CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 dicembre 2010
415.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 14 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.
C. 2260-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 9a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, dopo aver illustrato le modifiche apportate

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dal Senato al testo deliberato dalla Camera in prima lettura, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
Nuovo testo C. 3909 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con una condizione e un'osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, ricorda che il decreto-legge in esame è volto a stabilire le misure necessarie a consentire il subentro, da parte degli Enti territoriali campani nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di risolvere alcune criticità che si ritiene indispensabile affrontare con somma urgenza.
Il decreto-legge consta di 4 articoli, finalizzati a favorire il subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania - con particolare riguardo alle province - nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
L'articolo 1 si compone di 7 commi: il comma 1 espunge tre siti di discarica dall'elenco delle discariche da realizzare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 90/2008; il comma 2 prevede la possibilità, per il presidente della regione Campania, sentiti le province e gli enti locali interessati, di nominare commissari straordinari che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche - secondo il testo modificato nella Commissione di merito - con potere di agire in deroga alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici e di valutazione di impatto ambientale al fine di garantire la realizzazione urgente - secondo le modifiche approvate nel corso dell'esame in Commissione - dei siti da destinare a discarica nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti destinati al recupero, produzione o fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti nella regione Campania; è inoltre esplicitata la procedura semplificata relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA), in luogo dell'originario richiamo all'analoga procedura prevista dal decreto legge 90 del 2008; i commi da 3 a 6, attraverso novelle ai precedenti decreti-legge n. 90/2008 e n. 195/2009, intervengono sulla gestione del ciclo dei rifiuti sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista istituzionale, stabilendo, in particolare, che nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, il prefetto diffida il comune inadempiente a provvedere entro sei mesi, trascorsi i quali attiva le procedure per la nomina di un commissario ad acta; il comma 7 prevede la possibilità per il Governo di promuovere, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni.
L'articolo aggiuntivo 1-bis - introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito - proroga al 31 dicembre 2011 il regime transitorio introdotto dall'articolo 11 del decreto legge 195 del 2009 che attribuisce alla competenza dei comuni le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata; in tale ambito, tuttavia, la regione Campania può deliberare, su richiesta della provincia, la cessazione di tale regime transitorio; è inoltre prorogato al 31 dicembre 2011 il regime transitorio introdotto dal medesimo articolo 11 sulle modalità di calcolo e riscossione della Tarsu e della Tia.
L'articolo 2, comma 1, proroga la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2,

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del decreto-legge n. 195/2009, che aveva previsto l'applicazione degli ammortizzatori sociali in favore del personale non collocato nella dotazione organica dei Consorzi operanti nella regione Campania nel settore dei rifiuti; il comma 2 prevede che le funzioni del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta (istituito dal decreto-legge n. 90/2008 unificando i consorzi delle due province) siano esercitate «separatamente, su base provinciale». Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stato introdotto un nuovo comma 2-bis che - attraverso l'aggiunta di un comma 3-bis all'articolo 13 del decreto legge 195 del 2009 - obbliga le società provinciali delle province della regione Campania a riassorbire il personale proveniente dai disciolti consorzi e le pubbliche amministrazioni a riassorbire il personale in esubero o in sovrannumero rispetto alle esigenze delle predette società.
L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie di sostegno della gestione regionale del ciclo dei rifiuti, nonché misure volte alla copertura finanziaria degli accordi operativi per l'attuazione delle misure di compensazione ambientale.
L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, va detto che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina dei rifiuti si colloca nell'àmbito della materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
La Corte ha peraltro chiarito che, «quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l'uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l'intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall'altro lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone che siano adottate modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi» (sentenza n. 62 del 2005).
Per quanto riguarda il rispetto degli altri princìpi costituzionali, appare opportuna una riflessione sul'articolo 2, comma 2-bis, introdotto dalla Commissione in sede referente, che - come detto - prevede l'obbligo delle società provinciali delle province campane di riassorbire il personale dei disciolti consorzi operanti nel settore dei rifiuti, secondo le esigenze prospettate nei piani industriali; e l'obbligo delle pubbliche amministrazioni, in deroga al blocco del turn over, di riassorbire il personale in esubero o in sovrannumero rispetto alle esigenze dei suddetti piani industriali, secondo un piano predisposto dalla Regione Campania di concerto con il Ministro del lavoro.
Al riguardo va notato che, a parte la genericità del termine «riassorbimento», che sembrerebbe voler implicare un'assunzione a tempo indeterminato, l'obbligo di assunzione da parte delle società provinciali dovrebbe essere valutato alla luce dell'autonomia ad esse riconosciuta dall'articolo 41 Cost., nonché dell'autonomia costituzionalmente garantita alle province.
L'obbligo di assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni deve essere valutato alla luce del principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione e, in particolare, alla luce dell'articolo 97, comma terzo, della Costituzione, ai sensi del quale agli impieghi delle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere «delimitata in modo rigoroso» (fra le più recenti, sentenze n. 195, n. 100 e n. 9 del 2010).

