CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 novembre 2010
406.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 novembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza.
C. 3857 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 novembre 2010.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), relatore, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), che illustra brevemente.

Elisabetta RAMPI (PD), pur apprezzando talune modifiche apportate al testo nel corso dell'esame in sede referente, fa presente che il giudizio del suo gruppo sul provvedimento in esame non può che essere negativo, dal momento che permangono irrisolte questioni essenziali concernenti la tutela della sicurezza dei cittadini.

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Si riferisce, in particolare, alle disposizioni contenute all'articolo 2, riferite alle nuove mansioni da affidare agli steward, osservando che non appare condivisibile rinviarne l'individuazione ad un decreto ministeriale, atteso che si tratterebbe di conferire una sostanziale «delega in bianco» al Governo su tematiche di rilevante interesse per i cittadini, in ordine alle quali il Parlamento avrebbe il pieno diritto di intervenire con una disposizione di legge.
Nell'auspicare, dunque, che il testo in questione possa essere modificato nel corso dell'esame in Assemblea, preannuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere favorevole del relatore.

Giuliano CAZZOLA, presidente, alla luce dei rilievi testé svolti e ricordato che nella precedente seduta anche il deputato Paladini aveva espresso talune perplessità sul testo, in particolare riferendosi all'articolo 9, si domanda se il relatore non intenda valutare l'opportunità di tenere in considerazione - quanto meno in ordine a questo articolo - tali valutazioni nell'ambito della propria proposta di parere, nella prospettiva di un miglioramento complessivo del provvedimento.

Gaetano PORCINO (IdV) dichiara che il suo gruppo si astiene per il momento da qualsiasi valutazione sul testo in esame, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti di merito che consentano di superare talune evidenti criticità ancora presenti nel provvedimento. Fa presente, peraltro, che la stessa questione relativa all'articolo 9, richiamata dalla presidenza, potrà anche essere affrontata nel corso dell'esame in Assemblea, auspicando in quella sede un sostanziale miglioramento del testo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), relatore, alla luce del dibattito svolto, presenta una nuova versione della sua proposta di parere (vedi allegato 2), nella quale ha inteso inserire un'osservazione tesa a recepire le osservazioni svolte dai deputati intervenuti in relazione all'articolo 9.

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta di parere del relatore.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VIII Commissione su una nuova versione del testo unificato delle proposte di legge in titolo, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati, recante la disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Ricorda che sulla precedente versione di tale testo si è già espressa, con un parere favorevole con osservazioni, la XI Commissione, alla quale è stato ora richiesto un nuovo parere, nella prospettiva di poter trasferire il provvedimento alla sede legislativa.
Per tale ragione - nel ricordare che l'obiettivo principale dell'intervento normativo proposto è quello di contribuire, anche attraverso l'introduzione di un'adeguata preparazione professionale degli operatori, a rendere il mercato dell'attività edilizia più trasparente e in grado di garantire la sicurezza di tutti coloro che lavorano nel settore - avverte che la sua relazione si concentrerà sulle modifiche introdotte dalla VIII Commissione alle parti di più immediata competenza del testo, al fine di verificare come siano state recepite le osservazioni inserite nel parere precedentemente reso dalla XI Commissione.
In particolare, fa notare che il nuovo testo ha accolto la prima delle osservazioni del precedente parere della XI Commissione,

