CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 febbraio 2011
442.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI

Martedì 22 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.40.

Audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio sulle tematiche relative all'imponibilità a fini ICI degli immobili rurali.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

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Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Gabriella ALEMANNO, Direttore dell'Agenzia del territorio, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Cosimo VENTUCCI (PdL), Maurizio FUGATTI (LNP), Giampaolo FOGLIARDI (PD), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Alberto FLUVI (PD), e Gianfranco CONTE, presidente, ai quali replica Gabriella ALEMANNO, Direttore dell'Agenzia del territorio.

Dopo un intervento di Gianfranco CONTE, presidente, riprende la sua replica Gabriella ALEMANNO, Direttore dell'Agenzia del territorio.

Interviene quindi Franco MAGGIO, Direttore centrale catasto e cartografia dell'Agenzia del territorio.

Pongono ulteriori quesiti i deputati Cosimo VENTUCCI (PdL), Giampaolo FOGLIARDI (PD) e Ivano STRIZZOLO (PD), ai quali risponde Gabriella ALEMANNO, Direttore dell'Agenzia del territorio.

Dopo ulteriori considerazioni di Alberto FLUVI (PD) e Franco CECCUZZI (PD) interviene Gabriella ALEMANNO, Direttore dell'Agenzia del territorio.

Pone, a più riprese, ulteriori quesiti Gianfranco CONTE, presidente, ai quali rispondono Franco MAGGIO, Direttore centrale catasto e cartografia dell'Agenzia del territorio, e Gabriella ALEMANNO, Direttore dell'Agenzia del territorio.

Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia il Direttore dell'Agenzia del territorio e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 11.45.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.
Nuovo testo C. 54 Realacci.

(Parere alle Commissioni V e VIII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (vedi allegato 1).

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede chiarimenti in merito all'osservazione di cui alla lettera d) della proposta di parere.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come l'osservazione di cui alla lettera d) miri a garantire il coordinamento dell'articolo 7, comma 2, con l'articolo 3, comma 3, al fine di evitare disallineamenti, anche sotto il profilo dei costi, tra gli strumenti

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che le due norme pongono a disposizione dei cittadini dei piccoli comuni per effettuare il pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché dei corrispettivi dovuti ai soggetti gestori di servizi pubblici.

Alberto FLUVI (PD), pur condividendo molte delle considerazioni contenute nella proposta di parere, ritiene opportuno evitare, con riferimento alle lettere a) e d) delle osservazioni contenute nella proposta di parere, di imporre alle amministrazioni comunali dei piccoli comuni vincoli eccessivi rispetto alla possibilità, stabilita dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 7, comma 2, di effettuare pagamenti su conti correnti, pagamenti di vaglia postali, pagamenti di utenze o versamenti d'imposta, avvalendosi degli esercizi commerciali o della rete telematica gestita dai concessionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Occorre infatti tenere conto del fatto che tali misure risultano particolarmente utili per rispondere alle esigenze dei consumatori e dei contribuenti, soprattutto in quei comuni in cui è presente un unico esercizio pubblico.

Gianfranco CONTE, presidente, osserva come lo spirito che informa le lettere a) e d) delle osservazioni contenute nella proposta di parere sia quello di chiarire maggiormente il senso delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, e di cui all'articolo 7, comma 2, proprio al fine di facilitare l'effettuazione dei pagamenti da parte dei cittadini dei piccoli comuni.

Alberto FLUVI (PD), con riferimento all'osservazione di cui alla lettera b) della proposta di parere ritiene che non si determini alcuna interferenza tra la disciplina recata dal decreto legislativo n. 85 del 2010, di attuazione del federalismo demaniale, e l'articolo 3, comma 5, del provvedimento in esame, dal momento che le stazioni ferroviarie disabilitate e le case cantoniere dell'ANAS non appartengono al patrimonio dello Stato.
Suggerisce, quindi, di limitarsi a segnalare alle Commissioni di merito l'opportunità di sostituire, in tale contesto, il riferimento agli uffici tecnici erariali, non più esistenti, con quello ai competenti uffici dell'Agenzia del territorio.

Gianfranco CONTE, presidente, osserva come sia improprio prevedere una sorta di obbligo ad alienare a carico di soggetti privati, quali le Ferrovie dello Stato e l'ANAS, e come pertanto la norma recata dall'articolo 3, comma 5, risulterà di difficile attuazione.

Antonio PEPE (PdL) rileva come la disposizione recata dall'articolo 3, comma 5, del provvedimento in esame non configuri un vero e proprio obbligo ad alienare, ma semplicemente elimini l'obbligo di procedere all'alienazione mediante asta pubblica.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce delle considerazioni sviluppate nel corso del dibattito, riformula la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata (vedi allegato 2).

