CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 gennaio 2011
425.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 gennaio 2011. - Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 228/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
C. 3996 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE, presidente, ricorda lo scontro a fuoco avvenuto oggi in Afghanistan,

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nel quale ha perso la vita un militare italiano ed un altro è rimasto ferito. Nell'esprime il cordoglio della Commissione alle famiglie delle vittime e a tutte le forze armate, osserva come l'esame del provvedimento in Assemblea potrà essere l'occasione per una riflessione sulla presenza dei militari italiani nella regione.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge C. 3996, di conversione del decreto legge n. 228 del 29 dicembre 2010, recante, per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 30 giugno 2011, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso. Ricorda altresì che le Commissioni riunite III e IV, alle quali è assegnato congiuntamente il provvedimento, sono chiamate ad esaminare nella giornata odierna gli emendamenti presentati; si riserva, pertanto, di integrare la relazione nella giornata di domani nel caso in cui le Commissioni dovessero modificare il testo del provvedimento.
Il decreto-legge, suddiviso in tre Capi, è composto di nove articoli.
Il Capo I, composto dai primi tre articoli, reca interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. In particolare, i primi due articoli sono dedicati essenzialmente alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia, limitatamente al citato periodo dal 1o gennaio 2011 al 30 giugno 2011. Il successivo articolo 3 prevede, poi, la possibilità, per il Ministero degli affari esteri, di ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza e per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo in esame.
Il Capo II provvede alla proroga 30 giugno 2011 delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia (articolo 4). Esso reca inoltre le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7); tali disposizioni riproducono sostanzialmente quelle già recate da precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
Da ultimo, gli articoli 8 e 9, ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali), recano norme concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.
In particolare, l'articolo 8, comma 1, quantifica in 754,3 milioni di euro gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del decreto legge, provvedendo alla loro copertura mediante l'utilizzo del Fondo per le missioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).
Il decreto legge reca, quindi, disposizioni in materia di cooperazione internazionale, di impiego delle forze armate e di polizia e di giurisdizione penale, che rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri.
Alcune missioni, oggetto del provvedimento in esame, sono state decise dall'Unione europea nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune. Si tratta, in particolare, delle missioni Althea e EUPM in Bosnia-Erzegovina; EULEX in Kosovo; EUMM in Georgia; EUPOL RD in Congo; Atalanta nel golfo di Aden; EUTM in Somalia; EUBAM al valico di Rafah; EUPOL COPPS nei Territori palestinesi; e EUPOL in Afghanistan.
Ricorda, al riguardo, che la Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC), costituisce parte integrante della Politica estera comune ed è finalizzata al mantenimento della pace, alla prevenzione dei conflitti e al rafforzamento della sicurezza internazionale, comprendendo, altresì, la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione.
Il Trattato di Lisbona (Titolo V, artt. 21-46, TUE) ha confermato l'impegno per

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una politica estera comune, precisando che «la politica estera e di sicurezza è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente» (vale a dire solo per le misure di attuazione). «È esclusa l'adozione di atti legislativi». Lo stesso Trattato ha ampliato il novero delle missioni nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi militari e civili, ed ha previsto che il Consiglio - all'unanimità - possa affidare ad un gruppo di Stati membri la loro realizzazione. È stato inoltre eliminato il divieto di dare vita a cooperazioni rafforzate ed è stata contemplata la possibilità che gli Stati membri, che desiderano assumere impegni più vincolanti in questo ambito, realizzino tra loro una «cooperazione strutturata permanente», previa decisione adottata a maggioranza qualificata dal Consiglio. A differenza di quanto previsto in generale per le cooperazioni rafforzate, il Trattato di Lisbona non prevede un numero minimo di Paesi partecipanti alla cooperazione strutturata permanente.
Nel 2008 si è provveduto a fissare obiettivi quantificati e precisi affinché l'UE nei prossimi anni sia in grado di portare a buon fine simultaneamente al di fuori del suo territorio una serie di missioni civili e di operazioni militari di varia portata corrispondenti agli scenari più probabili
Alla luce di quanto rilevato, anche nel caso di missioni definite nell'ambito dell'Unione europea, la decisione in ordine alla partecipazione e alle modalità di svolgimento rientra nella competenza degli Stati membri, che si esplicita sia nell'adozione all'unanimità delle relative decisioni in ambito europeo sia nell'adozione di provvedimenti interni che dispongono in ordine alle modalità d'uso delle Forze armate e alla copertura finanziaria dell'intervento.

Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 gennaio 2011. - Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.
Atto n. 294.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2010.

Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Giovanni FAVA (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Enrico FARINONE, presidente, valutati i contenuti del provvedimento, preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole dal relatore.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione dei regolamenti (CE) nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe.
Atto n. 306.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, reca l'attuazione dei regolamenti (CE) nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe. Esso è stato adottato in attuazione dell'articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009) che delega il Governo al riordino, all'attuazione e all'adeguamento della normativa nazionale ai sopra richiamati regolamenti comunitari.
Segnalo che i precursori di droghe o «sostanze classificate», secondo la terminologia introdotta dalla normativa comunitaria, sono sostanze chimiche largamente impiegate nei circuiti commerciali per usi industriali quali la produzione di solventi per vernici, profumi, prodotti per l'igiene. Tali sostanze, alcune di uso molto comune (come acetone, acido cloridrico) non hanno proprietà stupefacenti o psicotrope; tuttavia, sono, indispensabili ai narcotrafficanti per la produzione su vasta scala di droghe, soprattutto per l'estrazione e la raffinazione di cocaina ed eroina e per la fabbricazione di amfetamine.
Il provvedimento si compone di 4 articoli.
L'articolo 1 modifica il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sostituendo l'articolo 70 (Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). e modificando gli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del citato decreto del Presidente della Repubblica Le nuove norme disciplinano interamente la materia dei precursori di droga, indicando le definizioni relative alla materia in esame e una serie di obblighi per i soggetti interessati e prevedendo, altresì, sanzioni di carattere amministrativo e penale a carico degli operatori che violino gli obblighi previsti.
L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo novella l'articolo 9, comma 6, della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, prevedendo nuove fattispecie di reato.
Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, l'entrata in vigore del provvedimento in esame, prevista il giorno successivo della sua pubblicazione, e la clausola di invarianza finanziaria.
La normativa dell'Unione europea vigente in materia di precursori di droghe è intesa ad applicare l'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (ratificata in Italia con la legge 5 novembre 1990, n. 328), che tratta proprio del commercio di tali sostanze.
In particolare, la disciplina comunitaria, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, nonché gli obblighi cui sono sottoposti gli operatori, è attualmente contenuta in due distinti regolamenti del Consiglio dell'Unione Europea (relativi al commercio intra-comunitario ed esterno), nonché in un regolamento attuativo di entrambi. In sintesi, per il commercio intra-comunitario, è previsto il Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione

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europea dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, con il quale vengono consolidati in un unico regolamento alcuni atti derivanti dalla Direttiva 92/109/CEE. Esso è stato emanato al fine di armonizzare le norme per il controllo e il monitoraggio nell'Unione europea di alcune sostanze chimiche, utilizzate frequentemente per la fabbricazione di stupefacenti illeciti.
Per il commercio esterno, è previsto il Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi, con il quale sono consolidati in un unico regolamento alcuni atti derivanti dal Regolamento (CEE) 3677/90. Esso si applica alle importazioni, alle esportazioni e ai transiti dei precursori di droghe al fine di prevenirne la diversione.
Infine, con il Regolamento (CE) della Commissione n.1277/2005 del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, sono stabilite le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi. In particolare, il regolamento in esame stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda il funzionario competente, la licenza e la registrazione degli operatori, le comunicazioni, le notifiche preventive all'esportazione nonché le autorizzazioni di esportazione e di importazione nel settore dei precursori di droghe.
Ricorda inoltre che la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza 29 luglio 2010 (causa C/19-10) ha condannato l'Italia per non avere adottato le misure nazionali di attuazione dell'articolo 12 del Reg. (CE) del 11 febbraio 2004, n. 273, relativo ai precursori di droghe, nonché dell'articolo 31 del Reg. (CE) 22 dicembre 2004, n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.
Quanto ai documenti all'esame delle istituzioni europee, segnala che, come previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 273/2004 e dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 111/2005 in materia di controllo del commercio dei precursori di droghe, il 7 gennaio 2010 la Commissione ha presentato una relazione che valuta l'applicazione e il funzionamento dei citati regolamenti a tre anni dalla loro entrata in vigore (COM (2009) 709). Pur ritenendo che, in linea generale, il quadro giuridico per il controllo del commercio dei precursori fornisca misure proporzionate per impedire la deviazione dei precursori di droghe, senza ostacolarne il commercio lecito, la Commissione formula alcune raccomandazioni: migliorare l'applicazione armonizzata della legislazione da parte dei paesi dell'UE, soprattutto attraverso la condivisione delle pratiche ottimali; migliorare le segnalazioni, ad esempio aumentando la frequenza con cui gli operatori devono fare segnalazioni alle autorità competenti; modificare eventualmente la legislazione esistente per rafforzare i controlli sui precursori della categoria 2 (vale a dire sulle sostanze meno sensibili); rafforzare i controlli su preparazioni farmaceutiche/medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina che transitano nell'UE; modificare gli obblighi procedurali per raggiungere un livello di controlli proporzionato al rischio di deviazione.

Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.
Atto n. 307.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

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Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, la cui delega al governo per il recepimento è contenuta nell'Allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009).
Il termine di recepimento della direttiva è stabilito al 19 dicembre 2010. Ricorda che l'articolo 1, comma 3, della citata legge 96/2010 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per il recepimento o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni (vale a dire fino al 19 marzo 2011).
I principali istituti introdotti dallo schema in esame riguardano: la valutazione di impatto sulla sicurezza (VISS); i controlli sulla progettazione; la classificazione della sicurezza delle strade; le ispezioni di sicurezza; la gestione dei dati; le attività di orientamento e formazione.
Lo schema si compone di 11 articoli e 4 allegati.
L'articolo 1 limita l'ambito di applicazione, in una prima fase, alla rete transeuropea, mentre a decorrere dal 1o gennaio 2021 la disciplina si applica anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale (come individuata dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 461). Conformemente a quanto previsto dalla direttiva, inoltre, la disciplina non si applica alle gallerie stradali di cui al D.Lgs. 5 ottobre 2006, n. 264 recante attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Infine, è stabilito che per la rete regionale e locale, per cui la disciplina in esame costituisce norma di principio, le regioni e le province autonome dettino una propria normativa entro il 31 dicembre 2020.
L'articolo 2 reca le definizioni mutuate dalla direttiva. Si segnala, con riferimento all'organo competente, che lo schema in esame individua il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) che si avvale di Anas per la rete stradale gestita in concessione.
L'articolo 3 introduce la valutazione di impatto sulla sicurezza (VISS) - da svolgersi anteriormente all'approvazione del progetto preliminare sulla base dei criteri contenuti nell'allegato I - definita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), «lo studio recante l'analisi dell'impatto sul livello di sicurezza della rete stradale di un progetto di infrastruttura». Si segnala che la direttiva definisce a VISS una «analisi comparativa strategica dell'impatto di una nuova strada o di una modifica sostanziale della rete esistente».
Segnala, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 3 rinvia le modalità e i contenuti della VISS ad un decreto del MIT da adottare entro il 19 dicembre 2011, posticipando, di fatto, la VISS di un anno.
Ricorda, infine, che la relazione illustrativa giustifica il mancato inserimento della VISS nelle procedure di VAS e VIA di cui al Codice ambiente (d.lgs. 152/2006) in considerazione della volontà di non prevedere una apposita procedura di VISS anche al fine di non appesantire ulteriormente l'iter del progetto stradale.
Ai sensi dell'articolo 4, i controlli della sicurezza stradale per tutti i livelli di progettazione dell'infrastruttura nonché per le modifiche di tracciato sono effettuati sulla base dei criteri di cui all'allegato II. L'articolo definisce quindi, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 4 della direttiva, le modalità di svolgimento dei controlli e i soggetti abilitati, che devono iscriversi presso il MIT in un apposito elenco. È inoltre prevista l'assegnazione dell'incarico secondo le modalità previste dal Codice appalti per gli incarichi di progettazione o per i lavori in economia (rispettivamente, artt. 91 e 125 del d.lgs. 163/2006).
L'articolo 5 demanda ad un decreto del MIT - da emanare entro tre anni e successivamente con cadenza triennale - la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti. Sulla base delle risultanze delle visite in loco, il MIT provvede quindi ad elaborare un piano triennale

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di misure correttive mentre gli enti gestori sono chiamati ad installare adeguata segnaletica per richiamare l'attenzione degli utenti sui tratti dell'infrastruttura stradale più pericolosi.
Ai sensi dell'articolo 6, l'organo competente, sulla base di un programma idoneo a garantire adeguati livelli di sicurezza, effettua ispezioni periodiche su tutte le strade aperte al traffico al fine di individuare le caratteristiche di sicurezza e prevenire gli incidenti. Entro il 19 dicembre 2011 un decreto del MIT individua misure di sicurezza temporanee per i tratti interessati da lavori stradali.
Il successivo articolo 7 prevede la redazione, da parte dell'organo competente, di una relazione per ciascun incidente mortale verificatosi sulla rete stradale transeuropea ed affida al MIT il compito di elaborare il costo sociale medio di un incidente mortale e di un incidente grave (entro il 19 dicembre 2011) nonché il calcolo del costo annuale dell'incidentalità.
Ricorda che l'articolo 46 della legge n. 120/2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) ha previsto l'istituzione, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, finalizzato a favorire la collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza stradale. Fra le attività del Comitato rientra anche il coordinamento delle attività finalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale.
Inoltre, l'articolo 47 della stessa legge n. 120/2010, che prevede una serie obblighi a carico degli entri proprietari e concessionari delle strade e autostrade, dispone che nelle strade e autostrade ove si registrano più elevati tassi di incidentalità, gli enti debbano effettuare specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione.
L'articolo 8 demanda al MIT la redazione di linee guida in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, da notificare alla Commissione europea.
L'articolo 9 demanda ad un decreto del MIT, da emanare di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'adozione dei programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale e ne definisce durata, requisiti d'accesso e modalità di aggiornamento. Il certificato di idoneità che si consegue al termine del corso consente l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4.
L'articolo 10 stabilisce che gli enti gestori contribuiscano, mediante un corrispettivo, agli oneri sostenuti per l'espletamento delle funzioni dell'organo competente secondo tariffe individuate da un decreto del MIT di concerto con il MEF e aggiornate ogni tre anni.
L'articolo 11 reca norme di invarianza della spesa mentre l'articolo 12 detta disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. In particolare, sono esclusi dalla VISS i progetti di infrastrutture per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il progetto preliminare; sono inoltre esclusi i controlli per i progetti per i quali è approvato il progetto definitivo (ovvero il progetto preliminare in caso di infrastrutture strategiche ai sensi della legge obiettivo).
L'allegato I riguarda le componenti della valutazione di impatto sulla sicurezza stradale. L'allegato II i criteri per i controlli della sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura. L'allegato III i criteri per la classificazione dei tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti e per la classificazione della sicurezza della rete. L'allegato IV le informazioni che devono figurare nelle relazioni di incidenti.
In ordine ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali costituisce uno degli obiettivi prioritari del nuovo piano di azione sulla sicurezza stradale «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale:

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orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale» (COM(2010)389), presentato dalla Commissione il 20 luglio 2010. Le misure prospettate nel piano di azione sono destinate a favorire il perseguimento dell'obiettivo di dimezzare entro il 2020, rispetto al 2010, il numero delle vittime della strada nell'UE e a realizzare uno spazio comune della sicurezza stradale.
Per quanto riguarda, in particolare, la sicurezza delle infrastrutture stradali, la Commissione ritiene indispensabile estendere, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, i princìpi relativi alla sicurezza delle infrastrutture anche alle strade secondarie rurali ed urbane degli Stati membri dove si registra il maggior numero di decessi (rispettivamente 56 per cento e 44 per cento nel 2008 a fronte del 6 per cento sulle autostrade). Ritiene inoltre necessario garantire che solo le infrastrutture conformi ai requisiti in materia di sicurezza stradale e sicurezza delle gallerie stabiliti dalla pertinente normativa UE possano beneficiare del sostegno finanziario dell'UE.
Al fine di migliorare la sicurezza stradale la Commissione sottolinea altresì la necessità di: migliorare la raccolta e l'analisi dei dati relativi agli incidenti stradali che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione al fine di alimentare la banca dati europea CARE (Community database on Accidents on the Roads in Europe) e sviluppare il ruolo dell'Osservatorio europeo per la sicurezza stradale, affidandogli azioni mirate in materia di comunicazione e di informazione dei cittadini; al fine di favorire l'adozione di standard di sicurezza stradale più severi, incoraggiare gli scambi transfrontalieri di informazioni, la condivisione delle esperienze, i gemellaggi e lo scambio delle migliori pratiche; migliorare le conoscenze sui rischi e le collisioni e valutare la necessità di adottare princìpi comuni in materia di indagini tecniche sugli incidenti stradali. A tal fine la Commissione intende, in particolare, valutare in quale misura i princìpi e i metodi applicati alle indagini tecniche realizzate dopo un incidente nelle altre modalità di trasporto possano essere applicati anche al trasporto stradale, tenendo debitamente conto delle sue peculiarità, nonché il valore aggiunto dell'installazione di scatole nere a bordo di veicoli professionali.

Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
Atto n. 308.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giovanni FAVA (LNP), relatore, ricorda che la Commissione politiche dell'Unione europea è chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, che ha attuato la direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.
Tale provvedimento risulta adottato in forza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 34/2008 (comunitaria 2007) che ha autorizzato il Governo ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, disposizioni integrative e correttive. Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE, è entrato in vigore il 19 dicembre 2008; il termine per l'emanazione di decreti legislativi correttivi, scaduto il 18 dicembre 2010, risulta però prorogato di 60 giorni ai sensi dell'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, della medesima legge 34/2008. Tale periodo dispone, infatti, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono

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la scadenza dei termini o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 60 giorni.
La relazione illustrativa evidenzia che lo schema di decreto in esame introduce correzioni ed integrazioni al D.Lgs. 188/2008 al fine di: eliminare errori materiali presenti nel testo; migliorare il coordinamento delle norme vigenti; adeguarne il contenuto alle nuove disposizioni comunitarie (intervenute dopo l'entrata in vigore del decreto n. 188) recate dalla direttiva 2008/103/CE e dalla decisione della Commissione 2009/603/CE.
Più in particolare il comma 1 dell'articolo unico dello schema provvede alla correzione di un errato rinvio normativo presente nell'articolo 2, comma 1, lett. s) - che definisce il tasso di raccolta di pile e di accumulatori portatili - del D.Lgs. 188/2008, riferendo correttamente la disposizione citata non più all'articolo 7 (relativo a pile e accumulatori industriali e per veicoli) bensì all'articolo 6, che riguarda pile e accumulatori portatili.
Il comma 2 integra il disposto dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 188/2008, che dispone il ritiro dal mercato di pile ed accumulatori non conformi ai requisiti del medesimo decreto, al fine di recepire la modifica apportata dalla direttiva 2008/103/CE all'articolo 6 della direttiva 2006/66/CE. Tale direttiva ha infatti introdotto il termine del 26 settembre 2008 dopo il quale è previsto il ritiro dal mercato di pile e accumulatori non conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2006/66/CE. La modifica prevista dal comma in esame prevede che il ritiro dal mercato operi relativamente alle pile e agli accumulatori non conformi immessi sul mercato nazionale successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 188/2008, vale a dire dopo il 18 dicembre 2008.
Il comma 3 riscrive l'articolo 7 del D.Lgs. 188/2008, che disciplina la raccolta separata di pile e accumulatori industriali e per veicoli, al fine - dichiarato nella relazione illustrativa - di meglio coordinarne le disposizioni. In particolare le modifiche sono volte ad inserire, al comma 1 dell'articolo 7, il riferimento (mancante per un evidente refuso) anche alle batterie dei veicoli e, al comma 4, a coordinare il testo alle disposizioni contemplate dal D.Lgs. 209/2003 per la raccolta dei veicoli fuori uso.
Il comma 4 modifica il comma 1 dell'articolo 8 del D.Lgs. 188/2008 al fine di chiarire che la disposizione in esso recata si riferisce a pile e accumulatori portatili. Provvede inoltre a modificare il comma 3 del medesimo articolo a fini di coordinamento. Tale comma infatti rinvia ai dati trasmessi ai sensi dell'articolo 14. Trasmissione che è disciplinata dall'ultimo periodo del comma 2, di cui lo schema in esame prevede però la soppressione. Per cui il riferimento viene indirizzato all'articolo 15, comma 3, che - in base al nuovo testo previsto dal comma in esame - disciplina la trasmissione in oggetto.
Il comma 5 modifica il comma 8 dell'articolo 10 del D.Lgs. 188/2008 al fine di renderlo coerente con quanto previsto dall'articolo 17; infatti, al comma 8 è stabilito che gli impianti di riciclaggio comunichino i dati relativi al riciclaggio medesimo al Centro di coordinamento entro il 31 marzo, mentre al successivo articolo 17, comma 2, lett. c) è previsto che il Centro di coordinamento comunichi a sua volta gli stessi dati ricevuti dagli impianti all'Ispra entro il 28 febbraio. Con tale modifica viene previsto il termine del 28 febbraio anche per quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 10.
Ulteriori modifiche introdotte dal comma 5 (lett. b) e c) sono finalizzate a recepire correttamente la direttiva.
Anche il comma 6, che modifica il comma 2 dell'articolo 13 del D.Lgs. 188/2008 è volto ad eliminare una incongruenza presente nel testo.
La relazione illustrativa segnala, infatti, che, mentre il comma 2 citato demanda ad apposito decreto interministeriale l'emanazione dei criteri di finanziamento, il successivo articolo 17, comma 2, lett. e), affida tale ruolo al Centro di coordinamento d'intesa con il Comitato di vigilanza e controllo. Il comma in esame affida quindi la determinazione delle modalità di finanziamento al Centro di coordinamento prevedendo però che tali modalità siano

