CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 marzo 2011
451.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 10 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).
Audizione di rappresentanti di Confindustria.
(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

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Giampaolo GALLI, direttore generale di Confindustria, reca il saluto del presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, il cui intervento era originariamente previsto, poiché impossibilitata a partecipare all'audizione per motivi di salute. Svolge, quindi, una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Maino MARCHI (PD), Roberto OCCHIUTO (UdC), Pier Paolo BARETTA (PD), Ludovico VICO (PD), Massimo VANNUCCI (PD), Maria Teresa ARMOSINO (PdL), Lino DUILIO (PD), Pietro FRANZOSO (PdL), Raffaello VIGNALI (PdL), Massimo POLLEDRI (LNP), Andrea LULLI (PD) e Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ai quali replica Giampaolo GALLI, direttore generale di Confindustria.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ringrazia il dottor Giampaolo Galli per il suo intervento.Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.45.

Norme per la tutela della libertà d'impresa.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 2754 e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole, con condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, e con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo 2011.

Il sottosegretario Luigi CASERO segnala l'opportunità che al comma 4 dell'articolo 1, lettera g), siano aggiunte, in fine, le parole: «nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
Per quanto concerne l'articolo 2, fa presente la necessità di apportare alcune modifiche al testo. Rileva, infatti, come al comma 1, lettera b), debbano essere soppresse le parole: «alla tassazione» e, alla lettera e), le parole: «alle politiche pubbliche attraverso», siano sostituite con: «alla definizione di politiche pubbliche per». Con riferimento alla lettera m) del medesimo comma, segnala la necessità, dopo le parole: «semplificazione amministrativa», di aggiungere le seguenti: «da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi e, alla lettera n), l'opportunità di sostituire le parole: «dell'aggregazione», con le seguenti: «di politiche volte all'aggregazione». Per quanto concerne, infine, la lettera o) del medesimo comma 1 dell'articolo 2, fa presente che, dopo le parole: «la riduzione», dovrebbero essere aggiunte le seguenti: «nell'ambito della riforma dell'ordinamento giudiziario».
In merito all'articolo 5 del testo all'esame della Commissione, rileva come, al comma 1, le parole: «regolamentari e amministrative, debbano essere sostituite dalle seguenti: «e regolamentari e, al medesimo comma, lettera c), le parole: «di gradualità e proporzionalità», vadano sostituite con le seguenti: «di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità.
Con riferimento al comma 3 del medesimo articolo 5, segnala l'opportunità che, dopo le parole: «maggiori oneri», siano aggiunte le seguenti: «per la finanza pubblica». Fa presente, inoltre, come, al secondo periodo del medesimo comma 3, debba essere soppresso il riferimento ad esperti o società di ricerca specializzate e, conseguentemente, le parole: «nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie»,

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siano sostituite con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 6, comma 4, rileva la necessità di aggiungere, dopo le parole: «comma 2, le seguenti: «, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici interessati». Ritiene, inoltre, che debbano essere soppressi i commi 2 e 3 dell'articolo 9.
Con riferimento all'articolo 13, segnala l'opportunità che, al comma 1, alinea, dopo le parole: «lo Stato», siano aggiunte le seguenti: «nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di appositi provvedimenti normativi». Fa presente, infine, che andrebbe soppresso il primo comma dell'articolo 16.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato della proposta di legge C. 2754 e abb., recante norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese;
considerato che il progetto di legge reca in prevalenza disposizioni programmatiche e di principio volte a costituire lo statuto delle imprese e finalizzate ad orientare l'esercizio della futura attività legislativa ed amministrativa;
ritenuto, tuttavia, che occorre evitare che talune delle predette disposizioni possano essere ritenute di immediata applicazione, alimentando aspettative e generando contenziosi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
valutato, con riferimento all'articolo 5, comma 1, alinea, che appesantire eccessivamente l'istruttoria tecnica relativa all'adozione di provvedimenti amministrativi possa rendere eccessivamente complessa e onerosa l'attività delle amministrazioni;
valutato, con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), che prevedere, in ogni caso, un'applicazione graduale dei provvedimenti normativi relativi alle imprese possa limitare eccessivamente l'operato del legislatore e l'esercizio della discrezionalità amministrativa, determinando l'insorgere di contenziosi ed effetti negativi sulla finanza pubblica,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
all'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: alla tassazione;
all'articolo 2, comma 1, lettera m), dopo le parole: semplificazione amministrativa aggiungere le seguenti: da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi;
all'articolo 2, comma 1, lettera n), sostituire le parole: dell'aggregazione con le seguenti: di politiche volte all'aggregazione;
all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: la riduzione aggiungere le seguenti:, nel quadro della riforma dell'ordinamento giudiziario,;
all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: regolamentari e amministrative con le seguenti: e regolamentari;
all'articolo 5, comma 1, lettera c), sostituire le parole: di gradualità e proporzionalità con le seguenti: di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità;
all'articolo 5, comma 3, primo periodo, dopo le parole: maggiori oneri aggiungere le seguenti: per la finanza pubblica;

