CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2011
450.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali.
Atto n. 331.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2011.

Rosa DE PASQUALE (PD) chiede alcuni chiarimenti in merito all'organizzazione del seguito dell'esame del provvedimento in discussione.

Valentina APREA, presidente e relatore, ricorda che nelle sedute passate si è svolta la discussione sul provvedimento che si concluderà nella seduta in corso. Illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame, di cui raccomanda l'approvazione (vedi allegato 1).

Emilia Grazia DE BIASI (PD) chiede chiarimenti in ordine al contenuto dell'osservazione di cui alla lettera g) della proposta di parere, la quale con riferimento all'articolo 6, comma 2, lettera a), invita il Governo a fare riferimento all'articolo 6, terzo comma e non all'ultimo comma della legge n. 800 del 1967.

Valentina APREA, presidente, fornisce i chiarimenti richiesti, evidenziando come l'osservazione alla quale fa riferimento la collega De Biasi ha natura essenzialmente formale.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) osserva quindi, innanzitutto, come l'urgenza dell'approvazione dello schema di decreto in esame sia dettata evidentemente nell'interesse di soli due soggetti - come evidenziato tra l'altro dal Consiglio di Stato in sede consultiva - quali il Teatro alla Scala di Milano e l'Accademia Santa Cecilia di Roma. Ciò, ovviamente a prescindere da qualsiasi valutazione nel merito della qualità e dell'eccellenza dell'attività delle suddette due fondazioni. Ricordando come fossero stati presi precisi impegni dal Governo che ora risultano disattesi, seppur ritenendo giusto che vi siano nel sistema livelli di eccellenza, ritiene che una volta presa la decisione di effettuare una riforma si debba partire dall'emanazione dei regolamenti che disciplinano le fondazioni ordinarie, e non già da quelle speciali. Ringrazia la presidente Aprea per il chiarimento che ha fornito nel corso della seduta precedente in relazione alla portata dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 64 del 2010, in relazione

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alla analoga disposizione contenuta nel decreto-legge cosiddetto milleproroghe, ove si è rilevato che l'attribuzione alle fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, ai sensi della norma sopra richiamata, non costituisce la condizione per l'assegnazione di contributi aggiuntivi di cui all'articolo 2, comma 16-quinquies, del citato decreto milleproroghe. È stato chiarito, infatti, che tale ultima disposizione prevede, ai soli fini dell'erogazione dello speciale contributo a due fondazioni - per un finanziamento di 3 milioni più 3 milioni di euro - requisiti precisi di accesso, costituendo questa quindi una norma speciale una tantum, non sovrapponibile alle previsioni recate dal decreto-legge n. 64 del 2010 e dallo schema di regolamento qui in esame. Al riguardo, rileva comunque la contraddizione di questo parametro con il cosiddetto criterio della bigliettatura, cioè dell'emissione dei biglietti, sulla base del quale il sistema potrebbe trovarsi esposto a rischio di ricorsi giurisdizionali per reclamare i suddetti finanziamenti.
Rileva come lo schema di decreto sia molto discutibile in più punti, osservando come la Conferenza unificata aveva condizionato il parere favorevole all'apertura di un tavolo di confronto sulla riforma del settore, in quanto è interesse di tutti avere un sistema di regole condiviso. Al riguardo, rileva come il comportamento del Governo appaia contrastare contro i più normali principi democratici, osservando fra l'altro come sia molto grave che nell'attività del Ministero le decisioni siano oramai prese dalla burocrazia tecnica, in mancanza di un indirizzo politico espresso dal ministro competente che appare completamente assente. Ribadisce quindi la gravità delle conseguenze dannose che discendono dalla non contestualità dell'emanazione dei due regolamenti, rispettivamente sulle fondazioni speciali e sulle fondazioni ordinarie, in quanto attualmente non tutte le fondazioni potrebbero accedere ai finanziamenti, poiché non risulta quali siano i criteri valevoli per le fondazioni ordinarie. In definitiva, ritiene che il Teatro alla Scala di Milano e l'Accademia Santa Cecilia di Roma non possano essere usate in via strumentale contro le altre fondazioni. Per quanto concerne, poi, le disposizioni dello schema di regolamento che consentono la possibilità di stipulare contratti di lavoro di tipo differente nell'ambito di uno stesso comparto lavorativo, osserva come vi sia un elevato rischio di ricorsi giurisdizionali per disparità di trattamento conseguenti alle disuguaglianze che si verrebbero a creare tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni, pure se in sedi diverse. Manifesta quindi la propria assoluta contrarietà sulla sostanziale privatizzazione delle fondazioni a carattere speciale, consentita dallo schema di decreto in esame, in quanto i privati finanziatori potrebbero diventare membri dei consigli di amministrazione e, a maggioranza, modificare lo statuto dell'ente, utilizzando per meri fini di marketing il suo nome. Si rammarica a questo punto che il presidente Aprea non abbia avuto il coraggio di fare un passo in avanti, evidenziando una posizione autonoma rispetto a quella del Governo; lo schema di regolamento in esame è, in definitiva, lesivo della professionalità dei lavoratori del settore e, più in generale delle persone che amano la musica.
Ritiene necessario quindi che le osservazioni contenute nella proposta di parere siano almeno trasformate in condizioni, preannunciando altrimenti, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) evidenzia che il provvedimento in esame è parte di un percorso iniziato con il decreto legge n. 64 del 2010 sulle fondazioni lirico-sinfoniche, dove di fatto si è perpetrato l'azzeramento della cultura dello spettacolo dal vivo e si è calata così una pietra tombale sulla politica culturale complessiva del Paese. Partendo dal titolo stesso dell'atto in esame, che pare essere rivolto alla totalità delle fondazioni, evidenzia che ciò non corrisponde al vero, in quanto il provvedimento in esame si configura come un testo tagliato su misura per le due sole fondazioni che hanno, ad oggi, i requisiti previsti per la forma organizzativa speciale.

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Sottolinea che con l'atto in esame si sono create le condizioni per far avere più risorse alle due sole Fondazioni «speciali», segnatamente il Teatro alla Scala di Milano e l'Accademia di Santa Cecilia di Roma, mentre le altre dodici fondazioni che non hanno i requisiti richiesti saranno penalizzate. Evidenzia che si tratta di una logica che impoverisce il Paese, volta ad aiutare chi è più forte e lasciare indietro chi invece ha bisogno.
Ricorda che anche la sua parte politica, tutti i gruppi rappresentati e i numerosi soggetti auditi, hanno espresso la necessità di una profonda riorganizzazione del sistema delle fondazioni lirico-sinfoniche nel loro complesso, volto ad un migliore utilizzo del denaro pubblico investito, cosa che a fronte di investimenti selezionati porterebbe un rendimento di ritorno che eviterebbe di chiedere continuamente risorse finanziarie al ministro dell'economia e delle finanze. Sottolinea, invece, che ci si trova di fronte ad un provvedimento che mortifica l'intervento pubblico a favore di quello dei privati i quali, entrando nel capitale sociale degli enti in maniera economicamente preponderante, di fatto decideranno del destino della cultura nel nostro paese. Stigmatizza quindi che non vi è stato alcun coinvolgimento dei sindacati in sede di stesura del regolamento, a dimostrazione della scarsa capacità dimostrata dal Governo nei confronti della società civile. Al contempo evidenzia che ci si trova di fronte ad una marchionizzazione dei contratti dei lavoratori dello spettacolo, nonché ad una sorta di commissariamento del ministero dei beni culturali ad opera del ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene, inoltre, che qualora la legge sullo spettacolo dal vivo si configurasse solo come un'operazione di facciata, uno spot elettorale - in mancanza di segnali concreti che vadano in senso contrario rispetto alla politica culturale fin qui seguita dall'Esecutivo - la sua parte politica non aderirebbe alla richiesta di trasferire l'esame di quel provvedimento in sede legislativa. Evidenzia quindi che un segnale concreto potrebbe essere rappresentato dal ritiro dell'atto in esame, in modo da consentire anche alle altre fondazioni di rientrare nei criteri di quelle «speciali». Preannuncia, comunque, il voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) condivide quanto testé affermato dai colleghi De Biasi e Zazzera, ritenendo, però, utile richiamare l'attenzione del sottosegretario Giro sul fatto che non si tratta di esprimere una posizione di subalternità al Governo, in quanto manca del tutto in Italia il governo dei beni culturali. Al tal proposito, sottolinea che, come è noto, lo stesso ministro Bondi ha dichiarato di essere stato abbandonato dal suo Esecutivo, in particolare sulla questione del cinema. Sottolinea al proposito che è gravissimo che i parlamentari debbano apprendere dagli organi di stampa la notizia della possibile, tragica chiusura di Cinecittà-Luce, mentre dovrebbe essere il rappresentante del Governo competente ad informare la Commissione su tali fatti. Ritiene, quindi, che il provvedimento in esame inneschi meccanismi tali che porteranno alla sua inevitabile bocciatura; gli stessi concerti potranno essere interrotti, per mancanza di finanziamento, per consentire il passaggio di spot pubblicitari. A fronte della tragica e complessiva situazione in cui versa la cultura italiana nel suo complesso, dovrebbe quindi il Ministero per i beni e le attività culturali ad essere commissariato, invece di altri istituti culturali. Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Paola GOISIS (LNP) ritiene che rispetto alle iniziali perplessità a lei manifestate, in merito alla paventata possibilità che l'atto in esame potesse favorire la creazione di Fondazioni di serie A e Fondazioni di serie B - cosa inammissibile in particolare per la Fenice di Venezia e l'Arena di Verona - le delucidazioni fornite dal ministero e le assicurazioni che sono state date allo stesso sovrintendente del Teatro di Verona, permettono di fugare tali dubbi, così come le parole citate nel documento che

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l'Associazione Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche - ANFOLS ha depositato nel corso dell'audizione di ieri. Evidenzia che l'intervento dei privati nella cultura non è da demonizzare e che nella stessa Commissione cultura si era a lungo discusso in merito alle facilitazioni da accordare ai privati che intendano concedere finanziamenti al mondo della cultura. Ritiene comunque opportuno, concordando in parte con quanto richiesto dalla collega De Biasi, di porre come condizioni le ultime due osservazioni proposte dal relatore.
Preannunciando quindi il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, sottolinea che comunque la sua parte politica vigilerà attentamente perché venga rispettato quanto promesso.

