CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 gennaio 2011
427.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 20 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 9.40.

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2011.

Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato).

Agostino GHIGLIA, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Piffari 1.4 e 1.5, Barbato 1.6 e Mariani 1.1.

Tino IANNUZZI (PD) illustra l'emendamento Mariani 1.2, di cui è cofirmatario, identico all'emendamento Piffari 1.7, raccomandandone l'approvazione.

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La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Mariani 1.2 e Piffari 1.7, nonché gli identici emendamenti Piffari 1.8 e Ferranti 1.3.

Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che, non essendo ancora stati trasmessi tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, occorre sospendere la seduta in attesa della trasmissione.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle 9.55, è ripresa alle 10.10.

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che - oltre al parere del Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento - sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, II e VI, mentre le Commissioni XII, XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno ritenuto di non doversi esprimere. Comunica altresì che la V Commissione esprimerà il parere all'Aula.

Armando DIONISI (UdC), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, segnalando peraltro l'esigenza che la maggioranza dia prova di una piena assunzione di responsabilità di fronte alla situazione di emergenza ancora in atto, che consenta, a breve, anche il superamento di talune criticità presenti nel testo trasmesso dal Senato.

Raffaella MARIANI (PD), nel richiamare sinteticamente le considerazioni critiche sul provvedimento in discussione, che avevano indotto i deputati del partito democratico a votare contro il provvedimento in prima lettura, si sofferma sulle modifiche approvate dal Senato che, salvo quella relativa alla abolizione del sito di Cava Mastroianni e quella relativa alla possibilità di realizzare discariche anche in cave abbandonate, hanno finito per rendere ancor più confuse ed onerose le disposizioni sui soggetti, sulle competenze e sulle procedure di gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania.
Denuncia, inoltre, l'impostazione complessiva di un provvedimento che, pur negando formalmente l'emergenza, di fatto conferma il regime emergenziale ampliandolo, addirittura, in alcuni punti, come quello particolarmente delicato che consente di derogare alle norme e procedure già derogatorie di cui all'articolo 191 del codice ambientale. Conclude, quindi, annunciando il voto contrario del gruppo del partito democratico su un provvedimento che, purtroppo, rischia ancora una volta di non dare risposte strutturali all'emergenza rifiuti nella regione Campania.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) denuncia anzitutto la contraddittorietà di un provvedimento che nega l'esistenza di un'emergenza, ma che conferma molte delle norme dei precedenti decreti-legge adottati nel 2008 e nel 2009 in regime emergenziale. Critica, inoltre, in modo particolare, il reinserimento nel provvedimento in esame della norma, a suo avviso incostituzionale, che prevede una sanzione penale nei confronti dei soli cittadini della Campania, che scarica su di essi la questione vera dell'inefficacia del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti in quella regione. Esprime, poi, una netta contrarietà circa le norme che introducono deroghe ad una disciplina che già prevedeva deroghe in materie delicate come quella ambientale o quella sanitaria. Nel giudicare, infine, incomprensibili le ragioni che hanno indotto la maggioranza a respingere i pochi emendamenti presentati dall'opposizione, preannuncia il voto contrario del gruppo di Italia dei Valori sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire al deputato Ghiglia il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge C. 3909-B, come modificato dal Senato. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

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Angelo ALESSANDRI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.25.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 20 gennaio 2011.

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.50 alle 11.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.
Atto n. 307.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2011.

Carmen MOTTA (PD), nel fare presente che lo schema di decreto in esame recepisce la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, sottolinea come il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali costituisce uno degli obiettivi prioritari del nuovo piano di azione sulla sicurezza stradale «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale» (COM(2010)389), presentato dalla Commissione il 20 luglio 2010. Le misure prospettate nel piano di azione sono infatti destinate a favorire il perseguimento dell'obiettivo di dimezzare entro il 2020, rispetto al 2010, il numero delle vittime della strada nell'UE e a realizzare uno spazio comune della sicurezza stradale.
Precisa come la direttiva 2008/96, e quindi lo schema di recepimento in esame, incidano su una parte della rete stradale che contribuisce solo marginalmente alla mortalità ed alla incidentalità stradale del nostro Paese. Aggiunge poi che la maggior parte dei criteri sulla gestione della sicurezza, indicati nella direttiva europea e recepiti dallo schema di decreto in esame, non sono in sé novità assolute nel panorama italiano, né si prospettano come strumenti in grado di stravolgere l'attuale ordinamento italiano in materia di sicurezza stradale e, in generale, in tema di programmazione, progettazione e gestione del patrimonio viario.
Premette che per l'Italia la direttiva si applica alle strade nazionali che fanno parte della Rete Stradale Transeuropea (TERN) in fase di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico. Tale rete in Italia conta circa 8.600 chilometri di strade come identificate nell'allegato 1, sezione 2, della decisione n. 1692/96/CE: di tali chilometri, poco più di 7.000 sono essenzialmente rete tariffata (autostrade), 900 sono superstrade, e meno di 600 sono strade statali ordinarie. La direttiva, quindi, trova piena e cogente applicazione solo per infrastrutture che già oggi, in termini di sicurezza stradale, rappresentano la parte migliore della rete italiana, ovvero infrastrutture di buona fattura, soggette a continui e costanti controlli in fase di esercizio: una parte di rete stradale, quindi, che di fatto contribuisce solo marginalmente alla mortalità ed alla incidentalità stradale del nostro Paese.
Fa notare come l'efficacia della Valutazione di Impatto sulla Sicurezza Stradale

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(VISS) è strettamente connessa alla piena applicazione del principio di «formazione» specifica dei professionisti preposti allo svolgimento delle analisi di sicurezza. La VISS è una procedura operativa basata sull'analisi comparativa strategica dell'impatto di una nuova strada o di una modifica sostanziale della rete esistente sul livello di sicurezza della rete stradale. Nell'ambito di tale procedura dovranno essere esposte le considerazioni in materia di sicurezza stradale che hanno contribuito a scegliere la soluzione proposta; in particolare, dovrà essere quantificata l'utilità sociale di ciascun intervento, espressa in termini di potenziale capacità di riduzione degli incidenti, dei morti e dei feriti. Si tratta quindi di un elemento progettuale che dovrà essere redatto a cura del soggetto responsabile del progetto dell'opera. Al fine di evitare che tale procedura di semplice applicazione in realtà si riveli di scarsa validità e affidabilità ritiene fondamentale dare immediata applicazione alla parte del provvedimento in esame che introduce la «formazione» specifica dei professionisti preposti allo svolgimento delle analisi di sicurezza.
Le disposizioni relative alla formazione specifica dei professionisti preposti alle analisi di sicurezza stradale rappresentano infatti una delle parti più qualificanti del provvedimento in esame. Infatti una delle problematiche presenti nel dibattito nazionale sulla sicurezza stradale è quella relativa alle competenze dei membri del gruppo di analisi previsto nella Circolare LL.PP N. 3699 recante le «Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade». Infatti nelle suddette linee guida non è prevista alcuna specifica certificazione degli auditor, così come accade a livello internazionale, dove esistono albi ai quali possono iscriversi gli auditor in possesso dei requisiti previsti.
Ribadendo che il concetto di formazione specifica nel campo della sicurezza stradale rappresenta dunque un punto cardine della direttiva e dello schema di decreto in commento, fa notare come sia fondamentale che il decreto del Ministero per le infrastrutture e i trasporti previsto all'articolo 9 venga emanato il prima possibile, al fine di consentire l'applicazione della disciplina.
Rileva altresì che, poiché la disciplina recata dal provvedimento, che si applica alle strade nazionali che fanno parte della Rete Stradale Transeuropea (TERN) che già oggi, in termini di sicurezza stradale, rappresentano la parte migliore della rete italiana, può essere estesa, a norma della direttiva, come codice di buone prassi, anche alle infrastrutture nazionali di trasporto stradale, non comprese nella rete stradale trans europea, che sono state costruite con il finanziamento parziale o totale della Comunità, il termine del 1o gennaio 2021 di cui all'articolo 1, comma 3, relativo all'applicazione della disciplina contenuta nel decreto anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale possa essere anticipato, qualora se ne ravvisi la praticabilità, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti mediante decreto ministeriale. Dopo aver poi ritenuto poco chiaro l'articolo 1, commi 2 e 3, che rimandano l'applicazione della disciplina per la rete di interesse nazionale al 1o gennaio 2021 e demandano la disciplina della sicurezza stradale per la rete regionale e locale alle regioni, che entro il 31 dicembre 2020 dovranno adeguarsi ai principi del decreto, osserva come occorra dare maggiore evidenza alla disposizione che prevede l'applicazione della nuova disciplina, come codice di buone prassi, anche alle infrastrutture nazionali di trasporto stradale, non comprese nella rete stradale trans europea, esplicitando il principio, attualmente enunciato all'articolo 1, comma 4, del decreto, al comma 2 del medesimo articolo 1. Inoltre invita a valutare l'opportunità di anticipare sensibilmente il termine del 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 1, comma 4, relativo al recepimento della disciplina recata dal decreto da parte delle regioni per le infrastrutture di propria pertinenza.
Considerato inoltre che l'efficacia della VISS è strettamente connessa alla piena applicazione del principio di «formazione» specifica dei professionisti preposti

