CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 marzo 2011
448.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.
Atto n. 329.
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela NAPOLI (FLI), relatore, osserva come lo schema di decreto in esame novelli il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001 concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7-bis della legge n. 512 del 1999 (aggiunto dal d.l. n. 151 del 2008 nel testo modificato dalla legge di conversione n. 186 del 2008).
Lo schema di regolamento inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001 due nuovi articoli per disciplinare le sorti delle somme già corrisposte alla vittima dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, quando lo stesso abbia deliberato in base a una sentenza penale di condanna in primo grado, con statuizione di provvisionale, che è stata poi rivista in sede di impugnazione per sopraggiunta morte del reo.
In primo luogo, il regolamento stabilisce che se il giudice dell'impugnazione dichiara estinto il reato per sopraggiunta morte del reo, ma pende ancora un'azione di risarcimento in sede civile nei confronti dei successori del reo, la decisione del Comitato resta valida e la ripetizione delle somme già corrisposte è sospesa in attesa della decisione del giudice civile (articolo 15-bis).
Laddove, invece, il giudizio esperito in sede civile si sia concluso, il regolamento disciplina due possibili alternative:
se l'azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si è conclusa con la soccombenza della vittima o dei suoi successori, la delibera di accoglimento della domanda è revocata e le somme corrisposte dovranno essere restituite (articolo 15-ter, comma 1);
se invece l'azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si è conclusa con l'accoglimento parziale della domanda della vittima o dei suoi successori, ed il risarcimento danni disposto dal giudice civile è dunque inferiore rispetto a quanto corrisposto a titolo di provvisionale dal Comitato, la delibera di accoglimento della domanda è riformata e l'eccedenza corrisposta dal Comitato dovrà essere restituita (articolo 15-ter, comma 2).
Sottolinea quindi come che l'articolo 7-bis della legge n. 512 del 1999, aggiunto nel testo al decreto legge n.151 del 2008, modificato dalla legge di conversione n. 186 del 2008, prevedesse per l'emanazione del regolamento il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, avvenuta il 2 dicembre 2008.
Ricorda inoltre che l'articolo 2, comma 6-septies, del decreto-legge n. 225 del 2010 (c.d. decreto proroga termini), convertito dalla legge n. 10 del 2011, dispone, a decorrere dal 31 marzo 2011, l'unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso nel nuovo Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. La medesima disposizione demanda, inoltre, ad un regolamento di attuazione - da adottare entro 3 mesi - il coordinamento delle discipline degli attuali regolamenti attuativi dei Fondi ora unificati dettate

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rispettivamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001 che, con il presente provvedimento si intende modificare.
Rileva conclusivamente come il provvedimento introduca nel decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001 disposizioni utili e condivisibili e formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.55.

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.
C. 3403 Zeller.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, presidente e relatore, ricorda come la Commissione giustizia abbia già espresso, il 6 giugno 2010, un parere favorevole sulla precedente formulazione del testo, che reca disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.
L'ulteriore nuovo testo in esame consta di 5 articoli.
L'articolo 1, in particolare, prevede che al Presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau siano assegnate delle somme per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi o gravissime.
L'articolo 2 individua i beneficiari e detta i criteri di assegnazione e corresponsione delle elargizioni. L'articolo 2, comma 2, come riformulato, precisa che le elargizioni sono corrisposte ai familiari delle vittime secondo l'ordine indicato dalle lettere da a) a d), nella misura determinata in proporzione allo stato di effettiva necessità del beneficiario.
L'articolo 3 prevede le procedure per l'assegnazione delle elargizioni.
L'articolo 4 reca le norme di copertura finanziaria e l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tenuto conto che le modifiche apportate al testo non alterano la sostanza delle disposizioni rientranti negli ambiti di competenza di questa Commissione, propone di confermare la precedente valutazione del 6 giugno 2010 e di esprimere, quindi, parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 10.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 marzo 2011.

Audizione di rappresentanti del Comitato unitario per le professioni, dell'Unione giovani avvocati italiani, dell'Associazione nazionale esperti infortunistica stradale, di Assoprofessioni e di Cittadinanzattiva Onlus, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3900, approvata dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli, recanti la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 11.55.

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AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 marzo 2011.

Audizione del Presidente Eugenio Selvaggi, Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi, recante disposizioni sulla Corte penale internazionale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.55 alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 12.35.

