CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 marzo 2011
453.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 16 marzo 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali.
COM(2010)776 def.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2011.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che nella seduta svoltasi ieri il relatore, on. Gozi, ha formulato una proposta di parere (vedi allegato 1).

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 marzo 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.
C. 3548 Meta.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento, che consentirà la costruzione di due navi da adibire ad interventi di emergenza e di recupero di prodotti petroliferi sversati in mare in conseguenza di incidenti, collisioni o sinistri alle piattaforme, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente. Evidenzia come il provvedimento tragga origine, tra l'altro, dall'incidente avvenuto sulle coste statunitensi; ricorda altresì come un altro gravissimo evento si verificò alcuni anni orsono lungo le coste della Galizia, dimostrando il pericolo che simili incidenti possono determinare in un mare chiuso, qual è il Mediterraneo. Tenuto conto dell'opportunità dell'intervento legislativo in questione, anche in termini preventivi, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
C. 975-2513-B Brandolini, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2011.

Mario PESCANTE, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea il rilievo del provvedimento, sul quale la XIV Commissione si era già espressa favorevolmente nel corso dell'iter in prima lettura. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 marzo 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.
Atto n. 335.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che l'intervento normativo in esame, in attuazione della disciplina europea, si pone gli obiettivi di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti, di incrementare la concorrenza nel mercato interno dell'elettricità e del gas, di assicurare un'efficace separazione tra imprese del gas che sono proprietarie e che gestiscono reti di trasporto e imprese che utilizzano le reti di trasporto medesime per l'importazione e la vendita di gas, nonché di tutelare maggiormente i consumatori e in particolare i clienti «vulnerabili».
Nel Titolo I sono state raggruppate le disposizioni, presenti in entrambe le direttive (2009/72/CE e 2009/73/CE) e nei relativi regolamenti, che riguardano aspetti comuni ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.
In particolare, l'articolo 1 prevede l'emanazione di atti di indirizzo e di provvedimenti da parte del Ministro dello sviluppo economico al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema gas e per il sistema elettrico. Il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) è chiamato a definire gli scenari decennali relativi allo sviluppo del mercato del gas naturale e del mercato elettrico.
L'articolo 2, ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico si provvede a definire una procedura trasparente e non discriminatoria per la realizzazione di nuova capacità di produzione elettrica ovvero per l'introduzione di misure di efficienza energetica.
L'articolo 3 dispone che nell'ambito della Strategia energetica nazionale, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, siano individuate le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio

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di prodotti petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia.
L'articolo 4 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico, in caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia, il compito di adottare temporaneamente le necessarie misure di salvaguardia.
All'articolo 5 si prevede che le imprese di fornitura hanno l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità pubbliche competenti, per un periodo minimo di 5 anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas o di elettricità.
Il Titolo II riguarda il mercato del gas naturale.
In particolare, l'articolo 6 adegua le definizioni già contenute nel decreto legislativo 164/200 (norme comuni per il mercato del gas) alle definizioni contenute nella direttiva 2009/73/CE e ne aggiunge delle altre.
L'articolo 7 è volto ad introdurre misure più efficaci per la tutela dei consumatori.
L'articolo 8 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il compito di provvedere alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas e di definire il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas.
L'articolo 9 dispone che entro il 3 marzo 2012 i Gestori dei sistemi di trasporto siano certificati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che vigila sull'osservanza delle prescrizioni in materia di separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto. È altresì previsto che la suddetta Autorità avvii, entro un mese dall'entrata in vigore del decreto, la procedura di certificazione di ciascuna impresa proprietaria della rete di trasporto del gas naturale che, alla medesima data, agisca in qualità di gestore di un sistema di trasporto del gas.
L'articolo 10 dispone l'adozione del modello di «Gestore di trasporto indipendente» (Independent Transmission Operator - ITO) - ovvero un operatore indipendente del trasporto che, pur sotto il controllo azionario dell'impresa verticalmente integrata, è reso «neutro» dall'influenza della medesima impresa tramite regole atte a garantirne l'indipendenza e correttezza dell'operato -, entro il 3 marzo 2012, per l'impresa proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale. entro il predetto termine, solamente per i soggetti proprietari di porzioni minori di reti di trasporto, si prevede la possibilità, in alternativa, di designare un «Gestore di sistema indipendente» (Indipendente System Operator - ISO), ovvero un gestore della rete di trasporto separato in termini di proprietà dal soggetto che ha la proprietà della stessa rete, la quale può quindi rimanere integrata con la società di produzione e vendita. Viene, comunque, salvaguardata la possibilità, in ogni momento, per le imprese verticalmente integrate di cui sopra di procedere alla separazione proprietaria dei Gestori di sistemi di trasporto di gas naturale (modello Ownership Unbundling - OU). È altresì disposta l'impossibilità per le imprese già operanti in regime di separazione proprietaria di adottare una diversa modalità di separazione. L'articolo in esame disciplina inoltre le attività e gli obblighi posti a carico di ciascun Gestore della rete di trasporto di gas.
Il Ministero dello sviluppo economico vigila sul rispetto delle norme relative alla separazione della rete di trasporto del gas anche tramite l'AEEG che, in caso di inadempienza, irroga apposite sanzioni.
L'articolo 11 stabilisce che il Gestore di trasporto indipendente è tenuto a dotarsi di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere agli obblighi relativi all'attività di trasporto del gas.
L'articolo 12 reca una disciplina volta a garantire adeguate prerogative di indipendenza del Gestore rispetto all'impresa verticalmente integrata.

