CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 dicembre 2010
416.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il ministro della salute Ferruccio Fazio, il sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma e il sottosegretario di Stato per la difesa Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, propone di invertire l'ordine del giorno della seduta, nel senso di cominciare i lavori dall'esame degli atti del Governo.

La Commissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute.
Atto n. 304.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente e relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che è stato emanato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede una specifica procedura per l'emanazione degli atti normativi recanti l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri.
La nuova disciplina regolamentare, come evidenziato nella relazione illustrativa, è intesa anche a definire un assetto organizzativo conforme alle norme restrittive poste, con riferimento alla generalità dei Dicasteri, dall'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge n. 296/2006, dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.
Lo schema reca un nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della salute, sostitutivo di quello adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129.
Esso consta di 15 articoli suddivisi in IV Capi.
Passando all'illustrazione sintetica del contenuto del provvedimento, fa presente innanzitutto che i posti di funzione dirigenziale generale, in ottemperanza alle norme di rango legislativo inizialmente richiamate, vengono ridotti da diciannove a quindici.
Tra le quattro unità in meno, una deriva dalla riduzione - da quattro a tre - del numero dei dipartimenti. In particolare, lo schema propone (articoli da 2 a 8) i seguenti tre dipartimenti: della sanità pubblica e dell'innovazione; della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale; della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute.
Nell'ambito dei tre dipartimenti vengono reinquadrate e ridefinite le direzioni generali.
Tra l'altro, le competenze attualmente corrispondenti a diversi uffici (anche di livello dirigenziale generale) vengono attribuite alla nuova Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute.
Viene inoltre istituito (articolo 9) l'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio (il quale assorbe la Direzione generale del personale, organizzazione

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e bilancio). Il nuovo ufficio è di livello dirigenziale generale e, pur non avendo natura dipartimentale, non rientra in alcun dipartimento. La relazione illustrativa osserva che tale assetto è proposto in base alla considerazione che il nuovo Ufficio ha competenze amministrative trasversali, mentre i dipartimenti e le direzioni generali del Dicastero sono contraddistinti da una prevalente natura tecnico-sanitaria.
Il numero delle direzioni generali è, in base allo schema di regolamento, pari ad undici; tuttavia, se si tiene conto anche del suddetto Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio (che, come detto, è di livello dirigenziale generale ed assorbe un'attuale direzione generale), c'è sostanziale corrispondenza con l'attuale numero di dodici direzioni generali.
L'articolo 10 dello schema conferma gli attuali uffici periferici del Dicastero.
Gli articoli 11 e 12 e l'allegata tabella A riducono - in conformità alle norme legislative summenzionate - la dotazione organica del personale dirigenziale e di quello non dirigenziale del Ministero. Rispetto ai livelli effettivi del personale attuale, le riduzioni in esame (nonché quelle di cui ai precedenti articoli da 2 a 8, relative ai posti di livello dirigenziale generale) determinano - come emerge dalla documentazione allegata - un esubero esclusivamente per i dirigenti delle professionalità sanitarie. Tali unità in esubero (ai sensi dell'articolo 9, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni) restano in posizione soprannumeraria, fino all'assorbimento (in base alle cessazioni del rapporto di lavoro del personale in oggetto). Per il periodo precedente l'assorbimento (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 25, del decreto-legge n. 78) è reso indisponibile (per nuove assunzioni) un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, in aree del Dicastero che presentino vacanze di organico; in particolare, la documentazione allegata fa riferimento all'indisponibilità di quindici posti di dirigente di seconda fascia e di un posto dell'area II del personale.
L'articolo 13 prevede l'istituzione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (di cui ogni pubblica amministrazione, singolarmente o in forma associata, deve dotarsi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).
L'articolo 14 abroga il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 2003, mentre l'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Gianclaudio BRESSA (PD) preannuncia l'intenzione del suo gruppo di proporre all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di chiedere che sullo schema in esame siano acquisiti i rilievi della Commissione affari sociali.

