CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 dicembre 2010
418.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 70

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 12.30.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.
Testo unificato C. 60 ed abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, presidente, in sostituzione del relatore Polidori, illustra il contenuto dell'ulteriore nuovo testo unificato della proposta di legge 60 e abbinate, come risultante dagli emendamenti ed articoli aggiuntivi del relatore approvati dalla Commissione di merito.
Ricorda che la Commissione ha già espresso un parere sul testo inviato dalla Commissione Ambiente, in data 30 giugno 2010, in cui sono state poste una serie di condizioni relative all'articolo 1, in materia

Pag. 71

di definizione delle attività costruttore edile, e relative all'articolo 7, in materia di requisiti di idoneità professionale, che risultano sostanzialmente recepite nell'ulteriore nuovo testo unificato approvato dalla citata Commissione di merito.
Illustra quindi le principali modifiche introdotte rispetto al testo già esaminato dalla X Commissione.
All'articolo 2, come già anticipato, è stata recepita la condizione di cui alla lett. a) del parere espresso dalla X Commissione, volta ad inserire una definizione diversificata per le attività professionali di tipo strutturale (costruzione, ristrutturazione, interventi strutturali, opere di ingegneria e del genio civile) e per i lavori di completamento, finitura e manutenzione di opere edili e di manufatti edilizi. Al riguardo, per non creare confusione con la previsione dell'iscrizione facoltativa alla sezione speciale dell'edilizia per le aziende e le imprese che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'edilizia e dell'artigianato, sarebbe opportuno escludere chiaramente le attività industriali esercitate dai metalmeccanici con la posa in opera degli elementi prefabbricati. Parimenti, alla lettera b) sarebbe opportuno specificare a quali categorie specialistiche del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si fa riferimento, che per le attività di manutenzione e finitura sarebbero le OS7 e OS8; inoltre, il nuovo comma 2 prevede che le attività indicate al comma 1 sono esercitate in forma di impresa individuale,societaria o cooperativistica ed eseguite tramite le tipologie contrattuali vigenti ivi compresi i contratti di appalto e subappalto.
All'articolo 3 che prevede l'istituzione, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della sezione speciale dell'edilizia alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro che esercitano una delle attività previste viene specificato che tale sezione speciale sia articolata in due subsezioni di cui una corrispondente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2,comma 1 lettere a) e b) e l'altra all'esercizio delle sole attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
All'articolo 7, recante i requisiti di idoneità professionale sono previsti, in via alternativa, l'iscrizione ad ordini o collegi professionali da almeno due anni, la laurea, l'esperienza lavorativa protratta per almeno 48 mesi negli ultimi sette anni ovvero la frequenza a un corso di apprendimento di almeno 250 ore. Tali requisiti, sulla base del citato parere espresso dalla Commissione attività produttive, sono stati ridotti rispettivamente a ventiquattro mesi di esperienza lavorativa e a 125 ore di corso di formazione, a seconda della tipologia professionale esercitata.(Si vedano in proposito le condizioni di cui alle lettere b) e c) del citato parere della X Commissione). Inoltre, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 7 prevede che i periodi di esperienza lavorativa svolti in azienda, oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato, possano consistere anche nello svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa mediante l'affiancamento ad un responsabile tecnico abilitato, da parte del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, o anche di un soggetto associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato, in modo tale da offrire a diverse categorie di soggetti, impegnati a svolgere l'attività lavorativa qualificata e tecnica nell'impresa, la possibilità di far valere l'esperienza maturata ai fini del conseguimento della qualifica di responsabile tecnico (cfr. la condizione di cui alla lettera d) del parere).
Il nuovo articolo 9, in materia di requisiti relativi alla capacità organizzativa, prevede che all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 deve essere documentata la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, adeguati in relazione all'attività da esercitare, acquisiti mediante contratti

Pag. 72

di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria, che, limitatamente alle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), devono assumere un valore minimo di 15.000 euro.
Le modifiche apportate all'articolo 13 che individua il periodo transitorio di applicazione della nuova disciplina prevedono al comma 1 che il nominativo del responsabile tecnico sia individuato fra i soggetti preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa. I nuovi commi 3 e 4 prevedono che le imprese che avviano l'attività nel settore dell'edilizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione di cui agli articoli 7 e 8, si iscrivono alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 comunicando il nominativo del responsabile tecnico anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, da individuare fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa; nella fase di prima attuazione della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate ai sensi del comma 2-bis, gli addetti delle imprese del settore dell'edilizia rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa svolta nel frattempo, nonché i diplomi o gli attestati conseguiti, al fine del riconoscimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico di cui all'articolo 7.
Si riserva di formulare una proposta di parere con osservazioni alle lettere a) e b) dell'articolo 2.

