CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 dicembre 2010
415.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.35.

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
Nuovo testo C. 3909 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento in oggetto in Assemblea è previsto a partire dalla giornata di mercoledì 15 dicembre e che pertanto la XIV Commissione dovrebbe concludere il proprio esame nella seduta odierna.
Invita quindi il relatore, onorevole Castiello, ad illustrare i contenuti del provvedimento ed a formulare una proposta di parere.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 196/2010, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, come modificato dalla VIII Commissione Ambiente

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nella seduta del 13 dicembre, consta di 5 articoli.
L'articolo 1 si compone di 7 commi. Il comma 1 espunge dall'elenco delle discariche da realizzare i seguenti siti: località Pero Spaccone (Formicoso), nel comune di Andretta (AV); località Cava Vitiello, nel comune di Terzigno (NA); località Valle della Masseria, nel comune di Serre (SA). Il comma 2, modificato nel corso dell'esame presso la VIII Commissione, consente al Presidente della regione, sentiti le province e gli enti locali interessati, di nominare commissari straordinari con adeguate competenze tecnico-giuridiche (specifica inserita dalla Commissione), al fine di garantire la realizzazione urgente di siti da destinare a discarica nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania destinati al recupero e al trattamento termico dei rifiuti con produzione di energia. A tal fine i citati commissari straordinari, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, provvedono: all'individuazione del soggetto aggiudicatario mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara; alla applicazione di una procedura derogatoria, definita con un emendamento approvato dalla VIII Commissione, per la valutazione di impatto ambientale (VIA). Viene, quindi, previsto che i predetti commissari svolgano, in luogo del Presidente della regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 90/208. I termini per il rilascio delle autorizzazioni pertinenti all'individuazione delle aree, secondo quanto specificato dalla Commissione, sono ridotti a metà. Il comma 3 reca alcune novelle all'articolo 6-ter del decreto-legge 90/2008 finalizzate a consentire l'utilizzo della cosiddetta frazione organica stabilizzata (FOS, anche indicata comunemente come «biostabilizzato») prodotta dagli impianti di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto (cosiddetti impianti STIR). La norma in esame sembra quindi avere la finalità di «riqualificare» come FOS (CER 19.05.03) la produzione degli impianti STIR, dopo il declassamento a «frazione umida» (19.05.01) operato dall'O.P.C.M. 3481/2005 a causa della scadente qualità del materiale in uscita dagli impianti stessi, al fine di destinarlo a copertura delle discariche. Il comma 4 inserisce un nuovo comma 1-bis all'articolo 6-ter del decreto-legge 90/2008 che autorizza, presso gli impianti STIR, la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti. Il comma 5 riscrive il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 195/2009 provvedendo a trasferire alla Provincia di Napoli, che vi provvederà tramite la propria società provinciale, le funzioni in precedenza attribuite ad Asia S.p.A. relative alla funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli e alla gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti (cd. STIR) ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino. Il comma 6 prevede che nel caso di mancato rispetto da parte dei comuni degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, il prefetto diffida il comune inadempiente a provvedere entro sei mesi, trascorsi i quali attiva le procedure per la nomina di un commissario ad acta. Il comma 7 prevede la possibilità per il Governo di promuovere, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni.
Segnala quindi che l'articolo 1-bis è stato introdotto nel corso dell'esame in sede referente dalla VIII Commissione. Esso prevede, al comma 1, che il termine ultimo del 31 dicembre 2010 per l'affidamento ai comuni delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti nonché di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata è prorogato al 31 dicembre 2011. Viene, al contempo, previsto che a decorrere dal 1o gennaio 2011, la regione Campania, su richiesta della provincia, può deliberare

