CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 gennaio 2011
429.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 26 GENNAIO 2011

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SEDE REFERENTE

Martedì 25 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifica all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità.
C. 1847 Bragantini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), relatore, osserva che la proposta di legge in esame, composta di un solo articolo, introduce il quinto comma all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, al fine di prevedere la sospensione dell'erogazione della pensione di reversibilità nel caso in cui il coniuge deceduto abbia più di 50 anni e il superstite meno di 40 anni, facendo presente che la condizione della sospensione del trattamento pensionistico è la mancanza di figli. Osserva che la sospensione opera fino al compimento, da parte del coniuge superstite, di un'età anagrafica pari a quella che aveva il coniuge al momento del decesso (se deceduto prima di aver compiuto 60 anni) o fino al compimento dei 60 anni (se il coniuge era deceduto dopo aver compiuto 60 anni). Rileva che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la proposta di legge è «tesa ad arginare il fenomeno dei cosiddetti «matrimoni di comodo», che incidono pesantemente sui conti pubblici in quanto gli enti previdenziali si trovano costretti a pagare pensioni di reversibilità per periodi di tempo molto lunghi e, a nostro avviso, non giustificati».
Quanto alla normativa vigente, ricorda brevemente che in caso di morte del lavoratore subordinato, ai familiari superstiti

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è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto n. 636, il diritto ad un trattamento pensionistico a titolo proprio, a condizione che siano a carico del lavoratore stesso al momento del decesso (si presumono a carico il coniuge e i figli minori, mentre è necessaria la prova per gli altri familiari): la sua funzione è di assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei superstiti del lavoratore alla morte di quest'ultimo. Fa notare che la pensione ai superstiti gestita dall'INPS può essere una pensione di reversibilità, se il defunto era già titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità del vecchio ordinamento, inabilità) o una pensione indiretta, se il defunto alla data del decesso aveva almeno 15 anni di contributi oppure era assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente. Pone in evidenza, quindi, che la pensione di reversibilità, in particolare, spetta al coniuge, anche se separato o divorziato, a condizione che abbia beneficiato di un assegno di mantenimento e non si sia risposato; ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili e a suo carico; ai nipoti minori che erano a carico del parente defunto. Sottolinea che, in mancanza dei soggetti richiamati, la pensione ai superstiti spetta anche ai genitori e ai fratelli e alle sorelle inabili e a carico. Mette in evidenza, quindi, che la pensione ai superstiti spetta nella misura del 60 per cento al coniuge, dell'80 per cento al coniuge con un figlio, del 100 per cento al coniuge con due o più figli, osservando che la percentuale complessivamente spettante ai superstiti non può superare il 100 per cento e che le percentuali spettanti sono di importo diverso nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, i fratelli o le sorelle, o i genitori.
Alla luce del contenuto del testo, si dichiara, quindi, aperto ad un confronto sul merito del provvedimento e su eventuali proposte di modifica, in vista del raggiungimento di un testo condiviso ed efficace; manifesta, in particolare, la propria disponibilità a discutere sulla possibile revisione dei requisiti anagrafici, nonché sull'eventualità di prevedere ipotesi specifiche in cui escludere l'applicazione delle disposizioni del provvedimento, ad esempio laddove si tratti di tutelare una situazione di inabilità o di non autosufficienza del beneficiario della pensione di reversibilità. Ritiene, infatti, che lo scopo dell'intervento normativo sia quello di evitare che si verifichino situazioni al limite della legalità ed in contrasto con lo spirito stesso della normativa vigente, a suo avviso volta ad assicurare un trattamento pensionistico esclusivamente a chi davvero non abbia la possibilità di provvedere al proprio sostentamento.