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L'articolo 13 prevede che le decisioni relative alla nomina e al rinnovo, nonché alle condizioni di lavoro delle persone responsabili della gestione o dei componenti degli organi amministrativi del Gestore siano adottate dal suo Organo di sorveglianza, che ha l'incarico di assumere tutte le decisioni più significative nella vita societaria del Gestore, e vagliate dall'AEEG. Inoltre è stabilito che le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi non devono avere nessun'altra posizione, responsabilità o interesse nell'impresa verticalmente integrata, né devono averla avuta nei tre anni prima della nomina).
L'articolo 15 prevede che il Gestore elabori ed attui un programma di adempimenti in cui vengano esposte tutte le misure finalizzate ad assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori.
L'articolo 16 disciplina l'emanazione di un decreto contenente le modalità per la redazione, da parte dei Gestori, di un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste e sui piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8.
L'articolo 17 disciplina la possibilità, per le imprese proprietarie di porzioni minori di reti di trasporto di gas di designare un «Gestore di sistema indipendente», tramite apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico.
L'articolo 18 dispone che qualora sia stato nominato un Gestore di sistemi indipendente, un proprietario di un sistema di trasporto e un gestore di un sistema di stoccaggio che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata devono essere indipendenti, almeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio.
L'articolo 19 prevede, per le imprese verticalmente integrate che intendano procedere alla separazione proprietaria dei Gestori di sistemi di trasporto di gas, il rispetto di alcune disposizioni mutuate dalla normativa UE.
L'articolo 20 stabilisce che le imprese di gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o di rigassificazione di Gas designano uno o più gestori dei sistemi di stoccaggio e di rigassificazione; tali gestori devono operare nel rispetto dei principi di obiettività, di trasparenza e di non discriminazione.
Ai sensi dell'articolo 21, i compiti dei gestori di sistemi di trasporto, di stoccaggio o di rigassificazione del gas, consistono principalmente nel gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti, nell'astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, nel fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.
L'articolo 22 reca disposizioni in materia di obblighi di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto.
L'articolo 23 disciplina, per le imprese di distribuzione del gas che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata, il principio dell'indipendenza, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione.
L'articolo 24 reca modifiche alla disciplina del regime di transizione nell'attività di distribuzione.
L'articolo 25 stabilisce che le imprese di gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas, in base ai criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia. Le medesime imprese consentono alle amministrazioni competenti di accedere alla loro contabilità (articolo 26).
L'articolo 27 introduce una serie di modifiche e integrazioni alla disciplina dell'attività di stoccaggio e dell'attività di vendita.
L'articolo 28 reca una serie di modifiche alle norme relative all'attività di importazione in modo da semplificarne le procedure.