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all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: di esperti o di società di ricerca specializzate.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
All'articolo 6, comma 4, dopo le parole: comma 2 aggiungere le seguenti:, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici interessati.
All'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: lo Stato aggiungere le seguenti: nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di appositi provvedimenti normativi.
All'articolo 16, sopprimere il comma 1.

e con le seguenti condizioni:
all'articolo 2, comma 1, lettera e), sostituire le parole: alle politiche pubbliche attraverso con le seguenti: alla definizione di politiche pubbliche per;
all'articolo 9, sopprimere i commi 2 e 3».

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che con l'accoglimento delle condizioni contenute nella proposta di parere presentata dal relatore, il provvedimento risulterebbe privo di effetti, residuando solo le disposizioni di principio. Con riferimento all'articolo 9, recante iniziative contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, richiama la recente direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, nella stessa materia, sottolineando in proposito l'opportunità di valutare la compatibilità della richiamata direttiva con la disposizione in esame.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rileva che la Commissione di merito potrà effettuare gli ulteriori eventuali approfondimenti sulla questione.

Enzo RAISI (FLI) rileva che il provvedimento compie un passo importante in favore delle piccole e medie imprese e che, malgrado il parere proposto dal presidente, in sostituzione del relatore, ponga diverse condizioni, nel suo complesso esso potrà essere recepito dalla Commissione di merito senza particolari problemi.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che talune delle condizioni contenute nella proposta di parere presentata dal relatore non rientrino nell'ambito della competenza della Commissione. Richiama in proposito la richiesta di sopprimere il riferimento alla tassazione dall'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché la soppressione del comma 1 dell'articolo 16. condivide le osservazioni svolte dall'onorevole Borghesi, che ha sottolineato come il provvedimento risulterebbe troppo asciugato nel caso in cui venissero recepite tutte le condizioni proposte.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, sottolinea come tutte le condizioni formulate al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, rientrino pienamente nella competenza della Commissione ed attengano effettivamente a profili di carattere finanziario. Con riferimento alla condizione relativa all'articolo 2, comma 1, lettera b), sottolinea che il riferimento all'introduzione di eventuali misure di agevolazione fiscale sarebbe suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Invita comunque a formulare osservazioni puntuali con specifiche richieste di eventuale riformulazione del parere.

Massimo VANNUCCI (PD) condividendo le argomentazioni dell'onorevole Baretta, chiede di espungere la condizione relativa alla soppressione dell'articolo 16, comma 1, ritenendo preferibile nel caso una semplice osservazione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in merito all'articolo 16, osserva che la qualifica delle misure

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contenute nel provvedimento in esame come livelli essenziali delle prestazioni è suscettibile di dar luogo ad effetti finanziari per la richiesta, da parte di regioni e autonomie locali, di maggiori finanziamenti da parte dello Stato, atteso che la normativa vigente impone l'integrale soddisfacimento di detti livelli essenziali.