Ludovico VICO (PD), in merito all'osservazione relativa al comma 1, lettera a), dell'articolo 2, ritiene opportuno specificare che l'esclusione deve essere limitata alle imprese metalmeccaniche che svolgono tale attività in maniera prevalente.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 21 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 12.45.

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea.
COM(2010)350 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto TORAZZI, relatore, sottolinea che, la proposta di regolamento COM(2010)350 sul regime di traduzione del futuro brevetto dell'Unione europea (cosiddetto brevetto unico) è connessa alla creazione di un brevetto unico giuridicamente valido in tutta l'Unione europea.
Ricorda che il regime delle traduzioni, che costituiscono una parte consistente dei costi connessi al rilascio del brevetto europeo (rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti in applicazione della Convenzione sul brevetto europeo) ha presentato profili di particolare criticità in occasione dell'esame della proposta di regolamento COM(2000)412 relativa alla creazione di un brevetto unico giuridicamente valido in tutta l'UE e di un sistema giurisdizionale unico in materia di brevetti per garantire la protezione dei titolari di brevetto in tutta l'UE. La proposta in questione prevede, in particolare, che il brevetto unico, rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) in una delle sue lingue di lavoro (inglese, francese o tedesco) e pubblicato nella medesima lingua unitamente ad una

Pag. 73

traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue, abbia efficacia nell'ambito dell'UE. Merita ricordare che ai sensi degli articoli 69 e 84 della Convenzione sul brevetto europeo del 1973, per rivendicazione si intende la definizione chiara e concisa dell'invenzione per la quale si richiede il brevetto; è la parte più importante in quanto è quella che definisce i limiti della protezione conferita dal brevetto.
Proprio a causa delle divergenze sul regime linguistico, l'esame della proposta COM(2000)412 è stato bloccato a lungo in seno al Consiglio che non è riuscito a raggiungere l'unanimità richiesta per l'adozione dell'atto.
La situazione di stallo sulla proposta relativa al brevetto unico nel suo complesso è stata superata a seguito dell'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'UE, che ha previsto il voto all'unanimità per l'adozione delle decisioni sul regime linguistico dei titoli, mentre tutti gli altri aspetti vengono decisi a maggioranza qualificata, secondo la procedura legislativa ordinaria. Sulla base di questi sviluppi, il 4 dicembre 2009 il Consiglio competitività ha raggiunto un accordo sulla proposta nel suo complesso, decidendo di stralciare e di affrontare separatamente la questione del regime linguistico, oggetto specifico della proposta di regolamento in esame.
Ricorda che nella relazione illustrativa della proposta in esame, l'attuale tutela brevettuale nell'UE è assicurata da brevetti nazionali rilasciati dagli Stati membri o da brevetti europei rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) in applicazione della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) del 1973. Nella valutazione di impatto (SEC(2010)797) che accompagna la proposta si evidenziano gli svantaggi dell'attuale sistema: costi molto elevati connessi alle spese legali per la convalida del brevetto europeo, una volta che è stato rilasciato, negli Stati membri in cui si richiede la tutela. A tal fine, gli ordinamenti nazionali quasi sempre prevedono che il titolare del brevetto presenti una traduzione del brevetto stesso nella lingua ufficiale di tali Stati membri. Peraltro, l'esperienza dimostrerebbe che proprio a causa dei costi elevati, non sempre i brevetti europei verrebbero convalidati. Si calcola che i costi di un brevetto europeo validato in 13 Stati membri ammontano a circa 20.000 euro, di cui 14.000 per le traduzioni (circa 10 volte quello che si paga negli USA). Per tale motivo la convalida sarebbe limitata soprattutto a Germania, Francia e Regno Unito, dove, secondo i dati citati dalla Commissione, nel 2003 sono stati convalidati rispettivamente il 95 per cento, l'80 per cento e il 75 per cento di tutti i brevetti rilasciati dall'UEB, mentre meno del 40 per cento dei brevetti europei sono convalidati in altri Stati membri, tra cui l'Italia; la frammentazione del sistema di tutela offerto dal brevetto nell'UE considerato che a causa degli elevati costi di convalida nonché della complessità delle procedure e delle differenze tra le stesse, i titolari di brevetto spesso decidono di limitare la tutela solo a qualche Stato membro dell'UE; l'impatto negativo sul funzionamento del mercato interno imputabile principalmente ad una forte concentrazione negli Stati nei quali viene richiesta la tutela brevettuale di investimenti in ricerca e sviluppo e di trasferimento di tecnologie con il conseguente aggravamento delle differenze strutturali in seno all'UE e ripercussioni sulla competitività globale. Inoltre, qualora le merci entrino nel territorio dell'UE attraverso uno Stato membro nel quale il brevetto non è tutelato, si può determinare una diminuzione del valore commerciale delle invenzioni brevettate.
Nella relazione illustrativa della proposta in esame si evidenziano quindi i vantaggi che potrebbero derivare dal futuro brevetto unico che continuerebbe a coesistere con i brevetti nazionali e il brevetto europeo: la protezione uniforme in tutta l'UE dei diritti conferiti dal brevetto che sarebbe rilasciato dall'UEB sotto forma di un brevetto europeo che designa il territorio dell'UE, anziché i singoli Stati membri; la protezione delle invenzioni per tutto il territorio dell'UE grazie ad un sistema centralizzato di autorizzazione,

