CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 febbraio 2011
438.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Silvano MOFFA, presidente, comunica che il deputato Aniello Formisano è entrato a far parte della Commissione.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Silvano MOFFA, presidente, fa presente che la Commissione procederà all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge comunitaria, già approvato dal Senato, e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di sua competenza del disegno di legge comunitaria, che è assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude

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tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione; gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale. A tal fine, fa notare che gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità.
Come rilevato in precedenza, ricorda altresì che, congiuntamente al disegno di legge comunitaria, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e conclude tale esame con l'approvazione di un parere. Ricorda, infine, che - dovendo, entro martedì 22 febbraio, riferire alla XIV Commissione sul disegno di legge comunitaria e trasmettere il parere sulla Relazione - l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella riunione dello scorso 9 febbraio, di prevedere che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge C. 4059 sia fissato alle ore 14 di giovedì 17 febbraio 2011.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, rammenta anzitutto che il disegno di legge comunitaria è l'atto normativo con il quale l'Italia promuove ogni anno l'adeguamento del proprio ordinamento alla legislazione dell'Unione europea; esso, infatti, contiene le disposizioni con cui la legislazione italiana recepisce direttamente le direttive comunitarie nelle varie materie di interesse, in particolare mediante due allegati (A e B), nei quali sono elencate le direttive comunitarie in scadenza, delle quali si propone l'attuazione nell'ordinamento interno, da realizzare mediante l'emanazione di appositi decreti legislativi, secondo principi e criteri, di carattere generale, esposti nello stesso disegno di legge comunitaria.
Nello specifico del disegno di legge comunitaria per l'anno 2010, rileva che il provvedimento, già approvato dal Senato, contiene numerose disposizioni attuative della legislazione europea, che intervengono su materie che interessano i settori di competenza di tutte le Commissioni permanenti. Per tali ragioni, fa presente che - secondo quanto stabilito dalle stesse norme del Regolamento e considerata l'eterogeneità che contraddistingue il disegno di legge comunitaria - la relazione odierna si concentrerà sui soli ambiti di competenza della XI Commissione. In questo contesto, osserva che le disposizioni di interesse riguardano esclusivamente l'attuazione di direttive contenute nell'allegato B, che prevede il recepimento della normativa comunitaria meditante decreto legislativo, previa acquisizione del parere parlamentare.
Segnala che il predetto allegato contiene, in primo luogo, la direttiva 2009/38/CE del 6 maggio 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, che mira a potenziare il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione transnazionali nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie: la direttiva - che dovrà essere recepita entro il 5 giugno 2011 - prevede in particolare che le nuove modalità di informazione e consultazione siano definite e attuate in modo da garantirne l'efficacia e consentire un processo decisionale efficace nell'impresa o nel gruppo di imprese, stabilendo, tra l'altro, i poteri e gli obblighi dei rappresentanti dei lavoratori in riferimento all'informazione.
Sottolinea, altresì, che il medesimo allegato B reca anche l'attuazione della direttiva 2009/52/CE del 18 giugno 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio - la cui attuazione è fissata al 20 luglio 2011 - che introduce un divieto generale di impiego lavorativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, allo