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sopprimendo il comma 3 dell'articolo 1, che nel parere medesimo era giudicato superfluo e «suscettibile di generare dubbi sull'effettivo significato da attribuire alla disposizione stessa in relazione ai lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale, che devono ovviamente considerarsi soggetti alla legislazione vigente nell'ordinamento italiano». Inoltre, è stata recepita anche l'osservazione relativa all'articolo 8, comma 3, in quanto è stata integrata la lettera c), nel senso di prevedere che i corsi di apprendimento riguardino non soltanto la normativa contrattuale di settore per i lavoratori, ma anche la legislazione previdenziale e assistenziale.
Osserva, poi, che all'articolo 11, la Commissione di merito ha giudicato opportuno - secondo quanto richiesto nel precedente parere della XI Commissione - precisare che la rappresentatività sindacale operi a livello nazionale; al contempo, all'articolo 13, comma 1, è stato chiarito - per una ragione di equità tra categorie di lavoratori e professionisti tra loro similari - che la deroga ai requisiti di idoneità professionale previsti dall'articolo 7 possa operare per un periodo transitorio e, dunque, circoscritto a soli dodici mesi.
Rileva, peraltro, che lo stesso articolo 7 è stato opportunamente integrato in modo da meglio definire i requisiti di idoneità professionale, ivi inclusi la frequenza dei corsi di formazione e i periodi di esperienza lavorativa in affiancamento al responsabile tecnico.
Fa notare, pertanto, che l'unica osservazione che la Commissione di merito ha ritenuto di non accogliere è quella relativa all'articolo 15, in cui si invitava a valutare il riferimento alla «buona fede», considerato che esso potrebbe configurare un alleggerimento delle responsabilità del direttore dei lavori, del committente e dell'appaltatore anche nei confronti dei lavoratori e dei professionisti che svolgono i relativi lavori.
In conclusione, tenuto conto che l'ulteriore nuovo testo unificato ha recepito quasi tutte le indicazioni contenute nel precedente parere della XI Commissione, propone di esprimere parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3), al fine di segnalare una correzione di natura formale all'articolo 9 e di tornare a rappresentare alla Commissione di merito il rilievo relativo all'articolo 15.

Ivano MIGLIOLI (PD) fa notare che il provvedimento in esame, che ha seguito un lungo e complesso iter parlamentare, si propone di salvaguardare gli interessi di un settore particolarmente esposto a fenomeni distorsivi del mercato del lavoro e in forte crisi, come testimoniano i più recenti dati sull'occupazione e sul ricorso alla cassa integrazione guadagni. Nel sottolineare la totale assenza di serie politiche governative sulla materia, confermata dal clima di tensione sociale registratosi negli ultimi tempi, giudica condivisibile l'intervento proposto, dal momento che esso mira a dare un sostegno ad una parte importante del settore produttivo italiano - composta per lo più da piccole e medie imprese - nell'ambito della quale si registra un alto tasso di infortuni sul lavoro. Espresso un giudizio positivo sulla parte del provvedimento volta a prevedere un'adeguata preparazione professionale degli operatori del settore, proprio in vista di una maggiore salvaguardia antinfortunistica, ritiene in ogni caso opportuno integrare la proposta di parere del relatore, nel senso di rafforzarne gli aspetti riferiti alla tutela della sicurezza sul lavoro e di ribadire con maggior forza la necessità di riprendere in considerazione l'unica osservazione - resa dalla XI Commissione nel corso del precedente esame in sede consultiva - non recepita dalla Commissione di merito. Qualora vi fosse un disponibilità in tal senso da parte del relatore, fa presente che il voto del suo gruppo sulla proposta di parere non potrà che essere favorevole.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), relatore, chiede di comprendere se la richiesta dei rappresentanti del gruppo del Partito Democratico sia quella di inserire una nuova osservazione nella proposta di parere ovvero di rafforzare il contenuto della seconda osservazione in essa inserita.

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Giuliano CAZZOLA, presidente, alla luce dei rilievi testé svolti, ritiene che il relatore possa valutare l'opportunità di inserire nelle premesse della propria proposta di parere elementi che rafforzino gli aspetti connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essendo questo un obiettivo prioritario legato ad una maggiore qualificazione del settore delle costruzioni.

Ivano MIGLIOLI (PD) ritiene che - ferma restando la opportuna sottolineatura dell'osservazione riferita all'articolo 15 - l'introduzione nelle premesse di un principio in materia di sicurezza sul lavoro possa essere utile a favorire la condivisione della proposta di parere da parte del suo gruppo.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), relatore, alla luce del dibattito svolto, presenta una nuova versione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4), che contiene una specifica integrazione delle premesse.

