CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 febbraio 2011
440.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 febbraio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 225/2010 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
C. 4086 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, osserva come la Commissione sia chiamata ad esprimere, per le parti di competenza, il parere sul disegno di legge A.C. 4086 di conversione del decreto-legge n. 255 del 2010, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala, in primo luogo l'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater, che dispone la proroga al 31 dicembre 2011 dei termini di talune disposizioni in materia di magistratura onoraria.
In particolare, il comma 2-ter modifica l'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo

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n. 51 del 1998, prorogando l'applicabilità delle disposizioni recate dal regio decreto n. 12 del 1941, in forza delle quali i magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sulla base del testo novellato, quindi, tale disciplina potrà continuare ad applicarsi fino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
Il comma 2-quater novella l'articolo 1 del sopra richiamato decreto-legge n. 193 del 2009, prevedendo la proroga: dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei vice procuratori onorari il cui termine era in scadenza al 31 dicembre 2010 (e non confermabili ai sensi dell'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario); dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011 (e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 374 del 1991).
Nel testo novellato, la proroga opera a far data dal 1o gennaio 2011 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
L'articolo 2, comma 4-septiesdecies prevede che, fino al 31 dicembre 2011, per le controversie in materia di lavoro davanti alla Corte di cassazione non sia dovuto il pagamento del contributo unificato
L'articolo 2, comma 5-quinquiesdecies, prevede che la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione in favore dei collaboratori di giustizia venga prorogata ogni 3 anni, senza che trovi applicazione la disciplina della valutazione di perdurante utilità prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 2007 per tutti gli organismi operanti presso il Ministero dell'interno.
L'articolo 2, comma 6-septies dispone, a decorrere dal 31 marzo 2011, l'unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso nel nuovo Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. Il nuovo Fondo unificato è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
Il Fondo sarà alimentato con le risorse previste dalle normative vigenti per i Fondi unificati. Il comma 6-septies demanda, infine, ad un regolamento di attuazione - da adottare entro 3 mesi - il coordinamento delle discipline degli attuali regolamenti attuativi dei Fondi ora unificati.
L'articolo 2, comma 12-quaterdecies, proroga di un anno (ovvero al 31 dicembre 2011) i poteri attribuiti al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dall'articolo 44-bis del decreto-legge n. 207 del 2008 (legge n. 14 del 2009) per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento delle carceri. Attraverso l'esercizio di tali poteri il capo del DAP dovrà procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.
L'articolo 2, comma 16-decies, disposizione proroga di dodici mesi (quindi al 20 marzo 2012) il termine di entrata in vigore della disciplina in materia di mediazione obbligatoria, attualmente fissato al 20 marzo 2011 dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
La proroga opera per le sole controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
L'articolo 2, comma 18-ter, aggiunge un comma 6-bis all'articolo 2 del DL n. 143/2008 (legge n. 181/2008) relativo ai rapporti di natura contabile intercorrenti tra lo Stato ed Equitalia-Giustizia in relazione alla gestione, da parte di quest'ultima, del cosiddetto Fondo unico giustizia.

