CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 gennaio 2011
430.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 gennaio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 12.40.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
C. 3900, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini e C. 2419 Cassinelli).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che inizierà oggi l'esame della proposta di legge C. 3900, approvata dal Senato, recante la riforma dell'ordinamento forense, che sarà illustrata dal relatore, onorevole Cassinelli. A tale proposta di legge sono abbinate le proposte C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini e C. 2419 Cassinelli, riguardo alle quali in una prossima seduta sarà svolta l'integrazione della relazione.

Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, rileva che il provvedimento in esame, approvato dal Senato il 23 novembre scorso, è diretto a riformare la disciplina dell'ordinamento forense, con l'obiettivo di assicurare un'avvocatura più specializzata, più indipendente e più qualificata professionalmente,

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responsabilizzando al massimo l'ordine degli avvocati, che è chiamato ad essere garante, di fronte all'utenza, della serietà e della professionalità dei suoi iscritti. Tutto ciò è in realtà finalizzato a garantire la pienezza del diritto di difesa dei cittadini anche in attuazione dei principi del giusto processo.
Il testo trasmesso dal Senato è il risultato di un lungo ed approfondito lavoro che ha preso spunto da un testo elaborato dal consiglio Nazionale forense. Anzi, si tratta di un testo che, come è stato sottolineato nel corso del dibattito in Senato, nel quale per la prima volta tutte le componenti significative dell'avvocatura italiana si sono riconosciute.
Prima di passare ad esaminare, necessariamente sinteticamente, le linee guida della riforma, è opportuno sottolineare come l'esigenza secondo la quale qualsiasi riforma professionale non debba risolversi in una ottusa difesa corporativa non possa tradursi, come qualcuno sostiene, in una deregulation dell'intera materia. Nel caso della professione forense, ad esempio, qualsiasi forma di deregulation contrasterebbe con la circostanza che si tratta di una professione volta a garantire diritti di rilevanza costituzionale dei cittadini estremamente delicati, come quello di difesa e quello di vedere assicurata in concreto la certezza del diritto.
Vi è anche un'altra considerazione da fare. Attualmente risultano iscritti all'Albo 230.000 avvocati. È un dato allarmante se paragonato a quello degli Paesi europei. Il nuovo ordinamento professionale deve porsi, quindi, anche l'obiettivo di scongiurare che l'Albo rappresenti una sorta di un'area di parcheggio della disoccupazione giovanile. L'iscrizione all'Albo deve essere riservata a coloro che con professionalità effettivamente esercitano la professione forense. Strettamente legato a tale ragionamento vi è quello sulla deontologia e, quindi, sull'applicazione delle sanzioni disciplinari nel caso in cui non siano osservati doveri deontologici superando qualsiasi logica di casta.
Il provvedimento è composto di 66 articoli suddivisi in sei titoli.
I principali profili di novità contenuti nel testo consistono nei seguenti: a) l'inserimento tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati delle attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale (articolo 2); b) la nuova disciplina delle società tra avvocati e, in particolare delle società multidisciplinari (articolo 4); c) la figura dell'avvocato specialista (articolo 8); d) l'obbligo di formazione continua (articolo 10); e) l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile (articolo 11); f) la vincolatività dei minimi tariffari e il sostanziale ripristino del divieto del patto di quota lite (articolo 12); g) l'obbligo di esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall'albo (articolo 20); h) la nuova e più rigorosa disciplina del tirocinio professionale e del regime di incompatibilità per il praticante; i) le modifiche alla disciplina del procedimento disciplinare, anche sotto il profilo degli organi competenti (articoli 49-62).
Il Titolo I (articoli 1-13) reca disposizioni generali.
L'articolo 1 delinea in termini generali il contenuto della riforma della professione di avvocato e demanda a regolamenti ministeriali l'attuazione della medesima.
L'articolo 2, oltre a indicare in generale i requisiti per l'iscrizione all'albo e a disciplinare l'uso del titolo, individua il contenuto della professione, inserendo tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale. Su questo punto è intervenuta l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha inviato una segnalazione al Parlamento (segnalazione del 18 settembre del 2009) evidenziando taluni profili critici del provvedimento suscettibili di determinare restrizioni alla concorrenza, tra i quali l'ampliamento del novero delle attività riservate agli avvocati. Tale tema ha costituito oggetto anche delle segnalazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (segnalazione del 20 novembre del 2009) e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (segnalazione del 2 dicembre 2010).

