presentare un articolo aggiuntivo che alla fine si risolve nella riduzione dei termini di prescrizione di pochi mesi. Tutti ci dovremmo chiedere, anche se forse la risposta è già nota, come mai il Parlamento affronti il tema della giustizia esaminando provvedimenti che introducono nell'ordinamento delle modifiche limitate e parziali.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO intervenendo in replica agli onorevoli Di Pietro e Ferranti, ritiene opportuno sottolineare come l'istituto della prescrizione del reato sia un elemento fondante degli Stati democratici. Per tale ragione afferma di essere favorevole a qualsiasi disposizione che meglio definisca l'istituto anche rendendolo conforme a parametri di equità sostanziale, come ad esempio meglio delineando la figura del soggetto incensurato rispetto a quella di soggetti che comunque abbiano riportato delle condanne. Osserva inoltre che, al contrario di quanto affermato da molti, l'articolo aggiuntivo 4.0200 del relatore, incidendo sul comma 2 dell'articolo 161 del codice di procedura penale, non riduce i termini di prescrizione previsti per i diversi reati, stabilendo piuttosto quanto le interruzioni e le sospensioni della prescrizione possano incidere sul termine finale della medesima.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di non condividere in alcun modo l'intervento del rappresentante del Governo ritenendo che la prescrizione di un reato rappresenti per lo Stato una sconfitta, in quanto significa che non è possibile accertare le eventuali responsabilità penali o l'eventuale innocenza di un determinato soggetto.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la questione in esame non sia quella di valutare la ratio dell'istituto della prescrizione, quanto piuttosto quella di evitare

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che i magistrati debbano fare delle accelerazioni per evitare che i reati siano prescritti a causa di termini di prescrizione previsti dal legislatore senza tenere conto sia della complessità del processo. Osserva infine come sia del tutto errato qualsiasi richiamo ai principi democratici per giustificare una riduzione dei tempi di prescrizione del reato, rilevando come in tal caso sia proprio il principio democratico ad essere violato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Di Pietro 3.025.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte pertanto che si passa all'esame dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo 4.0200 del relatore.

Federico PALOMBA (IdV) rileva come la marcia indietro della maggioranza rispetto al processo breve abbia come contropartita la riduzione dei tempi di prescrizione del reato. Ritiene che sia del tutto errato collegare la durata della prescrizione alle condizioni soggettive del reo, che comunque vengono prese in esame in relazione alla commisurazione dell'entità della pena. Osserva pertanto che l'articolo aggiuntivo del relatore comporta una commistione ingiustificabile tra l'entità della pena da applicare per il fatto concreto e l'entità della durata della prescrizione che invece dovrebbe riferirsi unicamente al reato commesso. Inoltre sottolinea come l'atteggiamento di favore della maggioranza rispetto agli incensurati finisca paradossalmente per aumentare sempre di più il numero degli stessi, diventando oramai quasi impossibile condannarli, e quindi per diminuire quello dei recidivi.

Rita BERNARDINI (PD) chiede alla Presidenza le ragioni per le quali non sia stato considerato ammissibile un suo subemendamento, considerato che non è stato inserito nel fascicolo dei subemendamenti.

Giulia BONGIORNO, presidente, replica all'onorevole Bernardini che non è stato dichiarato inammissibile alcun subemendamento, quanto piuttosto è stata ritenuta irricevibile una proposta subemendativa da ella presentata, volta a sostituire integralmente l'articolo aggiuntivo al quale essa si riferiva. Ricorda infatti che il subemendamento non può essere integralmente sostitutivo della proposta emendativa alla quale si riferisce.

La Commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.4.0200.22.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il suo subemendamento 0.4.0200.27, raccomandandone l'approvazione, essendo diretto ad eliminare uno dei tanti esempi di doppio binario presenti nel nostro ordinamento nonostante la contrarietà dell'istituto al principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

La Commissione con distinte votazioni respinge i subemendamenti Bernardini 0.4.0200.27 e Rao 0.4.0200.25.

Anna ROSSOMANDO (PD) illustrando il subemendamento 4.4.0200.1 diretto ad escludere che il limite massimo di durata della prescrizione in caso di sospensione o interruzione della stessa possa operare anche per i delitti contro la pubblica amministrazione, sottolinea come sia inconciliabile con i principi di democrazia liberale qualsiasi procedimento speciale creato per determinati reati. Rileva come il provvedimento in esame non introduca alcuna misura volta a migliorare il servizio giustizia.

La Commissione respinge il subemendamento Ferranti 0.4.0200.1

Donatella FERRANTI (PD) richiama il proprio subemendamento 0.4.0200.1, precisando come lo stesso fosse volto ad estendere l'area di inapplicabilità della disciplina dell'articolo 161, secondo comma del codice penale, come verrebbe modificato dall'articolo aggiuntivo 4.0200 del relatore, ad un serie di reati di grave allarme sociale. Si tratta, in particolare

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degli stessi reati per i quali, nell'ambito del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, si è previsto il raddoppio del termine di prescrizione. Sarebbe quindi contraddittorio se, per quei reati, la maggioranza in un provvedimento prevedesse un aumento dei termini di prescrizione ed in un altro ne prevedesse la riduzione.

Antonio DI PIETRO (IdV) condivide l'intervento della collega Ferranti ed esprime una valutazione sostanzialmente favorevole sui subemendamenti volti ad estendere l'area di inapplicabilità della disciplina dell'articolo 161, secondo comma, del codice penale. Ritiene peraltro che sarebbe necessaria anche una seria riflessione circa l'opportunità di un chiarimento, eventualmente nell'ambito dell'esame di un apposito progetto di legge, in merito alle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ferranti 0.4.0200.2 e 0.4.0200.3.

