CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 dicembre 2010
410.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 36

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 2 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.
Atto n. 287
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento il relatore, Pagano, aveva formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Franco CECCUZZI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Pag. 37

Maurizio BERNARDO (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 9.10.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 2 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.
C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.

(Discussione e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, del quale dispone pertanto l'attivazione.
Rammenta, inoltre, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 30 novembre, ha delineato l'organizzazione per la discussione in sede legislativa delle proposte di legge in titolo.
Ricorda, quindi, che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge e ha elaborato un testo unificato, adottato come testo base e successivamente modificato, a seguito dell'approvazione di taluni emendamenti del relatore.
Sul predetto testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, sono stati espressi i pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.
Essendo stato richiesto il trasferimento alla sede legislativa del testo risultante dall'approvazione di tali emendamenti, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta del 1o dicembre 2010, il trasferimento di sede delle proposte di legge, che risultano ora assegnate in sede legislativa alla VI Commissione.
Dichiara pertanto aperta la discussione sulle linee generali.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, illustra brevemente il contenuto delle proposte di legge, richiamandosi alle considerazioni già svolte nel corso dell'esame in sede referente.

Il Sottosegretario Sonia VIALE richiama le considerazioni da lei svolte nella seduta del 21 ottobre 2010.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, e prendendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.
Propone, quindi, di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge C. 2426 e C. 2956, già adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente (vedi allegato 2).

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, sulla base di quanto convenuto nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non sarà fissato un termine per la presentazione di emendamenti al testo adottato come base.

Pag. 38

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, formula gli emendamenti 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105 (vedi allegato 3), i quali sono volti a recepire nel testo del provvedimento le richieste di modiche avanzate dal Governo in occasione dell'assenso al trasferimento in sede legislativa.
In particolare, gli emendamenti 1.101 e 1.103 intendono modificare la formulazione del terzo e quarto periodo del nuovo comma 1-ter dell'articolo 147-ter del TUF (introdotto dal comma 1 dell'articolo 1), nonché la formulazione del nuovo comma 1-bis dell'articolo 148 del TUF (introdotto dal comma 3, lettera a), del medesimo articolo 1), i quali disciplinano l'applicazione dell'obbligo dell'equilibrio di genere alla composizione del Consiglio di amministrazione e del Consiglio sindacale delle società quotate.
I predetti emendamenti propongono di utilizzare, laddove ci si riferisce al criterio che impone la presenza negli organi di almeno un terzo di appartenenti al genere meno rappresentato, la dizione «criterio di riparto» piuttosto che quella di «riparto», al fine di rendere ancora più chiara la formulazione di tali novelle al TUF.
Gli emendamenti 1.102 e 1.104 intendono, rispettivamente, sopprimere il quinto periodo del predetto comma 1-ter dell'articolo 147-ter ed il quarto periodo del predetto comma 1-bis dell'articolo 148, i quali, disciplinando il caso in cui uno o più amministratori o uno o più sindaci debbano essere sostituiti prima della scadenza del termine, prevedono che anche i nuovi amministratori siano nominati nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi.
La modifica è motivata dal fatto che la predetta previsione risulterebbe di difficile applicazione.
L'emendamento 1.105 propone invece di sopprimere la lettera c) del comma 3 dell'articolo 1, la quale estende il principio dell'equilibrio tra i generi anche alla composizione del Comitato di controllo sulla gestione previsto nelle società che adottano il sistema monistico ai sensi degli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti del codice civile.
La modifica è motivata dal fatto che la previsione potrebbe risultare eccessiva, in quanto il predetto Comitato di controllo costituisce un'articolazione interna del Consiglio di amministrazione, la cui composizione deve già rispettare il predetto equilibrio di genere.

Il sottosegretario Sonia VIALE esprime parere favorevole sugli emendamenti formulati dal relatore.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che gli emendamenti presentati dal relatore saranno posti in votazione in linea di principio e, ove approvati, saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi in linea di principio, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105 del relatore.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno immediatamente trasmessi alle Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.
Quando saranno pervenuti i predetti pareri, la Commissione sarà nuovamente convocata in sede legislativa, ai fini dell'approvazione in via definitiva dei medesimi emendamenti, della votazione degli articoli e della votazione finale del provvedimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad una seduta da convocare eventualmente nella stessa giornata di oggi, al termine delle votazioni dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Pag. 39

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 2 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
Atto n. 292.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che la Commissione è stata autorizzata a trasmettere, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).

Antonio PEPE (PdL), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, rilevando preliminarmente come esso sia stato predisposto ai sensi della delega in materia di federalismo fiscale conferita al Governo dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, sulla base degli specifici principi e criteri direttivi dettati in materia dagli articoli 2, comma 2, 11, 12, 21 e 26 della medesima legge n. 42.
Passando al contenuto dello schema di decreto, che si compone di 8 articoli, l'articolo 1 reca la disciplina della devoluzione ai comuni del gettito derivante da alcuni specifici tributi statali inerenti al comparto territoriale e immobiliare, a fronte della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni.
Ai sensi del comma 1, i tributi interessati alla devoluzione del gettito sono:
a) l'imposta di registro e l'imposta di bollo applicata sugli atti di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili e sui contratti di locazione relativi ad immobili;
b) le imposte ipotecaria e catastale, ad eccezione di quelle relative ad atti soggetti ad IVA;
c) i tributi speciali catastali;
d) le tasse ipotecarie;
e) l'IRPEF relativa ai redditi fondiari, con esclusione del reddito agrario;
f) la cedolare secca sugli affitti, introdotta e disciplinata dall'articolo 2 dello schema di decreto.

