CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 marzo 2011
452.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, comunica che l'onorevole Giancarlo Lehner è entrato a far parte della Commissione e gli porge i migliori auguri di buon lavoro.

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Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
C. 98 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che la Commissione attività produttive, in data 10 marzo 2010, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento in esame, deliberando di riferire favorevolmente sul nuovo testo dello stesso, previa approvazione di alcuni emendamenti del relatore che recepiscono integralmente le condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione contenute nel parere reso nella medesima giornata dalla Commissione. Rileva che la Commissione aveva anche espresso due condizioni volte ad introdurre una modifica all'articolo 2, comma 1, lettera e), del testo e a sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 9, che innova la disciplina in materia di ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Sottolinea che queste condizioni non sono state recepite dalla Commissione di merito. Osserva che il testo licenziato dalla Commissione attività produttive, inoltre, recepisce una osservazione contenuta nel parere della Commissione affari costituzionali, la quale chiedeva di precisare se le imprese individuali rientrassero o meno nella definizione di «imprese femminili» e «imprese giovanili» di cui all'articolo 12, commi 10 e 11: la Commissione di merito ha, quindi, effettuato tale precisazione, inserendo le imprese individuali nel novero di quelle femminili e di quelle giovanili di cui ai predetti commi. Fa presente che la X Commissione, infine, ha recepito nel testo una osservazione formulata dalla Commissione giustizia, volta a collocare nell'ambito dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1 del provvedimento. Nel segnalare l'opportunità di ribadire le condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione, anche alla luce delle ulteriori modifiche introdotte nell'articolo 12 rileva comunque l'esigenza di acquisire una conferma dal Governo in ordine all'assenza di profili problematici di carattere finanziario.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea fa presente che l'emendamento Contento 2.4 sopprime l'inciso volto a precisare che alla riduzione della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese si provveda nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo, inserito sulla base di una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio. Segnala, poi, le seguenti proposte emendative: l'emendamento Borghesi 8.2 prevede, al comma 8, che nei confronti delle imprese nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di sospensione delle attività si applichino le disposizioni in materia di riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, con oneri a parziale carico dell'INPS, senza provvedere ad una copertura finanziaria; l'emendamento Mistrello Destro 13.11 è volto a prevedere il riordino delle disposizioni in materia di incentivi alle imprese prevalentemente attraverso il riconoscimento di benefici fiscali a favore degli investitori, senza indicare idonea copertura; l'emendamento Cimadoro 13.4 è volto a sostenere la promozione delle piccole e medie imprese che investono nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e del risparmio energetico; l'emendamento Mistrello Destro 13.15 è volto a prevedere l'introduzione di politiche di integrale detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, senza prevedere forme di copertura; gli emendamenti Gianni 13.19 e 13.20 sono volti a favorire l'introduzione di norme per incentivare

