CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 gennaio 2011
425.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

Martedì 18 gennaio 2011.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.
C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.45 alle 12.

AUDIZIONI

Martedì 18 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.45.

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Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Il Sottosegretario Luigi CASERO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Cosimo VENTUCCI (PdL), Maurizio LEO (PdL), Alberto FLUVI (PD), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Francesco BARBATO (IdV), Maurizio DEL TENNO (PdL), e Gianfranco CONTE, presidente, ai quali replica il Sottosegretario Luigi CASERO.

Dopo un'ulteriore considerazione di Gianfranco CONTE, presidente, riprende la sua replica il Sottosegretario Luigi CASERO.

Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia il Sottosegretario Casero e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.

DL 228/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
C. 3996 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3996, di conversione del decreto-legge n. 228 del 2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
Passando ad analizzare il contenuto del decreto-legge, che si compone di 9 articoli, l'articolo 1, al comma 1, prevede l'integrazione, nella misura di 16,5 milioni di euro, per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2011, delle risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo a dono gestita dal Ministero degli Affari esteri, per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan. La disposizione autorizza inoltre, nel primo semestre 2011, la spesa di 1,5 milioni per la partecipazione italiana

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al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'Esercito nazionale afghano.
Il comma 2 autorizza, per il primo semestre 2011, la partecipazione italiana a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan al fine di sostenere i Governi dei due Paesi nello svolgimento delle attività prioritarie per lo sviluppo e il consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. L'organizzazione della missione è finanziata attraverso le risorse previste dal comma 1.
Tale missione, secondo quanto specificato al comma 3, è finalizzata alla realizzazione di iniziative concordate con le autorità afgane e pakistane, che riguardano i settori sanitario, istituzionale e tecnico, della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera afgano-pakistana e dei mezzi di comunicazione locali.
Il comma 4 prevede, nell'ambito dello stanziamento disposto dal comma 1, la realizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».
Il comma 5 rimette al Ministero degli Affari esteri il compito di individuare le misure intese ad agevolare l'azione delle ONG che intendano operare per fini umanitari in Afghanistan e Pakistan.
Il comma 6 autorizza, sempre per il primo semestre del 2011, la spesa di 24.244 euro per sovvenire alle esigenze operative e di funzionamento della componente civile del Provincial Reconstruction Team di Herat.
L'articolo 2, comma 1, amplia, fino al 30 giugno 2011, l'autorizzazione di spesa di 10,5 milioni di euro già prevista per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, del Libano, del Myanmar, del Pakistan, del Sudan e della Somalia.
Il comma 2 autorizza, fino al 30 giugno 2011, la spesa di 1 milione di euro per assicurare la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari dell'Alleanza Atlantica destinati alla formazione della polizia irachena e delle forze di sicurezza kosovare, al reinserimento del personale militare serbo in esubero ed alla distruzione di munizioni obsolete in Albania.
Il comma 3 autorizza, per il periodo 1o gennaio - 30 giugno 2011, la spesa di 800.000 euro per garantire il contributo italiano al Tribunale Speciale dell'ONU per il Libano.
Per il medesimo periodo, il comma 4 autorizza la spesa di circa 617.000 euro per assicurare la partecipazione dell'Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di peace keeping e di diplomazia preventiva e ai progetti di cooperazione promossi dall'OSCE.
Il comma 5 finanzia con 14,3 milioni di euro la prosecuzione, fino al 30 giugno 2011, degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio, nonché per gli interventi di stabilizzazione in Iraq e Yemen.
Il comma 6 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il finanziamento del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri dalla legge finanziaria per il 2004, destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero.
Il comma 7 integra per 2,75 milioni di euro fino al 30 giugno 2011 l'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa subsahariana.
Il comma 8 autorizza, dal 1o gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 1,5 milioni di euro per la partecipazione italiana alle iniziative della Politica di sicurezza e difesa comune (PESC-PSDC) e a quelle di altre organizzazioni internazionali.
In base al comma 9 si autorizza la spesa di 454.000 euro per oneri di missione di personale di ruolo presso le Ambasciate italiane in Afghanistan, Iraq e Pakistan.
Il comma 10 autorizza, nel primo semestre 2011, la spesa di circa 318.000 euro

