CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 febbraio 2011
442.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.
Nuovo testo C. 2393 Pisicchio.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Sandra ZAMPA (PD) interviene in qualità di giornalista e firmataria della proposta di legge in esame e sottolinea il rilievo del provvedimento, che rende la professione di giornalista più moderna e adeguata. Chiede innanzitutto alcuni chiarimenti al relatore in ordine all'articolo 1 del provvedimento, laddove si stabilisce che l'iscrizione al registro dei praticanti non necessiterà più d'ora innanzi, per chi è in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale, del superamento di un esame di cultura generale, che tuttavia, a sua conoscenza, non è mai stato sostenuto da alcun praticante.
Sottolinea quindi le innovazioni introdotte dal provvedimento, con particolare riferimento all'accesso alla professione, alla composizione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, nonché all'istituzione di un Giurì per la correttezza dell'informazione, di cui il Paese sente grande bisogno.
Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, con riferimento alla richiesta di chiarimento avanzata dalla collega Zampa, evidenzia che la legge n. 69 del 1963 stabilisce, all'articolo 33, che nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che hanno superato un esame di cultura generale. Rileva che tale previsione si applica unicamente a coloro che siano in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado, e pertanto si è trattato di una disposizione assai poco applicata, che il provvedimento in oggetto provvede ad aggiornare.
Rileva, in ogni caso la piena compatibilità del provvedimento rispetto alla normativa dell'Unione europea, profilo che la XIV Commissione è chiamata a valutare.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.
Atto n. 321.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

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Enrico FARINONE (PD), valutato il rilievo del provvedimento, che affronta un tema di particolare significato per tutti coloro che effettuano transazioni su internet con carta di credito, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio.
Atto n. 327.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, illustra i contenuti del decreto legislativo recante il codice del turismo nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti per vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio, che è composto da 4 articoli e da 2 Allegati.
L'Allegato 1, la cui approvazione è prevista dall'articolo 1, reca il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, mentre l'Allegato 2, la cui approvazione è prevista dall'articolo 2, reca l'attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. L'articolo 3 elenca le disposizioni abrogate dallo schema di decreto legislativo e l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Per quanto riguarda il Codice della normativa statale sul turismo, composto di 70 articoli, ricorda che esso è stato predisposto in attuazione dei principi di delega previsti dall'articolo 14, commi 14, 15, 18, della legge n. 246/2005 ed in applicazione dei criteri di codificazione di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge n. 59/1997.
Il Titolo I (articoli 1-5) dichiara la finalità di operare il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni statali vigenti sul turismo. Tale esigenza nasce dalla necessità di promuovere e tutelare il settore del turismo, strategico per lo sviluppo economico e occupazionale dell'intero territorio nazionale. Inoltre, sono dettati principi in materia di turismo accessibile, viene ripresa e aggiornata la definizione di impresa turistica, vengono disciplinate le imprese turistiche senza scopo di lucro.
Il Titolo II (articoli 6-10) disciplina le professioni e la formazione nel settore turistico. Per quanto riguarda le professioni turistiche, il testo si sofferma in particolare sulle guide turistiche, sui maestri di sci e sulle guide alpine. Con riferimento alla formazione, si prevede la realizzazione di percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati. Ricordo, in proposito, che il disegno di legge comunitaria 2010, attualmente all'esame della Commissione, all'articolo 10 reca una delega legislativa per il riordino della professione di guida turistica, con particolare riferimento ai titoli e requisiti per il suo esercizio.
Il Titolo III (articoli 11-20) riguarda le strutture turistico-ricettive, suddivise in alberghiere-paralberghiere, extralberghiere, all'aperto e di mero supporto. La classificazione delle imprese ricettive serve ad uniformare e coordinare l'offerta turistica nel