Pag. 74

coordinamento, supervisione e risoluzione delle controversie a livello UE; una riduzione significativa dei costi fino a 6.200 euro per brevetto, di cui circa 600 per le traduzioni; nuovi stimoli per l'innovazione e la competitività grazie alla migliore accessibilità alla tutela brevettuale, in particolare per le PMI.
Passando a considerare più in particolare il contenuto della proposta COM(2010)350, l'articolo 3 della proposta, mutuando la prassi attualmente vigente in seno all'UEB, stabilisce che il brevetto UE sia trattato, rilasciato e pubblicato in una delle lingue di lavoro dell'UEB (francese, inglese o tedesco), mentre le rivendicazioni di brevetto siano tradotte nelle altre due. Farà fede il testo del brevetto UE nella lingua di lavoro dell'UEB definita come lingua della procedura.
Nella relazione illustrativa della proposta si sostiene che la scelta di tale regime di traduzione è giustificata dalla considerazione che poiché l'UEB sarà competente per il rilascio del brevetto unico, il relativo regime di traduzione dovrà basarsi sulla procedura in vigore presso lo stesso UEB (considerando 3). Inoltre, l'opzione prescelta tiene anche conto dell'uso delle lingue da parte della maggior parte dei richiedenti, considerato che, secondo i dati citati dalla Commissione, allo stato attuale l'88,9 per cento delle domande di brevetto europeo vengono presentate in inglese, francese o tedesco.
All'articolo 4 si precisa che in caso di controversia connessa al brevetto unico, il titolare è tenuto a fornire, a sue spese, su richiesta e a scelta del presunto contraffattore, una traduzione completa del brevetto nella lingua ufficiale dello Stato membro nel quale il presunto contraffattore è domiciliato o ha avuto luogo la contraffazione nonché, su richiesta del tribunale competente dell'UE di fronte al quale si svolge il procedimento giudiziario, una traduzione completa del brevetto nella lingua del procedimento.
L'articolo 5 prevede che entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento proposto, la Commissione presenti una relazione al Consiglio volta a valutare il funzionamento del regime di traduzione del brevetto UE, proponendo, se necessario, eventuali modifiche.
Considerato che l'adozione del regolamento proposto sul regime di traduzione costituisce una condizione imprescindibile per favorire la nascita del futuro brevetto UE, l'articolo 6 stabilisce che tale regolamento e il regolamento generale sul futuro brevetto UE (COM(2000)412) entrino in vigore simultaneamente.
Segnala che la soluzione proposta dalla Commissione europea in relazione al regime linguistico del futuro brevetto unico è stata tuttavia considerata discriminatoria e inaccettabile da parte di alcuni paesi tra cui Italia, Spagna, Cipro e Grecia. Il Governo italiano ha posto il veto in sede di Consiglio, bloccando di conseguenza l'adozione del regolamento per il quale è necessaria l'unanimità.
Da ultimo, in occasione del Consiglio competitività del 10 dicembre 2010, le delegazioni di Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lituania e Slovenia hanno chiesto ufficialmente alla Commissione europea di presentare a breve una proposta formale per avviare una cooperazione rafforzata - procedura istituzionale prevista dal Trattato di Lisbona che consente ad almeno 9 Stati membri di progredire secondo ritmi e/o obiettivi diversi qualora determinati obiettivi non possano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'UE nel suo insieme - ritenendo che, data l'impossibilità di raggiungere l'unanimità necessaria, questo sia l'unico modo per favorire l'adozione del regolamento sul regime linguistico del futuro brevetto europeo. Facendo seguito alla richiesta, il 14 dicembre la Commissione europea ha presentato una proposta che consente di avviare la cooperazione rafforzata.
Allo stato attuale, la richiesta di una cooperazione rafforzata sarebbe sostenuta complessivamente da 23 Stati membri, ad eccezione di Italia e Spagna, che continuano ad opporsi fermamente a tale prospettiva ritenendo che per il momento non sussistano le condizioni richieste dal

