CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 marzo 2011
452.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 267

SEDE REFERENTE

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, comunica che, per il gruppo PDL, entra a far parte della Commissione il deputato Marco Botta, in sostituzione del deputato Valerio Cattaneo, cessato dal mandato.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 marzo 2011.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 10 marzo, la Presidenza si era riservata la valutazione dell'emendamento 18.048 del Governo, oltre che una ulteriore valutazione di alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi.
Avverte innanzitutto che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi 7.04 Fugatti,

Pag. 268

10.02 Consiglio, 11.04 Governo, 11.06 Formichella, 10.01, 14.01, 16.01 e 18.022 Paroli, 18.015, 18.016, 18.019 e 18.020 Gottardo, e 18.045 Formichella.
Avverte quindi che sono da ritenersi ammissibili gli articoli aggiuntivi 18.033 Montagnoli, 18.048 del Governo, 18.09 e 18.010 Gottardo e 18.047 e 18.046 Porcino. Inoltre la Presidenza, a seguito di ulteriore approfondimento, valuta ammissibile l'articolo aggiuntivo 18.026 Rainieri, in precedenza ritenuto inammissibile. Tali proposte emendative saranno trasmesse alle Commissioni di merito ai fini dell'espressione del prescritto parere.
È invece da ritenersi inammissibile - in quanto estraneo al contenuto proprio del disegno di legge comunitaria, poiché non risponde ad esigenze di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea - l'articolo aggiuntivo 15.02 Quartiani, che reca disposizioni interpretative della legge 133 del 2008 (»Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria») in materia di società quotate.

Gianluca PINI (LNP), relatore, ringrazia il Presidente per il rigore seguito nella valutazione delle proposte emendative presentate, peraltro assai numerose.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda, in effetti, che al disegno di legge comunitaria sono stati presentati complessivamente, presso la XIV Commissione, 131 emendamenti e articoli aggiuntivi, rispetto ai poco più di 50 presentati al disegno di legge comunitaria per il 2009 in prima lettura. Delle proposte emendative pervenute, 18 sono state ritenute irricevibili in quanto già respinte o dichiarate inammissibili dalle Commissioni di settore, 37 sono state ritirate, e 27 sono state ritenute inammissibili.

Nicola FORMICHELLA (PdL) sottolinea l'impegno profuso del PdL al fine di ridurre il numero degli emendamenti non strettamente necessari, come anche dimostrato dell'elevato numero di ritiri.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE, indi del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 9.55.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali.
COM(2010)776 def.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2011.

Sandro GOZI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Marco MAGGIONI (LNP), tenuto conto del rilievo dell'atto in esame, riterrebbe opportuno procedere alla votazione del parere nella giornata di domani, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti sulla proposta del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ritiene anch'egli utile poter analizzare con la dovuta attenzione la proposta di parere.

Enrico FARINONE, presidente, preso atto delle valutazioni dei colleghi e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 269

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.
COM(2011)11 def.

(Parere alla V Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o marzo 2011.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che è in corso presso la V Commissione - nel quadro dell'indagine conoscitiva avviata sulla medesima Comunicazione - un ciclo di audizioni, al quale tutti i deputati interessati possono naturalmente prendere parte. In particolare, segnala che oggi alle 14 si svolgerà l'audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani e CNA. Nella giornata di domani si terrà alle 8.30 l'audizione dell'Amministratore delegato di ENI S.p.A., Paolo Scaroni, mentre il pomeriggio, si procederà alle ore 14 con l'audizione del Presidente del CNEL, Antonio Marzano e alle ore 15, con l'audizione del prof. Franco Bruni e del prof. Alberto Quadrio Curzio.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.05.

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.
C. 3548 Meta.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MAGGIONI (LNP), relatore, ricorda che la IX Commissione (Trasporti) ha iniziato l'esame del provvedimento in oggetto nella seduta del 30 settembre 2010; non essendo stati presentati emendamenti, in data 1o marzo 2011, la Commissione ha provveduto a trasmettere il testo alle Commissioni competenti per il parere.
La finalità della proposta, indicata dall'articolo 1, è quella di favorire la costruzione di navi da adibire ad interventi di emergenza e di recupero di prodotti petroliferi sversati in mare in conseguenza di incidenti, collisioni o sinistri alle piattaforme, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente. Tale intervento viene espressamente ricollegato ai contenuti della politica dell'Unione europea sulla sicurezza dei mari, alla decisione 2002/868/CE (Decisione della Commissione del 17 luglio 2002 relativa al regime di aiuti attuato dall'Italia per ridurre il numero delle navi a scafo singolo, con oltre venti anni di età, della flotta cisterniera italiana), nonché alla legge n. 51/2001, recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo.
L'articolo 2, specificando la previsione di cui all'articolo 1, dispone al comma 1 che lo Stato italiano promuove la costruzione e la messa in uso di due navi cisterna specializzate atipiche, destinate al recupero di grandi quantità di idrocarburi sversati in mare in qualunque condizione meteorologica, in conformità alle conclusioni dei Ministri dei trasporti dell'Unione europea nell'ambito della sessione del Consiglio 5 e 6 dicembre 2002, alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2002)681, del 3 dicembre 2002 e alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002.
Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle caratteristiche tecniche delle navi. Nei due mesi successivi all'emanazione

