CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2011
450.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo.
Atto n. 327.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2011.

Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, sottolinea che, come preannunciato nella giornata di ieri, ha integrato la sua proposta di rilievi con una osservazione volta alla soppressione dell'articolo 8 che presenta una non opportuna sovrapposizione di competenze tre le professioni di guida turistica e quella di accompagnatore turistico che sono invece diverse e complementari. Fa presente altresì di aver ricevuto sollecitazioni ad integrare la proposta di rilievi con un'osservazione relativa alla distribuzione nelle librerie di cofanetti regalo di pacchetti vacanze, precisando che la qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete soltanto ai chi emette e produce i voucher contenuti nei cofanetti.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), sottolineato che la grande diffusione di cofanetti regalo nelle librerie ha ricadute estremamente positive nel mercato turistico italiano, osserva che il soggetto responsabile dei servizi offerti è il gruppo che confeziona i cofanetti e non il punto di rivendita.

Laura FRONER (PD), espresso apprezzamento per il fatto che è stato recepito

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nella proposta di rilievi un'osservazione relativa alla soppressione dell'articolo 8 dello schema di decreto, invita la presidente ad integrarla ulteriormente prevedendo la soppressione di tutte le altre disposizioni del Codice ove siano definite norme relative alle guide turistiche.

Fabio GAVA (PdL) osserva che l'attività di bed and breakfast, anche se organizzata in strutture di minime dimensioni si configura come attività imprenditoriali.
Con riferimento alla lettera k) della proposta di rilievi presentata nella giornata di ieri (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'8 marzo 2011, pagina 134), nella quale si prevede l'istituzione di sportelli del turista promossi dalle regioni al fine di gestire richieste e reclami nei confronti di operatori turistici con modalità più agevoli per gli utenti, sottolinea che sarebbe opportuno prevedere la definizione di sanzioni minime e massime effettuate a livello centrale in caso di problematiche relative a strutture sovraregionali.

Manuela DAL LAGO, presidente, precisa che l'osservazione relativa ai bed and breakfast è motivata dal fatto che queste strutture, in molti casi, sfuggono alle normative che si applicano alle strutture alberghiere. Integra quindi la proposta di rilievi con l'ulteriore osservazione dell'onorevole Froner relativamente alle guide turistiche, nonché con quella relativa alle sanzioni minime e massime in caso di problematiche inerenti strutture sovraregionali sollevata dal collega Gava.

Laura FRONER (PD) chiede chiarimenti in merito al Fondo di garanzia per i servizi turistici. Rilevato che l'articolo 52 dello schema in esame prevede la stipula per l'organizzatore ed il venditore di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui agli articoli 45 e 46 del medesimo Codice del turismo, nell'ipotesi di soppressione del Fondo, riterrebbe opportuno chiarire espressamente le modalità di tutela per le controversie in corso. Chiede altresì di chiarire se le disposizioni recate dagli articoli da 45 a 51 del Codice del turismo siano in linea con la normativa europea in materia di diritti dei consumatori.
A nome del proprio gruppo, esprime infine vivo apprezzamento per la proposta di rilievi formulata dalla presidente che recepisce molte delle osservazioni emerse nel corso dell'esame. Ritiene, tuttavia, che il provvedimento in esame sia carente di una visione programmatica del comparto del turismo, strategico per l'economia italiana rappresentando circa il 10 per cento del PIL nazionale, diversamente da quanto era stato proposto nella precedente legislatura dall'allora Ministro Bersani. Sottolineata quindi la necessità di politiche di sostegno efficaci al settore del turismo, dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di rilievi.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), nel condividere l'osservazione riguarda alle maggiori risorse da destinare al settore del turismo, dichiara voto favorevole sulla equilibrata proposta di rilievi formulata dalla presidente.

La Commissione approva quindi la proposta di rilievi del relatore, come riformulata (vedi allegato).

