CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 febbraio 2011
440.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 18 FEBBRAIO 2011

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SEDE REFERENTE

Giovedì 17 febbraio 2011. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.40.

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore per la V Commissione, osserva preliminarmente che sarebbe utile che il Governo presentasse, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, l'aggiornamento della relazione tecnica a seguito della trasmissione del testo dal Senato, pur evidenziando che i dati sarebbero, nella sostanza, comunque disponibili da una lettura coordinata della relazione tecnica iniziale del provvedimento e di quella relativa al maxiemendamento approvato in Senato, che contiene tutte le modifiche apportate al decreto-legge. Evidenzia quindi come il provvedimento di cui le Commissioni avviano oggi l'esame si presenti particolarmente complesso ed è quindi difficile offrirne un quadro di sintesi. Osserva che i provvedimenti in materia di proroga di termini sono, infatti,

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per loro natura tendenzialmente eterogenei, in quanto si compongono di una pluralità di disposizioni accomunate dalla caratteristica di prevedere la proroga o il differimento di termini fissati da provvedimenti legislativi. Rileva che nella prassi, poi, questi decreti-legge, come nel caso di specie, si arricchiscono nel corso dell'esame parlamentare di nuovi contenuti, in ragione dell'inserimento di numerose disposizioni volte ad affrontare questioni di particolare urgenza, specialmente in materia economica e finanziaria. Ritiene che, malgrado anche recentemente sia stato sollevato il tema dello scarso numero delle leggi affrontate dal Parlamento, a tal proposito andrebbe valutata anche l'importanza dal punto di vista contenutistico e sostanziale dei provvedimenti effettivamente approvati. Segnala come questo sia il caso del provvedimento all'esame delle Commissioni, che reca alcune importanti riforme, come quella relativa alla patrimonializzazione del settore bancario. Rileva, come ha sottolineato il Ministro Tremonti nella giornata di ieri, che le norme introdotte al riguardo hanno un particolare rilievo, in quanto esse assicureranno maggiore solidità al nostro settore bancarie, consentendo alle nostre banche di competere sui mercati internazionali, e in altri Paesi sarebbero state considerate una riforma «colossale».
Al di là di queste considerazioni di carattere generale e, rinviando per i profili relativi alla copertura e alla quantificazione del provvedimento ai chiarimenti richiesti nella documentazione predisposta dagli uffici, ritiene opportuno nella sua relazione raggruppare i molteplici interventi del provvedimento in esame riconducibili alla competenza della Commissione in bilancio per gruppi di materie il più possibile omogenee.
In particolare, ritiene che, in tale ambito, possano essere individuate sette aree: interventi conseguenti alle calamità naturali che hanno colpito diverse aree del Paese; disposizioni in materia di spettacolo e di cinema; finanza degli enti territoriali e patto di stabilità; interventi relativi al settore del credito e delle assicurazioni; le disposizioni più immediatamente riconducibili alla finanza pubblica, agricoltura, spesa sociale e previdenza e misure di carattere fiscali.
Non ritiene, invece, di soffermarsi, per evidenti ragioni di tempo, sulle proroghe di termini non onerose disposte dalla tabella 1 allegata all'articolo 1 del provvedimento di competenza della V Commissione, limitandosi a segnalare che essa ha subito modifiche non particolarmente rilevanti presso l'altro ramo del Parlamento, anche in relazione all'inserimento, nel corpo del decreto-legge, di disposizioni analoghe. Sugli aspetti attinenti alla procedura per le proroghe di tali termini rinvia alla relazione del relatore per la I Commissione.
Per quanto riguarda, in primo luogo, gli interventi volti a far fronte alle conseguenze delle calamità naturali, segnala che già il testo del decreto-legge prevedeva il differimento alla data del 30 giugno 2011 del termine per il versamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali già sospesi per gli eventi alluvionali verificatisi nel Veneto. Inoltre, il comma 3 e il comma 3-quater dell'articolo 2 recano disposizioni finalizzate a prorogare, rispettivamente, i termini per la ripresa dei versamenti sospesi nonché degli adempimenti tributari sospesi ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge n. 78 del 2010 in favore dei soggetti colpiti dal sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009. Segnala che il comma 3-quinquies dell'articolo 2 riconosce al Ministro dello sviluppo economico il potere di prorogare fino al 30 giugno 2011 il termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo, in precedenza fissato al 31 dicembre 2010. Sempre in relazione al sisma, rileva che il comma 3-sexies del medesimo articolo dispone una deroga al blocco delle assunzioni per il Comune de L'Aquila e per i comuni montani della provincia de L'Aquila, mentre il successivo comma 3-septies differisce al 1o novembre 2012 l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti e

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del Conservatorio de L'Aquila, prorogando l'operatività degli organi attuali. Fa presente che il comma 3-octies dell'articolo 2 dispone l'avvio della bonifica del sito «Bussi sul Tirino» in Abruzzo, individuato e perimetrato dal decreto del Ministero dell'ambiente 29 maggio 2008, stanziando 50 milioni di euro nel triennio 2011-2013 a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, recante interventi urgenti per il sisma in Abruzzo; il comma 3-novies introduce una disciplina agevolativa per gli impianti fotovoltaici dei quali siano responsabili gli enti locali della provincia dell'Aquila che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG); il comma 3-decies individua, a partire dal 2011, il giorno 6 aprile quale Giornata della memoria per le vittime del terremoto che ha colpito la provincia de L'Aquila nel 2009, nonché delle altre calamità naturali che hanno colpito l'Italia; il comma 3-undecies proroga le concessioni contratto in corso alla data del 27 ottobre 2002 e rilasciate da enti pubblici nell'interesse di operatori economici le cui strutture siano state danneggiate dai fenomeni vulcanici dell'Etna nel luglio 2001 e nell'ottobre 2002, fino al protrarsi dello stato d'emergenza, ovvero fino al 31 dicembre 2011; il comma 12-quinquies stanzia 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito alcune parti del territorio nazionale, destinando in particolare, alla Liguria 45 milioni di euro, al Veneto 30 milioni di euro, alla Campania 20 milioni di euro, ai comuni della provincia di Messina 5 milioni di euro; il comma 16-bis prevede un finanziamento volto a consentire la partecipazione italiana alla Fondazione Global Earthquake Model, allo scopo di contribuire a stabilire standard internazionali per il calcolo e la divulgazione di dati sulla vulnerabilità e sui rischi derivanti da eventi sismici. Considera, inoltre, particolarmente importanti sul piano sistematico le disposizioni dei commi da 2-quinquies a 2-octies dell'articolo 2 che modificano la disciplina relativa alle emergenze e ai conseguenti poteri di ordinanza ai sensi della legge n. 225 del 1992. Osserva che le modifiche introdotte hanno, infatti, lo scopo di assicurare un più forte controllo sull'impatto economico delle emergenze, attraverso il coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze nell'adozione delle ordinanze e un più stretto controllo a posteriori sulle spese sostenute e le attività realizzate.
Segnala come un'altra importante direttrice d'intervento sia rappresentata dalla definizione della disciplina della finanza degli enti territoriali. In questo quadro, ritiene che particolare rilievo assumano le disposizioni contenute nell'articolo 2-ter, che introducono in primo luogo modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni contenuta nella legge di stabilità 2011. Per quanto attiene agli enti locali, norme specifiche in questo contesto sono previste per le spese relative all'Expo Milano 2015, con l'estensione alla provincia di Milano la disposizione di deroga ai vincoli del patto di stabilità interno introdotta in favore del comune di Milano dalla legge di stabilità per il 2011. In relazione a tale evento, fa presente che il comma 16-quater dell'articolo 2 trasferisce 4,5 milioni di euro per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica necessarie per le attività degli uffici giudiziari e della sicurezza collegate allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015. Rileva ce il comma 7 prevede una riduzione progressiva nel triennio 2011-2013 del limite all'indebitamento degli enti locali previsto dal comma 108 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2011.; il comma 9 estende, fino al 2012, la possibilità di utilizzare una quota dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico sull'edilizia, per il finanziamento di spese correnti e per la manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale; i commi 10 e 11 recano disposizioni in materia di partecipazioni societarie dei comuni; i commi 12 e 13 prevedono l'esclusione, fino al 31 dicembre 2011, dei

