CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 novembre 2010
408.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 novembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.35.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Testo unificato C. 2754 ed abb.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, già nella precedente seduta del 24 novembre scorso il relatore, Soglia, aveva formulato una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni.

Massimo MARCHIGNOLI (PD), pur giudicando utile, a maggior ragione in una fase di gravissima difficoltà per il sistema imprenditoriale del Paese, che il Parlamento

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si adoperi per riconoscere alle imprese una sorta di diritto di cittadinanza, basato sulle libertà e sui diritti espressamente elencati nell'articolo 2 del testo unificato in esame, ritiene che debbano essere ribadite le critiche più volte espresse dalla propria parte politica in merito alla mancata attuazione di un'organica politica industriale da parte del Governo, il quale si è dimostrato sostanzialmente incapace di cogliere e, quindi, di sviluppare nella maniera più appropriata, le interazioni esistenti tra i provvedimenti relativi ai settori del credito e della ricerca, nonché in materia di Patto di stabilità interno, e la realtà, presente e futura, delle piccole imprese.
Osserva, quindi, come al lavoro svolto presso la Commissione di merito, dove il testo è stato migliorato grazie al prezioso contributo fornito dal proprio gruppo, debba accompagnarsi un supplemento di riflessione sul tema fondamentale della tutela del sistema delle piccole imprese, dal momento che, proprio da tale punto di vista, le disposizioni recate dal provvedimento in esame si rivelano in parte confuse e in parte insufficienti.
Nel confermare l'intendimento del gruppo del Partito Democratico di mantenere un atteggiamento di dialogo e di confronto costruttivo con la maggioranza e con l'Esecutivo, preannuncia, pertanto, il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Alessandro PAGANO (PdL), esprimendo un giudizio assolutamente positivo su un provvedimento del quale si avvertiva l'esigenza, attesa la mancanza nell'ordinamento di una cornice di principi idonea ad indirizzare l'attività legislativa a favore delle micro, piccole e medie imprese, ritiene che la specifica competenza della Commissione Finanze debba indurre a segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo unificato apposite disposizioni volte ad introdurre un meccanismo di salvaguardia analogo a quello già previsto per le grandi imprese in crisi.
Osserva, infatti, come le piccole e le piccolissime realtà imprenditoriali siano più esposte al rischio di crisi, a carattere non strutturale, bensì congiunturale, soprattutto a causa di un'inadeguata organizzazione aziendale, all'interno della quale l'imprenditore è costretto non soltanto ad effettuare le scelte quotidiane riguardanti l'attività dell'impresa e l'impiego dei fattori produttivi, ma anche ad occuparsi in prima persona della gestione finanziaria.
Ritiene, quindi, che tali crisi congiunturali potrebbero essere superate in maniera più agevole, com'è dimostrato dall'esperienza di altri Paesi, qualora fosse offerta ai predetti imprenditori la possibilità di ricorrere all'ausilio di soggetti terzi, di conclamata competenza, i quali potrebbero indicare loro le procedure e gli strumenti per trarsi fuori dalle situazioni di transitoria difficoltà, con indubbi vantaggi per le imprese e per i contesti territoriali nei quali esse operano.

Gianfranco CONTE, presidente, pur comprendendo l'esigenza rappresentata dal deputato Pagano, rileva come la lettera b) delle osservazioni contenute nella proposta di parere affronti già la questione del rapporto tra il sistema bancario e le micro e piccole imprese, in particolare segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per esse, uno speciale statuto di garanzie nei confronti della controparte bancaria, alla stregua delle disposizioni appositamente dedicate dal TUB al credito ai consumatori.
Ritiene preferibile, invece, evitare l'inserimento nel provvedimento in esame di disposizioni relative a materie che debbono più opportunamente approfondite in altra sede.

Massimo MARCHIGNOLI (PD) concorda con le considerazioni del Presidente Conte.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 13.45.

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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 novembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.
Atto n. 287.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 novembre scorso.