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).
C. 4027 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4027, recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la

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concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006.
Al riguardo, segnala preliminarmente come la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo sia stata istituita con un Accordo stipulato in base alle disposizioni dell'articolo XIV della Costituzione della FAO approvato dalla Conferenza della FAO nel 1949, entrato in vigore nel 1952 e in seguito più volte modificato. Gli obiettivi della Commissione consistono nella promozione dello sviluppo, della conservazione, della gestione razionale e della valorizzazione delle risorse marine viventi, nonché dello sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque di collegamento. L'attività della CGPM si articola in sessioni annuali ordinarie; al Segretariato, a Roma, è affidata l'implementazione delle policies e delle attività istituzionali, che vengono svolte da appositi comitati.
Passando ad analizzare il contenuto delle lettere oggetto del provvedimento, rileva come il Governo italiano, nel 2004, avesse presentato l'offerta di ospitare a Roma, presso i locali demaniali di Palazzo Blumensthil, la sede del Segretariato della CGPM, in considerazione dell'interesse nazionale ad ospitare e promuovere lo sviluppo delle organizzazioni delle Nazioni Unite aventi sede a Roma. In occasione della 29a sessione della CGPM, tenutasi a Roma il 21-25 febbraio 2005, gli Stati membri preferirono l'offerta italiana a quelle formulate da Malta e dalla Spagna, in considerazione anche delle possibili sinergie ed economie di scala derivanti dalla prossimità alla sede della FAO.
Conseguentemente, nel 2006 si giunse alla predisposizione, tra il Governo italiano e la FAO, dello Scambio di lettere, con il quale si dispone la cessione alla FAO dei locali di Palazzo Blumensthil destinati a ospitare il Segretariato della CGPM, attraverso l'aggiornamento della lista degli immobili messi a disposizione della stessa FAO, predisposta nel 1990 e già ampliata nel 1992.
Più in dettaglio, con lettera del 19 gennaio 2006, il Direttore generale della FAO, Jacques Diouf, ha proposto un aggiornamento della lista degli immobili messi a disposizione della FAO, includendovi il terzo piano di Palazzo Blumensthil (circa 690 mq) sito a Roma, via Vittoria Colonna n. 1, di proprietà del demanio italiano e posto a disposizione della FAO, senza oneri, quale sede della CGPM.
Con lettera del 24 marzo 2006, l'ambasciatore italiano presso la FAO, Romualdo Bettini, ha confermato l'accettabilità della proposta per il Governo italiano, confermando con ciò che le due lettere costituiscono una revisione della predetta lista degli edifici redatta il 19 ottobre 1990.
Non essendovi profili problematici per gli aspetti di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 60 ed abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla VIII Commissione Ambiente, l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi, recante disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia, come risultante dagli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione in sede referente.

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Al riguardo, ricorda preliminarmente che la Commissione Finanze aveva esaminato, nelle sedute del 22 e del 29 giugno 2010, la precedente versione del testo unificato trasmesso dalla VIII Commissione, senza peraltro giungere all'espressione del parere.
L'articolo 1 definisce, ai commi 1 e 2, le finalità dell'intervento legislativo, che intende stabilire i princìpi fondamentali della disciplina per l'accesso all'attività di costruttore edile nell'ambito della legislazione esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, assicurare la tutela della concorrenza nel settore, secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e parità di condizioni nell'accesso al settore, nonché garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori.
La Commissione di merito ha soppresso il comma 3, il quale prevedeva che la legge si applica anche alle persone fisiche e giuridiche straniere che intendono esercitare l'attività di costruttore edile nel settore privato nel territorio dello Stato italiano, ed ha inserito un comma 4, ai sensi del quale sono fatte salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione e sono previste forme di concertazione ed intesa con le autonomie regionali ai fini dell'applicazione della legge.
L'articolo 2 indica, ai commi 1 e 2, l'ambito di applicazione del provvedimento, che si estende alle attività di costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria di edifici e loro pertinenze, alle opere d'ingegneria e del genio civile, nonché ai lavori di completamento di edifici, agli interventi di manutenzione ordinaria ed ai lavori di finitura, svolte in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica ed eseguite tramite le tipologie contrattuali disciplinate dalle norme vigenti, compresi i contratti di appalto o di subappalto. Sono invece escluse le attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari, le attività di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali, nonché le attività di installazione di impianti
Il comma 3 subordina l'accesso alla professione di costruttore edile al possesso dei requisiti indicati dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge, oltre a quelli già richiesti ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane.
L'articolo 3 istituisce presso ciascuna Camera di Commercio la sezione speciale dell'edilizia, articolata in due subsezioni, alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che esercitano una delle attività indicate dall'articolo 2.
L'articolo 4, comma 1, subordina l'esercizio della professione di costruttore edile alla designazione del responsabile tecnico, che deve avvenire all'atto dell'iscrizione dell'impresa edile alla sezione speciale dell'edilizia presso la Camera di Commercio.
In base ai commi da 2 a 4, la qualifica di responsabile tecnico può essere assunta anche da coloro che rivestono anche la qualifica di responsabile per la prevenzione e la protezione, ai quali sono riconosciuti crediti formativi ai fini del percorso formativo necessario per diventare responsabile tecnico. La qualifica di responsabile tecnico può essere attribuita a uno dei seguenti soggetti: titolare, socio partecipante al lavoro, consigliere di amministrazione, familiare coadiuvante, dipendente, associato in partecipazione o addetto, mentre si esclude che il soggetto designato come responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per conto di altre imprese o che esso possa essere un consulente o un professionista esterno.
L'articolo 5 indica i requisiti di onorabilità richiesti per l'esercizio della professione di costruttore edile, che devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante pro-tempore e dagli amministratori, qualora si tratti di società, nonché dal responsabile tecnico.
Tali requisiti consistono, in sostanza:
nell'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste per i delinquenti abituali, o di una delle cause ostative al