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territorio nazionale, garantire livelli adeguati per la tutela dei turista e della concorrenza tra gli operatori del mercato ovvero semplificare i procedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività relative alle imprese turistiche ricettive.
Il Titolo IV (articoli 21-24) reca la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo. Oltre a prevedere la definizione delle agenzie di viaggio e turismo, viene ribadito l'obbligo per tali agenzie di stipulare congrue polizze di assicurazione per garantire al turista l'esatto adempimento degli obblighi assunti, prevedendo la possibilità di uniformare sul territorio nazionale i requisiti professionali dei direttori tecnici delle agenzia e la semplificazione degli adempimenti amministrativi per l'apertura di agenzie di viaggi e turismo.
Il Titolo V (articoli 25-33) consente di promuovere dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine dell'Italia, rielaborando la disciplina dei sistemi turistici locali (Capo I), incentivando iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e architettonico italiano (Capo II), disciplinando il turismo sociale dei buoni-vacanza (Capo III), rinviando alle norme vigenti in materia di turismo termale e di agriturismo nonché agevolando ed incentivando il turismo con animali al seguito (Capo IV).
Il Titolo VI (articoli 34-54) introduce nell'ambito del Codice del turismo la disciplina dei pacchetti turistici attualmente contenuta nel Codice del consumo (Capo I). Le novità più significative apportate dal nuovo Codice attengono all'introduzione della nozione di «danno da vacanza rovinata», definito come il danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta. Tale danno è risarcito come conseguenza dell'inadempimento o dell'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico e nei limiti in cui esso non sia di scarsa importanza. La nozione di inesatto adempimento, contenuta nell'articolo 45, comprende l'inottemperanza, anche lieve, degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati. Vengono, inoltre, introdotti, a fronte della riscontrata inidoneità del meccanismo del Fondo di garanzia, previsto dal Codice del consumo, ulteriori obblighi di copertura assicurativa a carico di organizzatori ed intermediari.
Il Titolo VI inoltre reca modifiche alla disciplina delle locazioni di interesse turistico e alberghiere e delle locazioni di alloggi con finalità turistica (Capo II).
Il Titolo VII (articoli 55-70) chiarisce le funzioni dello Stato in materia di turismo, disciplinando il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, la Conferenza nazionale del turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, il Comitato permanente di promozione italiana del turismo (Capo I). Inoltre, viene introdotta una nuova normativa finalizzata ad implementare e premiare le eccellenze turistiche nei settori enogastronomici ed alberghiero (Capo II) e viene rielaborata, rendendola attuale, la disciplina della Carta dei Servizi, il documento nel quale ogni ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza (Capo III).
Per quanto riguarda le disposizioni dell'Allegato 2, con il quale viene modificato il Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005) nella parte relativa alla multiproprietà, in attuazione della direttiva 2008/122/CE, esse danno attuazione alla delega di cui all'articolo 1, co. 3, della legge n. 96/2010 (comunitaria 2009).
Le novità più significative apportate alla disciplina della multiproprietà attengono: all'ampliamento delle tipologie contrattuali cui essa si applica (non solo contratti di multiproprietà, ma anche contratti relativi ad un prodotto per le vacanze di lungo termine e contratti di rivendita e di scambio); all'applicazione della disciplina della multiproprietà ai contratti di durata superiore ad un anno, anziché a tre anni, come previsto attualmente; alla disciplina degli obblighi di informazione e delle iniziative di vendita; alle modifiche volte a rendere effettivo il diritto di recesso.