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L'articolo 3 elenca i doveri dell'avvocato ed i principi cui deve ispirarsi la sua attività; esso inoltre determina in termini generali il contenuto del codice deontologico, rimettendo ad un decreto ministeriale le modalità di pubblicazione e di accesso al medesimo.
L'articolo 4 interviene in materia di esercizio della professione forense in forma associata o societaria. In base al comma 1, la professione forense può essere svolta anche attraverso la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati; in ogni caso, tuttavia, l'incarico professionale è conferito all'avvocato in via personale.
Alle associazioni e società tra avvocati possono partecipare solo gli iscritti all'albo (comma 4).
Come previsto dal decreto Bersani, il progetto di legge conferma che le associazioni e le società possono fornire prestazioni di natura multidisciplinare (comma 3); alle società o associazioni di natura multidisciplinare, oltre che gli iscritti all'albo forense, possono partecipare anche altri professionisti appartenenti alle categorie individuate con decreto ministeriale giustizia. Dall'ammissibilità di tale tipo di associazioni o società tra professionisti deriva che l'esercizio dell'attività professionale forense può non essere oggetto sociale esclusivo della società o associazione (comma 6).
Tra gli ulteriori principali profili di novità rispetto alla disciplina vigente si segnala l'esclusione della responsabilità solidale e illimitata dei soci e degli associati che non partecipano all'amministrazione della società per effetto di pattuizione a norma dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 96/2001 (comma 2).
Il progetto di legge conferma invece il divieto di costituzione di società di capitali che indichino l'esercizio dell'attività professionale forense tra quelle previste nel proprio oggetto sociale (sancendo anche la nullità dei relativi atti costitutivi e di modifica dei patti sociali, oltre dei contratti stipulati con i terzi) (comma 7); il divieto di partecipare a più di una associazione o società (comma 5), la cui violazione costituisce illecito disciplinare (comma 8); la non sottoponibilità alle procedura fallimentari e concorsuali delle associazioni e società che hanno per oggetto esclusivamente lo svolgimento dell'attività professionale (comma 12), l'esclusione dalla società o dall'associazione del socio o dell'associato cancellato o sospeso dall'albo (con la specificazione che la sospensione deve essere non inferiore ad un anno) (comma 11); l'iscrizione delle associazioni e delle società in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede (comma 4).
L'articolo 5 impone all'avvocato e ai suoi collaboratori l'osservanza del dovere di riservatezza e del segreto professionale.
L'articolo 6 dispone in ordine al domicilio professionale dell'avvocato (determinante per individuare l'albo professionale al quale lo stesso dovrà iscriversi) e prevede la pubblicazione da parte degli ordini professionali dell'elenco degli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli avvocati iscritti.
L'articolo 7 modifica la formula del giuramento da parte dell'avvocato, prevedendo altresì che esso sia prestato innanzi al Consiglio dell'ordine, piuttosto che agli organi giudiziari.
L'articolo 8 introduce le specializzazioni; l'avvocato potrà indicare il titolo di specialista in vari rami del diritto, senza che questo comporti riserva di attività professionale, dopo aver seguito scuole e corsi di formazione di durata non inferiore a due anni e dopo aver superato un apposito esame presso il CNF. Una volta conseguito il titolo, l'avvocato potrà conservarlo solo curando il proprio costante aggiornamento.
L'articolo 9 interviene in materia di pubblicità professionale, dettando alcuni principi di ordine generale e rimettendo al CNF la determinazione dei criteri concernenti le modalità delle informazione e della comunicazione.
L'articolo 10 introduce per l'avvocato un obbligo di costante aggiornamento professionale secondo regole che dovranno