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rilascio di licenze o autorizzazioni previste per le persone alle quali siano state misure di prevenzione antimafia;
nell'insussistenza di sentenze definitive di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio contemplati dal codice penale, nonché per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina, illecita concorrenza con violenza o minaccia;
nell'insussistenza di sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività edili elencate dall'articolo 2.

L'articolo 6 preclude l'esercizio dell'attività di responsabile tecnico a chi abbia riportato una condanna, accertata con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuta irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione o l'applicazione di una delle altre cause di estinzione della pena, per una serie di reati.
Si tratta, in sostanza:
a) dei reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro che abbiano comportato una condanna definitiva ad una pena detentiva superiore a due anni;
b) dei reati relativi alla gestione non autorizzata di rifiuti, all'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee ed al traffico illecito di rifiuti;
c) per i reati previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio per violazioni in materia di ricerche archeologiche e per l'esecuzione di lavori edili in assenza di autorizzazione o in difformità da essa;
d) per i reati previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso, di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio e di esecuzione di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

L'articolo 7, comma 1, indica i requisiti di idoneità professionale richiesti al responsabile tecnico, che consistono, alternativamente:
a) nell'iscrizione agli ordini professionali degli ingegneri o architetti o al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati con specializzazione edilizia, o al collegio dei geometri, con esercizio della professione da almeno due anni;
b) nel possesso della laurea in ingegneria, in architettura o con indirizzo economico, gestionale, giuridico presso un'università statale o legalmente riconosciuta, nel diploma di maturità tecnica o professionale, di istruzione tecnica superiore in indirizzo relativo al settore dell'edilizia e nella frequenza a un corso di apprendimento con durata minima di ottanta ore, ridotte a quaranta per le attività di completamento, finitura e manutenzione;
c) nel possesso di un'esperienza lavorativa acquisita presso imprese operanti nel settore edilizio, con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni (ridotti a due negli ultimi quattro anni per le attività di completamento, finitura e manutenzione) e nella frequenza a un corso di apprendimento di almeno centocinquanta ore (ridotte ad ottanta per le attività di completamento, finitura e manutenzione);
d) nella frequenza a un corso di apprendimento della durata di almeno

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duecentocinquanta ore, ridotte a centoventicinque per le attività di completamento, finitura e manutenzione.

