CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 febbraio 2011
440.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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Giovedì 17 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 17.15.

Comunicazioni del Presidente.

Roberto ZACCARIA, presidente, avverte che l'on. Nino Lo Presti ha presentato il Rapporto sull'attività svolta dal Comitato nel periodo relativo al suo turno di presidenza, di cui dispone la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 1).
Ricorda inoltre che nella seduta del Comitato del 23 novembre 2010 l'on. Lo Presti aveva consegnato agli atti del Comitato una relazione volta ad esporre gli esiti di una ricerca condotta sul tema Gli strumenti di recepimento ed attuazione degli obblighi comunitari, elaborata anche al fine di dare un seguito al mandato a procedere ad un approfondimento delle tematiche connesse al recepimento ed all'attuazione degli obblighi comunitari, mandato affidato al Comitato da parte del Presidente della Camera in occasione del convegno sull'evoluzione degli strumenti della legislazione del 12 gennaio 2010.
Il 23 novembre 2010 il documento era stato pubblicato in una versione provvisoria con la precisazione che la sua versione definitiva, comprensiva delle tabelle, sarebbe stata pubblicata successivamente. Anche di tale documento dispone pertanto la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 2).
Ricorda inoltre che il 4 febbraio scorso, presso l'Università di Firenze, si è svolto il terzo dei nove seminari da lui promossi, che ha avuto ad oggetto il tema Le ordinanze di protezione civile. Un esame dei casi concreti nella XVI legislatura. Di tale seminario sarà redatto un resoconto sommario che verrà inviato ai membri del Comitato, unitamente ad alcuni interessanti materiali acquisiti nel corso del dibattito.
Avverte quindi che, nella giornata di domani, venerdì 18 febbraio, sempre presso l'Università di Firenze, si terrà il quarto degli incontri da lui promossi, che avrà ad oggetto il tema La delegificazione e i decreti di natura non regolamentare. Un'analisi dei casi concreti nella XVI legislatura. Sarà sua cura coordinare la redazione del resoconto sommario del seminario in questione, anche al fine di pervenire ad una pubblicazione che possa

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tener conto di tutti i contributi forniti nell'ambito del ciclo di incontri, nonché, ove gli onorevoli Duilio e Lo Presti concordino, degli studi dagli stessi condotti e consegnati agli atti del Comitato. Osserva quindi come le materie che saranno trattate nell'incontro di domani siano di estremo interesse per l'attività del Comitato, anche tenuto conto dei contenuti del provvedimento all'ordine del giorno, recante procedure anomale per il trasferimento alla potestà regolamentare del Governo di materie già disciplinate con legge.

Il Comitato prende atto.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
Esame C. 4086 - Governo - Approvato dal Senato - Rel. Lo Presti.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione - Parere con raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonino LO PRESTI, relatore, nel richiamare gli aspetti più salienti della proposta di parere presentata, rileva sin dal principio come l'estrema problematicità del provvedimento all'esame con riferimento ai parametri che presiedono ad una corretta ed ordinata produzione legislativa, abbia fatto sì che la parte dispositiva della proposta di parere non si articoli, come di consueto, in condizioni e osservazioni finalizzate al rispetto dei principi indicati agli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, ma si traduca in un invito, rivolto alle Commissioni competenti in sede referente a tener conto dei rilievi formulati anche al fine delle successive determinazioni nel prosieguo dell'iter del provvedimento.
Segnala quindi come il provvedimento si contraddistingua per l'estrema eterogeneità del contenuto, per l'impianto fortemente derogatorio della normativa vigente, per la presenza di disposizioni che non tengono conto dei limiti di contenuto dei decreti-legge individuati in via organica dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, nonché per la definizione di procedure volte al conferimento alla potestà regolamentare del Governo di materie già disciplinate con legge, mediante procedure difformi rispetto a quelle previste all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Tra le innumerevoli disposizioni contenute nel decreto all'esame, segnala in particolare quella recata all'articolo 2, comma 9-sexies, che, modificando in maniera non testuale l'articolo 2, comma 184, della legge n. 191 del 2009, in materia di composizione dei Consigli nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti, dispone l'aumento del numero di consiglieri e, conseguentemente, di assessori, con evidenti conseguenze sui saldi di finanza pubblica.
Illustra quindi la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4086 e rilevato che:
nella sua formulazione originaria, esso si differenziava, quanto alla struttura, rispetto ai precedenti provvedimenti vertenti su analoga materia, risultando composto di soli quattro articoli aventi ad oggetto, rispettivamente, le proroghe non onerose dei termini delle disposizioni riportate nella tabella allegata, le proroghe onerose dei termini, la copertura finanziaria ed, infine, l'entrata in vigore. A seguito dell'approvazione, da parte dell'altro ramo del Parlamento, di numerosi commi ed articoli aggiuntivi, il testo all'esame della Camera di fatto riproduce, tuttavia, la medesima struttura dei precedenti decreti-legge in materia di proroga termini e reca disposizioni di contenuto eterogeneo che incidono su distinti settori dell'ordinamento, unificate solo parzialmente

