CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 febbraio 2011
442.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 22 febbraio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 11.40.

Indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della ragionevole durata del processo.
Audizione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 3137, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, del Presidente della Corte d'appello di Palermo, Vincenzo Oliveri, del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta, Roberto Scarpinato, del Presidente della Corte d'appello di Trento, Francesco Abate, del Presidente della Corte d'appello di Trieste, Mario Trampus, e del Presidente del tribunale di Napoli, Carlo Alemi.
(Svolgimento e conclusione).

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Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione il Presidente della Corte d'appello di Palermo, Vincenzo OLIVERI, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta, Roberto SCARPINATO, il Presidente della Corte d'appello di Trento, Francesco ABATE, il Presidente della Corte d'appello di Trieste, Mario TRAMPUS, e il Presidente del tribunale di Napoli, Carlo ALEMI.

Intervengono per porre quesiti i deputati Donatella FERRANTI (PD), Rita BERNARDINI (PD), Marilena SAMPERI (PD) e Nicola MOLTENI (LNP).

Rispondono ai quesiti posti, il Presidente della Corte d'appello di Palermo, Vincenzo OLIVERI, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta, Roberto SCARPINATO, il Presidente della Corte d'appello di Trento, Francesco ABATE, il Presidente della Corte d'appello di Trieste, Mario TRAMPUS, e il Presidente del tribunale di Napoli, Carlo ALEMI.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ringrazia gli auditi per la loro presenza e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO, indi del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 16 febbraio 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Presenta quindi una proposta di parere (vedi allegato 1) che, come da lei preannunciato nel corso dell'esame del provvedimento, tiene conto delle posizioni emerse durante il dibattito al fine di poter approvare un parere che sia il più possibile condiviso. A tale proposito rimanda alla relazione da lei svolta per quanto attiene alle proprie considerazioni di carattere personale sul testo in esame.

Rita BERNARDINI (PD) dichiara la propria totale delusione per la proposta di parere presentata dal relatore, avendo invece condiviso il tenore della relazione introduttiva svolta dal medesimo. Ritiene che tale proposta di parere sia il risultato della assoluta mancanza di volontà della Commissione nell'assumersi delle responsabilità rispetto alle complesse questioni trattate dal testo in esame. Ciò è evidente anche per il solo fatto che alla proposta di parere non è stata apposta alcuna condizione. Non comprende come si possa parlare di parere condiviso quando questo non è assolutamente condiviso dall'opposizione, per quanto in un momento politico

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come quello che si sta vivendo non sia facile distinguere tra maggioranze ed opposizioni.
In merito alla proposta di parere rileva come si sarebbe dovuto sottolineare che l'alimentazione forzata è una forma di trattamento sanitario che, come tale, determina particolari conseguenze circa la possibilità di rinunciarvi. Si tratta di un ennesimo scollamento tra Parlamento e società civile, nel cui ambito vi è una maggioranza dell'ottanta per cento delle persone che considera in tal senso l'alimentazione forzata e che si dichiara da tempo favorevole non solo al testamento biologico ma anche all'eutanasia. Purtroppo la politica è incapace di ascoltare la voce dei cittadini e quindi di tradurre in legge la loro volontà. Dichiara di essere convinta che il provvedimento in esame sarà dichiarato incostituzionale qualora dovesse essere approvato dal Parlamento.

Mario CAVALLARO (PD) dopo aver richiamato il proprio intervento svolto nel corso dell'esame in sede consultiva, preannuncia il proprio voto contrario alla proposta di parere presentata dal relatore, ritenendo che i gruppi, anche di maggioranza, avrebbero dovuto trattare il tema oggetto del provvedimento con maggiore libertà, senza pregiudizi e condizionamenti ideologici. Ritiene che il Parlamento rischi di approvare una legge del tutto insufficiente in relazione ad un tema estremamente complesso come quello dei trattamenti di fine vita.

Cinzia CAPANO (PD), pur comprendendo le ragioni della differenza di contenuto tra la relazione del presidente Bongiorno e la sua proposta di parere, rileva come quest'ultima presenti un elemento estremamente contraddittorio. Osserva, infatti, come i rilievi contenuti in premessa sul tema del principio di autodeterminazione avrebbero dovuto logicamente condurre ad esprimere un parere contrario o quantomeno un parere condizionato, poiché il provvedimento in esame viola gravemente quel principio. Ritiene inoltre che la questione della definizione e qualificazione dei concetti di alimentazione e idratazione rientri pienamente negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, proprio perché si discute della possibilità o meno di renderle giuridicamente obbligatorie. Esprime inoltre rammarico per il fatto che nella proposta di parere non siano stati presi in considerazione i rilievi del PD. Preannuncia quindi il proprio voto contrario.