Donatella FERRANTI (PD) nell'illustrare il proprio subemendamento 0.4.0200.4, ribadisce come per alcune categorie di reati di grave allarme sociale non sia opportuno ridurre i tempi massimi di prescrizione.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO precisa come l'articolo aggiuntivo 4.0200 del relatore non incida propriamente sul tempo di prescrizione, ma sulle conseguenze dei fatti interruttivi e sospensivi sul termine massimo di prescrizione. In tale contesto, ritiene che sarebbe irragionevole una equiparazione tra il soggetto incensurato e quello recidivo. Ribadisce quindi il proprio parere favorevole sull'articolo aggiuntivo in questione.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene necessario un intervento di carattere più generale, ovvero una complessiva revisione della disciplina della prescrizione, con particolare riferimento all'articolo 161 del codice penale.

Manlio CONTENTO (PdL) condivide le osservazioni del rappresentante del Governo in merito all'oggetto dell'articolo aggiuntivo 4.0200, sul quale preannuncia il proprio voto favorevole.
Sottolinea, peraltro, come talune argomentazioni dell'opposizione siano interessanti e, in particolare, condivide l'osservazione secondo la quale sarebbe necessaria una riformulazione dell'articolo 51 del codice di procedura penale, con particolare riguardo ai riferimenti normativi ivi contenuti, al fine di rendere chiari i confini del cosiddetto «doppio binario». Dichiara quindi la disponibilità del proprio gruppo ad un simile approfondimento, nell'ambito dell'esame di un apposito progetto di legge.

Mario CAVALLARO (PD) rileva come, con particolare riferimento all'istituto della prescrizione, la commistione fra profili processuali e sostanziali possa essere fuorviante.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ferranti 0.4.0200.4, 0.4.0200.5 e 0.4.0200.6.

Antonio DI PIETRO (IdV) ribadisce come in Commissione debbano prevalere il clima di collaborazione e le valutazioni di carattere tecnico. In quest'ottica dichiara di ritirare alcune sue proposte emendative di natura ostruzionistica. Ritira, segnatamente, i subemendamenti 0.4.0200.16, 0.4.0200.15, 0.4.0200.20, 0.4.0200.19, 0.4.0200.21, 0.4.0200.14, 0.4.0200.18 e 0.4.0200.17.

Francesco Paolo SISTO (PdL) preannuncia il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.0200 del relatore. Ricorda, infatti, come la prescrizione sia una causa estintiva del reato, producendo quindi un effetto sostanziale. Ritiene, in particolare, che sia ragionevole differenziare l'effetto sostanziale che la prescrizione produce per il recidivo e quello che

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produce per l'incensurato, che merita un trattamento più favorevole.

La Commissione respinge il subemendamento Ferranti 0.4.0200.30.

Donatella FERRANTI (PD) contesta le osservazioni del Sottosegretario Caliendo, secondo il quale l'articolo aggiuntivo 4.0200 del relatore non inciderebbe sul termine massimo di prescrizione. Illustra quindi il proprio emendamento 0.4.0200.31, volto ad introdurre una ragionevole modifica dell'articolo 161, secondo comma, del codice penale, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Ferranti 0.4.0200.31.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.4.0200.31, volto ad introdurre un comma 1-bis, secondo il quale ai soli fini dell'applicazione del comma precedente, rientrano nei casi di cui all'articolo 99 anche quelli in cui il medesimo soggetto sia già stato precedentemente prosciolto con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di non condividere il subemendamento Ferranti 0.4.0200.31.

La Commissione respinge il subemendamento Ferranti 0.4.0200.31.

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il proprio subemendamento 0.4.0200.23, volto a sopprimere il secondo comma dell'articolo 4-bis. Tale disposizione appare non solo tecnicamente mal formulata ma anche del tutto irragionevole. Si tratta infatti di una disposizione transitoria che non rende applicabile la disciplina differenziata e più favorevole all'incensurato, ove nel procedimento, alla data di entrata in vigore della legge, sia stata già pronunciata sentenza di primo grado. Ritiene che questa scelta sia arbitraria e confermi la natura ad personam della disposizione del primo comma dell'articolo 4-bis.

Pierluigi MANTINI (UdC) esprime la forte contrarietà del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo 4.0200 del relatore, volto ad introdurre un nuovo articolo 4-bis. In particolare, il primo comma di tale disposizione non è condivisibile perché la normativa vigente già prevede adeguati benefici per l'incensurato. Prevedere anche un regime differenziato della prescrizione del reato è inaccettabile e costituisce espressione della specifica volontà di introdurre una norma ad personam. Il secondo comma è irragionevole sotto ogni punto di vista, perché la sentenza di primo grado non può costituire il discrimine per l'applicazione o meno della predetta disciplina.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, assicura all'onorevole Di Pietro che le sue osservazioni saranno oggetto di attenta riflessione.

La Commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.4.0200.23.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.4.0200.33, volto a modificare il secondo comma dell'articolo 4-bis, prevedendo che l'elemento di discrimine per applicare la disciplina differenziata della prescrizione per l'incensurato sia rappresentata dall'esercizio dell'azione penale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bernardini 0.4.0200.28 e Ferranti 0.4.0200.33.

Federico PALOMBA (IdV) illustra il proprio subemendamento 0.4.0200.24, in base al quale l'elemento di discrimine per applicare la disciplina differenziata della prescrizione per l'incensurato è rappresentata dall'emissione del decreto che dispone il giudizio.

La Commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.4.0200.25.

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Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.4.0200.25, volto a prevedere che l'elemento di discrimine per applicare la disciplina differenziata della prescrizione sia rappresentata dalla dichiarazione di apertura del dibattimento.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.4.0200.25.