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consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli Enti Parco istituiti con legge regionale dalla soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali prevista dalla legge finanziaria 2010. Segnala che il medesimo articolo 2-ter reca, inoltre, disposizioni in materia di spesa sanitaria, intervenendo sia sulla disciplina degli accreditamenti che su quella della spesa farmaceutica. Altre disposizioni al riguardo sono contenute nei commi 12-septies e 12-octies dell'articolo 2. Con riferimento alla finanza comunale assumo inoltre rilievo le disposizioni dell'articolo 2, comma 2-bis, che recano disposizioni volte a consentire agli enti territoriali l'adozione di misure di carattere fiscale per garantire l'integrale finanziamento dei costi del ciclo dei rifiuti. In questo quadro, fa presente che norme di carattere speciale sono previste dal successivo comma 2-ter per la Regione Campania. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 2 introducono, inoltre, disposizioni volte a rendere più efficace il piano di rientro dall'indebitamento del Comune di Roma, intervenendo anche sulle procedure di dismissione degli immobili della difesa, i cui proventi sono destinati a garantire copertura finanziaria al rifinanziamento autorizzato per l'anno 2010 per il ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro. A tale riguardo, segnala, altresì che il comma 10 definisce le quote di ripartizione dei proventi derivanti dalle procedure di dismissione degli immobili militari, tra il Ministero della difesa, l'entrata del bilancio dello Stato e gli enti locali interessati, mentre i commi 11 e 12 modificano le modalità di funzionamento dei fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari. Disposizioni di carattere specifico intervengono anche con riferimento alla regione Trentino-Alto Adige, in materia di finanziamento dell'organismo di indirizzo (ODI) cui spetta la definizione degli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti finanziati dalle province autonome di Trento e di Bolzano indirizzati ai territori confinanti e di realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano.
Per quanto attiene ai finanziamenti in materia di cultura e spettacolo, segnala che i commi da 4 a 4-quater dell'articolo 2 prorogano al 31 dicembre 2013 alcuni incentivi fiscali in favore del settore cinematografico, tra cui il cosiddetto tax credit esterno ed interno, nonché il credito d'imposta connesso all'utilizzo di manodopera italiana. Sottolinea che è quindi introdotto, con finalità di copertura, un contributo speciale di un euro a carico dello spettatore, per il periodo tra il 1o luglio 2011 e il 31 dicembre 2013, sul biglietto d'ingresso alle sale cinematografiche. Rileva che una serie di altri interventi sono invece volti al sostegno delle Fondazioni lirico-sinfoniche: l'articolo 2, comma 12-novies, integra l'ammontare del Fondo unico per lo spettacolo di 15 milioni di euro per il 2011, per le esigenze delle fondazioni lirico-sinfoniche, ad esclusione delle fondazioni per le quali il successivo comma 16-quinquies prevede uno specifico stanziamento. In questo contesto, il comma 16-ter proroga al 31 dicembre 2011 il finanziamento a favore della fondazione orchestra sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, autorizzando la spesa di 3 milioni di euro.
Con riferimento agli interventi relativi al settore del credito e delle assicurazioni, segnala innanzitutto l'articolo 2-quinquies, di cui accennava in apertura del suo intervento, che prevede in generale la trasformazione in crediti d'imposta, qualora nel bilancio individuale delle società che esercitano attività bancaria e finanziaria venga rilevata una perdita d'esercizio, delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile, nonché di quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi. Ciò al fine di favorire la patrimonializzazione delle banche italiane nel contesto della prossima applicazione dell'Accordo di Basilea III sul capitale bancario che, a seguito della crisi dei mercati richiede requisiti più elevati di patrimonializzazione degli istituti bancari.

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Diverse disposizioni riconducibili a tale ambito sono recate dall'articolo 2. In particolare, rileva che i commi 17-quater e 17-quinquies recano disposizioni in materia di garanzie sui mutui; si prevede che esse continuino assistere il rimborso del debito, senza formalità o annotazione, anche nel caso in cui l'ammortamento sia sospeso, ed anche nell'ipotesi di finanziamenti cartolarizzati o di emissione di obbligazioni bancarie garantite e che la permanenza delle garanzie è estesa anche al caso di riacquisto del credito cartolarizzato. Segnala che i commi da 17-octies a 17-duodecies introducono modifiche alla disciplina dell'attività di bancoposta svolta da Poste italiane S.p.a., al fine di applicare a tale attività gli istituti di vigilanza prudenziale, di competenza della Banca d'Italia. Si dispone pertanto a carico di Poste italiane l'obbligo di costituire un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio di tale attività, cui dovrà applicarsi un regime di contabilità separata. Si prevede inoltre che Poste italiane, al fine dell'attuazione delle disposizioni della finanziaria 2010 relative all'istituzione della Banca del mezzogiorno, possa acquisire partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche. Rileva che il comma 17-terdecies interviene in materia di fiscalità e vigilanza delle imprese di assicurazione, recando disposizioni sulla valutazione in bilancio dei titoli da esse posseduti. In particolare, alle imprese è temporaneamente consentito, per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, ai fini della verifica di solvibilità corretta, di tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito, destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea. Fa presente che il comma 17-quaterdecies proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge, in favore dei soggetti in possesso di determinati requisiti, ove tale superamento derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori.
Rileva che i commi da 18-septies a 18-decies recano disposizioni volte a consentire l'applicazione interna dei principi contabili internazionali adottati con regolamenti dell'Unione europea, entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010 A tal fine, osserva come sia dettata un'apposita procedura per l'emanazione delle opportune disposizioni applicative, che prevede anche l'acquisizione del parere delle Autorità di vigilanza e dell'Organismo italiano di contabilità, e dell'eventuale disciplina fiscale di coordinamento.
Segnala come l'articolo 2-sexies provveda quindi a riformare, in generale, il regime di tassazione dei fondi comuni di investimento, al fine di equiparare il regime fiscale attualmente esistente per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti in Italia a quello previsto per gli OICR residenti in altro Stato membro dell'Unione europea, prevedendo sostanzialmente il passaggio dalla attuale tassazione del cosiddetto maturato in capo ai fondi alla tassazione del cosiddetto realizzato in capo ai partecipanti al fondo che abbiano sottoscritto le relative quote, di modo che il reddito prodotto dal fondo venga tassato soltanto al momento dell'effettiva percezione da parte del sottoscrittore.
Riguardo al tema della finanza pubblica, segnala che vi sono diverse disposizioni nell'articolo 2. Il comma 5-sexies reca disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale della Banca d'Italia, attribuendo all'Autorità il potere di provvedere sulle materie oggetto di contrattazione, ove non si raggiunga un accordo in tempo utile per dare attuazione ai principi di contenimento della spesa recati dal decreto-legge n. 78 del 2010, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.
In particolare, con riferimento alle misure volte a fronteggiare la crisi internazionale, ricorda che i commi da 13 a 16 autorizzano la proroga della partecipazione italiana agli interventi urgenti del Fondo monetario internazionale per contrastare a livello globale la crisi finanziaria, mediante un accordo di prestito tra la

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Banca d'Italia e il FMI; nonché la proroga dell'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri, quali previsti dalla legge n. 146 del 2003. Segnala, altresì, il comma 17, che consente di provvedere mediante anticipazioni di tesoreria agli eventuali pagamenti che si rendessero necessari al fine di fronteggiare l'operatività della garanzia offerta dallo Stato sulle passività emesse per il finanziamento di prestiti agli Stati dell'area euro dalla società appositamente costituita assieme agli altri Stati dell'area, la European Financial Stability Facility (EFSF), nonché il comma 17-bis, che proroga le previsioni dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160, per consentire l'estensione della partecipazione italiana al capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Fa presente che il comma 17-ter reca la proroga al 31 dicembre 2011 del termine entro il quale possono essere completate le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa, qualora risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi. In relazione inoltre alla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, conseguente all'introduzione del semestre europeo, già approvata dalla Camera ed attualmente in discussione al Senato, il comma 17-sexies posticipa il termine di presentazione alle Camere della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente dal mese di aprile al 30 settembre di ogni anno.
Segnala che il comma 18 differisce al 30 giugno, per l'anno 2011, il termine per l'approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali, nonché i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti. Al fine, quindi, di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, che ha dato risultati particolarmente incoraggianti anche nell'ultimo anno, fa presente che il comma 18-quater autorizza, fino al 31 marzo 2011, il completamento dei programmi di cui ad alcuni bandi di concorso per l'accesso a qualifiche dirigenziali nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze mediante utilizzo delle relative graduatorie.
Rileva che l'articolo 2-ter, comma 8, dispone, inoltre, l'obbligo per gli enti e le amministrazioni dotati di autonomia finanziaria di versare annualmente le somme provenienti dalle riduzioni di spesa disposte dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
Il provvedimento all'esame delle Commissioni reca, all'articolo 2, tre disposizioni in materia di agricoltura. In particolare, il comma 5-novies fissa al 31 marzo 2011 il termine entro il quale le società in cui sono costituiti i centri di assistenza agricola devono adeguarsi ai requisiti di garanzia e di funzionamento previsti dal decreto di riforma del 2008. Rileva che i commi da 5-undecies a 5-quaterdecies prorogano fino al 31 dicembre 2011 il «Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre» e contemporaneamente definiscono un nuovo strumento programmatorio in materia di pesca che sostituirà il precedente e che il comma 12-terdecies sospende fino al termine del 30 giugno 2011 il pagamento degli importi, con scadenza 31 dicembre 2010, dovuti dai produttori di latte in ragione dei piani di rateizzazione regolanti il prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto alle quote latte.
Per quanto attiene ai profili attinenti alla spesa sociale e alla previdenza, segnala il comma 1 dell'articolo 2, che reca disposizioni in materia di devoluzione del 5 per mille dell'IRPEF. In particolare, segnala che il primo ed il secondo periodo del comma estendono all'esercizio finanziario 2011 la disciplina del 5 per mille 2010, di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge n. 40 del 2010 e al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010; il terzo periodo del comma stanzia per il 5 mille 2010 - da liquidarsi nel 2011 - ulteriori 200 milioni di euro, rispetto ai