Alessandro PAGANO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2), la quale, oltre ad esprimere rilievi di ordine formale, segnala alcuni aspetti sostanziali della disciplina relativa ai contratti di credito ai consumatori in merito ai quali è opportuna l'adozione di ulteriori provvedimenti da parte del Governo.
Preliminarmente, la proposta di parere evidenzia come lo schema di decreto legislativo in esame contenga un'ampia serie di modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/48/CE, riguardanti per lo più correzioni di natura eminentemente formale, nonché modifiche ed ampliamenti delle disposizioni di carattere transitorio previste per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo regime.
La proposta sottolinea, quindi, come il Governo non abbia ancora dato attuazione agli ulteriori principi e criteri direttivi, inseriti nell'originaria norma di delega di cui all'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), in particolare per quanto riguarda la promozione dell'educazione finanziaria e l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione amministrativa delle frodi nel settore del credito al consumo.
In tale contesto, si osserva come, nonostante le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 141 del 2010, la catena distributiva del settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione sia ancora caratterizzata da alcune anomalie e distorsioni che costituiscono, da un lato, causa di incremento dell'onerosità dei finanziamenti e, dall'altro, motivo di scarsa trasparenza nei rapporti con i clienti.
In particolare, tali distorsioni siano principalmente causate dal ruolo atipico svolto da alcuni intermediari finanziari ex articolo 106 TUB, caratterizzati nella maggior parte dei casi da un'insufficiente dotazione patrimoniale, i quali, limitandosi ad operare quali gestori di reti distributive formate da agenti e mediatori, ed agendo dunque, sostanzialmente, quali «grossisti del credito», da un lato, allungano la catena distributiva, incrementando il livello delle commissioni e, conseguentemente, il costo del finanziamento per il cliente e, dall'altro, introducono forme di concentrazione dannose per la concorrenza.
A tale proposito, ritiene che l'assetto caratterizzante il settore della cessione del quinto, come sommariamente descritto, debba essere oggetto di attenta valutazione da parte dell'Esecutivo. Esso determina, infatti, una situazione di scarsa trasparenza nei rapporti con la clientela, in quanto i rapporti di mandato intercorrenti tra i predetti soggetti e gli agenti ed i mediatori non sono generalmente evidenziati in modo trasparente, non consentendo ai soggetti eroganti o garanti di controllare in modo completo il rischio che grava sul processo di collocamento dei finanziamenti.
Passando all'illustrazione di alcune delle osservazioni più significative contenute nella proposta di parere, si rileva l'opportunità, con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto, che il Governo

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modifichi il comma 2, lettera b), dell'articolo 125-ter del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), al fine di prevedere che, in caso di recesso dal contratto di credito, il consumatore rimborsi al finanziatore non solo le somme non ripetibili da questo corrisposte alla Pubblica amministrazione, ma anche le somme non ripetibili corrisposte a soggetti privati, così da tenere conto dell'evoluzione dell'istituto della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, la quale si applica ormai anche ai dipendenti privati.
Inoltre, con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto, la proposta di parere invita il Governo a valutare l'opportunità di apportare ulteriori correzioni all'articolo 128-quater del TUB, recante disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria, in particolare al fine di uniformare la formulazione del comma 3 del medesimo articolo 128-quater - il quale consente agli agenti di svolgere attività di «promozione e collocamento» di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Banco Posta su mandato diretto di Poste Italiane - con la formulazione del comma 1 dello stesso articolo, il quale definisce l'agente in attività finanziaria come il soggetto che «promuove e conclude» contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento, al fine di evitare che l'utilizzo delle diverse nozioni di «collocamento» e «conclusione» di tali contratti possa determinare confusioni in sede applicativa.
Per quanto riguarda l'articolo 13, comma 1, dello schema di decreto, il quale introduce nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010 un nuovo comma 01, relativo al termine entro il quale le autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative delle nuove norme del TUB in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi recate dal medesimo decreto legislativo n. 141, la proposta di parere sottolinea l'esigenza che il Governo valuti di anticipare tale termine dal 31 dicembre al 30 giugno 2011, al fine di assicurare una più sollecita definizione del nuovo quadro normativo, nonché di impedire che un lasso di tempo eccessivamente lungo possa essere sfruttato da taluni per perseguire intenti non nobili o poco trasparenti.
Da ultimo, la proposta di parere segnala, con riferimento all'articolo 107, comma 1, lettera a), del TUB, come risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 141 del 2010, l'opportunità di prevedere che l'autorizzazione della Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di intermediario finanziario sia rilasciata non solo alle società di capitali, ma anche alle società cooperative.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di giovedì prossimo, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 30 novembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.55.