Il comma 2 istituisce, per un periodo di 5 anni, e comunque non oltre la data di attivazione del Fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n 42 del 2009 un Fondo sperimentale di riequilibrio, articolato in due sezioni, finanziato con il gettito dei tributi immobiliari devoluti, volto ad assicurare che il processo di devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare sia progressivo e ispirato ad un principio di equilibrio territoriale.
Al riguardo, segnala come la disposizione non precisi la data di istituzione del Fondo, il quale dovrebbe verosimilmente essere istituito già nel 2011, posto che il provvedimento entra in vigore il 1o gennaio 2011.
Ai sensi del comma 3 la prima sezione del Fondo di cui al comma 2 è finanziata con i gettiti derivanti:
dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, applicata negli atti di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili;
dalle imposte ipotecaria e catastale, ad eccezione di quelle relative ad atti soggetti ad IVA;

Pag. 40

dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, applicata sui contratti di locazione relativi ad immobili;
dai tributi speciali catastali;
dalle tasse ipotecarie;

La seconda sezione è invece finanziata con i gettiti rivenienti dall'IRPEF relativa ai redditi fondiari, con esclusione del reddito agrario, e dalla cedolare secca sugli affitti, di nuova istituzione.
In sostanza, alla prima sezione sono devolute le entrate connesse all'imposizione indiretta e ai tributi speciali catastali, mentre alla seconda sono devolute le entrate relative all'imposizione diretta.
Restano pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della riforma l'IVA, l'IRES sui redditi immobiliari e l'IRPEF sui redditi agrari.
A decorrere dall'anno 2014, entrambe le sezioni saranno finanziate con quote dell'imposta municipale propria sul trasferimento di immobili istituita, a decorrere dal medesimo anno, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), dello schema di decreto.
Il comma 4, lettera a), prevede che il gettito relativo alle imposte ipotecarie e catastali versate in corrispondenza di atti soggetti ad IVA rimane attribuito allo Stato; la lettera b) stabilisce che il gettito dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica sia attribuito allo Stato.
Il comma 5 prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità di alimentazione e di riparto delle due sezioni del Fondo sperimentale di riequilibrio e la determinazione delle quote del gettito dei tributi che, anno per anno, sono devolute ai singoli comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Ai fini del riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, qualora quest'ultima sia stata effettuata, nonché dei risultati della partecipazione dei comuni alle attività di accertamento tributario.
Una disciplina speciale è prevista con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i quali si dispone che siano in ogni caso stabilite modalità di riparto differenziate, semplificate e forfettizzate.
In riferimento a tale tematica ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009, nel periodo transitorio il legislatore delegato è tenuto ad assicurare che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province sia, nel complesso dei relativi comparti, corrispondente al valore dei trasferimenti oggetto di soppressione e fiscalizzazione, prevedendo che, ai fini della valutazione della corrispondenza delle nuove entrate all'entità dei trasferimenti soppressi, in sede di Conferenza Unificata si effettui una verifica in ordine alla congruità del gettito delle nuove entrate di comuni e province.
Circa la determinazione dei fondi perequativi di comuni e province, l'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge n. 42, prevede che, nella fase di transizione, tali fondi siano quantificati, per ciascun livello di governo, in misura pari alla differenza tra i trasferimenti statali soppressi e le maggiori entrate spettanti a comuni e province in sostituzione di tali trasferimenti, in ragione dell'autonomia finanziaria, tenendo conto del principio del graduale superamento del criterio della spesa storica in favore del fabbisogno standard e della capacità fiscale in base alla tipologia di funzioni da finanziare.
L'articolo 21, comma 1, lettera c), della medesima legge n. 42 prevede inoltre, sempre in relazione alla fase transitoria, che nel processo di determinazione del fabbisogno standard sia considerata l'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati.
L'articolo 21, comma 1, lettera e), della stessa legge n. 42 prevede che il finanziamento delle spese degli enti locali debba essere effettuato assumendo l'ipotesi che l'80 per cento delle spese sia considerato

Pag. 41

come riconducibile alle funzioni fondamentali e che il residuo 20 per cento si riferisca alle funzioni non fondamentali.
In merito alla formulazione del comma 5, segnala, in primo luogo, come la norma demandi ad una fonte di rango secondario sia la definizione modalità di alimentazione e di riparto delle due sezioni del Fondo, sia la determinazione delle quote di gettito da devolvere ai singoli comuni sulla base del criterio territoriale di insistenza del cespite immobiliare.
Per quanto riguarda l'accordo preventivo da realizzare in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, rileva l'opportunità di specificare la natura e la valenza eventualmente vincolante di tale accordo, nonché di chiarire se, in mancanza dello stesso, il Ministro dell'interno possa comunque procedere all'adozione del predetto decreto di riparto del Fondo.
Più in generale, considera inoltre opportuno chiarire meglio i meccanismi di funzionamento del Fondo, al quale sembrerebbe affluire in maniera indifferenziata ed aggregata il gettito dei predetti tributi devoluti, al netto della compartecipazione da riservare allo Stato di cui al comma 6, nonché specificare maggiormente i principi in base ai quali dovranno essere adottati criteri differenziati per il riparto delle risorse del fondo a favore dei comuni con meno 5.000 abitanti, che rappresentano circa il 75 per cento del complesso degli enti in oggetto.
Osserva, altresì, come la previsione in base alla quale con il decreto ministeriale si provvede altresì a definire «le quote del gettito dei tributi» che annualmente vengono devolute al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto d'imposizione, sembri introdurre un principio di territorialità della destinazione del gettito dei cespiti immobiliari; al riguardo, pare utile chiarire se tale principio possa incidere sulle modalità di alimentazione del Fondo (nel senso che ogni anno verrebbe stabilita una quota di gettito che non affluisce al Fondo, ma viene riservata ai comuni nel quale sono ubicati gli immobili che generano il gettito medesimo) ovvero se esso costituisce un criterio imprescindibile di riparto del complesso del gettito destinato ad alimentare il Fondo medesimo.
Con riferimento ai rapporti tra il meccanismo transitorio di finanziamento e perequazione definito dalle norme in esame ed i principi e criteri direttivi di delega formulati in materia dall'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, rileva come lo schema di decreto non contempli la verifica di congruità da parte della Conferenza Unificata circa il gettito delle nuove entrate dei comuni in relazione ai trasferimenti soppressi, ma solo un coinvolgimento nella fase transitoria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, che partecipa sia alla definizione dei criteri di alimentazione e riparto del fondo, sia alla individuazione della percentuale di compartecipazione statale e di riduzione dei trasferimenti di cui al comma 6.
Inoltre, osserva come il meccanismo di perequazione sperimentale individuato dallo schema di decreto preveda una perequazione che prende a riferimento il solo gettito delle imposte connesse ai cespiti immobiliari e non la capacità fiscale complessiva dei comuni, ai quali lo schema di decreto non attribuisce, almeno sino al 2014, tributi propri, né, successivamente, alcuna forma di compartecipazione diretta a tributi regionali.
Rileva, altresì, l'opportunità di chiarire se le percentuali di finanziamento delle spese degli enti locali indicate dall'articolo 21, comma 1, lettera e), della legge n. 42 siano riferibili anche al riparto delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dallo schema di decreto. In tale ipotesi, soltanto il 20 per cento dell'importo del Fondo potrebbe essere ripartito tenendo conto della transizione verso i principi della capacità fiscale e della territorialità del gettito connesso all'imposizione immobiliare, mentre il restante 80 per cento del Fondo dovrebbe essere ripartito tra gli enti ai fini del finanziamento delle spese fondamentali tenendo conto della transizione verso i fabbisogni standard, senza alcuna correlazione con la territorialità del gettito dei tributi affluiti al Fondo.

Pag. 42

Il comma 6 dispone la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio o, comunque, al gettito devoluto ai Comuni. La riduzione è operata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, su parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Inoltre, si prevede l'attribuzione allo Stato di una compartecipazione sul gettito dei tributi devoluti ai comuni - a regime, sul gettito dell'imposta municipale propria, istituita ai sensi dell'articolo 4 - la cui percentuale è stabilita, in sede di prima applicazione, entro il 30 novembre 2010, sulla base dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione e, dunque, di riduzione.
Tale percentuale è stabilita con decreto del Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
La quota di compartecipazione può essere successivamente ridotta, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione, o comunque rivista, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, in relazione alla determinazione dei fabbisogni standard.
In merito alla previsione concernente l'attribuzione allo Stato di una compartecipazione sul gettito dei tributi devoluti ai comuni, ricorda che la Corte Costituzionale ha sancito la natura erariale di tributi devoluti quali, ad esempio, l'IRAP e l'ICI: pertanto considera opportuno chiarire se l'attribuzione allo Stato di una quota del gettito di tributi devoluti ai comuni configuri una fattispecie inedita di «compartecipazione», posto che i tributi in questione, essendo previsti e regolati da legge statale, sono e restano erariali, ancorché il relativo gettito sia devoluto.
Ancora con riferimento a tali previsioni, rileva la necessità di aggiornare, al secondo periodo, il termine del 30 novembre 2010 entro il quale è stabilita la percentuale di compartecipazione dello Stato.
In merito al complesso delle previsioni di cui al comma 6, rileva, inoltre, come la riduzione dei trasferimenti erariali avvenga contestualmente alla devoluzione del gettito ai comuni, delineandosi in tal modo un nuovo meccanismo di finanziamento dei bilanci comunali integralmente sostitutivo, a regime, di quello attuale basato prevalentemente sui trasferimenti. A tale proposito, osserva come il meccanismo non sembri disciplinare i profili temporali in base ai quali avviene l'acquisizione delle risorse da parte dei comuni.
Il comma 7 reca norme volte a potenziare l'attività di gestione delle entrate comunali, nonché l'attività di accertamento tributaria svolta dai Comuni.
In particolare, la lettera a) prevede che il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto è riconosciuto al Comune interessato.
In merito a tale disposizione, segnala l'opportunità di chiarire se con il termine «finora» si intenda la data di entrata in vigore dello schema di decreto.
Rileva, inoltre, l'opportunità di individuare modalità per individuare quegli immobili, tra quelli registrati in data successiva alla entrata in vigore dello schema di decreto, la cui iscrizione in catasto è determinata dall'attività di accertamento.
La lettera b) prevede che la quota del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento del comune nell'attività di accertamento riconosciuta agli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto - legge n. 203 del 2005 è elevata dal 33 al 50 per cento.
La lettera c) riconosce ai comuni, sulla base delle modalità da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un maggiore potere di accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, in particolare per quanto riguarda i dati relativi: ai contratti di locazione, nonché al possesso o alla detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio; alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio

Pag. 43

territorio; ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio; ai soggetti che esercitano nel Comune un'attività di lavoro autonomo o di impresa.
La lettera d) prevede l'integrazione tra il sistema informativo della fiscalità con i dati relativi alla fiscalità locale, previa intesa con l'ANCI, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione della imposta municipale propria e dell'imposta municipale secondaria facoltativa nonché per la formulazione delle previsioni di entrata.
L'articolo 2, comma 1, introduce la facoltà per il contribuente di applicare «in alternativa facoltativa» un regime tributario sostitutivo su specifiche tipologie di redditi da locazione di immobili, in luogo del regime ordinario di tassazione.
In merito alla formulazione della disposizione, rileva l'opportunità di eliminare il termine «facoltativa» atteso che il testo del comma già attribuisce carattere opzionale al regime della cedolare secca.
Il comma 2 individua l'ambito di applicazione della nuova imposta, precisando che essa opera «nella forma della cedolare secca» e stabilendo che il nuovo regime tributario trova applicazione a decorrere dal 2011.
La disposizione prevede che il nuovo regime di imposta facoltativo si applica in sostituzione dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché dell'imposta di bollo sul contratto di locazione.
In proposito la relazione illustrativa allegata al provvedimento precisa che il regime alternativo è previsto «per le persone fisiche proprietarie di immobili ad uso abitativo locati» indicate dall'articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
La cedolare secca è sostitutiva di:
IRPEF, addizionale regionale IRPEF e addizionale comunale IRPEF;
imposta di bollo sul contratto di locazione;
imposta di registro sul contratto di locazione.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione, il comma 2 stabilisce che possono essere assoggettati all'imposta sostitutiva i redditi relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, precisando inoltre che la cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.
L'aliquota dell'imposta è fissata nella misura del 20 per cento dei redditi di locazione annui realizzati.
In merito alla formulazione della disposizione, rileva come la formula «cedolare secca» non trovi precedenti nell'ordinamento tributario italiano.
Il comma 3 precisa che, fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, compreso l'obbligo del contribuente a comunicare, entro 48 ore, alle autorità locale di pubblica sicurezza le generalità del conduttore dell'immobile.
Il comma 4 disciplina le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva stabilendo che il pagamento deve essere effettuato entro il termine fissato per il versamento dell'IRPEF.
Per quanto riguarda l'acconto dell'imposta, le cui modalità di versamento saranno stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, esso è fissato in misura pari al 85 per cento per l'anno 2011 e al 95 per cento a decorrere dal 2012.
In merito, segnala come non sia chiaro il profilo temporale in base al quale avviene l'acquisizione delle risorse da parte dei comuni, dato che la norma non indica espressamente in favore di chi deve essere effettuato il versamento.
Per quanto attiene alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, ai rimborsi, alle sanzioni, agli interessi e al contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, senza comunque far luogo al rimborso delle imposte già pagate.
A tale riguardo, segnala l'esigenza di coordinare tale previsione con il dettato