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100 milioni già stanziati dalla legge finanziaria per il 2011. Infine, fa presente che la disposizione specifica che agli interventi in materia di sclerosi laterale amiotrofica è destinata una quota fino a 100 milioni di euro. Sempre all'articolo 2, rileva che il comma 4-sexies prevede la possibilità, per gli enti previdenziali pubblici, di proseguire, in deroga alle recenti norme che impongono, per essi, la destinazione delle risorse all'acquisto di immobili, adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, l'attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all'adozione, da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani, nell'ambito delle risorse disponibili. Ricorda che il comma 12-undecies del medesimo articolo 2 reca alcune disposizioni inerenti i lavoratori licenziati dalla aziende non commerciali in crisi. Fa presente che l'articolo 2-quater, ai commi 1-3, prevede l'avvio di una sperimentazione, in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti, per valutare la proroga del programma carta acquisti.
Segnala, quindi, taluni interventi, recati dall'articolo 2, in materia fiscale. In particolare, il comma 5, che dispone la proroga, per il periodo d'imposta 2011, dell'applicazione dell'agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante. Il comma 5-bis, che reca la proroga al 30 aprile 2011 del termine per gli adempimenti relativi alla presentazione, prevista dall'articolo 19, commi 8 e seguenti, del decreto-legge n. 78 del 2010, delle dichiarazioni di immobili non registrati in catasto o che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione parimenti non dichiarata in catasto. Sempre in materia di imposta di registro, rileva che il comma 18-quinquies al fine dell'applicazione della medesima in misura agevolata, proroga di tre anni il termine entro il quale deve essere completato l'intervento cui è finalizzato il trasferimento di proprietà colpito da imposta, avente per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale. Fa presente, inoltre, che è spostato al 2005 - in luogo del 2008 - il termine di riferimento per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate cui si applicano le misure agevolative in materia di imposte indirette per i trasferimenti immobiliari compresi in piani urbanistici particolareggiati. Infine, evidenzia che il comma 18-bis interviene sulla disciplina delle dilazioni di pagamento, richieste dal contribuente per l'esistenza di una temporanea situazione di difficoltà finanziaria, e concesse dall'agente di riscossione e che il comma 18-ter disciplina i versamenti dovuti al bilancio dello Stato da parte di Equitalia giustizia, con riferimento in particolare alle spese di gestione da parte della stessa società, e la gestione da parte della medesima delle risorse sequestrate in forma di denaro.
Segnala, infine, talune disposizioni relative ad interventi diversi non riconducibili alle aree testé illustrate. In particolare, il comma 2-septies, che dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2011, delle demolizioni derivanti da sentenza penale, di immobili ubicati nella regione Campania. Gli immobili interessati dalla sospensione devono essere destinati a prima abitazione e occupati in maniera stabile da soggetti sprovvisti di altra abitazione. In proposito sottolinea come la proroga contenuta nella disposizione in esame non possa tuttavia essere considerata risolutiva della questione che necessiterebbe di un apposito intervento normativo volto a consentire una più attenta valutazione delle priorità nelle demolizioni. Ricorda quindi che i commi da 2-novies a 2-undecies modificano la disciplina della revoca dei finanziamenti concessi alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali e da queste non utilizzati. I fondi revocati sono riassegnati ad Autorità portuali. Rileva che il comma 3-novies

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dispone che agli impianti fotovoltaici dei quali siano soggetti responsabili gli enti locali della provincia dell'Aquila che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), continuino ad applicarsi le tariffe incentivanti ventennali riservate dal «Secondo Conto Energia», ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, alla tipologia di impianti con integrazione architettonica entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010. Fa presente che il comma 4-decies autorizza una spesa di 30 milioni di euro per il 2011 per il rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale, istituito dall'articolo 1, comma 927, della legge finanziaria 2007 e che il comma 4-sexiesdecies proroga al 31 dicembre 2011 il termine per la sottoscrizione dei contratti di servizio ferroviario di interesse nazionale, soggetti agli obblighi di servizio pubblico e autorizza, inoltre, la corresponsione a Trenitalia spa delle somme relative ai suddetti servizi svolti negli anni 2009-2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che il Governo ha presentato la relazione tecnica sul testo originario del provvedimento, nonché sul maxiemendamento approvato dal Senato che, come ricordato dal relatore, contiene tutte le modifiche apportate al decreto-legge. Fa presente inoltre che il Senato ha anche recepito tutte le condizioni suggerite dalla Ragioneria generale dello Stato, fatte proprie nel parere della Commissione bilancio del Senato, condizionato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Commissione, all'approvazione delle medesime. Ricorda che in un solo caso, con riferimento alla richiesta di modifica dell'articolo 2, comma 1-ter, la Commissione bilancio del Senato non ha ritenuto di esprimere un parere condizionato ai sensi della richiamata disposizione costituzionale, non ravvisandone gli estremi. Pur sottolineando quindi l'assenza di modifiche sostanziali rispetto ai testi presi in considerazione dalle citate relazioni tecniche, manifesta comunque la disponibilità del Governo a presentare, conformemente al disposto dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, l'aggiornamento della relazione tecnica, anche al fine di agevolarne la lettura, recependo le correzioni effettuate in sede di coordinamento formale del testo.

Maino MARCHI (PD) chiede che nella nuova relazione tecnica siano evidenziate espressamente le modifiche apportate rispetto alle precedenti relazioni tecniche richiamate dal sottosegretario Giorgetti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di verificare la possibilità di accogliere tale richiesta.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore per la I Commissione, premesso che, assieme all'onorevole Alfano, è stato concordato, ai fini della relazione introduttiva, una divisione di massima del testo secondo le competenze delle rispettive Commissioni, fermo restando che il provvedimento contiene numerosissime disposizioni non immediatamente riconducibili alle competenze delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. L'illustrazione delle disposizioni sarà necessariamente molto sintetica.
L'articolo 1, commi 1, 2, 2-bis e 2-quinquies, prevede la proroga dei termini e dei regimi giuridici previsti da una serie di disposizioni elencate nella Tabella 1 allegata al decreto-legge. Più precisamente, per la maggior parte di tali disposizioni la proroga è al 31 marzo 2011, con possibilità per il Governo di prorogare ulteriormente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al 31 dicembre 2011; per altre disposizioni, invece, la proroga dei termini previsti in esse è direttamente al 30 aprile 2012. Il comma 2-ter proroga a non oltre il 31 dicembre 2011 l'applicabilità delle disposizioni relative all'impiego dei magistrati onorari nei tribunali ordinari e nelle procure presso i tribunali ordinari contenute nel regio decreto n. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario). Il comma 2-quater proroga nell'esercizio

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delle funzioni a non oltre la data del 31 dicembre 2011 i giudici onorari (GOT) e i vice procuratori onorari (VPO) il cui termine era in scadenza al 31 dicembre 2010 e i giudici di pace il cui mandato scade il 31 dicembre 2011. Il comma 2-sexies precisa che la proroga del termine di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, deve intendersi riferita anche agli idonei nei medesimi concorsi. Tale proroga è al 31 marzo 2011, ai sensi della Tabella 1 allegata al decreto-legge. Il comma 2-octies prevede che l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347 del 2003 si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall'ente assuntore sono inefficaci, seppur contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini fissati nel concordato.
Passando all'articolo 2, il comma 1-ter prescrive, per i terreni agricoli e le valli da pesca della laguna di Venezia, la ricognizione dei compendi già di proprietà privata perché costituiti da valli arginate, alla data di entrata in vigore del codice della navigazione. Il comma 1-quater introduce l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore, le cui modalità saranno stabilite con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 marzo 2011. Il comma 1-quinquies proroga al 30 aprile 2011 il termine entro cui l'Istituto superiore di sanità deve predisporre una relazione per il Ministro della salute sull'attività delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita e introduce un obbligo di comunicazione di alcuni dati, da parte delle citate strutture, al Ministero della salute. Va peraltro detto che lo stesso termine è dall'articolo 1, comma 1, prorogato al 31 marzo 2011, con la possibilità di ulteriore proroga, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, al 31 dicembre 2011, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I commi 1-sexies e 1-septies propongono alcune misure ai fini dell'integrazione e dell'attuazione delle norme in materia di raccolta del sangue e di produzione di emoderivati. Il comma 1-octies, prevede che il Comitato per la verifica delle cause di servizio, chiamato ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione dei dipendenti pubblici, sia prorogato nell'attuale composizione fino al 31 dicembre 2013. I commi 2-quater e 2-quinquies recano modifiche all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 relativo allo stato di emergenza e al potere di ordinanza. Il comma 2-sexies sottopone al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i provvedimenti commissariali attuativi delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. Con riguardo ai medesimi provvedimenti, il comma 2-septies riduce a sette giorni il termine entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi alla Corte dei conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo. Il comma 2-duodecies propone l'assegnazione di un contributo per il 2011, pari a 200.000 euro, in favore dell'Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo. Il comma 2-terdecies prevede un'assegnazione di risorse per il 2011, nel limite di 2 milioni di euro, a favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici e dell'Istituto italiano per gli studi storici. Il comma 2-quaterdecies dell'articolo 2 differisce al 1o gennaio 2012 l'applicazione alle federazioni sportive del CONI delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. Il comma 2-quinquiesdecies proroga di un anno il termine del 31 dicembre 2010 entro il quale l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è assoggettato alla disciplina per cui gli enti pubblici non economici devono essere riordinati o soppressi. I commi 3-bis e 3-ter dispongono che si provveda, entro il 30 settembre 2011, all'istituzione del Parco nazionale «Costa teatina» ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001. Il comma 4-septies estende anche al presidente dell'Autorità per la vigilanza sui