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dalla finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti o di prolungare l'applicazione di discipline transitorie e che a tale finalità non appaiono, peraltro, riconducibili numerose disposizioni aventi natura sostanziale, alcune delle quali volte ad introdurre discipline organiche in materia di dichiarazione dello stato di emergenza sotto il profilo delle spese e mezzi di copertura (articolo 2, comma 2-quater), in materia sociale e di lavoro (articolo 2-quater), di sistema bancario (articolo 2-quinquies), di tassazione dei fondi comuni di investimento (articolo 2-sexies);
nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in parte oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra ad esempio, all'articolo 2, comma 2-quaterdecies, che differisce al 1o gennaio 2012 l'applicazione alle federazioni sportive "iscritte al CONI" (rectius: "riconosciute dal CONI") delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010; all'articolo 2, comma 18-decies, che pur facendo sistema con la novella al decreto legislativo n. 38 del 2005 ed al testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) recata dai commi 18-octies e 18-novies, non è formulato in termini di novella al citato decreto legislativo; ulteriori disposizioni che intervengono in maniera non testuale sulla previgente normativa appaiono, inoltre, a titolo esemplificativo, quelle recate all'articolo 2, comma 6-decies, che modifica in maniera non testuale l'aliquota dei prefetti stabilita dall'articolo 237, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e la dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo n. 139 del 2000; all'articolo 2, comma 18-quinquies, che incide in maniera non testuale sul termine di cui all'articolo 1, comma 25, della legge n. 244 del 2007, il quale, a sua volta, novella l'articolo 1 della Tariffa, parte I, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, cui occorrerebbe fare riferimento; all'articolo 2, comma 9-sexies, che modifica in maniera non testuale l'articolo 2, comma 184, della legge n. 191 del 2009, in materia di composizione dei Consigli nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti; all'articolo 2, comma 6-septies, che, senza intervenire direttamente sulla normativa di riferimento, unifica il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura ed il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso; nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 17-bis, che proroga - senza peraltro indicare il termine finale di efficacia - le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 160 del 1998;
il decreto-legge modifica, sia in modo testuale che in via implicita, disposizioni di recente approvazione (si vedano, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, l'articolo 2, comma 9-ter, l'articolo 2-ter, commi 1, 5, 7 e 11, l'articolo 2-quater, comma 5 e l'articolo 2-quater, comma 10), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;
il provvedimento, senza fare ricorso a novelle che incidano sulle disposizioni a regime, dispone la proroga di taluni termini legislativi la cui scadenza è stata già più volte prorogata; l'uso di tale tecnica legislativa si riscontra, segnatamente, e a titolo esemplificativo, all'articolo 2, comma 17-quaterdecies, che proroga fino al 31 dicembre 2014 il termine di un anno, già prorogato quattro volte, per l'adempimento, da parte di alcune categorie di soggetti, del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in

