CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 gennaio 2011
422.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 11 gennaio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 11 gennaio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 16.30.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI.
COM(2010)94 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM(2010)94 def).
L'esame dell'atto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, si concluderà con l'adozione di un documento finale.

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Il documento finale, così come già avvenuto in altre occasioni, sarà trasmesso oltre che al Governo, quale diretto destinatario, anche al Consiglio europeo ed al Parlamento europeo, in un'ottica di dialogo tra le istituzioni nazionali e quelle europee.

Angela NAPOLI (FLI), relatore, ricorda che il 29 marzo 2010 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM(2010)94).
La gravità del problema affrontato dalla proposta di direttiva in esame è sottolineata nella valutazione di impatto che accompagna la proposta stessa (SEC(2009)356): nell'Unione europea la percentuale di minori esposti al rischio di abuso sessuale varierebbe tra il 10 per cento e il 20 per cento. Ricerche specifiche hanno evidenziato un progressivo incremento del fenomeno. Sempre più bassa sarebbe inoltre l'età delle vittime coinvolte nella pedopornografia e più esplicite e violente le immagini. Circa 1500 sarebbero i siti Internet contenenti materiale pedopornografico individuati nel 2008.
La proposta in esame intende pertanto aggiornare la normativa UE al fine di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni, anche relativamente a forme di abuso non contemplate nella decisione quadro vigente - in particolare, le nuove forme che si avvalgono di strumenti informatici - integrando le disposizioni in materia contenute nella più recente Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale del 25 ottobre 2007 (Convenzione di Lanzarote).
Ricorda che il disegno di legge di ratifica ad esecuzione della Convenzione europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale è all'esame della Camera dei deputati in terza lettura.
La relazione introduttiva sottolinea che rispetto alla citata Convenzione del Consiglio d'Europa, la proposta risulterebbe più avanzata, in particolare, per quanto riguarda: l'interdizione a carico del condannato dall'esercizio di attività che comportino contatti con i minori; l'introduzione di meccanismi che impediscano l'accesso alle pagine Internet contenenti materiale pedopornografico; la qualifica di reato nel caso in cui si costringa un minore a compiere atti sessuali con un terzo; la non applicazione di sanzioni alle giovani vittime. Rispetto agli obblighi imposti dalla Convenzione, la proposta intende inoltre introdurre disposizioni più stringenti per quanto riguarda la misura delle sanzioni, l'accesso all'assistenza legale gratuita per le vittime e il contrasto delle attività che incitano all'abuso e al turismo sessuale a danno di minori.
Passando all'esame del contenuto delle proposta, per quanto riguarda i reati di abuso sessuale (articolo 3), si prevede che gli Stati membri adottino misure necessarie affinché sia punita la condotta intenzionale di colui che: per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali o ad atti sessuali (reclusione non inferiore nel massimo a due anni); compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale (reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni); compie atti sessuali con un minore, e a tal fine: i) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, (reclusione non inferiore nel massimo a otto anni), oppure ii) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, (reclusione non inferiore nel massimo a otto anni), oppure iii) fa uso di coercizione, forza o minaccia, (reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni); costringe un minore a compiere atti sessuali con un terzo (reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni).

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Relativamente ai reati di sfruttamento sessuale (articolo 4) sarà punita la condotta intenzionale di colui che: induce un minore a partecipare a spettacoli pornografici (reclusione non inferiore nel massimo a due anni); trae profitto da un minore o altrimenti lo sfrutta ai fini della partecipazione a spettacoli pornografici (reclusione non inferiore nel massimo a due anni); assiste consapevolmente a spettacoli pornografici ai quali partecipano minori (reclusione non inferiore nel massimo a due anni); recluta un minore affinché partecipi a spettacoli pornografici (reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni); induce un minore a partecipare alla prostituzione minorile (reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni); trae profitto da un minore o altrimenti lo sfrutta ai fini della prostituzione minorile (reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni); compie atti sessuali con un minore, ricorrendo alla prostituzione minorile (reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni); costringe un minore a partecipare a spettacoli pornografici (reclusione non inferiore nel massimo a otto anni); recluta un minore affinché partecipi alla prostituzione minorile (reclusione non inferiore nel massimo ad otto anni); costringe un minore alla prostituzione minorile (reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni);
La proposta (artt. 5 e 6) conferma la qualifica di reati di pedopornografia per le seguenti condotte intenzionali, poste o meno in essere a mezzo di un sistema d'informazione, prevedendo il livello massimo delle sanzioni: produzione di materiale pedopornografico (reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni); distribuzione, diffusione o trasmissione di materiale pedopornografico (reclusione non inferiore nel massimo a due anni); offerta, fornitura o messa a disposizione di materiale pedopornografico (reclusione non inferiore nel massimo a due anni); acquisto o possesso di materiale pedopornografico (reclusione non inferiore nel massimo a un anno).
Due novità rispetto alla normativa vigente a livello UE sono costituite dalla previsione del reato di: accesso consapevole, a mezzo di un sistema d'informazione, a materiale pedopornografico (reclusione non inferiore nel massimo a un anno); adescamento di minori per scopi sessuali tramite Internet («grooming»).
Saranno considerate aggravanti (articolo 9) per tutti i reati suindicati, purché non siano elementi costituitivi dei reati, le seguenti circostanze: il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale; il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, dovuta a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza; il reato è stato commesso da un familiare, da una persona che con il minore ha una relazione di convivenza o da altra persona mediante abuso di autorità; il reato è stato commesso da più persone insieme; il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI; il colpevole è stato già condannato per reati della stessa specie; il reato ha messo in pericolo la vita del minore; il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave.
La proposta prevede inoltre che per scongiurare il rischio di reiterazione, la persona fisica condannata per uno dei reati previsti dalla proposta stessa sia interdetta, in via temporanea o permanente, dall'esercizio di attività che comportino contatti regolari con minori.
All'articolo 20 la proposta dispone che coloro che abbiano subito una condanna per i reati suindicati siano sottoposti a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione, allo scopo di identificare programmi o misure di intervento appropriati.
La proposta prevede inoltre disposizioni relative alla responsabilità e alle sanzioni applicabili alle persone giuridiche (articolo 11 e articolo 12).