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contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la disposizione, già vigente per i membri dell'Autorità, che prevede la durata in carica per sette anni senza possibilità di riconferma. Il comma 4-octies innalza il numero massimo dei mandati consecutivi per l'eleggibilità ai consigli territoriali di alcuni ordini professionali a favore dei soggetti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il comma 4-novies fa salvi gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge n. 194 del 2009, concernente graduatorie provinciali ad esaurimento del personale insegnante e, al fine di consentire la definizione del nuovo sistema di reclutamento, proroga fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle stesse graduatorie. Dispone, inoltre, che a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto è consentito solo a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica richiesta. Il comma 4-undecies reca disposizioni sul personale docente ed amministrativo in servizio presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, tra l'altro limitando la durata massima del servizio a nove anni scolastici. Il comma 4-duodecies proroga al 31 dicembre 2011 la concessione della garanzia dello Stato per l'acquisto di veicoli e rimorchi destinati al trasporto di merci, da parte delle piccole e medie imprese del settore. Il comma 4-terdecies interviene in materia di sanzioni per il mancato rispetto della disciplina dei meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dell'autotrasporto di cose per conto terzi, in relazione ai costi del carburante. Il comma 4-quaterdecies, primo periodo, differisce al 16 giugno 2011 il termine di pagamento dei premi INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi. Il secondo periodo, prevede la ripartizione di 246 milioni di euro, destinati a misure di sostegno in favore dell'autotrasporto di merci per conto terzi, tra le Amministrazione competenti, diverse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 4-quinquiesdecies sostituisce la formulazione del comma 3 dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 286/2005, prevedendo che per l'esercizio dell'attività di commercio di tutte le unità di movimentazione, si applichino gli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto n. 773 del 1931. Il comma 4-septiesdecies prevede, fino al 31 dicembre 2011, che le controversie di lavoro davanti alla Corte di cassazione siano esenti dal pagamento del contributo unificato previsto dal testo unico in materia di spese di giustizia. Il comma 4-octiesdecies, esclude dalla proroga del termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg (il cosiddetto fluff di frantumazione degli autoveicoli), qualora essi vengano smaltiti in discariche autorizzate a particolari condizioni. Il comma 4-noviesdecies proroga l'incarico del Commissario straordinario dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica fino al 31 agosto 2012. Il comma 4-vicies prevede che attraverso un regolamento di delegificazione sia riorganizzata la funzione ispettiva all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti. Il comma 4-vicies semel prevede che con un regolamento di delegificazione sia individuato il sistema nazionale di valutazione e ne definisce l'articolazione. I commi da 5-ter a 5-quinquies, da una parte, prolungano i tempi di ricostituzione degli organi nonché quelli per l'adozione del nuovo statuto del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, dall'altra ne dispongono la soppressione. Il comma 5-septies, prevede la possibilità per la CONSOB di utilizzare il personale immesso nei ruoli a conclusione delle procedure concorsuali in atto alla data del 1o gennaio 2011. Il comma 5-octies prevede che la CONSOB debba adeguarsi alle disposizioni di cui alla legge di contabilità n. 196 del 2009 con riguardo alle attività

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di controllo di regolarità amministrativo-contabile entro il 31 luglio 2011. Il comma 5-decies proroga l'attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 fino alla completa definizione delle attività residue affidate allo stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Il comma 5-quinquiesdecies prevede che la Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione in favore dei collaboratori di giustizia venga prorogata ogni tre anni, senza che trovi applicazione la disciplina della valutazione di perdurante utilità prevista per gli organismi operanti presso il Ministero dell'interno. Il comma 6, autorizza il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, a rinnovare per un anno i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari. Il comma 6-bis abroga il comma 5 dell'articolo 6 della legge di riforma del sistema universitario (legge n. 240 del 2010) - che novellava l'articolo 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005, a sua volta, però, abrogato dall'articolo 29, comma 11, lettera c), della stessa legge n. 240 del 2010 - in quanto le questioni relative allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori, a suo tempo disciplinate dal comma 11 citato, sono ora trattate nel comma 4 dell'articolo 6 della stessa legge n. 240 del 2010. Il comma 6-ter prevede l'emanazione, entro il 31 dicembre 2011, di un decreto ministeriale per la disciplina dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico. Il comma 6-quater prevede che le risorse per i volontari del Corpo delle capitanerie di porto, nei limiti di 14.8 milioni di euro per il 2011, di 9.6 milioni di euro per il 2012 e di 6.6 milioni di euro per il 2013, vengano utilizzate per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto. I commi 6-quinquies e 6-sexies posticipano al 1o gennaio 2016 l'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento ai fini della promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato. Il comma 6-septies dispone, a decorrere dal 31 marzo 2011, l'unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso nel nuovo Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, alimentato con le risorse già previste per i Fondi unificati. I commi da 6-octies a 6-decies modificano norme concernenti i requisiti per la nomina a prefetto differendo, altresì, il termine per il conferimento degli incarichi ai prefetti di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. I commi da 6-undecies a 6-sexiesdecies istituiscono la figura degli esperti di pubblica sicurezza, inviati dal Dipartimento della pubblica sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. In questa nuova figura confluiscono le venti unità di esperti appartenenti alla Direzione centrale per i servizi antidroga. Gli esperti per la sicurezza dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre gli esperti antidroga continuano a far capo alla Direzione antidroga, anch'essa facente capo al Dipartimento di pubblica sicurezza. La durata dell'incarico di esperto per la sicurezza è di due anni ed è prorogabile per non più di due volte. Il comma 9-ter introduce un limite massimo agli oneri a carico di Roma capitale per i permessi retribuiti dei consiglieri che siano anche dipendenti da privati o da enti pubblici economici. Il limite è pari, per ciascun consigliere, alla metà dell'indennità di rispettiva spettanza. Il comma 9-quater introduce una norma interpretativa relativa alla corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane. Il comma 9-quinquies prevede che, nei comuni capoluogo di regione individuati come città

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metropolitane, gli oneri a carico dell'ente locale per i permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali che siano dipendenti da privati o da enti pubblici economici non possono superare mensilmente l'importo pari ad un quarto dell'indennità del presidente circoscrizionale. Esso sopprime inoltre la disposizione che subordina l'applicabilità delle nuove disposizioni sullo status degli amministratori di Roma capitale all'entrata in vigore del decreto legislativo sulle nuove funzioni di Roma capitale. Il comma 9-sexies prevede che, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti, il numero dei consiglieri comunali resta determinato in 60 e che il numero massimo dei componenti della Giunta è di 15, oltre al sindaco. Il comma 12-bis attribuisce per il 2011 alla Gestione governativa navigazione laghi 2 milioni di euro. Il comma 12-ter autorizza per il biennio 2011-2012 la possibilità per la medesima Gestione governativa di utilizzare gli avanzi risultanti dai bilanci 2009 e 2010. Il comma 12-quater esclude parzialmente (con riferimento, cioè, ad alcune categorie di personale) i datori di lavoro del settore minerario dall'applicazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie di categorie protette ed eleva, per i medesimi datori, da 60 a 90 giorni il termine per richiedere agli uffici competenti l'assunzione (termine decorrente dal momento in cui opera l'obbligo di assunzione). Il comma 12-sexies dispone la proroga al 31 dicembre 2011 del termine fissato per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2008. Il comma 12-decies stabilisce che i componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche che sono dipendenti della pubblica amministrazione o magistrati siano collocati fuori ruolo solo se ne fanno richiesta. Il comma 12-undecies reca alcune disposizioni inerenti i lavoratori licenziati dalla aziende non commerciali in crisi. Il comma 12-duodecies modifica l'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici - che vieta fino al 31 dicembre 2010 ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani - prorogando il divieto fino al 31 dicembre 2012, e prevedendo l'applicazione della norma ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, che conseguono per ciascun anno ricavi superiori all'8 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) o al 40 per cento dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche. Il comma 12-quaterdecies, proroga al 31 dicembre 2011 i poteri attribuiti al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia dall'articolo 44-bis del decreto-legge n. 207 del 2008 (legge n. 14 del 2009) per fronteggiare il sovraffollamento carcerario. Il comma 16-septies fissa al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale va compiuto, a spese dei proprietari, un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica dei serbatoi fissi, in esercizio da 25 anni dalla prima installazione, presso i depositi di GPL di cui al decreto ministeriale 14 maggio 2004. In assenza della prova di aver effettuato le prescritte verifiche, il proprietario del serbatoio sarà obbligato a collocarlo fuori esercizio. Il comma 16-octies incrementa di 1.500.000 euro - per l'esercizio 2011 - il contributo ordinario destinato all'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dispone la conseguente copertura finanziaria. Il comma 16-novies proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011. Il comma 16-decies, differisce al 20 marzo 2012, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, la data di entrata in vigore della disciplina in materia di mediazione obbligatoria contenuta nell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010. Il comma 18-sexies differisce al 30o giorno successivo