Lorenzo RIA (UdC) illustra il proprio subemendamento 0.4.0200.26, volto, a suo giudizio, ad attribuire alla disposizione in esame una rubrica corrispondente al suo effettivo contenuto: «Prescrizione breve per gli incensurati». La proposta emendativa vuole anche esprimere e ribadire la totale contrarietà dell'UdC all'articolo aggiuntivo 4.0200 del relatore, che rappresenta un ulteriore tentativo della maggioranza di garantire l'impunità al Presidente del Consiglio. Sottolinea quindi come il proprio gruppo sostenga il diritto penale del fatto, non il diritto penale del nemico o dell'amico. Rileva come con la disposizione in esame si voglia solo sottrarre il Presidente del Consiglio al giudizio di primo grado visto che riveste una carica pubblica. Ma chi riveste una simile carica dovrebbe ab initio rinunciare alla prescrizione.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che le considerazioni politiche del collega Ria siano condivisibili ma, nel ribadire la posizione del gruppo dell'IdV, sottolinea come in Commissione vi debba essere anche un momento di riflessione tecnica, che prescinda dai pregiudizi di carattere politico. Le proposte emendative in esame intervengono su una norma del codice penale che già prevede una disciplina differenziata, diversi limiti al tempo massimo di prescrizione, a seconda dei soggetti. La cosiddetta «prescrizione breve» non è quindi una novità per il codice penale. Per il gruppo dell'IdV bisognerebbe però modificare l'articolo 161 del codice penale, non la sua rubrica.

La Commissione respinge il subemendamento Ria 0.4.0200.26.

Antonio DI PIETRO (IdV), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 4.0200 del relatore, ritiene che sia concettualmente erroneo prevedere un diverso regime della prescrizione a secondo che il soggetto sia incensurato o recidivo, per quanto questa differenziazione sia già presente nel codice penale. Sottolinea come l'unica modifica introdotta dal primo comma sia rappresentata dal fatto che, per l'incensurato, l'interruzione può comportare l'aumento del tempo necessario a prescrivere nella misura massima di un sesto, anziché, come attualmente previsto, di un quarto. Contesta quindi la necessità di una simile disposizione, che ha lo scopo non di assicurare un processo più breve, bensì una prescrizione più breve a una determinata categoria di soggetti. Il secondo comma della disposizione presenta invece, a suo giudizio, palesi profili di incostituzionalità. Si tratta infatti di una norma transitoria nella quale, senza alcuna plausibile ragione, si sente l'esigenza di precisare che la predetta disciplina si applica ai soli procedimenti nei quali non sia stata già pronunciata sentenza di primo grado. In conclusione, sottolinea come la vera questione politica sia posta da questo secondo comma, dal quale si evince la natura ad personam della disposizione.
Preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 4.0200 del relatore.

Marilena SAMPERI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che alle 12.30 è convocata la Giunta per le autorizzazioni a procedere, della quale fanno parte molti membri della Commissione giustizia. Chiede quindi che la seduta sia sospesa per consentire ai commissari che siano anche membri della Giunta di partecipare ai lavori di quest'ultima.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, fa presente che sono in corso delle dichiarazioni di voto e che pertanto la seduta sarà sospesa, terminata tale fase, sempre che non vi sia una esplicita richiesta dei gruppi in tal senso.

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Lorenzo RIA (UdC) ritiene che la seduta debba essere sospesa, come era stato preannunciato all'inizio della seduta.

Donatella FERRANTI (PD) insiste per la sospensione della seduta.

Enrico COSTA (PdL) condivide la richiesta di sospensione della seduta per consentire ai deputati di partecipare alla seduta della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Angela NAPOLI (FLI) ritiene necessario che la seduta sia sospesa, anche perché il relatore, onorevole Paniz, è uno dei componenti della Giunta.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, apprezzate le circostanze e in particolare che da parte di tutti i Gruppi vi è una richiesta in tal senso, sospende la seduta che riprenderà alle ore 15.30.

La seduta, sospesa alle 12.25, è ripresa alle 16.15.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, dopo aver preso atto che nessuno si oppone a che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, ricorda che la seduta è stata sospesa mentre erano in corso gli interventi sull'articolo aggiuntivo del relatore 4.0200.

Donatella FERRANTI (PD) esprime la totale contrarietà del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo 4.0200 del relatore. Si tratta una norma ad personam, affatto estranea al contesto del provvedimento e che non solo non assicura termini ragionevoli al processo, ma determina una anticipazione dei tempi di estinzione del reato per prescrizione per i soggetti incensurati ed aggrava le difficoltà del sistema giudiziario.
Ritiene che, una volta deciso di sopprimere l'articolo 1, di abbandonare l'idea della prescrizione processuale e di eliminare la tento dibattuta norma transitoria di cui all'articolo 9, la maggioranza avrebbe dovuto prendere atto che il provvedimento si è ormai svuotato del suo contenuto ed abbandonarne l'esame. Al contrario, ancora una volta preferisce sacrificare le esigenze di effettiva riforma della giustizia ed intende introdurre l'ennesima disposizione che serve ad un solo cittadino.
Preannuncia il voto contrario del PD sull'articolo aggiuntivo in questione.

Angela NAPOLI (FLI) manifesta il proprio assoluto dissenso sull'articolo aggiuntivo 4.0200 del relatore non condividendolo nel merito indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato presentato per favorire il Presidente del consiglio. Rileva come il Presidente del Consiglio, insieme al Ministro Alfano, con grande enfasi abbia presentato la cosiddetta «riforma epocale» della giustizia, assicurando che avrebbe riguardato tutti i cittadini. In seguito a simili dichiarazioni, sperava quindi che non sarebbero stati più calendarizzati provvedimenti palesemente ingiusti e dannosi nei confronti di tutti i cittadini. Sottolinea come facesse ben sperare anche il comportamento del relatore, al quale bisogna dare atto di avere profondamente modificato il testo del Senato, traendo evidentemente beneficio dalle audizioni e dal dibattito svoltosi in Commissione. In tale contesto, l'articolo aggiuntivo 4.0200 chiarisce i reali intenti della maggioranza e del Governo. Tale disposizione rappresenta una vera e propria beffa, in quanto norma ad personam, che incentiva alla commissione di determinati reati e, in particolare, alla corruzione.