Pag. 270

del decreto, il Ministro dovrà promuovere una procedura concorsuale a livello europeo per la costruzione e la gestione delle navi.
Per quanto riguarda le attività affidate alle navi, esse formeranno oggetto di un apposita convenzione, stipulata dal Ministero con la società aggiudicataria, nella quale verranno indicati la durata della concessione, comunque non superiore a venti anni, la tipologia del servizio, la tabella d'armamento, le eventuali prescrizioni che il Ministero riterrà opportune per garantire gli interventi di rimozione dei prodotti sversati in mare e per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente. Alla società concessionaria del servizio si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 457 del 1997, convertito dalla legge 30 del 1998, che prevedono che l'impresa amatoriale concessionaria, per il personale avente i requisiti per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, (ex articolo 119 del codice della navigazione), ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale istituito dall'articolo 1 dello stesso decreto 457, siano esonerate dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge (comma 4).
Per la copertura dell'onere finanziario, quantificato in 26 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011, si provvederà con gli stanziamenti del fondo istituito dal successivo articolo 3 (comma 5).
L'articolo 3, al comma 1, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per la costruzione e per l'esercizio delle due unità navali previste dal precedente articolo 2. Il fondo sarà finanziato dalle società importatrici di petrolio e di prodotti derivati, mediante versamento di un importo di 18 centesimi di euro per ogni tonnellata acquistata a decorrere dal 1 gennaio 2011, per la durata di venti anni (comma 2).
Le modalità di corresponsione delle somme in dotazione del fondo saranno indicate con apposito decreto ministeriale. Le risorse derivanti dal versamento dovuto dalle società di importazione di petrolio, valutate in 27 milioni di euro annui, saranno poste a carico di un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che lo stesso Ministero debba provvedere alle successive erogazioni al fondo (commi 3 e 4).
Ricorda che le iniziative europee citate all'articolo 2, comma 1, del provvedimento sono intervenute a seguito del naufragio della petroliera Prestige, avvenuto il 13 novembre 2002 al largo delle coste della Galizia, nel nord della Spagna.
In particolare, nella Comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2002, si fa riferimento ad una serie di misure destinate al rafforzamento della sicurezza marittima ed alla prevenzione dei rischi di inquinamento dei mari, nell'ambito dell'attuazione dei cd. «pacchetti Erika-I (COM(2000) 142def.) e Erika-II» (COM(2000)802 def.) adottati nel 2000 a seguito del naufragio di questa nave.
Oltre all'accelerazione dei tempi di insediamento dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA, istituita con regolamento (CE) n. 1406/2002 del 27 giugno 2002), le misure proposte comprendevano alcune specifiche richieste agli Stati membri alla luce dell'incidente della Prestige, quali l'assunzione di un numero sufficiente di ispettori di controllo da parte dello stato di approdo - misure necessarie per garantire un'adeguata attività ispettiva nei porti dell'Unione europea - ed interventi per migliorare la protezione delle vittime di incidenti di inquinamento. Quanto al documento approvato al termine del Consiglio dei Ministri dei trasporti, del 5-6 dicembre 2002, esso conteneva alcune specifiche determinazioni (concernenti l'eliminazione definitiva delle navi motoscafo per il trasporto di idrocarburi, la intensificazione delle ispezioni da parte degli stati di approdo, previste dal «pacchetto Erika», e la tempestiva operatività dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima). È da segnalare in particolare il par. 13 del documento, che esorta gli Stati membri «a mettere in atto tutte le capacità operative necessarie, quali rimorchiatori

