CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 dicembre 2010
419.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 18 GENNAIO 2011

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 9.20.

Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e altre disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
C. 2510 Antonino Foti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore, esprime soddisfazione per l'avvio dell'esame di questo provvedimento, che regolamenta una materia, quella del trasporto pubblico locale, che investe l'interesse di tutti i cittadini in relazione al miglioramento della qualità della vita personale e allo sviluppo delle città. Avverte che la proposta di legge in esame intende ridefinire alcuni aspetti della normativa in materia di trasporto pubblico locale (TPL), con il principale obiettivo di ridurre l'incidenza finanziaria di tale settore sul bilancio pubblico, favorendo lo sviluppo della concorrenza fra operatori e di conseguenza migliorando l'efficienza dei servizi a disposizione dei cittadini. Osserva infatti che il TPL rappresenta oggi uno dei più significativi generatori di spesa pubblica nel settore dei servizi pubblici locali.
Ricorda il recente intervento normativo adottato con l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, che ha riformato la materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, stabilendo la prevalenza delle stesse disposizioni «sulle relative discipline di settore con esse incompatibili», e quindi anche sulla disciplina speciale in materia di TPL, previste dal decreto legislativo n. 422 del 1997. Rileva che l'applicazione di tali nuove disposizioni non appare tuttavia idonea alle specifiche caratteristiche del settore del TPL, e ciò con particolare riferimento alla possibilità di affidamento in house dei servizi, in deroga

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alla modalità di affidamento ordinaria; rileva che si tratta di una disposizione che di fatto offre agli enti locali la possibilità di fare libero ricorso a tale modalità di affidamento per i servizi di TPL, evitando pertanto il ricorso alle procedure di evidenza pubblica e sottraendo quasi completamente il settore ai principi della concorrenza.
Evidenzia che la proposta di legge prevede pertanto di imporre la riduzione della partecipazione pubblica nelle aziende di TPL, vietando la partecipazione alle gare alle aziende nelle quali la proprietà pubblica non risulti inferiore al 50 per cento, e di lasciare alla libera concorrenza del mercato i servizi di trasporto su gomma svolti su territori a domanda forte, cioè i servizi capaci non solo di produrre ricavi sufficienti a coprire tutti i costi di produzione, ma anche di generare ulteriori profitti, e che pertanto non possono essere ricompresi nella categoria dei cosiddetti «servizi minimi», finanziati dalle regioni.
Sottolinea inoltre un'altra disposizione di particolare rilievo che riguarda la ridefinizione delle competenze delle regioni e degli enti locali: si prevede, in particolare, l'obbligo delle regioni di stabilire, sulla base di criteri prestabiliti e trasparenti, la quota di servizi di TPL che sono disposte a finanziare (servizi minimi), non necessariamente equivalente al fabbisogno di offerta di servizi di TPL definito dagli enti locali; si attribuisce inoltre alla competenza delle regioni la gestione delle procedure di gara concernenti l'affidamento dei servizi di TPL da esse stesse finanziati e la definizione del fabbisogno di offerta dei servizi di interesse regionale.
Sottolinea che, al fine di garantire l'effettiva operatività della riforma, si prevedono specifiche sanzioni a carico delle regioni e degli enti locali inadempienti agli obblighi di adeguamento della normativa regionale e di riduzione della partecipazione pubblica nelle aziende di TPL in una misura inferiore al 50 per cento, nonché al divieto di affidare l'esercizio dei servizi minimi di TPL con forme diverse rispetto alle procedure concorsuali.
Passando ad una breve descrizione degli articoli fa presente che l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge individua la finalità del provvedimento nella tutela e nella promozione della concorrenza nell'ambito del processo di liberalizzazione del settore dei servizi di trasporto di pubblica utilità di interesse regionale, mentre il comma 2 dispone che l'articolo 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008 non si applichi ai servizi pubblici di trasporto regionale e locale. Il settore resta pertanto disciplinato dal citato decreto legislativo n. 422 del 1997. L'articolo 2 novella l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, in materia di competenze dello Stato nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, aggiungendo alle attuali competenze ulteriori poteri relativi all'emanazione di linee guida in materia di concorrenza e garanzia del diritto degli utenti a un livello essenziale di prestazioni, anche con riferimento agli associati costi standard. L'articolo 3, modificando l'articolo 14, comma 2, relativo ai compiti di programmazione delle regioni, prevede che le regioni, nell'ambito dei piani regionali dei trasporti da loro redatti, devono individuare i bacini di traffico ottimali per l'efficienza e l'efficacia dei servizi di trasporto. L'individuazione deve essere fatta in modo da consentire la presenza di più soggetti su mercati contigui. L'articolo 4 detta criteri per la definizione dei servizi minimi, stabilendo che siano gli enti locali a definire il fabbisogno di servizi di trasporto all'interno del proprio territorio e che tale fabbisogno debba essere sottoposto alla valutazione della regione, che individua la quota dei servizi cui è disposta a erogare finanziamenti Gli enti locali possono comunque attivare servizi di trasporto aggiuntivi con oneri a proprio carico. L'articolo 5 sostituisce integralmente l'articolo 17 del decreto legislativo n. 422 del 1997, relativo agli obblighi di servizio pubblico, il quale attualmente prevede che le regioni, le province e i comuni, nel definire le compensazioni economiche per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tengono conto dei proventi derivanti