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per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC, nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi.
Il comma 11 autorizza, dal 1o gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 300.000 euro per la partecipazione italiana alle attività del Segretariato permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) con sede ad Ancona.
L'articolo 3, al comma 1, prevede che il Ministro degli affari esteri, per garantire il coordinamento delle attività e dell'organizzazione degli interventi previsti dagli articoli precedenti, provveda con propri decreti di natura non regolamentare a costituire strutture operative temporanee, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel Capo I (articoli da 1 a 3) del decreto-legge.
Il comma 2 autorizza il Ministero degli Affari esteri, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 1 e 2, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali riconducibili alle disposizioni del Capo I del decreto-legge, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.
Il comma 3 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli.
In base al comma 4, qualora il personale inviato in missione nei paesi elencati all'articolo 1, comma 1, ed all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, debba, per esigenze di sicurezza, essere alloggiato in locali dell'Amministrazione degli affari esteri, il Ministero competente è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio predisposti per il funzionamento delle unità tecniche previste dall'articolo 13 della legge n. 49 del 1987.
Il comma 5, rinvia, per le iniziative previste dal Capo I, ove non diversamente disposto, all'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del Codice degli appalti pubblici e di cui all'articolo 3, commi 1 e 5 ed all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 165 del 2003.
Per quanto riguarda il comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 163, esso disciplina la procedura di assegnazione di appalti pubblici senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevedendo in tale ipotesi che, ove possibile, la stazione appaltante individui gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, conferendo l'appalto al soggetto che ha presentato le più vantaggiose condizioni. Il comma 7 vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.
Attraverso il rinvio alle sopra richiamate norme del decreto-legge n. 165 del 2003, si rendono applicabili disposizioni previste da ulteriori atti normativi in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo, in particolare per quanto riguarda l'invio di personale, l'affidamento degli incarichi e la stipula dei contratti e l'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali.
Si esclude, inoltre, dal generale divieto (vigente per le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici economici) di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, i finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative, fermo restando che, qualora gli enti attuatori dei predetti interventi o programmi siano soggetti privati, è necessaria la presentazione di una garanzia fidejussoria bancaria.
Si consente altresì al Ministero degli affari esteri di avvalersi di personale proveniente

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dalle amministrazioni pubbliche posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità.
Il comma 6 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge dal regime restrittivo di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base.
Il comma 7 prevede che l'assetto delle attività di coordinamento degli interventi relativi alla missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan, quale prevista dall'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge, sarà definito attraverso uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli Affari esteri. Lo stesso provvedimento fisserà le modalità di organizzazione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali, e di istituzione presso il MAE di un'apposita «Task Force», con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi, unitamente a un comitato di controllo degli interventi.
L'articolo 4 reca le autorizzazioni di spesa dal 1o gennaio al 30 giugno 2011 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia.
In particolare, il comma 1 autorizza, dal 1o gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 380 milioni di euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (International Security Assistance Force) ed EUPOL Afghanistan.
Il comma 2 dispone l'autorizzazione della spesa di 106 milioni di euro, nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2011, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano (United Nations Interim Force in Lebanon).
Il comma 3 autorizza dal 1o gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di 35,7 milioni di euro per la proroga della partecipazione militare alle missioni nei Balcani (Multinational Specialized Unit - MSU; European Union Rule of Law Mission in Kosovo - EULEX KOSOVO; Security Force Training Plan in Kosovo; Joint Enterprise Balcani).
Il comma 4 autorizza dal 1o gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di circa 147.000 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione Althea dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina - all'interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit).
Il comma 5 autorizza dal 1o gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di 12,9 milioni di euro per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo.
Il comma 6 autorizza dal 1o gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di 594.000 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (Temporary International Presence in Hebron).
Il comma 7 autorizza dal 1o gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di circa 60.000 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah).
Il comma 8 autorizza dal 1o gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di circa 126.000 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID (United Nations/African Union Mission in Darfur) delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, in Sudan.
Il comma 9 autorizza dal 1o gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di circa 206.000 euro per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei Carabinieri alla missione dell'Unione Europea EUPOL RD Congo nella Repubblica democratica del Congo.
Il comma 10 autorizza dal 1o gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di circa 132.000 euro per la proroga della partecipazione di