Federico PALOMBA (IdV) esprime la contrarietà del proprio gruppo all'articolo aggiuntivo 4.0200 del relatore. Occorre riconoscere alla maggioranza di aver compiuto una enorme marcia indietro ed al relatore di avere praticamente smantellato il provvedimento originario, nell'esame del quale peraltro il Parlamento ha sprecato molto tempo e risorse. Tuttavia viene presentato questo articolo aggiuntivo, rispetto al quale risulta molto difficile credere che non riguardi situazioni personali del Presidente

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del Consiglio. Si tratta di una disposizione inaccettabile, che sottrae certe categorie di persone alla condanna ed aumenta il numero degli incensurati. Auspica che il relatore voglia ritirare l'articolo aggiuntivo 4.0200, preannunciando altrimenti il voto contrario del suo gruppo.

Rita BERNARDINI (PD) ribadisce con rammarico come un suo subemendamento, volto a sostituire integralmente l'articolo 4-bis come formulato dall'articolo aggiuntivo 4.0200, sia stato considerato irricevibile.
Evidenzia quindi il comportamento contraddittorio di un Governo e di una maggioranza che, da un lato, annunciano riforme epocali della giustizia e, dall'altro, continua a perdere tempo nell'esame di provvedimenti incostituzionali e dannosi. Inoltre, non riesce a fare nulla di concreto sulla drammatica questione carceraria. Perfino questa Commissione è ancora stata in grado di costituire il cosiddetto «Comitato carceri», strumento che consentirebbe lo svolgimento di una seria indagine in materia.
Sottolinea come l'articolo aggiuntivo 4.0200 del relatore indebitamente aumenti la forbice del termine massimo di prescrizione tra incensurati e recidivi. Ricorda quindi come le prescrizione si risolvano a vantaggio di coloro che possono permettersi avvocati costosi: quegli avvocati che di solito i cosiddetti «recidivi» non possono permettersi. Rileva come questa non sia giustizia e come in tal modo non si garantisca il cittadino nemmeno sotto il profilo della sicurezza. Preannuncia il proprio voto contrario ed auspica che i cittadini possano rendersi conto della gravità di questa scelta della maggioranza.

Lorenzo RIA (UdC) richiamandosi al proprio precedente intervento, ribadisce la contrarietà dell'UdC all'articolo aggiuntivo 4.0200 del relatore. Si rammarica dell'assenza di un reale dialogo tra maggioranza ed opposizione, che dovrebbe avere ad oggetto anche le soluzioni alternative proposte dall'opposizione e non solo quelle previste dal relatore. Ancora una volta con la proposta emendativa in questione si vuole introdurre una inaccettabile norma ad personam.

Calogero MANNINO (Misto) dichiara di essere favorevole all'articolo aggiuntivo in esame per quanto questi possa essere considerato come una norma di carattere eccezionale e derogatoria rispetto all'architettura complessiva della disciplina della prescrizione. A suo parere si tratta di una eccezione necessaria proprio per le ragioni che invece hanno portato l'onorevole Angela Napoli ad esprimere la propria contrarietà all'articolo aggiuntivo, cioè la circostanza che si tratta di una disposizione che trova la sua giustificazione nel fatto di poter essere utilizzata a favore del Presidente del Consiglio.

Angela NAPOLI (FLI) fa presente di aver detto il contrario.

Calogero MANNINO (Misto) ritiene che la questione di fondo non sia stabilire se si tratti di una norma ad personam, quanto piuttosto chiedersi per quali ragioni negli ultimi anni si sono susseguiti interventi legislativi che sarebbero unicamente finalizzati a sottrarre il Presidente del Consiglio dai processi nei quali è coinvolto. A suo parere è del tutto evidente che la ragione sia da ricercare nella mancanza nella Carta costituzionale di una disposizione in materia di immunità parlamentare. Troppo spesso, nel criticare l'istituto, non si tiene conto che esso non rappresenta assolutamente una misura volta a sancire l'irresponsabilità dei parlamentari, essendo piuttosto diretto a differire lo svolgimento del processo ad un momento successivo a quello nel quale viene rivestita una determinata carica pubblica. È convinto che nel caso in cui nell'ordinamento vi fosse ancora una disposizione sull'immunità la materia della giustizia sarebbe affrontata in maniera diversa da come invece avviene oramai da tempo.
Pur rispettando ed in parte condividendo le ragioni per le quali alcune parti politiche dichiarano di essere contrarie

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alla disposizione in esame, ritiene che questa debba essere approvata per porre un rimedio. sia pure parziale e non decisivo, alla situazione di conflittualità nella quale viene oggi a trovarsi il rapporto tra politica e magistratura. Pur non credendo che vi sia un uso strumentale e quindi politico della stessa, ritiene che, al fine di evitare qualsiasi dubbio e questione in merito, si dovrebbe prevedere la non sottoponibilità a processo dei parlamentari e di coloro che rivestono incarichi di governo, il titolare della carica non si sia ritirato a vita privata.
Dopo aver rilevato come in realtà le diverse leggi che si sono susseguite con il fine di consentire al Presidente del Consiglio di governare, sottraendolo a processi che sicuramente ne avrebbero condizionato la serenità, non abbiano conseguito i risultati sperati, sottolinea la delicatezza del tema in questione. Sottolinea come in un Paese caratterizzato da un finto bipolarismo il predetto tema debba essere trattato con estrema prudenza e coraggio. In un momento politico come quello che si sta vivendo oggi, a suo parere, occorre un grande coraggio per affrontare il tema dell'immunità parlamentare in maniera responsabile.
Ritiene che la sua vicenda personale passata e la sua scelta di terminare con la legislatura in corso la propria esperienza parlamentare siano elementi tali da rendere chiaro a tutti che il suo impegno di cercare di creare le condizioni politiche affinché sia reintrodotto nell'ordinamento l'istituto dell'immunità parlamentare non celi alcun secondo fine.