Andrea ORSINI (IR), pur apprezzando la passione e la competenza espressa più volte sulla materia dalla collega De Biasi, ritiene che il rischio che si corre, dopo anni di immobilismo e sprechi, non sono tanto gli spot pubblicitari temuti dal collega Giulietti, ma uno scadimento tale dello spettacolo dal vivo offerto in particolare dalle fondazioni lirico-sinfoniche da obbligare a scelte dolorose. Al riguardo, ritiene che il regolamento in esame faccia parte di un quadro normativo generale e che in modo tale vada considerato, alla luce di un complessivo riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche. Preannuncia, quindi, anche a nome del gruppo da lui rappresentato, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Gabriella CARLUCCI (PdL) ricorda ai commissari che è stata presentata un'interpellanza urgente, firmata da deputati della maggioranza e dell'opposizione, sulla questione di Cinecittà-Luce e invita i colleghi che ancora non l'hanno fatto a sottoscriverla. Evidenzia, in ordine alla questione più generale del finanziamento della cultura, che lo stesso ministro Bondi annunciando le sue dimissioni si è scusato per non essere riuscito a convincere gli altri componenti del Governo a dare quelle risposte che la Commissione e il mondo della cultura chiedeva. Ritiene che il Ministro ha fatto delle battaglie coerenti con quanto gli era stato richiesto, ma che sia altrettanto coerente richiedere, come condizione nel parere che sarà approvato dalla Commissione, il ripristino dello stanziamento del Fondo unico per lo Spettacolo. Evidenzia, d'altra parte, che la causa della destinazione maggiore delle risorse del FUS alle fondazioni lirico-sinfoniche derivava proprio dalla mancanza di trasparenza nei loro bilanci, aspetto che invece il regolamento punta a risolvere. Al riguardo, sottolinea infatti che lo schema di regolamento in esame impone trasparenza dei bilanci, prevedendo una partecipazione ai finanziamenti sia delle regioni che dei privati. Per tali motivi, preannuncia, anche a nome del gruppo da lei rappresentato, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Valentina APREA presidente e relatore, sottolinea che la proposta di parere da lei presentata mirava a recepire le varie osservazioni evidenziate nel corso della sua relazione ed espresse anche da alcuni soggetti auditi. Concorda comunque con quanto chiesto dalla collega Goisis di trasformare in condizioni le osservazioni alla lettera h) e i) della sua originaria proposta di parere, riformulando conseguentemente la proposta di parere presentata, di cui raccomanda l'approvazione (vedi allegato 2).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, così come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.55.

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Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
C. 2008-A.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gabriella CARLUCCI (PdL), relatore, ricorda come la proposta di legge in esame sia finalizzata ad istituire la nuova figura dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in attuazione delle indicazioni contenute nelle principali Convenzioni internazionali ed europee in materia e rispondendo ad un'esigenza da tempo sentita nel Paese. In particolare, il provvedimento recepisce quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991 n. 176, che chiede agli Stati firmatari di adoperarsi per garantire i diritti del fanciullo anche attraverso la creazione di istituzioni specifiche incaricate di vigilare sul suo benessere ed alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre del 1950. Anche la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003 n. 77, prevede che gli Stati si attivino per la promozione e per l'esercizio dei diritti dei minori attraverso appositi organi con compiti tra l'altro di proposta, consultivi, di informazione e di ascolto dei minori. Osserva che il testo del provvedimento prevede, all'articolo 1, l'istituzione, con sede in Roma, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone minori di età, anche per dare attuazione a convenzioni internazionali e a norme costituzionali; l'articolo 2 disciplina le modalità di nomina, i requisiti, le incompatibilità e il compenso dell'Autorità garante; l'articolo 3 delinea le competenze dell'Autorità garante e provvede all'istituzione della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, indicandone i compiti; l'articolo 4 conferisce all'Autorità poteri informativi, di accertamento e di controllo; l'articolo 5 delinea l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, posto al servizio dell'Autorità; l'articolo 6 prevede che chiunque può rivolgersi all'Autorità per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazioni dei diritti dei minori; l'articolo 7 dispone, infine, sulla copertura finanziaria del provvedimento.
Con riguardo alle disposizioni del provvedimento in esame che attengono più strettamente alla competenza della Commissione cultura, segnala in particolare le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, lettere a), e), f), g) ed o), concernenti l'oggetto degli interventi dell'Autorità garante con riferimento precipuo al diritto all'educazione e all'istruzione dell'infanzia e dell'adolescenza. Nel dettaglio, rileva che, l'articolo 2, comma 1, stabilisce che l'Autorità garante, quale organo monocratico, deve essere scelta tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo, fra l'altro, delle problematiche familiari o educative. L'articolo 3, comma 1, lettera a) prevede, tra le competenze dell'Autorità, la promozione dell'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo al diritto del minore ad essere accolto ed educato prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo. L'articolo 3, comma 1, lettera e) demanda all'Autorità il compito di verificare che ai minori siano garantite pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura. L'articolo 3, comma 1, lettera f) prevede che l'Autorità esprima il proprio parere sul piano nazionale di azione e di intervento per la tutela dei diritti e lo

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sviluppo dei soggetti in età evolutiva previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, per l'elaborazione del quale, ai sensi del comma 4 del citato articolo 1, le regioni, in accordo con le amministrazioni provinciali e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, con riguardo, fra l'altro, alla condizione culturale dell'infanzia e dell'adolescenza.
Aggiunge quindi che l'articolo 3, comma 1, lettera g) affida all'Autorità il compito di segnalare al Governo, alle Regioni o agli enti locali e territoriali interessati tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con riferimento, tra l'altro, al diritto all'educazione e all'istruzione. L'articolo 3, comma 1, lettera o) demanda infine all'Autorità il compito di promuovere iniziative volte a sviluppare nei minori capacità critiche e a suscitare nei media una maggiore sensibilità e responsabilità verso i minori medesimi, anche al fine di sostenere l'attività educativa delle famiglie. Propone quindi di esprime parere favorevole sul provvedimento in esame.

Maria COSCIA (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, osservando tuttavia come un punto debole sia la mancata previsione di finanziamenti aggiuntivi, di guisa che il finanziamento dell'iniziativa sottrarrà necessariamente risorse attualmente destinate ad altri scopi. Ritiene largamente positiva comunque l'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che va considerata un patrimonio di tutti senza alcuna distinzione di carattere politico.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.30.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, presidente, propone di passare dapprima all'esame in sede referente della proposta di legge n. 2393.

La Commissione concorda.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.
Nuovo testo C. 2393 Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2011.

Valentina APREA, presidente, comunica che, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa, le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso i seguenti pareri: I Commissione: Parere favorevole con osservazioni; II Commissione: Parere favorevole con condizioni; V Commissione: Parere favorevole con condizione e osservazione; IX Commissione: Nulla osta; XI Commissione: Favorevole; XIV Commissione: Parere favorevole.
Avverte quindi che è stato presentato l'emendamento 4.1 del relatore, volto a recepire la condizione, ai sensi dell'articolo 81, comma quarto, della Costituzione, della Commissione bilancio, restando quindi assorbite tutte le altre condizioni della Commissione giustizia e le osservazioni della I Commissione. Dà quindi la parola al relatore.

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Giancarlo MAZZUCA (PdL), relatore, illustra il suo emendamento 4.1, di cui raccomanda l'approvazione (vedi allegato 3).

Ricardo Franco LEVI (PD) si rammarica che siano state eliminate dal provvedimento in esame le disposizioni concernenti il Giurì per la correttezza dell'informazione, a seguito dei pareri espressi dalle Commissioni di merito. In ogni caso, ricorda che tra pochi giorni diverrà obbligatorio esperire il tentativo di mediazione anche per il reato di diffamazione a mezzo stampa e la relativa richiesta di risarcimento, di guisa che tale strumento potrà costituire quel filtro alle domande giudiziarie che si era altrimenti identificato nella costituzione del Giurì. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento in esame.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI) ringrazia la Commissione e il relatore per l'attenzione prestata al provvedimento da lui presentato, concordando con le osservazioni del collega Levi.

