CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 marzo 2011
452.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 marzo 2011.

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.
Emendamenti C. 1640-A Contento.

Il Comitato si è riunito dalle 11.40 alle 12.30, dalle 14.20 alle 14.45, dalle 17.45 alle 18 e dalle 18.50 alle 19.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.05.

Misure contro la durata indeterminata dei processi.
C. 3137, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 10 marzo 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (vedi allegato 1).
Si riserva quindi di valutare l'ammissibilità di talune proposte emendative che intervengono su materie che non sono oggetto di specifico intervento da parte del provvedimento in esame.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, ricorda di avere annunciato sin dall'inizio che si sarebbe impegnato affinché fosse soppresso l'articolo 9 del provvedimento, recante la disciplina transitoria. Fa presente quindi di avere presentato questa mattina

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l'emendamento 9.100, soppressivo della predetta disposizione.
Sottolinea come, una volta soppresso l'articolo 9, non sarà certamente più possibile sostenere che il provvedimento in esame sia ad personam e, segnatamente, applicabile ai processi che riguardano la persona del Presidente del Consiglio. Ritiene, inoltre, che in caso di approvazione delle ulteriori disposizioni del provvedimento non si produrranno le conseguenze negative evidenziate nel corso delle audizioni.
Ricorda altresì di avere richiesto a tutti i colleghi di collaborare affinché la Commissione possa elaborare una riforma significativa ed utile alla giustizia. Nel rinnovare questa richiesta e in quest'ottica di leale e fattiva collaborazione, ha intenzione di esaminare con estrema attenzione tutti gli emendamenti presentati, auspicando peraltro che in particolare i gruppi del PD e dell'IdV possano segnalare gli emendamenti in grado di offrire un contributo realmente costruttivo. Chiede quindi alla presidenza di voler concedere un termine di ventiquattro ore per valutare le proposte emendative, che sono state presentate nel tardo pomeriggio di ieri.
Qualora si dovesse creare l'auspicato clima di collaborazione, assicura che vi sarà da parte sua il massimo impegno per raggiungere un testo che sia quanto più possibile soddisfacente e condiviso. Qualora invece non si dovesse ci sia un clima di leale e costruttiva collaborazione, sarà costretto a trarne le debite conseguenze.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene che si possa aderire alla richiesta del relatore, che appare ragionevole. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle 14.
Sospende la seduta in sede referente per consentire lo svolgimento della seduta in sede consultiva e la riunione del Comitato del nove.

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.45.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.
C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 12 gennaio 2010.

Roberto RAO (UdC), relatore, sottolinea come le recenti vicende internazionali ed in particolare quelle che si stanno verificando in Libia, rendano assolutamente necessario ed urgente adattare il nostro ordinamento alle prescrizioni contenute nello Statuto della Corte penale internazionale. Sollecita quindi il Governo a presentare il disegno di legge più volte preannunciato. Ove la presentazione di tale disegno di legge dovesse ulteriormente tardare, invita la presidenza della Commissione ad accelerare l'iter delle proposte di legge in esame.

Jean Leonard TOUADI (PD) si associa alla richiesta formulata dall'onorevole Rao.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO assicura che riferirà la richiesta del relatore e dell'onorevole Touadi al sottosegretario Alberti Casellati, che segue l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.10.

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Legge comunitaria 2010.
Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Salvatore TORRISI (PdL), relatore, rileva come la Commissione Politiche dell'Unione europea abbia trasmesso alla Commissione Giustizia, per l'espressione del parere di competenza, due emendamenti e due articoli aggiuntivi.
L'emendamento 1.5 del Governo è volto a sopprimere dall'allegato B il riferimento alla direttiva 2009/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.
L'emendamento Gioacchino Alfano 12.3 è volto ad integrare con talune specificazioni il comma 6 dell'articolo 12, recante la delega al Governo per la disciplina della fiducia.
Vengono, segnatamente, integrati i principi e criteri direttivi di cui alle lettere q) ed r), in modo da prevedere che debba essere assicurato il coordinamento della emananda disciplina in materia di fiducia anche con le norme in materia di servizi di investimento (oltre che con quelle in materia di antiriciclaggio, antimafia, conflitto di interessi ed a tutela dell'ordine pubblico, come attualmente previsto dalla disposizione) e che debbano essere dettate, ove necessario, anche norme di coordinamento con la normativa in materia di società fiduciarie (oltre che con la disciplina fiscale vigente in materia di trust, come attualmente previsto dalla delega).
L'articolo aggiuntivo 18.046 degli onorevoli Porcino e Palomba è volto ad introdurre un articolo 18-bis che reca delle modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge comunitaria 2007).
Il comma 1 estende il termine previsto dall'articolo 28 per l'adozione dei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle decisioni quadro ivi previste, da quello di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge comunitaria 2007, al 31 luglio 2011.
Le decisioni quadro elencate dall'articolo 28 sono le seguenti: a) decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato; b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; c) decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato; d) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.
Il comma 2 dell'articolo 18 bis detta invece principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.
L'articolo aggiuntivo Palomba 18.047 è volto ad introdurre un articolo 18-bis che modifica gli articoli 49 e 50 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008).
Il comma 1 estende il termine previsto dall'articolo 49 per l'adozione dei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle decisioni quadro ivi previste, da quello di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge comunitaria 2008, al 31 luglio 2011.
L'articolo 49 prevede l'attuazione delle seguenti decisioni quadro: a) decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; b) decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge; c) decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà

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personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (tale decisione quadro risulta peraltro attuata con decreto legislativo n. 161 del 2010).
Il comma 2 dell'articolo 18-bis, incide sull'articolo 50 della Legge comunitaria 2008, che detta i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. L'articolo aggiuntivo, in particolare, è volto a sopprimere il riferimento ai princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g) della Legge comunitaria 2008, cosicché il Governo, nell'esercizio della delega, debba dare attuazione ai soli principi e criteri specificamente indicati nell'articolo 50.
Quanto agli articoli aggiuntivi Porcino 18.046 e Palomba 18.047, nel ribadire un orientamento più volte espresso dalla Commissione giustizia, appare inopportuno inserire in una legge di contenuto eterogeneo, quale la legge comunitaria, l'attuazione di decisioni-quadro in materie che incidono sostanzialmente sulla libertà personale e sul diritto di difesa. L'esame da parte del Parlamento, infatti, non sarebbe adeguatamente approfondito, limitandosi all'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti. Per l'attuazione delle decisioni-quadro che presentano i predetti profili di delicatezza e complessità, appare necessario che il Parlamento svolga il compiuto esame di uno specifico progetto di legge.
Le medesime considerazioni valgono anche per le modifiche previste dalle proposte emendative in esame, che, oltre ad incidere sui principi e criteri direttivi, hanno lo scopo di prolungare il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo, con riferimento all'attuazione di decisioni quadro presentano le predette caratteristiche.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 1.5 del Governo e Gioacchino Alfano 12.3, e di esprimere parere contrario sugli articoli aggiuntivi Porcino 18.046 e Palomba 18.047 (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene inaccettabile che la maggioranza ed il Governo sembrino non trovare mai il tempo per affrontare temi importanti quali, in particolare, quello della lotta contro la corruzione nel settore privato. Rileva, segnatamente, come si confermi la tendenza a rinviarne l'esame in attesa di una riforma organica ovvero di un disegno di legge che poi non viene mai presentato. Invita quindi il Governo ad intervenire con la massima sollecitudine.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli.

Riforma delle professioni regolamentate.
C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI