CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 febbraio 2011
443.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 febbraio 2011.

Audizione di una delegazione del Consiglio Sindacale Interregionale Repubblica di San Marino - Emilia Romagna - Marche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 15.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008.
C. 4024 Governo.
(Esame e rinvio).

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La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Renato FARINA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo segnalando che esso è finalizzato a completare e rendere più agevole l'applicazione della Convenzione europea di estradizione e quella di assistenza giudiziaria in materia penale nei rapporti bilaterali tra l'Italia e l'Albania. Esso è peraltro riconducibile ad altre intese già stipulate con altri paesi europei, come l'Austria, la Germania e la Svizzera.
Sottolinea che, per quanto riguarda l'estradizione, l'Accordo si propone - come specificato nell'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge in esame - di superare la riserva apposta da quello Stato ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea di estradizione che disciplina l'estradizione di cittadini delle singole Parti contraenti. Per quanto attiene all'assistenza penale, esso mira ad estendere ai rapporti con l'Albania le disposizioni degli Accordi di Schengen, nonché quelle, concluse sempre in ambito comunitario, in materia di assistenza giudiziaria e di scambio delle informazioni bancarie.
Passando a descriverne il contenuto, rileva che l'Accordo si compone di ventitré articoli, raggruppati in sei Titoli. Il titolo I individua il quadro degli strumenti internazionali attualmente in vigore tra Roma e Tirana ed in base ai quali si svolge, allo stato, la cooperazione giudiziaria tra i due Stati. Tra le Parti sono attualmente in vigore la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, con il relativo Primo protocollo del 17 marzo 1978 e la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.
L'Accordo, al titolo II, detta le disposizioni più significative in materia di assistenza giudiziaria: in particolare, in materia di esecuzione della rogatoria (articolo II), si modifica la regola contenuta nell'articolo 3 della Convenzione del 1959 sulle modalità di esecuzione delle rogatorie al fine di garantire la piena utilizzabilità delle prove raccolte all'estero.
Al fine di rendere più snella e rapida la cooperazione tra le Parti, l'Accordo autorizza la diretta notifica di atti giudiziari sull'altro territorio utilizzando il sistema postale (articolo III) e permette (articolo IV) la trasmissione diretta delle rogatorie e dei relativi atti di esecuzione, eliminando il passaggio intermedio delle autorità centrali (ad eccezione delle richieste di trasferimento temporaneo di persone detenute e di scambio di informazioni relative a condanne), nonché la trasmissione diretta di informazioni relative a fatti penali (articolo V).
In relazione all'oggetto dell'attività rogatoriale, l'Accordo ne amplia significativamente il contenuto sia per l'attività di indagine che di assunzione della prova. In particolare, in modo innovativo, viene prevista per la prima volta (articolo VI) la possibilità di trasmettere richieste di assistenza giudiziaria volte a mettere a disposizione dello Stato richiedente beni ottenuti da reato; di utilizzare lo strumento del collegamento audiovisivo e telefonico per la raccolta di una testimonianza (articoli VII e VIII); di attivare consegne sorvegliate (articolo IX); di operare congiuntamente per fatti oggetto di procedimenti penali per entrambi gli Stati nell'ambito di gruppi di indagine comuni (articolo X); infine, di ricorrere alle operazioni di agenti infiltrati o sotto falsa identità (articolo XI).
L'Accordo, inoltre, permetterà di migliorare l'assistenza giudiziaria relativamente alle informazioni in possesso delle banche. È infatti previsto l'obbligo di rintracciare e di fornire informazioni su conti correnti bancari e su operazioni bancarie, senza che lo Stato possa opporre quale motivo di rifiuto il segreto bancario (articoli XIV e XVII).
Il Titolo III, costituito dal solo articolo XVIII, consente l'estradizione di cittadini perseguiti da una delle Parti contraenti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena. Viene così superata la Dichiarazione dell'Albania contenuta nello strumento di ratifica della Convenzione europea di estradizione, depositato il 19 maggio