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personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro.
Il comma 11 autorizza la spesa di circa 653.000 euro per la prosecuzione, per il periodo ricompreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2011, delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi (Delegazione Italiana Esperti).
Il comma 12 autorizza, tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2011, la spesa di 694.810 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea EUMM Georgia (European Union Monitoring Mission) in Georgia.
Il comma 13 autorizza, per il periodo ricompreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2011, la spesa di 25,1 milioni di euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia dell'Unione Europea (Atalanta) e della NATO per il contrasto alla pirateria (Ocean Shield).
Il comma 14 autorizza la spesa di euro 4,1 milioni di euro per la proroga, fino al 30 giugno 2011, della partecipazione di personale militare alle attività NATO di consulenza, formazione e addestramento delle forze armate e di polizia irachene (NATO Training Mission - Iraq).
Il comma 15 autorizza, fino al giugno 2011, la spesa di 12,1 milioni di euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.
Il comma 16 autorizza, dal 1o gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di circa 681.000 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell'Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia.
Il comma 17 autorizza un'ulteriore spesa di 80,5 milioni di euro, dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011, per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni di cui al provvedimento.
Il comma 18 autorizza un'ulteriore spesa di 7,98 milioni di euro per l'intero anno 2011, per consentire ai comandanti dei contingenti militari impegnati nelle missioni in Afghanistan, in Libano e nei Balcani di disporre interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per soddisfare esigenze di prima necessità delle popolazioni, compreso il ripristino dei servizi di prima necessità.
Il comma 19 autorizza, dal 1o gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 3,49 milioni di euro per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
Il comma 20 autorizza, dal 1o gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 853.940 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di 30.700 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo).
Il comma 21 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di circa 64.000 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina.
Il comma 22 autorizza, fino al 30 giugno 2011, la spesa di circa 269.000 euro per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina EUPM (European Union Police Mission).
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi 23, 24, 25 e 26.
Il comma 23 autorizza, dal 1o gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 8.297.164 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in ottemperanza agli accordi di cooperazione

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sottoscritti tra i due Paesi per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
Il comma 24 autorizza, dal 1o gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 1,4 milioni di euro e di circa 368.000 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza rispettivamente alle missioni ISAF ed EUPOL Afghanistan: il predetto personale, tramite la Task force Grifo, svolge nel quadro della missione ISAF compiti di formazione ed addestramento della Afghan Border Police e, nel quadro della missione EUPOL, partecipa alle attività per l'istituzione di una struttura di polizia afgana.
Il comma 25 autorizza, fino al 30 giugno 2011, la spesa di circa 411.000 euro per il differimento della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), che fornisce assistenza e supporto alle autorità kosovare nell'area dello stato di diritto con specifico riferimento ai settori di polizia, giudiziario e doganale.
Il comma 26 autorizza, dal 1o gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di circa 309.000 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze, denominate JMOUs (Joint Multimodal Operational Units), costituite in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e Kosovo. Nel quadro di tali unità, costituite presso taluni aeroporti militari in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e in Kosovo, è previsto l'impiego di unità appartenenti al Corpo della guardia di finanza con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale.
Il comma 27 autorizza, fino al 31 dicembre 2010, la spesa di circa 260.000 euro per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX Kosovo.
Il comma 28 autorizza, dal 1o gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di circa 19.000 euro per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina EUPOL COPPS.
Il comma 29 autorizza dal 1o gennaio al 30 giugno 2011 la spesa di euro circa 96.000 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione EUPM in Bosnia Erzegovina.
Il comma 30 autorizza, dal 1o gennaio al 30 giugno 2011, la spesa di 5 milioni di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE (attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia).
Il comma 31 incrementa, per l'anno 2011, di 2,5 milioni di euro la dotazione del Fondo per le esigenze prioritarie del Ministero della difesa, stabilendo che siano destinati alle esigenze connesse alla Celebrazione del 150o anniversario dell'unità d'Italia.
Il comma 32 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione del memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra Italia e Panama, stipulato il 30 giugno 2010, è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo panamense quattro unità navali «classe 200/s» in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.
L'articolo 5 reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in commento.
In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui: all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009; all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009; all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto legge n. 102 del 2010.
Le disposizioni richiamate della legge n. 108 del 2009, riguardano:

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la diversificazione dell'ammontare dell'indennità di missione a seconda delle missioni stesse;
l'esclusione delle predette indennità, nonché del trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, della riduzione del 20 per cento prevista per le indennità di missione all'estero del personale delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;
l'applicazione, al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia, del trattamento economico previsto dalla legge n. 642 del 1961 e dell'indennità speciale di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero;
la corresponsione, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace, dell'indennità di impiego operativo, nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base, in sostituzione, se più favorevole, dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita;
la devoluzione all'Amministrazione di appartenenza delle eventuali retribuzioni corrisposti direttamente dall'ONU al personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti;
la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali;
la possibilità di richiamare in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga alla disciplina in materia;
la possibilità di prolungare, per esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;
la disciplina dell'indennità di missione, del trattamento assicurativo e pensionistico, del personale in stato di prigionia o disperso, del rilascio del passaporto di servizio, dell'orario di lavoro e dell'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio.