Antonio DI PIETRO (IdV), intervenendo in replica all'onorevole Mannino, in primo luogo esprime apprezzamento per la chiarezza e la logica delle argomentazioni addotte dallo stesso in merito all'opportunità di reintrodurre nell'ordinamento l'istituto dell'immunità parlamentare. Tuttavia ribadisce la propria contrarietà a tale istituto che, come dimostra l'applicazione che di esso è stata concretamente data dal Parlamento, è stato quasi sempre utilizzato per garantire l'impunità di politici per reati che sicuramente non erano attinenti all'esercizio delle funzioni parlamentari. Proprio alla luce di tale esperienza, dichiara che egli sarà sempre contrario a proposte di legge volte a reintrodurre quanto previsto nell'articolo 68 della Costituzione prima delle modifiche 1993. Ciò non significa che la questione posta dall'onorevole Mannino sia infondata. Si tratterebbe in sostanza di affrontare il tema dei rapporti tra politica e magistratura non più attraverso una miriade di leggi finalizzate a sottrarre il Presidente del Consiglio dai processi nei quali è coinvolto, modificando norme di diritto penale sia sostanziale che processuale, quanto piuttosto di affrontare con un senso di lealtà politica e coraggio, senza pertanto sotterfugi, la questione della reintroduzione nella Costituzione di una norma di tenore simile a quella di cui al precedente articolo 68. La maggioranza e il governo invece continuano a seguire un'altra strada che peraltro è stata più volte considerata non conforme ai principi costituzionali. Questo modo di affrontare la questione dei rapporti tra politica e magistratura si ripercuote negativamente sui lavori parlamentari che finiscono per essere condizionati dalle esigenze processuali del Presidente del Consiglio, come avvenuto anche nel caso del provvedimento in esame che proprio per quelle ragioni oggi assume un contenuto del tutto diverso rispetto a quello che aveva quando lo scorso anno è stato approvato dal Senato. Osserva a tale proposito che gli emendamenti del relatore hanno stravolto il testo sul quale si è svolta l'istruttoria legislativa in Commissione, introducendo un tema del tutto nuovo come quello della prescrizione dell'imputato incensurato. Su questo tema i gruppi di opposizione non si sono potuti soffermare in maniera adeguata, essendosi invece trovati nella condizione di presentare nel giro di poche ore dei subemendamenti.
Condivide pertanto l'invito dell'onorevole Mannino di affrontare con coraggio e lealtà il difficile tema dell'immunità parlamentare, abbandonando pertanto la strada degli interventi estemporanei sul

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processo penale o addirittura sul codice penale, così come ad esempio avviene modificando i tempi di prescrizione del reato.

Mario CAVALLARO (PD), replicando all'onorevole Mannino, osserva come il provvedimento in esame rappresenti l'ennesimo intervento legislativo in materia di giustizia privo dei requisiti della formalità ed astrattezza, essendo diretto a perseguire l'interesse di un soggetto determinato. Proprio per tale ragione ritiene che anche questo provvedimento, così come avvenuto per altri in passato, sarà dichiarato incostituzionale per violazione dell'articolo 3.
Per quanto attiene ad una eventuale reintroduzione nell'ordinamento dell'istituto dell'immunità parlamentare, ritiene che sia improponibile ogni ipotesi di reintrodurre la medesima disciplina che è stata soppressa nel 1993, essendo piuttosto opportuno rivedere tale istituto nel quadro del nuovo assetto tra i poteri dello Stato, prevedendo i necessari bilanciamenti tra i diversi interessi di rilevanza costituzionale e considerando anche l'attuale sistema elettorale, senza mai dimenticare le ragioni che hanno portato alla modifica dell'articolo 68.

Roberto RAO (UdC) sottolinea l'autorevolezza acquisita dall'onorevole Mannino nel corso della sua esperienza politica per poter affrontare la delicata questione dell'immunità parlamentare senza dare adito al dubbio di eventuali strumentalizzazioni. Ricorda che l'onorevole Mannino è trai i pochi politici, tra i quali ricorda il Presidente Giulio Andreotti, che hanno preferito difendersi nel processo piuttosto che dal processo. Tutto ciò nonostante le eccessive, ingiuste ed incomprensibili misure cautelari che ha subito ed i lunghi anni di durata del processo prima di essere assolto con formula piena. Condivide pertanto l'invito dell'onorevole Mannino ad affrontare in maniera diversa il tema della giustizia rispetto a come si è fatto fino ad ora, tenendo conto anche della circostanza che a volte i magistrati sbagliano e che in alcuni casi assumono un atteggiamento corporativo che li porta ad essere contrari a qualsiasi ipotesi di riforma della giustizia e della magistratura. A suo parere vi è nel campo della giustizia anche un atteggiamento corporativo della politica che deve essere assolutamente superato al fine di regolare i rapporti tra politica e magistratura in maniera conforme ai principi costituzionali. In questo ambito si dovrà affrontare la questione sollevata dall'onorevole Mannino della reintroduzione dell'istituto dell'immunità parlamentare, ritenendo che comunque non sia quello odierno l'ambito nel quale trattare in maniera approfondita tale materia, che presuppone un riequilibrio dei rapporti tra magistratura e politica.

La Commissione con distinte votazioni approva l'articolo aggiuntivo del relatore 4.0200 (vedi allegato 4) e identici emendamenti 4.200 del relatore, Ferranti 4.2 e Di Pietro 4.5 (vedi allegato 4).

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 4.200 del relatore, Ferranti 4.2 e Di Pietro 4.5, non saranno posti in votazione gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4. Ricorda che gli articoli aggiuntivi all'articolo 4 ancora da votare si riferiscono alla materia della notificazione degli atti giudiziari e che pertanto sono stati accantonati. Avverte pertanto che si passa agli emendamenti all'articolo 5.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 5.190, sottoscritto dai deputati Ferranti, Rao e Ria.