Pag. 44

del comma 5, il quale prevede ipotesi di applicazione di misure diverse da quelle vigenti.
Il comma 5 dispone che, in caso di omessa indicazione dei redditi da locazione nella dichiarazione dei redditi si applicano, in misura raddoppiata, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
A tale proposito, segnala come il rinvio al solo secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 471, comporti l'applicazione della sola sanzione in misura fissa entro i limiti indicati, escludendo, quindi, l'applicazione di una sanzione in misura proporzionale all'ammontare evaso.
In caso di indicazione in dichiarazione di redditi da locazione inferiori a quelli effettivi si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 471 del 1997 (sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta liquidata).
Nei casi di definizione dell'accertamento con adesione ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento il contribuente non può usufruire della riduzione delle sanzioni amministrative previste (riduzione ad un quarto ovvero a un ottavo della sanzione irrogata).
Ai sensi del comma 6, a decorrere dal 2014 il pagamento della cedolare secca sostituisce anche il pagamento dell'imposta di registro per tutte le tipologie di contratto. Nel periodo transitorio (2011-2013) la suddetta sostituzione opera per le imposte di registro dovute sui contratti di locazione stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge n. 431 del 1998 (contratti a canone concordato o convenzionato o calmierato) e relativi ad immobili ubicati nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni ad alta tensione abitativa, come individuati dal CIPE.
Il comma 7 esclude espressamente dall'ambito di applicazione del nuovo regime impositivo le locazioni realizzate nell'esercizio di attività d'impresa, arte e professione, nonché quelle realizzate da enti non commerciali.
Inoltre, il comma stabilisce i criteri per la determinazione di un valore minimo della base imponibile la quale, ai sensi del comma 2, è fissata in misura corrispondente al canone di locazione annua. In particolare, rinviando all'articolo 37, comma 1, del TUIR, si stabilisce che l'imponibile non può essere inferiore al reddito medio ordinario delle unità immobiliari determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo (rivalutate del 5 per cento per le rendite catastali urbane), stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.
A tale riguardo, segnala l'opportunità di precisare se il valore minimo imponibile previsto dal comma 7 debba essere determinato anche tenendo conto dei coefficienti di rivalutazione applicati ai fini IRPEF.
Il comma 8 prevede talune sanzioni in caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili ad uso abitativo. In tali ipotesi la durata della locazione viene fissata automaticamente in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio.
Inoltre si prevede che al rinnovo del contratto si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998, ai sensi del quale, per i contratti a canone libero, trascorso il secondo quadriennio e fatti salvi i casi tassativi di disdetta del locatore, ciascuna delle parti ha il diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione, con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di risposta il contratto si intende rinnovato tacitamente alle stesse condizioni.
Infine, a decorrere dalla data di registrazione, il canone annuo è fissato in misura corrispondente al minor valore tra

Pag. 45

il canone stabilito tra le parti e il triplo della rendita catastale adeguata, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai.
Il comma 9 estende l'applicazione delle disposizioni in materia di nullità dei contratti di locazione, attualmente applicabile ai contratti non registrati ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, anche ai casi in cui nel contratto di locazione registrato sia indicato un importo inferiore a quello effettivo ovvero sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.
Il comma 10 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 non si applicano per i contratti registrati entro il 31 dicembre 2010.
L'articolo 3 prevede l'istituzione di due nuove imposte municipali, il cui gettito è destinato al finanziamento dei comuni.
Tali nuove forme di imposizione municipale sono:
a) l'imposta municipale propria, introdotta e disciplinata con decorrenza dal 2014 dagli articoli 4, 5 e 6 dello schema di decreto legislativo;
b) l'imposta municipale secondaria facoltativa, introdotta e disciplinata con decorrenza dal 2014 dall'articolo 7 dello schema di decreto.

La disposizione specifica che le nuove imposte sostituiscono quelle attuali.
In merito a tale ultima specificazione, segnala l'opportunità di inserire un esplicito rinvio al comma 1 dell'articolo 4 (imposta municipale propria) e al comma 1 dell'articolo 7 (imposta municipale secondaria facoltativa) nei quali sono elencati singolarmente i tributi, le imposte e le tasse che saranno oggetto di sostituzione, al fine di evitare incertezze interpretative.
L'articolo 4 prevede, al comma 1, l'istituzione, a decorrere dal 2014, dell'imposta municipale propria, la cui disciplina è contenuta anche negli articoli 5 (imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso) e 6 (imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento).
La nuova imposta, che può essere istituita con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il 30 novembre 2013, sostituirà, per la componente immobiliare, delle seguenti forme di prelievo:
l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari determinati con riferimento ai beni non locati.
l'imposta di registro;
l'imposta ipotecaria;
l'imposta catastale;
l'imposta di bollo;
l'imposta sulle successioni e donazioni;
le tasse ipotecarie;
i tributi speciali catastali;
l'imposta comunale sugli immobili (ICI)

Al riguardo, rileva come non risulti chiara la natura della nuova imposta municipale, in quanto essa sostituisce sia imposte dirette sia imposte indirette, nonché altre tasse e tributi speciali. Tale questione appare assumere un possibile rilievo, atteso che eventuali incertezze sulla natura dell'imposta sono suscettibili di riflettersi sulle vicende giuridiche della stessa. Ciò risulta ancor più rilevante laddove si consideri che il provvedimento introduce due specifiche e diverse discipline relative alla medesima imposta applicabili, rispettivamente, nelle ipotesi di possesso (che sembrerebbe presentare natura di imposta diretta) e nelle ipotesi di trasferimento (che sembrerebbe presentare natura di imposta indiretta).
Ai sensi del comma 2, il presupposto dell'imposta municipale è rappresentato dal possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, la cui disciplina è prevista nell'articolo 5 dello schema di decreto, e dal trasferimento di immobili, la cui disciplina è prevista nell'articolo 6 del provvedimento.

Pag. 46

Il comma 3 disciplina l'esclusione dall'applicazione dell'imposta municipale sul possesso per gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze, in conformità all'articolo 47 della Costituzione.
Il beneficio della esenzione per l'abitazione principale è riconosciuto solo se l'immobile è il luogo in cui il contribuente ha sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale, nonché se l'immobile stesso risulta iscritto in catasto in una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e ai castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico).
Il beneficio è esteso alle unità pertinenziali classificate, in quanto magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse, nonché tettoie, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
In riferimento al profilo tributario relativo all'abitazione principale e alle sue pertinenze, le disposizioni contenute nel comma 3 determinano, rispetto alla normativa vigente, un diverso ambito di applicazione del regime di esenzione, con riferimento sia alle ipotesi di esclusione sia alla definizione di abitazione principale.
A tale proposito suggerisce l'opportunità di cogliere l'occasione fornita dall'intervento legislativo per definire nuovamente la nozione di «abitazione principale e relative pertinenze», assicurando un opportuno coordinamento con la norma di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR, relativa alla deduzione dall'imponibile IRPEF del reddito costituito dalla rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Ai sensi del comma 4 la base imponibile dell'imposta corrisponde al valore dell'immobile determinato secondo i vigenti criteri per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
Il comma 5 reca disposizioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta municipale propria dovuta nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3.
La disposizione stabilisce che la misura dell'aliquota sarà stabilita, entro il 30 novembre 2010, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Sul piano generale, la determinazione dell'aliquota dell'imposta da applicare in caso di possesso di immobili dovrà:
1) assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento in termini di saldi di finanza pubblica che deve essere assicurata;
2) assicurare il rispetto del limite massimo della pressione fiscale complessiva di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, come previsto dall'articolo 8, comma 5, dello schema di decreto.