Emerenzio BARBIERI (PdL), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento in esame, rileva coma la condizione posta dalla Commissione bilancio relativa alla soppressione del Giurì per la correttezza dell'informazione sia comunque accettabile alla luce dell'osservazione del collega Levi sull'imminente obbligatorietà di esperire la mediazione prima di poter presentare domanda giudiziale.

La Commissione approva quindi l'emendamento 4.1 del relatore.

Valentina APREA, presidente, si riserva quindi di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame, come modificato in sede referente, una volta perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Propone di sospendere l'esame in sede referente per passare a quello degli atti dell'Unione europea.
La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, sospende quindi la seduta.

La seduta sospesa alle 15.40, è ripresa alle 15.50.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.
Nuovo testo C. 2302 Granata.


(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2011.

Valentina APREA, presidente, comunica che la V Commissione bilancio, nella seduta del 1o marzo 2011, ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica sul nuovo testo della proposta di legge C. 2302. Avverte che si è quindi in attesa che le Commissioni I, VI e IX esprimano, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa, i pareri di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vendita del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera e sulle vicende a questa relative accadute negli anni dal 1981 al 1984.
C. 3363 Bergamini e C. 3535 Maurizio Turco.


(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2010.

Valentina APREA, presidente, ricorda che il 29 aprile 1981 il dottor Angelo

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Rizzoli, azionista con oltre il 90 per cento del Gruppo Rizzoli Editori, proprietario tra l'altro di Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, e così via cedeva il 40 per cento delle azioni a La Centrale Finanziaria Generale del Gruppo Banco Ambrosiano presieduto da Roberto Calvi al prezzo di Lire 115.806.000.000. Questi danari dovevano servire quanto a 35 miliardi per pagare un debito garantito da un pegno per una parte delle azioni stesse e destinato allo IOR, quanto al resto, all'aumento di capitale di circa 145 miliardi sottoscritto per il 50,2 per cento - pari a circa 78 miliardi - da Angelo Rizzoli e per il 40 per cento - pari a circa 62 miliardi - da parte de La Centrale. Precisa che, in realtà, soltanto i 35 miliardi destinati allo IOR vennero pagati, poiché gli altri denari raccolti presso le Banche del Gruppo Ambrosiano furono inviati in Svizzera e finirono lo stesso giorno dell'accordo, il 29 aprile 1981, alla Zirka Corp. - acronimo di Rizzoli Capitale - di Monrovia - Liberia, su conti alla Banca Rothschild di Zurigo. Come è stato appurato con certezza e con sentenza passata in giudicato, questi denari furono divisi tra i cosiddetti «BLU» - Bruno Tassan Din, Licio Gelli, Umberto Ortolani - e suddivisi su vari conti esteri. Sottolinea che la indicata suddivisione è stata documentata in modo minuzioso dalla Procura di Milano, dalla Corte Suprema di Dublino e dal tribunale Federale di Zurigo che hanno, ciascuno per le proprie vicende, aperto tre procedimenti sulla distrazione dei fondi indicati. Evidenzia che appare comunque altrettanto certo e documentato che Angelo Rizzoli non ha avuto alcun ruolo né alcun beneficio da queste operazioni finanziarie. Aggiunge che quanto ai 62 miliardi di pertinenza de La Centrale, gli stessi non furono mai versati a causa delle progressive difficoltà finanziarie del Gruppo che, come esplicitato nei verbali del Consiglio di amministrazione de La Centrale, aveva bisogno che il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia autorizzassero un prestito obbligazionario convertibile di 96 miliardi di lire. Tale prestito non fu mai autorizzato dalle Autorità monetarie italiane e pertanto quei fondi non furono mai resi disponibili per l'aumento di capitale della Rizzoli. Rileva che nella primavera del 1982 la crisi finanziaria del Gruppo Ambrosiano si aggravò con la fuga di Calvi all'estero, la sua morte misteriosa e il successivo commissariamento da parte di Bankitalia.
Ricorda quindi che il 7 agosto 1982 nasceva il Nuovo Banco Ambrosiano presieduto dall'avvocato bresciano Giovanni Bazoli. Il 16 agosto l'avvocato Bazoli convocava Angelo Rizzoli chiedendo spiegazioni sui fondi destinati all'aumento di capitale che avrebbero dovuto azzerare l'indebitamento bancario del Gruppo Rizzoli il che non era avvenuto. Sottolinea che Angelo Rizzoli rispose che quell'aumento di capitale sottoscritto non era mai stato versato, al che l'avvocato Bazoli replicò: «questi soldi potrebbe averli presi Lei». In ogni caso il Nuovo Banco Ambrosiano si mosse per ottenere la restituzione di 100 miliardi di lire nel corso di due settimane e la Rizzoli fu costretta a chiedere al Tribunale di Milano l'amministrazione controllata per evitare una crisi finanziaria drammatica. Aggiunge che il 18 febbraio 1983 il dottor Angelo Rizzoli fu arrestato con l'accusa di «bancarotta impropria» della Rizzoli Editore. Il giorno stesso si dimise dall'incarico di Presidente della Società; pochi mesi dopo, il dottor Angelo Rizzoli fu nuovamente arrestato, nel giugno 1983, con l'accusa di aver partecipato alla spoliazione del Banco Ambrosiano e trattenuto in carcere per circa un anno nonostante la grave malattia neurologica di cui soffriva da anni.
Precisa quindi che l'intero controllo del Gruppo Rizzoli andò nelle mani dei giudici delegati dal Tribunale di Milano: il commissario straordinario Luigi Guatri e l'avvocato Bazoli rimasto il principale azionista, dopo che i magistrati di Milano avevano posto sotto sequestro tutte le azioni di proprietà di Angelo Rizzoli. Nel corso del 1984, il professor Bazoli promosse prima un abbattimento del capitale sociale e, successivamente, un aumento di capitale aperto a nuovi soci, vale a dire: Gemina presieduta da Cesare

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Romiti e formata da Fiat più Mediobanca; Meta, presieduta da Giuseppe Garofano e facente parte del Gruppo Montedison; Mittel, presieduta dal professor Paolo Barile e facente capo allo stesso Bazoli e ai suoi familiari; Arvedi, imprenditore siderurgico lombardo. Il prezzo per acquisire i diritti di opzione dei vecchi soci fu stabilito in poco più di un miliardo di lire. Risulta che Angelo Rizzoli protestò ma fu convocato dai giudici istruttori che conducevano l'indagine sulla bancarotta del Banco Ambrosiano e fu invitato perentoriamente a non opporsi a questa operazione per non dover subire nuove esperienze carcerarie. Il 5 ottobre 1984 il nuovo gruppo assumeva il controllo della Rizzoli estromettendo definitivamente Angelo Rizzoli il quale pochi mesi dopo fu prosciolto in istruttoria dalle accuse relative alle vicende del crack del Banco Ambrosiano e da altre accuse relative a documentazioni fornite da Bruno Tassan Din, allo scopo di coprire malversazioni dello stesso Tassan Din e dei suoi complici. Precisa che nel 1990 Angelo Rizzoli intentava una causa civile contro gli azionisti della Rizzoli per danni, ma veniva condannato dal tribunale civile di Milano perché ancora sotto accusa per la bancarotta impropria della Rizzoli. Soltanto il 26 febbraio 2009 la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni riunite assolveva da questa accusa, per insussistenza del reato, Angelo Rizzoli, ritenendo che non sussistessero le ragioni per un'accusa di bancarotta in quanto la società non era mai stata dichiarata fallita né insolvente ed essendo stata cancellata l'amministrazione controllata che i giudici di Milano - caso unico nella storia della legge fallimentare italiana - avevano equiparato alla bancarotta. Aggiunge che nell'estate del 2009 il dottor Angelo Rizzoli, assistito dal professor Romano Vaccarella, ha iniziato una causa civile basata sull'annullamento del contratto sia con la Centrale, che non si è mai realizzato, sia con gli azionisti della Rizzoli, perché la trattativa si è svolta in un clima palesemente intimidatorio. Ricorda quindi che al momento si sono tenute due udienze, una alla fine di giugno 2010, l'altra il 18 gennaio 2011; la prossima udienza è prevista per il 18 giugno 2011. sottolinea che le controparti non negano che i denari dell'aumento di capitale de La Centrale non siano mai stati pagati e neppure che la trattativa svoltasi in presenza dei giudici istruttori di Milano sia avvenuta in un clima poco sereno, ma insistono principalmente sull'ipotesi che seppure i contratti possono essere annullati senza prescrizione esiste un limite al risarcimento della durata di 10 anni, tempo che sarebbe naturalmente già trascorso. Quello che chiede Angelo Rizzoli è che si entri invece nel merito delle vicende che tanti dolori, lutti e sofferenze hanno causato a lui e alla sua famiglia e che si decida nel merito e non sulla base di una contestata interpretazione di una sentenza della Corte di Cassazione.