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Ai sensi dell'articolo 29, in caso di controversie transfrontaliere trovano applicazione le relative disposizioni dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso.
L'articolo 30 prevede l'applicazione, in modo non discriminatorio, delle norme del decreto legislativo 164/2000 relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza problemi tecnici o di sicurezza.
L'articolo 31 chiarisce le definizioni di Rete nazionale dei gasdotti e di Rete di trasporto regionale.
Ai sensi dell'articolo 32, l'Autorità, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, provvede alla disciplina del bilanciamento di merito economico secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il GME entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento assume la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale.
L'articolo 33 prevede che i soggetti che investono nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possano richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che preveda il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto.
Il Titolo III riguarda il mercato elettrico.
In particolare, l'articolo 34 adegua le definizioni già contenute nel decreto legislativo 79/1999 alle definizioni contenute nella direttiva 2009/72/CE e ne aggiunge delle altre.
L'articolo 35 ribadisce il principio che tutti i clienti sono idonei, conferma per clienti domestici e le piccole e medie imprese che non hanno ancora scelto un fornitore sul mercato libero il diritto a rimanere nell'ambito del regime di maggior tutela (pur prevedendo un possibile percorso per promuovere il ricorso al mercato libero da parte dei clienti non domestici), reca misure per rendere certi e spediti i termini per cambiare fornitore.
L'articolo 36 ribadisce la riserva allo Stato dell'attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica, che viene svolta in regime di concessione da Terna Spa che opera come gestore della rete di trasmissione. Viene quindi disciplinata la certificazione del gestore della rete di trasmissione nazionale.
L'articolo 37 ha come obiettivi la promozione degli scambi transfrontalieri, la sicurezza degli approvvigionamenti e lo sviluppo sostenibile.
L'articolo 38 fissa il principio dell'indipendenza, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, del gestore del sistema di distribuzione qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, relativamente alle altre attività non connesse alla distribuzione.
L'articolo 39, al fine di consentire il superamento della procedura d'infrazione 2009/2174, stabilisce che l'esenzione, per i nuovi interconnettori, dalla disciplina che prevede l'obbligo di accesso a terzi è accordata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia ed il gas, per un periodo e per una quota delle nuove capacità di trasmissione realizzate da valutarsi caso per caso.
L'articolo 40 reca norme in materia di interconnessione di rete con Paesi extra UE.
L'articolo 41 stabilisce che le politiche di comunicazione e di marchio relative all'attività di vendita ai clienti del mercato libero ovvero ai clienti del servizio di maggior tutela, non devono creare confusione tra i rami d'azienda ovvero tra le società che svolgono le suddette attività.
Il Titolo IV (artt. 42-46) è dedicato all'Autorità nazionale di regolazione.

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Oltre ad integrare i compiti dell'Autorità per l'energia ed il gas già previsti dalla legge 481/1995 in base alle nuove direttive da recepire, viene attribuito alla stessa Autorità il potere di decidere sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione. Inoltre si attribuisce all'AEEG il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni ed obblighi previsti dal provvedimento in esame e dai regolamenti del «terzo pacchetto» del mercato dell'energia.
Il Titolo V (artt. 47-50) reca le norme finali, recependo, tra l'altro, la direttiva 2008/92/CE e precisando che dal provvedimento non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.
Ricorda, infine, che il 12 dicembre 2006 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato contestando l'inadeguato recepimento della direttiva 2003/54/CE sulla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica (procedura n. 2006/2057).
Il 24 giugno 2010 la Commissione ha inviato due pareri motivati con i quali ha contestato all'Italia la mancata applicazione di alcune disposizioni contenute nel regolamento n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (p.i. 2009/2189) nonché la violazione di alcune disposizioni contenute nel regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di trasmissione dell'energia elettrica (p.i. 2009/2174).
Si riserva, in conclusione, di valutare gli elementi che emergeranno dal dibattito ai fini della presentazione del prescritto parere.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 marzo 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.45.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2011.