Donatella FERRANTI (PD) interviene sul suo emendamento 5.92, diretto a sopprimere l'articolo 5, che nel testo trasmesso dal Senato rappresentava la disposizione più importante del provvedimento, essendo diretto ad introdurre nell'ordinamento la cosiddetta prescrizione processuale e quindi la nozione di processo breve. Pur prendendo atto favorevolmente che la maggioranza ha cambiato idea su tale istituto non comprende le ragioni per

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le quali il relatore non si sia limitato a presentare un emendamento meramente soppressivo dell'articolo 5, ma abbia invece inteso sostituirlo con un emendamento volto a prefigurare una responsabilità disciplinare di magistrati qualora siano superate determinate soglie temporali nell'ambito delle diverse fasi processuali. Non comprende neanche le ragioni per le quali il relatore abbia espresso parere contrario su tutti i subemendamenti presentati dal suo gruppo all'emendamento del relatore 5.200.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, si dichiara dispiaciuto dell'atteggiamento dell'onorevole Ferranti che non ha compreso come da parte sua vi sia stato un atteggiamento del tutto costruttivo nei confronti delle istanze dei gruppi di opposizione anche a seguito delle audizioni svolte nel corso dell'istruttoria parlamentare e del relativo dibattito che si è successivamente svolto in Commissione. Questo atteggiamento ha portato a una riscrittura del testo approvato dal Senato, che è stato il risultato di un serio impegno da parte della maggioranza nell'affrontare il tema della ragionevole durata del processo. Questo impegno è stato invece svilito dagli attacchi portati all'articolo aggiuntivo da lui presentato in materia di prescrizione del reato, appena approvato, che senza alcun fondamento obiettivo è stato fatto passare come una norma ad personam. Non si è mai tenuto conto che il reato ascritto al Presidente del Consiglio, oggetto del cosiddetto processo Mills, si prescriverà necessariamente prima della conclusione del processo indipendentemente dall'approvazione del predetto articolo aggiuntivo. Proprio per rendere ancora più manifesta l'infondatezza delle critiche dell'opposizione all'articolo aggiuntivo in materia di prescrizione dichiara di aver introdotto in tale articolo una disposizione transitoria diretta a specificare che la nuova disciplina in materia di prescrizione non può trovare applicazione nei processi per i quali sia stata pronunciata la sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore della legge. Considerato l'atteggiamento strumentale dei gruppi di opposizione in merito al predetto articolo aggiuntivo, si riserva di valutare l'opportunità di proporre, in vista dell'esame da parte dell'Assemblea, la soppressione della disposizione transitoria contenuta in tale articolo.
Per quanto attiene alla questione dell'immunità parlamentare si limita a ricordare che non si tratta di un tema oggi in discussione, richiamando comunque la sua posizione in merito che è ben nota dal 2003.

Antonio DI PIETRO (IdV) auspica che il relatore intenda rivedere la disposizione transitoria di cui all'articolo aggiuntivo 4.0200 già approvato ritenendo che la medesima sia incostituzionale. Ritiene che solo una riscrittura della norma transitoria possa eliminare qualsiasi dubbio circa la strumentalità della disposizione in esame. Per quanto attiene l'articolo 5, si limita per ora ad evidenziare come la nuova disciplina di esso proposta dal relatore introduca un ulteriore tema d'esame, come quello del controllo sull'operato dei magistrati, che non costituiva sicuramente tema dell'originario testo dal Senato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferranti 5.92 e Di Pietro 5.94.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte pertanto che si passa all'esame dei subemendamenti all'emendamento 5.200 del relatore.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive il subemendamento Ferranti 0.5.200.1, volto a sopprimere dalla disposizione il riferimento all'attuazione del principio di ragionevole durata del processo, poiché ritiene che la disposizione come riformulata dal relatore non sia più espressione di quel principio.

Donatella FERRANTI (PD) precisa come il complesso dei subemendamenti del PD riferiti all'emendamento 5.200 del

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relatore, intendano fornire un apporto costruttivo alla riscrittura, evidentemente un po' frettolosa al nuovo articolo 5. Tale nuova disposizione, infatti, appare di non facile interpretazione né appare chiaro quale ne sia la ratio.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, nel ribadire il proprio comportamento sempre rispettoso dell'iter parlamentare, invita al ritiro dei subemendamenti riferiti al suo emendamento 5.200, impegnandosi in tal caso ad una seria disamina di dette proposte emendative in vista di eventuali modifiche che potrebbero essere apportate alla formulazione del nuovo articolo 5 nel corso dell'esame in Assemblea.
Precisa sin d'ora, tuttavia, di non volere modificare il proprio parere sul subemendamento Ferranti 0.5.200.1, poiché anche la nuova formulazione dell'articolo 5 costituisce attuazione del principio della ragionevole durata del processo.

Antonio DI PIETRO (IdV) ringrazia il relatore per la disponibilità dimostrata, pur sottolineando come anche l'esame in Commissione sia un luogo adatto per il confronto e la riflessione.
Prende atto del parere contrario sul subemendamento 0.5.200.1, ritenendo che comunque l'enunciazione del principio sia superflua e possa limitare la portata della norma.

Donatella FERRANTI (PD) ribadisce la totale contrarietà del PD al nuovo articolo b-bis e sottolinea come la nuova formulazione dell'articolo 5 determini dei seri problemi interpretativi. Rileva peraltro come il relatore si sia comportato con lealtà e quindi vuole credere che riesaminerà effettivamente i subemendamenti riferiti all'emendamento 5.200 in vista dell'esame in Assemblea.
Ritira quindi tutti i subemendamenti, dei quali è prima firmataria, riferiti al predetto emendamento, precisando come la loro finalità sia quella di chiarire, in primo luogo, lo scopo delle disposizioni del nuovo articolo 5. Se infatti la finalità non è quella di promuovere l'azione disciplinare, non si capisce la ragione di trasmettere una segnalazione al titolare del potere disciplinare. Se il principio ispiratore è invece la ragionevole durata del processo, è evidente che i termini previsti sono troppo rigidi e non tengono conto, in particolare, dei criteri previsti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia. Così come formulata la norma serve solo a creare ulteriori complicazioni burocratiche e, pertanto, rimane ferma la contrarietà alla stessa.