Ricardo Franco LEVI (PD) riterrebbe opportuno svolgere alcune precisazioni al riguardo.

Valentina APREA, presidente, rileva che, essendo già intervenuto nel corso dell'esame preliminare, il collega Levi potrà intervenire successivamente nel corso dell'esame degli eventuali emendamenti.
Dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento, rinviandone l'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione.
C. 4117 Frassinetti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, osserva come il presente provvedimento, costituito da un unico articolo, dispone che a decorrere dal prossimo anno scolastico 2011/2012 nelle scuole del primo

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ciclo sarà previsto, nell'ambito delle attività volte all'acquisizione delle competenze e delle conoscenze relative a Cittadinanza e Costituzione, l'insegnamento dell'inno nazionale «Il Canto degli italiani», anche noto come «Inno di Mameli», e dei suoi fondamenti storici e ideali con il supporto degli strumenti didattici necessari. Con riferimento all'ambito disciplinare nel quale si prevede l'insegnamento dell'Inno, ricorda che l'articolo 1 del Decreto Legge 137 del 2008 convertito, con modificazioni, in Legge 169 del 2008 ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, al fine di favorire l'acquisizione delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», fossero predisposte opere di sperimentazione didattiche nonché di sensibilizzazione e di formazione del personale docente. L'introduzione della disciplina «Cittadinanza e Costituzione» rappresenta un importante passo in avanti verso una migliore divulgazione dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, favorendo al contempo una migliore integrazione socio-culturale all'interno di classi scolastiche sempre più frequentate da alunni stranieri. Al riguardo, rileva che il documento di indirizzo, diramato dal MIUR nel marzo del 2009 per la sperimentazione dell'insegnamento della disciplina «Cittadinanza e Costituzione», ha indicato i percorsi didattici specifici per ciascun ordine di scuola. Il documento illustra i nuclei tematici e gli obiettivi di apprendimento caratterizzanti l'insegnamento, affidando alle scuole e ai docenti il compito di distribuire i contenuti didattici nell'arco dei diversi anni di corso. In particolare, per la scuola primaria si prevede l'insegnamento delle prime nozioni sulla Costituzione e sulla convivenza, i diritti fondamentali dell'uomo, il significato delle formazioni sociali, l'importanza della tutela del paesaggio, alcune basilari nozioni di sicurezza stradale, la salvaguardia della salute e il valore del rispetto delle regole. Per la scuola secondaria si prevede lo studio della Costituzione, con una particolare attenzione ai diritti e ai doveri del cittadino e il diritto internazionale in materia di diritti umani.
Illustra brevemente il quadro storico nel quale è stato ideato l'Inno di Mameli, ricordando che «Il Canto degli italiani» è stato composto nell'autunno del 1847 dall'allora ventenne studente e patriota genovese Goffredo Mameli e, poco dopo, è stato musicato a Torino da un altro genovese, Michele Novaro. Si tratta di un componimento ideato in un clima di intenso fervore patriottico che già preludeva alla guerra contro l'Austria. Lo stesso Mameli, che nutriva profondi sentimenti nazionali e repubblicani ha voluto delineare nel suo componimento le tappe più salienti della storia d'Italia, il cui insegnamento negli indirizzi nazionali delle scuole del primo ciclo rappresenta un momento formativo essenziale ai fini dell'acquisizione da parte dei giovani di un sentimento comune di appartenenza nazionale. Osserva quindi come l'«Inno di Mameli» rappresenti una delle manifestazioni artistiche musicali più alte dello spirito patriottico di unità nazionale ed è l'opera che ha spronato, unito e sostenuto i Padri italiani a fare l'Italia. Esso fu un importante strumento di propaganda degli ideali del Risorgimento e di incitamento all'insurrezione, contribuendo in maniera significativa alla svolta storica che portò all'emanazione dello Statuto albertino e all'impegno del Re nel rischioso progetto di riunificazione nazionale. Ricorda che nonostante le forti emozioni che suscita in tutti, l'«Inno di Mameli» risulta essere poco conosciuto dalla maggioranza degli italiani e al riguardo vi sono state aspre e frequenti critiche, soprattutto in occasione di eventi sportivi durante i quali i nostri atleti hanno dimostrato di non conoscere il loro Inno. Ritiene che le cause della scarsa conoscenza di un'opera così importante per la storia della Nazione sono da ricercare proprio nella mancanza di un'idonea opera di insegnamento e diffusione che dovrebbe essere attuata innanzitutto negli ambienti scolastici, inserendola appunto nelle indicazioni

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nazionali per le materie di storia o di educazione civica delle scuole del primo ciclo.
Anche in considerazione di quanto sopra esposto, ritiene che sia doveroso, in un momento così significativo per gli italiani che si apprestano a celebrare i 150 anni di unità nazionale, valorizzare il l'Inno promuovendone la conoscenza e la divulgazione, con la speranza di poter contribuire al consolidamento di quel sentimento di coesione e appartenenza ad una stessa Patria che dovrebbe accomunare tutti gli italiani. In ordine alla formulazione del testo, propone quindi di sostituire le parole «inno nazionale» con le parole «Il Canto degli italiani», oppure con le parole «inno di Mameli», in quanto non è stato adottato alcun provvedimento normativo ufficiale di adozione del Canto di Mameli quale inno nazionale, anche se sono state presentate nel tempo proposte di legge in tal senso. Inoltre, considerando che la proposta di legge in esame prevede che l'insegnamento del Canto deve essere effettuato con il supporto degli strumenti didattici necessari e - che, in assenza di indicazioni di oneri, si presume siano strumenti già a disposizione delle scuole - invita a valutare l'opportunità di inserire la clausola di neutralità finanziaria. In conclusione, si dichiara favorevole alla prosecuzione dell'esame del provvedimento in sede legislativa al fine di procedere più speditamente alla sua approvazione definitiva.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, presidente, propone di passare all'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 4040.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, sospende quindi la seduta.

La seduta sospesa alle 16, è ripresa alle 16.10.

Ordinamento della professione di statistico nonché istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici.
C. 1294 Siliquini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, osserva innanzitutto che la disciplina statistica trova al giorno d'oggi applicazioni ampie e articolate in ogni settore dell'attività umana. Dalle scienze naturali a quelle economiche e sociali, afferma che non vi è campo dove la statistica non porti il suo pregnante contributo per la conoscenza e per l'analisi dei fenomeni, anche attraverso l'utilizzo di sofisticati mezzi elettronici e dei relativi programmi informatici che la tecnica ha reso oggi ampiamente disponibili. Aggiunge come la statistica permetta la determinazione delle leggi tendenziali dei fenomeni e la conoscenza quantitativa delle interrelazioni tra loro esistenti. Tuttavia, rileva come il pericolo che si corre in questo campo - cui mediante la proposta di legge s'intende porre rimedio - è che chiunque si dichiari «esperto», anche se non dispone della necessaria preparazione professionale che soltanto una laurea in discipline statistiche può fornire. L'improvvisazione e l'incompetenza di alcuni operatori nel campo statistico sono spesso causa di gravi inconvenienti, nonché di discredito della disciplina stessa. Pertanto, auspica che la legge individui i professionisti qualificati e deputati all'attività statistica e ne disciplini, con adeguata normativa, l'attività specifica, atta a garantire e a tutelare gli interessi della società.
Ricorda che gli statistici italiani hanno richiesto da oltre quaranta anni l'istituzione dell'ordinamento della loro professione, avendo già dal 1930 l'esame di Stato per le discipline, che è tutt'ora in vigore e che è stato modificato in base alla riforma