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alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame il termine ordinariamente previsto (entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo dei Consigli regionali) per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese elettorali per le elezioni regionali del 28-29 marzo 2010. Il comma 18-undecies dispone che le violazioni delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse mediante affissioni di manifesti politici commesse nel periodo dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame possano essere definite, mediante il versamento di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia. Il comma 19 proroga fino al 31 dicembre 2011, esclusivamente per gli esercizi pubblici che forniscono l'accesso ad Internet in via principale, l'obbligo della preventiva richiesta della licenza al questore.
Illustrando l'articolo 2-bis, riferisce che esso interviene sul diritto del dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento di ottenere il ripristino o il prolungamento del rapporto di impiego, in particolare eliminando i limiti di natura temporale attualmente previsti dall'articolo 3, comma 57, della legge finanziaria 2004. La disposizione reca anche una disciplina transitoria. Per quanto riguarda l'articolo 2-quater, ai commi 1-3, prevede l'avvio di una sperimentazione, in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti, per valutare la proroga del programma carta acquisti.
Il comma 4, aggiungendo un periodo all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, recante il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, stabilisce che, fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici e privati non possano essere ceduti. Ai commi 5 e 6 si dispone, in maniera non testuale e con effetto retroattivo dal 16 dicembre 2010, la reviviscenza delle leggi 13 marzo 1950, n. 114, limitatamente agli articoli 1 e 4, 2 aprile 1951, n. 302, 11 aprile 1955, n. 379 e 26 luglio 1965, n. 965, già abrogate nell'ambito del procedimento «taglia-leggi». Il comma 7 proroga di un anno il termine per l'adozione dei regolamenti governativi volti a consentire il coordinamento della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro con la normativa concernente le attività lavorative a bordo delle navi (ivi comprese le navi da pesca), le attività nell'ambito portuale ed il trasporto ferroviario. Il comma 8 autorizza l'Agea a prorogare non oltre la data del 31 dicembre 2011 gli incarichi dei dirigenti che avevano un contratto quinquennale in scadenza a fine 2010, nelle more dell'espletamento del nuovo concorso bandito il 30 novembre 2010. Il comma 9, proroga fino al 2014 la possibilità, per i dipendenti pubblici prossimi alla pensione di fruire dell'istituto dell'esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, specificando altresì che i posti resi vacanti non sono reintegrabili per l'intera durata del quadriennio 2011-2014. Il comma 10, proroga al 31 dicembre 2011 il termine relativo alla nuova procedura di impugnazione dei licenziamenti individuali introdotta dall'articolo 32 della legge n. 183 del 2010.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

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SEDE REFERENTE

Giovedì 17 febbraio 2011. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 16.35.

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La seduta inizia alle 16.35.

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Maino MARCHI (PD), nel sottolineare la particolare complessità di ogni provvedimento «milleproroghe», con riferimento al decreto-legge in titolo, evidenzia un primo aspetto problematico di carattere strutturale insito nelle numerose norme di delegificazione, che pongono peraltro dubbi sul piano della costituzionalità e indeboliscono il ruolo di controllo del Parlamento.
Un secondo aspetto problematico riguarda le disposizioni che interferiscono con la legge di stabilità, e che confermano la tendenza ad intervenire su tale terreno con provvedimenti disomogenei.
Sottolinea, inoltre, che il decreto-legge in esame chiama in causa il provvedimento sul federalismo fiscale municipale. A tal proposito richiama le parole dello stesso Presidente delle Conferenza delle regioni e delle Province autonome, Vasco Errani, che ha qualificato le misure contenute nel decreto-legge come «afederali», come la possibilità di istituire nuove tasse per le Regioni sulle calamità naturali o il finanziamento di enti lirici o degli interventi per le alluvioni con fondi regionali. A ciò si aggiungono le ulteriori disposizioni che, contravvenendo alle rassicurazioni della maggioranza, incidono sulle famiglie come l'aumento del costo dei biglietti del cinema. Premesse queste osservazioni, fa presente che il suo gruppo ha presentato proposte emendative soppressive di disposizioni onerose e ispirate da logiche distorsive, come quelle in tema di quote latte, per l'incremento del numero degli assessori per le grandi città o l'istituzione di un commissario per la città di Roma non soggetto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Un ulteriore gruppo di proposte emendative è volto ad innovare settori chiave per il risanamento e la crescita del sistema-Paese, quali quelle in tema di risorse a favore delle università o quelle sui ricorsi per i precari della pubblica amministrazione. Si esprime in termini positivi sulle modifiche approvate al Senato in tema di oneri di urbanizzazione per i positivi effetti sui bilanci comunali mentre, malgrado alcuni inserimenti positivi in tema di indebitamento, non appaiono risolte le difficoltà di numerose amministrazioni di procedere ad investimenti. Sottolinea che non è stato accolto al Senato un emendamento utile ad accrescere l'autogoverno delle comunità regionali e che promuoveva un vincolo cooperativo e solidale tra regioni nel mantenimento degli obiettivi finanziari complessivi. Fa presente, a tal proposito, che una legge regionale dell'Emilia-Romagna prevede un meccanismo sperimentale di questo tipo che potrebbe costituire un modello di riferimento. In generale, occorre favorire un processo che accentui la capacità di programmazione comune tra territori omogenei. Alla luce di quanto osservato, formula un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento in esame, anche in considerazione delle novità introdotte al Senato che appaiono meritevoli di correzione.

Massimo VANNUCCI (PD) si associa al collega Marchi e segnala due specifiche anomalie presenti nel provvedimento. La prima è riferita all'articolo 2, comma 6-ter, in materia di autorizzazioni all'esercizio di

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attività di formazione e concessione di brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico. Al riguardo, fa presente che in Italia sono tre i soggetti autorizzati e, segnatamente, la Società Nazionale di Salvamento dal 1929, la Federazione italiana Nuoto dal 1960 e la Federazione italiana di salvamento acquatico dal 7 marzo 2010. La norma in questione fa scadere l'autorizzazione già concessa soltanto per Federazione italiana di salvamento acquatico, malgrado essa abbia conseguito l'autorizzazione a conclusione di un lungo contenzioso risolto positivamente dal Consiglio di Stato. Si tratta di una situazione palesemente discriminatoria che, se non corretta, prelude ad un'ulteriore contenzioso. Un secondo aspetto discutibile riguarda la norma di cui all'articolo 2-ter, comma 7, sui limiti all'indebitamento per gli enti locali che riduce la percentuale del 15 per cento al 12 per cento per l'anno 2011, al 10 per cento per l'anno 2010 e all'8 per cento a decorrere dall'anno 2013 con conseguente impossibilità alla programmazione di mutui. Sottolinea quindi talune incongruenze tra gli interventi fatti dai due rami del Parlamento sugli obblighi di relazione al Parlamento previsti dalla legge n. 196 del 2009. Quanto al tema delle calamità naturali, sottolinea, infine, che la disciplina vigente in alcuni Paesi - e che il Governo Prodi aveva proposto anche per il nostro Paese - impone ai proprietari di immobili di stipulare polizze assicurative per le calamità naturali in modo da scongiurare la situazione in cui versa il nostro Paese per il terremoto in Abruzzo.

Mario TASSONE (UdC) ritiene che il provvedimento in esame vada ben oltre le semplici misure di proroga e contenga importanti norme ordina mentali in materie che dovrebbero trovare altrove opportuna collocazione. Questo evidenzia il mancato rispetto delle regole della buona legiferazione ed una penalizzazione del ruolo del Parlamento. A tal proposito ritiene che la difficoltà di tenere nella debita considerazione il parere del Comitato delle legislazione confermi questo stato di cose. Sottolinea che il decreto «milleproroghe» tende sempre di più ad accogliere al suo interno norme che non riescono ad essere inserite nella manovra finanziaria o nei provvedimenti sul federalismo. Ne è un esempio la disposizione sulle calamità naturali che, in modo del tutto inappropriato, è governata dalla logica federale come se la priorità fosse quella di accrescere i poteri impositivi delle regioni. A suo avviso, anche le norme sulle quote latte non hanno logica evidente se non quella di rafforzare alcune rendite di posizione, come più volte lo stesso Ministero per le politiche agricole ha rilevato. Allo stesso modo ritiene incongrue con le più recenti tendenze in tema di riordino delle autonomie locali le norme sull'aumento del numero degli assessori, pur comprendendo le necessità di singole realtà territoriali importanti. Procede quindi ad indicare una pluralità di norme onerose che configurano interventi micro settoriali e che appaiono estranee ad ogni disegno strategico. Di contro, il decreto-legge contiene disposizioni che affrontano in modo quasi tecnico temi di assoluta centralità come ad esempio la situazione dei territori dell'Irpinia o la gestione dei fondi a favore delle vittime dell'estorsione. Nel segnalare infine la necessità di fare un punto sull'attività svolta dalla AGEA, fa presente che il suo gruppo ha presentato proposte emendative volte ad intervenire sugli aspetti testé menzionati.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 febbraio 2011. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e Sonia Viale.

La seduta comincia alle 19.30.

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DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana.