Libro verde - La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi.
COM(2010)561 definitivo.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio FUGATTI (LNP), relatore, rileva come la Commissione avvii l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, il Libro verde «La politica in materia di revisione

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contabile: gli insegnamenti della crisi» (COM(2010)561).
Il Libro verde è stato presentato lo scorso 13 ottobre dalla Commissione europea per avviare una consultazione pubblica delle parti in causa (investitori, prestatori, autorità nazionali, revisori contabili, autorità fiscali, agenzie di rating del credito, analisti finanziari, autorità di regolamentazione, controparti commerciali e piccole e medie imprese), sull'opportunità di un intervento legislativo europeo nel settore.
I risultati della consultazione - che si concluderà l'8 dicembre 2010 - saranno discussi in occasione di una conferenza ad alto livello che dovrebbe svolgersi il 10 febbraio 2011, in vista della possibile presentazione, nel 2011, di proposte della Commissione in materia.
In tale contesto, l'esame del documento da parte della Commissione Finanze presenta, pertanto, una significativa importanza, in quanto può consentire alla Camera di esprimersi su una materia delicata e cruciale per il funzionamento dei mercati finanziari in una fase precoce del processo decisionale europeo, prima ancora che siano state predisposte proposte legislative.
L'esperienza dimostra, infatti, come l'intervento parlamentare nella formazione delle decisioni europee sia efficace solo se incide, a monte, sulle scelte politiche di fondo che sono poi trasfuse nelle proposte della Commissione: è, infatti, difficile condizionare il negoziato in seno al Consiglio e al Parlamento europeo una volta che le proposte siano state presentate e si siano consolidati posizioni nazionali e schieramenti.
Passando ad esaminare il contenuto del Libro verde, esso parte da una constatazione condivisibile: le misure adottate, a fronte della crisi, sia a livello UE sia a livello globale per stabilizzare il sistema finanziario, sono state incentrate prevalentemente sul ruolo di banche, fondi speculativi, agenzie di rating del credito, autorità di vigilanza o banche centrali, mentre non è stata prestata la dovuta attenzione alla revisione contabile.
Ciò è singolare, in quanto le società di revisione - il cui ruolo è decisivo ai fini della stabilità finanziaria e della tutela degli investitori - non sembrano immuni da responsabilità nell'ambito della crisi finanziaria: la stessa Commissione europea riconosce che, relativamente agli anni 2007-2009, per molte banche sono state redatte relazioni contabili favorevoli malgrado le stesse avessero registrato perdite ingenti.
È, dunque, in linea di principio necessario operare un riesame approfondito della normativa vigente a livello europeo e globale, anche in cooperazione con i partner internazionali in seno al Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board) e al G20.
Il primo punto della normativa vigente da riesaminare concerne il fatto che la revisione attualmente privilegia la forma sulla sostanza, essendo volta a fornire una «sicurezza ragionevole» che il bilancio sia redatto conformemente allo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato e che non presenti errori significativi, dovuti a frodi, comportamenti o eventi non intenzionali.
La crisi bancaria ha invece dimostrato che la revisione, per essere efficace, dovrebbe privilegiare la sostanza sulla forma.
A questo scopo, nel Libro verde, la Commissione suggerisce una serie di opzioni:
modificare le relazioni di revisione e fornire informazioni supplementari sul metodo di revisione che spieghino in che misura il bilancio della società sottoposta a revisione è stato oggetto di verifiche nella sostanza. Le relazioni dovrebbero altresì contenere informazioni relative a rischi potenziali, evoluzioni settoriali, rischio di materie prime e di tassi di cambio, che potrebbero rappresentare un valore aggiunto per le parti in causa;
prevedere l'obbligo, per i revisori, di fornire alle parti in causa un grado molto elevato di sicurezza sulle componenti del bilancio e sulla loro valutazione, facendo in modo che la sostanza prevalga sulla forma e prestando minore attenzione al