In tale contesto, assume specifico rilievo, per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il rinvio al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, il quale specifica, tra l'altro, che alle indennità riconosciute al personale partecipante alle missioni internazionali si applica il comma 6 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale tali componenti concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Nell'ambito di tali disposizioni, segnala inoltre, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, come il rinvio indiretto all'articolo 3 del decreto-legge n. 451 del 2001, a sua volta richiamato dal comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009, comporti che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, il quale dispone la corresponsione al personale militare o di polizia impegnato in missioni - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - del rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno

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annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.
Sempre per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala come il sopra richiamato comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009 estenda al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001, concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.
Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge stabilisce che, per talune missioni, l'indennità di missione sia corrisposta nelle seguenti misure:
a) il 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, EUPM e nell'Unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 16, 23 e 28 del decreto-legge;
b) il 98 per cento, indennità calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, corrisposta al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 17 del decreto;
c) nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Scopje.

Il comma 3, attraverso una modifica al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, specifica che gli aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di peso inferiore ai 20 chilogrammi impiegati per monitorare l'area delle operazioni che si svolgono nei teatri operativi possano essere utilizzati esclusivamente in aree identificate sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo e condotti da personale munito di apposita qualifica, il quale, a tal fine, non percepisce specifici emolumenti.
L'articolo 6 stabilisce che alle missioni internazionali di cui al decreto-legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, il quale prevede, in particolare, l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e di quella di cui all'articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001 (competenza territoriale del tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di taluni reati militari; possibilità di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere).
Inoltre, il rinvio al predetto articolo 5 del decreto-legge n. 209 comporta: che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati la competenza spetti al Tribunale di Roma; che si applichino una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria.
La disposizione rinvia inoltre all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009, al fine di prevedere la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio e agli ordini legittimamente impartiti, nonché l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive,

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dalle regole di ingaggio, dagli ordini legittimamente impartiti o dalla necessità delle operazioni militari.
L'articolo 7, al comma 1, richiamando le disposizioni in materia contabile contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2009, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.
Inoltre, deroga alle previsioni dell'articolo 3, comma 82, della legge n. 244 del 2007 (il quale stabilisce che le amministrazioni statali debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l'anno finanziario 2007), relativamente ai compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.
Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 345.000.000, a valere sullo stanziamento di cui al successivo articolo 8.
L'articolo 8 reca la copertura finanziaria del decreto-legge, disponendo che ai relativi oneri, pari a 754,3 milioni di euro nel 2011, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace istituito dall'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006.
L'articolo 9 regola l'entrata in vigore del decreto-legge, che è stabilita il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

Disposizioni in favore dei territori di montagna
Nuovo testo unificato C. 41 ed abbinate.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 dicembre scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella seduta del 22 dicembre scorso il relatore, Del Tenno, aveva illustrato i contenuti del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).
La proposta di parere, oltre a ribadire sostanzialmente il contenuto di quelle condizioni ed osservazioni, già formulate dalla Commissione in occasione del parere espresso sulla precedente versione del testo unificato, che non sono state recepite dalla Commissione di merito, propone, alle lettere d) ed e), ulteriori correzioni all'articolo 9, recante norme in materia di rifugi di montagna, suggerendo una precisazione

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nella formulazione della disposizione, nonché segnalando l'opportunità di prevedere condizioni agevolative per la locazione dei rifugi da parte di soggetti inferiori ad una determinata età anagrafica.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/14/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso.
Atto n. 314.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella precedente seduta del 13 gennaio il relatore, Comaroli, aveva svolto una relazione sul provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione sul provvedimento (vedi allegato 2).
In particolare, l'osservazione contenuta nella proposta invita il Governo a verificare se sia possibile mantenere il limite di 103.291,38 euro, previsto dal testo attualmente vigente del comma 5 dell'articolo 96-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per quanto riguarda l'ammontare del rimborso che i sistemi di garanzia possono erogare in favore di ciascun depositante nel caso di indisponibilità dei depositi, in quanto tale limite risulta, sia pure di poco, superiore, e quindi più favorevole per i risparmiatori, rispetto a quello previsto dalla direttiva 2009/14/CE.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.