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Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 22 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione).
COM(2010)748 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, evidenzia come la proposta di regolamento all'ordine del giorno sia stata predisposta dalla Commissione europea a conclusione di una lunga fase preparatoria avviata con la predisposizione di una relazione sull'applicazione della disciplina attualmente vigente in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni civili e commerciali, vale a dire il regolamento n. 44/2001.
Successivamente alla relazione, è stato predisposto anche un libro verde su cui si è aperta una consultazione pubblica che ha consentito di raccogliere suggerimenti e proposte.
Questi documenti preparatori hanno evidenziato che la normativa esistente ha già consentito di ottenere significativi risultati per quanto concerne la gestione delle controversie transfrontaliere laddove ha agevolato il riconoscimento delle decisioni adottate da organi giurisdizionali all'interno dell'UE.
Si tratta, quindi, di consolidare e rafforzare i risultati già ottenuti, in particolare allo scopo di eliminare definitivamente la procedura di exequatur; di estendere alle controversie di convenuti di paesi terzi la disciplina in materia di regolamento sulla competenza, di valorizzare gli accordi stipulati tra le parti per la scelta del foro e il ricorso all'istituto all'arbitrato e di definire in termini più soddisfacenti la materia della litispendenza.
Nel rinviare, per quanto concerne i singoli aspetti, all'esame che successivamente la Commissione dovrà svolgere nel merito per l'espressione del parere di competenza alla Commissione giustizia, ritiene opportuno sottolineare che sotto il profilo della rispondenza al principio di sussidiarietà la proposta di regolamento merita pieno apprezzamento. Le disposizioni da essa recate, infatti, appaiono pienamente rispondenti agli obiettivi che nelle intenzioni della Commissione giustificano l'adozione della proposta di regolamento.
È peraltro evidente che non potrebbe procedersi all'abolizione dell'exequatur, per cui le decisioni emesse in uno Stato membro saranno riconosciute negli altri paesi dell'UE senza la necessità di ricorrere a specifiche procedure, se non mediante apposita disciplina adottata a livello europeo.
Le stesse considerazioni valgono anche per quanto concerne gli altri profili su cui interviene la proposta di regolamento.
In particolare, sono evidenti i vantaggi di una disciplina uniforme per quanto riguarda le regole da applicare in materia di competenza degli organi giurisdizionali nel caso di persone non domiciliate nel territorio dell'UE (la cosiddetta competenza sussidiaria). La persistenza di diversi regimi, infatti, può comportare evidenti pregiudizi per le persone e le imprese che intrattengono rapporti con partner o altri soggetti di paesi terzi.
Allo stesso tempo, la valorizzazione dell'arbitrato e degli accordi per la scelta del foro potranno risultare estremamente utili a evitare lungaggini nella definizione delle controversie, a vantaggio complessivo

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della rapidità del servizio della giustizia reso ai cittadini e alle imprese dei paesi dell'UE.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato.
COM(2010)542 def.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, ricorda che il 4 ottobre 2010 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento (COM(2010)542) relativo all'omologazione dei veicoli nuovi della categoria L, vale a dire i veicoli a motore a due, tre e quattro ruote quali le biciclette con pedalata assistita, i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada leggeri e pesanti, nonché le minicar leggere e pesanti.
Secondo i dati Eurostat citati nella sintesi della valutazione di impatto (SEC(2010)1151) allegata alla proposta in esame, allo stato attuale sono in circolazione nell'UE circa 30 milioni di veicoli della categoria L. In particolare, il comparto più grande è rappresentato dai veicoli a motore a due ruote (PTW) che comprendono biciclette a pedalata assistita, ciclomotori, scooter e motocicli. In base ai dati forniti dalle associazioni di settore, nel 2007 il mercato PTW nell'UE contava 2,7 milioni di veicoli. Nel 2008 il settore dei fuoristrada (ATV) ha registrato un fatturato di 2 miliardi di euro con circa 595 mila veicoli immatricolati nell'UE; nel 2008 il settore delle minicar - che è più evoluto in Francia, Spagna e Italia - contava circa 340 mila veicoli, vale a dire l'1,1 per cento del totale dei veicoli della categoria L, e impiegava circa 20 mila persone.
Nel valutare l'adeguatezza della disciplina vigente, la Commissione europea ha evidenziato alcuni aspetti problematici e prospetta una serie di modifiche finalizzate, in particolare a:
semplificare l'attuale quadro normativo, abrogando la direttiva 2002/24/CE e le direttive specifiche sostituendole con un regolamento, che consentirebbe l'immediata applicazione delle norme proposte, un più agevole adeguamento al progresso tecnico, nonché una riduzione degli oneri amministrativi connessi alle procedure di omologazione;
ridurre e rendere più proporzionata la quota di emissioni totali prodotte dal trasporto su strada;
aumentare il livello generale di sicurezza dei veicoli nuovi immessi sul mercato, al fine di raggiungere le stesse riduzioni significative del tasso di mortalità e del numero di feriti di incidenti stradali ottenute per gli altri mezzi di trasporto stradale;
tenere il passo con il progresso tecnologico, al fine di favorire la commercializzazione dei prodotti certificati non soltanto all'interno dell'UE, ma anche nei paesi che applicano i regolamenti UNECE;
migliorare la vigilanza del mercato nel settore automobilistico e garantirne il corretto funzionamento, rafforzando, per quanto riguarda i veicoli della categoria L, le disposizioni giuridiche sulla conformità della produzione e specificando gli obblighi degli operatori economici nella catena di fornitura.