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poi approvate dal Comitato di vigilanza al fine - segnalato nella relazione illustrativa - di assicurare il controllo di parte pubblica sulle attività svolte. I commi 7 e 8 provvedono a modificare e riscrivere, rispettivamente, gli articoli 14 e 15 al fine, dichiarato nella relazione illustrativa, di renderli coerenti con le disposizioni della decisione della Commissione 2009/603/CE del 5 agosto 2009, concernente la registrazione dei produttori.
Tale decisione, ricorda, stabilisce in maniera tassativa quali debbano essere i contenuti del registro dei produttori; conseguentemente, le disposizioni dell'articolo 14 non contemplate da tale decisione devono essere eliminate. Si tratta, in particolare, di quelle relative ai sistemi collettivi (commi 1 e 5 dell'articolo 14) e ai dati di immesso al consumo (eliminazione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 14, riformulato nel comma 3 del nuovo testo dell'articolo 15).
La riformulazione dell'articolo 15, operata dal comma 8, consegue alle novelle apportate al comma 14. La relazione illustrativa evidenzia che, avendo separato il registro dei produttori dall'elenco dei sistemi collettivi e dai dati di immissione al consumo, si rende necessario stabilire che questi ultimi siano anch'essi detenuti dal Ministero dell'ambiente. La relazione precisa inoltre che le modifiche apportate dal presente comma all'articolo 15 del decreto n. 188 del 2008, come pure quelle introdotte dal comma 7 all'articolo 14, commi 1 e 5, hanno finalità meramente statistico-informative e non comportano mutamento di situazioni giuridiche soggettive riconducibili al citato decreto n. 188 del 2008.
Sottolinea che mentre il testo vigente prevede il controllo delle comunicazioni annuali previste dall'articolo 14, comma 2, tale controllo non viene più previsto dal nuovo comma 1 dell'articolo 15, ove non è contemplato il controllo da parte dell'ISPRA delle comunicazioni ora disciplinate dal nuovo comma 3 dell'articolo 15. Inoltre, nel nuovo testo dell'articolo 15 sembra comparire una nuova disposizione (comma 4) che introduce il pagamento di un corrispettivo. Invero si tratta di un corrispettivo già previsto nel testo vigente dell'articolo 14, comma 4, che viene ripetuto nel nuovo articolo 5 in virtù della citata separazione - evidenziata dalla relazione illustrativa - del registro dei produttori dall'elenco dei sistemi collettivi e dai dati di immesso al consumo. In sostanza, mentre prima il corrispettivo era uno, ora ve ne sono due, ma l'ammontare complessivo è lo stesso.
Il comma 9 modifica il comma 2 dell'articolo 17 del D.Lgs. 188/2008 al fine di chiarire che la rendicontazione dei dati ivi prevista riguarda tutte le tipologie di pile e accumulatori (portatili, industriali e per veicoli). Inoltre, in coerenza con la modifica recata dal comma 5, il termine per la trasmissione dei dati viene posticipato al 31 marzo di ogni anno.
Il comma 10 integra il disposto dell'articolo 19 del D.Lgs. 188 al fine di consentire al Comitato di vigilanza di assolvere i propri compiti, prevedendo che possa avvalersi del registro di cui all'articolo 14 e dei dati di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, messi a disposizione dall'ISPRA. Viene altresì modificata la lettera e) del comma 6 al fine di coordinarne il testo alle modifiche apportate dal decreto in esame agli artt. 14 e 15.
Il comma 11 modifica l'articolo 23 del decreto n. 188 al fine di renderlo aderente al dettato dei primi due paragrafi dell'articolo 21 della direttiva 2006/66.
Il comma 12 modifica l'articolo 24 del decreto n. 188 a fini di coordinamento.
Il comma 13 modifica l'articolo 25 del decreto n. 188, soprattutto a fini di coordinamento. La lettera a) rende infatti coerente il disposto del comma 1 agli obblighi di etichettatura come riformulati dal comma 11 dello schema in esame. La lettera b) coordina, invece, le disposizioni dell'articolo 25 con le novelle apportate all'articolo 14.
La modifica di cui al comma 14 è volta a sopprimere l'articolo 28 del d.lgs. 188/2008, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per la determinazione degli «obiettivi minimi necessari ad assicurare

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l'adeguatezza e l'uniformità dei sistemi di raccolta sull'intero territorio nazionale».
La relazione illustrativa evidenzia, infatti, che gli obiettivi di raccolta sono già stati fissati dalla direttiva e che, coerentemente con essa, sono stati riportati all'articolo 8 del D.Lgs. n. 188 e che i criteri base dei sistemi di raccolta risultano già fissati agli artt. 6 e 7.
Il comma 15 rinvia all'allegato A del presente decreto che riscrive l'allegato III al D.Lgs. 188/2008 al fine di conformarne le disposizioni alla citata decisione della Commissione 2009/603/CE.
Il comma 16 corregge un errato rinvio presente nella rubrica dell'allegato IV. Tale allegato infatti riporta il simbolo che, ai sensi dell'articolo 23 - e non dell'articolo 22 cui attualmente rinvia il testo vigente - è previsto per l'etichettatura delle pile e degli accumulatori.
In conclusione, il provvedimento apporta modifiche di portata tecnica al decreto legislativo n.188/2008, conseguenti, tra l'altro, alla necessità di recepire la direttiva 2008/103/CE, il cui termine di recepimento per gli Stati membri era, peraltro, fissato al 5 gennaio 2009. Si riserva, comunque, di valutare qualsiasi ulteriore contributo che emergerà dal dibattito anche al fine di predisporre la proposta di parere sul provvedimento in esame.

Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.
Atto n. 313.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giovanni DELL'ELCE (PdL), relatore, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad attuare la direttiva 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento de mercato interno dei servizi postali comunitari, a tal fine novellando in più punti il decreto legislativo n. 261 del 1999, che recava attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.
L'articolo 1, comma 1, novella in più punti l'articolo 1 del D.Lgs. n. 261/1999, recante le definizioni utilizzate nel testo del decreto legislativo.
Il comma 2 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 del D.Lgs. n. 261/1999, istituisce e disciplina l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, che svolge le funzioni di Autorità nazionale di regolamentazione, previste dall'articolo 22 della direttiva 97/67/CEE. Attualmente le funzioni di tale Autorità sono svolte dalla Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, presso il Ministero dell'sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni. L'Agenzia è un soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale e opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza ed economicità. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto dovranno essere emanati separati regolamenti per disciplinare la definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, modalità di trasferimento del personale e delle risorse strumentali, la ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dello sviluppo economico, l'adozione del regolamento di amministrazione e contabilità.
Segnala che su questo aspetto lo scorso 15 gennaio l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha inviato una segnalazione al Parlamento e al Governo.
Il comma 3 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 3 del D.Lgs. n. 261/1999, regola il servizio universale. Il servizio

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universale consiste nella fornitura, in tutti i punti del territorio nazionale, delle prestazioni di servizi postali, anche transfrontalieri, assicurando una qualità determinata e prezzi accessibili all'utenza. A decorrere dal 1o gennaio 2012 la pubblicità diretta per corrispondenza è esclusa dall'ambito del servizio universale.
Il comma 4 sostituisce l'articolo 4 del D.Lgs. n. 261/1999, relativo ai servizi riservati in via esclusiva al fornitore del servizio universale. Rispetto al testo vigente si registra una decisa riduzione di tale riserva: restano infatti riservati solo i servizi inerenti notificazioni e comunicazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e dei verbali delle violazioni al codice della strada.
Il comma 5 modifica l'articolo 5 del D.Lgs. n. 261/1999, relativo alla licenza individuale, prevedendo il suo rilascio da parte del Ministero dello sviluppo economico, la possibilità di subordinare tale rilascio a obblighi di contribuzione finanziaria e attribuendo all'Agenzia il potere di dettare disposizioni attuative in materia.
Il comma 6 modifica l'articolo 6 del D.Lgs. n. 261/1999, relativo all'autorizzazione generale, prevedendo il suo rilascio da parte del Ministero dello sviluppo economico, la possibilità di subordinare tale rilascio a specifici obblighi del servizio universale o a obblighi di contribuzione finanziaria e attribuendo all'Agenzia il potere di dettare disposizioni attuative in materia, compresa l'individuazione dei casi in cui l'attività può essere avvita anche precedentemente al rilascio dell'autorizzazione.
Il comma 7 modifica l'articolo 7 del d.lgs. n. 261, in materia di separazione contabile. Al nuovo comma 1, viene confermato l'obbligo per il fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile, distinguendo fra singoli servizi, i prodotti che rientrano nel servizio universale e quelli che ne sono esclusi. Il comma 2 viene riformulato al fine di adeguare la normativa alle prescrizioni della direttiva, relativamente alla soppressione dell'area della riserva postale. Al comma 3 si prevede che la conformità del sistema di separazione contabile venga verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale, che sia da questo incaricato di certificarne il bilancio. Vengono inoltre inseriti quattro commi aggiuntivi, al fine di trasporre alcune disposizioni dettate dalla direttiva 2008/6/CE in materia di sistemi di contabilità e di informazioni che gli operatori di servizi postali devono fornire all'autorità di regolamentazione.
Il comma 8 apporta modifiche all'articolo 10 del d.lgs. n. 261/1999, istitutivo del fondo di compensazione per gli oneri del servizio universale, per coordinarlo con le disposizioni recate dalla direttiva.
Il comma 9 apporta alcune modifiche formali all'articolo 11 del d.lgs. n. 261.
Il comma 10 introduce modifiche all'articolo 13 del d.lgs. n. 261, in tema di tariffe postali, in attuazione delle disposizioni recate dalla direttiva, stabilendo che le tariffe sono determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione, anche in coerenza con le linee guida approvate dal CIPE, e specificando le condizioni alle quali il fornitore di servizio universale può applicare prezzi speciali.
Il comma 11 sostituisce l'articolo 14 del d.lgs. n. 261 in tema di reclami proposti dagli utenti. Viene estesa l'applicazione della normativa sui reclami, attualmente prevista solo al fornitore di servizio universale, a tutti i fornitori di servizi postali; si pone al fornitore del servizio postale l'obbligo di adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami, nonché quello di pubblicare annualmente informazioni relative al numero dei reclami e delle relative modalità di gestione.
Il comma 12 inserisce un nuovo articolo 14-bis, che disciplina gli obblighi dei fornitori di servizi postali circa le informazioni da comunicare all'autorità di regolamentazione.
Il comma 13 inserisce un comma 2-bis all'articolo 15 del d.lgs. n. 261, prevedendo che il fornitore del servizio universale e i fornitori di servizi postali contribuiscono alle spese di funzionamento dell'autorità di regolamentazione mediante il contributo