Marilena SAMPERI (PD) sottolinea in primo luogo il carattere invasivo del provvedimento in esame, attraverso il quale il Parlamento legifera su una materia che dovrebbe essere lasciata alla coscienza individuale. Esprime quindi un giudizio fortemente critico nei confronti del provvedimento nel suo complesso, soffermandosi, in particolare, sulla illogicità della fissazione di un termine di validità quinquennale per le DAT, sulla centralità del principio di autodeterminazione e sulla incertezza della definizione scientifica dei concetti di alimentazione e idratazione. Preannuncia quindi il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Manlio CONTENTO (PdL) preliminarmente esprime la soddisfazione del proprio gruppo per l'equilibrio con il quale è stata predisposta la proposta di parere presentata. A tale proposito ritiene che sia estremamente significativa la scelta di inserire come prima premessa la considerazione che il provvedimento in esame tratta di questioni che attengono alla sfera strettamente personale di ciascuno. Ritiene che nella proposta di parere si individuino i punti di maggiore rilevanza per quella che è la competenza della Commissione giustizia, come, ad esempio, le questioni relative al contenuto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, che dovrebbero essere formulate facendo riferimento ai trattamenti ai quali un soggetto non intende essere sottoposto, alla tutela del diritto di autodeterminazione nonché alla vincolatività delle predette dichiarazioni. Non sarebbe stato opportuno porre delle

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condizioni su tali questioni, quanto piuttosto, come si è fatto, porre delle questioni alla Commissione di merito, che ha tutti gli strumenti per farvi fronte. Molte di queste questioni saranno poi affrontate dall'Assemblea.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) preliminarmente rileva come il provvedimento in esame, così come qualsiasi legge, debba essere interpretato secondo l'insegnamento di Rudolf von Jhering, che nella sua opera Zweck im Recht, tradotta in italiano con il titolo «Lo scopo del diritto», ha chiarito che per comprendere il reale significato di una norma giuridica ci si debba in primo luogo chiedere quale sia la finalità della norma stessa. Nel caso in esame il testo, approvato dal Senato e modificato dalla Commissione Affari sociali della Camera, ha una finalità ben precisa: garantire la vita del paziente fino al momento della morte naturale. Ciò che il testo intende evitare è che la natura sia violentata, portando la vita oltre il suo limite naturale attraverso strumenti di accanimento terapeutico. Il provvedimento, quindi, in nessun modo può essere interpretato o utilizzato come un primo passo che apre la via alla eutanasia. Sottolinea che lui personalmente ed il suo gruppo voteranno sempre contro ogni tentativo di introdurre nell'ordinamento, sia pure come eccezione, l'eutanasia.
Ritiene che nel corso del dibattito in Commissione sia stata da alcuni male interpretata la nozione di nutrizione forzata, considerandola come una forma di trattamento sanitario rinunciabile da parte del paziente. Rileva come sia stato anche male interpretato il diritto di autodeterminazione di colui che si trovi in una condizione di incoscienza, ritenendo che si possa risalire all'autodeterminazione di costui richiamando determinazioni in merito al trattamento di fine vita fatte in passato, cioè quando si trovava in una condizione di capacità di intendere e di volere. Per accertare la reale volontà di un soggetto si deve fare riferimento al momento nel quale determinate scelte per la sua vita devono essere compiute. La nutrizione forzata non è altro che una forma di nutrizione fatta a favore di chi non è in grado di farlo autonomamente, trovandosi in una condizione di incoscienza. Ritiene che colui che si trovi in tali condizioni in nessun modo possa essere considerato come un soggetto che intenda non nutrirsi, anche qualora abbia dichiarato in passato tale intenzione nel caso di una eventuale perdita di coscienza in un momento di fine vita.
Il testo in esame, pertanto, non affronta questioni connesse al diritto di autodeterminazione del paziente, quanto piuttosto le problematiche connesse all'interpretazione della volontà di un soggetto che precedentemente, in una situazione del tutto diversa, si era espresso in merito alla questione del trattamento di fine vita. Il tema del dibattito parlamentare in merito all'esame del provvedimento non è tanto quello di garantire il principio di autodeterminazione, quanto piuttosto quello di stabilire quale sia la reale volontà del paziente incosciente.
Non sarebbe ammissibile consentire attraverso una legge la possibilità di imporre ad una persona incosciente un atto di fine vita, facendo riferimento ad una volontà che non può che essere meramente presunta, attraverso il richiamo ad una precedente dichiarazione di volontà effettuata in condizioni del tutto diverse da quelle che si verificano quando in concreto il soggetto si trova in una condizione di fine vita. Se si dovesse ammettere ciò, si ammetterebbe che lo Stato, e quindi tutti i cittadini, possono determinare la morte di un soggetto anche contro la volontà dello stesso. Il suo gruppo si opporrà sempre a tale soluzione che, peraltro, contrasta con i principi fondanti della Costituzione e con il patto stesso tra cittadini che sta alla base della medesima.
Altra questione affrontata in maniera non sempre corretta in Commissione è quella relativa ai rapporti tra giurisprudenza e legge, facendo riferimento a principi che possono trovare applicazione in ordinamenti diversi da quello italiano, come ad esempio, l'ordinamento statunitense, nell'ambito del quale alle sentenze

