CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 marzo 2011
451.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 10 marzo 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 9.45.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.
Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2011.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come, a seguito dei contatti informali avviati con la competente Commissione parlamentare del Senato, sarebbe emersa una sostanziale condivisione rispetto all'impostazione del testo unificato adottato dalla Commissione, e come, pertanto, si pongano le condizioni per consentire un rapido iter di approvazione del provvedimento.

Alberto FLUVI (PD), ad integrazione delle considerazioni espresse dal Presidente, evidenzia come sul testo unificato adottato dalla Commissione si sia avuto un informale scambio di idee tra esponenti dei gruppi di maggioranza e di opposizione della competente Commissione del Senato, all'esito del quale si è condivisa l'opinione di non appesantire di ulteriori argomenti l'impianto fondamentale del testo unificato. Ritiene quindi che, qualora tale orientamento fosse assunto anche dal Governo, si potrebbe giungere in tempi relativamente rapidi all'approvazione definitiva dell'intervento legislativo.

Gianfranco CONTE, presidente, pur non ritenendo opportuno procedere, nella seduta odierna, alla votazione delle proposte emendative presentate, considera utile compiere fin d'ora alcuni approfondimenti sulle proposte emendative che sono state accantonate, in quanto presentano profili problematici o non ancora adeguatamente chiariti.

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In tale prospettiva occorre in primo luogo affrontare il tema della composizione del gruppo di lavoro previsto dall'articolo 1 del testo unificato, il quale è oggetto, tra l'altro, degli emendamenti accantonati Fluvi 1.8, Nicolucci 1.9, Messina 1.10 e 1.11.

Alberto FLUVI (PD), raccogliendo il suggerimento del Presidente, invita il relatore ad valutare ulteriormente alcuni aspetti dell'emendamento Pagano 1.1, sul quale è stato espresso parere contrario, verificando in particolare se sia possibile raccogliere alcuni spunti contenuti in tale proposta emendativa, relativamente all'organizzazione del gruppo di lavoro istituito dall'articolo 1, comma 3. Ritiene invece opportuno mantenere inalterate le previsioni concernenti gli ambiti di competenza del predetto gruppo di lavoro, come definiti dal testo unificato.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, in riferimento al rilievo espresso dal deputato Fluvi, considera fondamentale l'esigenza di sfrondare la struttura del gruppo di lavoro da ogni elemento superfluo, al fine di sottolineare il più possibile il carattere operativo del predetto gruppo, avvalendosi di risorse umane dotate di adeguata qualificazione professionale.
Sottolinea, altresì, l'esigenza che la struttura di prevenzione delle frodi individuata dall'articolo 1 del testo unificato non costituisca in ogni caso una duplicazione dell'autorità giudiziaria, ritenendo invece fondamentale responsabilizzare maggiormente le compagnie assicurative relativamente all'azione di contrasto alle frodi. In tale contesto il ruolo della struttura di prevenzione dovrà essere sostanzialmente quello di fornire alle medesime compagnie segnali di allerta, che consentano a queste ultime di individuare, in sede di liquidazione, i sinistri a rischio di frode.

Gianfranco CONTE, presidente, invita il relatore a formulare un'ipotesi di riformulazione del comma 4 dell'articolo 1 che venga incontro all'esigenza di garantire la massima qualificazione professionale dei componenti del gruppo di lavoro.
Per quanto riguarda invece l'emendamento Messina 2.1, anch'esso accantonato, il quale esplicita la possibilità, per le imprese di assicurazione, di chiedere di sottoporre volontariamente i veicoli ad ispezione, prima della stipula del contratto di assicurazione, prevedendo in tal caso che le compagnie pratichino una riduzione tariffaria, ritiene che tale proposta emendativa, alla luce della proposta di riformulazione formulata dal relatore, possa sostanzialmente essere condivisa.

Alberto FLUVI (PD), in merito ai propri emendamenti 2.4 e 2.8, sui quali il relatore aveva chiesto chiarimenti, e che erano stati per tale ragione accantonati, sottolinea come le proposte emendative siano sostanzialmente volte ad escludere il rischio che le disposizioni concernenti la disciplina sull'attestazione dello stato di rischio possano essere utilizzate per eludere la previsione di cui al comma 4-bis dell'articolo 134 del Codice delle assicurazioni, introdotta dal decreto-legge n. 7 del 2007, cosiddetto decreto-legge «Bersani», che consente, nel caso di stipula, da parte di familiari di un soggetto già assicurato, di un nuovo contratto di assicurazione per un veicolo, di ottenere che a tale veicolo sia assegnata una classe di merito non meno sfavorevole di quella del veicolo della stessa tipologia già assicurato da un congiunto stabilmente convivente nel medesimo nucleo familiare.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, rileva come le disposizioni in materia di attestazione dello stato di rischio contenute nel testo unificato non incidano sulla questione richiamata dal deputato Fluvi, ritenendo pertanto che gli emendamenti 2.4 e 2.8 risultino sostanzialmente superflui.