Fa quindi rilevare che la Commissione europea ha evidenziato che il nuovo quadro proposto è in linea: con la strategia europea per la qualità dell'aria volta a rafforzare gli standard di emissione per i veicoli a motore, in particolare per quanto riguarda gli idrocarburi, il monossido di

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carbonio, l'ossido di azoto e il particolato; con le politiche europee in materia di sicurezza stradale che si prefiggono l'obiettivo di dimezzare, entro il 2020, il numero delle vittime della strada, come ribadito nel nuovo piano di azione in materia (COM(2010)389) relativo al periodo 2011-2020; con le norme europee in materia di commercializzazione dei prodotti, di cui alla decisione n. 768/2008/CE, che specificano le responsabilità degli operatori economici nella catena di fornitura e delle autorità competenti, in particolare per quanto riguarda la vigilanza successiva all'immissione di prodotti importati sul mercato dell'UE (post-market).
Precisa che per «veicoli nuovi» si intendono i veicoli che non sono mai stati immatricolati in precedenza, o sono stati immatricolati da meno di sei mesi al momento della domanda di omologazione individuale, e destinati a viaggiare su strade pubbliche, anche qualora fossero stati progettati e fabbricati in più fasi.
Sarebbero pertanto esclusi dal campo di applicazione del regolamento proposto: i veicoli aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h; i veicoli destinati esclusivamente ad essere usati da portatori di handicap fisici; i veicoli destinati esclusivamente ad essere condotti da pedoni; i veicoli destinati esclusivamente per l'uso su strada o fuoristrada in competizioni nonché i fuoristrada e i veicoli destinati a viaggiare su superfici non pavimentate; i veicoli destinati esclusivamente ad essere usati da forze armate, forze di pubblica sicurezza, protezione civile o organi addetti ai lavori pubblici; i veicoli agricoli o forestali, i macchinari e le macchine mobili non stradali e i veicoli a motore e i loro rimorchi; alcuni tipi di bicicletta a pedalata assistita; i veicoli autobilanciati; i veicoli non dotati di almeno un posto a sedere.
In base al regolamento proposto, gli Stati membri saranno tenuti a designare le autorità preposte alla vigilanza del mercato e all'omologazione per tipo. Queste ultime potranno rilasciare omologazioni solo per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi alle prescrizioni del regolamento proposto.
I costruttori saranno responsabili verso l'autorità di omologazione per tutti gli aspetti relativi alla procedura di omologazione nonché per la conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che partecipino direttamente o no a tutte le fasi di costruzione di un veicolo.
Come indicato nella sintesi della valutazione di impatto (SEC(2010)1151), nella proposta di regolamento in esame si propone una riclassificazione di alcuni tipi di veicoli, quali le biciclette elettriche e i quadricicli, nonché l'introduzione di sottocategorie specifiche per le quali vengono individuate nuove prescrizioni o prescrizioni modificate.
Base giuridica della proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
Com'è noto l'articolo stabilisce che, in caso di adozione di misure di armonizzazione a livello UE, è fatta salva la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, tutela della proprietà industriale e commerciale, protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, a condizione che tali misure vengano notificate alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
La Commissione, entro sei mesi dalla notifica, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. In mancanza di tale decisione