Il comma 1-bis, aggiunto dalla Commissione di merito rispetto al testo precedentemente trasmesso, prevede che i periodi di esperienza lavorativa necessari per l'idoneità professionale del responsabile tecnico, possono consistere oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato, anche nello svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa, mediante l'affiancamento al responsabile tecnico da parte del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell'impresa o di un associato in partecipazione.
In base al comma 2 i titoli di studio enumerati dal comma 1 conseguiti in Stati non appartenenti all'Unione europea sono considerati equivalenti a quelli italiani solo nel caso in cui esistano accordi di reciprocità; inoltre, secondo il comma 3, al termine del corso di apprendimento richiamato dal comma 1 dovrà essere sostenuto, con esito positivo, un esame di abilitazione alla qualifica di responsabile tecnico.
Ai sensi del comma 4, la qualifica di responsabile tecnico è riconosciuta di diritto anche a coloro che hanno svolto, negli ultimi cinque anni, funzioni di direttore tecnico nel settore dell'edilizia, fermo restando comunque l'obbligo di possedere i requisiti di onorabilità e moralità indicati dagli articoli 5 e 6.
L'articolo 8, comma 1, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, la definizione dei programmi di apprendimento, dei livelli di approfondimento, delle modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico.
Il comma 2 affida alle Regioni la regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile.
Il comma 3 enumera le materie che dovranno essere oggetto dei corsi di apprendimento, tra le quali si segnala, in quanto rientrante indirettamente negli ambiti di interesse della Commissione Finanze, la normativa tributaria.
I commi 4 e 5, aggiunti dalla Commissione di merito rispetto al testo precedentemente trasmesso, prevedono rispettivamente che gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove d'esame sono posti a carico dei soggetti richiedenti e che, in caso di mancata adozione delle disposizioni regionali previste dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico o del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi del Governo.
L'articolo 9 prevede che il soggetto che chiede l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 dimostri il possesso, o la disponibilità mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria, di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza, adeguati in relazione all'attività da esercitare, per un valore minimo di 15.000 euro.
L'articolo 10, comma 1, attribuisce alle Camere di Commercio, i compiti di: verificare i requisiti richiesti per l'iscrizione al registro dell'edilizia e di controllarne periodicamente, mediante verifiche, la sussistenza; coordinare e gestire il funzionamento del sistema del registro dell'edilizia; comunicare alle Casse edili competenti l'avvenuta iscrizione nel predetto registro.
In base ai commi da 3 a 6 agli oneri relativi alle predette funzioni si fa fronte con i fondi introitati con il versamento alla Camera di Commercio stessa, all'atto della richiesta di iscrizione nel registro dell'edilizia, del diritto di prima iscrizione e con un diritto annuale. La misura del diritto di

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prima iscrizione è determinata per il 2010 in 500 euro per interventi di costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, nonché per le opere d'ingegneria e del genio civile, e in 100 euro per le attività di completamento, di manutenzione ordinaria e di finitura. Le norme specificano che la misura del diritto di prima iscrizione è aggiornata annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT e che la misura del diritto annuale è determinata in termini tali da garantire la copertura integrale dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge.
Sono esclusi dall'obbligo di corrispondere il diritto coloro che esercitano l'attività di costruzione in attività alla data di entrata in vigore della legge e che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione.
L'articolo 11 attribuisce alle Regioni la facoltà di prevedere, sentite le organizzazioni delle imprese del settore comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale, sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che adottano soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e buone prassi finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'articolo 12 prevede che l'esercizio dell'attività di costruttore edile sia sospesa qualora venga meno anche uno solo dei requisiti richiesti dagli articoli 4, 5, 6 7 e 9 della legge, e possa essere ripresa solo se, entro i successivi 90 giorni, siano comunicati alla Camera di Commercio gli elementi per la verifica della sussistenza delle predette condizioni, prevedendosi in caso contrario la decadenza dall'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia della Camera di Commercio.
L'articolo 13 detta alcune disposizioni di natura transitoria.
In particolare, il comma 1 consente alle imprese operanti nel settore dell'edilizia alla data di entrata in vigore della legge, regolarmente iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, di continuare a svolgere la propria attività per dodici mesi, a condizione che comunichino alla Camera di Commercio il nominativo del responsabile tecnico, anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia della Camera di Commercio.
Il comma 2 prevede invece che i soggetti i quali alla data dell'entrata in vigore della legge siano in possesso dell'attestato di qualificazione richiesto per eseguire lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, possono indicare quale responsabile tecnico il direttore tecnico.
Il comma 3, aggiunto dalla Commissione di merito rispetto al testo precedentemente trasmesso, prevede che le imprese che avviano l'attività nel settore dell'edilizia successivamente alla data di entrata in vigore della legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione di cui agli articoli 7 e 8, si iscrivono alla sezione speciale dell'edilizia presso le Camere di commercio istituita dall'articolo 3, comunicando il nominativo del responsabile tecnico anche in deroga ai requisiti di idoneità professionale previsti dall'articolo 7, individuando il responsabile fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3 (titolare, socio partecipante al lavoro, consigliere di amministrazione, familiare coadiuvante, dipendente, associato in partecipazione o addetto), preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa.
Il comma 4, anch'esso aggiunto dalla Commissione di merito rispetto al testo trasmesso in precedenza, stabilisce che, in fase di prima attuazione, e fino alla data indicata dalle norme regionali per l'organizzazione dei corsi e delle prove d'esame, gli addetti delle imprese del settore dell'edilizia rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa svolta, nonché i diplomi o gli attestati conseguiti al fine del riconoscimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico.