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universitaria cosiddetta «3 + 2», che prevede una laurea triennale in statistica e altre cinque lauree specialistiche settoriali. L'Ordinamento della professione di statistico, nonché l'istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici, servono per certificare la professionalità di chi va a dirigere gli uffici di statistica nella pubblica amministrazione, in quanto il solo esame di Stato nelle Discipline Statistiche, esistente dal 1930, non permette né l'iscrizione ad un Albo professionale né a garantire la professionalità specifica nel Sistema Statistico Nazionale - Sistan, nel quale vi sono solo il 5.4 per cento di statistici su 10.063 addetti nei 3.391 uffici di statistica, nei quali vi è solo il 3.2 per cento di statistici come responsabili e solo il 18,1 per cento del personale è adibito esclusivamente all'attività statistica, come risulta dall'annuale Relazione al Parlamento dell'Istat sul Sistan. Rileva come, con l'Ordinamento della professione, si metterebbe ordine nel settore delle indagini demoscopiche e degli Istituti e Società per le Ricerche Statistiche e l'Analisi dell'Opinione Pubblica e Ricerche sociali e di mercato, essendoci la necessità che le statistiche vengano certificate da esperti, con l'applicazione dei «Protocolli statistici». Osserva quindi come la proposta di legge n. 1294 in esame, organizzata in 7 capi, riguardi la disciplina della professione di statistico e disponga l'istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici. Tale proposta di legge si inserisce nel più ampio ambito della riforma della disciplina delle professioni liberali, in relazione alla quale in Commissione giustizia è in corso l'esame della proposta Siliquini n. 503, recante appunto una legge quadro per la disciplina delle libere professioni, che mira alla realizzazione di un'autentica ed efficace riforma del sistema professionale, con l'obiettivo di rilanciare il ruolo dei professionisti italiani nel sistema economico nazionale, nel pieno rispetto delle funzioni degli ordini e dei collegi professionali.
Nell'ambito del Capo I della proposta di legge in esame, l'articolo 1 istituisce l'albo degli statistici - cui, peraltro, è interamente dedicato il Capo II -, l'iscrizione al quale è necessaria per l'esercizio della professione. L'albo si articola nelle sezioni A e B, ai cui iscritti spettano, rispettivamente, i titoli di statistico specialista e statistico junior. Gli articoli 2 e 3 definiscono l'oggetto della professione. In generale, ai sensi dell'articolo 2, rientrano nell'attività professionale dello statistico le prestazioni relative alla raccolta, elaborazione, analisi e interpretazione dei dati, nonché all'impostazione di studi e ricerche di carattere statistico su fenomeni di qualsiasi natura. La relazione illustrativa precisa che sono fatte salve le competenze esclusive di altri ordinamenti professionali, quali, ad esempio, attuari, commercialisti e periti commerciali. Lo stesso articolo indica una serie di attività - su cui si sofferma la relazione illustrativa , - tra le quali alcune riferite allo statistico specialista. In ogni caso, si tratta di attività indicate a titolo esemplificativo, senza preclusione per altre attività non elencate, ad esempio conseguenti al progredire delle tecniche statistiche. Peraltro, in base all'articolo 3, le attività indicate nel comma 3 dell'articolo 2 sono affidate alla competenza esclusiva dello statistico specialista unicamente in determinate circostanze. Tra i casi in cui l'articolo 3 prescrive l'intervento dello statistico specialista rientrano quelli in cui le operazioni da eseguire riguardano perizie ordinate dalla magistratura o da enti pubblici, o comportano la raccolta e l'elaborazione di informazioni statistiche sulla cui fonte è prescritta la tutela del segreto, ovvero mirano a ottenere particolari risultati statistici, utilizzati, ad esempio, come presupposti per la formulazione o l'applicazione di norme. In ogni caso, le relazioni conclusive che accompagnano i lavori sono firmate dal professionista e contengono l'indicazione dei procedimenti e dei criteri adottati per l'esecuzione delle attività.
Precisa che il Capo II concerne l'albo degli statistici. In particolare, l'articolo 4 prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per i capi degli uffici di statistica. Gli articoli da 5 a 9 contengono la disciplina di iscrizione e cancellazione dall'albo,

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nonché disposizioni concernenti la tenuta del medesimo. In particolare, l'albo nazionale è redatto dal consiglio nazionale degli statistici, mentre ogni consiglio dell'Ordine provvede alla tenuta e all'aggiornamento annuale dell'albo di competenza. L'albo nazionale contiene tre differenti elenchi dai quali risulta l'anzianità di iscrizione allo stesso albo nazionale, l'Ordine di appartenenza, e il numero di iscrizione all'Ordine nella rispettiva sezione. La relazione chiarisce che, nel caso di trasferimenti da un Ordine all'altro, viene riconosciuta l'anzianità di iscrizione già maturata. Rileva quindi che l'iscrizione all'albo degli statistici - che si attiva con domanda inviata al consiglio dell'Ordine - è compatibile con quella ad altri albi professionali, ai sensi dell'articolo 7; invece, in caso di istituzione di più Ordini, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non è consentita la contemporanea iscrizione a più albi professionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Tra i requisiti per l'iscrizione all'albo evidenzia: il possesso, rispettivamente per le sezioni A e B, di «una delle lauree in statistica specialistica quinquennale» e della «laurea triennale in scienze statistiche»; l'abilitazione all'esercizio della professione attraverso superamento dello specifico esame di Stato, le cui nuove modalità di svolgimento saranno definite dal Governo, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge; la cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato che ammetta condizioni di reciprocità. In deroga a tale disciplina, si consente l'iscrizione all'albo, anche in mancanza del titolo di studio specifico, ai professori di ruolo delle università statali o «equiparate» nelle materie afferenti al gruppo statistico metodologico o applicativo individuate dal consiglio nazionale degli statistici. Inoltre, possono iscriversi alla sezione B coloro che hanno superato l'esame di Stato nelle discipline statistiche di cui al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni.
Ricorda ancora che il Capo III individua diritti e doveri dello statistico. I diritti, ai sensi dell'articolo 10, riguardano il pagamento degli onorari - secondo quanto previsto dalle tariffe professionali - ed il rimborso delle spese, nonché l'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale - anche nel caso di istituzione di più Ordini -, nei Paesi comunitari e in altri Paesi, a condizione di reciprocità. Le tariffe, nonché i criteri per il rimborso delle spese sono proposti dal consiglio nazionale, sentito il consiglio dell'Ordine, e sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia. I doveri, ai sensi dell'articolo 11, riguardano il rispetto del segreto professionale e l'esercizio professionale con dignità e decoro. Gli articoli 12 e seguenti disciplinano la responsabilità disciplinare dello statistico per abusi o mancanze nell'esercizio della professione. Le sanzioni disciplinari - sul modello di quelle previste dagli altri ordinamenti professionali - sono individuate in ordine crescente di gravità nelle seguenti: avvertimento, ai sensi dell'articolo 13, censura, ai sensi dell'articolo 14, sospensione dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12 e ai sensi dell'articolo 15, radiazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 16.
Con specifico riferimento alla sospensione dall'esercizio della professione, le condotte che ne possono giustificare l'irrogazione sono contemplate dall'articolo 12, comma 2, e dall'articolo 15. Per tale tipo di sanzione viene in generale prevista una durata non inferiore ad un mese e non superiore a due anni. Tale limite tuttavia non si applica alle cause di sospensione indicate all'articolo 15, comma 2, che comprendono anche l'emissione di un avviso di garanzia nei confronti dell'iscritto per qualsiasi reato. In base all'articolo 18, l'infrazione disciplinare si prescrive in cinque anni. Lo stesso articolo regolamenta la competenza a promuovere giudizi disciplinari, attribuita in primis al consiglio dell'Ordine presso cui lo statistico è iscritto, per passare al consiglio nazionale se egli è membro del consiglio dell'Ordine e, se egli è membro del consiglio nazionale, a una commissione disciplinare nominata dal Ministro della giustizia, formata da quattro iscritti all'albo nazionale e presieduta da un magistrato

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d'appello. L'articolo 19 individua le modalità per l'attivazione del procedimento disciplinare, per la notifica dell'accusa, per la discussione presso il consiglio dell'Ordine e l'adozione e la notifica della relativa deliberazione, contemplando anche il caso di irreperibilità dell'incolpato. In particolare, dispone che il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica competente per territorio. L'eventuale fase dell'impugnazione delle sanzioni adottate è disciplinata dall'articolo 36. Ulteriori, specifiche, norme procedurali sono contenute nelle disposizioni relative alle singole sanzioni. Con disposizione in parte analoga a quanto previsto per altri ordinamenti professionali - in particolare, nella normativa vigente, per gli avvocati -, all'articolo 17 si prevede la sottoposizione a procedimento disciplinare per lo statistico sottoposto a procedimento penale, salvo in alcune ipotesi di proscioglimento, e, viceversa, un obbligo di segnalazione al procuratore della Repubblica nel caso in cui si ravvisi la sussistenza di elementi di reato. In tal caso, si prevede la sospensione del procedimento disciplinare. Infine, l'articolo 20 disciplina i casi di reiscrizione dopo cancellazione o radiazione, in particolare disponendo il riconoscimento di una anzianità decorrente dalla data di reiscrizione.
Sottolinea quindi che il Capo IV disciplina il consiglio dell'Ordine. L'articolo 21 prevede che l'Ordine degli statistici ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede a Roma. È peraltro, consentita la formazione, con decreto del Ministro della giustizia, di ulteriori Ordini presso altre circoscrizioni territoriali, qualora lo richiedano almeno 100 iscritti. Viceversa, quando in un Ordine gli iscritti all'albo sono meno di 100, il Ministro, su proposta del consiglio nazionale degli statistici, dispone la fusione con un altro Ordine. Il consiglio dell'Ordine è composto da 9 membri, eletti tra gli iscritti all'albo, che durano in carica per quattro anni a partire dall'elezione e sono rieleggibili. I componenti sono ripartiti in proporzione agli iscritti alle 2 sezioni dell'albo, riservando comunque almeno il 50 per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del presidente del consiglio dell'Ordine è riservato agli iscritti a quest'ultima. Nella riunione di insediamento si procede alla nomina di Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. L'articolo 22 determina le funzioni di competenza del consiglio dell'Ordine e del presidente. Tra le altre, al consiglio sono demandate: la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alla professione e sull'esercizio della medesima, anche con riguardo alla repressione dell'esercizio abusivo; la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale; l'adozione di misure disciplinari; la predisposizione del bilancio; la determinazione del contributo annuale degli iscritti; la designazione dei membri della commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione; il tirocinio e la formazione degli iscritti. Il presidente rappresenta l'Ordine e provvede al rilascio di certificati ed attestazioni. L'articolo 23 determina i criteri per le convocazioni e per lo svolgimento delle sedute del consiglio dell'Ordine - da tenersi almeno una volta ogni 6 mesi, con la presenza della maggioranza dei componenti e con l'adozione delle deliberazioni a maggioranza assoluta dei voti - e sanziona con la decadenza dall'incarico i consiglieri assenti per tre volte consecutive senza giustificato motivo. In caso di impossibilità di funzionamento o di inadempimento dei doveri, il consiglio può essere sciolto, sentito il parere del consiglio nazionale degli statistici, con decreto del Ministro della giustizia che contestualmente nomina un commissario straordinario che cura l'avvio della procedura per l'elezione di un nuovo consiglio, ai sensi dell'articolo 24.
Evidenzia ancora che il Capo V disciplina il consiglio nazionale degli statistici, che ha sede presso il Ministero della giustizia. Il Consiglio, ai sensi dell'articolo 25, è composto da 9 membri eletti tra gli iscritti all'albo nazionale, il cui incarico dura 3 anni dall'elezione ed è rinnovabile. Anche in tal caso, come già visto per il consiglio dell'Ordine, i membri sono ripartiti in proporzione al numero degli