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essere stabilite dal CNF e individua esplicitamente le categorie di avvocati esentati da tale obbligo.
L'articolo 11 introduce anche per gli avvocati l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.
L'articolo 12, oltre a sancire in termini generali il divieto di apporre condizioni in sede di conferimento dell'incarico professionale, interviene sulla materia delle tariffe professionali, recentemente innovata dall'articolo 2 del decreto Bersani; la disposizione in particolare reintroduce la vincolatività dei minimi tariffari e il divieto del patto di quota-lite. Per quanto riguarda la procedura di adozione (comma 3), le tariffe sono approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.
Per quanto riguarda il contenuto (comma 5), le tariffe professionali devono indicare solo gli onorari minimi e massimi e le spese da rimborsare per l'attività effettivamente svolta; la misura degli onorari e dei rimborsi deve poi essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. In ogni caso le tariffe devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente.
Come si è detto, si ripristina il divieto del patto di quota-lite, stabilendo la nullità degli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia e l'attribuzione all'avvocato di una quota del risultato della controversia.
L'articolo 13 interviene in tema di mandato professionale e di sostituzioni e collaborazioni, sancendo in particolare la natura personale dell'incarico e della responsabilità dell'avvocato, anche nel caso di sostituzione o di società o associazione professionale.
Il Titolo II (articoli da 14 a 22) disciplina gli albi, gli elenchi e i registri.
L'articolo 14 indica gli albi, elenchi e registri che devono essere istituiti da parte dei Consigli dell'ordine, rinviando ad un regolamento del Ministro della giustizia le modalità applicative per la tenuta e l'aggiornamento dei medesimi; sulla base di tali albi ed elenchi il CNF annualmente redige l'elenco nazionale degli avvocati.
L'articolo 15 novella le disposizioni di attuazione e coordinamento del codice di procedura penale in tema di elenco dei difensori d'ufficio, intervenendo sui requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco.
L'articolo 16 disciplina l'iscrizione nell'albo degli avvocati e nel registro dei praticanti, dettando procedure specifiche per il caso di avvocati provenienti da altri Stati membri dell'UE o di avvocati extra-comunitari; la disposizione disciplina anche la procedura per l'eventuale cancellazione e reiscrizione all'albo.
L'articolo 17 disciplina il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato, confermando, in particolare, relativamente ai lavoratori dipendenti, il divieto di iscrizione all'albo anche nel caso di attività part-time.
L'articolo 18, in deroga a tale disciplina, prevede la compatibilità della professione di avvocato con l'insegnamento di materie giuridiche nelle scuole secondarie e nelle università, con i limiti stabiliti dall'ordinamento universitario per i docenti e i ricercatori a tempo pieno.
L'articolo 19 disciplina la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per lo svolgimento di alcune funzioni pubbliche e per la durata della carica, nonché la sospensione per giustificati motivi su richiesta dell'avvocato.
L'articolo 20 richiede all'avvocato l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall'albo, e rinvia ad un regolamento ministeriale, previo parere del CNF, la definizione delle modalità di accertamento di tali requisiti.
L'articolo 21 disciplina il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, prevedendo l'iscrizione nel relativo albo a seguito del superamento di un esame o della frequenza, valutata positivamente, della Scuola superiore dell'avvocatura.
L'articolo 22 prevede l'iscrizione obbligatoria in un elenco speciale per gli avvocati degli uffici legali specificatamente

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istituiti presso gli enti pubblici; a tali soggetti deve essere assicurata la piena autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio nella trattazione degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.
Il Titolo III (articoli da 23 a 37) disciplina gli organi e le funzioni degli ordini forensi.
L'articolo 23 disciplina l'ordine forense, costituito dall'insieme degli iscritti negli albi degli avvocati, prevedendo la sua articolazione nel CNF e negli ordini circondariali.
L'articolo 24 dispone in ordine agli ordini circondariali, ai quali è attribuita in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello locale; gli ordini circondariali hanno sede presso ciascun tribunale (l'ordine circondariale di Roma presso la Corte di cassazione).
L'articolo 25 individua gli organi degli ordini circondariali e degli ordini del distretto.
In base all'articolo 26, gli avvocati iscritti all'albo circondariale ed agli elenchi speciali costituiscono l'assemblea degli iscritti, organo al quale spettano, oltre che funzioni consultive, anche l'elezione dei componenti del consiglio e l'approvazione dei bilanci.
L'articolo 27 interviene in materia di consigli dell'ordine, individuandone il numero di componenti, fissandone in 4 anni la durata in carica, rinviando ad un regolamento attuativo la disciplina di dettaglio delle modalità di elezione e stabilendone l'articolazione interna.
L'articolo 28 interviene in materia di funzioni dei consigli dell'ordine; le novità più rilevanti riguardano la sottrazione a tali organi della competenza disciplinare e l'attribuzione ai medesimi di compiti ulteriori, legati in particolare alla formazione degli avvocati e ai requisiti dell'esercizio dell'attività professionale.
L'articolo 29 disciplina il collegio dei revisori (o la figura del revisore unico per gli ordini meno grandi), composto da avvocati iscritti al registro dei revisori contabili nominati dal presidente del Tribunale.
L'articolo 30 prevede che i consigli dell'ordine con almeno 9 componenti possano anche funzionare per commissioni.
L'articolo 31 introduce ulteriori ipotesi di scioglimento dei consigli dell'ordine rispetto a quelle vigenti e prevede che lo scioglimento sia disposto su proposta del CNF e previa diffida al consiglio.
L'articolo 32 interviene in materia di Consiglio nazionale forense, prolungandone la durata, incidendo sul numero dei componenti e disciplinandone le modalità di elezione.
L'articolo 33 elenca le funzioni attribuite al Consiglio nazionale forense; si tratta di funzioni di rappresentanza e di vertice dell'avvocatura, di natura normativa, consultive e di proposta e giurisdizionali.
L'articolo 34 disciplina l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del CNF, delineando sommariamente il procedimento e rinviando alle disposizioni contenute nel regolamento attuativo della legge professionale (R.D. 37/1934).
L'articolo 35 detta ulteriori disposizioni in materia di competenza giurisdizionale del CNF, affida il controllo contabile e di gestione al collegio dei revisori e prevede lo svolgimento dell'attività non giurisdizionale del CNF anche attraverso l'istituzione di commissioni di lavoro.
L'articolo 36 prevede l'eleggibilità al CNF degli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, che non abbiano subito, nei 5 anni precedenti, una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento, e disciplina le situazioni di incompatibilità.
L'articolo 37 introduce un ulteriore organo, il Consiglio nazionale forense, convocato ogni 3 anni dal CNF e al quale spetta la formulazione di proposte in tema di giustizia, diritti fondamentali dei cittadini e professione forense.
Il Titolo IV (articoli da 38 a 48) interviene in materia di accesso alla professione forense, disciplinando il tirocinio professionale (Capo I) e l'esame di Stato (Capo II).
L'articolo 38, con la finalità di rafforzare i rapporti di collaborazione tra consigli