Pag. 271

e navi specializzate per il recupero del petrolio, per reagire direttamente alle minacce per l'ambiente risultanti da incidenti con petroliere».
In linea generale, la normativa europea in materia di sicurezza marittima, di protezione dell'ambiente marino e delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, è recata dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le precedenti direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi. La direttiva è strettamente legata al regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che ha istituito un Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS), e che modifica i regolamenti già emanati in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi. I due atti legislativi hanno gli stessi obiettivi: creare un unico comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento delle navi e accelerare e semplificare il recepimento delle regole internazionali nella legislazione europea.
Successivamente è stata emanata la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, con la quale sono state recepite nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi (in particolare la Convenzione Marpol 73/78), e di garantire che ai responsabili di scarichi vengano comminate sanzioni adeguate, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi.
La proposta in esame appare conforme ai princìpi della politica comunitaria sulla sicurezza dei mari, sia con riferimento alla normativa dettata con regolamenti e direttive di cui ai c.d. «pacchetti Erika 1 e 2», sia con riguardo alle conclusione del Consiglio dei Ministri dei trasporti, del 5-6 dicembre 2002, che espressamente invita gli Stati membri a mettere in atto tutte le capacità operative necessarie, quali rimorchiatori e navi specializzate per il recupero del petrolio, per reagire direttamente alle minacce per l'ambiente risultanti da incidenti con petroliere.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
C. 975-2513-B Brandolini, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL) relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 975-2513-B Brandolini, approvato in prima lettura dalla Camera ed attualmente all'esame della XIII Commissione Agricoltura ai fini dell'esame in seconda lettura del provvedimento. Ricorda, al riguardo, che la XIV Commissione aveva espresso parere favorevole sull'A.C. 975-2513 nella seduta del 7 ottobre 2009.
L'articolo 1 definisce l'oggetto della proposta, che disciplina la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma destinati all'alimentazione umana, come definiti dal successivo articolo 2. Si tratta dei prodotti freschi, confezionati e pronti per il consumo, che vengono sottoposti a processi tecnologici di minima entità, e successivamente confezionati in buste o vaschette sigillate.
L'articolo 3 detta disposizioni in materia di commercializzazione di tali prodotti, prevedendo, al comma 1, che essi possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diverse, e al comma 2, che tali

Pag. 272

prodotti possono essere distribuiti lungo l'intera filiera o mediante distributori automatici, purché siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto previsto al successivo articolo 4.
L'articolo 4 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, emanato di concerto con il Ministro del lavoro, la definizione dei parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione di prodotti oggetto della proposta in esame, nonché le informazioni da riportare sulle confezioni a tutela del consumatore.
Ricorda che le disposizioni di carattere generale sui prodotti ortofrutticoli freschi sono recate dal regolamento (CE) n. 1580/2007, relativo alla OCM ortofrutta, che disciplina la confezione e l'etichettatura di imballaggi di vendita dei prodotti ortofrutticoli freschi che, se di peso non superiore a 3 KG, possono contenere, alle condizioni specificate nell'articolo, «miscugli di ortofrutticoli freschi di specie diverse». Dal punto di vista igienico-sanitario si rendono invece applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, ed in particolare l'allegato II, nonché le disposizioni del regolamento (CE) n. 2073/2005, relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. Per quanto concerne gli imballaggi degli alimenti, l'Unione Europea ha disciplinato l'impiego di queste sostanze mediante la direttiva 94/62/CE, modificata dalla direttiva 2004/12/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che promuove il recupero e l'incenerimento presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero dell'energia e il riciclo dei rifiuti di imballaggio. La direttiva 2002/72/CE riguarda invece i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Va quindi ricordato il regolamento (CE) n. 1935/2004 che stabilisce i princìpi generali per l'eliminazione delle differenze tra gli ordinamenti degli Stati membri riguardanti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti, e dispone (articolo 5, par. 1) l'adozione di misure specifiche per gruppi di materiali e articoli. Secondo il suddetto regolamento l'armonizzazione delle norme relative ai materiali e agli oggetti di plastica deve essere considerata una priorità. Richiama infine il regolamento (CE) n. 2023/2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, che stabilisce i criteri generali di qualità e rintracciabilità di qualsiasi materiale destinato all'imballaggio di alimenti.
In conclusione, il provvedimento non sembra recare disposizioni contrastanti con l'ordinamento europeo; la Commissione potrebbe unicamente segnalare l'opportunità che la Commissione di merito modifichi i riferimenti alla normativa comunitaria contenuti nel testo sostituendoli con un richiamo più correttoalla normativa europea.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 451 del 10 marzo 2011, all'allegato, a pagina 43, prima colonna, ventitreesima riga, dopo l'emendamento 1.5 del Governo, inserire il seguente emendamento:

Al comma 1, all'Allegato A, sopprimere la seguente direttiva:
2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

Pag. 273

Conseguentemente, all'Allegato B, dopo la direttiva: 2009/65/CE, inserire la seguente:
2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.
1. 1. La XIII Commissione.