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono state presentate 131 proposte emendative riferite al testo del decreto-legge n. 225 del 2010 (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
Con riferimento al provvedimento in esame - in conformità con le valutazioni di ammissibilità svolte da questo ramo del Parlamento in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge di conversione di decreti-legge in materia di proroga dei termini di disposizioni legislative- fa presente che sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti recanti proroga di termini previsti da disposizioni di rango legislativo ovvero emendamenti strettamente attinenti o consequenziali a disposizioni previste nel testo del decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato.
Alla luce dei richiamati criteri, sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano né proroghe di termini né disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato:
Beccalossi 1.4, che riconosce, per l'anno 2011, ai datori di lavoro agricolo il diritto ad un credito d'imposta per le giornate lavorative;
Beccalossi 1.5, che prevede che le sanzioni relative alle dichiarazioni incomplete o non veritiere in ordine all'uso del suolo sulle singole particelle catastali ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli operino a valere sulle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1o gennaio 2010;
Beccalossi 1.6, che prevede che le disposizioni relative ai registri di carico e scarico si applichino agli imprenditori agricoli che raccolgono e trasportano i rifiuti speciali non pericolosi a decorrere dal 1o gennaio 2012;
Di Biagio 1.03, 1.01 e 1.04, che recano disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei contratti di lavoro di determinate categorie del personale del Ministero degli affari esteri;
Di Biagio 1.02, che reca disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi dei dipendenti pubblici non residenti nel territorio dello Stato;
Baccini 1.05, che prevede un contributo per l'Unione italiana ciechi;
Baccini 1.06, che consente agli enti locali di incrementare la dotazione organica del personale di polizia locale per potenziare i servizi di vigilanza urbana nelle zone aeroportuali;
Baccini 1.07, che prevede un incremento dell'addizionale comunale sui diritti

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di imbarco da destinare ai comuni del sedime aeroportuale o a quelli confinanti con lo stesso;
Mario Pepe (IR) 1.08, che stabilisce che la durata delle concessioni demaniali di aree e banchine interessate da impianti costieri energetici e da terminali petroliferi sia determinata tenendo conto della durata prevista delle predette attività e degli investimenti effettuati;
Nannicini 1.010, che modifica l'articolo 239 del Codice della proprietà industriale al fine di prolungare, da 5 a 15 anni, il periodo nel quale i produttori di prodotti realizzati in conformità con opere di disegno industriale in pubblico dominio prima della data del 19 aprile 2001 possono continuare a proseguire la propria attività mantenendosi nei limiti del preuso;
Favia 2.56, volto ad incrementare il fondo per le non autosufficienze;
Brugger 2.9, volto a esonerare gli imprenditori agricoli che conferiscono rifiuti in modo occasionale dall'iscrizione all'albo del gestore ambientale;
Bucchino 2.25, che reca disposizioni in materia di diritto ad acquistare o riacquistare la cittadinanza per le donne cittadine italiane;
Distaso 2.21, che reca modifiche alle modalità di finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale;
Distaso 2.20 e 2.19, volti ad integrare la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di numerazione delle frequenze digitali;
Distaso 2.18, volto a determinare i criteri per l'assegnazione alle emittenti locali delle frequenze digitali;
Distaso 2.17, che modifica le modalità con le quali trovano copertura gli oneri di cui all'articolo 1, comma 61, della legge di stabilità per il 2011;
Distaso 2.15, volto ad escludere le emittenti locali dall'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di televendite fino al 2015;
Brugger 2.8, che autorizza le province autonome di Trento e di Bolzano a regolarizzare eventuali pendenze in merito ad edifici o manufatti di qualsiasi specie posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero;
Ruvolo 2.72, che autorizza l'AGEA ad utilizzare le somme presenti nel proprio bilancio e non ancora erogate, al fine di assicurare la più efficace realizzazione degli obiettivi della riforma dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero;
Ruvolo 2.70, volto a differire la data della soppressione dell'ISPEMA (1o agosto 2010) e ad istituire un fondo presso lo stesso istituto;
Ruvolo 2.69, volto ad incrementare la spesa di personale dell'INPS per contrastare le frodi relative alle false invalidità;
Razzi 2.65, volto a modificare la data di collocamento a riposo per il personale della carriera diplomatica;
Razzi 2.66, che prevede l'estensione dell'esenzione ICI prima casa agli immobili non locati posseduti in Italia da cittadini italiani iscritti all'AIRE;
Centemero 2.79, che prevede una rateizzazione dei pagamenti dovuti dalla provincia di Monza e della Brianza in relazione alla riduzione dei trasferimenti erariali ad essa spettanti;
Commercio 2.42, che estende all'anno 2010 il contributo di solidarietà a favore della Regione Sicilia, previsto per gli anni 2008 e 2009, e finalizzato al risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi;
Scilipoti 2.64, che sospende fino al 31 dicembre 2011 le procedure esecutive per espropriazione immobiliare il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione;
Bellotti 2.1, che prevede un finanziamento per il Fondo di solidarietà nazionale in campo assicurativo, coprendolo

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mediante l'abrogazione della disciplina sulle agevolazioni fiscali in materia di biodiesel;
Bellotti 2.3, che prevede l'emanazione, da parte del ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di un piano bioenergetico nazionale;
Lo Presti 2.75, che introduce un termine (31 luglio 2011) per l'emanazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle disposizioni occorrenti all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge n. 239 del 2003 sulle quote massime di capitale sociale che possono essere detenute dalle società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale;
Oliverio 2.29, Beccalossi 2.12 e Ciccanti 2-sexies.08, volti a provvedere finanziamenti all'Associazione italiana allevatori per le attività di miglioramento genetico del bestiame;
Beccalossi 2.11, volto a rifinanziare il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia;
Di Biagio 2.5, volto ad escludere i dipendenti a contratto con legge locale del Ministero degli affari esteri dall'applicazione del blocco contrattuale triennale;
Luongo 2.83, volto a prevedere misure per l'efficienza dei settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica;
Lo Presti 2.73, volto a prevedere la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale;
Divella 2.80, volto a intervenire sulla disciplina dei trattenimenti in servizio della pubblica amministrazione;
Mario Pepe 2.10 (IR), volto a modificare la disciplina del conferimento dei posti nella qualifica di Avvocato dello Stato;
Granata 2.78, che autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere i candidati idonei di un concorso pubblico;
Lo Presti 2.74, volto a modificare la disciplina per la sottoscrizione delle liste da presentare alle elezioni per la Camera e per il Senato;
Marsilio 2.22, che prevede uno stanziamento triennale per il riconoscimento di indennizzi ai cittadini italiani titolari di beni e diritti sottoposti in Libia a misure limitative;
Marchi 2-ter.1, e Baretta 2-ter.2 in materia di patto di stabilità interno;
Damiano 2-quater.4, che sospende l'applicazione di alcune disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale delle Pubbliche amministrazioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010;
Ciccanti 2-quater.6. e 2-quater.7 volto a stanziare fondi all'INPS da destinare all'impiego di personale per il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e al lavoro nero;
Messina 2-quater.8, in materia di mobilità intercompartimentale del personale delle pubbliche amministrazioni;
Di Biagio 2-sexies.01, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili per i soggetti non residenti;
Cenni 2-sexies.02, in materia di protezione dei disegni e modelli industriali;
Nicco 2-sexies.04, volto a prevedere il passaggio della gestione del PRA alla Regione autonoma Valle d'Aosta;
Beccalossi 2.23 e Cenni 2-sexies.05, in materia di gasolio per il riscaldamento della coltivazione sotto serra;
Lulli 2-sexies.06, in materia di separazione proprietaria della rete di trasporto del gas;
Milo 2-sexies.07, volto ad estendere I destinatari della disciplina in materia di microcredito;
Ciccanti 2-sexies.09, volto a sopprimere alcune disposizioni del decreto-legge n. 400 del 1993 in materia di concessioni demaniali marittime.

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È, inoltre, da considerarsi inammissibile la seguente proposta emendativa che, non essendo strettamente connessa e consequenziale a disposizioni previste nel testo del decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, proroga termini non legislativi:
Distaso 2.16, volto a prorogare la possibilità per l'operatore locale di fornire servizi a fornitori di contenuti in ambito nazionale, prevista da una delibera dell'Autorità garante per le comunicazioni.
Segnala, infine, che l'emendamento Marinello 1.1, pur con una formulazione incongrua, sembra volto a prevedere l'autorizzazione all'assunzione di personale presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A. Mirri» ed è pertanto da ritenersi inammissibile.

Massimo POLLEDRI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone che, in ossequio alla procedura adottata normalmente presso la V Commissione, si sospenda brevemente la seduta per dare modo ai deputati i cui emendamenti siano stati dichiarati inammissibili di presentare eventuali ricorsi.

Pier Paolo BARETTA (PD) preannuncia un ricorso sulla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento Damiano 2-quater.4, in quanto esso è volto a modificare un termine legislativo. Osserva, inoltre, che, qualora fosse accolta, la proposta del collega Polledri costituirebbe un interessante e innovativo precedente anche per la V Commissione.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che, diversamente da quanto affermato dal collega Polledri, non gli risulta che, almeno in questa legislatura e nella precedente, si sia mai sospesa la seduta in pendenza dei ricorsi sulle pronunce di inammissibilità.

Rolando NANNICINI (PD) preannuncia un ricorso sulla dichiarazione di inammissibilità del suo articolo aggiuntivo 1.010, che illustra brevemente.

Pierluigi MANTINI (UdC) ritiene irricevibile la proposta del collega Polledri, anche in considerazione del fatto che nessun emendamento a sua firma è stato dichiarato inammissibile.

Mario BACCINI (PdL) fa presente che le dichiarazioni di inammissibilità rese dal presidente pongono un problema di limitazione dell'esercizio del potere legislativo e di indirizzo da parte dei deputati e di disparità di trattamento rispetto ai senatori, che, invece, hanno modificato profondamente l'oggetto del decreto-legge nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Nel preannunciare, pertanto, la presentazione di un ricorso avverso la pronuncia di inammissibilità di alcune sue proposte emendative, desidera inoltre richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che gli ordini del giorno accolti o approvati vengono sistematicamente disattesi dallo stesso Governo, mortificando ulteriormente l'attività dei parlamentari.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che, contrariamente a quanto affermato da alcuni colleghi, la sospensione da lui proposta non costituirebbe affatto una pratica innovativa, almeno per la V Commissione. Rileva, altresì, che comunque, in pendenza di ricorsi sull'inammissibilità, non sarebbe possibile procedere con le votazioni, per le preclusioni e gli assorbimenti che possono determinarsi in seguito all'approvazione delle singole proposte emendative.