Ai comuni è concessa la facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota fissata a livello nazionale fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali.
In merito alla formulazione della disposizione, rileva la necessità di aggiornare il termine del 30 novembre 2010, che interverrebbe prima dell'entrata in vigore del provvedimento.
Ai sensi dei commi 6 e 7 l'aliquota ordinaria è ridotta alla metà qualora:
l'immobile sia locato;
l'immobile sia relativo «all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» ovvero sia posseduto da ente non commerciale, precisandosi che tali immobili continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.

In caso di locazione avente ad oggetto immobili ad uso abitativo, sul canone può applicarsi la cedolare secca prevista dall'articolo 2.

Pag. 47

Il comma 8 prevede che, in caso di trasferimento di immobili, l'imposta municipale propria è calcolata con le modalità indicate nell'articolo 6.
In merito a tale disposizione, segnala come essa operi un mero rinvio ed appaia priva di contenuto normativo, atteso che la disciplina sul trasferimento di immobili è recata dall'articolo 6 dello schema di decreto.
L'articolo 5 reca la disciplina concernente l'applicazione dell'imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso di immobili.
Ai sensi del comma 1 sono soggetti passivi dell'imposta municipale:
il proprietario o il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) di immobili: sono considerati immobili anche i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
il concessionario, nel caso di concessione su aree demaniali;
l'utilizzatore, a decorre dalla stipula e per tutto il periodo di durata del contratto di leasing, qualora l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, sia concesso in locazione finanziaria.

Il comma 2 stabilisce che l'imposta, dovuta per anni solari, è determinata in proporzione alla quota di proprietà o altro diritto reale e al numero dei mesi nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
Il comma 3 disciplina le modalità di versamento dell'imposta da parte del contribuente in favore del comune, prevedendo che il pagamento dell'imposta può essere effettuato in quattro rate di uguale importo con scadenza il 31 marzo, il 16 giugno, il 30 settembre e il 16 dicembre di ciascun anno, oppure in un unico versamento entro il 16 giugno dell'anno di riferimento.
Il comma 4 prevede le modalità di corresponsione dell'imposta, rinviando alle previsioni del Capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Il comma 5 concede ai comuni la facoltà di introdurre, con regolamento comunale, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218 del 1997.
In tale contesto si specifica che il regolamento del Comune potrà prevedere anche una forma di pagamento rateale senza la maggiorazione di interessi.
In merito alla formulazione della disposizione considera opportuno chiarire che la facoltà concessa ai comuni si riferisce esclusivamente all'imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso, al fine di evitare ogni dubbio interpretativo in merito.
Inoltre, ritiene opportuno chiarire quali siano «gli altri strumenti di deflazione del contenzioso» cui la norma si riferisce, nonché specificare maggiormente il rinvio ai «criteri stabiliti dal decreto legislativo» n. 218 del 1997, in quanto il citato decreto disciplina una parte degli istituti vigenti finalizzati alla deflazione del contenzioso individuando, per ciascuna tipologia di strumento, specifiche procedure e criteri applicativi, mentre altri istituti deflattivi - quali ad esempio la transazione fiscale - sono disciplinati in altri provvedimenti recanti criteri diversi da quelli contenuti nel richiamato decreto legislativo n. 218.
Il comma 6 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) sono approvati i modelli relativi alla dichiarazione, ai versamenti, nonché alla trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.
In base al comma 7, ai fini dell'attività di accertamento, liquidazione, riscossione

Pag. 48

coattiva, sanzioni, interessi e contenzioso nonché dei rimborsi si applicano gli articoli da 11 a 15 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 2006.
Ai sensi del comma 8 sono esenti dall'imposta municipale propria:
gli immobili posseduti dallo Stato, nonché quelli posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1992, ossia: stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei; ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio; costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche; recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche; fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze; fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale; fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti; fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia; edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E);
i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 504 del 1992);
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 504 del 1992);
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito (ILOR) dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 504 del 1992);
i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 1977 (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992).

In merito a tale disposizione, rileva l'opportunità di chiarire se l'esenzione si riferisca solo all'imposta nell'ipotesi del possesso (in quanto l'articolo 5 riguarda tale fattispecie), ovvero riguardi l'imposta nel suo complesso (atteso che il comma fa riferimento alla esenzione «dalla imposta municipale propria» senza distinguere l'ipotesi del possesso da quella del trasferimento).
Ai sensi del comma 9, primo periodo, continuano ad essere assoggettati ad IRPEF:
il reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR;
i redditi da locazione diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto.
i redditi derivanti dagli immobili relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
i redditi derivanti dagli immobili degli enti non commerciali.

Con riferimento alla formulazione della disposizione, segnala l'opportunità di specificare che «i redditi da locazione diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 6» sono quelli derivanti da locazione di immobili ad uso non abitativo.
Il secondo periodo del comma 9 stabilisce che il gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2 dello schema di decreto, nonché dell'IRPEF relativa ai redditi di locazione diversi da quelli assoggettati alla cedolare secca resta attribuito ai comuni.
L'articolo 6 dello schema di decreto disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento immobiliare.

Pag. 49

Il comma 1 disciplina il presupposto d'imposta, coerentemente all'articolo 4, comma 2, lettera b), dello schema di decreto, prevedendo che essa è dovuta per il caso di trasferimento e, in particolare, per i seguenti atti:
atti traslativi tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, della proprietà di beni immobili in genere;
atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi;
provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità;
trasferimenti coattivi.