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materia bancaria e creditizia, nonché al comma 18-sexies, che differisce il termine fissato in dieci giorni, "a pena di decadenza", dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici;
il provvedimento, all'articolo 1, comma 2-octies, all'articolo 2, comma 9-quater e all'articolo 2-quinquies, comma 9, reca tre disposizioni formulate in termini di norme di interpretazione autentica; la disposizione dettata dall'articolo 2, comma 9-quater, peraltro, prevede espressamente che "l'interpretazione autentica" dell'articolo 82, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 - dalla stessa disposto - abbia effetto "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", risultando conseguentemente escluso l'effetto retroattivo - e quindi la natura interpretativa - della disposizione in oggetto;
il decreto in esame reca disposizioni per alcuni versi derogatorie del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate (ad esempio, ai commi 1-quater, 3-sexies, 5-quinquiesdecies e 6-sexies dell'articolo 2, in materia, rispettivamente, di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, di stipula di contratti di lavoro a tempo determinato da parte del comune dell'Aquila, di proroga della durata della Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di prevenzione di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 8 del 1991, nonché di scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato); in altri casi, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in interi settori dell'ordinamento (ad esempio, il comma 2-bis dell'articolo 2 conferisce agli enti territoriali della regione Campania il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote, al fine di coprire i costi del ciclo di gestione dei rifiuti "anche in assenza della dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni"; il successivo comma 5-bis "in deroga alle disposizioni vigenti" prevede che le rendite catastali producano effetti fiscali sin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza 1o gennaio 2007); inoltre, l'articolo 2-quinquies, comma 7, nel recare modifiche alla normativa vigente in materia di riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili e nel prevedere che le modifiche agli importi deducibili si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso, opera in difformità dai principi posti dallo "Statuto dei diritti del contribuente" (legge n. 212 del 2000), il cui articolo 3 dispone, invece, che "relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono";
il provvedimento, nel disporre la proroga di taluni organi collegiali, introduce norme derogatorie delle disposizioni relative alla composizione degli organi medesimi e alla durata in carica dei relativi componenti; segnatamente, ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 2, comma 1-octies, che, nel prorogare la durata in carica del Comitato per la verifica delle cause di servizio disciplinato dal regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica in base al quale i componenti sono «nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di una volta»; analogamente, derogando alle disposizioni che disciplinano gli organi in questione, la Tabella allegata all'articolo 1 proroga al 31 marzo 2011 (con possibilità di estendere la proroga al 31 dicembre 2011, con il DPCM di cui all'articolo 1, comma 2): il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (peraltro