Alberto FLUVI (PD) si riserva di approfondire ulteriormente la tematica oggetto dei propri emendamenti 2.4 e 2.8, dichiarandosi comunque disponibile, in linea di massima, a ritirarli.

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Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 marzo 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.20.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Nuovo testo unificato C. 2854 e abbinate.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, informa preliminarmente che la discussione in Assemblea sul provvedimento dovrebbe iniziare nella giornata di lunedì 21 marzo, e che pertanto l'esame in sede consultiva su di esso dovrà concludersi entro martedì 15 marzo prossimo, al fine di consentire alla Commissione di merito di terminare l'esame in sede referente nella giornata successiva.

Maurizio BERNARDO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XIV Politiche dell'Unione europea, il nuovo testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, dei progetti di legge C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Il testo, che si articola in nove capi e si compone di 58 articoli, ha la finalità, specificata dall'articolo 1, di disciplinare il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei princìpi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.
L'articolo 2, comma 1, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, per sua delega, dal Ministro per le politiche europee, il quale ha il compito di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Al CIAE partecipano il Ministro per gli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno, nonché, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, anche il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, il presidente dell'Unione province d'Italia e il presidente dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani.
Il comma 5 demanda ad decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina del funzionamento del CIAE.
L'articolo 3 stabilisce, ai commi da 1 a 3, l'obbligo, per il Governo, di riferire semestralmente alle Camere sui temi di maggiore interesse decisi o in discussione in sede di Unione europea, di illustrare alle Camere la posizione che intende assumere, prima dello svolgimento delle riunioni

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del Consiglio europeo, nonché di informare i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea.
Ai sensi del comma 4 il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee assicura, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, la tempestiva consultazione e informazione delle Camere in merito agli atti, ai progetti di atti e ai documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito delle procedure di coordinamento delle politiche economiche, nonché ai fini della predisposizione dei programmi di stabilità e dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della strategia per la crescita e l'occupazione.
L'articolo 4 stabilisce che i progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, accompagnandoli, nei casi di particolare rilevanza, con una nota illustrativa della valutazione del Governo e con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.
In base al comma 4 la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, curandone il costante e tempestivo aggiornamento, anche in relazione agli sviluppi del processo decisionale.
L'articolo 5 prevede che i competenti organi parlamentari possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei regolamenti delle Camere, sui progetti e sugli atti di cui all'articolo 4, nonché su ogni altra questione portata alla loro attenzione ai sensi della legge. Da parte sua il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea, ovvero di altre istituzioni o organi dell'Unione, sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere, ovvero fornisce ai competenti organi parlamentari adeguate motivazioni qualora il Governo non abbia potuto attenersi a tali indirizzi.
L'articolo 6 prevede che ciascuna Camera possa esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, che è inviato ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ed è trasmesso contestualmente al Governo.
L'articolo 7 disciplina l'istituto della riserva di esame parlamentare, in base al quale ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l'esame di progetti di atti dell'Unione europea, può chiedere al Governo, informandone contestualmente l'altra Camera, di apporre in sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare sul progetto o atto in corso di esame. In tal caso il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di venti giorni dalla comunicazione con cui il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa le Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea
In casi di particolare importanza politica, economica e sociale il Governo può apporre, in sede di Consiglio dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso, inviando alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.
L'articolo 8, comma 1, prevede che il Governo informi tempestivamente le Camere sulle iniziative assunte dalle competenti istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della procedura di revisione semplificata del Trattato sull'Unione europea, nonché delle altre procedure di modifica semplificata di norme dei trattati previste dal medesimo Trattato o del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Ai sensi del comma 2 l'adozione da parte dell'Italia della decisione in materia