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la cessazione di tale regime transitorio. Il comma 2 estende al 2011 l'applicazione del metodo di calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti applicata in via sperimentale nel 2010 e definita nel comma 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge n. 195/2009, modificando, al contempo il termine entro il quale le amministrazioni comunali devono emettere l'elenco comprensivo delle causali degli importi dovuti (la data del 30 settembre 2010 viene sostituita con quella del 30 settembre 2011). Il comma 3 estende al 2011 la possibilità per i soggetti incaricati della riscossione di emettere un unico titolo di pagamento. Infine, il comma 4 posticipa dal 1o gennaio 2011 al 1o gennaio 2012 la data a decorrere dalla quale le società provinciali potranno avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) numeri 1), 2) e 4) del decreto legislativo n. 446/1997 (che disciplina i criteri per l'affidamento a terzi da parte delle province e dei comuni dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi)
L'articolo 2 reca disposizioni riguardanti i consorzi di bacino campani operanti nel settore dei rifiuti. In particolare, con il comma 1, come riformulato nel corso dell'esame presso la VIII Commissione, si proroga l'applicazione, non oltre il 31 dicembre 2011, delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali al personale consortile risultante in esubero rispetto alla definizione delle piante organiche, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 195/2009. Il comma 2, come modificato, prevede la separazione delle funzioni svolte dal Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta nell'ambito dei rispettivi compendi provinciali di Napoli e Caserta, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. È stato, poi, aggiunto nel corso dell'esame in Commissione, il comma 2-bis secondo il quale a decorrere dal 1o gennaio 2011 le società provinciali delle province della regione Campania provvederanno a riassorbire il personale proveniente dai consorzi disciolti, mentre le pubbliche amministrazioni saranno tenute al riassorbimento del personale che dovesse risultare in esubero.
L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie di sostegno della gestione regionale del ciclo dei rifiuti, nonché misure volte alla copertura finanziaria degli accordi operativi per l'attuazione delle misure di compensazione ambientale. Pertanto, al fine di consentire la complessiva gestione del ciclo regionale dei rifiuti, la regione Campania viene autorizzata (comma 1) a disporre di risorse finanziarie, nel limite di 150 milioni di euro a valere sul Fondo aree sottoutilizzate (FAS), per la quota regionale spettante alla regione - annualità 2007/2013 - necessarie all'esecuzione di un serie di attività tra le quali la raccolta, lo spazzamento e trasporto dei rifiuti, l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale nonché le misure di carattere sostitutivo. Tale separazione non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il comma 2 novella il decreto-legge n. 90 del 2008 (legge n. 123 del 2008), sostituendo il comma 12 dell'articolo 11, in modo da destinare - nel limite massimo - 282 milioni di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) agli interventi di compensazione ambientale e di bonifica indicati nel citato Accordo di programma dell'8 aprile 2009. Complessivamente, dunque, considerando gli interventi autorizzati dall'intero articolo in esame, la quota del FAS-regionale destinata alla Campania viene utilizzata per complessivi 432 milioni (150 milioni ai sensi del comma 1 e 282 milioni ai sensi del comma 2).
L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'analisi tecnico normativa, nella parte in cui dà conto della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea, afferma che il provvedimento non presenta profili problematici al riguardo. Al riguardo fa presente che le disposizioni derogatorie in materia di appalti pubblici e di valutazione di impatto

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ambientale sono comunque già previste dalla legislazione vigente (articolo 57 del decreto legislativo 163/2006 e articolo 9, comma 5 del decreto-legge n.90/2008) e trovano giustificazione nella situazione di necessità ed urgenza che ha legittimato l'emanazione del provvedimento. Deve, comunque, rilevare che il 14 aprile 2009 la Commissione con una lettera di messa in mora ha contestato all'Italia il mancato rispetto di alcune disposizione della direttiva 85/337/CE concernente la valutazione dell'impatto ambientale (direttiva VIA), come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (procedura d'infrazione 2009/2086). La Commissione, tra l'altro, ritiene che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce la direttiva VIA, presenti profili di non conformità in relazione alla consultazione e informazione del pubblico (articolo 6 direttiva VIA), con particolare riferimento alla mancata trasposizione delle disposizioni relative alla «convenzione di Arhus» sull'accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale. Tra l'altro, la Commissione ritiene che in relazione alle informazioni fornite al pubblico all'avvio della procedura VIA, la normativa italiana non comprenda aspetti quali, ad esempio, la natura delle possibili decisioni, le informazioni sulle autorità competenti, le modalità precise della partecipazione del pubblico.
Formula quindi, in conclusione una proposta di parere favorevole.

Mario PESCANTE, presidente, evidenzia che nel 2007 la Commissione europea ha deciso di sospendere il pagamento di 135 milioni di contributi Ue che dal 2006 al 2013 avrebbero dovuto finanziare i progetti relativi ai rifiuti, e di altri 10,5 milioni del periodo 2000-2006 che sono stati aboliti e chiede precisazioni in proposito.