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dell'ordine e facoltà di giurisprudenza, prevede la stipula di convenzioni da parte dei consigli circondariali e del CNF.
L'articolo 39 interviene in materia di tirocinio per l'accesso alla professione; tra i profili di maggiore novità si segnalano: l'incompatibilità della pratica con qualunque rapporto di impiego pubblico e la limitazione della possibilità di impieghi subordinati privati; l'eliminazione della possibilità di sostituire la frequenza di uno studio professionale con la frequenza alla scuola di formazione forense; la previsione di un rimborso delle spese sostenute dal praticante per conto dello studio professionale e, dopo il primo anno, di un «rimborso congruo» per l'attività svolta.
L'articolo 40 estende ai praticanti i doveri e le norme deontologiche previste per gli avvocati e la competenza disciplinare del Consiglio dell'ordine.
L'articolo 41 dispone che il tirocinio di durata biennale debba essere accompagnato da un approfondimento teorico da realizzare attraverso la frequenza obbligatoria e con profitto di appositi corsi di formazione, che spetta al CNF regolamentare.
L'articolo 42 demanda ad un regolamento del Ministero della giustizia la disciplina delle modalità di svolgimento del praticantato pressi gli uffici giudiziari.
L'articolo 43 disciplina la conclusione del tirocinio, attestata dal certificato di compiuta pratica, e conferma che il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.
L'articolo 44 detta disposizioni generali sull'esame di Stato, ribadendo la cadenza annuale delle prove di esame, indette con un apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF.
L'articolo 45 delinea la nuova articolazione dell'esame di Stato per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Tra le novità più significative si segnalano: la motivazione del voto assegnato alle prove scritte; la modifica della disciplina delle prove orali; la previsione secondo cui le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali. La disposizione introduce anche una nuova fattispecie di reato a carico di chiunque faccia pervenire ai candidati all'interno della sede d'esame testi relativi al tema proposto.
L'articolo 46 disciplina le commissioni esaminatrici (intervenendo in particolare sulla relativa composizione) e alcuni aspetti della procedura d'esame e prevede il potere ispettivo del CNF sulla regolarità dello svolgimento delle prove.
L'articolo 47 prevede che, per i primi 5 anni dall'entrata in vigore della riforma (termine prorogabile con decreto ministeriale giustizia) sia possibile svolgere il tirocinio senza la prescritta frequenza dei corsi di formazione previsti dall'articolo 41.
L'articolo 48 prevede un'applicazione graduale della nuova disciplina sull'esame di Stato.
Il Titolo V (articoli da 49 a 62) interviene sul procedimento disciplinare.
L'articolo 49 sottrae la competenza in materia di procedimento disciplinare al consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, per conferirla a due organismi (il consiglio istruttore di disciplina, titolare dell'azione disciplinare, e il collegio giudicante) operanti a livello distrettuale.
L'articolo 50 conferma la competenza territoriale sia dell'ordine presso il cui albo è iscritto l'avvocato sia dell'ordine del luogo ove il fatto è stato commesso, attribuendo rilevanza, nella scelta tra i due ordini al criterio della prevenzione.
L'articolo 51 afferma l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Consiglio istruttore di disciplina e configura un tentativo obbligatorio di conciliazione rispetto a specifiche violazioni disciplinari.
L'articolo 52 conferma, in generale, il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare, prevedendo invece, nel caso di condanna per reato non colposo, un termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
L'articolo 53 disciplina l'istruttoria disciplinare (affidata ad un collegio istruttorio nell'ambito del Consiglio istruttore di