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 novembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS.
C. 758 Bellanova.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), relatore, osserva che la proposta di legge n. 758, composta di un unico articolo, è volta ad intervenire sulla disciplina relativa al parziale divieto di cumulo tra pensione di inabilità o assegno ordinario di invalidità erogati dall'INPS e rendita vitalizia erogata dall'INAIL, in modo da consentire di cumulare tali provvidenze tramite criteri più favorevoli per i percettori: l'intenzione dei presentatori del provvedimento, secondo quanto riportato nella relazione di accompagnamento, è infatti quella di superare alcune gravi contraddizioni nella normativa in materia, che si sostanzierebbero in un trattamento discriminatorio a carico dei lavoratori. In particolare, rileva che - ad avviso degli stessi presentatori del progetto di legge - l'articolo 73 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) avrebbe solo in parte sanato le problematiche esistenti, escludendo, dal 1o luglio 2001, il trattamento pensionistico di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (nonché quelli erogati dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative) dal divieto di cumulo con la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL, mentre i restanti divieti di cumulo sarebbero rimasti illegittimamente in vigore.
In proposito, prima di passare all'analisi del testo, osserva preliminarmente che - anche sulla base degli elementi forniti dalla documentazione prodotta dagli uffici - risulta che la Corte costituzionale si sia pronunciata sull'argomento con l'ordinanza n. 227 del 2002, dichiarando la manifesta infondatezza della questione e richiamando precedenti pronunce della stessa Corte, la quale più volte ha ritenuto (in particolare, con la sentenza n. 218 del 1995) «che il legislatore, nel porre la disciplina di tutela in favore del lavoratore che versi in una situazione di bisogno, può tener conto del fatto che l'ordinamento contempli già un altro intervento di tutela», ed ha affermato in particolare che «rientra nella discrezionalità del legislatore, nel prevedere un regime di incompatibilità o divieto di cumulo, catalogare le plurime prestazioni che in tale regime ricadono». In sostanza, fa notare che la

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Corte costituzionale rimette al legislatore la scelta circa l'eventuale imposizione o rimozione del divieto di cumulo: pertanto, la proposta di legge in esame opta per l'abolizione di tale divieto, in base alla considerazione che il regime di cumulabilità delle prestazioni sia più rispondente ai principi costituzionali.
Entrando più nel dettaglio del contenuto del provvedimento in esame, fa presente anzitutto che il comma 1 dell'articolo 1, con riferimento alla pensione di inabilità, ne prevede la cumulabilità con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva effettivamente posseduta, eventualmente maggiorata dell'integrazione al minimo (se liquidata con il sistema retributivo), o nella misura corrispondente all'importo riferito al montante contributivo individuale (se liquidata con il sistema contributivo); in questo secondo caso, si applica il più favorevole coefficiente di trasformazione relativo all'età di 62 anni nel caso l'età dell'assicurato sia inferiore.
Segnala poi che il comma 2, con riguardo all'assegno ordinario di invalidità, prevede che esso sia cumulabile con la rendita vitalizia erogata dall'INAIL, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva effettivamente posseduta con esclusione dell'integrazione al minimo (se liquidato con il sistema retributivo e misto), o nella misura corrispondente all'importo riferito al montante contributivo individuale, secondo la disciplina di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995, cioè applicando il coefficiente di trasformazione relativo all'effettiva età dell'assicurato o a 57 anni se inferiore (se liquidato con il sistema contributivo). Inoltre, fa notare che il comma 3 fa salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli con riassorbimento sui futuri miglioramenti, mentre il comma 4 dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, che attualmente disciplina il cumulo tra pensione o assegno di invalidità e rendita INPS.
Auspica, in conclusione, un ampio e approfondito dibattito sul contenuto della presente proposta normativa, anche considerando che - per un verso - essa, pur introducendo disposizioni che inevitabilmente produrranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non reca alcuna clausola di copertura finanziaria e che - per altro verso - essa mira comunque a raggiungere obiettivi decisamente condivisibili, ampliando le tutele assicurative e assistenziali in favore dei lavoratori.