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previsto dall'articolo 2, comma 9, lettera b) dello schema in esame. Le modalità di versamento del contributo, che non dovrà essere superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, verrà stabilito con successivo decreto ministeriale.
Il comma 14 introduce nel d.lgs. n. 261 un articolo 18-bis, con il quale si prescrive ai soggetti esercenti i servizi postali il rispetto degli obblighi vigenti in materia di condizioni di lavoro previsti dalla legislazione nazionale e dai contratti collettivi.
Il comma 15 sostituisce l'articolo 19 del d.lgs. n. 261, in tema di responsabilità. Il nuovo testo, che corrisponde sostanzialmente al vigente comma 2, dispone che a tutti gli operatori postali si applicano in materia di responsabilità le norme di diritto civile.
Il comma 16 apporta modifiche alla disciplina delle sanzioni, recata dall'articolo 21 del d.lgs. n. 261. Oltre a prevedere una rimodulazione dell'entità delle sanzioni pecuniarie, si trasferisce al Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'autorità di regolamentazione, la competenza - attualmente affidata all'autorità - a disporre la revoca dell'affidamento del servizio in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale. Vengono inoltre introdotti quattro commi aggiuntivi, che recano nuove fattispecie sanzionatorie. La competenza generale ad irrogare le sanzioni, attualmente attribuita al Ministero dello sviluppo economico, viene infine ricondotta all'autorità di regolamentazione, che può a tal fine avvalersi degli organi territoriali del Ministero stesso.
Il comma 17 apporta modifiche all'articolo 22 del d.lgs. n. 261, recante le norme finali. Rilevante, al comma 2, l'attribuzione all'autorità di regolamentazione la competenza, attualmente assegnata al Ministero delle comunicazioni, ad approvare le condizioni generali di servizio.
Il comma 18 sostituisce l'articolo 23 del d.lgs. n. 261, recante le norme transitorie. Il comma 1 del nuovo testo prevede che, fino alla piena operatività della autorità di regolamentazione, e in ogni caso entro il limite temporale di tre mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 10 del medesimo articolo 10, le funzioni di regolamentazione del settore postale continuano ad essere esercitate dal Ministero dello sviluppo economico. Il comma 2 dispone che il servizio universale è affidato a Poste italiane S.p.A., per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, periodo rinnovabile per altri cinque anni e per non più di due volte. Il rinnovo è condizionato al miglioramento della efficienza del servizio da parte di Poste italiane, che dovrà essere verificato dal Ministero al termine di ciascun periodo di affidamento del servizio.
L'articolo 2, al comma 1, reca norme di coordinamento con disposizioni vigenti. Il comma 2 apporta modifiche al d.lgs. n. 104/2010 (Riordino del processo amministrativo). In particolare, all'articolo 119, che indica le controversie cui si applica il rito abbreviato comune, vengono inserite le controversie aventi ad oggetti i provvedimenti dell'autorità di regolamentazione del settore postale, ad eccezione di quelli inerenti i rapporti di impiego. All'articolo 133 dello stesso d.lgs. n. 104/2010, che reca l'elenco delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, vengono inserite le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati dall'autorità, con esclusione, anche in questo caso, di quelli inerenti i rapporti di impiego.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Ricorda che il 25 giugno 2009 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2009/2149) con la quale contesta la compatibilità della normativa italiana in materia postale con l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 97/67/CE «Sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e miglioramento della qualità del servizio», come modificata dalla direttiva 2002/39/CE. In base a tale articolo ogni Stato membro è tenuto a designare una o più autorità nazionali di regolamentazione per il servizio postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali.

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Quanto ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, segnala che nel programma di lavoro per il 2011 (COM(2010)623) la Commissione preannuncia l'adozione, tra il 2012 e il 2014, di una comunicazione relativa ad un quadro qualitativo per i servizi di interesse generale. L'iniziativa si baserà sul protocollo n. 26 del Trattato sul funzionamento dell'UE.
Inoltre, nell'Atto per il mercato unico (COM(2010)608), presentato dalla Commissione il 27 ottobre 2010 al fine di rilanciare il mercato unico europeo e svilupparne appieno il potenziale, si preannuncia l'adozione, nel 2011, di una comunicazione corredata di una serie di iniziative sui servizi di interesse generale.

Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 418 del 21 dicembre 2010, a pagina 112, nell'indice, alla venticinquesima riga, le parole: «e rinvio» sono sostituite dalle seguenti: «e conclusione. - Parere favorevole».

A pag. 117, seconda colonna, settima riga le parole: «e rinvio» sono sostituite dalle seguenti «e conclusione. - Parere favorevole».