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iscritti a ciascuna sezione, riservando comunque almeno il 50 per cento alla componente corrispondente alla sezione A; agli iscritti a quest'ultima spetta, inoltre, l'elettorato passivo per la presidenza. Nella riunione di insediamento si nominano Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. L'articolo 26 indica le funzioni del consiglio nazionale e del presidente. Il primo ha funzioni consultive su proposte di legge o interpretazione di norme riguardanti la professione, ovvero su questioni interne quali scioglimento dei consigli dell'Ordine, radiazioni dall'albo, bilanci preventivi e consuntivi; propone nuove istituzioni o fusioni di Ordini; delibera in ordine ai ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'Ordine e alla misura del contributo annuale degli iscritti; designa i componenti di commissioni nazionali ed internazionali; coordina le attività di perfezionamento e tirocinio e predispone o modifica le tariffe professionali da sottoporre a ratifica del Ministro della giustizia. Il presidente rappresenta tutti gli iscritti, a qualunque Ordine essi appartengano.
Rileva quindi che il Capo VI ha per oggetto l'assemblea degli iscritti, le elezioni e i ricorsi. L'assemblea degli iscritti, la cui convocazione, ai sensi dell'articolo 27, è di competenza del presidente del consiglio dell'Ordine, si svolge, in via ordinaria, una volta l'anno per l'approvazione del bilancio; in via straordinaria, quando ne ravvisano la necessità, oltre che il presidente del consiglio dell'Ordine, il presidente del consiglio nazionale degli statistici, o i due terzi dei consiglieri, o un quinto degli iscritti all'Ordine. In tali circostanze, se il presidente non provvede alla convocazione, supplisce il procuratore della Repubblica del tribunale competente per territorio. La norma stabilisce i termini e le modalità di convocazione, consistenti in avvisi personali con lettera raccomandata o consegnata a mano, fatto salvo il caso di un numero di iscritti superiore a 500, circostanza che consente di sostituire la comunicazione individuale con la pubblicazione di un avviso su almeno due quotidiani, di cui uno locale e uno economico a tiratura nazionale. Le regole di svolgimento dell'assemblea sono indicate dall'articolo 28: in particolare, mentre in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti, in seconda convocazione non è richiesto un quorum. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti. Normalmente, le funzioni di presidente e segretario dell'assemblea sono svolte dal presidente e dal segretario del consiglio dell'Ordine, a meno che un quinto dei presenti non chieda di procedere ad apposita nomina. Gli articoli da 29 a 38 concernono le elezioni del consiglio dell'Ordine e del consiglio nazionale degli statistici: l'elettorato attivo e passivo fa capo a tutti gli iscritti all'albo che non sono sospesi dall'esercizio della professione (anche se, poi, come si è visto, gli articoli 21 e 25 prevedono che l'elettorato passivo per la carica di Presidente dei due organi spetta agli iscritti alla sezione A). Gli eletti sono rieleggibili. Le elezioni sono effettuate nel mese precedente la scadenza degli organi uscenti, che rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi. In particolare, si prevede che il numero dei rappresentanti presso il consiglio nazionale degli statistici è proporzionale al numero degli iscritti in ciascun Ordine, con un minimo di un rappresentante per ogni Ordine. L'articolo 32 concerne le votazioni, prevedendo per la validità delle operazioni una partecipazione non inferiore alla metà più uno degli iscritti in prima convocazione e a un quinto degli iscritti in seconda convocazione. Ove tale quorum non sia raggiunto, è effettuata, entro un mese, una nuova convocazione: se anche in tal caso il medesimo quorum non è raggiunto, il consiglio nazionale degli statistici apre un procedimento a carico del consiglio dell'Ordine interessato. Le operazioni di scrutinio sono disciplinate dall'articolo 33. In particolare, in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione e, a parità di anzianità di iscrizione, il più anziano di età. In base all'articolo 34, gli eletti, avvisati formalmente dal presidente del consiglio dell'Ordine, devono dare comunicazione

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formale di accettazione o rinuncia alla carica: vale, comunque, il principio del silenzio-rifiuto. La carica di membro del consiglio nazionale degli statistici è incompatibile con quella di membro del consiglio dell'Ordine e comporta, quindi, necessità di opzione. Le cause e le modalità di sostituzione sono disciplinate dall'articolo 35, e attengono sia a fatti soggettivi (rinuncia o mancata conferma, esercizio dell'opzione, dimissioni), sia a fatti oggettivi (cancellazione dall'albo e accoglimento di un ricorso avverso le elezioni). Le sostituzioni avvengono in base all'ordine di graduatoria determinato in occasione dello scrutinio, purché si siano riportati almeno 3 voti di preferenza. In assenza di tale condizione si procede ad elezioni suppletive. Al riguardo la relazione esplicita che il nuovo eletto rimarrà in carica fino alla data di scadenza del collegio già insediato. L'articolo 36 dispone che le deliberazioni del consiglio dell'Ordine riguardanti iscrizioni all'albo e relative cancellazioni, nonché procedimenti disciplinari, e risultati elettorali (concernenti il consiglio dell'Ordine) possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica competente per territorio davanti al consiglio nazionale degli statistici, nel termine di un mese dalla notifica del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo, ma il consiglio nazionale può procedere con l'annullamento in tutto o in parte delle elezioni, cui fa seguito l'ordine di rinnovo delle operazioni. Peraltro, l'articolo 37 dispone che quando è accolto un ricorso avverso l'elezione di singoli componenti del consiglio dell'Ordine, il consiglio nazionale invita a provvedere alla loro sostituzione. Precisa che quando il ricorso accolto riguarda l'elezione di tutto il consiglio dell'Ordine, il consiglio nazionale degli statistici ne deve dare immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che nomina un commissario straordinario il quale provvede alla convocazione degli elettori per il rinnovo del consiglio. Le deliberazioni del consiglio nazionale degli statistici, comprese quelle in materia elettorale, ai sensi dell'articolo 38, sono, invece, impugnabili davanti a sezioni specializzate presso il tribunale in primo grado e la corte d'appello di Roma in secondo grado, da costituire con le modalità che saranno previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 46. Peraltro, è disciplinato solo il procedimento di primo grado: in particolare, si prevede che, ove la sezione specializzata presso il tribunale accoglie un ricorso contro l'elezione di singoli componenti del consiglio nazionale, dispone affinché il consiglio dell'Ordine competente provveda alla loro sostituzione. Ove, invece, il ricorso accolto riguarda l'elezione dell'intero consiglio, la sezione specializzata ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia che, in tal caso direttamente, chiama i candidati che seguono l'ultimo degli eletti, purché abbiano riportato almeno 3 voti di preferenza, ovvero, in assenza di tale condizione, invita il presidente del consiglio dell'Ordine a indire le elezioni suppletive.
Ricorda, ancora, che il Capo VII reca disposizioni transitorie e finali. In particolare, l'articolo 39 individua le categorie a cui è consentita, transitoriamente, l'iscrizione all'albo; l'articolo 45 modifica per determinati soggetti il termine generale indicato dall'articolo 39. Nella sezione A, riservata allo statistico specialista, possono iscriversi: i laureati del vecchio ordinamento universitario in scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche ed economiche, ovvero titoli equipollenti, che abbiano svolto dopo la laurea una pratica professionale di almeno due anni; gli iscritti all'albo degli attuari; i docenti universitari che insegnano o che abbiano insegnato materie del raggruppamento di metodologie o tecniche statistiche, teoriche o applicate. Nella sezione B, riservata allo statistico junior, può iscriversi: chi ha conseguito l'abilitazione nelle discipline statistiche in base all'ordinamento previgente e ha una pratica professionale di almeno 3 anni; chi ha conseguito un diploma universitario biennale o triennale in statistica o titolo equipollente; chi, per