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contratti di assunzione a tempo indeterminato, all'uopo applicando il regime previdenziale ed assistenziale previsto dalla normativa vigente per lavoratori apprendisti; gli articoli aggiuntivi Vico 13.08, Lulli 13.09 e Lulli 13.010 prevedono misure di sostegno alle aggregazioni tra imprese, alle iniziative dei Business angels e alle piccole e medie imprese in stato di insolvenza anche attraverso la detrazione di quote degli investimenti sostenuti. Alla copertura dei relativi oneri, dei quali non è prevista alcuna quantificazione, si provvede mediante il rinnovo e la successiva attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 99 del 2009 in materia di riordino del sistema degli incentivi, e delle agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. Le proposte emendative prevedono, inoltre, una clausola di invarianza; l'articolo aggiuntivo Lulli 13.012 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo finalizzato a consentire alle regioni, in deroga ai vincoli previsti dalle normative vigenti e nel limite delle proprie risorse, di costituire in via temporanea, e comunque non oltre il 2015, strumenti finanziari o società finalizzati, tra le altre cose, a rilevare aziende o rami di esse; l'emendamento Urso 16.1 prevede, tra le altre cose, che le regioni e gli enti locali possano garantire livelli ulteriori di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Giudica inoltre opportuno acquisire l'avviso del Governo relativamente agli emendamenti Mosella 6.3 che prevede che gli oneri informativi nei confronti della pubblica amministrazione siano assolti mediante la compilazione di un questionario elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica, sentiti l'ISTAT e il CNEL; l'emendamento Mistrello Destro 8.7, che attribuisce allo sportello unico per le attività produttive una serie di compiti, prevedendo in particolare la raccolta in un fascicolo informatico dei documenti e degli atti relativi a ciascuna impresa, nonché la comunicazione di informazioni e documenti alle Camere di commercio e alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, rispetto al quale andrebbe valutato se i compiti attributi siano ulteriori rispetto a quelli già espletati a legislazione vigente e, in tal caso, se essi siano suscettibili di determinare oneri non fronteggiabili con le risorse disponibili a legislazione vigente. Ritiene opportuno acquisire chiarimenti anche in merito all'emendamento Beltrandi 9.3 che reca una nuova disciplina relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile anche alle transazioni con la pubblica amministrazione, che sostituisce integralmente le previsioni del decreto legislativo n. 231 del 2002. Fa presente che la nuova normativa prevede, tra l'altro, una maggiorazione del saggio d'interesse applicabile in caso di ritardato pagamento e ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'impatto sulla finanza pubblica delle richiamate disposizioni, in assenza di una specifica copertura. Con riferimento all'emendamento Lulli 9.4, che sostituendo interamente l'articolo 9, è volto a dare attuazione alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, prevedendo, tra l'altro, termini più stringenti per i pagamento dei crediti, l'inefficacia di clausole volte ad escludere l'applicazione degli interessi di mora ed il risarcimento per i costi di recupero, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'impatto sulla finanza pubblica delle richiamate disposizioni, in assenza di una specifica copertura. Relativamente all'emendamento Borghesi 9.2, volto a prevedere la cessione dei crediti dei fornitori di beni o servizi verso le pubbliche amministrazioni alla Cassa depositi e prestiti, che eroga ai creditori l'importo corrispondente, giudica opportuno che il Governo chiarisca se la Cassa depositi e prestiti possa fare fronte a tale attività e se non vi siano effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica. Fa presente che relativamente all'emendamento Borghesi 13.8, volto ad estendere la disciplina fiscale in materia di contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge finanziaria 2008, agli imprenditori di età inferiore a

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35 anni, quantificando i relativi oneri in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. La proposta emendativa dispone che la copertura degli oneri aumentando l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle società che hanno conseguito particolari ricavi a fronte dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ai sensi dell'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, appare opportuno che il Governo chiarisca se la quantificazione prospettata sia corretta e se la copertura individuata sia idonea. Rileva che sull'emendamento Cimadoro 13.9, volto a prevedere disposizioni per il sostegno dell'imprenditorialità femminile, sarebbe opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica. Con riferimento alle proposte emendative Vignali 13.16, Ruggeri 13.06 e Froner 13.07, che prevedono l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Garante per le micro, piccole e medie imprese, stante la previsione di una esplicita clausola di neutralità finanziaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della stessa a garantire che dall'attuazione delle proposte emendative non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente all'emendamento Gava 13.22 che prevede l'istituzione, presso le Camere di commercio, di un punto di contatto tra la domanda e l'offerta di impresa, stante la previsione di una esplicita clausola di neutralità finanziaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della stessa a garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente all'articolo aggiuntivo Mura 13.05 fa presente che esso prevede il riconoscimento di un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento del costo sostenuto per l'investimento complessivo, al fine di finanziare proposte progettuali di ricerca ad alto contenuto tecnologico che realizzino un significativo miglioramento dell'ambiente. Osserva che alla copertura dei relativi oneri, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti, tra le altre cose, dall'aumento dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalla modifica del trattamento degli interessi passivi di cui all'articolo 96, comma 5-bis, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Al riguardo giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione prevista dalla proposta emendativa e all'idoneità della relativa copertura finanziaria. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Borghesi 13.01, rileva che la proposta emendativa reca disposizioni in materia di detassazione degli investimenti in macchinari. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti, tra le altre cose, dall'aumento dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalla modifica del trattamento degli interessi passivi di cui all'articolo 96, comma 5-bis, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Giudica, pertanto, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione prevista dalla proposta emendativa e all'idoneità della relativa copertura finanziaria. Riguardo l'articolo aggiuntivo Borghesi 13.02, che prevede la riduzione dei trasferimenti alle imprese e contestualmente l'istituzione di un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finanziato attraverso i risparmi derivanti dalla riduzione dei trasferimenti stessi volto alla riduzione dell'IRAP per le piccole e medie imprese, stante la previsione di una esplicita clausola di neutralità finanziaria, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della stessa a garantire che dall'attuazione della proposta emendativa