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disciplina), che può durare al massimo sei mesi e concludersi con l'archiviazione, nel caso di manifesta infondatezza della notizia, o con l'apertura del procedimento.
L'articolo 54 disciplina il dibattimento e la decisione di accertamento della responsabilità disciplinare; questa fase, che avviene dinanzi al collegio giudicante, non potrà protrarsi per più di 18 mesi.
L'articolo 55 dispone in ordine alla decisione che conclude il procedimento disciplinare e individua le possibili sanzioni disciplinari (avvertimento, censura, sospensione e radiazione).
L'articolo 56, anche attraverso rinvii alle disposizioni vigenti, disciplina l'impugnazione innanzi al CNF delle decisioni disciplinari e il ricorso alle Sezioni unite della Cassazione avverso la sentenza del CNF.
L'articolo 57 sancisce in generale l'autonomia del processo disciplinare rispetto al processo penale avente ad oggetto gli stessi fatti, anche se il successivo articolo 58 prevede ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare in relazione agli esiti del processo penale.
L'articolo 59 prevede la sospensione del procedimento disciplinare nel caso in cui l'incolpato sia cancellato dall'albo, d'ufficio o su richiesta.
L'articolo 60 individua i casi e disciplina il procedimento per la sospensione cautelare del professionista o del praticante dall'esercizio della professione; la sospensione in ogni caso non può avere durata superiore a un anno.
L'articolo 61 disciplina l'esecutorietà delle decisioni emesse in sede disciplinare, attribuendo la competenza per l'esecuzione della sentenza al consiglio dell'ordine nel quale è iscritto il professionista incolpato.
L'articolo 62 attribuisce al CNF poteri ispettivi per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli istruttori di disciplina e in relazione ai procedimenti disciplinari in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza.
Il Titolo VI (articoli 63-66) recano infine disposizioni transitorie e finali.
L'articolo 63 delega il Governo all'emanazione di un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in tema di professione forense.
L'articolo 64 disciplina la fase transitoria in attesa della piena operatività della riforma, che si realizzerà successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti attutivi. La medesima disposizione disciplina anche la proroga del CNF e dei consigli circondariali in carica e l'emanazione del codice deontologico nel termine di un anno dall'entrata in vigore della legge.
L'articolo 65 interviene in materia di previdenza forense, stabilendo che la disciplina vigente in materia di prescrizione dei contributi previdenziali non si applichi alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
L'articolo 66 contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, dopo aver ricordato che nella prossima seduta saranno illustrate le proposte di legge abbinate al testo trasmesso dal Senato, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che all'esito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi ieri si è stabilito che il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 668, sull'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, già fissato per mercoledì 2 febbraio alle ore 12, sia anticipato alle ore 16 di lunedì 31 gennaio prossimo. Ciò al fine di consentire alla Commissione di concludere l'esame in tempo utile per avviarne l'esame in Assemblea a partire da lunedì 7 febbraio prossimo, secondo il calendario dell'Assemblea predisposto all'esito della Conferenza dei Presidenti di gruppo svoltasi ieri.

La seduta termina alle 13.

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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 26 gennaio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 13.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI.
COM(2010)94 def.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 12 gennaio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di documento finale che tiene conto anche del dibattito svoltosi in Commissione (vedi allegato).
Il documento, così come già avvenuto in altre occasioni, sarà trasmesso oltre che al Governo, quale diretto destinatario, anche al Consiglio europeo ed al Parlamento europeo, in un'ottica di dialogo tra le istituzioni nazionali e quelle europee.

Angela NAPOLI (FLI), relatore, illustra la proposta di documento finale, precisando come la stessa sia stata formulata tenendo conto di quanto emerso dal dibattito e, in particolare, delle osservazioni dell'onorevole Contento.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di documento finale.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che il documento finale, così come già avvenuto in altre occasioni, sarà trasmesso oltre che al Governo, quale diretto destinatario, anche al Consiglio europeo ed al Parlamento europeo, in un'ottica di dialogo tra le istituzioni nazionali e quelle europee.

La seduta termina alle 13.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 gennaio 2011.

Audizione informale della professoressa Marilisa D'Amico, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro, recanti norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.

L'audizione informale si è svolta dalle ore 13.10 alle ore 13.50.