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L'articolo 14 stabilisce, ai commi da 1 a 5, le sanzioni amministrative che il comune territorialmente competente deve irrogare in caso di esercizio della professione di costruttore edile in mancanza dei requisiti previsti. In particolare, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al valore dei lavori realizzati, l'immediata sospensione dei lavori in corso di esecuzione, che potranno riprendere solo previa comunicazione all'organo di vigilanza del nominativo del soggetto abilitato, nonché la confisca delle attrezzature impiegate.
Inoltre, in caso di reiterazione per più di tre volte delle violazioni da parte di un'impresa iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane si contempla la sospensione temporanea, per un periodo di sei mesi, dell'iscrizione.
Restano comunque ferme le sanzioni previste per l'omessa iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane.
Ai sensi del comma 6, l'applicazione delle predette sanzioni è comunicata alla cassa edile territorialmente competente; in base al comma 7 il 50 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione dalle sanzioni pecuniarie è utilizzato dai comuni prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia, mentre la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento di cui all'articolo 8.
Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, il direttore dei lavori è responsabile del controllo della sussistenza dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia. Qualora le attività siano affidate a soggetti non abilitati, il direttore dei lavori è punito, salvo che dimostri di avere agito in buona fede, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei lavori realizzati; nel caso di reiterazione per più di due volte di violazioni delle disposizioni della legge si prevede la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo compreso tra sei e trentasei mesi.
Ai sensi dei commi 2 e 3, qualora i lavori edili siano eseguiti in mancanza del direttore dei lavori le sanzioni previste dal comma 1 sono applicate al committente, salvo che dimostri di avere agito in buona fede nell'affidamento dei lavori, mentre nel caso di lavori eseguiti in regime di subappalto le predette sanzioni si applicano anche nei confronti dell'appaltatore, salvo che questo dimostri di avere agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.
L'articolo 16 stabilisce che l'accertamento di tutte le violazioni alle disposizioni della legge deve essere tempestivamente comunicato dai Comuni alla Camera di Commercio territorialmente competente.
L'articolo 16-bis, aggiunto dalla Commissione di merito rispetto al testo precedentemente trasmesso, reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che, ad eccezione degli articoli 8, 10 e 14, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In linea generale, rileva come il provvedimento non presenti profili problematici per quanto attiene agli specifici ambiti di competenza della Commissione Finanze.
Pertanto, pur riservandosi di sviluppare in altra sede alcune considerazioni attinenti ad alcuni aspetti del provvedimento che considera maggiormente problematici, ma che non attengono agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio scorso.

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Gianfranco CONTE, presidente, avverte che sono stati presentati taluni emendamenti (vedi allegato 3) alle parti del disegno di legge Comunitaria afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, uno dei quali risulta inammissibile per estraneità di materia.
A tale riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera, sono ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie attinenti all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, il quale stabilisce che la legge comunitaria può contenere, in sostanza, disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi comunitari, disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana, ovvero disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee.
Alla luce di tale criterio, risulta inammissibile l'emendamento Cosenza 14.1, il quale inserisce due commi nell'ambito dell'articolo 14, che modificano due disposizioni dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, al fine di subordinare la concessione dei beni demaniali marittimi alla previa verifica delle condizioni di sicurezza e rispetto ambientale degli impianti di depurazione delle acque e di integrare le cause di revoca delle predette concessioni, anche nel caso in cui il concessionario si renda responsabile di danni ambientali alla salute del mare legati allo scarico di acque non depurate e di rifiuti.
Le norme contenute nell'emendamento 14.1 risultano estranee all'oggetto specifico dell'articolo 14, il quale intende adeguare il dettato del predetto articolo 01 del decreto-legge n. 400 alla disciplina europea, per consentire la chiusura della procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea, la quale ha ritenuto le norme nazionali che accordano una preferenza al concessionario uscente contrarie all'articolo 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed all'articolo 12 della «direttiva servizi».
In particolare, mentre l'articolo 14 interviene sulla durata delle concessioni, eliminando la previsione del loro rinnovo automatico, nonché in merito all'organo competente a rilasciarle, l'emendamento 14.1 non incide sugli aspetti della richiamata disciplina oggetto della procedura di infrazione, intervenendo invece sui requisiti ambientali, di sicurezza e di onorabilità richiesti ai concessionari.
Invita quindi il relatore e i rappresentanti del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Marchioni 14.2 e Mariani 14.3.