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Simili deroghe possono infatti considerarsi legittime solo quando risultino funzionali alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» (sentenza n. 293 del 2009).
Occorre altresì una riflessione sull'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, che - come detto - prevede la possibilità, per il presidente della regione Campania, sentiti le province e gli enti locali interessati, di nominare commissari straordinari per consentire la realizzazione urgente nel territorio campano di impianti destinati al recupero e al trattamento termico dei rifiuti con produzione di energia.
Stante il tenore letterale delle disposizioni in esame, l'esercizio della facoltà di nomina dei commissari straordinari è subordinata al presupposto dell'urgenza in relazione alla realizzazione degli impianti di cui sopra; in tal caso, il commissario opera in funzione di amministrazione aggiudicatrice e procede all'individuazione del soggetto aggiudicatario. Si fa riferimento, invece, alla «somma urgenza» per quanto riguarda la possibilità per il commissario di procedere alla individuazione delle aree di localizzazione degli impianti.
Al riguardo fa osservare che non è chiaro se i poteri assegnati ai commissari straordinari possano essere esercitati autonomamente dal presidente della regione Campania, cui compete la nomina dei commissari stessi.
L'articolo 1, comma 2, non reca disposizioni relative al numero ed alla durata dei commissari straordinari, né all'eventuale riparto di competenze tra gli stessi; tali aspetti potrebbero essere rimessi al Presidente della Regione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (vedi allegato 2).

Maria Elena STASI (PdL) chiede un chiarimento sulla condizione posta nella proposta di parere, osservando che non è la prima volta che si procede al riassorbimento del personale che svolge determinate mansioni.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) relatore, chiarisce che la disposizione configura l'assunzione da parte delle società provinciali del personale in questione come un obbligo e, inoltre, stabilisce che il personale che non possa essere assunto dalle predette società per lo svolgimento delle mansioni proprie debba essere assunto dalle pubbliche amministrazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 dicembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
Atto n. 292.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2010.

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Gianclaudio BRESSA (PD) chiede quale sia l'organizzazione dei tempi di lavoro in relazione al provvedimento in esame.

Enrico LA LOGGIA (PdL) ricorda che la Commissione per il federalismo fiscale, da lui presieduta, è al momento chiamata ad esprimere il parere al Governo entro l'8 gennaio 2011. A meno che quindi il Governo acconsenta ad attendere il parere parlamentare oltre tale data, la Commissione concluderà i propri lavori prima della pausa natalizia.