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La prima parte del nuovo comma 6-bis stabilisce che: le somme del Fondo unico giustizia versate entro il 31 marzo 2011 da Equitalia-Giustizia affluiscono al bilancio dello Stato al lordo delle spese di gestione della società; i versamenti dovuti dal 1o aprile 2011, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia S.p.A nell'ambito dei propri fini statutari, segue invece il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti ministeri. Nella sostanza, il versamento al bilancio dello Stato, da tale data, avverrà al netto delle spese sostenute.
La seconda parte del comma 6-bis in esame intende migliorare la redditività delle somme di denaro sequestrate intestate «Fondo unico giustizia»; la norma prevede, a tal fine, il trasferimento delle somme da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio.
L'articolo 2-bis detta disposizioni relative alla disciplina del ripristino e del prolungamento del rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento. (articolo 3, commi 57 e 57-bis, legge n. 350/2003, legge finanziaria 2004, come modificato dal DL n. 66/2004, convertito dalla legge 126/2004).
Il comma 1 della disposizione novella il richiamato comma 57, il cui ambito di applicazione era stato limitato dalla modifica del 2004, in considerazione della potenziale indeterminatezza dei soggetti che avrebbero potuto beneficiare del trattamento previsto dalla norma. Più specificamente, il vigente comma 57 limita attualmente il diritto al ripristino o al prolungamento del rapporto di impiego, nel caso di provvedimenti definitivi di proscioglimento - con formule riconducibili ai casi di proscioglimento con cd. formula piena - pronunciati nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2004.
L'articolo 2-bis in esame - eliminando il citato riferimento temporale quinquennale - generalizza nelle ipotesi indicate il diritto del pubblico dipendente di ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego (comma 1) nelle ipotesi di proscioglimento sopra indicate.
La novella all'articolo 2 del decreto-legge n. 66/2004 interviene quindi sul termine di proposizione all'amministrazione delle domande di prolungamento o ripristino del rapporto di impiego sia a seguito di sentenze di proscioglimento nelle ipotesi sopra indicate (comma 57 dell'articolo 3 della finanziaria 2004) sia nel caso di proscioglimento con formula diversa (comma 57-bis, che prevede una facoltà dell'amministrazione, a determinate condizioni, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego). Il termine vigente (90 gg.) decorre, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della legge 126/2004 (di conversione del decreto legge 66/2004); la novella introduce invece un termine a regime decorrente dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (comma 2).
Il comma 3 della disposizione in commento prevede una disciplina transitoria sulla base della quale, per i provvedimenti penali di proscioglimento pronunciati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il termine di 90 gg. per la domanda all'amministrazione di appartenenza decorre dalla citata data entrata in vigore (comma 3).
Il comma 4 dell'articolo 2-bis, infine, prevede che dalla nuova disciplina non possa derivare una permanenza in servizio del dipendente pubblico superiore di oltre 5 anni ai limiti ordinari previsti dai rispettivi ordinamenti.
Formula quindi, per le disposizioni di competenza della Commissione giustizia, una proposta di parere favorevole.

Cinzia CAPANO (PD) in primo luogo esprime una valutazione fortemente critica

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nei confronti dell'ennesima proroga delle funzioni dei magistrati onorari, come prevista dall'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater. La magistratura ordinaria, infatti, necessita non di altre proroghe ma di stabilità e di una riforma organica che dovrà intervenire in tempi rapidi.
Con riferimento all'articolo 2, comma 16-decies, sottolinea la totale irragionevolezza della proroga del termine di entrata in vigore della disciplina in materia di mediazione obbligatoria di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, solo in relazione ad alcune materie.
Rileva quindi come il procedimento di mediazione e conciliazione sia stato oggetto di riflessione da parte della dottrina, del Consiglio Nazionale Forense e di altre organizzazioni dell'avvocatura o di operatori della giustizia, come gli osservatori sulla giustizia civile, che hanno da ultimo richiesto al Ministro Alfano quantomeno di rinviare l'entrata in vigore della legge, alfine di almeno realizzare le strutture idonee, oltre che per procedere ad alcune modifiche sostanziali sia del d.lgs 28/2010 che dei decreti attuativi.
La mediazione e la conciliazione non sono termini omogenei e si riferiscono ad un approccio del tutto diverso. L'articolo 1 del citato decreto legislativo usa, alla lettera a), il termine «mediazione» per connotare la procedura e, alla lettera b), il termine «conciliazione» per connotare il risultato positivo della mediazione stessa. Evidentemente questa differenziazione non è sufficiente a dar conto della diversità concettuale prima rilevata; tuttavia, assumendo tale differenza è evidente che l'istituto della mediazione viene così immediatamente finalizzato alla conciliazione e, in caso di suo fallimento, è destinata ad entrare nel processo e ad incidere sul suo esito anche relativamente al regolamento delle spese processuali.
Come ammoniscono gli studiosi di questa esperienza, tuttavia, condizione di efficacia della mediazione è che essa lasci libere le parti di pervenire ad una soluzione del conflitto e non li obblighi a farlo prevedendo conseguenze punitive per il caso che ad essa non si pervenga. La consapevolezza della particolarità dell'istituto è certamente avvertita nella legge delega, laddove indica tra i principi e criteri direttivi il «prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione»: la lettera r) della medesima norma indica il «prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni».
Il decreto legislativo applica i criteri o principi direttivi appena riferiti all'articolo 3 comma 2, il quale stabilisce che il regolamento di ciascun organismo deve garantire modalità di nomina del mediatore che ne assicurino l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Inoltre il capo terzo dello schema, dedicato agli organismi di conciliazione (qui le vecchie abitudini linguistiche tradiscono il legislatore, che avrebbe dovuto parlare di organismi di mediazione) si preoccupa della professionalità dei singoli mediatori, richiedendo garanzie di serietà ed efficienza agli enti, pubblici o privati che intendano costituire gli organismi (articolo 14, comma 1), l'iscrizione in apposito registro e la vigilanza sul medesimo operata dal Ministero della Giustizia, i requisiti di qualificazione professionale del mediatore da stabilire con decreto ministeriale, la previsione di un albo dei formatori presso lo stesso ministero (articolo 14 comma 5).
Tuttavia è qui da osservare che in virtù della delega il decreto avrebbe dovuto stabilire i criteri di qualificazione professionale del mediatore e non già rinviarli ad un decreto ministeriale, consentendo alla Commissione la valutazione in concreto di tali requisiti, in una situazione in cui in generale non è prevista una regolamentazione di questa qualificazione e spesso l'acquisizione del titolo è consentita con la frequentazione di corsi di pochi mesi e privi di un controllo pubblico dell'efficacia formativa, così come accade per la qualificazione dei cosiddetti mediatori

