CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 marzo 2011
449.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 marzo 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.
Audizione dell'Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti SpA.
(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Giovanni GORNO TEMPINI, Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo interventi di Alberto FLUVI (PD), e Gianfranco CONTE, presidente, riprende la sua relazione Giovanni GORNO TEMPINI, Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti.

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Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Cosimo VENTUCCI (PdL), Alberto FLUVI (PD), Alessandro PAGANO (PdL), Francesco BARBATO (IdV) e Gianfranco CONTE, presidente, ai quali risponde Giovanni GORNO TEMPINI, Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti.

Dopo ulteriori interventi di Gianfranco CONTE, presidente, e di Alessandro PAGANO (PdL), riprende la sua replica Giovanni GORNO TEMPINI, Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti.

Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia il professor Gorno Tempini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.45.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.
Nuovo testo C. 2302 Granata.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella seduta del 28 febbraio scorso il relatore, Pugliese, ha presentato una proposta di parere favorevole con condizione sul provvedimento.

Maurizio FUGATTI (LNP) sottolinea l'esigenza di approfondire ulteriormente il provvedimento e la proposta di parere formulata dal relatore, rilevando come la proposta di legge in esame presenti a suo giudizio profili problematici che potrebbero indurre ad esprimere su di essa parere contrario.
Chiede pertanto di non procedere alla votazione della medesima proposta di parere nella seduta odierna.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Fugatti, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.
C. 3548 Meta.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla IX Commissione Trasporti, la proposta di legge C. 3548 Meta, recante disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.
La proposta di legge, che si compone di tre articoli, persegue la finalità, indicata dall'articolo 1, di favorire la costruzione di navi da adibire ad interventi di emergenza e di recupero di prodotti petroliferi sversati in mare in conseguenza di incidenti, di

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collisioni o di sinistri alle piattaforme, al fine di salvaguardare la vita umana in mare e l'ambiente.
L'articolo 2 dispone, al comma 1, che lo Stato italiano promuova la costruzione e la messa in uso di due navi cisterna specializzate, destinate al recupero di grandi quantità di idrocarburi sversati in mare in qualunque condizione meteorologica, in conformità alle decisioni in tal senso assunte in ambito europeo.
Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle caratteristiche tecniche delle navi e prevede che nei due mesi successivi all'emanazione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuova una procedura concorsuale a livello europeo per la costruzione e la gestione delle navi. Le attività affidate alle navi formeranno oggetto di un'apposita convenzione, stipulata dal Ministero con la società aggiudicataria.
Ai sensi del comma 3 nella predetta convenzione devono essere indicati: la durata della concessione, comunque non superiore a venti anni; la tipologia del servizio; la tabella d'armamento; le modalità di pagamento del corrispettivo del servizio e dell'ammortamento del capitale anticipato per la costruzione delle navi; le eventuali prescrizioni che il Ministero riterrà opportune per garantire gli interventi di rimozione dei prodotti sversati in mare e per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente; eventuali altri usi delle navi.
Il comma 4 precisa che alla società concessionaria del servizio si applica l'agevolazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997, ai sensi del quale le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, sono esonerate dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
Il comma 5 prevede che alla copertura dei relativi oneri finanziari, quantificati in 26 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011, si provveda con gli stanziamenti del fondo istituito dall'articolo 3.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 3, il quale, al comma 1, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per la costruzione e per l'esercizio delle due unità navali di cui all'articolo 2.
Il comma 2 stabilisce che il fondo è finanziato dalle società importatrici di petrolio e di prodotti derivati, mediante versamento di un importo di 18 centesimi di euro per ogni tonnellata acquistata a decorrere dal 1o gennaio 2011, per la durata di venti anni.
In merito alla formulazione del comma 2 segnala l'opportunità di sostituire il termine «società» con quello di «imprese».
Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle modalità di corresponsione delle somme, mentre il comma 4 precisa che le risorse derivanti dall'introduzione dell'obbligo di versamento, valutate in 27 milioni di euro annui, sono poste a carico di un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale provvede alle successive erogazioni al fondo.
In merito alla formulazione dell'articolo 3 rileva innanzitutto l'esigenza di chiarire la natura, a fini tributari, del versamento, in particolare chiarendo se il contributo deve intendersi incorporato nel prezzo di cessione dei prodotti, e sia pertanto compreso nella base imponibile della cessione a fini IVA, nonché specificando se i soggetti tenuti al pagamento possano dedurre il relativo importo dal reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Evidenzia inoltre l'opportunità di prevedere quantomeno che le società tenute

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al versamento non possano traslare il relativo l'onere sui prezzi di vendita dei prodotti petroliferi, al fine di evitare che in tal modo si determinino effetti inflattivi, in particolare nell'attuale fase di crescita del prezzo del petrolio.