Nicola FORMICHELLA (PdL) sottolinea, intervenendo in qualità di parlamentare campano - come lo è anche il relatore, onorevole Castiello - che occorrerebbe rivolgere il quesito formulato dal Presidente Pescante al gruppo del Pd e all'ex Presidente della regione Campania Bassolino, poiché la situazione attuale è frutto di una cattiva gestione, a loro attribuibile. Si può ipotizzare, a suo avviso, che i fondi europei siano stati destinati ad altri usi, richiamando ad esempio i 720 mila euro spesi per l'organizzazione del concerto di Elton John nel settembre 2009.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea la drammaticità della situazione campana, e ritiene che non sia opportuno affrontare il tema, in questa sede, in termini di polemica politica. Il problema dei rifiuti era già evidente nella scorsa legislatura, ma il Governo in carica non lo ha certamente affrontato adeguatamente. Vi è certamente una questione strutturale da affrontare, oltre ad un problema di ordine culturale, visto che la raccolta differenziata funziona perfettamente in altre parti del Paese - e non solo nelle regioni settentrionali - e non in Campania. Alle gravi carenze nella gestione dei rifiuti si deve inoltre aggiungere l'interesse della malavita nel settore, ciò che dimostra il fallimento dello Stato e delle istituzioni locali. Questa situazione complessa non può - come ha già sottolineato - essere ridotta a mera polemica politica, ciò che peraltro consentirebbe facili risposte a chi ricordasse le dichiarazioni del presidente del Consiglio, alle quali non è seguita alcuna soluzione del problema.
A fronte della brutta immagine che questa vicenda offre dell'Italia, auspica che il lavoro parlamentare possa contribuire ad affrontare e risolvere questa drammatica situazione.
Dichiara pertanto, con riferimento ai soli profili di compatibilità comunitaria del provvedimento e senza entrare nel merito delle scelte operate, l'astensione del gruppo del PD sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) rileva come l'attuale situazione campana abbia

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origini lontane e la cui responsabilità deve essere ricondotta a chi, a livello locale, ha avuto la responsabilità della gestione dei rifiuti. Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sul fatto che il Nord è stato tacciato di scarsa solidarietà nei confronti delle regioni meridionali bisognose di aiuto; sottolinea in proposito come nessuno si sottragga alla collaborazione in caso di emergenza, ma quando l'emergenza diviene normalità è allora chiaro che non si può più chiedere la stessa collaborazione.
Ritiene che, in ogni caso, al di là delle responsabilità oggettive, quella dei rifiuti sia un'emergenza che deve essere affrontata con rapidità e fermezza.

Mario PESCANTE, presidente, invita i colleghi ad attenersi ai profili di competenza della XIV Commissione, e richiama nuovamente il tema dei fondi europei e della possibilità di un loro recupero.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ricorda che, anche al fine di verificare l'utilizzazione dei fondi europei, il suo gruppo ha chiesto che la XIV Commissione avvii l'esame della proposta della Commissione europea riguardante la riforma della politica di coesione.
Rammenta quindi che a fronte della situazione determinatasi, nel 2008 il Governo effettuò un intervento eccezionale, che consentì di liberare Napoli dai rifiuti. Ciononostante, la mancanza di cultura di una parte dei cittadini, e per altro verso, l'assoluta incapacità di alcune amministrazioni locali, non hanno consentito di normalizzare la situazione, ed è in tale quadro che si inserisce il decreto-legge in esame, laddove, ad esempio, al comma 5 dell'articolo 1, attribuisce alla provincia di Napoli le funzioni in precedenza attribuite ad Asia S.p.A. Segnala in proposito che la società Asia del comune di Napoli ha il compito di gestire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, ma non ha potuto operare in questi anni poiché i fondi ad essa destinati - derivanti dalla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - sono stati destinati ad altro. A ciò si aggiunge il fatto che in alcuni casi - cita in proposito provincie quali Benevento o Caserta, guidate da forze di opposizione - non aprono le proprie discariche alla provincia di Napoli, per mettere il Governo in difficoltà.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, ricorda che nel 2002 era consigliere regionale e denunciò sin da allora la questione della gestione dei rifiuti, determinata tra l'altro dal fatto che la presidenza della regione si opponeva al termovalorizzatore di Acerra. Sono passati da allora dieci anni e l'attuale situazione è diretta conseguenza di quelle scelte.

Mario PESCANTE, presidente, riterrebbe utile, nelle premesse al parere favorevole, dare conto delle posizioni assunte in sede europea rispetto al caso italiano e delle risposte in tal senso offerte dal presente provvedimento.

Sandro GOZI (PD) condivide il suggerimento formulato dal presidente Pescante, ritenendo opportuno, richiamare, in premessa al parere, la sentenza del 4 marzo 2010 della Corte di giustizia, con la quale l'Italia è stata giudicata inadempiente agli obblighi incombenti in forza della direttiva 2006/12/CE, in particolare, contestando all'Italia di non avere adottato tutte le misure necessarie allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ovvero di non aver creato una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento idonei a consentire l'autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti, con grave pregiudizio per la salute dell'uomo e l'integrità dell'ambiente. Occorrerebbe altresì segnalare che lo scorso 26 novembre 2010 il Commissario europeo per l'Ambiente, Janez Potocnik, in riferimento alla visita di una dalla delegazione di funzionari della Commissione in Campania, attraverso l'ufficio stampa della Commissione ha dichiarato di ritenere che le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza pronunciata nel marzo 2010 dalla Corte di giustizia europea non siano ancora state applicate. Per dare esecuzione alla sentenza