Il Sottosegretario Sonia VIALE esprime parere contrario sugli emendamenti Marchioni 14.2 e Mariani 14.3, in quanto volti a conferire al Governo una delega per la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali, senza tenere conto del fatto che l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85 del 2010, di attuazione del federalismo demaniale, trasferisce alle Regioni i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze.
Rileva, inoltre, come le disposizioni recate dall'articolo 14 del provvedimento rispondano alla necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime, derivante dall'apertura, a carico dell'Italia, della procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) condivide l'osservazione del Sottosegretario secondo cui gli emendamenti Marchioni 14.2 e Mariani 14.3 rischiano di determinare sovrapposizioni con la normativa recata dal decreto legislativo n. 85 del 2010, di attuazione del federalismo demaniale.

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Alberto FLUVI (PD) dichiara, preliminarmente, di sottoscrivere l'emendamento Mariani 14.3.
Ribadisce, quindi, l'estraneità al contenuto proprio del disegno di legge comunitaria dell'articolo 12, che dovrebbe conseguentemente essere espunto dal provvedimento, anche in considerazione del fatto che non appare opportuno affrontare nell'ambito dell'esame del disegno di legge comunitaria, anziché con un provvedimento ad hoc, una materia importante e complessa come quella della fiducia.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, con riferimento ai rilievi del deputato Fluvi sull'articolo 12, fa presente come nella proposta di relazione, di cui si accinge a dare conto, è contenuta un'osservazione con la quale si invita a valutare l'opportunità di espungere il predetto articolo 12 dal testo del disegno di legge, atteso che l'importante materia della disciplina della fiducia potrebbe più opportunamente essere affrontata in altro provvedimento legislativo.

Gianfranco CONTE, presidente, osserva come la disciplina dell'istituto della fiducia rientri, più propriamente, negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia,

Antonio PEPE (PdL), condivide l'osservazione del Presidente, rilevando come rientrino negli ambiti di competenza della Commissione Finanze solo gli aspetti tributari della disciplina della fiducia.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento agli emendamenti Marchioni 14.2 e Mariani 14.3, pur essendo personalmente favorevole ad affrontare quanto prima il tema della riforma delle concessioni dei beni del demanio marittimo, ritiene che l'eventuale approvazione dei predetti emendamenti potrebbe mettere a rischio il buon esito delle procedure che il Governo dovrà coltivare, in sede europea, per ottenere ad ottenere la chiusura della procedura di infrazione comunitaria 2008/4908 avviata nei confronti dell'Italia con riferimento alla disciplina in materia.
Rileva, infatti, come occorra procedere per gradi, risolvendo innanzitutto tale aspetto della problematica prima della scadenza, prorogata al 2015, delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative attualmente in essere, e rinviando ad un momento successivo la revisione complessiva del quadro normativo in materia.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Marchioni 14.2 e Mariani 14.3.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, formula una proposta di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge C. 4059 (vedi allegato 4).

Ivano STRIZZOLO (PD) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di relazione del relatore, rilevando, innanzitutto, come l'articolo 12 del provvedimento non possa essere mantenuto nel testo del disegno di legge comunitaria. Preannuncia, a tale riguardo, che il voto di astensione che il proprio gruppo si accinge ad esprimere oggi si trasformerà in voto contrario, presso la Commissione politiche dell'Unione europea, qualora tale disposizione non dovesse essere espunta dal provvedimento.
Rileva, altresì, l'opportunità di rivedere la formulazione delle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 7, le quali modificano i commi 4 e 5 dell'articolo 67-terdecies del codice del consumo, relativamente agli obblighi cui sono tenuti il fornitore ed il consumatore in caso di recesso da contratti finanziari a distanza, rispettivamente per quanto riguarda il rimborso, da parte del fornitore, degli importi versati dal consumatore in conformità del contratto e per quanto riguarda la restituzione, da parte del consumatore, di qualsiasi bene o importo ricevuto dal fornitore. A tale proposto sottolinea infatti l'esigenza di sostituire la locuzione, piuttosto indeterminata, secondo cui tali rimborsi o restituzioni

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devono avvenire «quanto prima, e al più entro trenta giorni», con altra più precisa.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, condividendo il rilievo formulato dal deputato Strizzolo con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), riformula conseguentemente la propria proposta di relazione.

La Commissione approva la proposta di relazione, come riformulata dal relatore (vedi allegato 5), e delibera di nominare il deputato Gerardo Soglia quale relatore presso la XIV Commissione.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.
Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 febbraio scorso.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, formula una proposta di parere sul documento in titolo (vedi allegato 6).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stefano Saglia ed il sottosegretario per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 12.30.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.
Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative al testo unificato adottato come base dalla Commissione (vedi allegato 7).

Alberto FLUVI (PD) rileva preliminarmente l'esigenza di consentire un sufficiente approfondimento delle proposte emendative presentate.