Donato BRUNO, presidente, comunica che da contatti informali con la presidenza della Commissione affari sociali risulta che la Commissione in questione intenderebbe essa stessa chiedere di essere autorizzata alla trasmissione di eventuali rilievi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani.
Atto n. 299.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2010.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede al sottosegretario Palma quale sia la posizione del Governo rispetto alla questione sollevata nella seduta di ieri dalla relatrice in relazione alla opportunità di mantenere fermo il principio secondo cui ad ogni

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provincia corrisponde in ogni caso una prefettura-ufficio territoriale del Governo, a prescindere dalle dimensioni e dalla consistenza demografica della provincia, considerato che questo principio rischia non solo di sminuire la figura del prefetto, ma anche di creare disfunzionalità amministrative.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA ricorda che il principio secondo cui ad ogni provincia corrisponde una prefettura-ufficio territoriale del Governo è stato ribadito dal Parlamento nella presente legislatura: nel corso dell'esame del disegno di legge del Governo C. 3118 («Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati»), la Commissione affari costituzionali ha infatti approvato un emendamento sostitutivo dell'articolo 15 di quel testo, con il quale si delega il Governo a riordinare e razionalizzare gli uffici periferici dello Stato, fermo, tra gli altri, il principio del mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Ciò non osta, naturalmente, ad una eventuale nuova valutazione del punto, né il Ministero dell'interno è indisponibile ad una ulteriore riflessione, ma la questione non sembra possa porsi con riferimento al provvedimento in esame, atteso che allo stato vige sul territorio nazionale il criterio della corrispondenza tra circoscrizione della provincia e dell'ufficio territoriale di Governo.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene inappropriata la scelta di costituire nuove prefetture-uffici territoriali del Governo in ognuna delle province di nuova istituzione: si tratta infatti, a suo avviso, di una scelta in contrasto con l'esigenza di razionalizzazione e di contenimento dei costi della pubblica amministrazione.
Fa presente che nell'ambito di ogni provincia insistono numerosi uffici territoriali dello Stato e che attivare tutti gli uffici in questione nelle province di nuova istituzione comporta un costo notevole, peraltro mai quantificato dai progetti di legge istitutivi delle nuove province, e rappresenta inoltre un incentivo alla istituzione di nuove province, proprio in ragione della tendenza alla superfetazione delle strutture amministrative.
Osserva inoltre che l'opzione federalista del Governo dovrebbe comportare la delega quanto più ampia delle funzioni statali alle regioni e agli enti locali e la conseguente riduzione delle strutture dell'amministrazione dello Stato. Oltre a questo, non si vede la ragione per la quale si dovrebbe costituire una nuova prefettura in ogni nuova provincia, tanto più che le leggi n. 146, 147 e 148 dell'11 giugno 2004, nell'istituire le tre nuove province in questione, hanno chiarito che l'istituzione di tali province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Atto n. 305.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la Commissione difesa ha chiesto di essere autorizzata a trasmettere eventuali rilievi sullo schema in esame.

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Maria Elena STASI (PdL), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che apporta modifiche agli articoli da 14 a 21 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, che contengono disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione con il ministro della difesa e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
Le modifiche conseguono a quanto disposto dalla legge n. 15 del 2009 contenente la delega al governo in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e dal relativo provvedimento di attuazione, il decreto legislativo n. 150 del 2009, che, tra l'altro, ha istituito nell'ambito di ogni amministrazione un organismo indipendente di valutazione della performance.
Lo schema contiene altresì alcune norme di adeguamento della struttura degli uffici che, secondo la relazione illustrativa, sono frutto dell'esperienza applicativa maturata nella fase di completamento del processo di professionalizzazione delle Forze armate e dai nuovi compiti derivanti dalla trasformazione dello scenario internazionale.
In particolare, la lettera a) dello schema in esame interviene sull'articolo 14 del Testo unico, concernente gli uffici di diretta collaborazione, e sopprime il riferimento al Servizio di controllo interno, le cui competenze passano all'istituendo Organismo indipendente di valutazione delle performance; e all'Ufficio per la politica militare, le cui attribuzioni sono ricondotte nell'ambito delle competenze del Gabinetto del ministro.
La medesima lettera a) reca, poi, ulteriori disposizioni concernenti la nomina del consigliere giuridico del Ministro della difesa, nonché i requisiti di tale professionalità e la sua dipendenza diretta dal Ministro; la nomina di un consulente militare del Ministro, per l'elaborazione di direttive in materia di politica militare e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico; e la precisazione secondo la quale gli uffici di diretta collaborazione del Ministro esercitano le proprie attività anche in favore dei Sottosegretari di stato, limitatamente alle funzioni ad essi delegate.
La lettera b) dello schema interviene, poi, sull'articolo 15 del Testo unico, concernente le funzioni degli uffici di diretta collaborazione.
Al riguardo, una significativa innovazione consiste nell'attribuzione all'ufficio di Gabinetto delle competenze precedentemente assegnate all'Ufficio per la politica militare. Al medesimo Ufficio di Gabinetto sono, altresì, attribuiti i compiti inerenti alle attività di sindacato ispettivo concernenti il Ministero della Difesa e le attività concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori della comunicazione.
La medesima lettera b), probabilmente al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, specifica, da ultimo, la ripartizione di competenze tra il citato ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo del Ministero.
La lettera c) dello schema in esame interviene, invece, sull'articolo 16 del Testo unico, contenente disposizioni sui responsabili degli uffici di diretta collaborazione.
Senza particolari innovazioni rispetto alla normativa vigente, la lettera c) in esame stabilisce le modalità di scelta e di nomina del Capo di Gabinetto, del Capo dell'ufficio legislativo, del Consigliere diplomatico del Ministro.
La medesima norma dispone anche in merito alla nomina del Capo della segreteria, del Segretario particolare del Ministro, dei capi delle segreterie, dei segretari particolari e dei consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato, specificando espressamente la natura fiduciaria di tali incarichi.
Le lettere d) ed e) dello schema in esame intervengono sugli articoli 17 e 18 del Testo unico. Senza modificare l'attuale normativa, le citate lettere mantengono inalterato il contingente massimo di personale (di 153 unità) assegnato agli uffici di diretta collaborazione e il numero massimo di dieci incarichi di livello dirigenziale non generale conferibili a dirigenti