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di difesa comune europea è fatta con legge, mentre il comma 3 specifica che, qualora l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea sia subordinata dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni. In base al comma 4, nel caso di procedure di revisione semplificata della Parte III del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (relativa alle politiche del'Unione e alle azioni interne), l'approvazione è fatta con legge, sulla base di un disegno di legge di approvazione.
Il comma 5 stabilisce che nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione (deliberazione del Parlamento nazionale qualora il Consiglio europeo decida che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata su materie per le quali è prevista ordinariamente l'unanimità, oppure decida che il Consiglio segua la procedura legislativa ordinaria in un caso in cui è prevista procedura legislativa ordinaria), la deliberazione delle Camere è resa entro il termine di sei mesi dalla trasmissione dell'atto dell'Unione alle Camere da parte delle competenti istituzioni dell'Unione.
L'articolo 9 prevede, al comma 1,che, in relazione alle proposte legislative presentate ai sensi degli articoli 48, comma 2 (progetti di atti legislativi europei che ledano aspetti importanti del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro), 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (progetti di direttive in materia di cooperazione giudiziaria o di norme minime su reati e sanzioni che incidano su aspetti fondamentali dell'ordinamento giuridico penale di uno Stato membro), il rappresentante dell'Italia in seno al Consiglio è tenuto a chiedere che la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio stesso, nel caso in cui entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso.
Inoltre, ai sensi del comma 2, nei casi previsti dall'articolo 31, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea (deliberazioni a maggioranza qualificata del Consiglio su decisioni relative a interessi e obiettivi strategici del'Unione, su decisioni relative a proposte dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, decisioni relative all'attuazione di precedenti decisioni su un'azione o una posizione dell'Unione, su nomine di rappresentanti speciali dell'Unione), il rappresentante dell'Italia in seno al Consiglio deve opporsi ad una decisione per specificati e vitali motivi di politica nazionale, qualora entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo motivato in tal senso.
Al fine di consentire alle Camere di esprimersi su tali materie, il comma 3 prevede che il Governo trasmetta tempestivamente le predette proposte alle Camere, che possono formulare atti di indirizzo entro trenta giorni dalla trasmissione.
L'articolo 10 stabilisce che, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione che indica: gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea; gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione; le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.
Inoltre, sensi del comma 2, entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione contenente informazioni:
sugli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento;

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sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, con l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;
sulla partecipazione dell'Italia alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, tra le quali è compresa, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, la politica fiscale;
sull'attuazione delle politiche di coesione economica e sociale e territoriale, con indicazione circa l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione;
sul seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

L'articolo 11, comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti e alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia: delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano; dei rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia disposti da organi giurisdizionali italiani; delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia; dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.
Inoltre, ai sensi del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1
L'articolo 12 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee - comunichi alle Camere le decisioni assunte dalla Commissione europea inerenti l'avvio di una procedura di infrazione, vincolando il Ministero con competenza istituzionale prevalente a trasmettere alle Camere, entro 20 giorni dalla predetta comunicazione, una relazione che illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento contestato con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intendono assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità con i rispettivi regolamenti.
L'articolo 13 prevede che il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzazione delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti.
L'articolo 14 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri informi le commissioni parlamentari competenti per materia e per i rapporti con l'Unione europea delle proposte o designazioni, effettuate dal Governo italiano, relative ai membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea,

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della Corte dei conti europea e del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. Le predette commissioni possono, in coerenza con i rispettivi regolamenti, ascoltare in audizione le persone proposte o designate.
L'articolo 15 stabilisce che le attività di coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e di adeguamento della normativa nazionale sono svolte dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale assume la denominazione di Dipartimento per le politiche europee.
L'articolo 16, comma 1, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, un Comitato tecnico permanente per gli affari europei, del quale il CIAE si avvale per la preparazione delle proprie riunioni.
Il comma 2 disciplina in dettaglio le funzioni del Comitato tecnico permanente, che coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana da esprimere in sede di Unione europea.
I commi da 3 a 7 regolano la composizione del Comitato, il quale è costituito ordinariamente da un rappresentante di ogni Ministro e che si articola in gruppi di lavoro. Al Comitato possono inoltre partecipare rappresentanti delle regioni, rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza, nonché, in qualità di osservatori, funzionari del Senato e della Camera dei Deputati designati dalle rispettive amministrazioni.
Il comma 9 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico.
L'articolo 17, comma 1, stabilisce che le attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico permanente sono svolte congiuntamente dalla Segreteria per gli affari europei.
I commi da 2 a 5 recano disposizioni in materia di utilizzo di personale per il funzionamento del CIAE.
L'articolo 18 prevede che le amministrazioni statali individuino al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più nuclei europei, che assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali.
L'articolo 19 stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano favorire ed incentivare le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e gli Stati candidati all'adesione all'Unione, in particolare presso il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e organi dell'Unione, incluse le agenzie, in qualità di esperti nazionali distaccati.
L'articolo 20 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri convochi almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime, informando tempestivamente le Camere sui risultati emersi.
L'articolo 21 prevede a sua volta che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee convochi, almeno due volte l'anno, o su richiesta del presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città e autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. Anche in questo caso il Governo è tenuto ad informare tempestivamente le Camere e la Conferenza delle