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1998, con la quale si riservava la possibilità di rifiutare l'estradizione dei suoi cittadini.
L'articolo XIX, Titolo IV, impegna le parti a regolare il trasferimento dei procedimenti penali sulla base della Convenzione europea sul trasferimento delle procedure penali del 1972.
Il Titolo V (articoli da XX a XXII) è dedicato alla tutela dei dati personali, il cui trattamento deve essere garantito dalle Parti in una misura che non può essere inferiore a quella stabilita dalla Convenzione europea del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale.
Il Titolo VI (articolo XXIII) riguarda l'entrata in vigore dell'accordo e la cessazione della sua efficacia.
Passando all'illustrazione del disegno di legge, rileva che l'articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria. All'onere, valutato in 1.403.480 euro annui a partire dal 2011, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Tali oneri sono da ricondurre: all'invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento per circa 500 casi annui (20mila euro l'anno); alla trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria nell'ipotesi di trasferimento temporaneo o di transito di persone detenute (circa 300 casi l'anno per un totale di 344.400 euro annui); alle audizioni mediante videoconferenza (650 mila euro annui); alle audizioni mediante conferenze telefoniche (99.750 euro annui); all'impiego di squadre investigative comuni (139.330 euro annui); alle operazioni sotto copertura (150 mila euro annui).
Sottolinea che la celere approvazione di questo disegno di legge di ratifica può costituire un ulteriore doveroso segnale d'attenzione e di fiducia nei riguardi dell'Albania che vive in queste settimane una situazione d'instabilità politica e di forte dialettica partitica. Questa instabilità nasce da un clima d'incertezza economica che viene percepito e riconosciuto dalla popolazione albanese e, unitamente alla crescente insoddisfazione per una situazione politica altrettanto instabile e alla sua crescente corruzione, ha creato le basi per una adesione particolarmente sentita alle recenti manifestazioni di piazza.
Sottolinea che l'Italia è da anni autorevole partner dell'Albania e sua convinta sostenitrice nel processo d'integrazione comunitaria: è quindi importante che la classe politica e l'opinione pubblica del nostro Paese non accolgano una visione catastrofista del quadro politico albanese così come è opportuno richiamare governo e opposizione ad un possibile negoziabile compromesso tra le parti politiche per il bene del paese, come anche l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha recentemente sottolineato.
Nel richiamare la sua esperienza come osservatore delle elezioni politiche nell'estate 2009, l'Albania sta facendo dei passi da gigante: la sua «voglia di Europa» si esprime anche stipulando accordi come questo e nella forte consapevolezza, e nella vivacità di una società civile che sta «assaggiando la libertà», a partire da quella religiosa, e che vuole essere considerata una parte, vitale e vivace, del nostro Continente.
Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI segnala l'opportunità di un sollecito iter di esame del provvedimento in titolo, già ratificato dalla controparte nel 2008, che si inquadra nell'impegno per il sostegno del percorso di integrazione europea dell'Albania.

Marco ZACCHERA (PdL) si associa all'auspicio espresso dal sottosegretario Craxi osservando che il provvedimento non contempla la misura della espulsione del cittadino straniero che sia stato condannato alla pena detentiva con sentenza definitiva. Una simile misura avrebbe sortito, infatti, un efficace effetto deterrente, anche in considerazione dell'elevato numero