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già prorogato, nella attuale composizione, dal decreto-legge n. 194 del 2009); il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che, in attesa della riforma degli organi collegiali della scuola, è stato di volta in volta riconfermato nella composizione risalente al decreto di nomina in data 17 febbraio 1997;
il provvedimento contiene disposizioni di carattere retroattivo, alcune delle quali, volte a far rivivere disposizioni abrogate, conformemente a quanto indicato al paragrafo 15, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, indicano espressamente tale intento: si tratta dell'articolo 2-quater, commi 5 e 6, che dispone, con effetto retroattivo al 16 dicembre 2010, il venir meno dell'effetto abrogativo di alcune leggi contenute nell'elenco degli atti abrogati dal decreto legislativo n. 212 del 2010 - che non viene però testualmente modificato - recante abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge n. 246 del 2005, e, segnatamente, delle leggi n. 114 del 1950 (limitatamente agli articoli 1 e 4), n. 302 del 1951, n. 379 del 1955 (ma non anche della legge n. 1295 del 1961, che reca modifiche alla citata legge del 1955 ed è anch'essa inclusa nell'elenco di cui al decreto legislativo n. 212 del 2010 e che quindi avrebbe dovuto essere correttamente inclusa nell'elenco delle norme di cui si dispone la reviviscenza), e n. 965 del 1965; ulteriori disposizioni di carattere retroattivo, per lo più riguardanti il differimento di termini, a mero titolo esemplificativo, sono quelle recate dall'articolo 2, comma 18-quinquies, che fa retroagire dal 2008 al 2005, in maniera non testuale, l'articolo 2, comma 28 della legge n. 244 del 2007 e dall'articolo 2, comma 18-undecies, che, nel prorogare in maniera non testuale l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge n. 207 del 2008, fissa al 28 febbraio del 2010 il termine a quo per l'applicazione della normativa stessa (per l'innanzi decorrente invece dal 2005);
sul piano dei limiti di contenuto dei decreti legge, il provvedimento, all'articolo 1, comma 2-septies - introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato - reintroduce, pressoché integralmente, il contenuto del decreto-legge n. 62 del 2010, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania, il cui disegno di legge di conversione, approvato dal Senato, è stato respinto dall'Assemblea della Camera l'8 giugno 2010, a seguito dell'approvazione di una questione pregiudiziale; tale circostanza integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera c) della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, "rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere", interpretandosi il citato limite di contenuto, per costante giurisprudenza del Comitato, come riferibile tanto ai contenuti originari del decreto legge, quanto alle modifiche allo stesso apportate durante il procedimento di conversione;
sempre sul piano dei limiti di contenuto del decreto-legge, il provvedimento, all'articolo 2, comma 4-novies, nel far salvi gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge n. 134 del 2009, disposta dalla Corte con sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011 e, al fine di consentire la definizione del nuovo sistema di reclutamento, proroga fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle graduatorie provinciali del personale insegnante previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge n. 296 del 2006, come tuttavia interpretato autenticamente dalla disposizione dichiarata incostituzionale, risultando pertanto di difficile interpretazione in quanto, da un lato, sembra far riferimento ad adempimenti consequenziali alla delibera della Corte - che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'intera disciplina - ma, dall'altro, sembra far riferimento ad una salvaguardia degli adempimenti posti in essere sulla base della stessa disciplina dichiarata illegittima;

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sul piano dei rapporti tra le fonti, il provvedimento, all'articolo 1, con riferimento ai termini ed ai "regimi giuridici" indicati alla Tabella allegata al predetto articolo, individua, mediante una formulazione poco chiara, meccanismi e procedure di proroga differenziati a seconda che il termine di vigenza delle normative in questione venga a scadenza in data anteriore o successiva al 31 marzo 2011 e, nel primo caso, a seconda che venga adottato o meno un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a prorogarne ulteriormente l'efficacia; il provvedimento, infatti, all'articolo 1 in questione, prevede la proroga ex lege sino al 31 marzo 2011 dei termini e dei "regimi giuridici" indicati alla Tabella 1 che siano venuti a scadenza in data antecedente al 15 marzo, demandando poi la possibilità di modificare ulteriormente il termine di vigenza delle anzidette normative a decreti del Presidente del Consiglio di ministri, secondo una procedura (acquisizione del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere nel termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto), che si discosta da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione e che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;
esso, inoltre, per effetto del combinato disposto dei commi 2, 2-bis e 2-quinquies dell'articolo 1 e del comma 17-sexies dell'articolo 2, dispone, quanto ai 4 termini e regimi giuridici indicati nella tabella allegata all'articolo 1, la cui scadenza è fissata in data successiva al 31 marzo 2011: la proroga del termine del 30 luglio 2011 di cui all'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare sino al 30 aprile 2012; la proroga del termine del 30 aprile 2011 di cui all'articolo 12, comma 7, della legge n. 196 del 2009 sino al 30 settembre 2011; la proroga dei termini di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 97 del 2008 ed all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999, sino al 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dei commi 2 e 2-bis, autorizzando, peraltro, in tale ultimo caso, la modifica, mediante decreti adottati secondo la procedura prima illustrata, di un termine stabilito con regolamento di delegificazione;
il decreto-legge, sempre con riferimento al conferimento di potestà regolamentare al Governo, all'articolo 2, commi 4-vicies e 4-vicies semel, reca due autorizzazioni alla delegificazione in materia di sistema nazionale di valutazione dell'istruzione non formulate in conformità al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in quanto non sono indicate le "norme generali regolatrici della materia", non sono indicate espressamente le norme di rango primario abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, né appaiono congrui - al fine del perfezionamento della procedura delineata dall'articolo 17, comma 2, citato - i termini fissati per l'emanazione dei decreti in oggetto (60 giorni); inoltre, il provvedimento, al successivo comma 6-septies, nel demandare ad un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, l'adeguamento, l'armonizzazione ed il coordinamento delle disposizioni recate dai regolamenti di cui ai decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999 e n. 284 del 2001, utilizza uno strumento normativo improprio - tenuto conto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999 è stato emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 - e ne prevede un termine per l'adozione che appare incongruo rispetto a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988;
il provvedimento, all'articolo 2, commi 4-octies, 5-ter e 5-quinquiesdecies, incide su norme contenute in regolamenti di delegificazione - novellando, peraltro, anche un regolamento di delegificazione di recente approvazione, quale il decreto del