Mario PESCANTE, presidente, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti ed articoli aggiuntivi 11.6 e 11.7 Crosio, 11.16 e 15.01 Di Biagio, 11.17 Buttiglione e 14.02 Maggioni.
Avverte altresì che il relatore, onorevole Pini, ha presentato alcuni emendamenti di recepimento dei pareri formulati dalle Commissioni di settore sul disegno di legge comunitaria - nonché un nuovo emendamento all'articolo 11, che sarà trasmesso alla IX Commissione Trasporti ai fini dell'espressione del parere di competenza - che saranno allegati al resoconto delle seduta odierna (vedi allegato 2).
Segnala, a titolo informativo, che complessivamente, sono stati presentati presso la XIV Commissione 139 emendamenti. Di questi 19 erano irricevibili in quanto già respinti o dichiarati inammissibili dalle Commissioni di settore, 46 sono stati ritirati e 26 dichiarati inammissibili. HGli emendamenti attualmente all'esame delle Commissioni di settore sarebbero pertanto attualmente, 48.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 9 marzo 2011.

Mario PESCANTE, presidente, avverte che sono sinora pervenuti sul testo unificato i seguenti pareri: parere favorevole con condizioni e osservazioni del Comitato per la legislazione; parere favorevole con osservazioni della I Commissione (Affari costituzionali); parere favorevole della II Commissione (Giustizia); parere favorevole della IV Commissione (Difesa); parere nella forma del nulla osta della VI Commissione (Finanze); parere favorevole della XI Commissione (Lavoro); parere favorevole della XIII Commissione (Agricoltura).
Avverte che il relatore ha presentato un emendamento in accoglimento di alcune delle condizioni e osservazioni formulate sinora dalle Commissioni di merito (vedi allegato 3).
Segnala quindi che non si esprimerà sul testo la Commissione per le questioni regionali e la V Commissione (Bilancio) renderà il parere di competenza direttamente per l'Assemblea.
Tenuto conto del fatto che si sta attualmente svolgendo l'esame del provvedimento da parte delle Commissioni Affari esteri e Attività produttive, propone di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.45.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.2 che accoglie tutte le condizioni formulate dal Comitato per la legislazione, nonché molte delle osservazioni del Comitato medesimo e osservazioni della Commissione Affari costituzionali, e che illustra nel dettaglio. Si riserva una ulteriore valutazione, nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, delle osservazioni non recepite.

Enzo SCOTTI, sottosegretario per gli affari esteri, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2 del relatore.

Marco BOTTA (PdL), a nome del suo gruppo, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.2 del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del gruppo LNP sull'emendamento 2.2 del relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.2 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 2.2. del relatore.

Mario PESCANTE, presidente, avverte che è pervenuto il parere nella forma del nulla osta della X Commissione (Attività produttive) ed il parere favorevole con condizioni e osservazioni della III Commissione Affari esteri.
Con riferimento alle condizioni formulate da tale ultima Commissione, segnala che la prima, prevedendo l'inserimento all'articolo 1, che definisce le finalità della legge, dell'inciso «garantendo in modo particolare il contributo del Parlamento al buon funzionamento dell'Unione europea» appare ultronea rispetto al testo del provvedimento.
La seconda condizione, che prevede, all'articolo 2, comma 1, la soppressione delle parole: «assistito dal Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o dal Rappresentante permanente aggiunto» interviene sulla formulazione concordata - nella seduta dello scorso 8 marzo - con il Ministero degli Affari esteri, che rispondeva all'esigenza di assicurare al CIAE il contributo importante