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rispetto della conformità e al funzionamento dei sistemi, che dovrebbero restare principalmente di competenza del cliente e svolti da revisori interni;
stabilire che i revisori chiedano conto ai dirigenti delle società sottoposte a revisione contabile - sui quali ricade principalmente la responsabilità di fornire informazioni finanziarie solide - del loro operato, ponendosi dal punto di vista dell'utilizzatore, ed esercitino lo «scetticismo professionale» nei confronti dell'entità sottoposta a revisione e del suo bilancio, formulando opportune osservazioni nella relazione di revisione;
considerato che il parere del revisore è spesso insufficiente e arriva troppo tardi, migliorare la comunicazione esterna e valutare in che modo e con quale frequenza le informazioni di interesse pubblico a disposizione del revisore debbano essere comunicate alle parti in causa;
prevedere un dialogo regolare tra il comitato per il controllo interno e la revisione contabile della società, il revisore esterno e quello interno allo scopo di assicurare un controllo efficiente sull'osservanza delle norme, il monitoraggio dei rischi e la verifica approfondita delle attività, delle passività, dei ricavi e dei costi;
valutare l'opportunità che il revisore contabile prenda in considerazione oltre alle informazioni storiche, anche quelle riguardanti le evoluzioni future e, dato l'accesso privilegiato ad informazioni essenziali, delinei le prospettive economiche e finanziarie dell'impresa.

Un secondo punto concerne il recepimento nell'ordinamento europeo dei principi di revisione internazionali - International Standards on Auditing, rivisti nel 2009 (e noti pertanto come «ISA chiariti» e degli ISQC (principi internazionali sul controllo della qualità - International Standards on Quality Control).
Gli «ISA chiariti» sono stati già adottati, o sono sul procinto di esserlo, dalla maggioranza degli Stati membri dell'UE e da molti paesi terzi, ma non da alcuni dei principali partner dell'UE, come gli USA.
Se adottati da tutti i maggiori sistemi economici e finanziari, gli ISA contribuirebbero ad armonizzare le revisioni e a migliorarne la qualità, rafforzando di conseguenza la qualità e la credibilità dei bilanci, con evidenti benefici per il buon funzionamento dei mercati nel loro complesso.
Un terzo punto concerne il rafforzamento dell'indipendenza dei revisori e la questione dei conflitti di interesse, dovuti ad esempio alla designazione ed alla retribuzione dei revisori da parte della società sottoposta a revisione, ai deboli livelli di rotazione delle imprese di revisione o alla prestazione da parte delle imprese di revisione di servizi diversi dalla revisione stessa.
A questo riguardo, il Libro verde suggerisce di:
far dipendere designazione, remunerazione e durata dell'incarico del revisore da un terzo, possibilmente un'autorità di regolamentazione, in quanto il fatto che i revisori sono responsabili dinanzi agli azionisti della società sottoposta a revisione e che sono pagati da questa stessa società crea distorsioni nel sistema;
riesaminare le disposizioni sull'assetto proprietario e il modello di partnership contenute nella direttiva vigente in materia 2006/43/CE, in base alle quali i revisori detengono la maggioranza dei diritti di voto di un'impresa di revisione contabile e il controllo del consiglio di amministrazione: a tale riguardo la Commissione suggerisce in particolare di prendere in considerazione strutture organizzative alternative che consentano alle imprese di revisione contabile di raccogliere capitali da altre fonti, accedendo a maggiori capitali e aumentando le loro capacità;
rafforzare il ruolo dei revisori di grandi gruppi operanti in molti Paesi, al fine di consentirne l'accesso alle relazioni di revisione e agli altri documenti redatti dai revisori che effettuano la revisione