Misure contro la durata indeterminata dei processi.
C. 3137, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 1o marzo 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 28 marzo prossimo. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 18 di lunedì 14 marzo. L'esame preliminare dovrà concludersi entro giovedì 10 marzo. Questa seduta è pertanto dedicata, come lo saranno quelle della prossima settimana, all'esame preliminare. Chiede quindi se vi siano commissari che intendano intervenire.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.
C. 1640 Contento.
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 25 gennaio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che la proposta di legge C. 1640, recante disposizioni in materia di remissione tacita della querela, è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 14 marzo prossimo. Per quanto concerne l'iter del provvedimento in Commissione, si è in attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione Affari costituzionali e, nel corso della prossima settimana, sarà conferito il mandato al relatore in modo da rispettare il calendario dell'Assemblea.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento figli naturali.
C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102.
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'8 febbraio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che i progetti di legge C. 2519 ed abbinate, in materia di riconoscimento di figli naturali, sono stati inseriti nel calendario dell'Assemblea a partire da mercoledì 23 marzo prossimo e che nella seduta di ieri si è svolta l'audizione del professor Cesare Massimo Bianca.

Donatella FERRANTI (PD) rileva come all'esito della presentazione del disegno di legge del Governo, la Commissione si trovi in una situazione di incertezza in ordine all'esame dei provvedimenti in materia di filiazione naturale, con particolare riferimento alla scelta del testo base o all'elaborazione di un testo unificato. Infatti, la presentazione del disegno di legge ha reso necessari un supplemento di istruttoria ed ulteriori approfondimenti. Il testo del Governo,

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in particolare, pur essendo volto al raggiungimento del medesimo fine cui tendono le proposte di legge abbinate, ha, sotto il profilo tecnico-normativo, un'impostazione ben diversa: mentre il primo contiene un'ampia delega legislativa, le proposte di legge abbinate tendono ad introdurre una disciplina articolata e direttamente applicabile.
In Commissione quindi sono state manifestate perplessità, anche da parte del relatore, in ordine alla scelta della migliore soluzione da adottare: una delega; un testo dettagliato e direttamente applicabile, come lei riterrebbe preferibile; ovvero un testo unificato che contenga, ove possibile, una disciplina di dettaglio e, in via residuale, una delega legislativa.
L'audizione del professor Bianca, che ringrazia per la sua cortesia e disponibilità, è stata estremamente interessante, significativa ed autorevole, anche perché ha chiarito, tra l'altro, le numerose e complesse ragioni che rendono ormai indispensabile e non procrastinabile una riforma della disciplina della filiazione. Su questo aspetto tutti i gruppi sembrano convergere.
Continuano, tuttavia, a permanere dubbi circa l'opportunità di affidare al Governo la redazione dell'intera disciplina di dettaglio in materia di filiazione naturale. È vero che, una volta esercitata la delega, gli schemi di decreto legislativo sarebbero comunque sottoposti al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti, ma si tratterebbe pur sempre di un esame parlamentare non sufficientemente incisivo ed approfondito, che sfocerebbe nell'espressione di un mero parere non vincolante. Il Parlamento ha invece tutti gli strumenti e le capacità per elaborare direttamente anche una disciplina di dettaglio in una materia delicata come quella della filiazione naturale. A tal fine, appare necessario proseguire l'attività conoscitiva, disponendo dei tempi necessari per farlo.
Ricorda quindi come, nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, abbia indicato altri esperti che potrebbero essere auditi. Ritiene inoltre che sarebbe utile un'ulteriore audizione del professor Bianca, che, anche nella qualità di Presidente della Commissione ministeriale per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche concernenti la famiglia, potrebbe fornire alla Commissione un preziosissimo contributo tecnico nell'eventuale formulazione di un testo unificato.
Conclusivamente, le risulta evidente come molto difficilmente si potrà riuscire a rispettare il calendario dell'Assemblea, che prevede l'inizio dell'esame il 23 marzo. A meno che non si voglia comprimere l'attività istruttoria e svolgere un esame incompleto e superficiale in una materia così delicata come quella della filiazione.
Ritiene quindi che nel prossimo Ufficio di presidenza debbano essere prioritariamente affrontate due questioni relative all'esame dei provvedimenti in oggetto: quella relativa alla necessità di ulteriori audizioni ed approfondimenti e, conseguentemente, quella relativa all'opportunità di chiedere un rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea.

Roberto RAO (UdC) dichiara di condividere il senso dell'intervento dell'onorevole Ferranti.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, assicura all'onorevole Ferranti che i suoi rilievi saranno rappresentati al Presidente Bongiorno e che saranno valutati nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Riforma delle professioni regolamentate.
C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 23 febbraio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.