Per quanto attiene all'ambito applicativo dell'imposta, la disposizione specifica che essa opera anche «in relazione agli atti indicati al comma 9», ovvero si applica nel caso in cui debbano essere effettuati adempimenti presso il catasto o i registri immobiliari in conseguenza di atti che non comportano trasferimento (diversi dai trasferimenti assoggettati a imposta, nonché da atti e formalità catastali/immobiliari ad essi direttamente conseguenti).
In merito alla formulazione della disposizione, rileva come il rinvio al comma 9 non appaia strettamente necessario per individuare l'ambito dell'imposta, dal momento che il predetto comma 9 prevede esplicitamente l'applicazione dell'imposta in misura fissa (500 euro) agli atti citati.
Stante la generale disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), dello schema di decreto, anche in tale ipotesi la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile a fini ICI, analogamente a quanto previsto per l'imposta municipale dovuta in caso di possesso.
In merito a tale normativa, segnala l'opportunità di chiarire, in tale contesto, il regime fiscale applicabile agli atti di liberalità (donazioni), inserendoli tra le tipologie di atti, annoverati dal comma 1, assoggettati all'imposta municipale (tenendo presente, peraltro, che la dottrina civilistica distingue tra gratuità e liberalità), ovvero integrando la lettera b) del comma 3, ponendo i predetti atti di liberalità accanto ai trasferimenti mortis causa.
Considera comunque opportuno tenere in debito conto la rilevanza della prossimità parentale ai fini della graduazione del tributo, mediante la previsione di aliquote diversificate e/o di franchigie di imposta.
Analogamente, segnala l'esigenza di prevedere che, anche con riferimento ai trasferimenti per causa di morte, sia prevista una graduazione dell'imposta municipale in relazione al grado di parentela, elemento che invece lo schema di decreto non appare tenere in considerazione: qualora ciò non avvenisse il sistema impositivo disegnato dallo schema di decreto rischierebbe infatti di creare un forte disallineamento rispetto all'attuale imposizione dei trasferimenti di beni mobili per causa di morte o per liberalità, innanzitutto nel caso di trasferimenti di partecipazioni e di aziende.
I commi 2 e 3 fissano le aliquote dell'imposta.
Il comma 2 prevede un'aliquota ordinaria dell'8 per cento, mentre il comma 3 prevede un'aliquota agevolata del 2 per cento per:
i trasferimenti a causa di morte (salvo che ricorrano, in capo ad almeno uno dei beneficiari, i requisiti soggettivi richiesti per le agevolazioni sull'abitazione principale);
il trasferimento avente a oggetto la prima abitazione, ove ricorrano le condizioni indicate dalla nota II-bis) dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico sull'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e sempre che non si tratti di un immobile appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili signorili, ville e castelli).

Anche sotto questo profilo ribadisce come lo schema di decreto non tenga in considerazione, per quanto riguarda i trasferimenti mortis causa, la prossimità parentale ai fini della graduazione del nuovo

Pag. 50

tributo municipale, diversamente da quanto previsto dalla disciplina attualmente vigente in materia.
Il comma 4 prescrive l'applicazione dell'imposta in misura fissa, pari a 1.000 euro, ai trasferimenti a causa di morte nei quali il beneficiario (se più di uno, almeno uno di essi) si trovi nelle condizioni di cui alla lettera a) del comma 3, ovvero qualora si tratti di abitazione principale non «di lusso» e in capo all'acquirente sussistano le condizioni richieste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 per l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota agevolata.
In relazione ai trasferimenti immobiliari mortis causa l'imposta sostituisce dunque con un solo tributo onnicomprensivo - pari al due per cento del valore catastale a fini ICI - una serie di imposte (imposta sulle successioni, imposte di registro, ipotecarie e catastali; tassa ipotecaria, bollo e tributi speciali). Di conseguenza, l'introduzione del nuovo tributo restringe l'ambito applicativo dell'imposta sulle successioni, che rimane applicabile solo ai trasferimenti mortis causa di beni e diritti diversi da quelli immobiliari.
Il nuovo tributo elimina, tra l'altro, anche il regime delle franchigie previsto dalla legislazione vigente, dal momento che per i trasferimenti mortis causa è stabilita una misura minima di imposta pari a 1.000 euro.
Il comma 5 fissa comunque in 1.000 euro la misura minima dell'imposta.
Con riferimento a tale disposizione, segnala come la previsione della misura minima dell'imposta in 1.000 euro possa risultare non congrua rispetto ai valori catastali di taluni comuni, anche in considerazione del fatto che le regole per la determinazione della base imponibile, nell'ottica della riforma, fanno riferimento solamente ai valori catastali (generalizzando così il sistema del cosiddetto «prezzo valore»).
Ai sensi del comma 6, l'imposta dovuta per i contratti preliminari dei trasferimenti indicati al comma 1 è ridotta alla metà, sia nel caso di aliquota ordinaria, sia nel caso di aliquota ridotta, sia per l'ipotesi di applicazione della misura minima. La disposizione specifica che l'importo pagato è imputato all'imposta dovuta per il trasferimento definitivo.
In merito a tale disposizione, ritiene utile specificare quali siano condizioni alle quali è ammissibile il rimborso dell'imposta già versata, stante la particolare disciplina dell'istituto della risoluzione rinvenibile nel Testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.131 del 1986, al quale il comma 13 dell'articolo rinvia per gli aspetti applicativi.
Il comma 7 attribuisce ai comuni - a partire dal 2015 - la facoltà di modificare, con deliberazione adottata dal consiglio comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, di 1 o 2 punti percentuali l'aliquota ordinaria dell'8 per cento.
Il comma 8 dispone l'esenzione da una serie di imposte (imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie) per tutti gli atti assoggettati all'imposta municipale sui trasferimenti con aliquota ordinaria e aliquota agevolata, i contratti preliminari oggetto della medesima imposizione, nonché tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari.
Il comma 9 prevede, invece, l'applicazione dell'imposta municipale propria nella misura fissa di 500 euro nei casi in cui debbano essere effettuati adempimenti presso il catasto o i registri immobiliari in conseguenza di atti che non comportano trasferimento, diversi dagli atti di cui al comma 8 (atti assoggettati a imposta sul trasferimento, relativi contratti preliminari, nonché atti e formalità ad essi direttamente conseguenti, al fine di effettuare gli adempimenti catastali e presso i registri immobiliari).
L'applicazione dell'imposta in misura fissa comporta l'esenzione dall'imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie.

Pag. 51

Il comma 10 esclude l'applicazione dell'imposta municipale propria ai seguenti atti:
gli atti soggetti ad IVA;
gli atti costitutivi di garanzia su beni immobili (quali, ad esempio, l'iscrizione di ipoteca);
le operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine (ad esempio, atti relativi a mutui e finanziamenti bancari).

