CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 febbraio 2011
439.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.
Nuovo testo C. 54.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL) relatore, illustra il testo in esame, riferendo che l'articolo 1 precisa le finalità generali del provvedimento: promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale dei piccoli comuni; garantirne l'equilibrio demografico; tutelarne il patrimonio naturale, storico-culturale e architettonico; favorire l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive. Rileva che le regioni possono

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definire ulteriori interventi rispetto a quelli contemplati nel testo mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono esse stesse all'individuazione dei comuni interessati e alla definizione degli interventi. Osserva che l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione dell'articolato: specifiche tipologie di comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti; aggiunge che con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in Conferenza unificata, è definito l'elenco dei comuni, aggiornato ogni tre anni. Evidenzia che l'articolo 3 reca disposizioni che trovano applicazione con riguardo ai piccoli comuni. In particolare, rileva, non si applicano ad essi alcune norme in materia di programmazione dei lavori pubblici; sottolinea che i piccoli comuni possono stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Le suddette convenzioni, osserva, possono essere finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali e con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti. Fa notare che l'articolo 4 dispone che per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali; possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi. Richiama quindi i contenuti dell'articolo 5, che prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali, adotta iniziative volte a favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali. Si sofferma quindi sull'articolo 6, che agevola la realizzazione dei progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, e sull'articolo 7, recante disposizioni volte a garantire l'erogazione dei servizi postali nei piccoli comuni. Sottolinea che il Ministro delle comunicazioni può introdurre nel contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo l'obbligo di prestare attenzione, nella programmazione televisiva nazionale e locale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni, garantendo nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio. Osserva che l'articolo 8 stabilisce che le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Ai sensi dell'articolo 9, rileva, le regioni possono prevedere agevolazioni a favore dei comuni in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi. Precisa che l'articolo 10 istituisce e disciplina il Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni; alla individuazione degli interventi da finanziare si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. Evidenzia che l'articolo 11 dispone l'istituzione di un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale; all'individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Riferisce quindi che l'articolo 12 reca la clausola di neutralità finanziaria mentre l'articolo 13 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il deputato Mario PEPE (PD) fa presente che i piccoli comuni hanno maggiormente avvertito i disagi e le criticità connesse

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alla perdurante crisi economica che attanaglia il Paese. Per tale ragione, reputa necessario dotare i predetti enti di adeguate misure di tutela e di sostegno economico. Ritiene opportuno incentivare le unioni di comuni ed i strumenti di collegamento tra amministrazioni locali affinché possano essere più agevolmente fronteggiate le difficoltà di gestione dei servizi ai cittadini. Al riguardo, paventa il rischio che nei piccoli comuni la precarietà delle risorse disponibili limiti eccessivamente o precluda di fatto il diritto alla scuola primaria.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ravvisa l'opportunità che si ricorra ad adeguati parametri di riferimento per il calcolo dell'indice di 5.000 abitanti che definisce il limite dimensionale dei piccoli comuni.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD), nel ritenere di fatto ultronea la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 1 rispetto a quanto stabilito dall'articolo 13, ravvisa la necessità che sia soppressa l'anzidetta norma.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL) relatore, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni culturali e le attività culturali.
Nuovo testo C. 2302.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, senatore Francesco Bevilacqua, illustra il testo in esame, che prevede l'istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Sottolinea che l'articolo 1 dispone che la Soprintendenza è competente per le attività relative alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale del mare territoriale, dei paesaggi culturali costieri e delle acque interne e per l'attuazione di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Ai sensi dell'articolo 9, osserva, la struttura amministrativa, le modalità di funzionamento e l'organico della Soprintendenza sono disciplinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali; con lo stesso decreto sono trasferite alla Soprintendenza le competenze relative a ricerca, tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali sommersi attualmente attribuite alle soprintendenze competenti per materia, negli ambiti individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Riferisce che l'articolo 2 individua le specifiche competenze della Soprintendenza, che si affiancano a quelle previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Ai sensi dell'articolo 3, fa notare, la Soprintendenza assicura, attraverso periodiche conferenze di servizi, il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine di interesse storico-archeologico, ferma restando l'attività di prevenzione e repressione svolta da parte delle Forze di polizia e degli enti preposti. Evidenzia che l'articolo 4 dispone che ogni attività di ricerca, salvaguardia, scavo, tutela di beni storico-culturali sommersi è effettuata esclusivamente sotto la supervisione di archeologi. Ai sensi dell'articolo 5, aggiunge, le attività di ricerca e recupero sono soggette alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza. Rileva che l'articolo 6 dispone che per i progetti di ricerca e recupero di beni storico-culturali sommersi che implicano rilevanti problemi di scavo, recupero, conservazione, restauro, la Soprintendenza può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici del Ministero per i beni