Matteo BRAGANTINI (LNP) condivide la necessità di permettere ai componenti la Commissione di valutare le proposte emendative.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni espresse dai deputati Fluvi e Bragantini, ritiene opportuno avviare l'esame degli emendamenti, acquisendo in primo luogo il parere su di essi del relatore e del Governo e successivamente passando alla votazione di quelle proposte emendative che non presentino profili problematici.
Rileva infatti l'esigenza di concludere l'esame degli emendamenti entro la settimana in corso, al fine di trasmettere il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva ed acquisirne auspicabilmente il parere nella prossima settimana.
Invita quindi il relatore ed i rappresentanti del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Pagano 1.1; esprime parere favorevole sull'emendamento Ventucci 1.2 nonché sull'emendamento Fluvi 1.3, a condizione che sia riformulato nel senso di

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espungere la parte che intende sopprimere la lettera c) del comma 3. Esprime parere contrario sull'emendamento Bragantini 1.4 il quale sarebbe parzialmente assorbito dall'emendamento Pagano 1.5, sul quale esprime parere favorevole. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Messina 1.6, a condizione che sia riformulato nel senso di limitare la modifica all'inserimento, nel comma 4, primo periodo, delle parole «, e dalla CONSAP Spa», esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento Fluvi 1.7.
Chiede invece chiarimenti al presentatore in merito all'emendamento Fluvi 1.8.

Alberto FLUVI (PD) con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dal relatore sul proprio emendamento 1.8, rileva come la proposta emendativa intenda escludere l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici dai soggetti chiamati a designare i componenti del gruppo di lavoro istituito dal comma 3 dell'articolo 1, in quanto l'ANIA non presenta i caratteri istituzionali delle Amministrazioni che partecipano al predetto gruppo di lavoro, ma è, invece, portatore di interessi di parte. In tale contesto appare opportuno che la predetta Associazione non partecipi al gruppo di lavoro, salvo che non si ritenga di inserire nel predetto gruppo anche altri soggetti esponenziali del settore assicurativo.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene interessanti le considerazioni svolte dal deputato Fluvi, ritenendo che, qualora si intendesse mantenere l'ANIA tra i soggetti partecipanti al gruppo di lavoro, occorrerebbe comprendervi anche i rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, ritiene che la tematica segnalata dal deputato Fluvi sia meritevole di approfondimento, anche in considerazione del fatto che il gruppo di lavoro accede alle informazioni contenute nell'archivio informatico integrato di cui al comma 5 dell'articolo 1, rispetto alle quali si evidenziano delicati profili attinenti alla tutela della riservatezza. In tale contesto, qualora si ritenga di mantenere l'ANIA tra i componenti del gruppo di lavoro, si potrebbe altresì verificare l'opportunità di comprendervi anche i rappresentanti degli intermediari assicurativi.
Ritiene pertanto opportuno accantonare l'emendamento, al fine di svolgere un ulteriore approfondimento in merito.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce delle considerazioni svolte dal relatore e dal deputato Fluvi, accantona l'emendamento Fluvi 1.8, nonché gli identici emendamenti Nicolucci 1.9 e Messina 1.10, e l'emendamento Messina 1.11, vertenti su materia analoga a quella affrontata dall'emendamento 1.8.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Fluvi 1.12, parere favorevole sull'emendamento Messina 1.13 e parere contrario sugli identici emendamenti Nicolucci 1.14 e Messina 1.15.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento all'emendamento Fluvi 1.12, non comprende il senso della proposta emendativa, la quale espunge il Casellario centrale infortuni presso l'INAIL dalle banche dati cui è connesso l'archivio informatico integrato di cui all'articolo 1, comma 5.

Alberto FLUVI (PD) sottolinea come la modifica proposta dall'emendamento 1.12 sia motivata dal fatto che l'inserimento del Casellario centrale infortuni nell'ambito dell'archivio informatico integrato risulta un troneo sia in quanto si rischia di mettere in circolazione dati sensibili relativi alla salute dei cittadini, sia in quanto lo stesso comma 5 dell'articolo 1 prevede la possibilità di connettere con il predetto archivio informatico anche altre banche dati pubbliche e private.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, rileva come il tema affrontato dall'emendamento 1.12 sia certamente rilevante, ma come occorra al tempo stesso considerare

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che in moltissimi casi i sinistri falsi comportano la liquidazione di somme per danni fisici insussistenti.