In merito a tale disposizione, segnala l'opportunità di specificare maggiormente la portata della locuzione «atti costitutivi di garanzia su beni immobili», al fine di chiarire se siano compresi i soli atti che attribuiscono diritti o situazioni giuridiche attive, ovvero se si riferisce alla più generale categoria di atti aventi efficacia costitutiva (atti, cioè, che producono «effetti costitutivi», modificando situazioni e rapporti giuridici). Nella prima ipotesi non sarebbero assoggettati all'imposta i soli atti dai quali nasce la garanzia su beni immobili (ad esempio, l'iscrizione di ipoteca), mentre nella seconda ipotesi non sarebbero soggetti all'imposta anche gli atti che consentono di modificare o estinguere tale garanzia (di conseguenza, anche la cancellazione di ipoteca).
Evidenzia, inoltre, l'opportunità di coordinare la previsione del comma 10, relativa alla non applicabilità della disciplina dell'imposta municipale propria agli atti sottoposti ad IVA, con il dettato del comma 6, ai sensi del quale per i contratti preliminari di beni immobili in genere l'imposta municipale è ridotta alla metà e «l'importo pagato ai sensi del presente comma è imputato all'imposta dovuta per il trasferimento definitivo», precisando quale sia la disciplina applicabile ai contratti preliminari relativi ad atti sottoposti ad IVA.
Il comma 11 dispone, con finalità di riordino della disciplina, la soppressione di tutte le agevolazioni tributarie, comprese quelle previste in leggi speciali, in relazione agli atti cui si applica l'imposta (atti cui si applica l'aliquota ordinaria e ridotta, atti e le formalità direttamente conseguenti, contratti preliminari).
A tale riguardo, osserva come la previsione di una generale «soppressione di tutte le agevolazioni tributarie», potrebbe dar luogo a incertezze interpretative, in quanto non elenca quali agevolazioni debbano essere effettivamente soppresse, non individua la decorrenza di tali soppressioni, né disciplina le situazioni giuridiche già consolidate.
In particolare, considera necessario chiarire se la norma soppressiva riguardi anche le agevolazioni concernenti i terreni agricoli (che l'articolo 1, comma 41, del disegno di legge di stabilità approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato rende permanenti), i beni culturali, le aree inserite in piani urbanistici particolareggiati attuativi di piani di edilizia residenziale, nonché le agevolazioni che fanno riferimento alle caratteristiche soggettive dell'acquirente/beneficiario del bene trasferito (quali, ad esempio, le agevolazioni previste in favore delle ONLUS).
Il comma 12 sancisce esplicitamente che, ferma restando la riduzione della base imponibile operata dall'articolo 4, comma 4, dello schema di decreto, le parti hanno l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito al fine di determinare l'ammontare dell'imposta.
In tal caso si applica la riduzione del trenta per cento degli oneri notarili connessi all'atto (prevista dall'articolo 1, comma 497, terzo periodo, della legge n. 266 del 2005 - legge finanziaria per il 2006); non si applicano inoltre gli speciali controlli sui trasferimenti di immobili (operati da parte dell'Agenzia dell'entrate e della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della medesima legge n. 266).
Il comma 13 dispone che - sino alla revisione della disciplina in materia - all'imposta municipale propria dovuta in caso di trasferimento si applichino, per quanto attiene alla individuazione dei soggetti passivi, alla solidarietà, all'accertamento, alla liquidazione, alla riscossione coattiva, alle sanzioni, ai rimborsi, agli

Pag. 52

interessi ed al contenzioso, le disposizioni contenute nel Testo unico dell'imposta di registro.
L'articolo 7 disciplina l'imposta municipale secondaria facoltativa, che potrà essere istituita dai comuni a partire dal 2014, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema di decreto.
Il comma 1 prevede che tale imposta sia deliberata con delibera del Consiglio comunale, svolgimento di consultazioni popolari, secondo lo Statuto del comune interessato; la disposizione specifica che l'imposta non riguarda gli immobili ad uso abitativo.
In base alla disposizione la nuova imposta municipale facoltativa sostituisce una o più delle seguenti forme di prelievo:
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;
addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Il comma 2 demanda a un regolamento governativo, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria facoltativa, in base ai seguenti criteri:
a) il presupposto del tributo è costituito dall'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;
b) il soggetto passivo è colui che effettua l'occupazione: qualora l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari, si richiede che l'obbligazione tributaria sia solidale, e che dunque soggetto passivo sia anche chi utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;
c) l'imposta è determinata in base alla durata dell'occupazione, alla sua entità (espressa in metri quadrati o lineari) e secondo tariffe differenziate in ragione della tipologia e delle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del Comune;
d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la liquidazione, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con i principi desumibili dall'articolo 5, commi 4, 6 e 7 dello schema di decreto;
e) ove il Comune, con la deliberazione istitutiva dell'imposta facoltativa, preveda la sostituzione anche dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria; vengono individuate idonee delle modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;
f) i Comuni hanno la facoltà di disporre, con proprio regolamento, esenzioni ed agevolazioni.

L'articolo 8, comma 1, dispone la non deducibilità dell'istituita imposta municipale propria dalle imposte erariali sui redditi e dall'IRAP.
Il comma 2 reca disposizioni in materia di applicazione territoriale di alcune disposizioni introdotte con lo schema di decreto.
In particolare, tutte le disposizioni dell'articolo 1 in materia di devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare si applicano ai comuni siti nelle regioni a statuto ordinario, con l'eccezione delle lettere c) e d) del comma 7 (rispettivamente concernenti l'accesso dei comuni ai dati dell'Anagrafe tributaria e prevedono l'integrazione del sistema informativo della