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scopo di contrastare il fenomeno dell'immigrazione illegale, stabilendo anche norme minime comuni relative alle sanzioni e ai provvedimenti applicabili negli Stati membri verso i datori di lavoro che violano tale divieto; viene fatta comunque salva la facoltà, per i singoli Stati membri, di mantenere o introdurre norme ancora più rigorose.
In particolare, fa presente che la direttiva, nel vietare le assunzioni di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, obbliga i datori di lavoro ai seguenti adempimenti: chiedere che un cittadino di un paese terzo, prima di assumere l'impiego, possieda e presenti al datore di lavoro un permesso di soggiorno valido; tenere una copia o la registrazione del permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri, a fini di un'eventuale ispezione; informare le autorità competenti designate dagli Stati membri dell'inizio dell'impiego di un cittadino di un paese terzo.
Si sofferma poi sulla direttiva 2010/41/UE del 7 luglio 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio (anch'essa inclusa nell'allegato B e il cui recepimento deve avvenire entro il 5 agosto 2012), che ha lo scopo di applicare il principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma; in particolare, la direttiva in esame - che intende superare la precedente direttiva sull'argomento, giudica inefficace a conseguire gli obiettivi proposti - vuole salvaguardare i diritti relativi alla condizione di madre o padre dei lavoratori autonomi e dei coniugi che li assistono, nonché rafforzare la protezione della maternità delle lavoratrici autonome e di migliorare la situazione dei coniugi dei lavoratori autonomi. Fa notare che l'articolo 16 della direttiva dispone, peraltro, che gli Stati membri, per particolari difficoltà, possano usufruire di un periodo supplementare di due anni - e, quindi, fino al 5 agosto 2014 - per conformarsi alle disposizioni di protezione sociale e per la prestazioni di maternità relativamente ai conviventi di lavoratori autonomi.
Evidenzia, infine, la direttiva 2010/18/UE dell'8 marzo 2010, del Consiglio, che attua l'accordo-quadro «rivisto» sul congedo parentale, concluso il 18 giugno 2009 dalle tre organizzazioni generali europee interprofessionali delle parti sociali (CES, CEEP e BUSINESSEUROPE) e dall'organizzazione europea interprofessionale delle parti sociali che rappresenta una determinata categoria di imprese (UEAPME); la direttiva - che dovrà essere recepita entro l'8 marzo 2012 - risponde alla necessità di migliorare ulteriormente la conciliazione di vita professionale, vita privata e vita familiare e, in particolare, la legislazione comunitaria vigente in tema di protezione della maternità e congedo parentale, nonché alla possibilità di introdurre nuove forme di congedo per ragioni familiari.
Preso atto del contenuto del provvedimento, preannuncia quindi l'intenzione di esprimere un orientamento favorevole sul disegno di legge comunitaria, per le parti di competenza, fatta salva l'esigenza di verificare l'eventuale presentazione di emendamenti al testo, che saranno ovviamente valutati nel seguito dell'esame del provvedimento.
Passando, poi, alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2009, ricorda che essa costituisce un importante strumento informativo sulle politiche di indirizzo generali, poiché dà conto dell'attività svolte dalle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti iniziative del Governo italiano. Con riferimento alle parti di interesse della XI Commissione, fa presente che esse riguardano sostanzialmente alcune grandi aree di intervento di carattere generale, tra cui ritiene che occorra segnalare: l'attuazione della strategia di Lisbona, con richiamo ai programmi per il contrasto alla recessione a livello globale negli anni 2009 e 2010 (parte prima, sezione II); le politiche per la libera circolazione dei lavoratori (parte seconda, sezione II, paragrafo 1.2); le politiche sociali (parte seconda, sezione II, paragrafo 10), soprattutto per quanto concerne

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l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù (paragrafo 10.1) e la politica del lavoro (paragrafo 10.2).
Nel fare rinvio, per un'analisi di maggiore dettaglio, al contenuto testuale della Relazione, fa notare che essa, nell'ambito dei settori prima richiamati, illustra in modo sintetico le diverse iniziative dell'Unione europea, valutate sia sotto il profilo dei principali sviluppi realizzatisi nel corso del 2009, sia con riferimento alle priorità per il 2010; inoltre, essa illustra - sempre in ordine ai settori di interesse esposti in precedenza - le modalità con le quali l'Italia ha partecipato al processo normativo nelle singole politiche, dando anche conto del recepimento del diritto dell'UE nell'ordinamento interno. Rileva peraltro che, trattandosi di un documento che si riferisce al consuntivo dell'anno 2009 e che indica prospettive di azione per l'anno 2010, la Relazione riveste un interesse specifico soprattutto sotto un profilo ricognitivo delle diverse politiche comunitarie di competenza.
Per tali ragioni, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere una parere favorevole anche sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2009.