Angela NAPOLI (FLI) ferma restando la sua contrarietà all'emendamento 5.200, vista la disponibilità del relatore al riesame dei subemendamenti in vista dell'esame in Assemblea, auspica che possa valutare la possibilità di prevedere termini più elastici, in particolare quando i processi abbiano molti imputati, richiedano importanti accertamenti istruttori e comunque riguardino reati di particolare gravità.

Pierluigi MANTINI (UdC) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che non è stato semplice, e che ha condotto a profonde modifiche del testo. Rimane tuttavia il dubbio che sia stata introdotta una norma ad personam: l'articolo 4-bis. Si ha infatti la sensazione che, una volta eliminata la disciplina perentoria della prescrizione processuale, fosse necessario sostituirla con una disciplina di carattere ordinatorio, come quella prevista dall'emendamento 5.200, che ha la sola funzione di giustificare il mantenimento in vita provvedimento, al fine di potervi inserire una norma ad personam.
Il nuovo articolo 5 è una sorta di autogiustificazione non necessaria, che prevede un meccanismo di segnalazione tanto inutile quanto dannoso. Infatti, poiché la segnalazione deve essere fatta dal capo dell'ufficio giudiziario, comunque corresponsabile del ritardo almeno sotto il profilo organizzativo, si tratta di un meccanismo che ricorda la delazione. Se invece lo scopo è un altro come, ad esempio, quello di segnalare al Ministro della giustizia una disfunzione organizzativa, occorrerebbe precisarlo. In conclusione, la

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ratio del nuovo articolo 5 non è affatto chiara e l'ulteriore sforzo che dovrebbe compiere la maggioranza sarebbe quello di sopprimere l'attuale articolo 5 e di ritirare l'emendamento 5.200 del relatore.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, si scusa con l'onorevole Angela Napoli per averle forse dato la sensazione di essere distratto, in occasione del suo precedente intervento. Precisa che stava cercando di risolvere varie problematiche sollecitate da colleghi dell'opposizione e ribadisce il proprio totale impegno a fare il possibile per migliorare il testo.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda come la CEDU richieda all'Italia il rispetto della ragionevole durata del processo e quale sia la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Sottolinea, inoltre, come il meccanismo di segnalazione previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 5 non sia nuovo al nostro ordinamento. Ribadisce come fosse sterile la discussione relativa alla norma transitoria di cui all'articolo 9: i detrattori della norma ritengono che questa avrebbe mandato al macero il 10 percento dei processi, ma egli ribadisce che quella stessa percentuale non arriverebbe mai a sentenza prima del maturarsi dei termini di prescrizione senza una corsia preferenziale contra personam. Sottolinea, inoltre, come l'esperienza, ad esempio, del Tribunale di Torino dimostri come sia sufficiente una buona organizzazione degli uffici giudiziari per l'attuazione dell'articolo 5 nel testo approvato dal Senato. L'emendamento 5.200 del relatore introduce pur sempre un principio in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, prevedendo una indicazione sui tempi ragionevoli di durata del processo.

Anna ROSSOMANDO (PD) esprime forti perplessità sulla nuova formulazione dell'articolo 5, per l'attuazione del quale non basta una buona organizzazione ma servono anche interventi strutturali ed adeguate risorse, senza le quali è ovvio che ci sarà un'alta percentuale di processi che non arrivano a sentenza.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda come siano stati recentemente stanziati 50 milioni di euro per l'informatizzazione degli uffici giudiziari.

Anna ROSSOMANDO (PD) apprende con soddisfazione la notizia, ma le risulta che a Torino i fondi siano stati stanziati dalla Camera di Commercio.

La Commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.5.200.16.

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il proprio subemendamento 0.5.200.15 e ne raccomanda l'approvazione, ritenendo inutile ed ambigua la prevista comunicazione al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione: si chiede sostanzialmente al capo dell'ufficio giudiziario di fare un'autodenuncia. Occorrerebbe piuttosto prevedere una forma di monitoraggio del carico giudiziario dei singoli giudici tramite i registri di cancelleria.

Donatella FERRANTI (PD) ribadisce la propria contrarietà all'emendamento 5.200 ritenendo che questo sia formulato in maniera tale da inserirsi comunque in una logica di responsabilità disciplinare del magistrato nel caso di violazione dei termini ivi previsti. Qualora non sia questa la ratio dell'emendamento questo dovrebbe essere riscritto in maniera tale da collocarlo in una logica di razionalizzazione dell'organizzazione degli uffici giudiziari ovvero delle norme processuali. A suo parere pertanto sarebbe opportuno sopprimere l'articolo 5 senza sostituirlo con l'emendamento del relatore.

La Commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.5.200.15

Antonio DI PIETRO (IdV) fa proprio il subemendamento 0.5.200.6 ritirato dall'onorevole Ferranti, raccomandandone l'approvazione.

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Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che il subemendamento in esame presenti dei profili condivisibili in quanto tiene conto delle diverse situazioni processuali che possono verificarsi in primo grado e delle quali si deve tener conto nel momento in cui si pongono dei termini di fase. Ritiene che su tali questioni si debba riflettere in vista dell'esame da parte dell'Assemblea.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, assicurando che approfondirà la ratio del subemendamento in esame, insiste affinché lo stesso sia per il momento ritirato.

Antonio DI PIETRO (IdV), accogliendo l'invito del relatore, ritira il subemendamento 0.5.200.6.

Rita BERNARDINI (PD) ritira tutti i subemendamenti da lei presentati all'emendamento 5.200 a seguito dell'impegno assunto dal relatore di approfondirli in vista di un eventuale accoglimento in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea, riservandosi pertanto di ripresentarli in quella sede.

Lorenzo RIA (UdC) ritira il subemendamento 0.5.200.17, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea

Antonio DI PIETRO (IdV),dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione sul subemendamento appena ritirato, sottoscrive il subemendamento 0.5.200.10, del quale ne condivide il contenuto, tuttavia ritirandolo accogliendo l'invito del relatore. Sottoscrive quindi il subemendamento 0.5.200.5 ritenendo che debba essere dato modo di tener conto anche della complessità di ogni singolo processo. Accogliendo l'invito del relatore ritira anche il predetto subemendamento.