Pag. 53

fiscalità coi dati relativi alla fiscalità locale). Le predette norme si applicano anche ai comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, ma con modalità e con decorrenza previste in conformità ai rispettivi statuti e con applicazione delle procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009.
Le altre disposizioni dello schema di decreto (articolo 1, comma 7, lettere c), e d), nonché gli articoli da 2 a 7, che disegnano il nuovo modello impositivo immobiliare) si applicano su tutto il territorio nazionale.
Il comma 4 precisa che l'intervento legislativo operato con lo schema di decreto concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge n. 42 del 2009, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni.
La norma prescrive che gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della predetta legge n. 42.
Il comma 5 affida alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - che non è stata ancora istituita - il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione del nuovo sistema di finanziamento dei comuni attraverso la devoluzione a tali enti della fiscalità immobiliare, come delineata dal provvedimento in esame, al fine di valutarne i riflessi sul livello della pressione fiscale. Nello svolgimento di tale attività la Conferenza si avvale del supporto della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.
Alla suddetta Conferenza è altresì attribuito il potere di proposta al Governo delle eventuali misure correttive atte a garantire il rispetto del limite massimo della pressione fiscale complessiva, in coerenza con quanto stabilito con la Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009.
A tale proposito, rileva come lo strumento della Decisione di finanza pubblica sia destinato ad essere sostituito nel quadro del nuovo Semestre europeo.
Il comma 6 stabilisce che con un successivo decreto legislativo siano individuate distintamente le fonti di finanziamento dei comuni, in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 42 del 2009, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard e del conseguente superamento del criterio della spesa storica.
Il medesimo decreto dovrà altresì recare la disciplina del riparto del fondo perequativo, in attuazione dell'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009.
In base alla tempistica indicata in via generale dalla legge n. 42, i decreti legislativi correttivi devono essere adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di delega cui si riferiscono.
Il comma 7 reca disposizioni per assicurare all'Associazione Nazionale dei comuni italiani (ANCI) le risorse necessarie al perseguimento delle sue finalità istituzionali, di quelle indicate dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992 (fornitura di strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa da parte dei comuni), nonché degli ulteriori compiti attribuiti ad essa con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale.
A tal fine, la norma precisa che, a decorrere dal 1o gennaio 2011, le risorse destinate all'ANCI siano calcolate applicando l'aliquota percentuale dello 0,6 per mille (del gettito ICI), indicata nel predetto articolo 10 del decreto legislativo n. 504, con riferimento al Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito dall'articolo 1, e, a decorrere dal 1o gennaio 2014, con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta municipale propria, istituita dall'articolo 4 dello schema di decreto.

Pag. 54

Le nuove modalità di attribuzione delle risorse, nonché le altre modalità di attuazione del comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il comma 8 dispone che il provvedimento entri in vigore il 1o gennaio 2011.
Si riserva, infine, di formulare una proposta di rilievi all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, nella riunione del 30 novembre scorso, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha convenuto di procedere, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo in titolo, all'audizione informale dei rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato.
Rammenta, altresì, che l'esame parlamentare del provvedimento dovrà concludersi entro l'8 gennaio 2011.

Il Ministro Roberto CALDEROLI, con riferimento ai termini per l'esame del provvedimento testé ricordati dal Presidente, segnala come la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale intenderebbe anticipare, secondo le modalità che dovranno essere stabilite dal suo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la conclusione dell'iter di esame dello Schema di decreto legislativo in esame, al fine di consentirne l'entrata in vigore già dal 1o gennaio prossimo.
Ricorda infatti che il provvedimento reca, tra l'altro, la devoluzione ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, del gettito derivante dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo applicata sugli atti di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili e sui contratti di locazione relativi ad immobili, nonché delle entrate derivanti da altri specifici tributi statali attinenti al comparto immobiliare.
L'entrata in vigore del decreto legislativo il 1o gennaio prossimo permetterebbe pertanto di applicare dal 2011 il nuovo sistema impositivo, e consentirebbe ai comuni di incamerare, a partire dal medesimo anno, ingenti entrate tributarie, le quali continuerebbero altrimenti ad affluire all'erario statale.
Suggerisce inoltre alla Commissione di ascoltare in audizione anche il Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, Marco Pinto, il quale ha già avuto modo di illustrare lo schema di decreto legislativo nel corso di un'audizione svoltasi il mese scorso presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e che potrebbe fornire alla Commissione utili elementi di conoscenza in merito agli aspetti più squisitamente tecnici del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, condividendo il suggerimento del Ministro Calderoli, propone di chiedere al Presidente della Camera anche l'autorizzazione ad ascoltare, in sede informale, il Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, Marco Pinto.

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, che introduce la facoltà, per il proprietario di unità immobiliari ad uso abitativo locate, di optare per un regime di determinazione del reddito fondiario alternativo a quello ordinario (cosiddetta «cedolare secca» sugli affitti),chiede al Ministro se siano state superate le difficoltà relative alla copertura di tale intervento normativo.

Il Ministro Roberto CALDEROLI ritiene che le preoccupazioni legate alla copertura della cosiddetta «cedolare secca» sugli affitti siano state fugate dal Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, Fabrizia Lapecorella, la quale, nel corso dell'audizione svolta lo scorso 23 novembre presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ha chiarito come la stima effettuata dal Dipartimento

Pag. 55

delle finanze in merito agli effetti finanziari della cedolare secca sugli affitti - che tiene conto anche del recupero della base imponibile derivante dall'emersione dei contratti di locazione non dichiarati - abbia evidenziato, in termini di cassa, risultati positivi per gli anni 2011, 2012 e 2013 e un risultato negativo per l'anno 2014, che comunque dovrebbe essere ampiamente compensato dal gettito della nuova imposta municipale.

Gianfranco CONTE, presidente, esprime soddisfazione per il fatto che sia stato compiuto un ulteriore passo verso l'introduzione di un sistema di imposizione forfetaria sugli affitti, oggetto di numerose proposte di legge che la Commissione ha esaminato nel corso della legislatura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 2 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.
Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.
(Seguito discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata nell'odierna seduta antimeridiana.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, del quale dispone pertanto l'attivazione.
Informa che le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia hanno espresso nulla osta sugli emendamenti del relatore approvati in linea di principio nella seduta antimeridiana di oggi.
Pone quindi in votazione in via definitiva gli emendamenti del relatore 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105.

La Commissione, con distinte votazioni, approva in via definitiva gli emendamenti del relatore 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105 (vedi allegato 3).

Gianfranco CONTE, presidente, pone in votazione l'articolo 1.

La Commissione approva l'articolo 1, come modificato dagli emendamenti approvati.

Gianfranco CONTE, presidente, pone in votazione l'articolo 2, al quale non sono riferiti emendamenti.

La Commissione approva l'articolo 2.

Gianfranco CONTE, presidente, pone in votazione l'articolo 3, al quale non sono riferiti emendamenti.

La Commissione approva l'articolo 3.

Gianfranco CONTE, presidente, propone, ai sensi del'articolo 90, comma 1, del Regolamento, la seguente correzione di forma: il testo unificato assumerà il seguente titolo: «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati».
Così rimane stabilito.

Gianfranco CONTE, presidente, chiede che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo.

Pag. 56

Così rimane stabilito.

Gianfranco CONTE, presidente, da quindi conto delle sostituzioni effettuate ed indìce la votazione nominale finale sul testo unificato delle proposte di legge, come risultante dagli emendamenti approvati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con votazione nominale finale, il testo unificato delle proposte di legge C. 2426 e C. 2956.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.