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Presidente della Repubblica n. 222 del 2010 - e all'articolo 2, commi 2-duodecies e 5-novies, interviene su ambiti normativi riservati a decreti ministeriali; tale circostanza non appare conforme né alle esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente, né a quelle di coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si rilegifica una materia già deferita alla fonte normativa secondaria, con l'effetto che atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e) della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);
il provvedimento, in tre occasioni (articolo 2, comma 1-quinquies, articolo 2, comma 2-quater, capoverso 5-sexies e articolo 2-quinquies, comma 5), demanda a decreti aventi natura non regolamentare la definizione dell'intera disciplina di attuazione, risultando quindi quest'ultimo atto chiamato a definire tutti i principali elementi attuativi della nuova disciplina;
il provvedimento reca alcune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato dalla loro entrata in vigore (ad esempio, l'articolo 2, comma 6-quinquies, prevede che, limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 si applichino alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2015 anziché al 31 dicembre 2012, mentre l'articolo 2-ter, comma 11, proroga un termine destinato a scadere il 31 dicembre 2011); analogamente, non appaiono di immediata applicazione le disposizioni volte a prorogare i termini di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 97 del 2008 e quelli di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999 -contenuti nella Tabella allegata all'articolo 1 - atteso che la suddetta proroga è meramente eventuale e rimessa all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dei commi 2 e 2-bis; per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che nei casi di specie non sono espressamente indicati);
sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi, il provvedimento, alla tabella 1, prevede la proroga al 31 marzo 2011 di alcuni termini in materia di gestione dei rifiuti contenuti nell'articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge n. 195 del 2009, i quali sono stati tuttavia oggetto di più ampie proroghe ad opera dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 196 del 2010, approvato in via definitiva dalla Camera nel gennaio scorso; da tale circostanza consegue evidentemente una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge e suscettibile di generare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione, il provvedimento, nella Tabella allegata all'articolo 1, non contiene una indicazione del numero progressivo dei provvedimenti né elementi esplicativi dell'oggetto della proroga; peraltro, le disposizioni oggetto di proroga, diversamente da quanto si riscontrava nei precedenti decreti-legge recanti proroga di termini, non appaiono raggruppate per materia;
sempre sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione, il provvedimento contiene espressioni imprecise, quali, ad esempio, quella contenuta all'articolo 2, comma 5-sexies, nel quale la scadenza temporale è definita con la locuzione "in tempo utile", nonché quella recata dall'articolo 2-quater, comma 4, laddove si utilizza l'espressione «indennità