Marialuisa GNECCHI (PD) fa notare che il suo gruppo ha presentato alcune proposte di legge -oltre a taluni atti di sindacato ispettivo - in materia di pensioni di reversibilità, che affrontano, in particolare, importanti problematiche quali, ad esempio, il superamento del limite di reddito (a suo avviso, eccessivamente basso) ai fini della configurabilità dell'ipotesi di «figli a carico» in vista della concessione del beneficio, nonché la questione relativa agli importi della stessa prestazione previdenziale, che risultano spesso modesti e non in grado di sostenere i beneficiari (il più delle volte donne che si trovano in condizioni di indigenza). Pur rendendosi conto delle ragioni che stanno alla base di un intervento teso ad evitare un utilizzo distorto della normativa vigente, ritiene tuttavia utile avviare, quanto prima, anche l'esame dei provvedimenti citati, proprio al fine di estendere l'ambito della discussione, prevedendo un rafforzamento del trattamento di reversibilità in presenza di condizioni di particolare difficoltà dei soggetti superstiti e affrontando in tal modo la tematica in termini più generali e complessivi: ne auspica, pertanto, l'abbinamento, non appena avrà luogo la loro assegnazione alla Commissione.

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Matteo BRAGANTINI (LNP), nell'illustrare le motivazioni che hanno portato alla presentazione della proposta di legge in esame, fa presente che la scelta di contemplare precisi limiti di età del coniuge deceduto e di quello superstite, in luogo della mera indicazione di una differenza anagrafica, risponde alla necessità di dare seguito a talune sentenze della Corte costituzionale intervenute sulla materia, nonché all'esigenza di prevedere un riconoscimento del trattamento previdenziale esclusivamente in favore di chi non sia nelle condizioni di autosufficienza; si dichiara, pertanto, disponibile ad introdurre nel provvedimento la previsione di fattispecie specifiche - laddove, ad esempio, vi siano situazioni di inabilità - in cui sia possibile derogare alle disposizioni di carattere generale. Fa presente, in conclusione, che la proposta in esame si pone in una linea di continuità con le recenti innovazioni legislative in materia previdenziale, tese a posticipare l'uscita dal lavoro in conseguenza dell'allungamento delle aspettative di vita, riconoscendosi in tal modo i trattamenti pensionistici solamente in presenza della maturazione di determinati requisiti anagrafici, incompatibili con la prosecuzione dell'attività lavorativa.

Silvano MOFFA, presidente, preso atto degli interventi svolti, ritiene utile accogliere la richiesta formulata dal rappresentante del gruppo del Partito Democratico, prospettando l'opportunità di attendere l'assegnazione delle proposte di legge in precedenza indicate prima di proseguire il dibattito in Commissione sull'argomento all'ordine del giorno; invita, peraltro, i proponenti a sollecitare l'assegnazione delle predette proposte di legge, affinché - una volta che essa avrà avuto luogo - il loro contenuto possa essere valutato ai fini di un eventuale abbinamento al provvedimento in esame.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2010.

Silvano MOFFA, presidente, ricorda che, svoltosi nella seduta del 5 ottobre 2010 il seguito del dibattito di carattere generale, si è altresì esaurito, il 12 gennaio scorso, anche il ciclo di audizioni informali programmate nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in titolo. Comunica, pertanto, che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 19 gennaio scorso, ha ritenuto che - alla luce degli elementi emersi dalle predette audizioni - possa conseguentemente considerarsi concluso l'esame preliminare dei provvedimenti medesimi.
Facendo seguito a quanto già preannunciato dal relatore, propone quindi che - anche al fine di verificare la possibile definizione di un testo unificato dei progetti di legge in esame - la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 2715 e 3522.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Silvano MOFFA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS.
C. 758 Bellanova, C. 1030 Carlucci e C. 1532 Caparini.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2010.

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Silvano MOFFA, presidente, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha preso atto dell'abbinamento dei progetti di legge in titolo, rinviando all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le determinazioni circa le modalità di prosecuzione del loro esame; a tale riguardo, avverte che si è convenuto di concludere nell'odierna seduta l'esame preliminare dei provvedimenti, ai fini dello svolgimento dell'ulteriore istruttoria legislativa e dell'approfondimento dei profili più problematici, con particolare riferimento a quelli di carattere finanziario.
Nessuno chiedendo di intervenire, propone quindi di nominare un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 758, 1030 e 1532.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Silvano MOFFA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.