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non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente all'articolo aggiuntivo Cimadoro 13.03, che dispone l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno fa presente che, al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla modifica della deducibilità relativa alla svalutazione dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Giudica pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione prevista dalla proposta emendativa e all'idoneità della relativa copertura finanziaria. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Mura 13.04, che delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla promozione dello sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese, stante la previsione di una esplicita clausola di neutralità finanziaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della stessa a garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente all'articolo aggiuntivo Lulli 13.011, che delega il Governo al riordino delle accise gravanti sulle imprese per l'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica, stante la previsione di una esplicita clausola di neutralità finanziaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della stessa a garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma l'opportunità di riproporre le condizioni già espresse dalla Commissione nella seduta del 10 marzo 2011 e non recepite dalla Commissione di merito. Esprime, quindi, parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal presidente, in sostituzione del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) stigmatizza la genericità del parere contrario formulato dal rappresentante del Governo in ordine alle proposte emendative, senza un'adeguata motivazione tecnica. In particolare, sottolinea come l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 13.01 rechi una quantificazione e la relativa copertura, quindi chiede al sottosegretario Alberto Giorgetti di chiarire le ragioni per le quali ha espresso parere contrario sulla proposta emendativa.

Massimo VANNUCCI (PD), nel richiamare le osservazioni dell'onorevole Borghesi sulla genericità del parere formulato dal rappresentante del Governo, chiede che sia rivisto il parere in ordine all'articolo aggiuntivo Lulli 13.011, corredato da un'espressa clausola di neutralità finanziaria, ovvero siano specificate le ragioni per le quali la medesima è stata ritenuta insufficiente. Chiede altresì di rivedere il parere in ordine all'articolo aggiuntivo Vico 13.08, volto a prevedere misure in sostegno delle aggregazioni di imprese anche al fine di fronteggiare le crisi, richiamando in proposito il recente caso della Merloni di Fabriano.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, con riferimento all'articolo aggiuntivo Borghesi 13.01, ricorda che la posizione costantemente assunta dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene è sempre stata contraria all'aumento della pressione fiscale.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente di essersi limitato a esprimere un parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal presidente, in sostituzione del relatore solo per ragioni di sintesi, assicurando comunque che tutte le valutazioni di contrarietà espresse sono giustificate da precise motivazioni di carattere tecnico, attinenti alla copertura finanziaria delle proposte emendative. A titolo di esempio,

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sottolinea che l'articolo aggiuntivo Borghesi 13.01 prevede rilevantissimi interventi di carattere fiscale, introducendo un regime fiscale agevolato volto a favorire la capitalizzazione delle imprese e una detassazione degli investimenti in nuovi macchinari e apparecchiature, per i quali non è facilmente individuare una precisa quantificazione degli oneri. Osserva, altresì, che a fronte di oneri certi e incomprimibili, l'articolo aggiuntivo individua una copertura finanziaria che giudica aleatoria e, pertanto, inidonea, in assenza di una specifica relazione tecnica. Rileva, in ogni caso, che non appare ragionevole introdurre una disposizione di tale tenore in un provvedimento essenzialmente ordinamentale, quale quello attualmente in esame, sottolineando come sia inopportuno prevedere in questa fase un'ampia riforma fiscale, dal momento che, da un lato, si sta procedendo ad una profonda revisione dell'assetto fiscale a livello territoriale e, dall'altro, il Governo ha annunciato e sta lavorando ad una complessiva riforma del sistema impositivo. Osserva, inoltre, che appare particolarmente difficoltoso verificare la neutralità finanziaria della delega legislativa prevista dall'articolo aggiuntivo Lulli 13.011, segnalando altresì che la disciplina delle accise deriva in larga parte da disposizioni normative europee e che, pertanto, è estremamente complesso ipotizzare una revisione di tale disciplina finanziariamente neutrale che non disattenda le vigenti disposizioni dell'Unione europea.