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familiari. Ma quel che è ancor più grave è che il decreto ministeriale non adempie affatto al compito di definire i requisiti di professionalità e le garanzie di indipendenza ed imparzialità, limitandosi ad assai generiche affermazioni di principio.
Un rigoroso controllo del meccanismo formativo si palesa ancor più necessario laddove la mediazione assume carattere di obbligatorietà e di condizione di procedibilità dell'azione e peraltro è destinata a trovare ingresso nel processo, con la previsione della formulazione e successiva acquisizione al processo della proposta del mediatore in caso di esito negativo della procedura.
Obbligare il mediatore a produrre una proposta a questo stadio avvicina la sua figura a quella del giudice, visto che non è prevista almeno la concorde richiesta delle parti a riportarla entro la procedura di mediazione.
La caratteristica che lascia più perplessi è quella della obbligatorietà, anche perché essa non era prevista dalla legge delega. Anzi, l'articolo 60, comma 3, lettera c) della predetta legge, nell'enunciare i principi e criteri direttivi, parla di disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 5 del 2003. La normativa comunitaria non indirizza verso ipotesi di tentativi obbligatori, lasciando libera la scelta al legislatore nazionale, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva n. 52 del 2008.
Ovviamente la speranza del legislatore è di ottenere una forte diminuzione del contenzioso ordinario, grazie all'esito positivo in una percentuale rilevante delle controversie portate in mediazione a pena di improcedibilità della domanda, come dispone il primo comma dell'articolo 5. E infatti il Ministro della Giustizia ha presentato lo schema di decreto come «l'introduzione di un nuovo istituto giuridico finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano».
Tuttavia l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nel processo del lavoro ha portato ad un esito talmente negativo che questo governo con il ddl n. 1441-quater ha eliminato questa obbligatorietà.
A tale riguardo si consideri che l'esito negativo si è prodotto nonostante che per detto tentativo siano stati impiegate le risorse umane e le competenze delle Direzioni regionali del lavoro, evitando che i costi fossero a carico delle parti, mentre nelle previsioni in questione i costi della procedura di mediazione sono interamente a carico della stesse e non si è proceduto alla costituzione degli organismi e al reperimento dei luoghi e delle strutture idonee ad avviare l'esperienza.
Sulla base di questi rilievi tutto il mondo dell'avvocatura ha chiesto al Ministro di prevedere lo slittamento dell'entrata in vigore del d.lgs 28/2010 di un anno e non limitatamente ad alcune materie oggetto di previsione della mediazione obbligatoria, come invece previsto nel maxiemendamento presentato al Senato.
Se si considera che circa un milione l'anno di controversie dovranno passare per il filtro della mediazione, almeno se dobbiamo credere alla relazione tecnico-fiscale; se si considera che molte di queste controversie avranno una tipologia molto più complessa rispetto alle cause di lavoro; se si considera altresì che molti organismi di conciliazione esistenti sono privi della necessaria organizzazione e competenza; se si considera infine che non vi è alcuna garanzia sulla formazione adeguata dei conciliatori per i nuovi organismi «deputati a gestire il procedimento di mediazione» ai sensi dell'articolo 16, non è azzardato prevedere che tantissimi processi vedranno soltanto aumentare di quattro mesi la loro durata, con ulteriori conseguenze in ordine all'applicazione della «legge Pinto».
Occorre mettere a regime la disciplina, prevedendo opportune modifiche, soltanto dopo che i nuovi organismi di conciliazione fossero istituiti, al termine di un congruo periodo di tempo necessario per la formazione dei conciliatori.
Come osserva il professore Sergio Chiarloni, componente del comitato scientifico

