CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 dicembre 2010
410.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 dicembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.
Emendamenti C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Angela Napoli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione giustizia sia chiamata ad esprimere il parere sugli emendamenti approvati in linea di principio, nel corso dell'esame in sede legislativa, da parte della Commissione finanze in relazione al testo unificato in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.
Ricorda che su questo testo la Commissione giustizia aveva già espresso il proprio parere favorevole con una osservazione il 13 luglio scorso. Ribadisce che, pur rimanendo valide le considerazioni svolte in quel parere, nel quale si esprimevano alcune perplessità sul testo, l'ambito dell'esame si limita oggi unicamente agli emendamenti approvati in linea di principio, i quali non toccano parti di competenza della Commissione giustizia.
In particolare gli emendamenti 1.101 e 1.103 del relatore sono volti ad una migliore formulazione della normativa specificando che quando viene fatto riferimento al riparto degli amministratori da eleggere si intende far riferimento in realtà ad un criterio di riparto.
Gli emendamenti 1.102 e 1.104 sono volti a sopprimere le disposizioni che prevedono che nel caso di sostituzione di uno o più amministratori o sindaci prima della scadenza del termine, i sostituti sono nominati nel rispetto del medesimo riparto. La ragione di tale soppressione è nella

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circostanza che in caso di sostituzione, secondo il testo unificato, si dovrebbe scegliere il sostituto sulla base di un unico criterio quale quello del genere di appartenenza.
L'emendamento 1.105 è di mero coordinamento normativo, in quanto inserisce nel comma 4-ter dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, un richiamo al comma 1-bis del medesimo articolo, introdotto dal testo in esame. Il comma 1-bis ha per oggetto il collegio sindacale e quindi il nuovo criterio di riparto dei membri al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi. Il comma 4-ter ha per oggetto il comitato di sorveglianza al quale secondo la normativa vigente si applicano le disposizioni relative alla composizione del collegio sindacale.
Non sussistendo particolari questioni di competenza della Commissione giustizia, si propone di esprimere il nulla osta sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione esprime il nulla osta sugli emendamenti del relatore 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105 al testo unificato C. 2426 ed abb., approvati in linea di principio.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Testo unificato C. 2854 Buttiglione ed abb.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Luigi Vitali, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva come il provvedimento in esame, che si compone di 42 articoli, si proponga di disciplinare il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione e sulla base dei princìpi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale cooperazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia segnala, in particolare, gli articoli 12, 13, 17, 25, 26 e 27.
L'articolo 12 riguarda il ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
In particolare, prevede che il Governo trasmette alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorsi deliberati da una delle Camere avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 8 Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona (comma 1). Il Governo assicura che i ricorsi di cui al comma 1 siano presentati alla Corte di giustizia dell'Unione europea nei termini di cui all'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (comma 2). Le Camere partecipano, mediante propri rappresentanti, a tutte le fasi e gli atti del giudizio.
L'articolo 13, disciplina le relazioni annuali al Parlamento.
In base al comma 2, al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione su determinati temi. La lettera a), in particolare, riguarda gli sviluppi del processo di integrazione europea anche con riferimento alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni; la lettera b) riguarda la partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali, tra la altre, le politiche per la libertà, sicurezza e giustizia.

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L'articolo 17 disciplina il ricorso alla Corte di giustizia su richiesta delle regioni. Si prevede, segnatamente, che nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso gli atti normativi dell'Unione europea ritenuti illegittimi, su richiesta della Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.
L'articolo 25 definisce i contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea.
In base al comma 3, lettera c), la legge di delegazione europea annuale reca altresì disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome.
L'articolo 26 regola le procedure per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea.
Il comma 3 prevede che la legge di delegazione europea indica le direttive o gli altri atti dell'Unione europea in relazione ai quali sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione è acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Il comma 7 dispone quindi che il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per un secondo parere. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
L'articolo 27 contiene i princìpi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.
Il comma 1 dispone che, fatti salvi i princìpi e criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge di delegazione europea annuale, e in aggiunta a quelli contenuti negli atti dell'Unione europea da attuare, l'esercizio delle deleghe legislative di cui all'articolo 23, si attiene a determinati princìpi e criteri direttivi.
Alla lettera c), in particolare, si prevede che, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o che danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o che espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena

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indicati dalla presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Riforma delle professioni regolamentate.
C. 503 Siliquini.

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.
C. 1956 Brigandì, C. 252 Bernardini, C. 1429 Lussana, C. 2089 Mantini, C. 3285 Versace, C. 3300 Laboccetta e C. 3592 Santelli.