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 15.05.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.
C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, illustra le abbinate proposte di legge C. 225 (Mazzocchi) e C. 2274 (Mattesini ed altri) entrambe volte all'introduzione di una regolamentazione del settore commerciale dei materiali gemmologici. A differenza delle aziende della filiera orafa, per le quali esiste una legislazione che prevede controlli, per il settore delle gemme non esiste alcuna normativa - a livello nazionale o comunitario - che ne preveda la certificazione a partire dalla loro importazione nel nostro Paese.
Le proposte in esame sono volte, pertanto, ad introdurre nel nostro ordinamento norme in grado di stabilire una sorta di tracciabilità della filiera delle gemme, a garanzia sia degli operatori che dei consumatori.
Le due proposte in esame, pur diversamente articolate, presentano numerosi punti di contatto e recano disposizioni simili e talvolta identiche, per quanto concerne, in particolare, l'individuazione del campo di applicazione, le definizioni e le denominazioni commerciali, i trattamenti dei materiali gemmologici, la certificazione di qualità, i laboratori di analisi e il regime sanzionatorio.
Nell'ambito di applicazione delle proposte di legge rientrano i seguenti materiali utilizzati nella produzione di gioielli, di monili e di oggettistica in genere: minerali di origine naturale; minerali sintetici; prodotti artificiali; perle naturali e altri materiali organici di origine animale o vegetale, tradizionalmente utilizzati in gioielleria; perle coltivate o altrimenti denominate; imitazioni di perle.
Le proposte recano inoltre le definizioni di materiale gemmologico; materiale gemmologico naturale, trattato, sintetico, artificiale, composito, agglomerato; vetro artificiale; perla naturale; perla coltivata o di coltura, con o senza nucleo; imitazione di perla o perla imitazione. È fatto obbligo di applicare le relative denominazioni a tali materiali, utilizzando una nomenclatura individuata rinviando alla norma UNI EN 10245 (norma tecnica riguardante la nomenclatura dei materiali gemmologici). Per la denominazione dei materiali gemmologici è vietato l'uso dei termini «semiprezioso» e «fino». Specifiche denominazioni sono previste per le perle naturali e coltivate (o di coltura). La denominazione dei materiali gemmologici trattati deve essere completata dall'indicazione del trattamento subito. La sola proposta Mattesini C. 2274 prevede che per i prodotti trattati sia messa a disposizione dell'acquirente, e consegnata insieme alla fattura o allo scontrino fiscale, una scheda informativa che descriva i trattamenti applicati, i loro effetti e le precauzioni da prendere per la conservazione del prodotto.
È previsto il divieto all'importazione, alla detenzione a scopo di vendita, alla vendita o alla distribuzione a titolo gratuito di materiali e di prodotti gemmologici la cui denominazione risulti diversa da quella prevista dalle proposte di legge in esame.
Le denominazioni previste dal provvedimento devono essere indicate su tutti i documenti commerciali o pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nonché sulle etichette o i cartellini che lo accompagnano. La sola proposta Mazzocchi C. 225 precisa, inoltre, che l'uso di dette denominazioni è l'unico consentito per indicare i prodotti anche verbalmente. La medesima proposta C. 225 estende l'applicazione di queste prescrizioni sulle denominazioni ai casi in cui i prodotti siano proposti al consumatore in vendite all'incanto, anche se derivanti da operazioni di credito su pegno, da antiquari o mediante una tecnica di comunicazione a distanza (analoga norma sui prodotti proposti mediante una tecnica di comunicazione a distanza è contenuta nella proposta C. 2274).
Le proposte di legge recano alcune norme relative alla responsabilità degli operatori e finalizzate alla tutela dei consumatori di diverso contenuto. In particolare, la proposta C. 2274 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco nazionale degli importatori e dei produttori di materiali gemmologici, che devono essere appositamente certificati per assicurare la provenienza certa e il valore reale dei materiali che vengono