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regioni e delle province autonome sui risultati emersi durante tale sessione.
L'articolo 22 prevede, ai commi 1 e 2, che i progetti di atti normativi dell'Unione europea sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro per le politiche europee, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, assicurando a tal fine un'informazione qualificata e tempestiva in materia.
In base al comma 3 le regioni e le province autonome, a loro volta, possono trasmettere osservazioni, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che ne dà contestuale comunicazione alle Camere.
Ai sensi dei commi 4 e 5, se un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa entro il termine di venti giorni. Qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea.
L'articolo 23 stabilisce che i Presidenti delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tramite la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, possono far pervenire ai Presidenti delle Camere le osservazioni delle rispettive assemblee in tempo utile per l'esame parlamentare, ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.
Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee è tenuto ad assicurare, per il tramite della Conferenza Stato-città e autonomie locali, un'adeguata consultazione di comuni, province e città metropolitane, ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.
In base al comma 2, se i progetti di atti normativi dell'Unione europea riguardano questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nonché all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM, i quali possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.
L'articolo 25 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri proponga al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia. A tal fine i membri titolari e supplenti del Comitato delle Regioni sono indicati, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, e, per le province e per i comuni, rispettivamente dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM, secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'articolo 26 prevede, al comma 1, che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee assicuri il più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea, stabilendo a tal fine che il Comitato tecnico permanente del CIAE, nonché le amministrazioni

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interessate, possono svolgere consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive.
I commi 2 e 3 disciplinano il coinvolgimento del CNEL sui progetti di atti normativi dell'Unione europea riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale, mediante valutazioni e contributi, nonché mediante apposite sessioni di studio.
L'articolo 27 diversifica, in relazione agli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, gli strumenti per la trasposizione del diritto europeo nell'ordinamento nazionale in due provvedimenti, al posto dell'attuale legge comunitaria: la legge di delegazione europea e la legge europea.
In particolare, la disposizione prevede un meccanismo articolato, in base al quale in primo luogo il Governo verifica lo stato di conformità dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo e ne trasmette le risultanze alle istituzioni competenti (organi parlamentari, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza dei presidenti di Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome) ai fini della formulazione di ogni osservazione.
Sulla base di tale verifica il Governo presenta al Parlamento, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il disegno di legge di delegazione europea, entro il 31 gennaio di ciascun anno, nonché il disegno di legge europea.
Il disegno di legge di delegazione europea è corredato di una relazione illustrativa, in cui il Governo dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive in uno degli allegati; riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione; fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa; dà conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento; fornisce l'elenco delle direttive recepite con regolamento; fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive nelle materie di loro competenza.
L'articolo 28 specifica i contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea.
In particolare, ai sensi del comma 2, la legge di delegazione europea reca:
disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa per il recepimento delle direttive europee e delle decisioni-quadro;
disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive;
delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea e per l'attuazione di eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di potestà legislativa concorrente;
disposizioni che autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

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delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi.

In base al comma 3 la legge europea contiene invece:
disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;
disposizioni strettamente necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;
disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo statale in caso di inadempienza delle regioni e delle province autonome all'esecuzione di atti del'Unione.