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All'articolo 14 la proposta introduce una serie di disposizioni per agevolare lo svolgimento delle indagini e dell'azione penale.
Si prevede, tra l'altro, che: le indagini o l'azione penale avvengano d'ufficio e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta le proprie dichiarazioni; i reati possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo in misura proporzionata alla gravità del reato in questione anche dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età; siano autorizzate operazioni sotto copertura almeno nei casi in cui sia stato utilizzato un sistema d'informazione.
L'articolo 16 prevede un meccanismo per coordinare l'azione fra più giurisdizioni, nonché la possibilità che gli autori del reato provenienti dall'UE siano perseguiti anche se commettono il fatto al di fuori dell'UE (ad esempio, il cosiddetto turismo sessuale).
Gli Stati membri saranno inoltre tenuti ad adottare le misure necessarie affinché (articolo 18): le azioni specifiche decise per proteggere e assistere le vittime, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale, siano adottate a seguito di una valutazione della particolare situazione di ogni giovane vittima, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore (articolo 18); sia assicurata un'appropriata assistenza alla famiglia della vittima.
La proposta (articolo 19) contiene inoltre disposizioni relative alla partecipazione del minore vittima del reato alle indagini e ai procedimenti penali, volte a garantire che: le autorità giudiziarie nominino uno speciale rappresentante per la vittima qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore nei procedimenti penali; le vittime abbiano accesso alla consulenza e all'assistenza legale gratuita nei procedimenti penali relativi a quei reati; l'audizione del minore abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti, e in luoghi adattati allo scopo; il minore sia ascoltato da operatori formati a tale scopo; le audizioni si svolgano nel numero più limitato possibile e solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento penale; il minore sia accompagnato dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto.
La proposta stabilisce inoltre che le audizioni del minore vittima del reato ovvero del minore testimone dei fatti possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno.
L'articolo 21 della proposta impone, inoltre, agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie per ottenere che dal loro territorio siano bloccati gli accessi degli utenti Internet alle pagine Internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico. Il blocco sarà soggetto ad adeguate garanzie affinché sia limitato allo stretto necessario, gli utenti siano informati dei motivi di tale blocco e i fornitori di contenuto siano informati, nella misura del possibile, della possibilità di contestarlo. Gli Stati membri adotteranno inoltre le misure necessarie per ottenere l'eliminazione delle pagine Internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico.
Per quanto concerne l'iter del provvedimento dinanzi alle istituzioni europee, segnala l'ultimo documento del Consiglio (16958/10) relativo all'accordo generale raggiunto nella riunione del 2 dicembre 2010.
Segnala inoltre che il Parlamento europeo discuterà la proposta in plenaria il 10 maggio 2011. Il 16 dicembre la relatrice, on. Roberta Angelilli, ha presentato alla Commissione libertà civili giustizia e affari interni del Parlamento europeo la sua proposta di risoluzione legislativa che verrà esaminata prossimamente dalla Commissione LIBE stessa.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo.
17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 4 maggio 2010.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che l'esame dell'iniziativa in oggetto è stato avviato il 21 aprile 2010. Ricorda altresì che l'esame del provvedimento si concluderà con l'approvazione di un documento finale ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.
Fa quindi presente che in materia è intervenuta la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sul progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo e che l'esame della proposta in Consiglio si è bloccato in attesa della presentazione di un pacchetto di misure sulla protezione delle vittime da parte della Commissione europea nel corso del 2011.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 gennaio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 16.45.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 16 dicembre 2010.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessuno chiedendo di intervenire avverte che la prossima settimana si concluderà l'esame preliminare del provvedimento. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 17 novembre 2010.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che il provvedimento in esame è stato inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di febbraio e che le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio non hanno ancora espresso il parere sul testo risultante dagli emendamenti approvati. A tale proposito ricordo che la Commissione Bilancio ha chiesto al Governo una relazione tecnica volta a quantificare le spese del provvedimento. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI.
COM(2010)95 def.