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delle sottoentità del gruppo e di partecipare all'intera procedura di revisione contabile.
Un quarto profilo oggetto del Libro verde è la vigilanza sulle imprese di revisione.
La Commissione sottolinea la necessità di una collaborazione più stretta tra i sistemi nazionali di vigilanza, nonché di organizzare le autorità pubbliche incaricate della vigilanza delle imprese di revisione contabile in modo tale da evitare conflitti di interesse.
Tra le possibili opzioni a tal fine il Libro verde suggerisce di:
trasformare il gruppo europeo degli organismi di vigilanza dei revisori (EGAOB) in un «comitato Lamfalussy di livello 3» - analogo a quelli già esistenti per i valori mobiliari, le assicurazioni e le banche (peraltro in via di trasformazione in Autorità di vigilanza europee) - al fine di rafforzare la cooperazione a livello europeo e assicurare un approccio comune per le ispezioni delle imprese di revisione contabile;
istituire una nuova autorità di vigilanza europea o integrare le materie relative alla revisione nelle competenze di una delle tre Autorità di vigilanza finanziaria in corso di istituzione;
svolgere a livello europeo la vigilanza delle reti internazionali di revisione contabile, analogamente a quanto previsto nella proposta di modifica del regolamento sulle agenzie di rating del credito;
rafforzare il dialogo tra le autorità di regolamentazione e i revisori, rendendo obbligatoria la comunicazione tra questi soggetti per tutte le grandi società o le società quotate.

Un quinto aspetto critico concerne la struttura del mercato della revisione delle società quotate, caratterizzato da un elevato livello di concentrazione, essendo dominato da quattro grandi imprese, le cosiddette Big Four: Deloitte & Touche, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers e KPMG.
A tale proposito la Commissione europea osserva giustamente come tale situazione non offra sufficiente possibilità di scelta ai clienti e potrebbe anche comportare un accumulo di rischi sistemici e limitare la disponibilità di informazioni finanziarie sulle grandi società sottoposte a revisione.
Al fine di correggere questo squilibrio, favorire l'emergere di altri operatori e promuovere, sopratutto, la crescita delle piccole e medie imprese di revisione contabile, la Commissione suggerisce inoltre di vagliare le seguenti ipotesi:
creare un certificato europeo di qualità per le imprese di revisione contabile volto a riconoscere ufficialmente la loro idoneità a realizzare la revisione contabile delle grandi società quotate;
creare consorzi di imprese di revisione contabile, che comprendano almeno un'impresa più piccola non avente importanza sistemica, nonché introdurre la revisione congiunta effettuata da più imprese, in modo che in caso di scomparsa di uno dei membri del consorzio, l'impresa «sopravvissuta» assicuri la continuità dell'attività di revisione;
elaborare piani di emergenza con gli Stati membri, le imprese di revisione contabile e le altre parti in causa, tra cui le istituzioni internazionali, al fine di consentire una risoluzione rapida in caso di scomparsa di un'impresa di revisione contabile di importanza sistemica;
introdurre la rotazione obbligatoria dei revisori e dei loro partner non solo al fine di aumentarne l'indipendenza, ma anche di infondere più dinamismo al mercato della revisione. A questo dovrebbe aggiungersi l'obbligo di indire una gara d'appalto, garantendo la piena trasparenza per quanto riguarda i criteri di designazione del revisore.

Il Libro verde osserva inoltre come, malgrado una serie di risultati positivi, permangono numerosi ostacoli all'integrazione del mercato europeo della revisione contabile e alla mobilità transfrontaliera