Ai sensi del comma 4 gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea e alla legge europea, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe predeterminate e pubbliche, fissate sulla base del costo effettivo del servizio reso.
L'articolo 29 disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea, in particolare per quanto riguarda: i termini di scadenza delle deleghe; l'eventuale parere parlamentare sugli schemi di decreto; l'obbligo di redigere una relazione tecnica sugli effetti finanziari; l'obbligo di ritrasmettere il testo degli schemi alle Camere qualora il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ovvero quando non intenda conformarsi a pareri relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi; la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati; la copertura degli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle deleghe contenute nella legge di delegazione europea annuale, che è operata a valere su quota parte dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativa al Ministero dell'economia e delle finanze appositamente destinata dalla legge di stabilità annuale all'attuazione della legge di delegazione europea.
L'articolo 30 precisa i principi e criteri generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge di delegazione europea e a quelli contenuti nelle direttive da attuare.
Tali criteri prevedono:
che le amministrazioni direttamente interessate provvedano all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
che siano apportate le modifiche necessarie per un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare;
limiti alla possibilità di introdurre sanzioni amministrative e penali al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti;
che al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti che modificano precedenti direttive o atti già attuati si proceda apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva;
che, nella stesura dei decreti legislativi, si tenga conto delle eventuali modificazioni

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delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
che, nel caso di sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse, siano individuate forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali;
che, qualora non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, le direttive riguardanti le stesse materie siano attuate con unico decreto legislativo;
che sia assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, escludendo in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

L'articolo 31, comma 1, prevede che la legge di delegazione europea deleghi il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data della sua entrata in vigore, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
Ai sensi del comma 3 i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere dei competenti organi parlamentari.
L'articolo 32 stabilisce che i decreti legislativi di recepimento o di attuazione di atti dell'Unione europea, ovvero di modifica di disposizioni attuative dei medesimi, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale, sono adottati nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento. Tale previsione si applica anche all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore interessate dai decreti legislativi di recepimento di direttive europee, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.
L'articolo 33 prevede, ai commi 1 e 2, che nelle materie in cui vige la potestà legislativa esclusiva dello Stato, le quali siano già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite mediante regolamento governativo, se così dispone la legge di delegazione europea, previo parere dei competenti organi parlamentari.
Ai sensi del comma 3, nelle materie in cui vige la potestà legislativa esclusiva dello Stato, ma non disciplinate dalla legge o da regolamento governativo, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere recepite con regolamento ministeriale o interministeriale, ovvero con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia.
In base al comma 5, qualora le direttive dell'Unione europea da recepire consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge detta i princìpi e criteri direttivi in linea con quelli stabiliti dalle leggi di delegazione europea o dalle leggi europee per l'anno di riferimento, nonché le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative, ovvero per individuare le autorità pubbliche competenti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.
Per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'ultimo periodo del comma, in base al quale la legge interviene a definire i predetti criteri quando l'attuazione delle direttive comporta l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative, ovvero la previsione di nuove spese o di minori entrate.
Ai sensi dell'articolo 34 gli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, sono attuati, nelle materie riservate

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alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, con decreto del ministro competente per materia, mentre, in base all'articolo 35, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione, ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea.
L'articolo 36 prevede, qualora il provvedimento di recepimento di una direttiva non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche europee, chieda ai ministri competenti le motivazioni del mancato esercizio della delega ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o dei regolamenti di recepimento e trasmetta alle Camere una relazione che dà conto dei motivi addotti dalle rispettive amministrazioni a giustificazione del ritardo nel recepimento.
Inoltre si stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa ogni sei mesi le Camere sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.
L'articolo 37 stabilisce, al comma 1, che le regioni e le province autonome provvedono al recepimento delle direttive europee, nelle materie di propria competenza.
Ai sensi del comma 4, per le direttive europee, nelle materie in cui vige la potestà legislativa esclusiva dello Stato, il Governo, con legge, con atto avente forza di legge, con regolamento governativo o mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.
In base al comma 5 il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa ogni sei mesi le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome, nelle materie di loro competenza.
L'articolo 38 disciplina i poteri sostitutivi dello Stato in materia di attuazione della normativa europea, prevedendo che lo Stato stesso possa adottare i relativi provvedimenti, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, nel caso di inerzia dei suddetti enti, previo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In tal caso, i provvedimenti statali adottati si applicano a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
Nei casi di cui all'articolo 35, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere.
L'articolo 39 stabilisce, al comma 1, che le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, sono prese dal Presidente del Consiglio o dal Ministro

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per le politiche europee, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d'intesa con i Ministri interessati.
In base al comma 3 il Governo presenta senza ritardo alla Corte di giustizia i ricorsi deliberati dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà
L'articolo 40 disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea.
A tal fine si prevede che lo Stato possa esercitare i poteri sostitutivi nei confronti delle regioni, delle province autonome, degli enti territoriali, degli altri enti pubblici e dei soggetti equiparati che non adottino ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea e degli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Inoltre il comma 3 riconosce allo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei predetti soggetti, indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali, ovvero per gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Ai sensi dei commi 5 e 6, la rivalsa è operata nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo, secondo le seguenti modalità:
a) qualora l'obbligato sia un ente territoriale, previa intesa sulle modalità di recupero;
b) per tutti gli enti e gli organismi pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica, diversi dagli enti territoriali, mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato, nonché in ogni altro caso non rientrante nelle precedenti previsioni.

