CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 febbraio 2011
433.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 3 FEBBRAIO 2011

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AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 febbraio 2011.

Audizione del Direttore Generale della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Dottor Renato Grimaldi, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao, recanti «Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.45.

Audizione del Capo del I Reparto della Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa, Contrammiraglio Massimo Guma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao, recanti «Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 febbraio 2011. - Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. -

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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.
C. 3160 Schirru.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Salvatore CICU (PdL), relatore, osserva che la proposta di legge in esame ha un contenuto puntuale ma di grande significato. Essa mira a consentire l'accesso alle Forze armate a chi nutre tale desiderio ma vanta un'altezza inferiore a quella attualmente richiesta.
Come noto, la disciplina vigente sull'accesso alla carriera militare nelle Forze armate prevede l'applicazione - in ordine al requisito dell'altezza richiesto per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa - del limite minimo di metri 1,65 per gli uomini e 1,61 per le donne, salvo che per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, per i quali i limiti sono più elevati: 1,70 per gli uomini e 1,65 per le donne. I suddetti parametri erano fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 411 del 1987, come modificato dal decreto n. 112 del 2000. Tale normativa è adesso contenuta nell'articolo 587 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
Il provvedimento in esame stabilisce, invece, che per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri sia fissato un limite minimo di altezza di metri 1,50, valido per entrambi i sessi.
L'assunto su cui si muove siffatta proposta è che la previsione del limite d'altezza di metri 1,50 non arreca alcun pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare in termini di idoneità all'impiego. Prova di ciò è la circostanza che un analogo limite era anche previsto per i militari di leva dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e risulta anche confermato dall'articolo 1955 del Codice dell'ordinamento militare. Tiene, inoltre, a precisare come l'assenza di un limite minimo di altezza sia una caratteristica che connoti le più efficienti Forze armate del mondo.
Si richiama, quindi, alla relazione illustrativa nella quale viene evidenziato che le ragioni storiche che diedero vita al «deficit staturale» appaiono ormai anacronistiche alla luce delle moderne esigenze della difesa. Rispetto a determinate mansioni - cita al riguardo le operazioni all'interno dei carri armati e nel paracadutismo da elicottero - appaiono infatti più adatte persone di piccola statura, mentre si possono presentare rilevanti difficoltà per individui di statura troppo alta.
Non va dimenticato inoltre che, in questa legislatura, è stata approvata la legge 7 luglio 2009, n. 93 recante modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere, che consente l'arruolamento, in deroga agli attuali limiti minimi di altezza, di soggetti di statura non inferiore a metri 1,50.
Venendo al contenuto del testo, l'articolo unico, al comma 1, stabilisce che per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri siano richiesti i limiti di statura così individuati:
a) per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari di truppa, fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere b) e c), è richiesta un'altezza non inferiore a metri 1,50 per entrambi i sessi e, limitatamente al personale della Marina militare, non superiore a metri 1,95;

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b) per gli ufficiali piloti della Marina militare e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica, è richiesta un'altezza non inferiore a metri 1,50 per entrambi i sessi e non superiore a metri 1,90;
c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri la statura non deve essere inferiore a metri 1,50 per entrambi i sessi.

Le uniche modifiche riguardano, pertanto, il solo limite minimo di altezza, mentre si confermano i limiti massimi di statura già previsti. Segnala altresì che la citata lettera c) appare ormai superflua in quanto gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri rientrano già nella previsione di cui alla precedente lettera a).
Il successivo comma 2 dispone, inoltre, che, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Governo provveda a conformare l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 411 del 1987 e successive modificazioni, alle disposizioni contenute nella presente legge.
Sul piano della tecnica normativa, ricorda preliminarmente che il citato articolo 2 è stato abrogato dal Codice dell'ordinamento militare ed il suo contenuto è stato trasposto nel già richiamato l'articolo 587 del Testo unico delle disposizioni regolamentari.
La circostanza che i parametri su cui si interviene siano fissati da una fonte di rango secondario deve far riflettere sulla necessità e sull'opportunità di adoperare lo strumento normativo di rango primario. Rileva, al riguardo, che il legislatore è sempre libero di attrarre alla sfera della «legge» ciò che è normato da strumenti secondari, purché ciò non avvenga con modifiche frammentarie. Peraltro, i «requisiti generali per il reclutamento» sono già attualmente fissati da una norma primaria: l'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, infatti, li elenca in modo dettagliato prevedendo, in particolare, alla lettera d) del comma 1, che occorre «rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento». Nulla osta dunque a inserire le disposizioni in esame in questo specifico contesto normativo.
Piuttosto, suggerisce un supplemento di riflessione sulla circostanza che il provvedimento non agisce su limiti minimi di statura - anch'essi previsti dal citato decreto n. 411, e successive modificazioni - riferiti a situazioni non del tutto dissimili. Si riferisce, ad esempio, ai limiti previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (1,65 per gli uomini e 1,61 per le donne); al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1,65 sia per gli uomini che per le donne); al Corpo della Guardia di finanza (per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali e i finanzieri: non inferiore a 1,65 per gli uomini e a 1,61 per le donne; per gli ufficiali: non inferiore a 1,68 per gli uomini e a 1,64 per le donne).
Infine, per completezza di istruttoria, ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 163 del 1993, ha ritenuto che «l'adozione di un trattamento giuridico uniforme - cioè la previsione di un requisito fisico per l'accesso al posto di lavoro, che è identico per gli uomini e per le donne, - è causa di una «discriminazione indiretta» a sfavore delle persone di sesso femminile, poiché svantaggia queste ultime in modo proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in considerazione di una differenza fisica statisticamente riscontrabile e obiettivamente dipendente dal sesso». A suo avviso, tale pronuncia non appare però invocabile nel caso di specie, essendo lo scopo della legge proprio quello di favorire l'accesso delle donne alla carriera militare e dunque ha una funzione eminentemente antidiscriminatoria.
Conclusivamente, l'intervento normativo in oggetto vuole rimuovere le limitazioni che le citate normative hanno imposto e impongono ancora oggi ai diritti costituzionali di coloro che vogliono contribuire alla difesa della Patria, eliminando altresì una grave discriminazione tra i ragazzi, specialmente in un momento storico come questo in cui l'arruolamento

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nelle Forze armate e nelle Forze dell'ordine rappresenta un valore aggiunto per la difesa della Patria stessa oltre che un importante sbocco occupazionale.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA ritiene che l'affermazione del relatore, in ordine all'assenza del requisito del limite di altezza per l'arruolamento nelle Forze armate di altri importanti Paesi esteri, possa essere oggetto di una nota esplicativa da parte del Governo. Analogo approfondimento si riserva di effettuare con riguardo alla platea sulla quale incide la proposta di legge in esame, al fine di verificare se l'intervento normativo sia idoneo ad evitare discriminazioni nonché problematiche connesse ad eventuali mutamenti di professione tra le Forze armate e le altre strutture operative citate dal relatore. Per tali considerazioni, si riserva dunque di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Amalia SCHIRRU (PD), nel ringraziare il deputato Cicu per la relazione esauriente e dettagliata, chiede alla presidenza di poter intervenire in una successiva seduta al fine di approfondire gli aspetti messi in evidenza dal relatore stesso, anche alla luce dei chiarimenti preannunciati dal Governo.

Giacomo CHIAPPORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 2 febbraio 2011. - Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla missione a Roma del 9 novembre 2010, per una visita al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
(Svolgimento e conclusione).

Giacomo CHIAPPORI, presidente, rende comunicazioni sulla missione in titolo (vedi allegato 1). Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle comunicazioni in titolo.

Sulla missione del 23 e 24 novembre 2010, alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» di Firenze e all'Accademia militare di Modena.
(Svolgimento e conclusione).

Giacomo CHIAPPORI, presidente, rende comunicazioni sulla missione in titolo (vedi allegato 2). Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.