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allo svolgimento delle analisi di sicurezza e, fino all'adozione del decreto ministeriale che stabilirà le modalità, i contenuti e i documenti costituenti la VISS, essa sarà redatta sulla base dei criteri di cui all'allegato I che risultano oltremodo generici, invita a valutare l'opportunità di rafforzare la VISS affidandone la redazione a soggetti indipendenti rispetto ai responsabili esecutori dell'opera. Inoltre ritiene che, nell'ambito del decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 2, relativo alla fissazione delle tariffe a carico degli enti gestori, andrebbero previste le opportune misure che tutelino i cittadini da aumenti tariffari troppo elevati e che consentano di calmierare le tariffe in caso di aumenti ingiustificati. Aggiunge poi l'importanza di procedere nel minor tempo possibile all'emanazione del decreto relativo alla VISS.
Sottolinea, in relazione all'articolo 5, comma 3, che prevede la predisposizione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un piano triennale di misure correttive dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti e con bassi indici di sicurezza stradale, l'opportunità di sottoporre il predetto piano al parere delle Commissioni parlamentari competenti così come avviene per il Piano Nazionale della sicurezza stradale (articolo 2, legge 144/1999) finanziato con delibera Cipe.
Segnala inoltre che, mentre nel Piano nazionale della sicurezza stradale il concessionario si impegna a fare gli interventi necessari senza che ciò determini automaticamente un aumento tariffario, al comma 4 dell'articolo 5, si prevede, al contrario, che gli investimenti da parte del concessionario relativi al piano triennale di misure correttive vengano recuperati mediante aumenti tariffari.
Infine, in relazione a quanto proposto dal relatore sulla opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 12, precisa che, trattandosi di disposizioni non cogenti, ossia buone prassi, già in vigore dal 2001 e pienamente attuate, non ravvisa l'esigenza di sopprimere tale riferimento, considerando, al contrario, importante indicare ai soggetti interessati un punto di riferimento nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali attuativi del provvedimento.
Rileva che l'articolo 8 del provvedimento, mentre demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la redazione di linee guida in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, da notificare alla Commissione europea, omette - a differenza del corrispondente articolo della direttiva, di prescriverne la pubblicazione sul web.
Aggiunge che nello schema di decreto in esame manca un riferimento agli articoli 10 e 11 della direttiva che instaurano un sistema coerente di scambio delle migliori prassi tra i Paesi membri dell'Unione Europea e ne prevedono un continuo miglioramento.
Infine, in relazione all'articolo 12, comma 3, ove è previsto il regime transitorio dei controlli di cui all'articolo 4, comma 1, reputa opportuno prevedere comunque un controllo finale per i progetti per i quali alla data di entrata in vigore del decreto è approvato il progetto definitivo e di prevedere altresì che i controlli per i progetti relativi alle infrastrutture strategiche, di cui alla «legge obiettivo», per i quali alla data di entrata in vigore del decreto è approvato il progetto preliminare, sono eseguiti per tutti i livelli di progettazione successivi.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina dell'avvocato Pasquale Lorenzo Federici a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara.
Nomina n. 90.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mauro PILI (PdL), relatore, ricorda che la proposta di nomina in esame è stata

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trasmessa alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari ed è stata assegnata alla VIII Commissione l'11 gennaio scorso. Al riguardo, segnala, anzitutto, che sulla persona di Pasquale Lorenzo Federici, proposta dal Ministro dell'ambiente, è già stata acquisita l'intesa della Regione Sardegna, cosicché risulta compiutamente rispettato l'iter procedimentale previsto dall'articolo 9 della legge n. 394 del 1991.
Fa presente che si tratta di un dato molto positivo che, oltre al profilo procedurale, va valutato sul piano politico, come segnale concreto di un'azione delle istituzioni statali e regionali coinvolte, condotta in conformità del principio di leale collaborazione, ed anche, evidentemente, come testimonianza della qualità e della credibilità della persona proposta per la nomina, sulla quale si è già registrato il pieno consenso fra i diversi livelli di governo interessati.
Sotto quest'ultimo profilo, ritiene opportuno sottolineare, infine, come il percorso professionale e istituzionale di Pasqualino Federici riportato sinteticamente nel curriculum vitae allegato alla proposta di nomina in esame dia prova concreta di quel radicamento territoriale che costituisce, a suo avviso, la precondizione sostanziale per dare forza agli organi di direzione e di gestione di organismi complessi come i parchi nazionali e per assicurare alle loro attività l'indispensabile collaborazione delle istituzioni regionali, provinciali e comunali nonché delle forze sociali che operano sul territorio.
In relazione alle considerazioni svolte e nella certezza che la futura gestione del Parco nazionale dell'Asinara saprà garantire l'ulteriore sviluppo e la crescita dei territori interessati, propone pertanto di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00350 Alessandri e 7-00356 Zamparutti: sulla disciplina in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia.

7-00413 Piffari: sullo sviluppo dell'energia eolica.

7-00446 Realacci: sullo stato di definizione della normativa in materia di impianti eolici.

7-00393 Bratti e 7-00405 Zamparutti: iniziative legislative per rendere immediatamente vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera di benzo(a)pirene.

7-00448 Realacci: sul Gran Premio del campionato di Formula 1 nel quartiere Eur, nella città di Roma.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.
Atto n. 315.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
Atto n. 308.