Claudio D'AMICO (LNP) osserva che, a fronte della dichiarazione di inammissibilità di numerose proposte emendative resa del presidente, la proposta del collega Polledri appare ispirata a ragioni di buonsenso. I criteri che hanno ispirato tale dichiarazione, peraltro, appaiono rispondere alla condivisibile volontà di evitare la trasformazione dei decreti-legge in provvedimenti omnibus, come avveniva in passato.

Donato BRUNO, presidente, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, ritiene che non sia necessario sospendere

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la seduta e fissa alle ore 20.15 il termine per la presentazione dei ricorsi sulle pronunce di inammissibilità.

Marco MARSILIO (PdL) preannuncia la presentazione di un ricorso sulla dichiarazione di inammissibilità del suo emendamento 2.22 e lamenta i criteri più restrittivi che, rispetto a quanto avviene nell'altro ramo del Parlamento, ispirano la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative alla Camera.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) preannuncia un ricorso sul proprio emendamento 1.1, che è volto precisamente a prorogare un termine e che, infatti, ha dato luogo ad una pronuncia della presidenza in termini dubitativi.

Roberto SIMONETTI (LNP) intervenendo sul complesso delle proposte emendative presentate, rileva che il Senato ha svolto una discussione particolarmente approfondita sul provvedimento in esame, che pertanto potrebbe essere licenziato dalla Camera senza ulteriori modifiche. Esprime quindi contrarietà sugli emendamenti volti a sopprimere l'articolo 2-ter comma 11 che differisce il termine per la messa in liquidazione delle società partecipate dei comuni con meno di 30.000 abitanti. Sottolinea quindi l'opportunità delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-novies, volute dalla Lega Nord al fine di favorire la territorialità delle graduatorie scolastiche. Esprime inoltre contrarietà sugli emendamenti volti a sopprimere l'articolo 2, comma 16-sexies, che reca importanti interventi relativi al fondo per le opere indifferibili. Manifesta quindi forte contrarietà sull'emendamento Granata 2.78, dichiarato inammissibile dalla Presidenza, volto a stanziare 25 milioni di euro per l'assunzione di 500 dipendenti pubblici, qualificando il partito del proponente come il partito della spesa pubblica. Sottolinea inoltre l'importanza di taluni interventi recati dal provvedimento come la proroga dei magistrati onorari e del 5 per mille, le disposizioni in materia di foglio rosa per la guida dei ciclomotori, lo stanziamento di risorse per calamità naturali, disposizioni in materia di televisione digitale, la proroga in materia di accertamenti delle «case fantasma», i cui proventi saranno destinati alla copertura del federalismo fiscale, i fondi di materia di cultura e spettacolo, le disposizioni sugli internet point fortemente volute dalla Lega Nord e quelle in materia di carta acquisti.

Marco Mario MILANESE (PdL) chiede al presidente di chiarire l'organizzazione dei lavori, anche alla luce del numero dei deputati che risultano iscritti a parlare e del fatto che si era convenuto di terminare la seduta entro le ore 21 e 30.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda che il suo gruppo aveva proposto di terminare la seduta per le ore 22 e ritiene comunque inopportuno stabilire fin d'ora che le Commissioni non procederanno a votazioni nella seduta in corso.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che risultano iscritti a parlare tredici deputati e che, se tutti confermassero la propria intenzione di svolgere il rispettivo intervento nei tempi stabiliti dal Regolamento, difficilmente si potrebbe procedere a votazioni prima del termine della seduta in corso.

Pier Paolo BARETTA (PD) in considerazione del fatto che tutti i deputati iscritti a parlare risultano appartenere a gruppi di maggioranza, sottolinea che si è di fronte ad una scelta ostruzionistica da parte della stessa maggioranza. Ricorda che nell'ufficio di presidenza si era convenuto di procedere a votazione nella seduta odierna e stigmatizza quindi la volontà di quella che, a suo avviso, dovrebbe essere considerata una ex maggioranza di bloccare le votazioni.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce l'inopportunità di stabilire formalmente che le Commissioni non procederanno a votazioni nella seduta in corso.

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Donato BRUNO, presidente, precisa che la sua affermazione in tal senso è semplicemente una considerazione basata sul numero di iscritti a parlare e sul tempo a disposizione.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea che si è in presenza di quello che è stato definito da illustri costituzionalisti come un ostruzionismo della maggioranza.

Roberto GIACHETTI (PD) precisa che non è stato stabilito che non si procederà a votazioni, ma è stato solo chiarito che vi sono numerosi interventi.

Donato BRUNO, presidente, sottolinea come se si fosse stabilito di non procedere a votazioni sarebbe stato principalmente a tutela dell'opposizione, evitando di effettuare voti a seguito di eventuali cancellazioni degli iscritti a parlare.

Roberto GIACHETTI (PD) ribadisce l'inopportunità di stabilire formalmente che le Commissioni non procederanno a votazioni nella seduta in corso.

Donato BRUNO, presidente, nel precisare che una tale decisione sarebbe stata assunta solo con il consenso di tutti i gruppi, constatando la mancanza del medesimo, ritiene opportuno proseguire nel dibattito.

Massimo BITONCI (LNP) sottolinea come il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite contenga numerose disposizioni di particolare rilievo, che incidono su temi essenziali per l'assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali e per lo sviluppo economico del nostro Paese. A tale riguardo, segnala in primo luogo che l'articolo 2-ter, comma 11, reca un importante riformulazione del comma 117 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2011 in materia di società partecipate da comuni con popolazione fino a 30 mila abitanti, perfezionando l'intervento già contenuto in quella disposizione, che novellava il decreto-legge n. 78 del 2010. Ritiene, inoltre, particolarmente significativa la misura contenuta nel comma 7 dell'articolo 2-ter, che consente una progressiva riduzione dell'indebitamento degli enti locali, che non dovrà superare il 12 per cento delle entrate correnti nell'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere nell'anno 2013. Nel segnalare, altresì, la rilevanza delle misure contenute nel comma 9 dell'articolo 2-ter in materia di utilizzo da parte dei comuni dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico sull'edilizia, esprime particolare apprezzamento per le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, che intendono prorogare integralmente al 2011 le disposizioni vigenti in materia di devoluzione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dando seguito ad un dibattito che aveva caratterizzato l'esame del disegno di legge di stabilità dei due rami del Parlamento. Nel richiamare, inoltre, la significatività dell'articolo 2, comma 1-ter, che intende consentire una ricognizione dei terreni nella laguna di Venezia, si sofferma sulle disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto, che differiscono al 30 giugno 2011 il termine per il versamento dei tributi e dei contributi già sospesi per gli eventi alluvionali verificatosi in Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. A tale proposito, ricorda come la calamità naturale abbia prodotto danni assai ingenti, quantificabili in circa un miliardo di euro, che hanno trovato fino ad ora un ristoro solo parziale negli interventi messi in campo dal Governo, che ha prontamente stanziato 300 milioni di euro consentendo di far fronte efficacemente alla situazione emergenziale. Nel ritenere pienamente soddisfacente l'operato del Governo e del presidente della Regione, rileva l'importanza degli interventi di sostegno ai territori della Regione Veneto colpiti da eventi calamitosi, anche al fine di stimolare la ripresa delle attività produttive in un area particolarmente rilevante per l'economia del nostro Paese. Dopo aver espresso il proprio compiacimento per gli interventi di sostegno alle popolazioni e alle attività territoriali nei territori colpiti dal sisma

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dell'Abruzzo, si sofferma sulle disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso il Senato in materia di autotrasporto delle merci e di agevolazioni fiscali per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburanti. Richiama, poi, le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 2, che prevedono la proroga del termine per gli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni di immobili non registrati al catasto, sottolineando come l'effettivo censimento degli «immobili fantasma» sia suscettibile di determinare benefici effetti per la finanza pubblica, anche alla luce delle previsioni contenuti al riguardo nello schema di decreto legislativo relativo al cosiddetto federalismo fiscale municipale, esaminato di recente dalle Camere. Giudica, inoltre, particolarmente opportuna, nell'attuale congiuntura, che vede lo sbarco sulle nostre coste di migliaia di cittadini extracomunitari in fuga dal Nord Africa, la disposizione dell'articolo 2, comma 6, che prevede il rinnovo per un anno dei contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati a garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione e per gli uffici immigrazione delle questure. Segnala, poi, la particolare meritevolezza dell'intervento previsto dall'artico 2, comma 12-quinques, che stanzia 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per far fronte allo stato di emergenza derivante dagli eventi meteorologici che hanno colpito la regione Liguria, la regione Veneto, la regione Campania e la provincia di Messina. Nel richiamare, da ultimo, la presenza di numerose disposizioni di grande rilievo per il sistema produttivo del nostro Paese, esprime l'auspicio di una rapida conversione del decreto-legge in esame.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), sul piano del metodo, ritiene del tutto immotivate le accuse mosse dall'opposizione, che ha erroneamente fatto riferimento ad una sorta di ostruzionismo di maggioranza. In proposito, evidenzia come troppo spesso al Parlamento venga ingiustificatamente rimproverato di non fare nulla, tanto da ipotizzare addirittura lo scioglimento anticipato delle Camere in ragione della loro inerzia. Dichiara, quindi, di non comprendere le ragioni per le quali si esprimano critiche rispetto alla volontà della maggioranza di discutere in modo approfondito il contenuto del decreto legge in esame. Per quanto attiene alle valutazioni in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative formulate dalla presidenza delle Commissioni, osserva come i presidenti si siano attenuti ad un criterio estremamente rigoroso, che ha portato a considerare inammissibili circa la metà delle proposte presentate. Nell'esprimere il proprio apprezzamento per le valutazione della Presidenza, rileva che la gran parte delle proposte emendative presentate e di quelle dichiarate inammissibili provengono dall'opposizione, osservando, pertanto, che forme di ostruzionismo sono praticate dall'opposizione, che, non limitando il numero delle proposte emendative presentate, rischia di impedire la conversione del decreto-legge entro i termini costituzionali.
Per quanto attiene al merito del provvedimento, osserva come diverse disposizioni del decreto-legge smentiscano affermazioni ricorrenti nella polemica politica e giornalistica. In primo luogo, sottolinea l'importanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto, che prevedono interventi in favore delle zone colpite dal terremoto dell'Abruzzo il 6 aprile del 2009. Nel sottolineare che alcune di queste disposizioni, quale ad esempio il comma 3 dell'articolo 2, sono già vigenti, in quanto incluse nel testo iniziale del decreto-legge, rileva come da settimane si ripeta sui mezzi di comunicazione e anche in Parlamento che il Governo non ha prorogato talune misure agevolative, mentre in realtà il Governo ha confermato pienamente il proprio impegno in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2009. Sottolinea, inoltre, come i tempi degli interventi nel centro storico dell'Aquila confermino la bontà della scelta del Governo di procedere alla costruzione di nuovi edifici da adibire ad abitazione, evitando il ricorso a sistemazioni provvisorie. Dopo aver sottolineato come un eventuale mancata conversione