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poste in vendita. Si impone quindi agli importatori e ai produttori l'obbligo di indicare, nei documenti di accompagnamento e nelle fatture di vendita, la provenienza dei materiali gemmologici. A carico dei commercianti all'ingrosso, degli artigiani intagliatori e dei rivenditori al dettaglio dei materiali gemmologici e di oggetti costituiti dai suddetti materiali viene posto, invece, l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto della merce, la fattura di vendita che deve contenere la descrizione dei diversi passaggi subiti dalla merce stessa ai fini della sua tracciabilità e la corrispondenza della merce stessa ad eventuali certificazioni di qualità che l'accompagnano. La proposta C. 2274 prevede, inoltre, l'obbligo per l'importatore e il produttore di materiali gemmologici di provvedere al confezionamento di ogni singola pietra il cui valore superi i 250 euro, che dovrà essere sigillata e accompagnata da una certificazione di qualità.
La sola proposta C. 2274 si occupa della formazione degli addetti del settore, prevedendo, tra l'altro, l'organizzazione di corsi di formazione per importatori e produttori, promossi dalle regioni e finalizzati alla conoscenza dei materiali gemmologici, alla loro lavorazione e alla loro commercializzazione. La proposta prevede inoltre che, ai fini dell'informazione del consumatore, le regioni, d'intesa con le camere di commercio, le associazioni di categoria del settore e dei consumatori, si facciano carico della stampa di un vademecum per l'acquisto di materiali gemmologici, nel quale saranno riportate, in sintesi, le disposizioni del provvedimento in esame e che sarà diffuso negli esercizi commerciali e nei luoghi di esposizione in cui si svolge la vendita di materiali gemmologici.
La proposta Mattesini C 2274, ai fini di una corretta informazione dei consumatori, dispone che sia predisposta una apposita tabella contenente le caratteristiche dei materiali gemmologici e le loro denominazioni commerciali, in cui saranno riportate anche le denominazioni e le caratteristiche dei materiali esteri con denominazioni diverse da quelle previste per i materiali di produzione italiana. Tale tabella sarà esposta in modo visibile nei locali e nei luoghi di esposizione nei quali si svolge la vendita al dettaglio in modo da favorire la comparazione da parte dell'acquirente.
Entrambe le proposte in esame consentono l'immissione sul mercato italiano di materiali gemmologici legalmente fabbricati o commercializzati fuori dai confini italiani a condizione che sia effettuata garantendo un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dal provvedimento in esame.
La sola proposta C. 225 prevede norme in materia di responsabilità degli operatori e di tutela dei consumatori. Si dispone prevede che il venditore rilasci, su richiesta dell'acquirente, una dichiarazione in cui sono descritti i materiali gemmologici venduti (siano essi sfusi o montati). Tale dichiarazione diviene obbligatoria in caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali. In caso di controversie sul contenuto della dichiarazione, la risoluzione è demandata a un collegio arbitrale istituito presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione ha sede l'acquirente. Queste misure di tutela degli acquirenti risultano rafforzate dalla possibilità, qualora si rendesse necessario accertare la correttezza delle dichiarazioni, di ricorrere ai laboratori appartenenti alle camere di commercio, o a loro aziende speciali, o iscritti in un apposito elenco tenuto dalle camere di commercio, per effettuare un'analisi dei materiali gemmologici e vedersi rilasciare le relative certificazioni.
Per quanto riguarda le certificazioni e i laboratori a ciò abilitati, la proposta C. 2274 pone a carico di importatori e produttori l'obbligo di richiedere un'apposita certificazione di qualità relativa alla produzione dei materiali gemmologici, rilasciata da un laboratorio abilitato (o appartenente alle camere di commercio o all'Agenzia delle dogane) oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello comunitario, in base alle normative tecniche vigenti. Si prevede inoltre che i laboratori e gli organismi di certificazione

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svolgano periodicamente, presso l'importatore e il produttore, controlli sui materiali pronti per la vendita tramite perizie che non danneggino il prodotto finito. La medesima proposta precisa inoltre che l'esercizio dell'attività di vigilanza relativamente all'importazione, all'esportazione e alla produzione dei materiali gemmologici spetta all'Agenzia delle dogane, che si avvale sia dei laboratori abilitati sia delle camere di commercio.
Le proposte di legge in esame recano infine disposizioni sanzionatorie, anche se di differente tenore. La proposta Mattesini, salvo che il fatto costituisca reato per le violazioni delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, prevede a carico di coloro che producono, importano, commercializzano o detengono a scopo di vendita, anche a distanza, materiale gemmologico, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: da 155 a 1550 euro in caso di materiali privi dei documenti di accompagnamento riportanti tutte le indicazioni previste dalla legge; da 31 a 310 euro per materiali accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle richieste dalla legge ovvero indicazioni che con queste possono essere confuse; da 31 a 310 euro per i materiali trattati, di cui all'articolo 3, privi della scheda informativa sui trattamenti applicati.
La proposta Mazzocchi dispone invece che, salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni della disciplina prevista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria: da 1.000 a 10.000 euro per chiunque effettui l'analisi dei materiali gemmologici e rilasci le certificazioni senza essere iscritto nell'apposito elenco; da 200 a 2.000 euro per chiunque detenga per la vendita o ponga in commercio, anche a distanza, materiali accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle richieste dalla legge ovvero indicazioni che con queste possono essere confuse (le sanzioni sono moltiplicate per 10 nel caso di vendite a distanza o fuori dei locali commerciali); da 200 a 2.000 euro per il venditore che rifiuti di rilasciare la prescritta dichiarazione (le sanzioni sono moltiplicate per 10 nel caso di vendite a distanza o fuori dei locali commerciali).
Solamente la proposta Mazzocchi prevede espressamente l'emanazione (con decreto del Presidente della Repubblica) di un regolamento di attuazione della legge. Invece, la proposta Mattesini rinvia, per l'attuazione di numerose disposizioni, ad un regolamento adottato con decreto ministeriale. Entrambe le proposte entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.