CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1° marzo 2011
446.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1o marzo 2011.

Audizione del professor Cesare Massimo Bianca, Presidente della Commissione ministeriale per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche concernenti la famiglia, in relazione all'esame del disegno di legge C. 3915 Governo, recante la delega per la revisione della normativa in materia di filiazione, abbinato alle proposte di legge C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 4007 Binetti e C. 4054 Brugger e le petizioni nn. 534 e 1102, in materia di riconoscimento di figli naturali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1o marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008.
C. 4024 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione. - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, presidente e relatore, osserva come l'Accordo in esame intenda completare e rendere più agevole l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 nei rapporti bilaterali tra Italia e Albania.
L'Accordo si compone di ventitré articoli, raggruppati in sei Titoli.
Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala che l'articolo II contiene disposizioni relative alle procedure riguardanti le richieste di assistenza e modifica il contenuto dell'articolo 3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria al fine di poter utilizzare pienamente le prove provenienti dall'estero.
L'articolo III prevede che la notifica degli atti giudiziari avvenga a mezzo posta o, in alcuni casi, tramite le autorità competenti della Parte richiesta.
L'articolo IV consente la trasmissione diretta delle rogatorie, effettuate per iscritto, tra le autorità giudiziarie territorialmente competenti eliminando così il passaggio intermedio delle autorità centrali, salve alcune eccezioni specificamente previste.
In base all'articolo VI possono essere restituiti allo Stato richiedente i beni provenienti da un reato, in particolare al fine della restituzione alla parte lesa.
È inoltre previsto che si possa dare esecuzione a una rogatoria per mezzo di collegamento audiovisivo (articolo VII); i testimoni e i periti, qualora non sia possibile effettuare una videoconferenza, potranno essere sentiti anche attraverso il telefono (articolo VIII).
Si prevede la possibilità di utilizzare squadre investigative comuni (articolo X) per lo svolgimento di indagini penali e di fare ricorso ad operazioni sotto copertura (articolo XI).
L'Accordo prevede anche lo scambio di informazioni sui conti e l'esercizio di un controllo sulle operazioni bancarie di persone fisiche o giuridiche oggetto di un'indagine penale. La Parti non possono opporre il segreto bancario per rifiutare la collaborazione a seguito di una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale (articoli da XIV a XVII).
Il Titolo III, costituito dal solo articolo XVIII, consente l'estradizione di cittadini perseguiti da una delle Parti contraenti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena. Viene così superata la Dichiarazione dell'Albania contenuta nello strumento di ratifica della Convenzione europea di estradizione, depositato il 19 maggio 1998, con la quale si riservava la possibilità di rifiutare l'estradizione dei suoi cittadini (salvo diverse disposizioni contenute in accordi internazionali dei quali l'Albania sia parte contraente).
Il Titolo V (articoli da XX a XXII) è dedicato alla tutela dei dati personali, il cui trattamento deve essere garantito dalle Parti in una misura che non può essere inferiore a quella stabilita dalla Convenzione europea del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale.
Il Titolo VI (articolo XXIII) dispone in ordine all'entrata l'entrata in vigore dell'accordo. per il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica.
Il disegno di legge di ratifica presenta un contenuto tipico che non pone questioni di rilevanza per questa Commissione.

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Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 1o marzo 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.30.

Misure contro la durata indeterminata dei processi.
C. 3137, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 23 febbraio 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che il provvedimento è stato iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 28 marzo prossimo e che la programmazione dei lavori della Commissione, come previsto dal Regolamento, deve essere organizzata in maniera tale da rispettare la predetta calendarizzazione.
Nell'ambito della riunione che si è appena conclusa dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è quindi stabilita la seguente organizzazione dei lavori della Commissione: nel corso di questa settimana e della prossima proseguirà l'esame preliminare, che dovrà concludersi entro giovedì 10 marzo 2011; il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 18 di lunedì 14 marzo 2011; gli emendamenti saranno quindi esaminati a partire da martedì 15 marzo 2011; acquisiti i pareri delle Commissioni competenti, entro giovedì 24 marzo 2011 sarà quindi conferito il mandato al relatore.
Ferma restando l'esigenza di rispettare il calendario dei lavori dell'Assemblea, precisa che, qualora nel corso dell'esame dovesse emergere l'esigenza di modulare in maniera più dettagliata la programmazione dei lavori, convocherà un apposito ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 22 febbraio 2011, sono apportate le seguenti modifiche:
a pagina 28, prima colonna, venticinquesima riga, le parole da «all'articolo 2»

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fino a «trattamento sanitario», sono soppresse;
a pagina 29, seconda colonna, quarta riga, le parole da «a) all'articolo 2» fino a «cartella clinica», sono soppresse;
a pagina 29, seconda colonna, nona riga, le parole «b) all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «a) all'articolo 3»;
a pagina 29, seconda colonna, sedicesima riga, le parole «c) all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «b) all'articolo 3»;
a pagina 29, seconda colonna, ventiduesima riga, le parole «d) all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «c) all'articolo 4»;