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viene riconosciuta una sorta di forza normativa. Nell'ordinamento italiano ciò non è possibile, in quanto è il legislatore a determinare il contenuto normativo delle leggi e non il magistrato, che è chiamato ad applicare la legge sia pure attraverso un'attività interpretativa. Una maniera diversa di considerare i rapporti tra Parlamento e magistratura significherebbe sovvertire il principio secondo il quale la sovranità risiede nel popolo.
Prima di concludere intende dare atto alla relatrice di non aver voluto imporre alla Commissione i propri convincimenti in merito al provvedimento in esame, preferendo piuttosto di farsi interprete della volontà della Commissione stessa al fine di elaborare un parere che possa costituire un reale e concreto ausilio al lavoro della Commissione di merito, prima, e dell'Assemblea, dopo. Il suo gruppo voterà pertanto a favore della proposta di parere del relatore.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo alla proposta di parere in esame, che non coglie le questioni rilevanti che il legislatore dovrebbe affrontare quando intende trattare del tema del fine vita.

Angela NAPOLI (FLI) sottolinea il grande equilibrio con il quale la relatrice ha formulato la proposta di parere, che ha per oggetto un provvedimento che tratta una materia estremamente complessa, nella quale è difficile trovare dei punti di equilibrio. Ricorda che la Commissione non è chiamata ad esprimersi sulla complessiva fondatezza del testo trasmesso dalla Commissione Affari sociali, ma solamente sulle questioni di propria competenza. Ritiene che il parere potrà comunque essere utile per l'esame dell'Assemblea. Conclude preannunciando il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere del relatore.

Nicola MOLTENI (LNP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere del relatore, ricordando come la Commissione giustizia non si possa sostituire alla Commissione Affari sociali in merito all'esame del provvedimento. Ritiene che la proposta di parere sia la sintesi del dibattito sviluppatosi in Commissione e che possa, una volta approvata, essere utilizzata per migliorare ulteriormente il testo.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, all'esito del dibattito svoltosi intende ribadire che la proposta di parere da lei presentata non rappresenta la sua posizione personale in merito ai temi oggetto del provvedimento in esame, essendo piuttosto il risultato di due diverse componenti: l'ambito di competenza della Commissione giustizia e la scelta di presentare una proposta di parere che sia il risultato del dibattito svoltosi in Commissione, costituendo la base per un parere che sia il più possibile condiviso. Non ritiene, ad esempio, che spetti alla Commissione giustizia stabilire se l'alimentazione forzata sia una forma di sostentamento ovvero, come lei ritiene, una forma di trattamento sanitario. Pur con i limiti sopra evidenziati, ritiene che il parere rappresenti un notevole passo avanti rispetto al testo trasmesso dalla Commissione di merito, evidenziando delle questioni estremamente rilevanti.
Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la propria proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato). Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 14.55.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 17 febbraio 2011.

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Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge in esame (vedi allegato 2).

Salvatore TORRISI (PdL), relatore, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 11.01, 11.02 e 11.03 del Governo e parere contrario sulle ulteriori proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.1 e 3.1 Ferranti, approva gli articoli aggiuntivi 11.01, 11.02 e 11.03 del Governo, respinge gli identici emendamenti Cimadoro 12.1, Ferranti 12.2 e Monai 12.3 nonché gli articoli aggiuntivi Garavini 18.01 e 18.02.

Salvatore TORRISI (PdL), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in esame (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole e nomina l'onorevole Salvatore Torrisi quale relatore per riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione Europea.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.
Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 17 febbraio 2011.

Salvatore TORRISI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole sulla relazione in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 febbraio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 15.

Misure contro la durata indeterminata dei processi.
C. 3137, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 settembre 2010.

Enrico COSTA (PdL) rileva come oggi si sia concluso il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della ragionevole durata del processo, in relazione all'esame della proposta di legge C. 3137. Nella giornata di domani è prevista una riunione della Conferenza del Presidenti dei gruppi, nell'ambito della quale potrebbe essere disposta la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento in esame. Ritiene quindi che, all'esito della predetta riunione della Conferenza del Presidenti dei gruppi, i tempi saranno maturi per la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come la Commissione e, più in generale, il Paese abbiano priorità ben diverse dall'approvazione del provvedimento in esame. Auspica che quantomeno sia previsto un termine per la presentazione degli emendamenti sufficientemente ampio da consentire di formulare delle proposte emendative che tengano adeguatamente conto dei numerosissimi rilievi emersi dalle audizioni.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, fa presente che le decisioni in ordine all'organizzazione dei lavori della Commissione

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potranno essere assunte nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Riforma delle professioni regolamentate.
C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 novembre 2010:
a pagina 65, seconda colonna, penultima riga le parole: «rinviato il 24 novembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «rinviato il 29 giugno 2010»;
a pagina 66, prima colonna, prima riga, le parole: «nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta» sono sostituite dalle seguenti: «avverte che ai provvedimenti in esame è stata abbinata la proposta di legge C. 3592 Santelli. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.».