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del decreto legge, evidentemente imputabile all'opposizione, creerebbe gravi danni alle popolazioni terremotate, osserva come i gruppi della minoranza abbiano avanzato numerose proposte emendative contenenti interventi di carattere fiscale che rischiano di determinare un aggravio dell'imposizione sui cittadini e sul sistema produttivo. Rileva, altresì, che le disposizioni in materia di sostegno alle attività culturali dimostrano come sia stata ingenerosa la campagna condotta negli scorsi mesi contro il Ministro per i beni e le attività culturali, al quale sono state imputate colpe che non possono essergli in nessun modo addebitate. Con riferimento al provvedimento in esame, ritiene, in particolare, meritevoli di apprezzamento le disposizioni del decreto volte al finanziamento di istituzioni culturali di eccellenza e quelle che introducono agevolazioni fiscali per il settore cinematografico. A tale ultimo riguardo, sottolinea la particolare efficacia dei previsti sistemi di agevolazione, che consento di sostenere opere di qualità in grado di ottenere anche positivi riscontri di pubblico, evitando il perpetuarsi della pratica del finanziamento a fondo perduto di opere che difficilmente raggiungevano i circuiti cinematografici.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che è stato richiesto da parte di alcuni deputati di riesaminare le dichiarazioni di inammissibilità di talune proposte emendative.
Al riguardo, con riferimento all'articolo aggiuntivo Nannicini 1.010, ritiene che debba confermarsi la valutazione di inammissibilità della proposta emendativa alla luce dei criteri indicati nella seduta odierna. Sottolinea, infatti, che la proposta emendativa non prevede alcuna proroga di termini previsti da disposizioni legislative e non appare strettamente attinente al testo del decreto-legge risultante a seguito dell'esame da parte del Senato. Segnala, inoltre, che a nessun fine rileva un'eventuale discordanza tra i giudizi della presidenza di queste Commissioni e quelli espressi presso l'altro ramo del Parlamento, anche in considerazione delle diverse prassi esistenti nelle due Camere in materia di ammissibilità delle proposte emendative, con particolare riferimento a quelle riferite a decreti-legge in materia di proroga di termini.
Per quanto riguarda l'emendamento Marchi 2-ter.1, fa presente che il provvedimento in esame reca effettivamente disposizioni in materia di patto di stabilità interno, ma si limita a modificare aspetti puntuali della vigente disciplina del medesimo patto. La proposta emendativa in esame interviene, invece, sulla disciplina di carattere generale contenuta nella legge n. 42 del 2009 e ha, pertanto, un contenuto eminentemente ordinamentale. La proposta non appare, quindi, strettamente attinente al testo del decreto-legge risultante a seguito dell'esame da parte del Senato.
Per quanto riguarda l'emendamento Damiano 2-quater.4, ritiene che la mancata applicazione di norme in materia di personale pubblico volte a determinare risparmi di spesa non possa essere assimilata ad una proroga di termini.
Ritiene che l'emendamento Marsilio 2.22, che riconosce uno stanziamento volto a riconoscere per un ulteriore triennio benefici una tantum in favore di cittadini italiani titolari di beni e diritti sottoposti in Libia a misure limitative, non possa essere assimilato ad una proroga di termini, analogamente a tutte le misure volte ad estendere sotto il profilo temporale determinati benefici economici, prevedendo, di fatto, ulteriori finanziamenti.
Con riferimento all'emendamento Marinello 1.1, per quanto non riferibile al testo, rileva come sembri diretto a consentire all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia di procedere ad ulteriori assunzioni. Ritiene, pertanto, opportuno confermare la pronuncia di ammissibilità.
In merito all'emendamento Oliverio 2.29, rileva come persegua l'obiettivo di finanziare, per l'anno 2011, le attività di miglioramento genetico del bestiame previste da una legge vigente. Valgono pertanto

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le considerazioni svolte con riferimento all'emendamento Marsilio 2.22.
Riguardo alle proposte emendative Baccini 1.05, 1.06, 1.07, osserva come il primo preveda la concessione di un contributo all'Unione italiana ciechi, il secondo sia relativo ad un incremento della dotazione organica del personale di polizia locale, in deroga al patto di stabilità interno, ed il terzo incrementi ulteriormente l'addizionale sui diritti di imbarco destinata alle maggiori entrate ai comuni. Le tre proposte emendative, pertanto, non sono assimilabili ad una proroga dei termini e non attengono, inoltre, a materie strettamente attinenti al contenuto del provvedimento.
Fa, infine, presente come la Presidenza si è pronunciata sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate sulla base dei criteri consolidati applicati alla Camera in sede di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Osserva come alcuni deputati abbiano, peraltro, rilevato che tali criteri siano assai più restrittivi di quelli adottati dal Senato, sottolineando come ciò abbia consentito che, in quel ramo del Parlamento, il provvedimento in esame assumesse l'attuale contenuto.

Rolando NANNICINI (PD) si rammarica per la decisione della presidenza di dichiarare inammissibile il suo articolo aggiuntivo 1.010, del quale riepiloga il contenuto, e ricorda come in passato la maggioranza abbia ignorato emendamenti analoghi del suo gruppo, con la conseguenza che l'Italia è stata poi condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Simonetta RUBINATO (PD) si rammarica per la decisione della presidenza di confermare l'inammissibilità dell'emendamento Oliverio 2.29, del quale è cofirmataria, e sottolinea la gravità di aver fatto venire meno, sopprimendo il relativo finanziamento, un'attività essenziale come la selezione genetica del bestiame, il che arreca un grave pregiudizio non solo all'economia che ruota attorno a questa attività, ma anche alla sicurezza alimentare di tutti i cittadini.

Mario BACCINI (PdL) ritiene che occorra uniformare i regolamenti e le prassi parlamentari relativi alla valutazione di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, sottolineando come l'attuale, enorme difformità tra tali regolamenti e prassi comporti una ingiustificabile sperequazione tra i deputati e i senatori quanto al diritto di emendamento. Rileva inoltre che, di fatto, quando un disegno di legge di conversione di un decreto-legge avvia il suo iter al Senato, alla Camera è sostanzialmente preclusa l'attività legislativa, in quanto il provvedimento è trasmesso a ridosso del suo termine di scadenza costituzionale. Quanto al merito del provvedimento, ritiene che non si possa che essere favorevoli, avendo il paese un forte bisogno, per superare nel modo migliore l'attuale crisi, di accorti interventi legislativi in direzione di un'economia sociale di mercato.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che la questione sollevata dall'onorevole Baccini e da altri colleghi che sono intervenuti, relativa al diverso regime di ammissibilità degli emendamenti nei due rami del Parlamento e delle conseguenze che ciò determina in ordine alle prerogative dei singoli parlamentari, è stata già portata all'attenzione della Giunta del Regolamento nella XV legislatura. Poiché la questione mantiene una sua effettiva rilevanza, ritiene che essa possa essere portata nuovamente all'attenzione del Presidente della Camera, affinché egli possa, qualora lo ritenga, sottoporla nuovamente alla Giunta per il Regolamento.

Marcello DE ANGELIS (PdL) stigmatizza a sua volta le differenze tra i regolamenti e le prassi delle due Camere in ordine al regime di ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, che determinano ingiustificabili disparità di potere emendativo tra deputati e senatori. Si sofferma, quindi, sul complesso delle disposizioni del provvedimento in esame riguardanti i comuni abruzzesi colpiti dal terremoto del 2009, ricordando come la situazione di emergenza determinatasi in

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questo territorio non sia stata ancora del tutto superata ed esprimendo apprezzamento per le iniziative adottate dal Governo, che almeno in parte riducono il disagio della popolazione abruzzese. Sollecita peraltro il Governo stesso a trovare una soluzione definitiva al problema della riscossione dei tributi nelle zone terremotate, possibilmente abbonando ai cittadini di queste zone il pagamento delle imposte relative agli anni passati, in quanto la mera moratoria dei pagamenti non fa che rinviare il problema.

Donato BRUNO, presidente, secondo quanto deliberato nell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella giornata di ieri, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.30.