Rolando NANNICINI (PD) ribadisce la neutralità finanziaria dell'articolo aggiuntivo Lulli 13.011, che prevede il rispetto del tetto di spesa già previsto a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che una revisione complessiva della materia delle accise gravanti sulle imprese per l'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica sarebbe comunque idonea a vanificare la prevista clausola di neutralità finanziaria.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, formula una proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 98 e abb. - A, recante norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 2, comma 1, lettera e), sostituire le parole: alle politiche pubbliche attraverso con le seguenti: alla definizione di politiche pubbliche per;
all'articolo 9, sopprimere i commi 2 e 3;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.4, 6.3, 8.2, 8.7, 9.2, 9.3, 9.4, 13.4, 13.8, 13.9, 13.11, 13.15, 13.16, 13.19, 13.20, 13.22, 16.1, e sugli articoli aggiuntivi 13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 13.06, 13.07, 13.08, 13.09, 13.010, 13.011 e 13.012, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Massimo VANNUCCI (PD) illustra una proposta di parere alternativo (vedi allegato 1).

Gioacchino ALFANO (PdL) ritiene che il Governo dovrebbe valutare la possibilità

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di esprimere nulla osta sulle proposte emendative segnalate dai colleghi Borghesi e Vannucci.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel confermare il parere già espresso, si rimette comunque alla Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere presentata dall'onorevole Vannucci.

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Emendamenti C. 2008-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, fa presente che in data 14 marzo 2011 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti all'A.C. 2008-A/R recante: l'istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Osserva che gli emendamenti Zampa 3.6 e Favia 3.41 prevedono che l'Autorità garante assicuri, attraverso la creazione e il funzionamento di un'apposita Commissione consultiva, la consultazione di rappresentanti di bambini e ragazzi e di altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori, senza provvedere alla quantificazione degli oneri ed alla relativa copertura. Rileva che l'emendamento Lo Monte 3.52 dispone che l'Autorità istituisca un elenco di soggetti idonei ad assumere le funzioni di tutori o curatori speciali dei minori, curandone la loro formazione mediante specifici corsi di preparazione e di aggiornamento e assicurando ad essi la consulenza ed il sostegno necessari, senza indicare i mezzi per farvi fronte. Con riferimento all'emendamento Palomba 3.38 rileva che l'emendamento, nel modificare i compiti spettanti alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, prevede la formazione e l'aggiornamento delle persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e di curatori speciali dei minor, nonché il trasferimento di funzioni ai garanti regionali, senza indicare i mezzi per farvi fronte. Riguardo l'emendamento Lo Monte 3.57 che prevede l'istituzione, da parte delle regioni, di garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, con competenza limitata ai rispettivi territori, fa presente che, nell'attuale formulazione del comma 6 dell'articolo 3, l'istituzione di tali autorità è facoltativa e osserva che viene obbligatoriamente istituito, in ciascuna regione, un nuovo organismo, suscettibile di determinare nuovi oneri per la finanza pubblica, senza che questi vengano quantificati e senza che si proceda alla conseguente copertura finanziaria degli stessi. Relativamente all'emendamento Vanalli 5.1 fa presente che modifica l'articolo 5, comma 1, laddove prevede che l'Ufficio dell'Autorità garante abbia sede in Roma, determinando oneri connessi alle spese di installazione e funzionamento, ponendosi peraltro in contrasto con una condizione formulata dalla Commissione, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.
Relativamente all'emendamento Schirru 3.62 osserva che la proposta emendativa riscrive l'articolo 3 concernente le competenze dell'Autorità garante prevedendo, in particolare, che la stessa predisponga atti, azioni, misure ed interventi per l'attuazione della convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Fa presente che l'emendamento Lo Monte 3.51 attribuisce una nuova competenza dell'Autorità garante, consistente nella promozione, in collaborazione con i soggetti competenti, di iniziative per la tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento al fenomeno della dispersione scolastica e del lavoro minorile; l'emendamento Lo Monte 3.53 prevede che l'Autorità diffonda la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione

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con i soggetti che si occupano dei diritti di minori, promuovendo a livello nazionale iniziative per la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza; gli emendamenti Lo Monte 3.58 e 3.55 attribuiscono nuove competenze dell'Autorità garante, consistenti, nel primo emendamento, nella vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali e in ambienti esterni alla loro famiglia di origine e nella seconda proposta emendativa nella verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero non accompagnato; l'emendamento Palomba 3.22 sostituisce il comma 9 dell'articolo 3, prevedendo l'intervento dell'Autorità garante per l'esame, anche d'ufficio, di situazioni generali e particolari delle quali sia comunque venuta a conoscenza, che possano violare i diritti dei minori, prevedendo anche che l'editore o il giornalista che, nelle fasce orarie protette, mandino in onda - in radio o in televisione - spettacoli o programmi pericolosi o dannosi per la crescita dei minori, siano puniti con la pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro; l'emendamento Lo Monte 3.56 prevede la vigilanza, da parte dell'Autorità garante, della programmazione televisiva e delle varie forme di comunicazione, allo scopo di segnalare a vari organismi competenti le eventuali violazioni riscontrate della rappresentazione fatta dell'infanzia o consistenti nel determinare un impatto pregiudizievole per i minori; l'emendamento Palomba 3.44 prevede che l'Autorità garante, qualora ravvisi violazioni dei diritti dei minori da parte dei mezzi di informazione possa irrogare sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive a carico dei responsabili delle violazioni. È prevista anche la possibilità di sollecitare ispezioni o approfondite informative concernenti abusi verso i minori. Con riferimento a tale emendamento segnala in particolare che appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario le disposizioni di cui al comma 11. L'articolo aggiuntivo Palomba 3.01 prevede poteri d'indagine dell'Autorità garante prevedendo, tra l'altro, che la stessa possa - attraverso funzionari di istituzioni pubbliche o proprio personale, effettuare indagini o ispezioni e irrogare sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive nel caso di violazioni di diritti di minori. Con riferimento a tale proposta emendativa segnala in particolare che appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario le disposizioni di cui limitatamente ai commi 2 e 5. Con riferimento all'emendamento Lo Monte 4.50, che prevede, tra le altre cose, che l'Autorità garante possa ordinare ai funzionari pubblici o al proprio personale di effettuare indagini ed ispezioni, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la dotazione umana, strumentale e finanziaria prevista per l'Ufficio del Garante sia idonea a consentire lo svolgimento delle ulteriori funzioni di cui alla proposte emendative medesima. Con riferimento all'emendamento Miotto 7.51, volto a modificare le risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura. In particolare, si prevede l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999 come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2011, al di là delle osservazioni in merito alla formulazione della copertura finanziaria, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria anche in considerazione del fatto che è previsto l'utilizzo delle risorse iscritte nella tabella C in via permanente. Riguardo l'emendamento Zampa 7.1, volto a ridurre da 200.000 a 130.000 euro la quantificazione degli oneri derivanti dal pagamento dell'indennità di carica all'Autorità garante, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione prevista dalla proposta emendativa.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal relatore, con l'eccezione delle proposte emendative Palomba 3.22 e Lo Monte 3.56, su cui esprime nulla osta, e sulle proposte emendative Palomba 3.44 e 3.01, su cui esprime parere contrario sull'intero testo.

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede di esprimere parere contrario sulle proposte

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emendative a prima firma Palomba, testé richiamate dal rappresentante del Governo, limitatamente alle disposizioni richiamate dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, fa presente che, sul punto, sulla base dei precedenti, l'orientamento della Commissione non è stato univoco.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene che sia utile esprimere un parere contrario limitatamente ad alcuni commi delle proposte emendative, anche ai fini di una possibile votazione per parti separate.

Massimo VANNUCCI (PD) con riferimento alle proposte emendative Palomba 3.44 e 3.01, ribadisce l'opportunità di esprimere un parere contrario limitatamente alle disposizioni richiamate dal relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, tenendo conto delle osservazioni da ultimo svolte dai deputati Cambursano e Vannucci, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al progetto di legge C. 2008 e abb. A/R, recante l'Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, contenuti nel fascicolo n. 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.6, 3.38, 3.41, 3.44, limitatamente al comma 11, 3.51, 3.52, 3.53, 3.55, 3.57, 3.58, 3.62, 4.50, 5.1 e 7.51 e sull'articolo aggiuntivo 3.01, limitatamente ai commi 2 e 5, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.
Ulteriore nuovo testo C. 3403.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dell'ulteriore nuovo testo del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, fa presente che la Commissione trasporti ha trasmesso un ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 3403, recante disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro della Val Venosta/Vinschgau. Al riguardo, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato la proposta nella seduta del 1o marzo 2011, esprimendo un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la quale prevede una modifica della disposizione di copertura finanziaria contenuta nell'articolo 4 del provvedimento. Ricorda che, successivamente a tale data, nella seduta del 9 marzo 2011, la Commissione trasporti ha approvato l'emendamento 1.200 del relatore, il quale, nel modificare l'articolo 4 nel senso indicato dalla Commissione bilancio, ha effettuato il necessario coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, per adeguarle alla rimodulazione dell'autorizzazione di