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del CNF in «Prime riflessioni sullo schema di decreto legislativo di attuazione della delega in materia di mediazione»: l'effetto di deflazione sul processo ordinario sarà trascurabile. In regime di tentativo obbligatorio non si può capire se almeno una delle parti ha disponibilità alla conciliazione o se invece il procedimento di mediazione viene attivato solo per adempiere al comando legislativo. Né si può fare a meno di prendere in considerazione gli interessi e i possibili atteggiamenti delle parti. Senza contare poi che i quattro mesi preveduti dall'articolo 6 potranno incoraggiare i violatori più scaltri dei diritti dell'avversario a farsi attori in accertamento negativo, magari scegliendo un organismo lontano e scomodo da raggiungere, nella speranza che la controparte preferisca non presentarsi. Il che offre il destro per osservare che non aver legato la scelta dell'organismo di conciliazione alla competenza dell'organo giurisdizionale può prestarsi ad abusi. Senza contare l'eventualità che i diversi organismi sparsi sul territorio vengano investiti delle procedure di mediazione secondo quantità irrazionalmente disomogenee, con eccessiva concentrazione presso alcuni, a danno di altri.
Altre disposizioni, invece, debbono essere ripensate in quanto non sono chiari i criteri informatori delle stesse. Si pensi, ad esempio, alla previsione delle controversie sottoposte alla conciliazione obbligatoria di cui all'articolo 5, la cui individuazione presenta caratteri di contraddittorietà e di irragionevolezza, in quanto non parametrata sulle caratteristiche intrinseche della lite, da ritenersi, al contrario, privilegiate ai fini della conciliazione.
L'assistenza tecnica, inoltre, si impone in relazione alla disciplina sull'utilizzabilità delle dichiarazioni e informazioni assunte nel procedimento di mediazione. Solo una copertura qualificata, infatti, può garantire che dette dichiarazioni e informazioni e le modalità della loro assunzione possano non pregiudicare i diritti anche processuali delle parti.
Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Angela NAPOLI (FLI) ritiene inaccettabile che si continui, di anno in anno, a prorogare nelle rispettive funzioni i magistrati onorari, essendo ormai improcrastinabile approvare una riforma organica. Esprime un giudizio fortemente critico sul contenuto del provvedimento che, non contenendo soltanto proroghe ma interventi anche incisivi di modifica della normativa vigente, appare del tutto eterogeneo, disorganico e, in talune disposizioni, irragionevole. Esprime una valutazione critica anche nei confronti della proroga dei poteri attribuiti al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo, comma 12-quaterdecies, soprattutto senza una adeguata garanzia di supporto finanziario. Condivide le osservazioni dell'onorevole Capano circa l'irragionevolezza della proroga dell'entrata in vigore della disciplina sulla mediazione obbligatoria, in quanto limitata ad alcune materie.
Evidenzia quindi come, pur essendo necessario apportare sostanziali modifiche a numerose disposizioni, il testo del provvedimento sia stato sostanzialmente «blindato» dalla maggioranza e dal Governo, con conseguente strozzatura del dibattito parlamentare.
Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO chiarisce come nel «maxiemendamento» presentato al Senato siano stati recepiti gli emendamenti approvati in Commissione, nessuno dei quali presentato dal Governo, e come il Governo si sia limitato ad aggiungere talune disposizioni in materia bancaria.
Con riferimento alla proroga prevista in materia di mediazione, fa presente come oggi esista una mappatura degli organismi di conciliazione su tutto il territorio nazionale e come le sollecitazioni a non prorogare l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 dal 2010 siano pervenute anche da diversi ordini degli avvocati. Sottolinea inoltre come la mediazione sia in realtà fuori dal processo: trattandosi di una condizione di procedibilità, e non