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e le attività culturali. Evidenzia che l'articolo 7 regola l'apporto del volontariato alle attività di ricerca, vigilanza e tutela dei beni storico-culturali sommersi e, a tal fine, prevede l'istituzione, presso la Soprintendenza, di un albo dei volontari subacquei. Si sofferma quindi sull'articolo 8, che prevede che la Soprintendenza definisce specifici criteri operativi per garantire la sicurezza e l'efficienza delle attività di immersione effettuate dal personale, e sull'articolo 10, che dispone che all'attuazione della legge si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente e senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) reputa eccessivo regolare con legge la materia oggetto del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.
Nuovo testo unificato C. 2184 e abb.

(Parere alla IX Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, senatore Salvatore Piscitelli, illustra il testo in esame, recante norme in materia di sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Segnala che la Commissione ha già reso parere alla IX Commissione della Camera in data 15 settembre 2010. Riferisce che l'articolo 1 individua la finalità del testo nella promozione di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità, mediante attività di ricerca, progettazione e realizzazione di veicoli per il trasporto di persone e veicoli commerciali alimentati da idrogeno, prodotto con ausilio di fonti di energia rinnovabile, e da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica. Rileva che l'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica. L'articolo 3, osserva, delinea la tipologia degli interventi finanziati mediante il predetto fondo: le attività finalizzate allo studio, progettazione e realizzazione di sistemi per la produzione e la distribuzione di idrogeno prodotto con ausilio di energia solare o altra fonte di energia rinnovabile destinato all'alimentazione dei veicoli; le attività finalizzate alla realizzazione e al funzionamento di reti di monitoraggio intelligente per il controllo dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli; l'installazione di distributori di idrogeno sul territorio nazionale. Precisa che l'articolo 4 stabilisce che possono essere destinatari dei finanziamenti le regioni, le province, i comuni, nonché gli enti pubblici e privati impegnati a diffondere l'impiego come carburanti dell'idrogeno e dei combustibili ultrapuliti di nuova generazione. Segnala che l'articolo 5 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conil Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee guida per la concessione dei suddetti finanziamenti. Osserva che l'articolo 6 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un comitato di gestione del Fondo che esamina le richieste di finanziamento e definisce una graduatoria di priorità; il comitato è costituito da dieci componenti, di cui due nominati dalla conferenza delle regioni e delle province autonome; uno dall'Associazione nazionale comuni italiani;

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uno dall'Unione delle province d'Italia; i restanti componenti sono di nomina ministeriale. Si sofferma quindi sull'articolo 7, che reca norme in materia di erogazione dei contributi e rendicontazione, e sull'articolo 8-bis, che prevede che al fine di favorire l'impiego di veicoli non inquinanti, le regioni e gli enti locali possono promuovere, nel rispetto dei limiti derivanti dal Patto di stabilità interno, la stipula di apposite convenzioni con le società operanti nel settore del trasporto pubblico locale per l'impiego sperimentale dei suddetti veicoli. Relativamente alle modifiche apportate al testo rispetto alla precedente versione su cui si è pronunciata la Commissione nel parere reso il 22 aprile 2009, non registra profili di competenza della medesima Commissione. Formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione della Camera).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.
Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione della Camera).
(Esame congiunto e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni sul disegno di legge comunitaria 2010 e parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), relatore, illustra il testo in esame, riferendo che il disegno di legge comunitaria 2010 reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario. Segnala che la Commissione ha già espresso parere alla 14a Commissione del Senato in data 22 aprile 2009. Rileva che l'articolo 1 conferisce delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate negli allegati A e B al provvedimento e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi, mentre l'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe; l'articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate regolamenti comunitari. Osserva che l'articolo 4 stabilisce che gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli sostenuti in applicazione della normativa comunitaria sono a carico dei soggetti interessati e l'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie con le norme vigenti in materia. Evidenzia che l'articolo 6 riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici; l'articolo 7 reca modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza; l'articolo 8 reca la delega per il recepimento della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari. Evidenzia che l'articolo 9 riconosce al territorio di «Roma Capitale» la qualifica di livello NUTS 2 nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica. Segnala che l'articolo 10 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, disciplinando i titoli ed i requisiti per il suo esercizio; il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro del turismo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello

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sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche europee e della giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Fa notare che l'articolo 11 reca una disciplina dei principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/136/CE e della direttiva 2009/140/CE in materia di comunicazione elettronica; l'articolo 12 delega il Governo ad introdurre il contratto di fiducia nel codice civile; l'articolo 13 interviene in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano. Si sofferma sull'articolo 14, che apporta modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in ordine a disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, nonché sull'articolo 15, che reca delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, concernente l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi. Precisa che l'articolo 16 reca delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, in materia di trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa; l'articolo 17 pone norme in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione; l'articolo 18 prevede l'adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009. Segnala che nel corso dell'esame del testo al Senato è stata recepita la condizione apposta al parere della Commissione espresso lo scorso 23 giugno 2009 secondo cui, all'articolo 5, in relazione ai testi unici o codici di settore riguardanti principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o in altre materie di interesse delle regioni, i richiamati schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Illustra quindi la Relazione sulla Partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009, che registra le azioni programmatiche del Governo sui temi europei ed i risultati effettivamente conseguiti nel corso dell'anno 2009. Rileva che la prima parte della Relazione attiene al processo di integrazione europea e delinea gli orientamenti generali delle politiche dell'Unione europea, anche in riferimento alla risposta alla crisi mondiale ed al profilo riguardante l'energia e i cambiamenti climatici. Osserva che la seconda parte della Relazione, suddivisa in tre sezioni, illustra la partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e delinea il recepimento del diritto dell'Unione nell'ordinamento interno. In particolare, precisa, la prima sezione afferisce ai profili generali della fase ascendente e di quella discendente del processo normativo comunitario; la seconda sezione riguarda la partecipazione al processo normativo delle singole politiche e la terza sezione delinea la dimensione esterna del processo di integrazione europea. Sottolinea che la terza parte della Relazione riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con particolare riguardo alle politiche di coesione nel 2009 ed alle priorità per il 2010, nonché all'andamento dei flussi finanziari dall'Unione europea verso l'Italia nel 2009. Segnala che la Relazione presenta inoltre nove allegati contenenti dati riguardanti, principalmente, l'attività del CIACE; i provvedimenti attuativi di atti comunitari adottati nel 2009; i provvedimenti in materia fiscale; i ricorsi presentati dal Governo nel corso del 2009 e i provvedimenti adottati dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'opportunità che siano introdotti nell'articolato della proposta di legge comunitaria per il 2010 espliciti riferimenti ai principi della riforma federale. Sostiene l'esigenza di affermare il principio di territorialità anche in ambito comunitario e reputa opportuno ampliare il grado di armonizzazione e coesione dei livelli di

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governo statale e regionale nelle procedure di formazione e recepimento del diritto comunitario.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), relatore, nel condividere le considerazioni svolte formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni sul disegno di legge comunitaria 2010 (vedi allegato 4); formula altresì una proposta di parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 (vedi allegato 5).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel richiamare le considerazioni da lui svolte in sede di approvazione del menzionato parere reso dalla Commissione alla 14a Commissione del Senato, preannuncia il suo voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte deliberazioni, la proposta di parere sul disegno di legge comunitaria 2010 e la proposta di parere sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

La seduta termina alle 14.45.