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dei professionisti del settore, dovuti soprattutto all'esistenza di diversi livelli di regolamentazione (nazionale, europeo ed internazionale) che hanno accresciuto la complessità, ostacolando le attività transfrontaliere delle imprese di revisione contabile e impedendo alle imprese di minori dimensioni l'accesso al mercato delle revisioni delle grandi società. A ciò si aggiunge la mancanza di coordinamento a livello europeo e internazionale in materia di vigilanza e controllo della qualità.
Ad avviso della Commissione europea, un mercato unico europeo dei servizi di revisione potrebbe basarsi su un'armonizzazione massima ed un «passaporto europeo» per i revisori, al fine di disporre di un sistema di registrazione europeo, basato su requisiti comuni in materia di qualificazione professionale, governo societario, assetto proprietario e indipendenza applicabili in tutta l'UE. Tale registrazione potrebbe essere sottoposta alla vigilanza di un'unica autorità di regolamentazione, analogamente a quanto proposto recentemente per le agenzie di rating del credito.
Questo sistema potrebbe anche incoraggiare la concorrenza sul mercato della revisione delle grandi società, in quanto semplificherebbe lo sviluppo di reti europee di revisione contabile e ridurrebbe i costi dei servizi di revisione a livello europeo.
Un sesto punto oggetto del Libro verde, che riveste grandissima importanza per l'Italia, concerne la semplificazione della revisione per PMI e professionisti di piccole e medie dimensioni.
La Commissione riconosce che se, per un verso, la revisione contabile assicura alle PMI una maggiore attendibilità dell'informazione finanziaria, per altro verso essa genera oneri amministrativi.
Pertanto, Il Libro verde sottolinea l'opportunità di non prevedere la revisione legale delle PMI o quanto meno di introdurre un nuovo tipo di revisione legale adeguato alle loro esigenze, ad esempio sotto forma di «revisione ridotta» o «riesame legale». Per quanto riguarda i piccoli e medi professionisti (PMP), la «revisione ridotta» o il «riesame legale» potrebbero essere accompagnati da norme proporzionate sul controllo di qualità e da una vigilanza adeguata da parte delle autorità di regolamentazione in materia di revisione.
Inoltre, in caso di divieto della prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, si potrebbe prevedere che il revisore di una PMI, subordinatamente all'esistenza di adeguate salvaguardie, continui a fornirle altri tipi di servizi quali l'assistenza in materia di prestiti, dichiarazione fiscale, buste paga o contabilità.
L'ultimo punto attiene infine alla cooperazione internazionale: attualmente, sulla base di accordi bilaterali stipulati ai sensi della direttiva 2006/43/CE è possibile procedere allo scambio di documenti di revisione tra gli organismi europei di vigilanza e i loro omologhi nei paesi terzi solo con Australia, Canada, Giappone, Svizzera e Stati Uniti. La Commissione intende discutere con i partner internazionali le altre misure da adottare in materia a livello mondiale e valutare l'ipotesi di basarsi sull'affidamento reciproco tra gli Stati membri e i paesi terzi che dispongono di misure equivalenti rispetto ad una serie di questioni quali l'ispezione dei gruppi e delle reti internazionali di revisione contabile al fine di garantire una vigilanza più efficace delle stesse e di evitare duplicazioni.
Il Libro verde, che si inserisce nel quadro delle iniziative volte a rafforzare la stabilità finanziaria nell'attuale contesto di crisi, sottolinea l'importanza di un approccio differenziato, calibrato e proporzionato in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche delle società sottoposte a revisione contabile, considerato che ciò che può essere necessario nel caso di grandi istituti di importanza sistemica può non essere adeguato per altre società quotate, per le PMI o per i piccoli e medi professionisti (PMP).
In merito a tutti questi profili e alle diverse opzioni prospettate, il Libro verde pone specifici quesiti agli interessati, sulla base di un apposito questionario.
Tutte le questioni prospettate dal Libro verde presentano un evidente rilevanza

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anche per l'ordinamento e il sistema economico e finanziario italiano e richiedono pertanto un adeguato approfondimento, anche in considerazione della particolare complessità tecnica di numerosi profili.
A questo scopo, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, ascoltando ad esempio i rappresentanti del Governo, della CONSOB, dell'Organismo italiano di contabilità, di ASSIREVI e di ASSONIME.
Ritiene quindi che la Commissione debba formulare precisi indirizzi al Governo, alla Commissione europea e alle altre Istituzioni europee prima della conferenza europea si questi temi che si svolgerà il 10 febbraio 2011.

Gianfranco CONTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.