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entro il termine stabilito, le disposizioni nazionali sono considerate approvate.
La Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea se ritiene che un Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.
Nella relazione illustrativa della proposta di regolamento in esame si sostiene che le norme prospettate sono conformi al principio di sussidiarietà considerato che la realizzazione di un mercato interno completamente armonizzato mediante l'introduzione di un sistema obbligatorio di omologazione UE per i veicoli della categoria L non può essere realizzata in misura sufficiente dagli Stati membri, e può quindi essere realizzata meglio a livello UE.
La Commissione sostiene che un'iniziativa a livello europeo si rende necessaria anche al fine di evitare la frammentazione del mercato interno e garantire livelli di tutela elevati ed omogenei in tutta l'UE. Prima dell'istituzione di un sistema europeo di omologazione, infatti, le norme venivano stabilite a livello di ogni singolo Stato membro e ciò comportava un processo lungo e costoso, considerato che esse differivano spesso tra loro e obbligavano i costruttori di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti presenti su più mercati a variare la produzione a seconda degli Stati membri destinatari dei prodotti e a collaudare i veicoli in ciascuno di essi. La diversità tra le regole nazionali costituiva un ostacolo per il commercio e si ripercuoteva negativamente sull'istituzione e sul funzionamento del mercato interno; rispondere alle preoccupazioni transfrontaliere riguardanti la sicurezza e i rischi per la salute e l'ambiente dovuti all'inquinamento atmosferico mediante l'adozione di misure a livello europeo per controllare le emissioni globali; consentire all'industria, grazie a prescrizioni giuridiche armonizzate, di beneficiare di economie di scala in quanto i prodotti potranno essere fabbricati per l'intero mercato europeo, invece di dover essere adattati per poter ottenere l'omologazione in ogni singolo Stato membro; garantire eque condizioni di concorrenza per tutti i costruttori per quanto riguarda le nuove tecnologie, spuntando di conseguenza prezzi inferiori per i consumatori.
La proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità perché non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato e al tempo stesso un alto livello di sicurezza pubblica e di protezione dell'ambiente.
Da ultimo rileva che, secondo l'approccio seguito, le disposizioni fondamentali riguardanti la sicurezza stradale, la compatibilità ambientale e il campo di applicazione verranno stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio mediante l'adozione del regolamento proposto, conformemente alla procedura legislativa ordinaria. Le nuove norme dovrebbero applicarsi a partire dal 1o gennaio 2013; le specifiche tecniche verranno stabilite dalla Commissione in tre atti delegati: 1) un regolamento sui requisiti in materia di compatibilità ambientale e prestazioni di propulsione: 2) un regolamento sulle prescrizioni di sicurezza funzionale del veicolo; 3) un regolamento sulle prescrizioni per la fabbricazione del veicolo.
Segnala infine che la IX Commissione ha avviato l'esame della proposta di regolamento nella seduta di 15 febbraio scorso; in quell'occasione si è prospettata l'opportunità di procedere al alcune audizioni, che sicuramente potranno fornire utili elementi di informazione e valutazione su una materia particolarmente complessa e delicata, che potranno essere acquisiti dalla XIV Commissione anche in via documentale.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

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SEDE REFERENTE

Martedì 22 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.
Doc. LXXXVII, n. 3.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2011.

Gianluca PINI (LNP), relatore sul disegno di legge comunitaria 2010, sottolinea innanzitutto l'urgenza di una sollecita approvazione del disegno di legge comunitaria per il 2010 e ribadisce, come ha già avuto modo di sottolineare in sede di illustrazione del provvedimento, l'opportunità di evitare una eccessiva proliferazione di modifiche al testo in questa fase dell'iter. Auspica pertanto che le proposte emendative siano limitate allo stretto indispensabile, anche con riferimento all'articolo 16 del disegno di legge, che contiene disposizioni in materia di trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, ai fini dell'attuazione della direttiva 2009/43/CE, e che è frutto di un accordo particolarmente delicato raggiunto nel corso dell'esame presso il Senato che sarebbe preferibile non rimettere in questione.