Massimo VANNUCCI (PD), con riferimento alla disposizione in esame, propone di sopprimere il solo riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni, lasciando il resto del comma.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene che sia preferibile confermare la condizione soppressiva dell'intero comma 1 dell'articolo 16, anche per evitare conflitti con le regioni che si vedrebbero attribuite competenze senza il conseguente trasferimento delle necessarie risorse. Sottolinea che un tale eventuale conflitto avrebbe solo l'effetto di frenare l'attuazione della legge.

Maino MARCHI (PD) con riferimento alla condizione relativa all'articolo 2, comma 1, lettera o), ritiene improprio il richiamo alla riforma dell'ordinamento giudiziario e comunque fuori dalle competenze della Commissione. Chiede pertanto che il medesimo venga espunto. Riguardo alla disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, del testo, rileva che il Governo non ha ancora chiarito in quale sede affrontare il tema dei livelli essenziali delle prestazioni e chiede che si definisca una strategia al riguardo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rileva che la fissazione di un termine preciso per la fine dei processi civili potrebbe determinare richieste risarcitorie a carico della pubblica amministrazione e che pertanto tale valutazione richiede un apposito atto normativo, indicato nella complessiva revisione dell'ordinamento giudiziario per ragioni sistematiche. Ritiene comunque che la condizione potrebbe essere riformulata.

Pier Paolo BARETTA (PD) con riferimento alla condizione relativa all'articolo 1, comma 4, lettera g), rileva come, nella formulazione proposta, vi sia stato un eccesso di rigore, mentre sarebbe stato sufficiente il richiamo all'assenza di nuovi o maggiori oneri. Chiede altresì di espungere la condizione relativa alla lettera m) del medesimo articolo nonché si associa alla richiesta dell'onorevole Marchi relativamente alla condizione incidente sulla lettera o) dello stesso. Chiede quindi di espungere la condizione di relativa all'articolo 5, comma 1, lettera c), che ritiene non avere profili finanziari.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore propone di riformulare la proposta di parere, modificando la condizione relativa all'articolo 2, comma 1, lettera o), nel senso di rinviare semplicemente ad apposito provvedimento normativo, senza riferimento espresso alla riforma dell'ordinamento giudiziario (vedi allegato).

Massimo VANNUCCI (PD) e Antonio BORGHESI (IdV) annunciano l'astensione dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere del presidente, in sostituzione del relatore, come da ultimo riformulata.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente, in sostituzione del relatore.

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
C. 2008-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione e con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore fa presente che le Commissioni riunite I e XII nella seduta del 9 marzo

