CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 novembre 2010
408.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 30 novembre 2010. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania CRAXI.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008.
C. 3882 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, presidente e relatore, illustra il provvedimento in titolo segnalando che esso si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che, in tempi recenti, il Ministero della difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, nell'intento di favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì un impulso allo sviluppo dell'industria della difesa.
In particolare l'Accordo con il Brasile, come viene precisato nella relazione che accompagna il disegno di legge di ratifica, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate per consolidarne le capacità difensive e migliorare la reciproca collaborazione in materia di sicurezza. L'Analisi dell'impatto della regolamentazione sottolinea inoltre che il provvedimento è destinato a rafforzare le relazioni tra i due paesi incrementando lo spirito di amicizia già esistente.
Rileva che l'Accordo, la cui ratifica è già stata approvata dal Senato, si compone di un breve preambolo e di quindici articoli.

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I settori della cooperazione sono: sicurezza e politica di difesa, ricerca e sviluppo, supporto logistico, condivisione delle esperienze di peace-keeping, questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari, servizi sanitari militari, formazione e addestramento, sport, storia militare. Le Parti si impegnano altresì a fornirsi reciprocamente il necessario supporto alle iniziative commerciali relative a equipaggiamenti, servizi e altri settori militari di reciproco interesse.
Osserva a tale riguardo che la relazione del governo precisa che la disposizione dell'Accordo riguardante lo scambio di materiale della difesa (articolo 6) costituisce un'apposita intesa governativa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l'esportazione dei materiali di armamento. Ricorda che questa legge ha disciplinato le procedure di autorizzazione per lo svolgimento delle trattative nonché le procedure di autorizzazione all'esportazione e all'importazione semplificate con riferimento alle operazioni di interscambio contemplate da «apposite intese governative». Le «apposite intese governative» sono state più nel dettaglio disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, n. 93, che reca il regolamento di attuazione della legge n. 185 del 1990.
Come è noto, in precedenti accordi oggetto di ratifica nella presente e nella precedente legislatura, questa Commissione ha sollevato forti perplessità sull'interpretazione della legge n. 185 del 1990 che deriverebbe dal menzionato testo della relazione governativa. In tal modo, infatti, si estenderebbe anche a Paesi non facenti parte dell'Unione europea e della NATO l'adozione di una procedura semplificata, evitando che ciascuna operazione commerciale sia di volta in volta oggetto di una specifica istruttoria. Chiede pertanto chiarimenti al Governo su tale questione, facendo presente che potrebbe essere opportuno votare in Assemblea un ordine del giorno.
Con riferimento alla sicurezza delle informazioni classificate, ai sensi dell'articolo 11, rileva che l'utilizzo di informazioni, documenti e materiali classificati, scambiati sulla base dell'Accordo dovrà avvenire esclusivamente per gli scopi espressamente indicati dalle Parti e conformemente alle finalità dell'Accordo. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali ed equipaggiamento per la difesa è soggetto al preventivo assenso scritto della parte originatrice.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea la particolare importanza dell'Accordo in titolo sul piano politico ed economico e si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in occasione della prossima seduta.

Mario BARBI (PD) richiama l'esame dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007, divenuto legge n. 97 del 2009, in cui venne in rilievo un'analoga questione e cui il Governo manifestò una specifica attenzione.