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di cittadini albanesi detenuti nelle carceri italiane.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.
C. 4040 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gennaro MALGIERI (PdL), relatore, illustra l'Accordo in titolo che reca disposizioni analoghe a quelle contenute in intese simili concluse con altri Stati in materia culturale, rientrando nelle attività internazionali finalizzate a rafforzare i legami di amicizia tra Paesi, in una concezione della collaborazione culturale quale strumento di politica estera. Occorre osservare preliminarmente che l'intesa attualmente in vigore, sottoscritta trent'anni fa, non corrisponde più alle mutate esigenze delle relazioni bilaterali tra l'Italia e la Repubblica di Panama, Paese che sta vivendo, sia pure con non poche contraddizioni e difficoltà, un'importante fase di sviluppo economico, segnata dalle opere di ampliamento del Canale, punto di raccordo interoceanico tra l'Atlantico ed il Pacifico. In questo quadro, le relazioni italo-panamensi hanno conosciuto un periodo di forte sviluppo, soprattutto in occasione delle due visite compiute in Italia dal presidente Martinelli nel settembre 2009, di quella del vice ministro del commercio estero Adolfo Urso, nel marzo 2010 e delle due successive missioni, svoltesi tra il maggio ed il giugno dello stesso anno, del Ministro degli affari esteri, On. Frattini, e del Presidente del Consiglio Berlusconi che ha inaugurato i lavori per l'ampliamento del Canale di Panama. Tali lavori saranno realizzati da un consorzio d'imprese di cui fa parte anche una grande società italiana, che si è aggiudicata il lotto più importante.
Un altro tratto significativo delle relazioni con Panama consiste nella presenza di una significativa comunità italiana o di origine italiana: attualmente, circa 3.000 connazionali sono regolarmente registrati all'anagrafe consolare. Ad essi vanno aggiunti circa 15.000 panamensi di origine italiana, tra i quali, l'attuale presidente, Ricardo Martinelli. La comune matrice latina e religiosa ha favorito la piena integrazione della comunità italiana nel contesto sociale panamense.
Quanto ai contenuti dell'Accordo, che si compone di un breve preambolo e di 21 articoli, peculiare rilievo assume l'articolo 2 sulla cooperazione interuniversitaria, che prevede la realizzazione di progetti, ricerche e scambio di docenti, come anche l'insegnamento delle rispettive lingue e letterature, mediante l'istituzione di cattedre e lettorati. L'articolo successivo impegna le Parti a favorire la cooperazione in ambito archivistico, museale e bibliotecario, anche attraverso lo scambio di materiali ed esperti. A tale proposito segnala che sono già operativi alcuni importanti accordi tra l'Ateneo di Genova ed il Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) dell'Università di Panama ed è altresì in vigore un accordo tra il Politecnico di Torino e l'Università tecnologica di Panama in materia di ingegneria civile, architettura, ingegneria industriale e dell'informazione.
Il Governo panamense ha avanzato di recente una nuova proposta di Convenio de cooperación Técnica y Científica che potrà concretizzarsi in un protocollo esecutivo

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avente come base giuridica l'Accordo non appena sarà ratificato ed entrato in vigore.
In materia di istruzione, gli articoli 5 e 6 prevedono che le Parti si attivino per promuovere l'insediamento e l'operatività di istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte e la conoscenza dei rispettivi sistemi di istruzione. In base all'articolo 7, inoltre, verranno concesse borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte che condurranno ricerche nei settori umanistico, artistico, scientifico e tecnologico.
Al fine di allargare la conoscenza delle reciproche opere di letteratura, narrativa e saggistica, è prevista, dall'articolo 9, la collaborazione in campo editoriale che comporterà la traduzione e la pubblicazione di tali opere. L'Accordo mira altresì a promuovere la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema (articolo 10) attraverso lo scambio di artisti, nonché l'organizzazione di mostre e la partecipazione a festival e altre consimili manifestazioni.
La cooperazione scientifica e tecnologica avverrà, in base all'articolo 15, attraverso accordi e progetti fra istituzioni pubbliche e private, con particolare riguardo ai campi dell'ambiente e della tutela della salute. In particolare, è previsto in tale quadro lo scambio di esperti e ricercatori, l'organizzazione di seminari e conferenze in ambito scientifico-tecnologico, l'effettuazione di ricerche comuni, la partecipazione congiunta a programmi-quadro dell'Unione europea nel settore scientifico-tecnologico, la stipula di specifici accordi tra università ed enti di ricerca dei due paesi.
Segnala che il disegno di legge di ratifica reca le consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla ratifica ed il relativo l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria dell'accordo: a questo fine viene autorizzata una spesa di euro 331.200 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e di euro 335.840 annui a decorrere dall'anno 2013, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, impiegando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI auspica un sollecito iter di esame del provvedimento in titolo.

Marco ZACCHERA (PdL) si associa all'auspicio del sottosegretario Craxi.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Stefano STEFANI, presidente, richiamando l'intervento svolto da lui svolto in occasione dell'informativa urgente resa quest'oggi dal Ministro degli affari esteri presso l'Assemblea, avverte che, a seguito di espressa deliberazione assunta all'unanimità dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, lo stesso è da considerare convocato in via permanente al fine di monitorare l'evoluzione della situazione in Libia e nella regione del Mediterraneo e di ricevere tempestivamente ogni utile comunicazione da parte del Governo.

La seduta termina alle 15.40.