Pag. 75

Trattato per procedere in tal senso, nonché di Cipro e Repubblica Ceca che hanno espresso riserve. La delegazione dell'Ungheria, che a partire da gennaio 2011 avrà la Presidenza di turno del Consiglio dell'UE, si è impegnata a favorire al più presto un accordo sulla questione; sembra probabile che in occasione del Consiglio competitività di marzo 2011 si possa decidere ufficialmente l'avvio della cooperazione rafforzata per consentire l'adozione del regolamento entro la fine del 2011.
Ricorda, infine, che il 15 dicembre scorso la Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso parere contrario sulla proposta di regolamento in esame.
In conclusione, si riserva di proporre alla Commissione l'approvazione di un documento finale in cui si esprime una valutazione contraria alla proposta di regolamento, sottolineando che sarebbe stato necessario ed auspicabile che la traduzione delle rivendicazioni in materia brevettuale fosse stata redatta nella lingua inglese accanto alla lingua nazionale del Paese di appartenenza del soggetto che presenta il brevetto.

Andrea LULLI (PD), nel condividere sostanzialmente la proposta formulata dal relatore volta a salvaguardare gli interessi delle piccole e medie imprese, suggerisce che il documento della X Commissione segnali la preferibilità di un regime di traduzione del brevetto europeo che utilizzi una delle lingue ufficiali previste (inglese, francese o tedesco) accanto alla lingua nazionale del Paese cui appartiene il titolare del brevetto.

Raffaello VIGNALI (PdL) dichiara di condividere l'osservazione del collega Lulli, osservando peraltro che la lingua più diffusa è certamente l'inglese soprattutto nel settore normativo di tutela della proprietà intellettuale. Evidenzia l'importanza di ridurre i costi delle traduzioni dei brevetti che spesso superano i costi per il riconoscimento del brevetto europeo medesimo. Considerando, in conclusione le posizioni degli altri Stati membri emerse in sede europea, ritiene la proposta del collega Lulli volta a non scegliere una specifica lingua tra quelle di lavoro previste, sia più idonea a raccogliere maggiore consenso presso le istituzioni europee.

Gabriele CIMADORO (IdV) condivide la proposta formulata dal relatore Torazzi di esprimere una valutazione contraria alla proposta di regolamento indicando al contempo che sarebbe stato preferibile prevedere la lingua inglese quale lingua ufficiale accanto alla lingua di origine del brevetto, ritenendo tale scelta meno discriminante in quanto avente ad oggetto una delle lingue maggiormente diffuse nel mondo.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, nel ringraziare i colleghi intervenuti nel dibattito e in particolar modo il collega Cimadoro, dichiara di riservarsi di presentare una proposta di documento finale nella seduta di domani.

Manuela DAL LAGO (LNP), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.10.

Commercializzazione del metano per autotrazione.
C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 3117 - Adozione di un testo unificato come testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2010.

Pag. 76

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che, in data 8 febbraio 2010, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3117, d'iniziativa del deputato Vignali, «Disposizioni in materia di utilizzo del metano e del gas di petrolio liquefatto come carburanti per autotrazione». Poiché la suddetta proposta di legge reca materia analoga a quella delle proposte di legge C. 2172 e abbinate, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
Comunica che, in esito ai lavori del Comitato ristretto, è stato elaborato un testo unificato delle proposte di legge in esame, che propone di adottare quale nuovo testo base per il seguito dell'esame in sede referente (vedi allegato).

La Commissione concorda.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.
Atto n. 294.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2010.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni, né i previsti rilievi da parte della Commissione bilancio, la Presidenza farà gli opportuni approfondimenti per verificare la possibilità di deliberare il parere nella giornata di domani.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 21 dicembre 2010.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 16.