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ed evitare sanzioni, la Commissione chiede all'Italia che le autorità della Campania adottino con urgenza un nuovo piano di gestione dei rifiuti. Il Commissario, infine, ha sottolineato l'importanza che il nuovo piano di gestione dei rifiuti sia il risultato di un processo pienamente inclusivo e trasparente, al fine di creare un vasto senso di condivisione e di ottenere il sostegno di tutti i cittadini nella regione.
Occorre altresì chiarire se e come il decreto-legge in esame risponde ai rilievi formulati.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), che riporta in premessa i dati testé richiamati.

Enrico FARINONE (PD) conferma l'astensione del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.
Nuovo testo C. 60 Realacci e abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 novembre 2010.

Giovanni DELL'ELCE (PdL), relatore, anche tenuto conto del parere favorevole che la XIV Commissione ha già espresso sul testo precedentemente adottato dalla Commissione di merito, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento che interviene - tra l'altro - in un settore particolarmente esposto alla crisi, anche sotto il profilo occupazionale. L'intento della proposta di legge appare pertanto condivisibile, anche tenuto conto del fatto che si tratta di uno dei pochi interventi di politica attiva del Governo, che offre supporto alle piccole e medie imprese, in un settore dove purtroppo gli infortuni sul lavoro sono in numero assai elevato.
Per tali motivi, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.
Testo unificato C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni.

(Parere alle Commissioni XI e XII).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, ricorda che la Commissione politiche dell'Unione europea è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul testo unificato delle proposte di legge in oggetto, adottato come testo base dalle Commissioni

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riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) nella seduta del 23 novembre 2010 e modificato con l'approvazione di un unico emendamento nella seduta del 30 novembre scorso.
L'articolo unico del provvedimento all'esame modifica in più parti il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (recante il testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro), al fine di introdurre norme volte a prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo. Il testo reca modifiche agli articoli 28, 91, 100, 104, nonché agli allegati XI e XV, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.
Viene previsto che il datore di lavoro debba tener conto, nell'ambito della valutazione dei rischi, anche dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo.
Il coordinatore della progettazione deve valutare il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo, e, nel caso in cui ritenga necessario, sulla base del parere espresso dall'autorità militare competente per territorio, procedere alla bonifica preventiva del sito; in tal caso, il committente deve incaricare un'impresa specializzata, in possesso di un'adeguata capacità tecnico-economica e capace di impiegare idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica. Tali imprese devono inoltre risultare iscritte ad un apposito albo da istituirsi presso il Ministero della difesa con decreto interministeriale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Allo stesso decreto viene demandata la definizione dei criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché la valutazione biennale della medesima idoneità.
Viene, poi, stabilito che nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento siano specificamente previsti i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di tali ordigni bellici.
Vengono, poi, modificati gli Allegati XI e XV in modo che il rischio di esplosione di tali ordigni sia incluso tra le attività previste nell'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che lo stesso sia valutato tra i fattori di analisi dei rischi cui è obbligato il coordinatore per la progettazione in riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze.
Le novità introdotte non rivestono alcun profilo problematico in ordine alla compatibilità con la normativa europea in materia di sicurezza sul lavoro, accrescendo, al contrario, il livello di tutela dei lavoratori esposti ai rischi derivanti dal rinvenimento di ordigni bellici.
Ricorda, al riguardo, che l'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riprendendo le disposizioni dell'articolo 137 del TCE, stabilisce che l'Unione europea sostiene e completa l'azione degli Stati membri al fine di migliorare l'ambiente di lavoro, proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, migliorare le condizioni di lavoro;sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori.
A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro.
La normativa comunitaria relativa a salute e sicurezza sul lavoro si suddivide sostanzialmente in due tipologie di provvedimenti: la direttiva quadro 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, che contiene disposizioni di base relative all'organizzazione sanitaria e alla sicurezza sul luogo di lavoro, alle responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori; e diciannove direttive particolari, relative a specifici aspetti o singoli settori.

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Ricorda, infine, che in data 21 febbraio 2007, la Commissione dell'Unione europea ha adottato la nuova Strategia quinquennale per la salute e la sicurezza sul lavoro (2007-2012) con l'obiettivo di ridurre di un quarto le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro nell'Unione europea.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 14 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.20.

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea.
COM(2010)350 def.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 luglio 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, formula una proposta di parere contrario (vedi allegato 2) che illustra nel dettaglio e che auspica possa essere oggetto di adeguato approfondimento da parte della Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.