Inoltre, ai sensi del comma 10, lo Stato ha diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.
L'articolo 41 affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il coordinamento con i ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'Unione europea nel settore degli aiuti pubblici sottoposti al controllo della Commissione europea.
L'articolo 42 obbliga le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti ad istituire o modificare aiuti di Stato, a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata, vincolando altresì le amministrazioni competenti a trasmettere le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di Stato non notificati per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.
L'articolo 43 stabilisce il divieto di beneficiare di aiuti di Stato i soggetti che abbia ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. A tal fine le amministrazioni che concedono aiuti di Stato sono tenute a compiere verifiche in merito, avvalendosi anche delle informazioni e dei dati che

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devono essere posti a disposizioni da parte delle amministrazioni centrali e locali.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 44, il quale disciplina le procedure di recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi, prevedendo che esse siano effettuate da Equitalia S.p.a., per quanto riguarda le decisioni di recupero adottate in data successiva all'entrata in vigore della legge, a prescindere dalla forma dell'aiuto e del soggetto che l'ha concesso.
In tale contesto il comma 2 prevede che, entro due mesi dalla data di notifica della decisione, il Ministro competente per materia individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti, determina le modalità e i termini del pagamento, stabilendo inoltre che il decreto del ministro competente costituisca titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.
Ai sensi del comma 3, qualora l'ente competente sia diverso dallo Stato, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla Regione, dalla provincia autonoma o dal diverso ente territoriale competente, e le attività di riscossione sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente interessato.
Il comma 5 specifica che le somme revocate affluiscono all'entrata dei bilanci delle amministrazioni competenti, per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.
L'articolo 45 riconosce, ai commi 1 e 2, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per l'esecuzione di una decisione di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e per le controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero.
Il comma 3 prevede che, entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti al recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee - l'elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sulle predette materie.
L'articolo 46 definisce il giudice competente in materia di ricorso contro provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconoscendo tale competenza al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, l'articolo 47 prevede che il diritto alla restituzione dell'aiuto oggetto di una decisione di recupero sussiste fin tanto che vige l'obbligo di recupero, ai sensi del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, mentre l'articolo 48 regola le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese.
L'articolo 49 esclude che nei confronti dei cittadini italiani possano essere applicate norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini dell'Unione europea.
Gli articoli 50 e 51 stabiliscono che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee - operino la Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, nonché, per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea.
L'articolo 52 prevede che la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee costituisca il punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali ed europee, assolva i compiti di Coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di Punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti delle qualifiche professionali e gestisca il Centro SOLVIT per l'Italia.
L'articolo 53 fa salve le competenze attribuite al Ministero degli Affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea per quanto riguarda le sue funzioni istituzionali.

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L'articolo 54 reca una disposizione di carattere transitorio, specificando che le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 3 (ai sensi del quale le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, alle amministrazioni che intendono concedere aiuti, le informazioni e i dati necessari alle verifiche ed ai controlli), e di cui all'articolo 44, comma 4 (ai sensi del quale le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di recupero sono fornite dalle amministrazioni responsabili ad individuare i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite), si applicano anche con riferimento alle decisioni di recupero adottate prima dell'entrata in vigore della legge.
L'articolo 55 prevede una clausola di resistenza, in base alla quale le disposizioni della legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.
L'articolo 56 mantiene ferme le previsioni recate dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nonché delle relative norme di attuazione, mentre l'articolo 57 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 58 reca l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 52 del 1996, della legge n. 11 del 2005, n. 11 e del decreto-legge n. 207 del 2008, non compatibili con le nuove previsioni recate dal testo unificato, oltre ad aggiornare la denominazione del «Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie», alla luce della sua ridenominazione in «Dipartimento per le politiche europee».

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.