Giuliano CAZZOLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Cesare DAMIANO (PD) intende stigmatizzare la scelta del presidente della Commissione di convocare la seduta odierna al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea, sebbene nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, svolta nella giornata di ieri, si fosse concordato di prevederla prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, in modo da consentire al gruppo del Partito Democratico di poter partecipare ai previsti impegni di natura politica fissati per il pomeriggio di oggi. Nell'osservare che non si tratta dell'unica volta in cui le indicazioni dei gruppi di minoranza vengono disattese dalla presidenza in modo così palese, auspica che in futuro l'organizzazione dei lavori possa essere ispirata a criteri più consoni ad un sano confronto parlamentare, soprattutto laddove si sia in presenza di intese già raggiunte, sia pure in una sede informale.
Fa notare, da ultimo, che le modalità con cui si sono svolti i lavori parlamentari nella giornata odierna non hanno fatto che confermare quanto sarebbe stato opportuno adottare la scelta - inizialmente concordata - di convocare la Commissione nella prima mattinata, dal momento

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che vi sarebbe stato tutto il tempo per completare i punti previsti all'ordine del giorno della seduta odierna, prima dell'effettivo inizio delle votazioni in Assemblea.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene doveroso precisare che - a seguito di quanto concordato, anche con la partecipazione del suo gruppo, nell'ambito della riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi - era chiaramente emersa, da parte dei gruppi di maggioranza, l'intenzione di non ostacolare un'anticipazione dell'orario di convocazione della Commissione, dal momento che era stato ipotizzato di prevederne l'inizio attorno alle ore 9,15, presupponendosi un avvio delle votazioni in Assemblea intorno alle ore 10; fa notare, tuttavia, che la presidenza della Commissione - una volta appreso, nella serata di ieri, che l'orario di inizio dei lavori in Assemblea per oggi sarebbe stato fissato alle ore 9 - è stata indotta, anche a seguito di una consultazione informale dei rappresentanti di gruppo, a confermare la convocazione della Commissione, originariamente fissata al termine delle votazioni della seduta antimeridiana dell'Assemblea, atteso che non vi erano più i margini temporali per assicurare che tutti i componenti della Commissione fossero in grado di rispettare un nuovo orario di convocazione così anticipato. Ritiene, pertanto, che alla base della decisione della presidenza non vi sia stata alcuna volontà di recare un danno ai gruppi di opposizione, ma solo la presa d'atto dell'impossibilità di procedere secondo quanto era stato concordato in sede informale nella giornata di ieri.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), a conferma di quanto appena rappresentato dal deputato Fedriga, fa presente di aver espresso informalmente, nella serata di ieri, la propria difficoltà a partecipare ad una eventuale seduta della Commissione che fosse convocata prima dell'inizio dei lavori in Assemblea, in ragione della necessità di prendere parte ad un altro impegno di natura politica.

Antonino FOTI (PdL) fa presente che, nonostante la maggioranza si fosse resa disponibile ad anticipare la seduta alla prima mattinata di oggi - essendosi, peraltro, egli stesso attivato in prima persona al fine di comunicare agli altri componenti del proprio gruppo un possibile mutamento di orario - la decisione tardiva di anticipare l'inizio della odierna seduta dell'Assemblea ha reso impossibile procedere secondo le linee concordate nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Giuliano CAZZOLA, presidente, precisa che la decisione della presidenza di confermare la convocazione della Commissione al termine delle votazioni della seduta antimeridiana dell'Assemblea è stata sostanzialmente obbligata, atteso che solo nella tarda serata di ieri si è appreso che gli odierni lavori d'Aula sarebbero iniziati alle ore 9: il presidente della Commissione, a quel punto, ha infatti giudicato più funzionale per l'organizzazione dei lavori tenere ferma la convocazione della seduta stessa. Quanto alle considerazioni svolte dal deputato Damiano in ordine all'esigenza di salvaguardare la normale dialettica tra i gruppi, nel segno di un maggiore rispetto e confronto reciproco, fa notare che il lavoro della Commissione sino ad oggi, a suo avviso, si è svolto nel senso indicato, come dimostrano la disponibilità costantemente manifestata nei confronti di richieste di natura procedurale e organizzativa, nonché i numerosi provvedimenti esaminati nel corso di questa legislatura, sui quali si sono registrati importanti punti di apertura, anche sotto il profilo del metodo.
Si augura, pertanto, che quanto oggi rilevato dal rappresentante del gruppo del Partito Democratico non metta in discussione il clima di confronto serio e costruttivo che ha sinora caratterizzato il lavoro della XI Commissione.

La seduta termina alle 14.20.