Il sottosegretario Sonia VIALE si riserva di esprimere alcuni rilievi sul testo del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di consentire alla Commissione di approfondire meglio il contenuto della proposta di legge.

La seduta termina alle 13.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 marzo 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
Atto n. 317.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o marzo scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella seduta del 24 febbraio scorso il relatore, Fugatti, ha illustrato il contenuto dello schema di decreto legislativo.

Maurizio FUGATTI (LNP), relatore, ritiene che, prima di formulare una proposta di parere sul provvedimento, sia opportuno conoscere gli orientamenti della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale circa l'eventuale proroga del termine entro il quale essa dovrà esprimere il parere sullo schema di decreto.

Alberto FLUVI (PD) rileva come con l'esame dello schema di decreto legislativo in materia di federalismo regionale si entri nel merito degli aspetti fondamentali della riforma federalista.
A tale riguardo segnala innanzitutto l'esigenza di assicurare il necessario coordinamento tra le previsioni dello schema di decreto legislativo in materia di federalismo municipale e quelle contenute nello schema di decreto legislativo in esame.
Più in particolare, sottolinea come le fonti di finanziamento previste dal nuovo assetto di federalismo municipale siano costituite essenzialmente dalla compartecipazione dei comuni al gettito dell'IVA, dallo sblocco delle addizionali comunali IRPEF, dalla nuova imposta municipale propria che, a decorrere dal 2014, sostituirà l'imposta comunale sugli immobili, dalla devoluzione ai comuni delle ulteriori forme di fiscalità immobiliare, nonché dagli altri tributi (imposta di soggiorno, imposta di scopo, imposta municipale secondaria) previsti dal predetto schema di decreto legislativo sul federalismo municipale.
Lo schema di decreto legislativo sul federalismo regionale prevede, a sua volta, che le regioni si avvalgano principalmente di un'addizionale all'IRPEF, la cui aliquota di base, pari allo 0,9 per cento, potrà essere aumentata (fino al massimo del 2,1 per cento) o diminuita dalle singole regioni, e che sostituirà la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina, soppressa a decorrere dal 2012.
In tale contesto appare pertanto necessario assicurare che la compresenza di addizionali comunali e di addizionali regionali all'IRPEF non comprometta il funzionamento