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civili del ministero della difesa (lettera d)); e confermano che a ciascuna segreteria dei Sottosegretari di stato, oltre al capo della Segreteria, sono assegnate un numero di persone non superiore ad otto scelte tra i dipendenti dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, o comando.
La lettera f) dello schema interviene sull'articolo 19 del Testo unico concernente il trattamento economico del personale impiegato presso gli uffici di diretta collaborazione, apportando le modifiche scaturenti dalla elaborazione delle nuove figure professionali disposta dallo schema in esame. Tali modifiche, come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, sono comunque di carattere formale e neutre sotto il profilo degli effetti finanziari.
La lettera g) interviene sull'articolo 20 del Testo unico, recante modalità di gestione, recependo modifiche formali e di coordinamento volte a garantire al nuovo Organismo indipendente di valutazione della performance il mantenimento dell'attuale disciplina gestionale.
Da ultimo, la lettera h) dello schema in esame sostituisce l'articolo 21 del Testo unico, che disciplina il funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) e che precedentemente si limitava ad un rinvio alla norma generale e ad una specificazione sul trattamento economico dei componenti.
Il nuovo articolo definisce i compiti, la composizione, le strutture organizzative ed il trattamento economico relativi al nuovo organismo. Oltre a recepire le disposizioni generali contenute nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, l'articolo specifica che l'organismo esercita le proprie attività anche nei riguardi degli enti e organismi vigilati dal Ministero della difesa, che può accedere, nell'espletamento delle proprie funzioni, agli atti e documenti che riguardano le attività del Ministero, che il Presidente sia un ufficiale generale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) o un dirigente civile del Ministero o un esperto di pianificazione e programmazione strategica estraneo all'amministrazione. L'Organismo è dotato di un Ufficio di supporto, istituito quale struttura tecnica permanente per la misurazione della performance (articolato in due reparti) e di cui viene specificata la dotazione organica ed il funzionamento.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede al rappresentante del Governo un chiarimento sul trasferimento delle competenze in materia di politica militare dall'ufficio attualmente preposto al Gabinetto del ministro: in particolare, chiede di capire in che modo ciò incida sulle competenze in materia di politica miliare.

Il sottosegretario Guido CROSETTO chiarisce che attualmente l'ufficio è costituito da un dirigente, proveniente dai più alti gradi delle forze armate, coadiuvato da una struttura amministrativa di supporto. Nell'ambito della razionalizzazione delle strutture prevista dallo schema in esame si prevede l'inserimento del dirigente, quale consigliere per la politica militare, nel Gabinetto del Ministro, con conseguente eliminazione della struttura amministrativa di supporto. Le competenze del consigliere di politica militare non vengono in alcun modo toccate.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 14.35.

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Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
Atto n. 292.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 dicembre 2010.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 15 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.50.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002.
C. 3881 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.
C. 3356-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008.
C. 3882 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL) relatore, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della «politica estera

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e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili.
Testo unificato C. 3720 Schirru e C. 3908 Fedriga.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con una osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, dopo aver brevemente illustrato la proposta di legge in esame, formula una proposta di parere con una osservazione (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
Emendamenti C. 3909-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI (PdL), presidente, sostituendo il relatore, rileva che alcuni degli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. In particolare, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.7 Zamparutti, 1.79 Bocchino, 1.14 Iannuzzi, 1.15 Margiotta, 1.80 Libè e 1.28 Zamparutti e sull'articolo aggiuntivo 1.072 Rubinato. Propone invece di esprimere il parere di nulla osta sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1 (vedi allegato 5).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.