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almeno 5 anni, ha ricoperto l'incarico di direttore di uffici di statistica pubblici o privati; chi ha svolto la funzione di statistico per almeno 5 anni presso un ente pubblico sulla base di un diploma di laurea e previo superamento di un concorso con esame scritto e orale di statistica; chi dimostra di esercitare lodevolmente da almeno 10 anni la professione di statistico e di avere una preparazione culturale adeguata per l'esercizio della professione (in tal caso, quindi, indipendentemente dal titolo di studio). La prima formazione dell'albo degli statistici è compiuta da una commissione esaminatrice nominata con decreto del Ministro della giustizia e costituita presso lo stesso Ministero. Essa è presieduta da un magistrato di corte d'appello ed è composta da altri otto membri scelti fra gli iscritti all'Associazione nazionale statistici e tra i professori universitari titolari di cattedra in discipline con applicazioni di natura statistica. Rileva che alla commissione devono essere indirizzate le domande di iscrizione, corredate della documentazione comprovante la pratica professionale, che è verificata dalla stessa commissione anche attraverso un colloquio, ai sensi dell'articolo 39, comma 2. Ogni domanda è esaminata, separatamente, da due membri della commissione: la deliberazione sull'iscrizione è assunta con la presenza di almeno 5 membri e a maggioranza assoluta dei voti. Una volta completata la formazione dell'albo, la commissione lo deposita presso il Ministero della giustizia ai fini della successiva elezione del consiglio dell'Ordine e del consiglio nazionale degli statistici. A chi fa pervenire la domanda entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge è riconosciuta la stessa anzianità di iscrizione, secondo la disciplina dettata dagli articoli da 40 a 42. Le decisioni della commissione competente alla prima formazione dell'albo sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso a una commissione straordinaria presieduta da un magistrato di corte d'appello e composta di altri 11 membri scelti fra le stesse categorie ante indicate, nominata dal Ministro della giustizia. Essa delibera con la presenza di almeno 7 membri, ai sensi dell'articolo 43. L'articolo 44 stabilisce che, entro un mese dal deposito dell'albo, il Ministro della giustizia nomina un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei 3 mesi successivi, le elezioni del consiglio dell'Ordine e del consiglio nazionale degli statistici. L'articolo 46, infine, dispone l'adozione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di un regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.
Si riserva comunque di formulare ulteriori rilievi e osservazioni sul testo nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 9 marzo 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.40.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.
COM (2011)11 def.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2011.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, rinviando alla relazione svolta nella seduta di ieri, formula una proposta di parere

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favorevole. Ricorda in particolare gli interventi del Governo per promuovere, anche mediante programmi pluriennali, gli obiettivi indicati per il futuro nel Programma nazionale di riforma (PNR), relativi alle materie dell'istruzione e della ricerca. Precisa peraltro che, come esaminato presso la Commissione politiche dell'Unione europea, di cui è componente, nel settore dei Programmi nazionali di riforma relativi alla cultura, molto è stato fatto dall'Italia.

Ricardo Franco LEVI (PD), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo, intende innanzitutto stigmatizzare una questione di metodo, in quanto l'Italia appare ancora assente dal circuito di definizione e di programmazione degli obiettivi indicati dall'Unione europea, dopo la relazione che il Ministro per le politiche comunitarie Ronchi aveva presentato nel novembre scorso. Nel merito, rileva come, anche nelle materie di competenza della Commissione cultura, l'Italia sia ormai collocata agli ultimi posti nell'ambito delle classifiche degli Stati membri dell'Unione europea. Al riguardo, porta l'esempio dei parametri riguardanti l'abbandono scolastico e l'istruzione terziaria indicati nell'Allegato 1 del documento in esame, contenente la Relazione sull'attuazione della strategia dell'Unione europea 2020, che collocano l'Italia in fondo alle classifiche all'uopo elaborate.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 16.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.
C. 4040 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che l'Accordo in esame, sottoscritto tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama il 2 maggio 2007, reca disposizioni in materia culturale, rientrando nelle attività internazionali finalizzate a rafforzare i legami di amicizia tra Paesi, in una concezione della collaborazione culturale quale strumento di politica estera. L'Accordo in esame si compone di un breve preambolo e di 21 articoli. L'articolo 1 impegna le Parti a promuovere la cooperazione nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia - come anche nel campo linguistico e delle rispettive tradizioni -, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali. Il successivo articolo 4 precisa che le Parti potranno di comune accordo richiedere la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o alla messa in atto di progetti collegati alle forme di cooperazione contemplate nell'Accordo in esame o in accordi complementari da esso scaturiti. L'articolo 2 prevede la cooperazione interuniversitaria attraverso la realizzazione di progetti, ricerche e scambio di docenti, come anche l'insegnamento delle rispettive lingue e letterature, mediante l'istituzione di cattedre e lettorati; l'articolo 3, d'altronde, impegna le Parti a favorire la cooperazione in ambito archivistico, museale e bibliotecario, anche attraverso lo scambio di materiali ed esperti.
Evidenzia che in materia di istruzione, gli articoli 5 e 6 prevedono che le Parti si attivino per promuovere l'insediamento e l'operatività di istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte e la conoscenza dei

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rispettivi sistemi di istruzione. In base all'articolo 7, inoltre, verranno concesse borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte che condurranno ricerche nei settori umanistico, artistico, scientifico e tecnologico. Gli studenti verranno anche favoriti dalla disposizione che prevede, previo approfondito scambio di informazioni sui rispettivi istituti di istruzione superiore, un'equa valutazione dei titoli di studio da essi rilasciati, onde consentirne l'utilizzazione per la prosecuzione degli studi nel territorio dell'altra Parte contraente, secondo stabilito dall'articolo 8. Al fine di allargare la conoscenza delle reciproche opere di letteratura, narrativa e saggistica, è prevista, dall'articolo 9, la collaborazione in campo editoriale che comporterà la traduzione e la pubblicazione di tali opere. È altresì promossa la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema, secondo il dettato dell'articolo 10, attraverso lo scambio di artisti, nonché l'organizzazione di mostre e la partecipazione a festival e altre consimili manifestazioni. Aggiunge che l'Accordo favorisce altresì la reciproca conoscenza della vita politica, economica, culturale e sociale - con particolare riguardo alla tutela dei diritti umani e delle minoranze, nonché delle libertà civili e politiche -, lo scambio di informazioni nei settori dello sport e della gioventù e la collaborazione fra i rispettivi organismi radiotelevisivi, rispettivamente agli articoli 14, 13 e 11. Precisa che la collaborazione tra le Parti si svolgerà anche nel campo archeologico e degli studi antropologici, con particolare attenzione alle attività volte alla valorizzazione, conservazione e restauro del patrimonio culturale, facilitando l'ingresso delle missioni di studiosi a ciò preposte, ai sensi dell'articolo 16, e più in generale delle persone e dei materiali rientranti nei settori di cooperazione previsti nell'Accordo in esame, secondo quanto stabilito dall'articolo 17. Sono inoltre contemplate misure volte ad impedire traffici illeciti di beni culturali, mezzi audiovisivi e documenti soggetti a protezione, ex articolo 12.
Ricorda quindi che la cooperazione scientifica e tecnologica avverrà, in base all'articolo 15, attraverso accordi e progetti fra istituzioni pubbliche e private, con particolare riguardo ai campi dell'ambiente e della tutela della salute. In particolare, è previsto in tale quadro lo scambio di esperti e ricercatori, l'organizzazione di seminari e conferenze in ambito scientifico-tecnologico, l'effettuazione di ricerche comuni, la partecipazione congiunta a programmi-quadro dell'Unione europea nel settore scientifico-tecnologico, la stipula di specifici accordi tra università ed enti di ricerca dei due Paesi. Assai importante è quanto previsto dall'articolo 18, con il quale le Parti si impegnano alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo in esame, con prevalenza delle disposizioni di accordi internazionali vigenti per entrambe le Parti. È altresì previsto che le informazioni scientifico-tecnologiche soggette a diritti di proprietà intellettuale e che siano derivate dall'attività di collaborazione nel quadro dell'Accordo in esame non possano essere divulgate a terzi se non con il consenso scritto di entrambe le Parti. Viene istituita poi, dall'articolo 19, una Commissione Mista, con il compito di monitorare lo stato della collaborazione culturale fra le Parti e di redigere programmi esecutivi pluriennali. Rileva quindi che gli articoli 20 e 21 recano le clausole di rito relative alla ratifica, all'entrata in vigore, alla durata dell'Accordo, che si prevede sia illimitata, salvo denuncia, che avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente - con esclusione dell'esecuzione dei programmi in corso, se entrambe le Parti non decidono diversamente. È contemplata la possibilità di modifica consensuale dell'Accordo tramite le vie diplomatiche. Infine, una volta entrato in vigore l'Accordo in esame determinerà la decadenza dell'Accordo di cooperazione culturale italo-panamense firmato il 20 maggio 1980, anche in questo caso senza pregiudizio dell'esecuzione dei programmi eventualmente in corso.