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del Rappresentante permanente, alla stregua di ciò che avviene in molti altri Stati membri.
Quanto alla quarta condizione, che prevede che all'articolo 3, comma 3, siano aggiunte infine le parole: «anche mediante l'inoltro degli attinenti documenti, relazioni, comunicazioni e processi verbali delle istituzioni europee, ivi inclusi i rapporti della Rappresentanza permanente d'Italia», osserva come questa disposizione è suscettibile di determinare problemi nel casi di documenti dell'Unione europea classificati, come sono spesso quelli in materia PESC e soprattutto di difesa.
La quinta condizione, laddove prevede che, all'articolo 10, le relazioni annuali al Parlamento siano riunificate in un'unica relazione da presentare alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno, appare in contrasto con la disposizione contenuta nell'attuale legge 11 del 2005 e approvata dal Parlamento in questa legislatura nel corso dell'esame della legge comunitaria per il 2009.
La sesta condizione formulata che, all'articolo 14, comma 1, sopprime le parole: «per materia e per i rapporti con l'Unione europea di Camera e Senato», esclude di fatto il parere della XIV Commissione nella procedura di nomina dei membri italiani di istituzioni dell'Unione europea.
La ottava condizione, che all'articolo 16, comma 2, sostituisce la parola: «coordina» con la parola: «cura», appare in contrasto con il ruolo del Comitato tecnico permanente per gli affari europei, cui compito istituzionale è proprio quello di coordinamento.
In ordine alla nona e alla decima condizione che, rispettivamente, sopprimono all'articolo 16, comma 2, lettera a), le parole: «quando necessario,» e sostituiscono, all'articolo 16, comma 2, lettera b), le parole: «le proprie deliberazioni» con le seguenti: «le deliberazioni del CIAE corredate, se richiesto, delle proprie osservazioni», sottolinea come tali espressioni coprono l'ipotesi che non vi sia una deliberazione del CIAE perché il dossier è stato risolto con una sintesi a livello di Comitato tecnico; ciò è peraltro quello che avviene nella grande maggioranza dei casi.
Con riferimento, infine alla undicesima condizione formulata dalla Commissione Affari esteri, che prevede di aggiungere, all'articolo 28, comma 3, lettera d) le parole: «ed approvati dall'Italia secondo le norme costituzionali vigenti.», precisa che i Trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'UE sono Trattati conclusi dall'Unione europea e non dagli Stati membri.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, esprime una valutazione pienamente conforme a quella testé illustrata dal Presidente e ritiene, per le medesime motivazioni, che nessuna delle condizioni formulate dalla III Commissione sia accoglibile. Si vanificherebbe, altrimenti, il lavoro sin qui compiuto e la soluzione condivisa raggiunta.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea come la sua posizione coincida con quella del relatore. A suo avviso, accogliere tali condizioni equivarrebbe a stravolgere il lavoro sin qui svolto dalla XIV Commissione, con il contributo fattivo e risolutivo del Governo, che si auspica consentirà di presentare all'Assemblea un testo condiviso.

Marco MAGGIONI (LNP) concorda con le osservazioni dei colleghi. Sottolinea, in particolare, la gravità della prima condizione formulata dalla Commissione Affari esteri, che - richiamando il contributo del Parlamento al buon funzionamento dell'Unione europea - postula una sorta di sudditanza psicologica del Parlamento italiano nei confronti dell'Unione europea.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide appieno il giudizio del relatore, e ritiene opportuno - se si vuole consolidare il lavoro svolto dalla XIV Commissione negli ultimi due anni e imprimere davvero un cambiamento di mentalità e di procedure, che consentirà, tra l'altro, di non avere più disegni di legge comunitaria che siano

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provvedimenti omnibus - continuare sulla strada intrapresa.

Enzo SCOTTI, sottosegretario per gli affari esteri, osserva che le valutazioni del Governo sono analoghe a quelle svolte dal Presidente Pescante, dal relatore e da tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, precisa infine, con riferimento alle osservazioni formulate dalla III Commissione, che nessuna di questa appare suscettibile di migliorare il testo unificato in esame, nell'equilibrio della sua formulazione, maturato nel corso dell'iter.

Marco MAGGIONI (LNP) concorda con tale posizione.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide il giudizio del relatore.

Enzo SCOTTI, sottosegretario per gli affari esteri, concorda con il relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, intende, in conclusione, ringraziare il Governo per la coerenza e la lealtà dimostrata rispetto al lavoro svolto dalla XIV Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, comunica che, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, come risultante dagli emendamenti approvati.
Pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario PESCANTE, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.