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spesa. Ritiene pertanto che l'ulteriore nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito non presenti profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), pur comprendendo le considerazioni del relatore e del rappresentante del Governo sui profili finanziari del provvedimento, ritiene che ci si dovrebbe interrogare sull'opportunità di attivare una procedura di carattere legislativo per l'indennizzo dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro della Val Venosta, osservando altresì che occorrerebbe approfondire opportunamente le cause dell'incidente.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, fa presente che l'intervento dell'onorevole Polledri attiene più a considerazioni di merito che ai profili di competenza della Commissione.

Remigio CERONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 3403, recante disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau,
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta formulata dal relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP) dichiara la sua astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2010.
Emendamenti C. 4059.

(Parere alla XIV Commissione).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, fa presente che la Commissione politiche dell'Unione europea ha trasmesso quattro emendamenti riferiti al disegno di legge comunitaria per il 2010, sulla quale la Commissione ha già espresso il proprio parere nella seduta del 1o marzo 2011. Osserva che, in particolare, tre emendamenti, di identico tenore, Abrignani 9.1, Porcino 9.3 e 9.4 del Governo prevedono la soppressione dell'articolo 9, il quale prevede che nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica, al territorio di «Roma Capitale» sia riconosciuta la qualifica di livello NUTS 2. Rileva che l'emendamento Gozi 9.2 prevede, invece, che tale riconoscimento non determini una riduzione delle risorse da devolvere ai restanti territori della Regione Lazio ai sensi della normativa europea, istituendo un tavolo di concertazione fra gli enti territoriali della Regione Lazio destinatari delle risorse dell'Unione europea erogate. Al riguardo, ritiene che le proposte emendative non presentino profili finanziari problematici, giudica in ogni caso utile acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime nulla osta sulle proposte emendative in esame.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, formula la seguente di parere:
«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 riferiti al disegno di legge C. 4059 recante legge comunitaria 2010,

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esprime

NULLA OSTA».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Nuovo testo unificato C. 2854 e abb.
(Parere alla XIV Commissione).
(Rinvio dell'esame).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.50.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
C. 98 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Riesame emendamenti e conclusione - Parere).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che è stato richiesto il riesame del parere espresso nella seduta antimeridiana sulle proposte emendative Lulli 9.4, Vignali 13.16, Ruggeri 13.06, Froner 13.07, Gava 13.22 e Urso 16.1.
Con riferimento all'emendamento Lulli 9.4, ricorda che esso, interamente sostitutivo dell'articolo 9, è volto a dare attuazione alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, prevedendo, tra l'altro, termini più stringenti per i pagamento dei crediti, l'inefficacia di clausole volte ad escludere l'applicazione degli interessi di mora ed il risarcimento per i costi di recupero. In proposito, rammenta che il Governo ha già espresso nella seduta di questa mattina parere contrario, in quanto esso è suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica. In merito, ritiene, in assenza di ulteriori elementi da parte del Governo, di confermare il parere precedentemente espresso.
Segnala, altresì, che le proposte emendative Vignali 13.16, Ruggeri 13.06 e Froner 13.07 prevedono l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Garante per le micro, piccole e medie imprese. In proposito, fa presente che il Governo ha già espresso nella seduta di questa mattina parere contrario, per mancanza di effettività della clausola di invarianza finanziaria prevista dalla proposta emendativa. A suo avviso, si potrebbe tuttavia proporre una riformulazione delle proposte emendative, volta a semplificare i compiti affidati all'Autorità garante, nonché a sopprimere la possibilità di richiedere la collaborazione di altre amministrazioni e, infine, a rivedere la clausola di invarianza finanziaria nel senso di precisare che le attività del Garante sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento all'emendamento Gava 13.22, segnala che esso prevede l'istituzione, presso le Camere di commercio, di un punto di contatto tra la domanda e l'offerta di impresa. In proposito, il Governo ha già espresso nella seduta di questa mattina parere contrario, per mancanza di effettività della clausola di invarianza finanziaria prevista dalla proposta emendativa. In merito, ritiene, in assenza