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del sistema fiscale. Tale esigenza risulta tanto più pressante laddove si consideri che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sarà rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF dovrà anche ridurre contestualmente le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, al fine di mantenere invariato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.
A tale riguardo sottolinea, infatti, come tale opera di rideterminazione delle aliquote risulterà particolarmente complessa, anche in quanto, in base alle previsioni dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, le singole regioni potranno stabilire aliquote dell'addizionale differenziate, potranno disporre detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni per carichi di famiglia previste dall'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché potranno sostituire con ulteriori detrazioni sussidi, buoni di servizio ed altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale vigente.
A quest'ultimo proposito, sottolinea come la sostituzione di prestazioni sociali con detrazioni determini evidenti problemi applicativi nei confronti dei contribuenti cosiddetti «incapienti», per i quali l'imposta lorda risulta inferiore all'ammontare delle detrazioni teoricamente fruibili: ritiene pertanto necessario specificare maggiormente la norma, prevedendo, che in caso di in capienza, le regioni riconoscano ai contribuenti interessati un'imposta negativa, vale a dire un ammontare monetario pari alla detrazione non effettivamente goduta.
Un ulteriore elemento problematico riguarda la clausola di invarianza della pressione fiscale complessiva sul contribuente sancita dall'articolo 2, comma 1. A tale riguardo, infatti, non è chiaro se l'invarianza del prelievo riguardi solo l'IRPEF ovvero anche gli altri tributi.
Per quanto riguarda le tematiche relative all'imposta regionale sulle attività produttive, sottolinea come le previsioni in materia contenute nello schema di decreto rischino di penalizzare le regioni meridionali. Infatti, il combinato disposto dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 5, comma 2, dello schema, sembra indicare che l'IRAP non possa essere ridotta da una regione, qualora la maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF disposta dalla stessa regione sia superiore allo 0,5 per cento per i primi due scaglioni di reddito, a carico dei titolari di redditi da lavoro dipendente o da pensione: dal momento che, nelle regioni del Sud, i contribuenti rientranti nei primi due scaglioni sono circa 7,6 milioni, a fronte di un numero complessivo contribuenti IRPEF pari a circa 8,6 milioni, appare evidente come tale previsione impedirà, di fatto, alle regioni del Mezzogiorno di ridurre l'IRAP.
In linea più generale, evidenzia come la possibilità, riconosciuta alle regioni dal già citato articolo 4, di ridurre o azzerare le aliquote IRAP, sia una mera ipotesi teorica, laddove la norma precisa che il minor gettito derivante da tale riduzione o azzeramento è posto interamente a carico del bilancio della regione. Ritiene, infatti, che, soprattutto nelle attuali situazioni di bilancio, sia assolutamente impossibile per le regioni individuare forme di copertura che assicurino un gettito pari a quello dell'IRAP, il quale si attesta, com'è noto, intorno ai 40 miliardi di euro annui complessivi.
Sottolinea quindi come il nuovo assetto fiscale regionale delineato dal provvedimento rischi di generare fenomeni di vera e propria concorrenza fiscale tra le regioni, determinando un panorama estremamente frammentato, che potrebbe essere caratterizzato da addirittura 20 sistemi di aliquote differenti, laddove l'obiettivo cui puntare dovrebbe essere, al contrario, quello di giungere ad una maggiore armonizzazione fiscale, anche a livello europeo, stabilendo una base imponibile comune per le imposte sui redditi.
La maggiore complessità indotta dalla nuova disciplina potrebbe inoltre determinare effetti deleteri per i sostituti d'imposta, i quali potrebbero essere costretti a tener conto, in sede di versamento dell'IRPEF relativa ai propri dipendenti, delle

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diverse aliquote delle addizionali regionali, delle differenti aliquote delle addizionali comunali, nonché delle diverse detrazioni stabilite dalle singole regioni.
Per quanto riguarda invece le proposte di modifiche richieste dalle condizioni espresse dalla Conferenza Unificata, ritiene condivisibile il principio, sancito dall'articolo 7-ter, comma 1, di cui la Conferenza stessa chiede l'inserimento nello schema di decreto, in base al quale l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale deve essere adottato dal Ministro dell'economia d'intesa con le regioni sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, mentre ritiene necessario scongiurare il rischio, insito nel disposto dei successivi commi del medesimo articolo 7-ter, che ciascuna regione istituisca un proprio autonomo sistema di riscossione dei tributi.
Per quanto riguarda l'articolo 7-quater, di cui la Conferenza Unificata chiede l'inserimento nello schema di decreto, evidenzia come la previsione in base alla quale gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali sono possibili solo se prevedono la completa compensazione con la modifica di altri tributi, e secondo cui l'individuazione delle relative misure compensative è disciplinata con DPCM, d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rischia di svuotare il Parlamento di ogni potestà legislativa in materia tributaria, in quanto ogni modifica ai tributi statali dovrebbe essere previamente concordata con le regioni.
Invita pertanto il relatore a tener conto delle considerazioni testé espresse in sede di predisposizione della sua proposta di rilievi, ritenendo pertanto opportuno rinviare la deliberazione dei rilievi stessi ad altra seduta.

Francesco BARBATO (IdV) si associa alle considerazioni del deputato Fluvi in merito all'esigenza di approfondire i numerosi aspetti problematici dello schema di decreto.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che l'organizzazione dei lavori sul provvedimento potrà essere meglio definita quando saranno note le decisioni che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dovrebbe assumere nella giornata odierna in merito all'eventuale proroga del termine, attualmente fissato per l'11 marzo prossimo, entro il quale dovrà concludersi l'esame parlamentare sullo schema di decreto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.
COM(2011)11 definitivo.