Sandro GOZI (PD) svolge innanzitutto alcune considerazioni di ordine generale, anche con riferimento a quanto testé detto dal relatore. Richiama innanzitutto la questione dei tempi di esame del provvedimento, che certamente sono ormai assai limitati, poiché l'esame in prima lettura al Senato è stato avviato solamente lo scorso settembre e si è prolungato per oltre tre mesi. Diversamente da quanto dichiarato dal Governo all'inizio della legislatura, i ritardi nella presentazione e nell'esame dei disegni di legge comunitaria sono ormai la regola, ed è poi paradossale che la maggioranza pretenda dall'opposizione, per accelerare l'iter, una limitazione del numero degli emendamenti da presentare. Si tratta di un problema politico, più che tecnico, così come appare ormai un problema politico il fatto che si discuta del disegno di legge comunitaria in assenza di un Ministro per le politiche europee. Forse il ritardo accumulato sul provvedimento in esame sarebbe stato minore se il Governo avesse sostituito in tempi congrui il Ministro Ronchi.
Quanto ai contenuti del provvedimento, si sofferma su alcuni aspetti, che valuta poco soddisfacenti.
Richiama innanzitutto l'attenzione dei colleghi sul fatto che sia assente dal disegno di legge la direttiva 2008/115/CE, cosiddetta direttiva 'rimpatri', malgrado il fatto che il 24 dicembre 2010 sia scaduto il termine entro il quale l'Italia avrebbe dovuto recepirla. Si tratta di un fatto molto grave, anche tenuto conto che si registrano già le prime pronunce giudiziali - cita il caso dei Tribunali di Milano e Firenze - che disapplicano le norme italiane in favore di quelle comunitarie. Ritiene pertanto indispensabile, anche al fine di porre rimedio ad una situazione di incertezza per il sistema giudiziario e per i cittadini interessati, che la direttiva sia ora inserita nel disegno di legge comunitaria.
Altrettanto necessario appare a suo avviso il recepimento della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, attraverso l'inserimento di specifici principi e criteri direttivi di delega nel testo del provvedimento.

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Il mancato intervento normativo su tali materie è frutto di una scelta politica che non potrà che avere conseguenze negative, sia sotto il profilo dei rapporti dell'Italia con l'Unione europea e della sua credibilità, che in ordine alle procedure di infrazione alle quali il Paese si espone, ed invita pertanto i colleghi ed il Governo ad una attenta riflessione sul punto.
Si sofferma quindi sui contenuti dell'articolo 9, che riconosce al territorio di «Roma Capitale» la qualifica di livello NUTS 2, nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica. Evidenzia come tale disposizione, che implica necessariamente una revisione della distribuzione dei fondi destinati alla Regione Lazio, non chiarisce i rapporti tra i diversi livelli di amministrazione comunale, provinciale e regionale ed è suscettibile di determinare conflitti e impasse amministrativa.
Quanto all'articolo 11, che reca la delega per il recepimento delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE in materia di comunicazioni elettroniche, osserva che in questo caso - come avvenuto con lo schema di decreto legislativo riguardante il completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari - non appaiono chiari i poteri di controllo e le competenze che saranno in tale quadro attribuite alle Autorità di garanzia, quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali. Anche in questo caso il test presenta forti ambiguità che dovrebbero essere senz'altro eliminate.
Ulteriore questione è quella riguardante l'articolo 12, che delega il Governo a disciplinare il contratto di fiducia all'interno della disciplina del contratto di mandato. Si tratta, come è noto, di un istituto di origine anglosassone che viene così introdotto nel nostro ordinamento. Non si comprende tuttavia il motivo di un suo inserimento nel disegno di legge comunitaria, che contraddice quanto sinora sostenuto circa l'opportunità di non usare il provvedimento come veicolo per disposizioni estranee al suo contenuto proprio. La disciplina, che non risponde ad alcun obbligo di adeguamento alla normativa europea, avrebbe piuttosto richiesto uno specifico disegno di legge, oggetto di esame approfondito e tecnico da parte della Commissione competente nel merito, con audizioni e valutazione dell'impatto delle disposizioni. Si tratta di un lavoro istruttorio che non può certo essere svolto in sede di esame del DDL comunitaria e che suggerisce lo stralcio dell'articolo dal provvedimento.
Non si sofferma, infine, su ulteriori, più minute, questioni che potranno essere oggetto di proposte emendative e di ulteriore dibattito.