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2011 hanno deliberato il conferimento del mandato ai relatori sul testo del quale la Commissione ha avviato l'esame al fine dell'espressione del parere alle medesime Commissioni nella seduta del 9 marzo 2011. Non avendo le Commissioni di merito apportato ulteriori modifiche al testo, rinvia alla relazione svolta nella richiamata seduta del 9 marzo 2011.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che il nuovo testo prevede l'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, connotata da propri requisiti di autonomia organizzativa ed indipendenza amministrativa, in luogo della figura del Garante già contemplata nel testo originario. In via preliminare, fa presente che il testo risulta privo di relazione illustrativa e di relazione tecnica. Nel merito, come già rappresentato in sede di esame degli emendamenti al provvedimento, osserva che l'istituzione di una nuova Autorità, unitamente alla creazione di una struttura organizzativa interna, si pone in contrasto con il disegno di razionalizzazione previsto dalle disposizioni vigenti. Osserva inoltre che vengono poste le premesse per l'incremento dei trattamenti economici a causa della tendenza inevitabile all'allineamento con quelli percepiti nell'ambito delle amministrazioni similari. Con riferimento all'articolo 5, fa presente che l'istituzione dell'ufficio dell'Autorità garante, con sede in Roma, di livello dirigenziale non generale, si pone in controtendenza con le misure di riduzione delle strutture di primo e di secondo livello contenute nell'articolo 74 del decreto-legge n.12 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 194 del 2009, convertito dalla legge n. 25 del 2010. Rileva, inoltre, che la disposizione prevede genericamente che l'Ufficio sia composto da un massimo di 10 unità in posizione di comando, comprensiva dell'unità dirigenziale di seconda fascia, senza alcuna specificazione in merito all'area di appartenenza del personale medesimo. Osserva che andrebbero, pertanto, acquisiti elementi conoscitivi al fine di verificare l'onere relativo al trattamento economico da corrispondere a tale personale, pari a 750 mila euro per l'anno 2011 ed a un milione e 500 mila euro a decorrere dall'anno 2012. Rappresenta, inoltre, che l'articolo all'esame non specifica se la sede del detto ufficio sia ubicata presso il Dipartimento per le politiche della famiglia o il dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri così come indicato nel testo precedente, evidenziando che l'ubicazione in altra struttura è, infatti, suscettibile di recare profili di onerosità. In relazione, poi, all'utilizzo di strumenti telematici per l'accesso all'ufficio del Garante, fa presente che la disposizione potrebbe comportare oneri di funzionamento. Sottolinea quindi che l'applicazione alla fattispecie in esame della disciplina relativa ai comandi presso la Presidenza del Consiglio, prevista dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999, determinerebbe disfunzioni presso i Ministeri di appartenenza, sui quali continuerebbe a gravare l'onere relativo al trattamento economico fondamentale, senza, tuttavia, poter disporre del relativo personale.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, formula, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo del progetto di legge C. 2008-A/R, recante l'Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
rilevato come le modifiche apportate dalle Commissioni di merito all'articolo 5 del provvedimento in merito all'Ufficio dell'Autorità garante e al relativo personale, andrebbero corredate da elementi conoscitivi volti a verificare la loro compatibilità con le risorse stanziate dal comma 1 dell'articolo 7 al fine di fare fronte agli oneri complessivi derivanti dal medesimo articolo 5;

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in mancanza di tali elementi conoscitivi, al fine di garantire che le disposizioni di cui all'articolo 5 trovino applicazione nei limiti delle risorse di cui al citato comma 1 dell'articolo 7, è necessario apportare alcune modifiche volte a precisare la disciplina applicabile al personale comandato presso l'Ufficio dell'Autorità garante, prevedendo nel contempo che i relativi oneri non possano superare il limite delle risorse del fondo istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fare fronte, tra le altre cose, al funzionamento del predetto Ufficio;
considerato che gli oneri di cui all'articolo 7, comma 2, possono essere configurati in termini di limite di spesa;
considerata, altresì, l'opportunità di introdurre all'articolo 7 una clausola di invarianza finanziaria, volta a stabilire che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento, ad esclusione di quelle richiamate dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 7, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
esprime sul testo del provvedimento elaborato dalle commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: È istituito aggiungere le seguenti:, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,;
sostituire le parole: da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni in posizione di comando obbligatorio con le seguenti: ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando obbligatorio;
dopo le parole: nel limite massimo di dieci unità aggiungere le seguenti: e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3.
all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: valutato nel limite massimo di con le seguenti: pari a.
all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

e con la seguente condizione:
all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: dello stato di previsione con le seguenti: dello stesso bilancio.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente, in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 11.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
Atto n. 317.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2011.

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Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, comunica che nella seduta di ieri la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale ha deliberato di chiedere ai Presidenti delle Camere di disporre una proroga di venti giorni, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, per l'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, atto n. 317, di cui è relatore l'onorevole Armosino in Commissione bilancio. Avverte, tuttavia, che l'Ufficio di Presidenza della medesima Commissione ha stabilito che il parere verrà espresso comunque entro la giornata di mercoledì 23 marzo prossimo. Ritiene, pertanto, che l'ulteriore articolazione dei lavori su tale provvedimento potrà essere stabilita dall'ufficio di presidenza che avrà luogo al termine della seduta odierna. Propone, quindi, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 11.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.25 alle 11.30.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 450 del 9 marzo 2011, a pagina 23, prima colonna, trentesima riga, la parola: «e» è sostituita dalla seguente «o».