Stefano STEFANI, presidente e relatore, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002.
C. 3881 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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Mario BARBI (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo sottolineando che la Convenzione e l'annesso Protocollo in esame, firmati a Roma il 3 luglio 2002, sono nati dall'esigenza di disciplinare gli aspetti fiscali derivanti dalle relazioni economiche tra l'Italia e la Moldova. Con la Convenzione si predispone pertanto la cornice normativa necessaria a favorire lo sviluppo dell'insieme dei rapporti finanziari e commerciali bilaterali, fissando alcune condizioni utili ad incrementare le opportunità d'investimento per gli operatori economici italiani, in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati.
Segnala, a tale proposito, che secondo i dati forniti dall'ICE negli ultimi tre anni l'Italia ha incrementato la propria posizione sul mercato moldavo diventando uno dei principali paesi investitori. L'Italia si posiziona attualmente al quarto posto per numero di aziende, con 736 aziende a partecipazione italiana registrate nel paese e operanti maggiormente nell'area della capitale. Gli investimenti più significativi sono stati realizzati nel settore finanziario, immobiliare e del commercio all'ingrosso e si registra anche un aumento delle imprese attive nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Come già accennato in passato, vi è l'urgenza di consolidare il quadro dei rapporti bilaterali con la Moldova, posta ai confini dell'Unione europea ma impegnato in un difficile e coraggioso processo di stabilizzazione istituzionale ed economica che non accenna a trovare una soluzione: le recenti consultazioni politiche hanno registrato una situazione di stallo, poiché la coalizione di tre partiti filo-europei ha ottenuto una maggioranza per esprimere un governo, ma non ha voti a sufficienza per sbloccare l'impasse istituzionale che, dopo due anni, ha riportato alle urne i moldavi.
La Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo che ne è parte integrante, è basata sul modello elaborato dall'OCSE e si applica alle imposizioni sul reddito e sul patrimonio. Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi. In particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in tale ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.
Quanto alla disciplina convenzionale delle imprese associate (articolo 9) agli Stati contraenti è consentito effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. Tali aggiustamenti, tuttavia, dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 26 della Convenzione medesima. In ordine alla disciplina dei dividendi (articolo 10) fermo restando il principio generale di imponibilità nello Stato di residenza del percipiente, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta alla fonte, rispettivamente del 5 per cento per partecipazioni di almeno il 25 per cento e del 15 per cento negli altri casi.
Nel caso specifico degli interessi, di cui all'articolo 11, oltre al criterio di tassazione nello Stato di residenza, è prevista la facoltà, per lo Stato della fonte, di prelevare un'imposta non eccedente il 5 per cento del loro ammontare lordo. In materia di royalties (articolo 12), fermo restando il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza, le Parti hanno concordato una ritenuta alla fonte limitata al 5 per cento. Per quanto concerne il trattamento degli utili di capitale (capital gains) le previsioni dell'articolo 13 seguono a grandi linee, come evidenziato dalla relazione illustrativa, il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE.
Si prevede, inoltre, lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni

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interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi (articolo 27).
Gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative, rispettivamente, all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata. Come accennato, la Convenzione è corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo.
Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 17 novembre scorso, consta di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione (articolo 1) e l'ordine di esecuzione (articolo 2). L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della Convenzione, pari a 16.000 euro annui a decorrere dal 2011, reperiti tramite riduzione, per gli anni 2011 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione dell'ONU per la lotta alla desertificazione. Nel ricordare, al riguardo, l'impegno assunto dal Governo a non usare più tale forma di copertura, chiede al suo rappresentante di chiarire come mai ancora una volta vi si sia fatto ricorso.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea che la ratifica del provvedimento in titolo comporterà significativi benefici per gli imprenditori dei due Paesi, nonché per il processo di adeguamento della Moldova agli standard dell'Unione europea. Si riserva quindi di fornire i chiarimenti richiesti nelle successive fasi di esame.

Stefano STEFANI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.
C. 3356-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Enrico PIANETTA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che la procedura dello sdoganamento centralizzato, definita dall'articolo 106 del codice doganale comunitario, offre agli operatori economici la possibilità di presentare la dichiarazione doganale elettronica all'ufficio doganale del luogo ove sono stabiliti, indipendentemente dal luogo in cui le merci entrano, escono o sono presentate nel territorio doganale dell'Unione europea. La Parte contraente in cui è stata presentata la dichiarazione in dogana ridistribuirà il 50 per cento delle spese di riscossione trattenute alla Parte contraente la cui autorità doganale riceve le merci e rilascia l'autorizzazione all'immissione in libera pratica. A norma dell'articolo 5, il versamento deve avvenire nello stesso mese in cui sono conferite all'Unione europea le risorse proprie, vale a dire le entrate di sua diretta pertinenza.
Rileva che l'altro ramo del Parlamento ha inteso aggiungere una clausola di monitoraggio prevedendo che l'Agenzia delle dogane valuti semestralmente l'attuazione della Convenzione in oggetto, trasmettendone le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze, che successivamente ne riferirà al Parlamento con apposita relazione. Si tratta quindi di una norma

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volta ad accrescere l'incisività del controllo parlamentare che appare senz'altro condivisibile, quanto meno per un periodo iniziale. Ritiene quindi opportuno provvedere ad un celere iter di esame dell'Accordo in titolo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI auspica un rapido compiersi dell'iter di approvazione anche al fine di consentire l'entrata in vigore dell'Accordo.

Stefano STEFANI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti.

La seduta termina alle 14.20.