CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 novembre 2010
406.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

Giovedì 25 novembre 2010.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
C. 3687-A Governo, approvato dal Senato, e abbinate.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.20 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 novembre 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza.
C. 3857 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 novembre 2010.

Valentina APREA, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, illustra una proposta di parere con osservazioni (vedi allegato), di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole, con osservazioni, formulata dal relatore.

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Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinate.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Valentina APREA, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, sottolinea che il progetto di legge in esame si compone di ventitré articoli, suddivisi in otto Capi. Il Capo I contiene disposizioni sulle finalità della legge (articolo 1), sui principi generali della legge medesima (articolo 2), nonché in materia di libertà associativa (articolo 3) e legittimazione ad agire delle associazioni (articolo 3-bis). Per quanto di competenza della Commissione, segnala che, tra i principi generali della legge, che «concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore», rientra, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), «la promozione nel sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e della formazione professionale della cultura imprenditoriale e del lavoro autonomo». Segnala che il Capo II comprende gli articoli da 4 a 11, i quali recano disposizioni in materia di rapporti delle imprese con le istituzioni. Tali disposizioni, tuttavia, non contengono norme rientranti nello specifico ambito di competenza della Commissione Cultura. Evidenzia, invece, che il Capo III contiene numerose disposizioni concernenti la ricerca applicata da parte delle imprese. Tali disposizioni non rientrano, in senso stretto, nell'ambito di competenza della VII Commissione. Mette conto, tuttavia, ricordarle brevemente, per le ricadute positive che possono produrre, in senso lato, sulla qualità e competitività del sistema della ricerca nel nostro Paese. L'articolo 12, in particolare, reca la definizione dei «distretti tecnologici» come «contesti produttivi omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il sistema della ricerca e dell'innovazione» (comma 3) e dei «meta-distretti tecnologici» come «aree produttive innovative e di eccellenza indipendentemente dai limiti territoriali ancorché non strutturate e governate come reti» (comma 4), nonché delle «imprese tecnologiche» come «imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dell'imponibile» (comma 12).
Sottolinea, inoltre che, il successivo articolo 13 stabilisce, al comma 1, che lo Stato, al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese, ne favorisce in ogni modo, tra l'altro, la ricerca e l'innovazione. A tal fine, lo Stato, ai sensi della lettera e), «si impegna ad incentivare gli investimenti innovativi siano essi tecnologici che non tecnologici e a consolidare gli investimenti di tipo tradizionale». Analogamente, l'articolo 14, comma 1, reca una delega al Governo per la riforma dell'imposizione tributaria relativa alle imprese, prevedendo forme di detassazione, tra l'altro, per l'attività di ricerca e di sviluppo di prodotti e processi di produzione innovativi. Segnala, inoltre, che l'articolo 15, di cui si compone il Capo IV, stabilisce, al comma 2, che le regioni, gli enti locali e la camere di commercio possono mettere a disposizione delle nuove imprese tecnologiche, che hanno in essere contratti stabili di collaborazione per ricerca e formazione del capitale umano con università e con enti di ricerca, aree e locali senza oneri per i primi cinque anni di attività dell'azienda: tali aree e locali possono essere affidati senza oneri a soggetti di servizio senza scopo di lucro partecipati a maggioranza da associazioni di imprese. Ricorda, infine, che le disposizioni di cui al Capo V, contenute negli articoli 16 e 17, disciplinano l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese; le disposizioni di cui al Capo VI, contenute negli articoli da 18 a 20, disciplinano l'istituzione e il funzionamento della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese; il capo VI-bis,

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introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese; i capi VII e VII, infine, contengono, rispettivamente, norme in materia di competenze delle regioni e degli enti locali e norme transitorie e finali.
Alla luce di quanto esposto, apprezzando le finalità del provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.