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dalle tariffe e di quelli derivanti dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità. Il nuovo articolo 17 aggiunge che le compensazioni sono determinate sulla base dei costi standard, e che devono tenere conto degli investimenti effettuati per adempiere agli obblighi di servizio pubblico e di un margine di utile ragionevole. Si prevede inoltre che i costi standard costituiscano il parametro obbligatorio di riferimento per la corretta quantificazione dei corrispettivi del servizio. L'articolo 6 modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, che disciplina le modalità di affidamento dei servizio di trasporto pubblico regionale e locale, prevedendo che: le società con partecipazione pubblica uguale o superiore al 50 per cento non possono svolgere il servizio e partecipare alle gare; l'aggiudicazione deve avvenire esclusivamente sulla base della migliore offerta economica; l'impresa subentrata ad un precedente gestore è tenuta alla riassunzione del personale dipendente dal precedente gestore nei soli limiti del possibile; è vietato affidare l'esercizio del servizio con forme diverse dalle procedure concorsuali; è sanzionato l'inadempimento dell'obbligo di ricorrere alle gare per l'affidamento del servizio. L'articolo 7 introduce l'articolo 18-bis al decreto legislativo n. 422 del 1997, che disciplina i «servizi di trasporto regionali di natura commerciale». Rileva che si tratta di servizi di trasporto di persone su strada effettuati mediante autobus, ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico, in ambito urbano o extraurbano, sia all'interno di una regione che tra due regioni limitrofe, con itinerari, orari, frequenze e prezzi stabiliti; lo svolgimento del servizio è effettuato senza oneri finanziari a carico delle regioni e degli enti locali ed è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione. L'articolo 8 interviene in tema di contratti di servizio, disponendo che lo schema di contratto per i servizi minimi di trasporto regionali è predisposto, approvato e sottoscritto dalla regione, mentre quello per i servizi locali è predisposto dall'ente locale, approvato dalla regione e sottoscritto da entrambi: l'ente locale come beneficiario territoriale del servizio e la regione come ente finanziatore. L'articolo 9 reca norme in tema di ammortizzatori sociali, prevedendo per i lavoratori del TPL il ricorso agli istituti della cassa integrazione guadagni straordinaria e della mobilità. L'articolo 10 stabilisce che le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto di pubblica utilità di interesse regionale e locale sono interamente deducibili dall'imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'articolo 11 reca infine le sanzioni per le regioni che non provvedano, con proprie leggi, all'attuazione delle nuove disposizioni, prevedendo una decurtazione del 50 per cento delle risorse derivanti dall'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Il sottosegretario Mario MANTOVANI si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 22 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 9.35.

7-00388 Meta: Sviluppo e sostegno del sistema ferroviario, con particolare riguardo al trasporto pendolare.
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 20 ottobre 2010.

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Il sottosegretario di Stato Mario MANTOVANI, rileva che la risoluzione in esame impegna il Governo a definire una strategia volta allo sviluppo ed al sostegno del trasporto ferroviario assumendo le necessarie iniziative per integrare la presenza di Trenitalia con quella delle società regionali e garantendo lo stanziamento delle risorse occorrenti per attuare tale strategia. In merito, ritiene necessario fare presente preliminarmente che la questione dei trasporti di interesse regionale chiama in gioco, come noto, la competenza diretta delle Regioni, a seguito del trasferimento delle funzioni e risorse con il decreto legislativo n. 422 del 1997. Pertanto osserva che l'ambito di intervento dello Stato - per il combinato disposto delle normative comunitarie e nazionali - è volto e limitato a garantire il mantenimento di quei servizi di media e lunga percorrenza che non sarebbero prodotti dall'impresa ferroviaria in quanto non in grado di consentire l'equilibrio economico. Evidenzia che lo strumento di declinazione e regolazione di tali trasporti è il contratto di servizio con il quale sono individuati «i servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione» e la compensazione spettante all'impresa ferroviaria, ferma restando la disponibilità a partecipare o a promuovere un tavolo con i soggetti coinvolti, le Regioni, RFI, Trenitalia e le altre imprese ferroviarie, anche nell'ambito del costituito Osservatorio sul trasporto al fine di individuare percorsi funzionali al miglioramento dei servizi erogati e di mitigare o contribuire a risolvere le criticità evidenziate nell'atto in esame. Rappresenta, inoltre, che il recente decreto legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010), avrà notevoli ricadute sul settore del trasporto pubblico locale. e dei servizi ferroviari regionali, seppure ad oggi non valutabili, dal momento che il decreto ha infatti previsto sostanzialmente tagli per le regioni in modo indifferenziato disponendo che: «Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012». Sottolinea che sarà pertanto compito delle regioni, nell'ambito delle proprie funzioni e dei propri compiti definire in che termini fare incidere i tagli sui vari settori di propria competenza. Rileva pertanto che, allo stato attuale ed a normativa vigente le principali iniziative statali inerenti piani di sviluppo e di sostegno dei sistemi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, sia in termini di investimento che di copertura di maggiori spese connesse all'esercizio dovrebbero essere effettuate, come previsto anche per i servizi di trasporto pubblico locale, in coerenza con le procedure di cui agli articolo 8 e 9 della legge n. 42 del 2010, relativa al federalismo fiscale. Ritiene inoltre che le iniziative in argomento dovrebbero tener conto dei dati economici e trasportistici acquisiti dall'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Rileva tuttavia che, in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni in data 16 dicembre 2010, il Governo si è impegnato ad assicurare al settore del trasporto pubblico locale, per l'anno 2011, in aggiunta ai 425 milioni di euro, già previsti dalla legge di stabilità e di bilancio, ulteriori 425 milioni di euro. Relativamente alle specifiche osservazioni citate nell'atto in esame, rappresenta che Ferrovie dello Stato ha fatto conoscere quanto segue: in merito alla qualità del materiale rotabile, va tenuto conto che i nuovi contratti di servizio sottoscritti tra Trenitalia e le Amministrazioni regionali prevedono specifici e consistenti investimenti per l'acquisto e l'ammodernamento del materiale rotabile destinato ai servizi di interesse locale, che consentiranno, quindi, un sostanziale rinnovamento del parco regionale; per quanto concerne lo specifico riferimento riguardante l'area «Sud Est Milano» - ed in particolare la direttrice di traffico S1 - con il cambio orario di giugno 2010 è stata completata la riorganizzazione dell'offerta dell'area sud-est della Lombardia - avviata dalla Regione con l'orario di dicembre 2009 mediante l'attivazione del servizio metropolitano S1

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Saronno-Milano-Lodi nella fascia oraria 9-17 (un treno ogni mezz'ora con fermate in tutte le stazioni) - attraverso l'estensione all'intera giornata del servizio cadenzato da Saronno a Lodi; contestualmente è stata attuata la velocizzazione dei collegamenti diretti regionali da e per Piacenza (che non effettuano fermate intermedie tra Lodi e Milano). Tale iniziativa - che, come sopra rilevato, rientra nelle specifiche competenze di programmazione del servizio assegnate alla Regione Lombardia - ha comportato un ampliamento ed un complessivo miglioramento dell'offerta per il territorio interessato. In tale contesto, il livello di puntualità dei treni in circolazione sulla direttrice Milano-Melegnano-Lodi-Piacenza ha evidenziato nei primi nove mesi dell'anno corrente un sensibile incremento della regolarità del servizio che, nel trascorso mese di settembre, ha raggiunto una puntualità del 92 per cento dei treni giunti a destinazione entro 5 minuti dall'orario previsto (contro l'86 per cento registrato nel settembre 2009). Alla luce di quanto riferito e, in particolare, alle citate competenze attribuite esclusivamente alle amministrazioni regionali, ritiene di poter esprimere parere favorevole agli impegni richiesti pur sempre nel contesto e nei limiti prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), in qualità di cofirmatario, ringrazia il sottosegretario per la disponibilità manifestata rispetto all'argomento oggetto della risoluzione. Pur essendo universalmente noto quanto ribadito dal sottosegretario riguardo alle competenze attribuite nel trasporto ferroviario locale e metropolitano, ritiene tuttavia importante che siano state evidenziate delle criticità in ordine alla diminuzione dei trasferimenti statali alle regioni, che sono state parzialmente sanate attraverso un recente accordo con le regioni che prevede il reintegro, fino alla somma di un miliardo di euro, pari ad un quarto del taglio operato per il 2011, subordinatamente però al contenimento della dinamica di altri aggregati di spesa regionale. Sottolinea che il sistema dei trasporti regionali e metropolitani va migliorato nel suo complesso soprattutto dal punto di vista del servizio, anche se un eventuale miglioramento potrebbe essere vanificato dall'aumento del costo degli abbonamenti, che a partire dal prossimo mese di gennaio graverà sui pendolari per un importo minimo di 90 euro, determinando il rischio di una possibile diminuzione dell'uso del mezzo pubblico a favore del mezzo privato, con conseguenze rilevanti di carattere ambientale. Osserva infatti che, a fronte di un aumento del costo degli abbonamenti che va dal 15 al 35 per cento è stato stimato un aumento giornaliero del parco circolante di un numero di veicoli che va da 100.000 a 250.000 unità, con un conseguente aumento di tonnellate equivalenti di CO2 da 200 milioni a 500 milioni di tonnellate, il cui costo, in ultima analisi, sarebbe sostenuto dalle imprese con ricadute sul costo dei beni e servizi da queste prodotti. Nel prendere atto che il Governo, come si evince dall'intervento del sottosegretario, è ben consapevole delle condizioni in cui versa il trasporto regionale anche in ordine alla scarsità di risorse ad esso destinate, auspica che da tale consapevolezza seguano azioni conseguenti che permettano alle regioni di compensare le perdite derivanti dai minori stanziamenti di risorse statali e di svolgere i compiti ad esse attribuiti. Fa presente che la risoluzione consegue ad un atto di sindacato ispettivo e ad incontri con i dirigenti di Trenitalia e delle Ferrovie dello Stato, in cui è emersa la necessità che vengano perfezionate alcune procedure relative alla stipula dei contratti di servizio, in ragione del fatto che uno dei due contraenti è una società a totale partecipazione pubblica. Quanto alla questione specifica del trasporto ferroviario nell'area «Sud Est Milano» ed in particolare alla direttrice di traffico S1, osserva che l'attivazione del servizio metropolitano S1 Saronno-Milano-Lodi ha previsto, nella fascia oraria 9-17, un treno ogni mezz'ora con fermate in tutte le stazioni, mentre in precedenza

