CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 gennaio 2011
425.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 gennaio 2011.

Audizione di rappresentanti del settore, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3428, recante modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.55.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 60 Realacci ed abbinate.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola GOISIS (LNP), relatore, ricorda che la Commissione cultura ha esaminato nella seduta dell'8 giugno 2010 il testo precedentemente adottato dalla Commissione di merito relativo al provvedimento in esame, giungendo all'espressione di un parere favorevole nella seduta del 10 giugno 2010. La VIII Commissione ambiente, competente in sede referente, ha quindi ulteriormente modificato il testo in esame, con l'approvazione di alcuni emendamenti del relatore, nella seduta del 17 novembre 2010.
Sottolinea quindi che oggetto del provvedimento rimane la definizione delle attività

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e dei requisiti per l'accesso alla professione di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Tra le modifiche introdotte, di competenza della Commissione cultura, segnala l'articolo 2, recante l'ambito di applicazione della proposta di legge, le attività oggetto della quale risultano ora maggiormente specificate. Sottolinea, in particolare, che la nuova lettera a) del comma 1 dell'articolo in commento, specifica che rientrano tra le attività oggetto della legge interventi di costruzione, di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, di edifici e loro pertinenze e di altri organismi e manufatti edilizi, ed opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale, comprese le opere di preparazione del cantiere edile e gli interventi di installazione di opere prefabbricate. Precisa che correttamente al comma 2 del medesimo articolo - per quanto di interesse della Commissione - è stato specificato che restano escluse dall'ambito di applicazione della legge le attività di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.
Aggiunge che le maggiori modifiche sono state introdotte all'articolo 7, relativo ai requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico. In particolare, al comma 1 lettera b) del citato articolo si prevede una riduzione del monte ore - quaranta invece di ottanta - previsto per la durata dei corsi di apprendimento per le attività di completamento, finitura e manutenzione. Rileva peraltro che la formulazione del testo non è chiara, visto che sembrerebbero equivalenti requisiti di idoneità professionale per i quali un diploma di istruzione tecnica o professionale è «alternativo» ad una laurea in ingegneria o agli altri diplomi di laurea indicati. Ritiene che se la norma non va interpretata nel senso indicato, è necessario riformularla conseguentemente, specificando che non sussiste alcuna equipollenza tra i titoli indicati, come invece induce a prevedere l'attuale dettato normativo. Rileva inoltre la necessità di precisare meglio la denominazione dei titoli finali di studio che sono indicati con denominazioni superate: la dizione «diploma di maturità tecnica o professionale» va sostituita per esempio con quella di «diploma di istruzione tecnica o professionale». Oltre al «diploma di istruzione tecnica superiore» relativo ai percorsi degli istituti tecnici superiori, poi, andrebbe inserito anche il «certificato di specializzazione tecnica superiore» previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 per i percorsi di Istruzione e formazione tecnico-superiore, cosiddetti IFTS.
Evidenzia quindi che la nuova lettera d) del medesimo comma 1 dell'articolo 7 prevede, tra i requisiti che legittimano l'acquisizione della qualifica professionale di responsabile tecnico, la frequenza ad un corso di formazione professionale rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, della durata di duecentocinquanta ore, ridotta a centoventicinque ore per le attività di completamento, finitura e manutenzione. In questo caso, la formulazione del testo appare in contrasto con la normativa vigente, in quanto richiede la frequenza di un corso di formazione professionale rispondente ai livelli essenziali di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e, nel contempo, prevede una durata del corso diversa da quella di almeno 990 ore prescritta all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo. La frequenza di un corso di 250 ore, ridotta a 125 per le attività previste dalla norma in esame, quindi, non può che essere aggiuntiva per chi è già in possesso di una qualifica professionale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d) del predetto decreto legislativo n. 226. Ricorda d'altra parte che la figura di operatore edile è già prevista, nel rispetto dei citati livelli essenziali, dal decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2010. Sarebbe necessario conseguentemente

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correggere le previsioni delle due lettere indicate, b) e d), del comma 1, dell'articolo 7, nel senso indicato.
Sottolinea, ancora, che l'articolo 8 del testo in esame - che reca aspetti di competenza della VII Commissione - dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico. La Commissione di merito ha introdotto due ulteriori commi all'articolo in esame: il comma 4 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, in ordine alla possibilità di utilizzare le risorse provenienti dalle sanzioni pecuniarie previste anche per l'organizzazione di corsi di apprendimento da parte delle regioni, gli oneri derivanti dall'organizzazione dei medesimi corsi previsti dall'articolo 8 e delle relative prove d'esame sono posti a carico dei soggetti richiedenti. Il successivo comma 5, invece, stabilisce che in caso di mancata adozione delle disposizioni regionali entro il termine previsto dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. In questo senso, alla luce delle nuove disposizioni introdotte all'articolo 8, riterrebbe necessario che il decreto interministeriale di cui al comma 1 - relativo alla definizione dei programmi di apprendimento, dei livelli di approfondimento, delle modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico - fosse adottato di concerto anche con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Rinvia alle restanti disposizioni dell'ulteriore nuovo testo in esame - non modificate nel corso del successivo esame della Commissione di merito o modificate per profili non di competenza della Commissione cultura - sottolineando soltanto che all'articolo 13, relativo al periodo transitorio, il nuovo comma 4 prevede che nella fase di prima attuazione della legge - e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione - gli addetti delle imprese del settore dell'edilizia, aventi la qualifica di responsabile tecnico, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa svolta, nonché i diplomi o gli attestati conseguiti al fine del riconoscimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico. A questo proposito, riterrebbe necessario, ai fini di una maggiore chiarezza del dettato normativo, prevedere un termine certo entro il quale si considera pendente la «fase di prima attuazione della legge». Si riserva quindi di formulare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.