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Sottolinea quindi che il disegno di legge di ratifica in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra Italia e Panama del 2 maggio 2007 sopra descritto. L'articolo 3 quantifica invece gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 331.200 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, e in 335.840 euro annui a decorrere dal 2013. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito dei fondi speciali di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Propone di esprimere quindi parere favorevole.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Valentina APREA, presidente, sospende la seduta, per consentire lo svolgimento in sede referente dell'esame della proposta di legge n. 1294.

La seduta sospesa alle 16.10, è ripresa alle 16.25.

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.
Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o marzo 2011.

Gabriella CARLUCCI (PdL) ricorda che la proposta all'esame della Commissione cultura si trova all'interno di un percorso i cui confini sono chiaramente delimitati sia dal recente provvedimento legislativo n. 100 del 2010, sia dal testo unificato di legge quadro per lo spettacolo dal vivo già approvato all'unanimità dalla VII Commissione. Infatti, mentre il primo anticipa legislativamente alcuni fondamentali aspetti contrattualistici che appaiono in evidente contrasto con le proposte che stiamo esaminando, come ben chiarito dalla collega Goisis, altre più specifiche ne introduce per i lavoratori tersicorei e ballerini, per i quali è finalmente introdotta la riduzione dell'età pensionabile. Peraltro lo stesso testo unificato di legge quadro dello spettacolo dal vivo, adottando una riforma organica e complessiva del settore, dagli aspetti istituzionali a quelli di riorganizzazione delle attività, dall'educazione artistica alla formazione professionale, dalle agevolazioni agli incentivi fiscali, introduce una serie di previsioni volte all'adozione di misure di welfare per chi opera nel settore, al riconoscimento di figure professionali, alla creazione di registri, alla disciplina del collocamento al lavoro, il cui carattere generale, trasversale ed onnicomprensivo dovrebbe avocare a sé ogni altro proposta parziale sull'argomento. Evidenzia che questo non solo in termini di organicità, sistematicità ed ampiezza dell'articolato di riforma dello spettacolo dal vivo, ma anche per la coincidenza degli stessi intenti e contenuti che oggi stiamo esaminando con alcune proposte avanzate ad inizio legislatura in tema di spettacolo dal vivo e poi confluite all'interno del testo unificato.
Ricorda, in modo non assolutamente esaustivo, alcuni degli aspetti coincidenti ed altri di natura più ampia in una logica di revisione generale della materia: il riconoscimento dell'atipicità del lavoratore dello spettacolo dal vivo che svolge la propria attività in modo atipico, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi, con rapporti di lavoro di natura

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autonoma o subordinata, e con una flessibilità e mobilità che costituiscono elementi caratteristici dell'esercizio dell'attività artistica svolta in modo professionale e non limitata alle prestazioni in scena; il riconoscimento e la disciplina della professione di agente per lo spettacolo dal vivo; l'istituzione di una banca dati professionale in cui sono censite in base ad autocertificazione curriculare, le persone fisiche che presentano presupposti e titoli per svolgere attività manageriale artistica ed economica nel settore; l'estensione delle tutele INAIL in tema di infortuni sul lavoro per i lavoratori dello spettacolo dal vivo che, in modo permanente o avventizio, prestano opera retribuita alle dipendenze e sotto la direzione altrui; la definizione di uno specifico trattamento sostitutivo della retribuzione, subordinato alla cessazione dell'attività lavorativa, fino al conseguimento dell'età pensionabile anticipata prevista per la categoria, pari al 60 per cento della retribuzione media percepita negli ultimi tre anni in favore di coloro che abbiano conseguito un'età anagrafica pari a 45 anni per le donne o a 50 anni per gli uomini, e di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni nella specifica categoria dei ballerini o tersicorei; la possibilità di effettuare versamenti volontari per il raggiungimento del numero minimo annuo di giornate lavorative necessarie ai fini pensionistici, con facoltà di operare il ricongiungimento dei contributi versati, ai fini pensionistici, all'ENPALS e all'INPS; la cumulabilità, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione semestrale annuale, della prestazione di sostegno al reddito fruita a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, con i redditi da lavoro dipendente e autonomo; l'equiparazione tra la misura della retribuzione massima pensionabile e quella prevista ai fini imponibili; le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o da lavoro in associazione e debitamente documentate nella misura del 40 per cento dell'importo stabilito per contratto o foglio di ingaggio.
Ritiene quindi che siano queste le ragioni che inducono a rafforzare il convincimento a non legiferare per singole aree tematiche. Sottolinea infatti che il mondo dello spettacolo attende una effettiva, radicale e complessiva riforma non più rinviabile, capace di favorire attraverso la molteplicità degli aspetti interessati un nuovo ed auspicabile processo evolutivo del settore. Precisa, infine, che avendo la Commissione cultura un parere rinforzato sul provvedimento in esame, al pari per intendersi della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, la XI Commissione di merito dovrà dare seguito al parere che la VII Commissione approverà, senza potersene discostare. Si riserva in ogni caso di intervenire nel seguito dell'esame.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) sottolinea innanzitutto che il provvedimento in esame ha seguito un percorso accidentato, intersecandosi con l'esame del testo unificato sullo spettacolo dal vivo, in una fase successiva a quella dell'avvio di questo ultimo. Ritiene che naturalmente ogni Commissione è libera di legiferare nelle materie di propria competenza, ma che deve essere assicurato al contempo il rispetto delle prerogative della VII Commissione. Rileva che avrebbe dovuto essere fisiologico lavorare in modo coordinato tra questa Commissione e la Commissione lavoro nell'esame del tema più generale degli interventi normativi in favore dei lavoratori dello spettacolo. Stigmatizza quindi come, dal punto di vista del metodo, ci sia stata una sovrapposizione di tempi e di argomenti, sovrapposizione che non appare assolutamente positiva anche in considerazione delle scarse risorse finanziarie disponibili. Riterrebbe quindi necessario astenersi dall'esprimere il parere, visto che si tratta di argomenti che certamente la Commissione

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cultura condivide, tanto da averli già inseriti nel testo unificato 136 e abbinate. Auspica, quindi, che la proposta di astenersi dall'esprimere il parere da parte della Commissione possa essere condivisa da tutti i gruppi, evidenziando l'esigenza al contempo di approvare una legge non solo in materia di welfare, ma sul sistema complessivo dei lavoratori dello spettacolo.

Valentina APREA, presidente, tiene a sottolineare di aver sempre evidenziato al presidente della XI Commissione, l'esigenza che quella Commissione tenesse conto del lavoro già svolto dalla Commissione cultura in riferimento all'esame del testo unificato Carlucci - De Biasi, sia richiedendo la sospensione dell'esame del provvedimento n. 762 che una sua sostanziale modifica. Invita quindi la relatrice a svolgere un supplemento di approfondimento, tenendo conto della complessa e complessiva vicenda. Aggiunge che la Commissione lavoro ha d'altra parte espresso il parere di competenza sul testo unificato n. 136, pervenendo all'approvazione di un parere favorevole con condizioni, con ciò riconoscendo la validità di quel testo. È convinta quindi che anche la collega Giammanco potrà proporre di esprimere un parere favorevole sul testo in esame con le necessarie condizioni, così come fatto dalla Commissione lavoro sul testo n. 136, ribadendo che la Commissione cultura ha approvato un testo proprio in materia, sul quale c'è l'accordo di tutti i gruppi. Si deve riconoscere che entrambe le Commissioni hanno lavorato bene, ma che si sarebbe potuto procedere più speditamente se si fosse trovato un accordo. Invita quindi la relatrice a svolgere un lavoro di mediazione e di grande equilibrio, che tenga conto del lavoro svolto dalla Commissione cultura, per poter giungere nella prossima seduta alla conclusione del provvedimento in discussione.

Paola GOISIS (LNP) ribadisce la necessità che il rappresentante del Governo per i beni e le attività culturali fornisca i chiarimenti da lei richiesti, prima di concludere l'esame del provvedimento in discussione.

Valentina APREA, presidente, ricorda alla collega Goisis che il governo ha la facoltà di intervenire ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quindi, anche di non farlo. Tiene a ribadire ancora una volta, peraltro, che come il rappresentante del Governo per le materie di competenza della Commissione cultura, per intendersi il Ministro Bondi e il sottosegretario Giro, anche l'allora sottosegretario Viespoli ha ribadito l'interesse di quel dicastero all'approvazione del progetto di legge n. 762. L'unico modo quindi di pervenire alla conclusione della vicenda è l'approvazione di un parere, per le parti di competenza della Commissione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) apprezza le riflessioni equilibrate della presidente Aprea, che condivide in pieno e sottoscrive. Evidenzia infatti che si tratta di una contraddizione non risolvibile, se non con la conclusione dell'esame del provvedimento, per le parti di competenza, da parte della Commissione cultura. La relatrice potrà formulare quindi una proposta di parere nel corso della prossima seduta, con un'osservazione che inviti la Commissione di merito a tenere conto del lavoro svolto dalla Commissione cultura.

Valentina APREA, presidente, sottolinea che, come ha fatto la Commissione lavoro nel suo parere, sarà necessario formulare l'invito in termini di condizione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 16.45.

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COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 marzo 2011.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana.
C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.45 alle 17.45.