CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2011
450.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Mario PEPE (PD).

La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
C. 2008/A Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD), relatore, riferisce che il provvedimento intende istituire un apposito organo, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dotato delle prerogative di autonomia proprie delle Autorità indipendenti: tale organismo avrà, in particolare, il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei minori e di dare attuazione all'articolo 31 della Costituzione, nonché ad una serie di convenzioni internazionali in materia di minori. In ordine ai profili di diretto interesse della Commissione, segnala che l'articolo 3, comma 1, lettera g), prescrive che l'Autorità garante segnali alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute. Rileva che l'articolo 3, al comma 6, prevede forme di collaborazione dell'Autorità garante con i garanti regionali o con figure analoghe, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza. Segnala che il comma 8 del medesimo articolo assegna

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alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza il compito di promuove l'adozione di linee comuni d'azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Osserva che l'articolo 6 fa salve le competenze dei servizi territoriali con riferimento alle determinazioni dell'Autorità garante sulle procedure e sulle modalità di presentazione delle segnalazioni e dei reclami relativi a violazioni ovvero a situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime apprezzamento per i contenuti del provvedimento in esame ed auspica una tempestiva e piena attuazione del medesimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
S. 2472 Governo.

(Parere alla 13a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, illustra il testo in esame, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Osserva che l'articolo 1 istituisce, nel giorno 21 novembre, la «Giornata nazionale degli alberi», al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità dell'aria. Segnala che, nella predetta data, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree, l'educazione civica ed ambientale. Fa notare che in occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con le autorità comunali e regionali, la messa a dimora in aree pubbliche di piantine di specie autoctone, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sottolinea che l'articolo 2 intende assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato; i comuni sono tenuti a provvedere al censimento e alla classificazione degli alberi piantati nel rispettivo territorio in aree urbane di proprietà pubblica. Osserva che l'articolo 3, facendo salve le disposizioni di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, reca un'ipotesi di esenzione dal pagamento della TOSAP, relativa alle aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari. Evidenzia che l'articolo 4 modifica l'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disponendo che le pubbliche amministrazioni possano stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni finalizzati a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle città. In tali ipotesi, osserva, i comuni possono inserire il nome o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. Segnala che la tipologia e le caratteristiche di tali documenti devono essere definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il

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Ministero dell'interno e sentita la Conferenza unificata.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime talune riserve in merito ai contenuti dell'articolo 4. Ravvisa, al riguardo, l'opportunità di sopprimere le previsioni sulla tipologia e le caratteristiche dei documenti ivi richiamati, che devono essere definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Unificata, ovvero reputa necessaria l'intesa con la Conferenza unificata in sede di adozione del predetto decreto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, si associa alle considerazioni del senatore Vaccari e formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove disposizioni in materia di aree protette.
S. 1820.

(Parere alla 13a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, illustrando il testo in esame, riferisce che l'articolo 1 interviene sull'articolo 2 delle legge n. 394 del 1991, sulla classificazione delle aree naturali protette, stabilendo che i parchi nazionali sono costituiti, oltre che dalle aree terrestri, anche da eventuali estensioni a mare. Conseguentemente, osserva, le aree facenti parte dei parchi naturali regionali non prevedono più, accanto alle aree terrestri, eventuali «tratti di mare prospicienti la costa»; le aree marine rientrano pertanto nei parchi nazionali e non più in quelli regionali. Segnala che si demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare. Si prevede, sottolinea, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le Regioni, avvia, ove siano state istituite aree protette regionali con estensione a mare, l'iter istitutivo di riserve marine da affidare prioritariamente in gestione alle Regioni o agli enti locali da esse delegati. Si sofferma quindi sull'articolo 3, che in ordine all'istituzione delle aree protette marine prevede che il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia emanato con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e che vengano sentiti le regioni, le province, i comuni interessati e la Conferenza unificata. Illustra quindi la disciplina relativa all'uso del demanio marittimo. Rileva che l'articolo 4 sostituisce l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, apportando modifiche alla disciplina di gestione delle aree marine protette e delle riserve marine. Osserva che l'affidamento ai consorzi della gestione dell'area protetta avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti gli enti locali e le regioni; gli obblighi dei consorzi e le modalità di svolgimento delle attività di gestione sono definiti dallo stesso Ministero con apposita convenzione. Riferisce quindi che l'articolo 5 prevede la presentazione da parte del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di un programma triennale per le aree marine protette. Il programma triennale, osserva, fornirà indicazioni sugli indirizzi generali, le priorità, gli obiettivi, le attribuzioni economico-finanziarie e i risultati della gestione delle aree marine protette. Rileva che si attribuisce al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la facoltà di revocare l'affidamento in gestione delle aree, in caso di comprovate inadempienze o irregolarità da parte del gestore. Ravvisa l'opportunità che il decreto

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del Presidente della Repubblica inerente alla riclassificazione delle aree protette marine istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare, sia adottato in esito ad una procedura che assicuri il pieno coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate. Reputa altresì necessario che il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istitutivo delle aree protette marine di cui all'articolo 3 sia adottato d'intesa con la Conferenza unificata e che la disciplina dell'uso del demanio marittimo sia conforme alla ripartizione di competenze, in materia, fra Stato, regioni ed enti locali. Ritiene inoltre opportuno che, all'articolo 5, la revoca dell'affidamento in gestione delle aree marine protette richieda i pareri delle regioni e degli enti locali interessati, in analogia a quanto previsto per il decreto di affidamento.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel condividere le osservazioni formulate dal relatore, avanza la richiesta che le medesime siano trasformate in condizioni da apporre alla proposta di parere del relatore.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, accede alla richiesta avanzata dal senatore Vaccari e formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.