Donato BRUNO, presidente, chiarisce che, ove la Commissione di merito esprima il proprio parere nei prossimi giorni, la Commissione affari costituzionali dovrà deliberare i propri eventuali rilievi in tempo utile, diversamente sarà possibile anche per la Commissione affari costituzionali il rinvio della discussione a gennaio 2011. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani.
Atto n. 299.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame istituisce la prefettura-ufficio territoriale del governo nelle nuove province di Monza e Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, in conformità a quanto previsto dalle leggi n. 146, 147 e 148 dell'11 giugno 2004.
Le citate leggi hanno previsto che - fermo quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che dispone che l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici - il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotti con proprio decreto i provvedimenti necessari per l'istituzione nelle province degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalle stesse leggi e tenendo conto, nella loro dislocazione, delle vocazioni territoriali.
Le leggi citate hanno inoltre previsto che gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore delle suddette leggi presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Milano, di Ascoli Piceno e di Bari e Foggia, e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni della nuova provincia sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici delle nuove province cui sono imputate le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi.
L'articolo 1 istituisce la prefettura-ufficio territoriale del governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.
L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che, con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento in esame, si provveda, nell'ambito delle nuove prefetture, all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali riservati al personale dell'Amministrazione civile dell'interno nonché alla definizione dei relativi compiti, fermo restando il contingente complessivo degli uffici dirigenziali non generali della stessa Amministrazione.

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Il comma 2 provvede all'assegnazione del personale civile in servizio presso la medesima Amministrazione dell'interno nell'ambito delle dotazioni organiche rideterminate in attuazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera b), del decreto-legge n. 194 del 2009.
Come sottolineato dalla relazione illustrativa, il personale assegnato alle nuove prefetture deve essere individuato nell'ambito delle dotazioni organiche rideterminate con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210, tenendo altresì conto della riduzione del 10 per cento degli uffici dirigenziali non generali e delle dotazioni organiche già prevista dal citato articolo 2, comma 8-bis del decreto-legge n. 194 del 2009.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 210 del 2009 ha proceduto alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno, con interventi di accorpamento e razionalizzazione onde realizzare una complessiva riduzione degli uffici e degli organici in attuazione delle misure volte al contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche disposte dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008. La contrazione delle risorse operata dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica non è riferita alle prefetture-uffici territoriali del Governo, ma unicamente all'organico centrale.
Il decreto-legge n. 194 del 2009, all'articolo 2, comma 8-bis, ha previsto, all'esito del processo di riorganizzazione di cui all'articolo 74, del decreto-legge 112 del 2008 un'ulteriore riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche con obiettivi di contenimento della spesa. Il ridimensionamento di tali assetti dovrà comportare, dunque, una ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, al 10 per cento di quelli risultanti dalla riduzione operata ai sensi dell'articolo 74, del decreto-legge n. 112 del 2008.
Anche le dotazioni organiche del personale non dirigenziale dovranno essere corrispondentemente rideterminate, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca. In tale ottica, si prevede una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale, quale risultante dall'applicazione dell'articolo 74, del decreto-legge n. 112 del 2008.
Con particolare riferimento all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di cui si discute, si ricorda altresì che il medesimo decreto-legge n. 194 del 2009, all'articolo 3, comma 5, è intervenuto sulle risorse finanziarie recate dalle leggi che istituiscono le nuove province, destinate alla costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato (assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia e trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi), provvedendo a mantenerle sulle contabilità medesime fino al completamento degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
La norma è volta a impedire che dette disponibilità vadano «in economia», così da consentire la loro utilizzazione per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province. L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza della spesa.
In conclusione, nel ribadire che il provvedimento è conforme al principio per il quale in ogni capoluogo di provincia è istituita una prefettura-ufficio territoriale del governo, esprime l'auspicio che il ministro dell'interno svolga, come preannunciato, una rivalutazione complessiva sulla dislocazione delle prefetture, prevedendo che nelle province con un ridotto numero di abitanti si possano costituire sedi distaccate di altre prefetture, anziché nuove prefetture, anche per non svilire la figura del prefetto.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

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SEDE REFERENTE

Martedì 14 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 dicembre 2010.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 14 dicembre 2010.

Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia.
C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli, C. 1925 Granata e C. 3179 Santelli.

Il Comitato si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.