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di ulteriori elementi da parte del Governo, di confermare il parere precedentemente espresso.
Osserva, poi, che l'emendamento Urso 16.1 prevede, tra le altre cose, che le disposizioni del provvedimento costituiscano livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e che le regioni e gli enti locali possano garantire livelli ulteriori di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito, ritiene, in assenza di ulteriori elementi da parte del Governo, di confermare il parere precedentemente espresso.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le considerazioni del presidente e conferma l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti Lulli 9.4, Gava 13.22 e Urso 16.1, mentre ritiene che potrebbe esprimersi nulla osta sulle proposte emendative Vignali 13.16, Ruggeri 13.06 e Froner 13.07, a condizione che esse siano riformulate in modo da garantire che l'istituzione del Garante per le micro, piccole e medie imprese sia realizzata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Paola DE MICHELI (PD) ritiene che il rappresentante del Governo e il presidente dovrebbero riconsiderare la valutazione di contrarietà espressa con riferimento all'emendamento Lulli 9.4, che reca una delega per il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In particolare, segnala che i profili finanziariamente più problematici sono quelli attinenti alle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni, per le quali il comma 21 prevede una delega da esercitare entro un anno dall'entrata in vigore della disposizione. Al riguardo, osserva che in ogni caso il nostro Paese dovrà recepire la direttiva, sottolineando come la disposizione in esame preveda un recepimento che anticipa solo di un anno il termine di recepimento indicato dallo stesso Governo. Per quanto attiene al merito della proposta emendativa, sottolinea come i ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni rappresentino uno dei problemi più gravi che le piccole e medie imprese si trovano a fronteggiare nell'attuale congiuntura finanziaria, rilevando che tali ritardi costringono le imprese a ricorrere all'indebitamento, con conseguenti effetti negativi sulla loro solidità. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo si impegni fortemente per accelerare i pagamenti anche attraverso il recepimento della richiamata direttiva europea.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, concordando sulla rilevanza del recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, osserva tuttavia che in fase di attuazione di tale direttiva dovranno attentamente valutarsi le implicazioni finanziarie della nuova disciplina, che presenta aspetti di rilevante complessità.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
riesaminate le proposte emendative 9.4, 13.16, 13.22, 16.1, 13.06 e 13.07 riferite al progetto di legge C. 98 e abb. - A, recante norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime
sugli emendamenti 9.4, 13.22 e 16.1:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 13.16:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

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Alla parte consequenziale, Art. 13-bis, al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente: b) valutare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolazione sulle micro, piccole e medie imprese;

Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole da: della collaborazione dei Ministeri fino a dell'ISTAT con le seguenti: dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia.

Conseguentemente, sostituire i commi 5, 6 e 7, con il seguente:
5. Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo ministero e svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
sugli articoli aggiuntivi 13.06 e 13.07:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente: b) valutare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolazione sulle micro, piccole e medie imprese;

Conseguentemente, sostituire i commi 5, 6 con il seguente:
5. Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo ministero e svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso nella seduta antimeridiana del 15 marzo 2011 relativamente alle proposte emendative 13.16, 13.06 e 13.07.

Maino MARCHI (PD) illustra una proposta di parere alternativo (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente, in sostituzione del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere presentata dall'onorevole Marchi.

La seduta termina alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, indi del vicepresidente Roberto OCCHIUTO.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.
Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani e CNA.
(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, propone che la pubblicità

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dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Giorgio Natalino GUERRINI, presidente di R.ETE. Imprese Italia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Paola DE MICHELI (PD), Massimo POLLEDRI (LNP), Massimo VANNUCCI (PD), Renato CAMBURSANO (IdV), Amedeo CICCANTI (UdC), ai quali replicano Giorgio Natalino GUERRINI, presidente di R.ETE Imprese Italia, e Claudio GIOVINE, responsabile del dipartimento politiche industriali della CNA.

Roberto OCCHIUTO, presidente, ringrazia gli auditi per l'importante contributo offerto all'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.