Alessia Maria MOSCA (PD) intende preliminarmente rilevare che il Governo, per l'ennesima volta, giunge con grave ritardo a presentare alle Camere il disegno di legge comunitaria, osservando che un comportamento del genere, reiterato nel corso degli anni da parte del Governo in carica, rischia di compromettere l'immagine del Paese a livello europeo e di esporlo a numerose procedure d'infrazione. Fa notare, peraltro, che le modalità «rallentate» con cui l'Italia procede ad adeguare l'ordinamento interno alle direttive comunitarie impediscono al Paese di stare al passo coi processi di modernizzazione in atto in Europa, ponendo in evidenza l'esigenza di accelerare e semplificare le relative procedure normative, come più volte auspicato dagli esponenti del suo gruppo, anche nell'ambito di una discussione avviata sul tema presso il Senato.
Preannuncia, infine, che sul contenuto di merito del provvedimento, che presenta l'attuazione di diverse direttive di interesse per la Commissione, il suo gruppo si riserva di intervenire più diffusamente nella seduta di domani e di valutare la possibilità di presentare specifici emendamenti, al fine di renderlo più efficace e coerente rispetto alle normative europee.

Silvano MOFFA, presidente, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento e ricordato che la conclusione dell'esame preliminare è prevista per la giornata di domani, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.
Nuovo testo C. 54 Realacci.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Grazia GATTI (PD), relatore, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di propria competenza, sulla proposta di legge n. 54, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Al riguardo, segnala che le Commissioni riunite V e VIII, cui il provvedimento è assegnato in sede referente, nella seduta del 3 febbraio 2011 hanno concluso l'esame degli emendamenti, inviando alle Commissioni chiamate ad esaminarlo in sede consultiva, per l'espressione del prescritto parere, un nuovo testo risultante dall'approvazione degli stessi.
Passando al contenuto del provvedimento, fa presente che esso si propone di promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni - nel rispetto dell'equilibrio demografico

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del Paese - oltre che di tutelare e valorizzare il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, di adottare misure a vantaggio sia dei cittadini che vi risiedono, sia delle attività produttive, con riferimento, in particolare, al sistema di servizi territoriali, con l'obiettivo di incentivare e favorire anche l'afflusso turistico. In sostanza, rileva che si tratta di un testo che imposta una specifica disciplina in favore dei piccoli e piccolissimi comuni, nelle more della definitiva entrata in vigore della «Carta delle autonomie locali», provvedimento che è stato già approvato dalla Camera ed è attualmente in corso di esame al Senato: in proposito, sottolinea la non contraddittorietà della proposta di legge in esame rispetto alle norme inserite nella «Carta», che si propongono di affrontare in modo più organico la materia nel suo complesso.
Soffermandosi sui profili di più diretto interesse della XI Commissione, evidenzia, in particolare, gli articoli 3 (comma 2), 4, 6 e 11.
Fa presente, innanzitutto, che l'articolo 3, che fa riferimento a tutti i comuni aventi popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, reca disposizioni concernenti le attività amministrative di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi, stabilendo che tali funzioni sono disciplinate con atto regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate a un organo monocratico sia interno, sia esterno all'ente stesso, che le svolge in conformità ai criteri e ai parametri stabiliti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009. In proposito, rileva che la norma intende semplificare l'individuazione dei soggetti chiamati a svolgere la valutazione per quei comuni che, essendo di ridotte dimensioni, spesso hanno anche un limitato numero di dipendenti al proprio interno; ricorda, peraltro, che occorrerà adattare in modo flessibile a questi comuni i principi che regolano la richiamata Commissione di valutazione, che - secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 150 del 2009, volto a dare attuazione alla legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni - ha il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale. In questo quadro, ritiene opportuno verificare se l'intento di semplificazione delle procedure di valutazione non si ottenga più agevolmente adattando in modo flessibile a questi comuni - in luogo dei criteri e dei parametri stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (o in alternativa ad essi) - taluni dei principi in materia di valutazione dei dipendenti desumibili dagli articoli 16 e 31 del citato decreto legislativo n. 150, che indicano le norme generali applicabili agli enti territoriali.
Sottolinea poi l'articolo 4, che, al comma 1, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, demanda a una pluralità di enti (Stato, regioni, province, unioni di comuni, comunità montane ed enti parco) il compito di garantire, ciascuno secondo le rispettive competenze, che nei piccoli comuni siano assicurate la qualità e l'efficienza dei servizi essenziali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: ambiente, protezione civile, istruzione, sanità, servizi socio-assistenziali, trasporti e servizi postali. Giudica opportuno soffermarsi, in particolare, sul comma 2 di tale articolo 4, laddove, per l'attuazione delle sopraindicate finalità, si prevede che presso i piccoli comuni possano essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi per i cittadini (quali servizi ambientali, sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza); tale soluzione, secondo quanto sostenuto nella relazione illustrativa della proposta di legge, consentirebbe, in una forma coerente con le peculiarità dei territori dei

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piccoli comuni, di mantenervi un'adeguata rete di servizi territoriali e commerciali, in tal modo aumentandone la vivibilità e le prospettive di rivitalizzazione economica. Fa altresì presente che la disposizione in esame dà facoltà alle regioni e alle province di concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi e che il comma 3 del medesimo articolo 4 prevede che le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento di centri per la prestazione dei servizi quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.
Rispetto alla questione del centri multifunzionali, prospetta peraltro l'opportunità di valutare - anche al fine di non disperdere il capitale umano di quei lavoratori impegnati quotidianamente nello svolgimento dei predetti servizi in ambito territoriale - se non sia preferibile affidare taluni di questi servizi allo svolgimento di funzioni in forma associata da parte di una pluralità di enti locali, in modo da evitare che ogni singolo comune debba trovarsi a dover gestire in proprio una serie di funzioni onerose sia sotto il profilo dell'organizzazione sia sotto quello dei costi.
All'articolo 6, comma 1, segnala la disposizione che prevede l'incentivazione di programmi informatici e di innovazione tecnologica, che sembra - a suo avviso - poter incidere in misura significativa sulle opportunità di sviluppo professionale per numerosi lavoratori pubblici e privati presenti nei piccoli comuni. Suggerisce, tuttavia, di sopprimere l'inciso «anche attraverso la fruizione del sistema wi-max», considerato che esso appare limitativo rispetto alle potenziali tecnologie ad oggi utilizzabili e, dunque, suscettibili di ulteriori sviluppi futuri.
Segnala, infine, l'articolo 11, che, al comma 1, istituisce un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2012, per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale nonché all'incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei comuni di cui alla proposta di legge in esame. Pone in evidenza che, all'individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio (comma 2), mentre gli interventi destinatari dei contributi sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i beni e le attività culturali (comma 3). Al riguardo, sottolinea che l'esigua disponibilità del fondo, peraltro limitato al solo anno 2012, può rappresentare un primo punto di partenza per l'avvio delle iniziative in favore dei comuni interessati, fermo restando che il fondo stesso dovrà essere inevitabilmente integrato per gli anni a venire, se davvero si intende rendere stabile ed efficace il sostegno economico e finanziario a tali enti, anche al fine di promuovere l'occupazione e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
In conclusione - preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza della XI Commissione e considerato che esso si propone di rilanciare la crescita demografica, infrastrutturale ed economica dei piccoli comuni, in un quadro di sostenibilità ambientale e sociale, garantendo altresì una valorizzazione del sistema dei servizi territoriali e commerciali in settori delicati e strategici - ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo della Commissione, attendendo peraltro gli ulteriori elementi che emergeranno dal dibattito.

Silvano MOFFA, presidente, fa notare che le Commissioni riunite V e VIII, alle quali il provvedimento è assegnato in sede referente, sono già convocate nel primo pomeriggio di domani per la conclusione dell'esame; in tal senso, chiede ai gruppi di

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valutare - se non vi sono obiezioni e sentita anche la relatrice - la possibilità che nella seduta odierna la Commissione esprima il parere di competenza, anche in modo da rendere il più possibile tempestivi, nei confronti delle Commissioni di merito, gli eventuali rilievi da formulare sul nuovo testo della proposta di legge in esame: in questo caso, peraltro, l'argomento sarebbe conseguentemente espunto dal calendario di domani e sarebbe anticipata a domani la seduta in sede referente già fissata per giovedì 17 febbraio.

Ivano MIGLIOLI (PD), dopo aver premesso che il suo gruppo non ha alcuna obiezione circa la possibilità che la Commissione proceda sin da oggi alla deliberazione di competenza, esprime un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento in esame, dal momento che esso mira a valorizzare il patrimonio storico, culturale ed economico dei piccoli comuni, che rappresentano, a suo giudizio, l'ossatura portante del sistema di governo territoriale. Ritiene, tuttavia, che il testo in esame risolva solo parzialmente le problematiche riguardanti tali importanti amministrazioni locali - soprattutto quelle che operano in aree svantaggiate - che andrebbero inquadrate, a suo avviso, nell'ambito di un progetto di riforma istituzionale di più ampio respiro. In ordine all'azione del Governo in carica su tale versante, nel giudicare in termini non negativi l'adozione della «Carta delle autonomie», in corso di approvazione presso il Parlamento, manifesta invece forti perplessità sullo schema di decreto legislativo in materia di federalismo municipale, provvedimento che giudica potenzialmente lesivo delle prerogative dei comuni più piccoli, nella parte in cui opera uno generico riferimento ai livelli standard dei servizi, senza specificare l'entità e la natura del fondo perequativo.
Quanto al contenuto di dettaglio del provvedimento in titolo, valutate positivamente le osservazioni espresse dal relatore, soprattutto in relazione all'esigenza di considerare la possibilità di affidare taluni servizi comunali allo svolgimento di funzioni in forma associata da parte di una pluralità di enti locali, auspica che il testo in esame possa essere ulteriormente migliorato in sede referente, anche alla luce dei suggerimenti che potrà esprimere la XI Commissione.

Maria Grazia GATTI (PD), relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (vedi allegato).

Silvano MOFFA, presidente, preso atto che non vi sono obiezioni a concludere nella corrente seduta l'esame del provvedimento in titolo, avverte che sarà ora posta in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.
Nuovo testo C. 2302 Granata.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Anna MADIA (PD), relatore, fa notare che la XI Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, la proposta di legge n. 2302, recante l'istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e l'organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali, nel nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base dalla VII Commissione.
Osserva che il provvedimento, che propone di creare una nuova struttura amministrativa dedicata esplicitamente alla tutela del patrimonio storico e culturale sommerso, contiene due specifiche disposizioni

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di più immediato interesse per la XI Commissione, contenute agli articoli 4 e 7.
Fa presente che l'articolo 4 stabilisce l'utilizzo delle professionalità degli archeologi ai quali è demandata la supervisione delle attività di ricerca, scavo e tutela dei beni storico-culturali sommersi oggetto della presente legge. Al riguardo, tuttavia, segnala che non è reso esplicito, nella previsione del citato articolo, che tali attività vengano compiute sotto la direzione di archeologi in grado di partecipare in prima persona alle attività subacquee, in coerenza con quanto accade con qualsiasi altra attività di ricerca archeologica e prevedendo, per tali archeologi, l'acquisizione dei necessari titoli formativi per lo svolgimento dell'attività subacquea. Inoltre, giudica necessario considerare il problema del mancato riconoscimento professionale della figura dell'archeologo; si tratta, a suo avviso, di un vuoto normativo fortemente sentito dalle associazioni di settore e per sanare il quale il Ministro per i beni e le attività culturali, a inizio legislatura, si era impegnato per un preciso intervento normativo. Ritiene utile ricordare, peraltro, che è assegnata in sede referente una proposta di legge (C. 1614) che dispone che, nell'ambito del codice dei beni culturali e del paesaggio, le attività di tutela, vigilanza, ispezione, protezione e conservazione dei beni culturali siano realizzate esclusivamente da specifiche professionalità quali archeologi, bibliotecari, storici dell'arte, archivisti e demoetnoantropologi; a tal fine, nella proposta di legge si prevede che il Ministro debba istituire, senza maggiori oneri per lo Stato, un registro avente funzione ricognitiva delle professionalità dei beni culturali che possono operare tali interventi e, di concerto con le associazioni professionali, debba anche stabilire i requisiti minimi per l'accesso al registro. A suo giudizio, dunque, in attesa del riordino complessivo del settore nel senso di una valorizzazione delle professionalità operanti nei beni culturali e del paesaggio, la Commissione dovrebbe prevedere che il Ministero stabilisca, di concerto con le associazioni di operatori del settore, l'istituzione di un registro, a scopo cognitivo, degli archeologi impegnati nelle attività della Soprintendenza del mare: fa presente che tale misura non sarebbe un appesantimento burocratico, ma un forte segnale di valorizzazione delle competenze voluto dagli stessi operatori ai fini del crescente miglioramento della qualità degli interventi promossi dalla Sopraintendenza.
Osserva poi che sia l'articolo 4 (sulle professionalità) sia l'articolo 7 (che a sua volta disciplina l'utilizzo dei volontari) sono in relazione col tema della regolazione delle attività subacquee, oggetto di un intenso lavoro da parte della XI Commissione e delle associazioni di categoria, più volte udite dai membri della Commissione stessa. In proposito, ritiene importante premettere che il testo unificato delle proposte di legge in materia di attività subacquea (C. 344 e abbinate), come risultante dagli emendamenti approvati dalla XI Commissione, è ancora in attesa della trasmissione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione Bilancio: raccomanda, dunque, una sollecita ripresa dell'iter presso le Commissioni competenti in sede consultiva. Ricorda, inoltre, che il testo in oggetto rappresenta una completa ridefinizione normativa della subacquea professionale in Italia, dal punto di vista dei requisiti tecnici e formativi, della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, degli adempimenti delle imprese, rammentando che, nel corso dell'esame del testo, la XI Commissione ha approvato un emendamento, suggerito dagli operatori dell'archeologia subacquea in ambito universitario e dei centri di ricerca, che dispone che le attività subacquee svolte da università, centri di ricerca e istituti di istruzione siano regolate in maniera autonoma rispetto alla subacquea industriale e ricreativa, attraverso un decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con gli altri ministri interessati e la conferenza Stato-regioni. In particolare, fa notare che gli operatori hanno chiesto una regolazione autonoma al fine di evitare di dover conseguire un brevetto OTS (operatore tecnico subacqueo) ritenuto troppo oneroso e

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maggiormente adatto alle diverse esigenze della subacquea industriale. Vista la stretta contiguità tra l'attività svolta dalla Soprintendenza del mare e quella dei soggetti regolati dal suddetto emendamento, riterrebbe opportuno che la Commissione di merito valutasse l'opportunità di esplicitare nel testo che l'attività subacquea svolta nell'ambito delle attività della Soprintendenza, compresa quella dei volontari di cui all'articolo 7, sia regolata autonomamente, attraverso decreti adottati dai ministeri competenti, rispetto alla subacquea industriale e ricreativa. Infine, suggerisce che la Commissione di merito chiarisca che i soggetti di cui all'articolo 7 operano, nell'ambito delle attività della Soprintendenza, nelle stesse condizioni di sicurezza del personale di ruolo di cui al successivo articolo 8.

Silvano MOFFA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, nell'invitare il relatore a predisporre per la giornata di domani una proposta di parere sul provvedimento in titolo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.