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di anzianità» in luogo dell'espressione "trattamento di fine rapporto";
quanto al coordinamento interno del testo, il provvedimento, a seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, contiene talune incongruenze, sia tra i contenuti dell'articolato e quelli della Tabella allegata all'articolo 1 (andrebbero ad esempio espunte dalla Tabella la voce relativa all'articolo 15, comma 1, della legge n. 40 del 2004, atteso che il comma 2-quinquies dell'articolo 1 disciplina autonomamente la materia, nonché la voce relativa all'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007, essendo la medesima norma oggetto di novella all'articolo 2-ter, comma 9), che tra le disposizioni recate da diverse norme dell'articolato (ad esempio, l'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010 è novellato sia dall'articolo 2, comma 12-septies che dall'articolo 2-ter, comma 4; analogamente, incongruenze si riscontrano nella disciplina dettata dal combinato disposto dei commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 2 con riferimento al Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (BNP), atteso che, mentre la prima disposizione incide sul recente regolamento di riordino dell'ente, le seconde due inseriscono il BNP tra gli enti da sopprimere ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010);
infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;
il provvedimento, alla luce degli elementi sopra esposti, presenta evidenti caratteri di forte problematicità con riferimento ai parametri che presiedono ad una corretta ed ordinata produzione legislativa e sulla cui osservanza il Comitato per la legislazione è chiamato ad esprimersi;
invita le Commissioni a tener conto dei rilievi sopra formulati ai fini delle successive determinazioni nel prosieguo dell'iter del provvedimento.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, nonché sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:
ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche ed auspicando il puntuale rispetto delle procedure previste dalle norme ordinamentali, e segnatamente quelle di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, per il trasferimento alla potestà regolamentare del Governo di materie già disciplinate con legge, siano valutate le modalità attraverso cui assicurare la coerenza degli strumenti normativi impiegati con particolare riguardo all'esigenza di garantire - anche durante l'iter di conversione - il rispetto delle norme ordinamentali che definiscono i limiti di contenuto della decretazione d'urgenza, ed in particolare i limiti di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nonché delle necessarie caratteristiche di immediata applicabilità, di specificità, di omogeneità e di corrispondenza al titolo delle norme recate nei decreti legge.»

Roberto ZACCARIA, presidente, nel condividere la proposta di parere del relatore, precisa come il Comitato per la legislazione sia chiamato ad esprimersi sulla conformità dei provvedimenti al suo esame ai parametri individuati dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, senza esprimersi con una pronuncia che sia definita come favorevole o contraria, diversamente da quanto previsto dall'articolo 73, comma 3, per le Commissioni

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competenti in sede consultiva. La parte dispositiva del parere appare quindi coerente con le articolate premesse che non sono sussumibili in singole condizioni od osservazioni finalizzate a garantire il rispetto dei parametri che presiedono ad una corretta produzione normativa, ma possono unicamente tradursi in un generale invito alle Commissioni di merito a valutare l'opportunità del prosieguo dell'iter legislativo del decreto in esame.

Lino DUILIO, pur condividendo la proposta di parere formulata dal relatore, esprime qualche perplessità con riferimento alla parte dispositiva, rispetto alla quale si domanda se possa essere giudicata conforme alle previsioni dettate dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento.

Roberto ZACCARIA, presidente, precisa come la formula proposta dal relatore in questa circostanza per esprimere la valutazione complessiva sul provvedimento sia stata già in passato utilizzata dal Comitato al cospetto di provvedimenti il cui contenuto fosse apparso fortemente problematico sotto il profilo della compatibilità con i canoni essenziali di una buona legislazione. Ricorda, in proposito, a titolo esemplificativo, la seduta del 10 marzo 2005, relativa al parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 «recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280», nonché la seduta del 7 febbraio 2006 riguardante anche in quel caso un decreto-legge di proroga termini. Come già ricordato in precedenza, il parere del Comitato si sostanzia in un giudizio di conformità del provvedimento ai parametri regolamentari posti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento: le condizioni e le osservazioni sono volte ad assicurare il rispetto di tale conformità. Nel caso in esame, come in passato nei casi citati, è apparso preferibile ricorrere ad una formula riassuntiva che evidenziasse la complessiva forte criticità del provvedimento, non apparendo idoneo il modello usualmente utilizzato.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 17.55.