Gianfranco CONTE, presidente, pur senza entrare nel merito della questione, rileva come l'inserimento del Casellario centrale infortuni nell'ambito dell'archivio informatico integrato possa risultare utile al fine di compiere un'analisi sui sinistri, e per sostenere un'efficace azione di contrasto alle frodi nel settore. Ritiene, peraltro, che gli aspetti di tutela dei dati sensibili potranno essere valutati dal Garante per la protezione dei dati personali, il quale, ai sensi del comma 7 dell'articolo 11, sarà chiamato ad esprimere il parere sul decreto ministeriale con il quale saranno stabiliti termini, modalità e condizioni per la gestione e per l'accesso all'archivio.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Messina 2.1, a condizione che sia riformulato nel senso di specificare che la sottoposizione del veicolo ad ispezione prima della stipula del contratto di assicurazione costituisce una possibilità cui l'assicurato può aderire volontariamente.

Matteo BRAGANTINI (LNP), con riferimento all'emendamento Messina 2.1, rileva come le compagnie assicurative abbiano già attualmente la possibilità di proporre uno sconto sulle tariffe, nel caso in cui l'assicurato accetti di sottoporre ad ispezione preventiva il veicolo, ritenendo pertanto privo di senso sancire per legge tale possibilità.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce delle considerazioni svolte dal deputato Bragantini, ritiene opportuno accantonare l'emendamento Messina 2.1.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Ventucci 2.2, esprime parere favorevole sull'emendamento Ventucci 2.3, chiedendo invece chiarimenti al presentatore circa il contenuto dell'emendamento Fluvi 2.4.

Gianfranco CONTE, presidente, in considerazione della richiesta di chiarimenti avanzata dal relatore, accantona l'emendamento Fluvi 2.4.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Messina 2.5 e Pagano 2.6, esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento Ventucci 2.7.

Matteo BRAGANTINI (LNP), con riferimento al contenuto dell'emendamento 2.7, rileva come prevedere, come fa l'emendamento, che il veicolo danneggiato debba essere messo a disposizione del perito assicurativo nelle ore ordinariamente dedicate allo svolgimento dell'attività lavorativa possa comportare notevoli aggravi per i soggetti danneggiati, i quali potrebbero essere costretti a richiedere un giorno di ferie, ovvero un permesso orario per consentire la perizia sul veicolo.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce delle considerazioni espresse dal deputato Bragantini, accantona l'emendamento Ventucci 2.7.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, invita i presentatori a chiarire meglio il senso l'emendamento Fluvi 2.8.

Gianfranco CONTE, presidente, accantona l'emendamento Fluvi 2.8.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Bragantini 2.9 e Pagano 2.10; esprime parere favorevole sull'emendamento Ventucci 2.11, nonché sull'emendamento Fluvi 2.12, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere un ulteriore periodo alla fine della lettera b), capoverso comma 2-bis dell'articolo 2, anziché sostituire l'ultimo periodo del predetto capoverso comma 2-bis. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Pagano 2.13, invitando invece i presentatori

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a chiarire meglio il senso dell'emendamento Fluvi 2.14.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede di accantonare il proprio emendamento 2.9.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce della richiesta del deputato Bragantini e dell'esigenza di chiarimento prospettata dal relatore, accantona gli emendamenti Bragantini 2.9 e Fluvi 2.14.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Pagano 2.15, parere favorevole sull'emendamento Ventucci 2.16, esprimendo invece parere contrario sull'emendamento Pagano 3.1, il quale sarebbe in parte assorbito dall'emendamento Messina 3.2, su cui esprime parere favorevole. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Messina 3.3, esprimendo invece parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bragantini 3.01.

Matteo BRAGANTINI (LNP) non comprende le ragioni del parere contrario espresso dal relatore sul proprio articolo aggiuntivo 3.01.

Gianfranco CONTE, presidente, in riferimento all'articolo aggiuntivo 3.01, pur condividendo in linea di massima il contenuto di tale proposta emendativa, rileva come essa preveda una serie di misure la cui attuazione risulterebbe inevitabilmente complessa ed onerosa anche sul piano finanziario, laddove la logica che ispira il provvedimento legislativo in esame è quella di affrontare le problematiche relative al contrasto delle frodi assicurative nel settore RC auto in una prospettiva progressiva, individuando una prima serie di misure che dovranno essere successivamente valutate ed eventualmente integrate.
In ogni caso, ritiene preferibile accantonare l'articolo aggiuntivo 3.01.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Pagano 4.1, Messina 4.2, Nicolucci 4.3, Pagano 5.1, Fluvi 5.2 e Pagano 6.1, esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento Ventucci 6.2.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto FLUVI (PD) ribadisce la richiesta, già avanzata all'inizio della seduta odierna, di non procedere nella seduta odierna a votazioni sugli emendamenti, al fine di consentire a tutti i componenti la Commissione un adeguato approfondimento del loro contenuto.

Gianfranco CONTE, presidente, accogliendo la richiesta avanzata dal deputato Fluvi, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per la giornata di giovedì 24 febbraio prossimo.

La seduta termina alle 13.