Mario PESCANTE, presidente, con riferimento all'articolo 12 del provvedimento, ricorda che in sede di esame del disegno di legge comunitaria per il 2009, un emendamento di analogo tenore fu ritenuto estraneo all'oggetto proprio del disegno di legge.

Enzo SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, ringrazia il relatore per la puntualità dell'analisi svolta in sede di illustrazione dei contenuti del provvedimento e osserva come il disegno di legge comunitaria dovrebbe trovare ampio consenso in Parlamento, tenuto conto delle sue finalità di recepimento nell'ordinamento interno della normativa dell'Unione europea, anche a tal fine avvalendosi di un dibattito ampio e costruttivo. Ricorda quindi che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, lo scontro politico più rilevante si è registrato sull'articolo 16, riguardante disposizioni in materia di trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, sul quale si è tuttavia giunti, grazie ad un lavoro rivolto ad un obiettivo comune, ad un voto unanime, sia in Commissione che in Assemblea.
Si sofferma quindi su alcune delle osservazioni svolte nel corso del dibattito, sulle quali si riserva ulteriore riflessione.
Con riferimento, in primo luogo, alla cosiddetta direttiva 'rimpatri', dichiara, anche a nome del Ministro Maroni, che il Ministero dell'Interno sta elaborando un

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disegno di legge sul tema, sul quale si sta lavorando con particolare accuratezza, anche tenuto conto della delicatezza delle questioni affrontate.
Passando ai contenuti dell'articolo 9, che riconosce al territorio di «Roma Capitale» la qualifica di livello NUTS 2, rileva come in tutti gli altri Paesi europei nelle quali vi sia un'analoga situazione, si è ricorsi alla medesima soluzione. Si opera in tal modo ed in questa fase una scelta di principio; il problema della ripartizione delle risorse, che certamente dovrà essere risolto, si porrà in un secondo momento, e potrà essere affrontato in sede di Conferenza Stato-Regioni.
In ordine all'articolo 11, e al ruolo delle Autorità di garanzia, osserva che le norme vigenti che regolano le Authorities già disciplinano con sufficiente chiarezza l'autonomia, le competenze ed anche i rapporti di tali organismi con il potere Esecutivo.
Con riguardo, infine all'articolo 12, evidenzia che quello del trust non è un istituto estraneo alla legislazione e alla giurisprudenza italiana e si è ritenuto opportuno affrontare senza ulteriori indugi una questione così rilevante e delicata per la vita economica, finanziaria e societaria del Paese; peraltro il Governo, nell'esercizio della delega, potrà svolgere un'adeguata attività istruttoria e di ascolto dei soggetti interessati, e gli schemi di decreto legislativo torneranno in ogni caso all'esame del Parlamento. Sottolinea l'importanza, in alcuni casi, di tenere conto non solo dei tempi delle istituzioni, ma anche dei tempi della vita economica e sociale del Paese, anche per non lasciare che, in assenza di un intervento legislativo proprio, sia la giurisprudenza a dettare una legislazione di fatto.
Sottolinea in conclusione che sulle questioni evidenziate si potrà esercitare una ulteriore riflessione della Commissione e del Governo e auspica, in uno spirito costruttivo, che si possa pervenire a intese e soluzioni capaci di soddisfare le esigenze comuni.