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nella medesima fascia oraria i pendolari potevano usufruire di un treno regionale con frequenza ogni quarto d'ora. Quindi, ritiene che, con tale servizio non si sia proceduto ad una concreta integrazione del servizio di trasporto regionale con quello metropolitano, bensì ad una sostituzione che però non ha arrecato un reale miglioramento. Nell'apprezzare, in conclusione, la disponibilità del Governo ad accogliere favorevolmente gli impegni contenuti nella risoluzione, auspica che si pervenga rapidamente ad individuare una soluzione alle questioni del trasporto pendolare, per permettere a milioni di utenti di usufruire di un servizio di qualità evitando così di dover ricorrere al mezzo privato.

Mario VALDUCCI, presidente, nell'apprezzare la concretezza dell'approccio dimostrata sia dal collega Quartiani che dal rappresentante del Governo, rileva che la questione del trasporto ferroviario, è da tempo all'attenzione della IX Commissione che ha avviato sulla materia un'apposita indagine conoscitiva. Sottolinea infatti come tale materia debba essere adeguatamente approfondita anche per quel che riguarda il trasporto regionale e locale, trattandosi di un tema di interesse nazionale, rispetto al quale sia il Governo sia l'istituzione parlamentare devono contribuire a trovare una adeguata ed efficace soluzione.

Vincenzo GAROFALO (PdL) ringrazia il collega Quartiani per aver riproposto all'attenzione della Commissione un tema che la Commissione stessa sta affrontando e approfondendo attraverso le audizioni svolte nell'ambito della citata indagine conoscitiva, avviata nella consapevolezza dell'importanza di un'azione politica efficace in materia di trasporto ferroviario e dell'incidenza che il fenomeno del pendolarismo ha sia sulla vita dei singoli cittadini sia sulla collettività nel suo complesso. Nel ringraziare, quindi, il rappresentante del Governo per la disponibilità dimostrata nell'accogliere favorevolmente gli impegni contenuti nella risoluzione, pur sottolineando la difficoltà derivante dal complesso quadro di competenze sotteso al trasporto regionale, ritiene che sarebbe auspicabile che l'Osservatorio cui faceva riferimento il sottosegretario nel suo intervento avesse un'apposita sezione dedicata al pendolarismo. Nel ricordare che il processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario è strettamente connesso alle questioni oggetto della risoluzione in esame, ritiene che l'importante attività che il Parlamento - e in particolare la IX Commissione - sta svolgendo ai fini dell'approfondimento delle questioni relative al trasporto ferroviario debba concludersi entro tempi ben definiti, in modo da soddisfare le aspettative che gli utenti pendolari nutrono ormai da troppo tempo.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di martedì 21 dicembre 2010, pagina 68, prima colonna, quinta riga, sostituire la parola «2007» con la seguente: «2004».
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di martedì 21 dicembre 2010, pagina 62, seconda colonna, diciottesima riga, dopo le parole «in esame.», aggiungere le seguenti: «Avverte altresì che il documento finale, ove approvato, sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche alle Istituzioni europee.».