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di un presupposto processuale, essa potrà essere attivata anche dopo l'instaurazione del giudizio con atto di citazione.
Con riferimento alla riforma organica della magistratura ordinaria ribadisce, come già in altre occasioni innanzi alla Commissione, che il relativo schema di decreto legislativo è stato predisposto e presentato al Consiglio dei Ministri, ma da quest'ultimo non ancora esaminato.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea l'irragionevolezza di una proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente ad alcune materie che, peraltro, appaiono quelle meno problematiche. Non le risulta, inoltre, che vi siano ordini degli avvocati che abbiano sollecitato l'entrata in vigore del predetto decreto.
Esprime quindi un giudizio fortemente critico sulla proroga dei poteri straordinari del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, anche tenuto conto che il cosiddetto «piano carceri» non è stato ancora attuato e che i relativi fondi non risultano svincolati. Fa quindi presente come numerosi atti di sindacato ispettivo presentati dal proprio gruppo siano volti, appunto, a chiarire le problematiche, anche di carattere finanziario, relative all'attuazione del «piano carceri».
Preannuncia quindi il voto contrario del gruppo del PD sulla proposta di parere del relatore.

Lorenzo RIA (UdC) tenuto conto del contenuto eterogeneo ed abnorme del provvedimento, dei tempi estremamente limitati di discussione e della sostanziale «blindatura» del testo, preannuncia il voto contrario dell'UdC sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.
Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 16 febbraio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame congiunto. Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 4059 (legge comunitaria 2010) è stato fissato alle ore 14 di lunedì 21 febbraio prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 17 febbraio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della ragionevole durata del processo.
Audizione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 3137, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, del Presidente della Corte d'Appello di Roma, Giorgio Santacroce, del Presidente della Corte d'Appello di Ancona, Paolo Angeli, del Presidente della prima sezione penale della Corte d'Appello di Firenze, Emilio Gironi, del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, Marcello Maddalena, del Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, Grazia Corradini, del Presidente della Corte d'Appello di Brescia, Graziana Campanato.
(Svolgimento e conclusione).

Fulvio FOLLEGOT, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

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anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.
Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione il Presidente della Corte d'appello di Roma Giorgio Santacroce, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino, Marcello Maddalena, il Presidente della Corte d'appello di Cagliari, Grazia Corradini, il Presidente della Corte d'appello di Ancona, Paolo Angeli, il Presidente della Corte d'Appello di Brescia, Graziana Campanato ed il Presidente della prima sezione penale della Corte d'appello di Firenze, Emilio Gironi.

Intervengono per porre quesiti i deputati Marilena SAMPERI (PD), Federico PALOMBA (IdV), Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) e Donatella FERRANTI (PD).

Rispondono ai quesiti posti, il Presidente della Corte d'appello di Roma, Giorgio SANTACROCE, il Presidente della Corte d'appello di Cagliari, Grazia CORRADINI, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino, Marcello MADDALENA, il Presidente della Corte d'Appello di Brescia, Graziana CAMPANATO e il Presidente della prima sezione penale della Corte d'appello di Firenze, Emilio GIRONI.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, dopo brevi interventi degli onorevoli Federico PALOMBA (IdV) e Donatella FERRANTI (PD),ringrazia gli auditi per la loro presenza e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.