Gianluca PINI (LNP), relatore sul disegno di legge comunitaria 2010, ringrazia il sottosegretario per la disponibilità manifestata a valutare interventi migliorativi del provvedimento. Con riferimento alla direttiva 'rimpatri' evidenzia come il Governo abbia già chiarito che la materia richiede una trattazione separata ed un provvedimento ad hoc, anche tenuto conto della delicatezza dei temi affrontati e dell'attuale situazione.
Quanto al trust, osserva che si tratta di un istituto assai diffuso nei Paesi membri dell'Unione europea e la sua trattazione risponde all'obiettivo generale di un'armonizzazione del nostro ordinamento con quello degli altri paesi europei.

Sandro GOZI (PD) alla luce di quanto sinora detto, evidenzia come assai più opportuno sarebbe stato invertire le procedure seguite per la direttiva 'rimpatri' e la disciplina del trust, disciplinando la prima nel disegno di legge comunitaria e affrontando la seconda con un provvedimento ad hoc!

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore per la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009, nel richiamare i contenuti della relazione svolta nella seduta dello scorso 16 febbraio, auspica che si possa registrare in Commissione una disponibilità reciproca, al fine di pervenire ad una valutazione condivisa.

Sandro GOZI (PD) deve rilevare, con riferimento alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'UE per l'anno 2009, che il Governo ha compiuto una serie di errori legislativi e politici flagranti, come peraltro indicato dallo stesso relatore nella propria illustrazione del provvedimento.
La presentazione della Relazione, infatti, non è conforme alla formulazione dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, come modificato dalla Legge comunitaria 2009, in vigore dal 10 luglio 2007, che stabilisce che il Governo deve presentare al Parlamento due distinte relazioni annuali: una di rendiconto e l'altra programmatica.

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In particolare, la relazione «programmatica» va presentata entro il 31 dicembre di ogni anno e reca indicazione degli orientamenti e le priorità che il Governo intende assumere per l'anno successivo, con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica; tale relazione alla Camera è esaminata congiuntamente con il programma legislativo delle Istituzioni europee.
Si tratta di una omissione molto grave, anche perché impedisce di fatto che, in questa legislatura, si svolga un vero dibattito, in Assemblea, sulle politiche europee. Ritiene che la posizione che la Commissione dovrà assumere in questa occasione non possa limitarsi a sollevare una questione di metodo, ma che si debba - per sfuggire ad un dibattito, ancora una volta, obsoleto - andare oltre i contenuti della Relazione, affrontando il merito dell'operato sinora svolto dal Governo, con particolare riferimento a quanto fatto dai Ministri Frattini, Tremonti e Maroni, e discutendo delle priorità che debbono essere affrontate. Si riferisce, tra l'altro, al tema dell'emergenza immigrazione nel Mediterraneo e alla necessità di una revisione della legislazione interna in materia, al tema della governance economica dell'Unione, con particolare riferimento al problema del debito pubblico, al tema del ruolo del Ministro Frattini in ordine alla dimensione esterna delle politiche comunitarie, al tema del Piano nazionale di riforma e della Strategia UE 2020.

Mario PESCANTE, presidente, richiama alcuni dei passaggi della Relazione svolta dall'onorevole Fucci, laddove si sottolineava che la Giunta per il regolamento della Camera, nel parere del 14 luglio 2010, ha disposto, con grande tempestività, che la relazione «programmatica» sia oggetto di esame congiunto con gli strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata a questo scopo dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000, e che la relazione di rendiconto continuerà invece ad essere esaminata congiuntamente con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto di cui all'articolo 126-ter del Regolamento.
Ricorda che lo stesso relatore evidenziava l'opportunità che il Governo sottoponga tempestivamente alle Camere la relazione recante indicazione delle sue priorità per il 2011, che sarà esaminata congiuntamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2011, già presentato nello scorso ottobre. Si potrà avviare in tal modo una vera e propria sessione europea di fase ascendente, interamente dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso, in esito alla quale si potranno definire indirizzi generali per l'azione dell'Italia a livello europeo.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore per la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009, rinvia nuovamente ai contenuti della propria relazione che evidenziano le criticità del provvedimento e indicano chiaramente l'obiettivo di una vera e propria sessione comunitaria. Dichiara quindi la piena disponibilità a prendere in considerazione le posizioni emerse nel corso del dibattito odierno.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.