Lorenzo RIA (UdC) interviene in relazione all'emendamento del relatore 5.200 dichiarando la contrarietà del suo gruppo, trattandosi di una disposizione introdotta nel provvedimento con la sola finalità di mantenere in vita lo stesso, una volta eliminata la norma sul processo breve, al fine di introdurvi la disposizione sulla prescrizione breve già approvata. Per quanto attiene al merito del nuovo articolo 5 ritiene che si tratti di una disposizione dannosa essendo di incerta interpretazione e non pienamente conforme all'assetto degli equilibri degli interessi costituzionalmente rilevanti. A suo parere tale disposizione è sintomatica dell'atteggiamento della maggioranza anche relativamente alle riforme costituzionali in materia di giustizia ed al tipo di equilibrio che secondo la medesima deve essere dato ai rapporti tra poteri dello Stato e l'ordine giudiziario.

La Commissione approva l'emendamento 5.200 del relatore (vedi allegato 4).

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.200 del relatore non saranno posti in votazione gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Lorenzo RIA (UdC) ritiene che, per ragioni del tutto avulse dalla dialettica parlamentare, il provvedimento in esame, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.0200 e dell'emendamento 5.200, sia del tutto diverso da quello che è stato oggetto di istruttoria legislativa da parte della Commissione Giustizia. Ritiene che sia quindi inutile proseguire l'esame del provvedimento da parte del suo gruppo e quindi annuncia che i deputati del gruppo UdC si accingono ad abbandonare i lavori della Commissione.

Angela NAPOLI (FLI), preso atto dell'atteggiamento di chiusura della maggioranza nonostante un atteggiamento invece del tutto costruttivo da parte del suo gruppo, dichiara di abbandonare i lavori della Commissione.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, esprime il proprio rammarico per gli interventi degli onorevoli Ria e Angela Napoli, i quali non hanno tenuto in alcun conto dell'approccio costruttivo con il quale egli ha affrontato gli emendamenti

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presentati dall'opposizione anche se in vista dell'esame da parte dell'Assemblea.

Angela NAPOLI (FLI), prima di abbandonare la Commissione, stigmatizza quei deputati che hanno manifestato apertamente che «era l'ora» che lo facesse, senza tenere conto del suo atteggiamento costruttivo rispetto ad un testo che non condivideva in alcun modo.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara che giunti a questo punto dell'esame del provvedimento non vi sono più le condizioni a che il suo gruppo prosegua a partecipare ai lavori della Commissione. Preannuncia pertanto l'abbandono della Commissione da parte dei deputati del gruppo del PD.

(I deputati dei gruppi PD, UdC e l'onorevole Angela Napoli abbandonano l'aula della Commissione).

Antonio DI PIETRO (IdV) rileva che i punti più importanti del testo approvato dal Senato sono stati abbandonati dalla maggioranza nel corso dell'esame alla Camera e che il provvedimento è ora diretto unicamente a ridurre i tempi della prescrizione del reato a favore di soggetti incensurati. Dichiara di non condividere in alcun modo tanto la versione originaria del provvedimento quanto quella risultante dall'esame in Commissione Giustizia, avendo anche questa una finalità ad personam. Tuttavia anziché abbandonare i lavori della Commissione preferisce votare contro le disposizioni che non condivide.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che considerata l'assenza dei presentatori gli emendamenti presentati dai deputati appartenenti ai gruppi PD, UdC e FLI si intendono ritirati.

Antonio DI PIETRO (IdV), intervenendo sugli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 6 relativi alla disciplina delle eccezioni in materia di competenza, invita il relatore ad approfondirli tenendo conto che questi sono volti ad eliminare una serie di ostacoli processuali che impediscono al processo di essere svolto in tempi ragionevoli ispirandosi a strumentali esigenze di garanzia del diritto di difesa.

La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento Di Pietro 6.2 e gli articoli aggiuntivi Di Pietro 6.01, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.09, 6.010, 6.012, 6.016, 6.017, 6.018, 6.019, 6.020, 6.021, 6.022.

Antonio DI PIETRO (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.3, diretto a sopprimere l'articolo 7 che presuppone l'articolo 1, che invece è stato soppresso dalla Commissione.

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Di Pietro.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, e il sottosegretario Giacomo CALIENDO mutano il parere sull'emendamento 7.3 trasformandolo in parere positivo.

La Commissione approva l'emendamento Di Pietro 7.3 (vedi allegato 4).

Antonio DI PIETRO (IdV) fa proprio l'emendamento Ferranti 8.1, sul quale Maurizio PANIZ (PdL), relatore, e il sottosegretario Giacomo CALIENDO mutano il parere, trasformandolo in parere positivo.

La Commissione con distinte votazioni approva l'emendamento Ferranti 8.1 e gli identici emendamenti 9.100 del relatore, 9.2 Ferranti e 9.6 Di Pietro (vedi allegato 4).

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 9.100 del relatore, 9.2 Ferranti e 9.6 Di Pietro, non saranno posti in votazione gli altri emendamenti riferiti all'articolo 9.

Elio Vittorio BELCASTRO (IR) ritira il suo articolo aggiuntivo 9.01

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Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che sono stati accantonati gli emendamenti in materia di notificazioni presentati dall'onorevole Di Pietro.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la riforma della materia delle notificazioni possa essere una delle soluzioni per ridurre in maniera considerevole i tempi processuali. Chiede pertanto al relatore di approfondire gli articoli aggiuntivi da lui presentati in vista dell'esame dell'Assemblea al fine di individuarne alcuni sui quali poter riflettere al fine di una loro eventuale approvazione. Ritira pertanto gli emendamenti accantonati.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, assicura l'onorevole Di Pietro che procederà all'approfondimento degli emendamenti in tema di notificazioni.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Di Pietro Tit.2 e Tit.1

Fulvio FOLLEGOT, presidente,avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni I, V e VI per l'espressione del parere di competenza. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI