CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 gennaio 2011
430.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 gennaio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.
Atto n. 309.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che il Presidente della Camera, nel comunicare che la richiesta di parere parlamentare trasmessa dal Governo sullo schema di decreto legislativo in oggetto, non è corredata dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti con

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lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha raccomandato che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Gianluca BUONANNO (LNP), relatore, fa presente che lo schema di decreto in esame reca attuazione della direttiva 2008/110/CE, in materia di interoperabilità ferroviaria.
Nel ricordare che il principale obiettivo di tale direttiva, che apporta modifiche alla direttiva 2004/49/CE, è l'ulteriore sviluppo e miglioramento della sicurezza delle ferrovie comunitarie, osserva che essa interviene, in particolare, alla luce della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 1999 (COTIF), entrata in vigore il 1o luglio 2006, secondo la quale i detentori di carri merci non sono più soggetti all'obbligo di immatricolare i carri presso un'impresa ferroviaria, e sono responsabili della manutenzione dei carri medesimi, precisando il concetto di detentore, e definendo un sistema di certificazione concernente il responsabile della manutenzione.
Segnala che il provvedimento in esame novella il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie».
Passando ad illustrare brevemente il contenuto del provvedimento, sottolinea che l'articolo 1 specifica le finalità del provvedimento, volto a migliorare e sviluppare la sicurezza delle ferrovie comunitarie. L'articolo 2 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2007: in particolare il comma 1, novellando l'articolo 2 del citato decreto n. 162 del 2007, prevede che la disciplina recata da quest'ultimo non si applica alle ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una propria rete, comprese le officine di manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora; il comma 2 aggiunge tre nuove definizioni a quelle contenute nell'articolo 3 del decreto legislativo: quelle di detentore, di responsabile della manutenzione, di veicolo; il comma 3 novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 162 del 2007, che definisce i compiti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie: rispetto alla norma vigente, si specifica che la verifica delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento e alla manutenzione deve essere effettuata conformemente ai pertinenti requisiti essenziali, e si attribuisce all'Agenzia il compito di disciplinare le modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sull'infrastruttura ferroviaria, compresi i veicoli storici; i commi 4 e 5 recano alcune norme di coordinamento; il comma 6 introduce un nuovo articolo 9-bis, rubricato manutenzione dei veicoli, con il quale si prescrive che ad ogni veicolo sia assegnato, prima della messa in servizio o dell'utilizzo, un soggetto responsabile della manutenzione, registrato al RIN. Tale soggetto può essere, tra gli altri, un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un detentore e può effettuare la manutenzione direttamente o affidarla a officine qualificate. Il soggetto responsabile assicura che i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza e che siano mantenuti in conformità con il piano di manutenzione. Con riferimento ai carri merci, si prescrive che il soggetto responsabile sia certificato da un organismo riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il sistema di certificazione dovrà essere conforme all'apposito regolamento che verrà adottato dalla Commissione europea e i certificati rilasciati saranno validi in tutta la Comunità. Il comma 7 del nuovo articolo 9-bis consente all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di prevedere misure alternative per l'identificazione del soggetto responsabile e per la sua certificazione. I casi in cui ciò è consentito sono: veicoli registrati in Paesi non appartenenti alla Comunità europea; veicoli utilizzati su reti o linee a scartamento differente da quello della rete ferroviaria principale della Comunità e veicoli storici; veicoli esclusi dall'applicazione del decreto legislativo

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n. 162 del 2007, attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di un'autorizzazione ad hoc per essere messi in servizio. In tal caso le deroghe non possono avere durata superiore a cinque anni.
Le misure alternative devono essere identificate e motivate nella relazione annuale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e sono concesse: all'atto della registrazione del veicolo nel RIN, se riguardano l'identificazione del soggetto responsabile della manutenzione; per il rilascio dei certificati e delle autorizzazioni di sicurezza di cui agli articoli 14 e seguenti del decreto n. 162, per quanto riguarda l'identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione. Segnala, a tale riguardo, l'opportunità di riformulare in un comma autonomo queste ultime disposizioni, che nello schema risultano invece accorpate al comma nel quale si individuano le tre ipotesi in cui è consentita la previsione di misure alternative.
Il comma 7 reca una norma di coordinamento, mentre il comma 8 apporta alcune modiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 162 del 2007, relativo ai certificati di sicurezza. Il comma 9 modifica l'articolo 19 del decreto n. 162 del 2007, prevedendo che l'Organismo investigativo, nello stabilire la portata delle indagini sugli incidenti e le relative procedure, deve tenere conto dei principi e degli obiettivi indicati dagli articoli 20 e 21 dello stesso decreto legislativo.
Il comma 10 modifica il termine per l'applicazione del decreto legislativo n. 162 del 2007 alle reti ferroviarie regionali. Ricorda che la norma vigente stabilisce che tale applicazione è posticipata di tre anni (e quindi decorre dal 23 ottobre 2010), mentre la norma in esame stabilisce che a tale disciplina sarà data applicazione quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere omogenei i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale.
I commi 11 e 12 recano abrogazioni e modifiche di carattere formale.
L'articolo 3 dello schema di decreto stabilisce al comma 1 che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, emani un decreto che tenga conto del Memorandum internazionale sottoscritto a Bruxelles il 14 maggio 2009, che fissa i criteri di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione. Il decreto dovrà disciplinare i requisiti e le modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci e le tariffe, da aggiornare almeno ogni due anni, a carico dei suddetti organismi, per le attività svolte nei loro confronti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ciò nelle more dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione europea cui, secondo la stessa direttiva 2008/110/CE, è demandato il compito di ridefinire il sistema di certificazione in oggetto.
Rileva, in proposito, l'opportunità di valutare una più puntuale definizione delle norme oggetto del decreto ministeriale, specificando quelle di natura transitoria, che saranno cioè superate con l'entrata in vigore del regolamento comunitario, e quelle destinate invece ad avere efficacia definitiva.
Il comma 2 dell'articolo 3 in esame precisa che, in attesa dell'emanazione del citato decreto ministeriale, la verifica della capacità di svolgere le funzioni di soggetto responsabile della manutenzione, nei casi in cui questo sia un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, è effettuata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
L'articolo 4 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il viceministro Roberto CASTELLI si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.
Atto n. 311.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Maurizio IAPICCA (PdL), relatore, fa presente che lo schema di decreto in esame, predisposto in attuazione della delega contenuta all'articolo 1 della legge comunitaria per il 2009 (legge 96 del 2010), è volta al recepimento della direttiva 2009/16/CE, recante norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.
Ricorda preliminarmente che il Memorandum di intesa di Parigi, sul controllo dello Stato di approdo, del 26 gennaio 1982, di cui l'Italia è parte contraente, ha introdotto nell'ordinamento internazionale un sistema di procedure ispettive armonizzate, in base al quale le navi battenti bandiera dei Paesi firmatari vengono ispezionate al loro scalo presso uno dei porti aventi sede negli Stati aderenti al Memorandum, in condizioni di reciprocità e nel rispetto di quote predeterminate di navi da sottoporre ad ispezione. Osserva che obiettivo della procedura ispettiva è costituire un deterrente all'impiego di navi per il trasporto marittimo internazionale che presentino condizioni di sicurezza non adeguate ai requisiti minimi standard (cosiddette navi sub standard).
Evidenzia che il contesto normativo comunitario su tale materia è rappresentato dalla citata direttiva 2009/16/CE, che costituisce la rifusione, in un testo consolidato, delle successive modifiche apportate alla precedente direttiva 95/21/CE, semplificandone e modificandone talune disposizioni, allo scopo di migliorare l'efficacia e la qualità delle ispezioni delle navi da parte dello Stato di approdo.
Passando ad una breve illustrazione del contenuto degli articoli, sottolinea che lo schema si compone di trentuno articoli e quattordici allegati tecnici. L'articolo 1 indica gli obiettivi della direttiva 2009/16/CE e del nuovo regime ispettivo in essa contenuto, avente lo scopo di ridurre drasticamente il trasporto marittimo inferiore agli standard di sicurezza, mediante un sistema di controllo finalizzato ad ispezionare tutte le navi con una frequenza legata al profilo di rischio. L'articolo 2 reca le definizioni. L'articolo 3 definisce il campo di applicazione del decreto, che riguarda le navi di bandiera non italiana e i relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un porto nazionale, escludendo le navi da pesca, da guerra, ausiliarie, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali e le unità da diporto non adibite a traffici commerciali. L'articolo 4 elenca i compiti dell'Autorità competente centrale, individuata nel Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che riguardano: il controllo e coordinamento dell'attività ispettiva nei porti nazionali, le statistiche relative alle ispezioni e la trasmissione dei dati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
L'articolo 5 rinvia all'allegato I la definizione dei requisiti professionali degli ispettori. L'articolo 6 individua i parametri in base ai quali determinare il profilo di rischio della nave. L'articolo 7 indica le modalità mediante le quali l'autorità competente locale (rappresentata dal competente ufficio marittimo periferico) deve selezionare le navi ai fini dell'ispezione. Fa presente che la frequenza delle ispezioni è definita, ai sensi dell'articolo 8, in relazione al profilo di rischio: per le navi ad alto rischio l'intervallo tra le ispezioni non deve superare il semestre, mentre ispezioni supplementari sono disposte in caso di fattori di priorità assoluta o imprevisti.

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L'articolo 9 dispone l'obbligo, per l'autorità competente locale, di ispezionare tutte le navi di priorità I (navi che devono essere oggetto di ispezione obbligatoria) che facciano scalo nei suoi porti e ancoraggi, nonché un numero complessivo di navi di priorità I e II (navi sottoponibili a ispezione secondo criteri discrezionali) corrispondente almeno alla percentuale annuale assegnata allo Stato da parte dell'Unione europea. L'articolo 10 indica i limiti massimi delle mancate ispezioni, prevedendo, altresì, l'obbligo di ispezionare in via prioritaria le navi con un profilo di rischio elevato che facciano scalo raramente nei porti all'interno dell'Unione europea. L'articolo 11 detta la disciplina relativa all'attribuzione di una percentuale di ispezioni equilibrata tra gli Stati membri. Il rinvio delle ispezioni ed i casi di mancata effettuazione sono disciplinati dall'articolo 12. L'articolo 13 prevede l'obbligo di comunicazione dell'arrivo di una nave assoggettabile ad ispezione estesa da parte dell'armatore, dell'agente o del comandante della stessa. L'articolo 14 concerne le modalità di informazione, da parte dei piloti, di anomalie riscontrate, nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni, a bordo di navi che possano rappresentare una minaccia per la sicurezza della navigazione o per l'ambiente marino. L'articolo 15 reca la disciplina applicabile in caso di presentazione di esposti all'autorità competente locale. La disciplina delle ispezioni iniziali e dettagliate è contenuta nell'articolo 16, mentre l'articolo 17 definisce il nuovo regime di ispezione estesa per alcune categorie di navi. L'articolo 18 dispone per gli ispettori il rispetto delle procedure di cui all'allegato VIII dello schema di decreto, in materia di sicurezza ovvero in relazione alla disciplina delle misure amministrative a carattere preventivo finalizzate a scongiurare il compimento di azioni illecite intenzionali a bordo e nell'ambito dei porti. L'articolo 19 regolamenta le ispezioni dei traghetti e delle unità veloci da passeggeri. L'articolo 20 stabilisce i nuovi criteri per la determinazione del provvedimento di rifiuto di accesso nei porti ed ancoraggi all'interno dell'Unione europea o degli Stati aderenti al Memorandum di Parigi del 1982. L'articolo 21 prevede che al termine di un'ispezione dettagliata ovvero estesa, l'ispettore debba redigere un rapporto e consegnarne una copia al Comandante della nave ed all'Autorità competente locale. L'articolo 22 indica i casi in cui va disposto il fermo di una nave, ove siano riscontrate delle deficienze che rappresentano un pericolo per la sicurezza della navigazione, la salute o l'ambiente, o quando la nave non sia dotata di dispositivo di registrazione dei dati di navigazione qualora richiesto. L'articolo 23 disciplina le ipotesi in cui le deficienze non possono essere corrette nel porto in cui è avvenuta l'ispezione e prevede la possibilità di autorizzare la nave, al fine di correggerle, a raggiungere il cantiere navale idoneo più vicino. L'articolo 24 disciplina il divieto di accesso in porti di Stati membri. L'articolo 25 prevede la possibilità, avverso i provvedimenti di fermo di cui all'articolo 22 e di rifiuto di accesso di cui all'articolo 24, di esperire ricorso giurisdizionale al TAR competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. L'articolo 26 istituisce l'obbligo, per l'autorità competente locale, di fornire alla banca dati delle ispezioni - tramite il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi SafeSeaNet - le informazioni inerenti l'ora di previsto arrivo e partenza delle navi che facciano scalo nei porti ed ancoraggi di giurisdizione, nonché le informazioni relative alle ispezioni effettuate. Lo scambio di informazioni, cooperazione e pubblicazione di notizie, da parte dell'autorità competente locale, è regolato dall'articolo 27. L'articolo 28 stabilisce l'onere del rimborso delle spese relative alle ispezioni iniziali, dettagliate ed estese, da cui deriva un provvedimento di fermo, in capo all'armatore o ad un suo rappresentante in conformità alle tariffe determinate con il decreto ministeriale 28 ottobre 2009. Si prevede, inoltre, che il fermo non possa essere revocato finché non vengano rimborsate le predette spese. Fa presente, al riguardo, che quest'ultimo articolo si ricollega

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al problema sollevato con il parere motivato che la Commissione europea ha inviato all'Italia il 3 aprile 2008 (procedura n. 2006/2023), per non aver recepito nell'ordinamento interno l'articolo 16 della direttiva 95/21/CE (ora articolo 28 della direttiva 2009/16), in base al quale le spese connesse con le ispezioni delle navi devono essere sostenute dal proprietario, dall'armatore o da un suo rappresentante nello Stato di approdo. L'articolo 29 prevede una serie di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di alcune fattispecie indicate nel provvedimento.
L'articolo 30 contiene l'abrogazione espressa del decreto ministeriale n. 305 del 2003. L'articolo 31 reca infine la clausola di invarianza della spesa.

Il viceministro Roberto CASTELLI si riserva di esprimere le valutazioni del Governo nel prosieguo dell'esame.

Michele Pompeo META (PD) chiede al relatore delucidazioni sulla dizione «navi da guerra» utilizzata all'interno del provvedimento, in luogo della più comune dizione «navi militari».

Carlo MONAI (IdV) osserva che, anche in ragione dell'esistenza della banca dati SafeSeaNet, nella quale vengono convogliate tutte le informazioni relative alle ispezioni effettuate sulle navi, sarebbe opportuno prevedere un monitoraggio delle ispezioni, in modo tale da non effettuare ispezioni sulla stessa nave in porti diversi a breve distanza di tempo, privilegiando invece un controllo su un numero maggiore di navi, anche se effettuato attraverso ispezioni svolte in Stati diversi.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto di un ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea.
Atto n. 318.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giacomo TERRANOVA (PdL), relatore, fa presente che lo schema di decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il ministero dell'economia e finanze, all'esame della IX Commissione provvede a ripartire uno stanziamento aggiuntivo per il 2010 in favore dell'Aero Club d'Italia e dell'Istituto italiano di navigazione.
Ricorda che in base alla vigente normativa, recata dall'articolo 1, commi 40-44, della legge n. 549 del 1995, e dall'articolo 32 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), per l'esercizio 2010 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2009 aveva assegnato al capitolo di spesa 1952 del Programma «Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo», del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno stanziamento di 231.605 euro. Rileva che, a seguito della riduzione del 50 per cento dei capitoli relativi a contributi dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi, disposta dall'articolo 7, comma 24, del decreto legge n. 78 del 2010 e ad ulteriori riduzioni successivamente operate, tale importo è stato ridefinito in 111.936,17 euro.
Sottolinea che con decreto ministeriale, che risulta attualmente ancora in attesa di emanazione, sul quale la IX Commissione ha espresso parere favorevole in data 10 novembre 2010, si è provveduto al riparto della predetta somma, assegnando una quota di euro 100.742,55 all'Aero Club d'Italia, e una quota di euro 11.193,62 all'Istituto italiano di navigazione.
Evidenzia che in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), che ha individuato le finalità cui destinare le somme derivanti dal cosiddetto «scudo fiscale», tra le quali

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quelle previste dal citato articolo 1, comma 40 della legge n. 549 del 1995, è intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2010 che ha stanziato la somma di 19 milioni di euro da destinare complessivamente ad enti e organismi ai sensi di tale comma e successivamente il decreto del Ministero dell'economia e finanze del 15 dicembre 2010, che, nell'ambito di tali risorse, ha assegnato euro 37.611,00 per il 2010, sul menzionato capitolo 1952 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, in favore di enti operanti nel settore della navigazione aerea.
Segnala che lo schema di decreto in esame provvede a ripartire tale importo, e attribuisce euro 33.850,00 all'Aero Club d'Italia, ed euro 3.761,00 all'Istituto italiano di navigazione.
Ricorda, infine, che la documentazione relativa all'attività svolta dagli enti in oggetto per l'anno 2009 è stata depositata presso la Commissione in occasione dell'esame del precedente schema di decreto di ripartizione, nel mese di novembre 2010.
Nel segnalare che il presente schema di riparto appare coerente con il precedente schema di riparto su cui si è recentemente espressa favorevolmente la Commissione, propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale in esame.

Mario LOVELLI (PD), nell'osservare che lo stanziamento aggiuntivo che lo schema di decreto in esame ripartisce tra gli enti della navigazione aerea assume un carattere di straordinarietà, trattandosi di risorse derivanti dall'applicazione dello scudo fiscale, e non ottempera quindi, in via definitiva, alle esigenze dei suddetti enti, che fino all'anno 2009 beneficiavano di un contributo assai maggiore, chiede al Governo quali soluzioni intenda individuare per le annualità successive al 2010, al fine di compensare il taglio di risorse effettuato dal decreto-legge n. 78 del 2010.

Carlo MONAI (IdV), nel condividere la preoccupazione espressa dal collega Lovelli, esprime perplessità in ordine alla coerenza politica di un intervento che attinge ad un fondo straordinario, costituito dalle risorse derivanti dall'applicazione dello scudo fiscale, per destinarle al finanziamento di spese correnti, anziché, come sarebbe più opportuno, ad interventi infrastrutturali. Giudica necessario fare una riflessione complessiva sul funzionamento di questi enti, che fino al 2009 erano destinatari di risorse assai più ingenti, anche al fine di verificarne le reali possibilità di funzionamento per gli anni successivi al 2010.

Giacomo TERRANOVA (PdL), relatore, nel rilevare che la somma che il provvedimento intende ripartire tra gli enti destinatari è di importo assai ridotto, sottolinea che essa è volta a compensare, sebbene solo parzialmente, il taglio operato dal decreto-legge n. 78 del 2010. Tutto ciò considerato ribadisce la sua proposta di parere favorevole.

Il viceministro Roberto CASTELLI, si riserva di fornire in una successiva seduta i chiarimenti richiesti dai deputati intervenuti.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere su uno schema di decreto ministeriale di riparto, ossia su uno schema di provvedimento amministrativo che, per sua natura, non può rimuovere i vincoli derivanti da norme di legge, primo fra tutti quello dell'ammontare delle risorse da ripartire.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 15.

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Commercializzazione del metano per autotrazione.
Testo unificato C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo unificato delle proposte di legge C2172 e abbinate, recante «Commercializzazione del metano per autotrazione», quale risultante dalle modifiche introdotte durante l'esame in sede referente.
Segnala che il testo unificato, come precisato dall'articolo 1, è diretto ad incentivare, specie nelle grandi aree metropolitane, nelle aree a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme di inquinamento e sulla rete autostradale, l'impiego del metano per autotrazione - cui per la prima volta viene riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante - a motivo del suo ridotto impatto ambientale, della sicurezza intrinseca del suo utilizzo e della continuità delle forniture.
L'articolo 2 del testo reca alcune definizioni, tra le quali quelle di gas naturale, metano, metano liquido (GNL) gas di petrolio liquefatto (GPL), biometano, biometano liquido.
Ai fini della razionalizzazione e dell'incremento della rete degli impianti di distribuzione di metano per autotrazione, l'articolo 3 estende ai medesimi impianti le disposizioni in materia di liberalizzazione dell'attività di distribuzione dei carburanti e di ristrutturazione della rete distributiva di cui al decreto legislativo n. 32 del 1998 e al decreto legge n. 112 del 2008, demandando quindi ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione self service negli impianti di distribuzione di metano e di GPL e presso gli impianti di compressione domestici; l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi in impianti multiprodotto; la trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali siti nelle aree urbane, da dismettere, in impianti di distribuzione di metano.
Ad un altro decreto ministeriale è demandata l'individuazione dei principi generali cui dovranno attenersi le regioni nel redigere i piani di sviluppo della rete di distribuzione del metano, prevedendo l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione in rapporto alla densità abitativa e di autorizzazione di nuovi impianti che prevedano - specie nelle aree urbane e sulla rete autostradale - punti di rifornimento a metano, nonché la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e per l'adeguamento di quelli già esistenti.
Per incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione del metano, il provvedimento stabilisce che le condotte di allacciamento che collegano gli stessi impianti alla rete di metanodotti esistente vengano dichiarate di pubblica utilità rivestendo carattere di indifferibilità ed urgenza.
Al fine di favorire e promuovere l'uso del biometano come carburante di autotrazione anche in aree geografiche dove la rete del metano non è presente, l'articolo 3 prevede inoltre che i Piani regionali sul sistema distributivo possano, con iter semplificato, autorizzare la realizzazione di impianti di distribuzione e rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas. I Piani regionali prevedono inoltre l'installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa e l'obbligo di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale.
L'articolo 4, che recava ulteriori disposizioni per la diffusione del metano per autotrazione, è stato soppresso nel corso dell'esame presso la X Commissione Attività produttive. L'articolo 5 istituisce un apposito Fondo con stanziamento pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni

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2011, 2012 e 2013, volto ad incentivare la ricerca, al fine di garantire lo sviluppo di nuove forme di distribuzione e di tecnologie che promuovano l'impiego del metano per autotrazione, ad alimentare il quale concorre anche un contributo a carico dei soggetti che forniscono gas metano ai gestori degli impianti di distribuzione e dei proprietari di carri bombolai destinati al trasporto del metano. L'articolo 6 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Cassa per la gestione del metano per autotrazione, con il compito di determinare i contributi che finanziano il fondo, provvedere alla punzonatura, alla verifica e alla eventuale sostituzione delle bombole serbatoio. L'amministrazione della Cassa è affidata ad un Comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Cassa stessa. L'articolo 7 abroga le disposizioni ritenute ormai superate dalla nuova disciplina recata dal testo unificato.
In conclusione, nel ritenere che il provvedimento non presenti profili problematici dal punto di vista delle competenze della IX Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul testo unificato in esame.

Il viceministro Roberto CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Carlo MONAI (IdV) osserva che la disposizione con cui si prevede la trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali da dismettere, siti nelle aree urbane, in impianti di distribuzione del metano, potrebbe rivelarsi un elemento problematico in relazione alla sicurezza delle aree urbane, dal momento che la dismissione dei vecchi impianti di distribuzione dei carburanti era motivata da esigenze di sicurezza delle città rispetto a possibili eventi incidentali.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che ad oggi esiste una regolamentazione più stringente per l'apertura degli impianti di distribuzione del GPL e del metano. Ciò stante, il provvedimento in esame prevede, in determinate situazioni, la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di nuovi impianti e l'adeguamento di quelli esistenti.

Marco DESIDERATI (LNP) ricorda che, a seguito dell'indirizzo adottato dalle compagnie petrolifere, volto a far sì che la rete di distribuzione dei carburanti sia costituita da centri in cui si effettuano anche altri servizi, come ad esempio la ristorazione e la vendita di prodotti commerciali, gli impianti di tal genere risultano difficilmente realizzabili nei centri urbani. Quindi, considerata la progressiva eliminazione dei centri di distribuzione del carburante nelle città, si dichiara favorevole all'ipotesi di una conversione degli impianti da dismettere in impianti di distribuzione di carburante più pulito.

Michele Pompeo META (PD) fa presente che la materia in esame è stata trasferita alle competenze regionali.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, nel ricordare che la Commissione è tenuta ad esprimere un parere sul provvedimento in oggetto per i soli profili di sua competenza, sottolinea che il decreto ministeriale cui è demandata la definizione dei princìpi generali per l'attuazione dei piani regionali di sviluppo deve essere emanato sentita la Conferenza unificata e che l'ulteriore decreto ministeriale con cui si provvede all'individuazione delle modalità di trasformazione degli impianti siti nelle aree urbane in impianti di distribuzione nel metano, deve essere emanato nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello comunitario.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.